Academic literature on the topic 'Funzione giurisdizionale'

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Journal articles on the topic "Funzione giurisdizionale"

1

Catelani, Alessandro. "Funzione giurisdizionale ed equilibrio dei poteri." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 66–77. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19314.

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Abstract:
La Magistratura, in quanto ritenuta garante del rispetto della legalità, appare attualmente dotata di poteri quasi illimitati. La soggettività dell’interpretazione giuridica, e la conseguente possibilità di abusi, richiedono invece che sia garantito l’equilibrio tra le varie funzioni dello Stato
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2

Tammaro, Ciro. "La potestà giurisdizionale del magistrato inquisitore e l’editto di fede quale momento instaurativo dell’actio poenalis nella procedura canonica medievale per inquisitionem." Ius Canonicum 54, no. 108 (November 1, 2014): 701–21. http://dx.doi.org/10.15581/016.54.682.

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Abstract:
L’articolo introduce la tematica attraverso considerazioni preliminari a proposito del quadro storico, sociale ed ecclesiale di riferimento in epoca medievale. Dopo alcune considerazioni circa la caratteristiche canoniche, strutturali e funzionali, della giurisdizione inquisitoria, in seguito vi è un’approfondita analisi circa il ruolo del giudice in tale giurisdizione, come parte attiva nell’ambito dell’actio poenalis. Successivamente, lo studio indaga a proposito del mandato pontificio, quale fonte della giurisdizione inquisitoria, e delle sue caratteristiche principali. Seguono alcune osservazioni circa il concorso tra giurisdizione penale episcopale ed inquisitoria in un determinato territorio. Vengono successivamente formulate alcune osservazioni circa la natura intrinsecamente personale della giurisdizione inquisitoria, della potestà dell’inquisitore quale potestà soggettiva autonoma sul territorio, nonché dei criteri di determinazione della sua competenza sul territorio come parametri pratici generali di esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione ai soggetti destinatari ed al territorio. Infine, l’articolo si occupa dell’edictum fidei quale momento instaurativo dell’actio poenalis nell’ambito della fase preliminare del rito inquisitorio.
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3

Arrieta, Juan Ignacio, and Artur Miziński. "Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych." Prawo Kanoniczne 43, no. 3-4 (December 10, 2000): 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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Abstract:
L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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4

Clodio Enre. "Tra arbitrato brasiliano e arbitrato europeo: uno studio sull'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e sull'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM)." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (October 27, 2022): 183–94. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.564.

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Abstract:
La ricerca dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie è importante per la grande mole di casi sottoposti al giudizio dello Stato - giudice, in numero inversamente proporzionale alla preparazione tecnica di coloro che sono investiti della funzione giurisdizionale per atto statale . Attualmente parlare di composizione extragiudiziale dei conflitti in materia di regolamentazione significa entrare in uno scenario di grandi discussioni e dibattiti. In questo modo, il testo cerca di costruire ragioni per la risoluzione delle controversie nel campo delle telecomunicazioni attraverso l'arbitrato, anche, vista l'esperienza europea, come l'UFCOM. Uno dei compiti delle agenzie di regolamentazione è proprio la soluzione dei conflitti tra attori del settore a livello amministrativo. Analizzando le forme di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea, si può evidenziare il peculiare comportamento. Nelle principali controversie che si verificano nel continente, è più comune utilizzare l'arbitrato rispetto alla magistratura. Infatti, l'arbitrato può essere utilizzato da ANATEL come uno strumento importante per garantire una concorrenza ampia, libera e leale tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in quanto elude la lentezza della magistratura e la possibilità di contenziosi fittizi, consentendo la rapida adozione di una decisione che spesso lede i diritti di un gran numero di utenti dei servizi di telecomunicazione. L'alto prestigio di cui godono questi metodi di risoluzione delle controversie rende omaggio alla loro caratteristica di essere un forum neutrale posizionato lontano da un'agenzia di regolamentazione di un determinato paese e vicino a arbitri scelti di comune accordo, o anche collegato ad istituzioni internazionali che forniscono i servizi di arbitrato nelle controversie commerciali.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Piccinini, Alberto, and Salsa Ponterio. "La controriforma del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2010): 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003004.

