Academic literature on the topic 'Garanzie giurisdizionali'

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Journal articles on the topic "Garanzie giurisdizionali"

1

Scalabrino Spadea, Michelangela. "La tutela del malato di mente nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo: documenti vecchi e nuovi." Medicina e Morale 41, no. 6 (December 31, 1992): 1105–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1085.

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Abstract:
Lo studio, partendo dalla premessa che la bontà di un ordinamento giuridico viene misurata dal grado di tutela che può garantire a persone e gruppi sociali a rischio, si addentra nell'esame dei documenti giuridici internazionali riguardanti i malati di mente. L'Autore considera in particolare la Raccomandazione n. R(83)2 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22.2.1 983 e la Risoluzione A/3/0231/92 adottata il16.9.1 982 dal Parlamento europeo, esaminando le garanzie giurisdizionali ivi previste e la tutela apprestata dai due testi nel campo dei diritti economici e sociali.
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2

Catelani, Alessandro. "Funzione giurisdizionale ed equilibrio dei poteri." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 66–77. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19314.

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Abstract:
La Magistratura, in quanto ritenuta garante del rispetto della legalità, appare attualmente dotata di poteri quasi illimitati. La soggettività dell’interpretazione giuridica, e la conseguente possibilità di abusi, richiedono invece che sia garantito l’equilibrio tra le varie funzioni dello Stato
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3

Acierno, Maria. "La tutela dello straniero nel processo civile." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 50–72. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001004.

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Abstract:
1. La garanzia costituzionale del giusto processo - 2. Il modello camerale: le ragioni della semplificazione - 3. Uniformitŕ e differenze nei procedimenti riguardanti lo straniero. Il procedimento di controllo delle misure di allontanamento del cittadino comunitario - 4. Le condizioni di accesso al processo nei tre gradi della giurisdizione ordinaria - 5. Il rapporto tra procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi alla condizione dello straniero nel territorio dello Stato: i giudizi sulle misure di protezione internazionale.
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4

Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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5

Negri, Daniele. "Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco." Archivio Penale 68, no. 3 (2017): 645–53. http://dx.doi.org/10.12871/97888674176982.

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6

Gambino, Silvio. "Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (December 2010): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Abstract:
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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7

Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles i-bis” = Jurisdiction under Regulation (EU) no. 2016/679 concerning the processing of personal data and its coordination with the “Brussels i-bis” regulation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no. 2 (October 5, 2017): 448. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3881.

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Abstract:
Riassunto: Lo scritto esamina le regole di giurisdizione contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le quali si presentano come strumentali all’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal regolamento a favore degli individui titolari dei dati nei confronti dei soggetti responsabili del trattamento dei dati stessi. Tali regole, pur apprezzabili nel loro intento di fornire una disciplina specifica della giurisdizione relativamente alle controversie prese in considerazione, pongono nondimeno alcuni problemi di coordinamento con la disciplina della giurisdizione nelle controversie civil e commerciali come attualmente contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis”, i quali non sono adeguatamente affrontati nelle disposizioni del nuovo regolamento.Parole chiave: Giurisdizione; Regolamento (UE) n. 2016/679; Trattamento dei dati personali; Tutela giurisdizionale effettiva; Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”).Abstract: The present paper addresses the rules on jurisdiction contained in Regulation (EU) No. 2016/679 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. These rules appear instrumental to the pursuit of the fundamental goal of guaranteeing an effective judicial protection of the rights granted to individuals as concerns the processing of their personal data against those subjects who are responsible for the said processing. These rules, welcome as they are in their purpose of providing special fora expressly tailored in respect of the eculiarities of the litigation concerned, fall short of addressing adequately the problems of coordination which they raise in respect of the rules on jurisdiction in civil and commercial matters as currently set out under Regulation (EU) No. 1215/2012 (s.c. “Brussels Ia” Regulation).Keywords: Jurisdiction; Regulation (EU) No. 2016/679; Processing of Personal Data; Right to an Effective Judicial Remedy; Regulation (EU) No. 1215/2012 (“Brussels Ia”).
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Clodio Enre. "Tra arbitrato brasiliano e arbitrato europeo: uno studio sull'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e sull'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM)." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (October 27, 2022): 183–94. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.564.