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Abstract:
1. L'attivitŕ interpretativa come perno della funzione giurisdizionale2. Primazia, effetto diretto, interpretazione conforme3. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti4. L'adesione dell'Unione alla CEDU5. Il nuovo rapporto fra Carte. Il nuovo rapporto fra Corti.
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7

Cabral, Antônio Do Passo. "PER UN NUOVO CONCETTO DI GIURISDIZIONE." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 35 (July 30, 2015): 107. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n35p107.

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Abstract:
<p class="normal">La giurisdizione, nelle parole di Nicola Picardi, è la “<em>vocazione del nostro tempo”. </em>L’evoluzione dello Stato di Diritto ha fatto sì che, nella vita in società, questioni importanti vengano definite dal giudiziario. In questa linea di pensiero assume un ruolo rilevante la ricerca di un concetto di giurisdizione attuale.</p><p class="normal">Sebbene quel che si intende per giurisdizione sia in gran misura cambiato nel corso degli anni, il tema poggia su premesse che non riescono più a rispondere alle aspirazioni delle comunità umane, né riflettono la gamma multi faccettata di funzioni che gli organi giudiziari sono sollecitati ad esercitare nello Stato di Diritto contemporaneo.</p>
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Creaco, Salvo. "Some Notes on Coproduction*." Journal of Public Finance and Public Choice 6, no. 1 (April 1, 1988): 33–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344479.

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Abstract:
Abstract L’analisi delle funzioni pubbliche dal punto di vista dell’appropriata allocazione giurisdizionale è stata svolta sinora soprattutto dal punto di vista economico e politico.Questo scritto considera la partecipazione politica da un particolare punto di vista economico, poichè include nella categoria della partecipazione le diverse strategic usate dall’individuo nell’esecuzione di programmi pubblici. La principale ipotesi è che I’individuo influi sui contenuti di molti beni e servizi pubblici attraverso la sua diretta partecipazione.L’applicazione del modello di comportamento della Public Choice dimostra che la co-produzione raggiunge risultati positivi con riferimento alle attività pubbliche locali.
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Carcano, Domenico. "Il CSM dopo i 50 anni: amministrazione della giurisdizione e funzione disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (May 2009): 13–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002003.

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Abstract:
- Malgrado siano trascorsi 50 anni da quando, con la legge 24 marzo 1958 n. 195, č stata data attuazione alla norma costituzionale con la quale si sono trasferite dal Ministro della giustizia a un organo di governo autonomo tutte quelle funzioni mediante le quali si realizza la gestione del personale della magistratura, non sembra che sia stata ancora colta nella sua giusta dimensione la centralitŕ del Consiglio superiore della magistratura nell'assetto costituzionale.
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Colavitti, Giuseppe, and Carlo Vermiglio. "Giustizia disciplinare e avvocatura. Le funzioni giurisdizionali del consiglio nazionale forense tra cornice costituzionale e attualità deontologiche." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (February 2014): 93–106. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-005010.

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Dissertations / Theses on the topic "Funzione giurisdizionale"

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MANZONI, Federico. "Il controllo tra amministrazione e giurisdizione. Corte dei conti e funzione di controllo." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2011. http://hdl.handle.net/10446/907.

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Abstract:
The Ph.D. thesis “The audit between administration and jurisdiction. Court of auditors and audit function” is divided into four chapters. After the introduction, related to „object, reasons and method of research‟, the first chapter concerns „the audit as example of the traditional tripartition of the activities of Public Administration‟; the second chapter examines in particular „special judge and auxiliary body: the Italian Court of auditors between devolvement and polymorphism‟; the third chapter relates to “the audit of Court of auditors between administration and jurisdiction”; the fourth and last chapter applies itself to the international and European audit principles, between procedure and substance‟. Traditionally, the audit was classified as a typical administrative activity, but the audit function of the Court of auditors shares only limited characteristics with such activities. The research deeply analyzes the parameters of administrative or jurisdictional nature of audit activity by the Court of auditors: the impugnability of audit acts, and the possibility to object, during audit proceedings, interlocutory questions of constitutional legitimacy and preliminary committal to the European Court of Justice. The audit activity of the Court of auditors is compared to the advisory activity, as some consolidated differences were overcome and now the same Court of auditors has specific advisory functions, which cause a question of compatibility with the jurisdictional ones (above all in cases of administrative and accounting liability trials), on the basis of the jurisprudence of the European Court of Human Rights and of Italian Constitutional Court. In order to analyze the administrative or jurisdictional nature of audit activity, a helpful element of benchmark derives from the extraordinary appeal to the President of the Italian Republic, which has recently been reformed with the purpose to consolidate its jurisdictional characteristics. Beside audit analysis, the Court of auditors is scrutinized on its twofold nature of governative auxiliary body and special judge and on the consequent interrelations. The study of a European and international dimension, to which the last chapter is devoted, is linked to the above mentioned aspect. The different institutional audit models are analysed according to: the collective or individual nature, the gowned or lay status, the title of other jurisdictional functions, the different criteria used in the audit activity. Although audit activity is considered basic and related with the possibility to enjoy social rights through the fundamental right at a good use of public resources, it is necessary to report that the Italian Court of Auditors is criticized, because the advantages deriving from the audit activity are sometimes fewer than the costs required by such structured magistrature.
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Cusenza, Giulia Giusy. "La funzione nomofilattica nella Giustizia Amministrativa: il problema del coordinamento fra le giurisdizioni apicali." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/253352.