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Abstract:
La ricerca dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie è importante per la grande mole di casi sottoposti al giudizio dello Stato - giudice, in numero inversamente proporzionale alla preparazione tecnica di coloro che sono investiti della funzione giurisdizionale per atto statale . Attualmente parlare di composizione extragiudiziale dei conflitti in materia di regolamentazione significa entrare in uno scenario di grandi discussioni e dibattiti. In questo modo, il testo cerca di costruire ragioni per la risoluzione delle controversie nel campo delle telecomunicazioni attraverso l'arbitrato, anche, vista l'esperienza europea, come l'UFCOM. Uno dei compiti delle agenzie di regolamentazione è proprio la soluzione dei conflitti tra attori del settore a livello amministrativo. Analizzando le forme di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea, si può evidenziare il peculiare comportamento. Nelle principali controversie che si verificano nel continente, è più comune utilizzare l'arbitrato rispetto alla magistratura. Infatti, l'arbitrato può essere utilizzato da ANATEL come uno strumento importante per garantire una concorrenza ampia, libera e leale tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in quanto elude la lentezza della magistratura e la possibilità di contenziosi fittizi, consentendo la rapida adozione di una decisione che spesso lede i diritti di un gran numero di utenti dei servizi di telecomunicazione. L'alto prestigio di cui godono questi metodi di risoluzione delle controversie rende omaggio alla loro caratteristica di essere un forum neutrale posizionato lontano da un'agenzia di regolamentazione di un determinato paese e vicino a arbitri scelti di comune accordo, o anche collegato ad istituzioni internazionali che forniscono i servizi di arbitrato nelle controversie commerciali.
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Reis, Elisa da Penha de Melo Romano, and Anselmo Prieto Alvarez. "Assistenza legale gratuita in diritto processuale civile." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, April 8, 2022, 05–23. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-processuale-civile.

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Abstract:
Questo articolo ha cercato di promuovere una riflessione sistematica dell’assistenza legale gratuita e sulla gratuità della giustizia nella procedura civile. In tale contesto è stata adottata la seguente domanda guida: cosa ostacola, facilita o interferisce con la concessione dei benefici della Libera Assistenza Legale e della Libera Giustizia, in senso lato e in senso stretto, nella concezione procedurale sistematica, di fronte di decisioni giudiziarie di differimento, diniego e revoca della concessione del beneficio? Mirando ad affrontare i concetti, le definizioni, il loro aspetto processuale e la loro applicazione nella fase esecutiva della sentenza. Pertanto, il metodo induttivo è stato utilizzato come strumento di ricerca per Dottrina e Giurisprudenza, al fine di individuare ciò che ostacola, facilita o interferisce nella concessione dei benefici dell’Assistenza Legale. Così, attraverso questa ricerca, è stato possibile osservare che la garanzia di una giustizia gratuita riguarda solo le spese processuali e legali, essendo concesse alla parte purché queste dimostrino la precarietà delle risorse. Pertanto, il codice di procedura civile promuove l’applicazione dell’uguaglianza procedurale per raggiungere la giustizia per tutti coloro che sono svantaggiati e in esclusione sociale e che potrebbero aver bisogno del supporto giurisdizionale statale.
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Schneider, Caroline, and Ellen Carina Mattias Sartori. "A Parcela Incontroversa do Pedido: uma Análise à luz do Direito Fundamental à Razoável Duração do Processo e as Novas Perspectivas Decorrentes do Novo Código de Processo Civil." Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS 10, no. 3 (December 31, 2015). http://dx.doi.org/10.22456/2317-8558.54595.