Full text
Abstract:
Giving real substance to the value of "legal certainty" is a common goal of contemporary democratic legal systems. This is the genesis of research. The nomophylactic function has the primary objective of guaranteeing a coherent and constant interpretation of the law and a general uniformity of jurisprudence, so as to ensure the unity of the law within the legal system. This objective clashes with the instability of the sources of law, an expression of a wider phenomenon of a general nature - the so-called "crisis of legality" - which has led to a new centrality for the work of the judge of last instance and imposed a strengthening of the implementation methods of the nomophylactic function. The strengthened role assumed by the nomophylachia guarantees the uniformity of the law within the jurisdictional orders but, in the absence of appropriate instruments of institutional connection, it calls into question the overall capacity of the system to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Therefore, the research moves from the identification of the institutional mechanisms which aim at coordinating the apical jurisdictions, the existing criticalities and the prospects. First of all, the existing correlations between the structure of the jurisdictional function and the nomophylactic function have been studied in depth, paying attention on the peculiar characteristics of this relationship within the national system. Eventually the exercise of the nomophylactic function was analyzed, looking at the recent legislative reforms, with reference to the three superior jurisdictions. The mechanisms through which the national legal system tends to ensure the connection between the apical judge have also been outlined. Specifically, two different problems emerged, which the system does not provide effective solutions for: conflicts in terms of jurisdictional distribution and the consolidation of interpretative contrasts between the apical judges. Considering these findings, a comparative analysis was carried out in order to verify - with reference to other jurisdictions - the existence or not of similar critical issues and resolution tools, so as to better interpret the systematic nature of national problems. Finally, specific assumptions have been proposed to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Those proposals led to the achievement of an effective coordination within jurisdictions; it also means that every legal system, although devoted to a structural pluralism of the jurisdiction, can only know one way to do justice.
Dare contenuto effettivo al valore della «certezza del diritto» è un fine comune agli ordinamenti giuridici contemporanei di impronta democratica. Questa la genesi della ricerca. La funzione nomofilattica, principale strumento con il quale viene perseguito tale proposito, ha l’obiettivo primario di garantire una coerente e costante interpretazione della legge ed una generale uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, così da assicurare una complessiva unità del diritto all’interno dell’ordinamento giuridico. Il fine, tuttavia, si scontra con l’instabilità delle fonti di produzione del diritto, espressione di un più ampio fenomeno di carattere generale - la c.d. «crisi della legalità» - che ha comportato una nuova centralità per l’operato del giudice di ultima istanza ed imposto un rafforzamento delle modalità attuative della funzione nomofilattica. Il rafforzato ruolo assunto dalla nomofilachìa garantisce l’uniformità del diritto all’interno di ciascun plesso giurisdizionale, ma, in assenza di opportuni strumenti di raccordo istituzionale, mette in discussione la complessiva capacità dell’ordinamento di garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Ricostruito il fomento la ricerca si è snodata, con una pentapartizione, nell’individuazione dei meccanismi istituzionali tesi a garantire il coordinamento fra le giurisdizioni apicali, le criticità esistenti, le prospettive. Innanzitutto sono state approfondite le correlazioni esistenti fra l’assetto della funzione giurisdizionale e l’estrinsecarsi della funzione nomofilattica, concentrando l’attenzione sui caratteri peculiari di tale rapporto all’interno dell’ordinamento nazionale. Poi si è analizzato l’esercizio della funzione nomofilattica, anche alla luce dei recenti interventi di riforma legislativa, in riferimento alle tre giurisdizioni superiori. Sono stati altresì delineati i meccanismi attraverso cui l’Ordinamento tende ad assicurare il raccordo tra i diversi giudici della nomofilachìa. Nello specifico, sono emersi due diversi ordini di problemi, rispetto ai quali l’Ordinamento non appronta soluzioni efficaci: i conflitti in tema di riparto giurisdizionale ed il consolidarsi di contrasti interpretativi tra i giudici apicali. In considerazione di tali rilievi nella quarta parte si è proceduto all’analisi comparata, al fine di verificare - in riferimento ad altri Ordinamenti - l’esistenza o meno di analoghe criticità e strumenti di risoluzione, così da meglio interpretare la sistematica delle problematiche nazionali. Nella parte conclusiva sono stati ripresi gli esiti dell’analisi svolta, meglio definiti i profili critici emersi ed enucleate ipotesi specifiche che possano garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Il convincimento trattone è che il raggiungimento di un effettivo coordinamento interno alla funzione giurisdizionale può realizzare l’assunto per cui ogni Ordinamento giuridico, sebbene votato ad un pluralismo strutturale della giurisdizione, non può che conoscere un unico modo di rendere giustizia.
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Cusenza, Giulia Giusy. "La funzione nomofilattica nella Giustizia Amministrativa: il problema del coordinamento fra le giurisdizioni apicali." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/253352.

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Abstract:
Giving real substance to the value of "legal certainty" is a common goal of contemporary democratic legal systems. This is the genesis of research. The nomophylactic function has the primary objective of guaranteeing a coherent and constant interpretation of the law and a general uniformity of jurisprudence, so as to ensure the unity of the law within the legal system. This objective clashes with the instability of the sources of law, an expression of a wider phenomenon of a general nature - the so-called "crisis of legality" - which has led to a new centrality for the work of the judge of last instance and imposed a strengthening of the implementation methods of the nomophylactic function. The strengthened role assumed by the nomophylachia guarantees the uniformity of the law within the jurisdictional orders but, in the absence of appropriate instruments of institutional connection, it calls into question the overall capacity of the system to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Therefore, the research moves from the identification of the institutional mechanisms which aim at coordinating the apical jurisdictions, the existing criticalities and the prospects. First of all, the existing correlations between the structure of the jurisdictional function and the nomophylactic function have been studied in depth, paying attention on the peculiar characteristics of this relationship within the national system. Eventually the exercise of the nomophylactic function was analyzed, looking at the recent legislative reforms, with reference to the three superior jurisdictions. The mechanisms through which the national legal system tends to ensure the connection between the apical judge have also been outlined. Specifically, two different problems emerged, which the system does not provide effective solutions for: conflicts in terms of jurisdictional distribution and the consolidation of interpretative contrasts between the apical judges. Considering these findings, a comparative analysis was carried out in order to verify - with reference to other jurisdictions - the existence or not of similar critical issues and resolution tools, so as to better interpret the systematic nature of national problems. Finally, specific assumptions have been proposed to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Those proposals led to the achievement of an effective coordination within jurisdictions; it also means that every legal system, although devoted to a structural pluralism of the jurisdiction, can only know one way to do justice.
Dare contenuto effettivo al valore della «certezza del diritto» è un fine comune agli ordinamenti giuridici contemporanei di impronta democratica. Questa la genesi della ricerca. La funzione nomofilattica, principale strumento con il quale viene perseguito tale proposito, ha l’obiettivo primario di garantire una coerente e costante interpretazione della legge ed una generale uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, così da assicurare una complessiva unità del diritto all’interno dell’ordinamento giuridico. Il fine, tuttavia, si scontra con l’instabilità delle fonti di produzione del diritto, espressione di un più ampio fenomeno di carattere generale - la c.d. «crisi della legalità» - che ha comportato una nuova centralità per l’operato del giudice di ultima istanza ed imposto un rafforzamento delle modalità attuative della funzione nomofilattica. Il rafforzato ruolo assunto dalla nomofilachìa garantisce l’uniformità del diritto all’interno di ciascun plesso giurisdizionale, ma, in assenza di opportuni strumenti di raccordo istituzionale, mette in discussione la complessiva capacità dell’ordinamento di garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Ricostruito il fomento la ricerca si è snodata, con una pentapartizione, nell’individuazione dei meccanismi istituzionali tesi a garantire il coordinamento fra le giurisdizioni apicali, le criticità esistenti, le prospettive. Innanzitutto sono state approfondite le correlazioni esistenti fra l’assetto della funzione giurisdizionale e l’estrinsecarsi della funzione nomofilattica, concentrando l’attenzione sui caratteri peculiari di tale rapporto all’interno dell’ordinamento nazionale. Poi si è analizzato l’esercizio della funzione nomofilattica, anche alla luce dei recenti interventi di riforma legislativa, in riferimento alle tre giurisdizioni superiori. Sono stati altresì delineati i meccanismi attraverso cui l’Ordinamento tende ad assicurare il raccordo tra i diversi giudici della nomofilachìa. Nello specifico, sono emersi due diversi ordini di problemi, rispetto ai quali l’Ordinamento non appronta soluzioni efficaci: i conflitti in tema di riparto giurisdizionale ed il consolidarsi di contrasti interpretativi tra i giudici apicali. In considerazione di tali rilievi nella quarta parte si è proceduto all’analisi comparata, al fine di verificare - in riferimento ad altri Ordinamenti - l’esistenza o meno di analoghe criticità e strumenti di risoluzione, così da meglio interpretare la sistematica delle problematiche nazionali. Nella parte conclusiva sono stati ripresi gli esiti dell’analisi svolta, meglio definiti i profili critici emersi ed enucleate ipotesi specifiche che possano garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Il convincimento trattone è che il raggiungimento di un effettivo coordinamento interno alla funzione giurisdizionale può realizzare l’assunto per cui ogni Ordinamento giuridico, sebbene votato ad un pluralismo strutturale della giurisdizione, non può che conoscere un unico modo di rendere giustizia.
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NUZZO, MARGHERITA. "Il sistema di riscossione coattiva delle imposte dirette tra funzione pubblica perseguita e tutela del contribuente." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/25834.