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Abstract:
A PARCELA INCONTROVERSA DO PEDIDO: UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AS NOVAS PERSPECTIVAS DECORRENTES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL THE UNCONTROVERSIAL PART OF THE PETITION: AN ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO THE REASONABLE LENGTH OF PROCEEDINGS AND THE NEW PERSPECTIVES ARISING OUT OF THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE Caroline Schneider* Ellen Carina Mattias Sartori** RESUMO: O direito fundamental à razoável duração do processo, que foi incluído no artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal brasileira de 1988 pela Emenda Constitucional n° 45/2004, impõe que o §6° do artigo 273, do Código de Processo Civil vigente, seja interpretado no sentido de constituir uma verdadeira tutela definitiva da parcela incontroversa da demanda, com o fim de garantir sua efetividade e um processo sem dilações indevidas. A partir dessa premissa, o presente artigo busca fazer uma análise da decisão que trata da parcela incontroversa do pedido proferida antes do provimento final do processo. Por fim, o artigo considera as modificações, inerentes ao tema estudado, que foram introduzidas pelo novo Código de Processo Civil. PALAVRAS-CHAVE: Razoável Duração do Processo. Parcela Incontroversa do Pedido. Efetividade. Novo Código de Processo Civil brasileiro. ABSTRACT: The fundamental right to the reasonable length of proceedings, which was included in the article 5º, subsection LXXVIII, of the Brazilian Federal Constitution of 1988 by the Constitutional Amendment nº 45/2004, requires that the §6º of the article 273, of the current New Code of Civil Procedure, be interpreted as a real definitive judicial protection of the uncontroversial part of the petition, with aims to guarantee effectiveness and a lawsuit without unseemly dilations. Starting on this premise, the present article seeks to make an analysis of the decision about the uncontroversial part of the petition proffered before the final sentence. Finally, the article considers the modifications, inherent to the studied theme, introduced by the new Code of Civil Procedure. KEYWORDS: Reasonable Length of Proceedings. Uncontroversial Part of the Petition. Effectiveness. New Brazilian Code of Civil Procedure.* Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru – ITE/SP. Especialização em Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti na Università di Pisa. Analista do Seguro Social com formação em Direito. Coordenadora da Escola Superior de Advocacia do Núcleo da Subseção de Ourinhos/SP. Advogada.** Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas na Instituição Toledo de Ensino – ITE/SP. Pós-graduada lato sensu, especialização, em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR. Professora de Direito Civil da Instituição Toledo de Ensino – Faculdade Iteana de Botucatu/SP. Advogada.
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Dissertations / Theses on the topic "Garanzie giurisdizionali"

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NUZZO, MARGHERITA. "Il sistema di riscossione coattiva delle imposte dirette tra funzione pubblica perseguita e tutela del contribuente." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/25834.