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Abstract:
Al termine della ricerca condotta intorno alla vigente (e previgente) normativa che disciplina l’attività di riscossione delle imposte dirette in base al ruolo ed all’impatto che essa genera sul sistema di tutele, procedurali e processuali, approntate in favore del debitore d’imposta, riteniamo opportuno svolgere una sintesi conclusiva, ulteriore rispetto alle riflessioni volta per volta rassegnate a latere dei singoli percorsi di indagine, e per far ciò è necessario ripercorrere le fasi salienti del tragitto sin qui seguito. Dall’analisi, in chiave storico-evolutiva, dei diversi sistemi di consecuzione dei tributi, attuati in Italia sin dall’epoca preunitaria, sembrerebbe possa accordarsi ragionevole preferenza ad un modello di riscossione il più possibile ancorato alla fase di determinazione dell’imposta, siccome il solo in grado di ridurre le inefficienze burocratiche del servizio ed incrementare il gettito per l’Erario. Lo stretto raccordo tra il momento impositivo e quello della materiale esazione dei tributi configurerebbe, dunque, quel binomio perfetto per lo Stato che mira a garantirsi un flusso regolare e stabile di entrate, con una parallela riduzione dei costi propri da sopportare per l’attività di riscossione. Ed abbiamo osservato che la massima rappresentazione di tale modello si rinviene nella c.d. Legge Sella, n. 192 del 20 aprile 1871, introdotta con l’avvento dell’Unità d’Italia, per il cui tramite si è deciso di implementare una forma di concessione privata del servizio di riscossione, a carattere locale e capillare, affidata alla perizia organizzativa degli Esattori, con l’attribuzione dei costi di gestione del sistema a carico dei contribuenti morosi. In tal modo si è riusciti a traghettare, senza soluzione di continuità e per oltre cento anni, il denaro dalle tasche del contribuente alle casse dell’Ente impositore che, a monte, aveva già predeterminato, secondo il meccanismo del contingente annuale fisso e certo, l’esatto ammontare del tributo che il soggetto passivo d’imposta avrebbe dovuto corrispondere. Tuttavia, dall’indagine del sistema qui delineato è parimenti emerso che la (sola) vicinanza temporale tra il momento impositivo e quello esattivo, e, di contro, la distanza soggettiva tra l’Organo titolare della funzione di determinazione dei tributi e quello incaricato della relativa riscossione hanno relegato le tutele del contribuente unicamente alle norme di diritto comune, e ciò nonostante l’Esattore avesse a disposizione strumenti ben più incisivi di quelli vantati dal privato creditore. In altri termini, il sistema di garanzie proprie e peculiari approntate dal Legislatore fiscale in favore del contribuente risultava indubbiamente deficitario ed in alcun modo sufficiente a tutelare questi da eventuali prevaricazioni perpetuate dall’Esattore. Si pensi, ad esempio, alla mancata previsione di qualsivoglia conseguenza, in capo a quest’ultimo, nell’ipotesi in cui avesse omesso di notificare la cartella di pagamento al contribuente, ovvero la medesima notifica fosse risultata irregolare, ben potendo l’Esattore avviare la successiva procedura esecutiva, domandando al debitore, altresì, l’indennità di mora per ritardato pagamento dell’imposta. Senonché, la rivoluzione copernicana nelle forme di attuazione del prelievo tributario - spostando il fulcro dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, con il transito da un sistema di etero determinazione del tributo ad un meccanismo di autodeterminazione delle imposte - ha, da un lato, destrutturato e snaturalizzato l’originaria funzione attribuita all’Esattore delle imposte – il quale, ormai, soltanto di rado era chiamato a svolgere l’attività tipica, così perdendo lo scettro di artefice indiscusso dell’andamento delle entrate tributarie – ma ha, dall’altro lato ed in via embrionale, gettato le fondamenta per la creazione di un sistema di statalizzazione del servizio di riscossione delle imposte, mediante l’osmosi tra il soggetto che genera l’imposizione e colui che si occupa dell’apprensione, anche in via esecutiva, del credito fiscale, con evidenti ripercussioni sul piano delle tutele. Ed invero la statalizzazione del sistema, riportando all’interno del controllo pubblico il momento di riscossione dei tributi, ha conseguito l’ulteriore merito di estendere a quest’ultima funzione i poteri, le logiche ed i tempi propri dell’attività di accertamento. A questo punto, la problematica che, per l’effetto, si è palesata è stata quella relativa all’impatto che l’attuale configurazione legislativa produce sul sistema e sul grado di tutele riconosciute (o riconoscibili) al contribuente, nella duplice dimensione procedurale e processuale. Con precipuo riferimento al profilo procedimentale, abbiamo ritenuto che l’approccio alla delineata questione non potesse prescindere dall’indagine della reale natura giuridica soggettiva assegnata all’Ente preposto alla riscossione, vale a dire ad Equitalia s.p.a., al di là della sua formale qualificazione come persona giuridica privata nella veste di società per azioni. Ed abbiamo avuto modo di constatare che la connotazione pubblicistica di Equitalia deriva sia da espressa disposizione normativa, dal momento che la società è chiamata ad occuparsi dell’affidamento del servizio nazionale della riscossione e della più generale funzione di maneggio di denaro pubblico, sia dalla morfologia e dal modello di costituzione degli organi societari, strutturati in maniera tale che lo Stato fosse in grado di controllare (e sindacare) la gestione finanziaria dell’Ente stesso. Orbene, dal carattere pubblicistico di Equitalia è emersa, de plano, la previsione di un ventaglio di poteri non solo marcatamente autoritativi ma, altresì, di chiaro stampo discrezionale attribuiti agli Agenti della riscossione, ciò comportando, abbiamo visto, la parallela necessità di disegnare un sistema di tutele procedimentali in favore del contribuente ben più complesso di quello disposto per il debitore di diritto comune e, allo stesso momento, speciale, come peculiari si palesano le possibilità realizzative che il creditore fiscale può adottare per recuperare le imposte pretese. L’aver enucleato le ragioni, sia in chiave soggettiva sia sotto il profilo funzionale dell’attività perseguita, di una procedura speciale di attuazione del credito fiscale rispetto alle ordinarie facoltà attribuite normativamente al creditore di diritto comune ha sollevato il quesito sul carattere esclusivo o pienamente sostitutivo degli strumenti di riscossione coattiva goduti dal creditore procedente, giungendo, di poi, alla conclusione che sembrerebbe possibile ricorrere agli strumenti sostanziali e processuali di diritto civile, segnatamente a quelli che governano la riscossione forzosa del credito, tutte le volte in cui esista una lacuna in tal senso nell’ordinamento tributario. Sotto il profilo processuale, invece, si è inteso saggiare il grado di tutele che l’attuale sistema normativo appronta nell’interesse del contribuente debitore d’imposta. Ed anche in questa prospettiva, come per la dimensione procedimentale, dall’analisi ricognitiva e critica della vigente configurazione legislativa ci sembra poter rassegnare un giudizio non propriamente positivo del sistema, valutazione che, del resto, tende ad aggravarsi con il debutto dell’avviso di accertamento ad effetti immediatamente esecutivi, provvedimento che determina un ulteriore assottigliamento della distinzione tra attività di accertamento ed attività di riscossione, creando, a tratti, una confusione tra i due momenti: esso, difatti, se da un lato genera una (positiva) sinergia operativa e di responsabilità tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, dall’altro dovrebbe, tuttavia, parallelamente indurre il Legislatore ad assicurare al debitore d’imposta l’estensione delle garanzie accordate al contribuente in fase di accertamento del maggior reddito. Non riteniamo corretto, difatti, accomunare le due fasi soltanto sotto il profilo dei poteri e delle facoltà assegnate all’Ente preposto alla riscossione delle imposte, mantenendo, per contro, inalterato (e carente) il sistema difensivo del contribuente, nonostante questi sia soggetto, proprio in fase di riscossione, a provvedimenti autoritativi, esecutivi e restrittivi che incidono pesantemente sulla sua sfera giuridica. Resta, dunque, sempre attuale, nella delineata prospettiva, il monito di un insigne studioso il quale, in tempi non sospetti, ricordava che «accertamento e riscossione sono fasi che, pur essendo complementari ai fini della materiale realizzazione dell’interesse dello Stato, devono essere tenute concettualmente ben distinte. L’interesse dello Stato alla corretta applicazione del tributo si realizza nella fase dell’accertamento e, rispetto a questa fase, la riscossione ha un valore che, per usare la stessa espressione usata all’inizio, è puramente esecutivo».
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SIGNORI, DIANA. "LA COMPETENZA ARBITRALE DA COMPORTAMENTO ENDOPROCESSUALE CONCLUDENTE." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/265286.