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Abstract:
Al termine della ricerca condotta intorno alla vigente (e previgente) normativa che disciplina l’attività di riscossione delle imposte dirette in base al ruolo ed all’impatto che essa genera sul sistema di tutele, procedurali e processuali, approntate in favore del debitore d’imposta, riteniamo opportuno svolgere una sintesi conclusiva, ulteriore rispetto alle riflessioni volta per volta rassegnate a latere dei singoli percorsi di indagine, e per far ciò è necessario ripercorrere le fasi salienti del tragitto sin qui seguito. Dall’analisi, in chiave storico-evolutiva, dei diversi sistemi di consecuzione dei tributi, attuati in Italia sin dall’epoca preunitaria, sembrerebbe possa accordarsi ragionevole preferenza ad un modello di riscossione il più possibile ancorato alla fase di determinazione dell’imposta, siccome il solo in grado di ridurre le inefficienze burocratiche del servizio ed incrementare il gettito per l’Erario. Lo stretto raccordo tra il momento impositivo e quello della materiale esazione dei tributi configurerebbe, dunque, quel binomio perfetto per lo Stato che mira a garantirsi un flusso regolare e stabile di entrate, con una parallela riduzione dei costi propri da sopportare per l’attività di riscossione. Ed abbiamo osservato che la massima rappresentazione di tale modello si rinviene nella c.d. Legge Sella, n. 192 del 20 aprile 1871, introdotta con l’avvento dell’Unità d’Italia, per il cui tramite si è deciso di implementare una forma di concessione privata del servizio di riscossione, a carattere locale e capillare, affidata alla perizia organizzativa degli Esattori, con l’attribuzione dei costi di gestione del sistema a carico dei contribuenti morosi. In tal modo si è riusciti a traghettare, senza soluzione di continuità e per oltre cento anni, il denaro dalle tasche del contribuente alle casse dell’Ente impositore che, a monte, aveva già predeterminato, secondo il meccanismo del contingente annuale fisso e certo, l’esatto ammontare del tributo che il soggetto passivo d’imposta avrebbe dovuto corrispondere. Tuttavia, dall’indagine del sistema qui delineato è parimenti emerso che la (sola) vicinanza temporale tra il momento impositivo e quello esattivo, e, di contro, la distanza soggettiva tra l’Organo titolare della funzione di determinazione dei tributi e quello incaricato della relativa riscossione hanno relegato le tutele del contribuente unicamente alle norme di diritto comune, e ciò nonostante l’Esattore avesse a disposizione strumenti ben più incisivi di quelli vantati dal privato creditore. In altri termini, il sistema di garanzie proprie e peculiari approntate dal Legislatore fiscale in favore del contribuente risultava indubbiamente deficitario ed in alcun modo sufficiente a tutelare questi da eventuali prevaricazioni perpetuate dall’Esattore. Si pensi, ad esempio, alla mancata previsione di qualsivoglia conseguenza, in capo a quest’ultimo, nell’ipotesi in cui avesse omesso di notificare la cartella di pagamento al contribuente, ovvero la medesima notifica fosse risultata irregolare, ben potendo l’Esattore avviare la successiva procedura esecutiva, domandando al debitore, altresì, l’indennità di mora per ritardato pagamento dell’imposta. Senonché, la rivoluzione copernicana nelle forme di attuazione del prelievo tributario - spostando il fulcro dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, con il transito da un sistema di etero determinazione del tributo ad un meccanismo di autodeterminazione delle imposte - ha, da un lato, destrutturato e snaturalizzato l’originaria funzione attribuita all’Esattore delle imposte – il quale, ormai, soltanto di rado era chiamato a svolgere l’attività tipica, così perdendo lo scettro di artefice indiscusso dell’andamento delle entrate tributarie – ma ha, dall’altro lato ed in via embrionale, gettato le fondamenta per la creazione di un sistema di statalizzazione del servizio di riscossione delle imposte, mediante l’osmosi tra il soggetto che genera l’imposizione e colui che si occupa dell’apprensione, anche in via esecutiva, del credito fiscale, con evidenti ripercussioni sul piano delle tutele. Ed invero la statalizzazione del sistema, riportando all’interno del controllo pubblico il momento di riscossione dei tributi, ha conseguito l’ulteriore merito di estendere a quest’ultima funzione i poteri, le logiche ed i tempi propri dell’attività di accertamento. A questo punto, la problematica che, per l’effetto, si è palesata è stata quella relativa all’impatto che l’attuale configurazione legislativa produce sul sistema e sul grado di tutele riconosciute (o riconoscibili) al contribuente, nella duplice dimensione procedurale e processuale. Con precipuo riferimento al profilo procedimentale, abbiamo ritenuto che l’approccio alla delineata questione non potesse prescindere dall’indagine della reale natura giuridica soggettiva assegnata all’Ente preposto alla riscossione, vale a dire ad Equitalia s.p.a., al di là della sua formale qualificazione come persona giuridica privata nella veste di società per azioni. Ed abbiamo avuto modo di constatare che la connotazione pubblicistica di Equitalia deriva sia da espressa disposizione normativa, dal momento che la società è chiamata ad occuparsi dell’affidamento del servizio nazionale della riscossione e della più generale funzione di maneggio di denaro pubblico, sia dalla morfologia e dal modello di costituzione degli organi societari, strutturati in maniera tale che lo Stato fosse in grado di controllare (e sindacare) la gestione finanziaria dell’Ente stesso. Orbene, dal carattere pubblicistico di Equitalia è emersa, de plano, la previsione di un ventaglio di poteri non solo marcatamente autoritativi ma, altresì, di chiaro stampo discrezionale attribuiti agli Agenti della riscossione, ciò comportando, abbiamo visto, la parallela necessità di disegnare un sistema di tutele procedimentali in favore del contribuente ben più complesso di quello disposto per il debitore di diritto comune e, allo stesso momento, speciale, come peculiari si palesano le possibilità realizzative che il creditore fiscale può adottare per recuperare le imposte pretese. L’aver enucleato le ragioni, sia in chiave soggettiva sia sotto il profilo funzionale dell’attività perseguita, di una procedura speciale di attuazione del credito fiscale rispetto alle ordinarie facoltà attribuite normativamente al creditore di diritto comune ha sollevato il quesito sul carattere esclusivo o pienamente sostitutivo degli strumenti di riscossione coattiva goduti dal creditore procedente, giungendo, di poi, alla conclusione che sembrerebbe possibile ricorrere agli strumenti sostanziali e processuali di diritto civile, segnatamente a quelli che governano la riscossione forzosa del credito, tutte le volte in cui esista una lacuna in tal senso nell’ordinamento tributario. Sotto il profilo processuale, invece, si è inteso saggiare il grado di tutele che l’attuale sistema normativo appronta nell’interesse del contribuente debitore d’imposta. Ed anche in questa prospettiva, come per la dimensione procedimentale, dall’analisi ricognitiva e critica della vigente configurazione legislativa ci sembra poter rassegnare un giudizio non propriamente positivo del sistema, valutazione che, del resto, tende ad aggravarsi con il debutto dell’avviso di accertamento ad effetti immediatamente esecutivi, provvedimento che determina un ulteriore assottigliamento della distinzione tra attività di accertamento ed attività di riscossione, creando, a tratti, una confusione tra i due momenti: esso, difatti, se da un lato genera una (positiva) sinergia operativa e di responsabilità tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, dall’altro dovrebbe, tuttavia, parallelamente indurre il Legislatore ad assicurare al debitore d’imposta l’estensione delle garanzie accordate al contribuente in fase di accertamento del maggior reddito. Non riteniamo corretto, difatti, accomunare le due fasi soltanto sotto il profilo dei poteri e delle facoltà assegnate all’Ente preposto alla riscossione delle imposte, mantenendo, per contro, inalterato (e carente) il sistema difensivo del contribuente, nonostante questi sia soggetto, proprio in fase di riscossione, a provvedimenti autoritativi, esecutivi e restrittivi che incidono pesantemente sulla sua sfera giuridica. Resta, dunque, sempre attuale, nella delineata prospettiva, il monito di un insigne studioso il quale, in tempi non sospetti, ricordava che «accertamento e riscossione sono fasi che, pur essendo complementari ai fini della materiale realizzazione dell’interesse dello Stato, devono essere tenute concettualmente ben distinte. L’interesse dello Stato alla corretta applicazione del tributo si realizza nella fase dell’accertamento e, rispetto a questa fase, la riscossione ha un valore che, per usare la stessa espressione usata all’inizio, è puramente esecutivo».
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Books on the topic "Garanzie giurisdizionali"

1

Caracciolo, Ida. Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale: Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali. Napoli: Editoriale scientifica, 2000.

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Laudisa, Luciana. Garanzia autonoma e tutela giurisdizionale. Milano: A. Giuffrè, 1993.

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3

Lucio, Strumendo, Coordinamento nazionale delle associazioni degli ex-consiglieri regionali., and Associazione degli ex-consiglieri del Consiglio regionale del Veneto., eds. Costituzione, diritti umani, garanzie: Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione : atti del convegno organizzato dal Coordinamento nazionale delle associazioni degli ex-consiglieri regionali e dall'Associazione del Veneto, Padova, 11 e 12 aprile 1997. Padova: Cedam, 1998.

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4

Giovannini, Michele. Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg236.

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Abstract:
L’eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali è problema ampiamente noto all’interno degli ordinamenti giuridici contemporanei, così come è noto il livello di insoddisfazione del cittadino, la cui richiesta di tutela ottiene spesso risposta tardiva. Per far fronte a questa distorsione in termini di garanzia ed attuazione del diritto, molti ordinamenti hanno cominciato a sperimentare tecniche di tutela diverse o alternative rispetto a quella di matrice giudiziaria. Il volume, attraverso lo studio di tali tecniche comunemente definite di ADR (alternative dispute resolution, in particolare conciliazione e arbitrato) ricostruisce i principi generali della risoluzione alternativa delle controversie e, analizzando alcuni istituti tradizionali del diritto amministrativo, ad essa riconduce la nozione stessa di amministrazione giustiziale, ridefinendone le caratteristiche ed i confini.
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