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Abstract:
The many-decade long legislative and jurisprudential evolution of the relationship between arbitration and jurisdiction offers the interpreter the general framework within which orienting ourselves to understand the "historic" significance of two recent court decisions that represent the landing of a many-decade long reflection, finally come to identify with the arbitration, a time qualified the "vestibule of the procedural building", what was under the imperio of the code of civil procedure of 1865, a "total judicial equivalent", both in terms of outcome and effects both with reference to the structure of the judgment. This thesis will therefore start from an analysis of the stages that characterized the evolution of the relationship between arbitration and jurisdiction, and then continue with the study of current doctrinal and jurisprudencial reflections in the field, and finally end with a reflection that attempts to provide systematic consistency to the discipline of the arbitral jurisdiction by facta concludentia dictated by the article 817, paragraphs II and III, c.c.p., in the perspective, now irreversibly acquired, of full functional equivalence between arbitration and jurisdiction.
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Fernandes, Noeli. "O tempo razoável de duração do processo e a sociedade da urgência: A transformação da jurisdição no século XXI - Do processo individualista ao processo coletivo." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2010. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4135.

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Abstract:
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Nenhuma
Questo lavoro studia la necessità del superamento dell'individualismo processuale prendendo in considerazione un modello di processo che si critica. Parte dunque dalla critica dell’attuale sistema per provare a tracciare, partendo dalla pratica giurisdizionale costituzionale, una prospettiva di collettivizzazione del processo. A tal fine la ricerca prende atto, intanto, del fatto che i paradigmi che hanno informato la società industriale non sono più sufficienti per risolvere i conflitti nella società negli ultimi decenni. Partendo dal ruolo della legge, al fine di promuovere il cambiamento e superare una visione conservatrice, ci concentriamo sulle riforme che si sono affermate nel patto per una magistratura repubblicana allo scopo di contrastare il potere economico, circostanza che allontana il diritto dalla giustizia e costituisce una patologia, quando il lavoro è giocato su un campo meramente burocratico, che mira solo alla quantificazione dei processi. La ricerca di efficacia, quando si astiene dal prendere in considerazione ai fini desiderati, solo incentrata sulla prospettiva di quantificazione e il flusso, può essere vista come un male in sé, creando un distacco circa la stessa legittimazione del potere giudiziario. Tenendo conto che la società complessa, piena di conflitti nati in una società dei consumi, esige risposte democratice ai problemi relativi alla Giurisdizione e riforme volte a migliorare la gestione giudiziaria, senza la preoccupazione per la qualità delle decisioni, si potrebbe pensare a un nuovo modello di Giurisdiziòne. Il risultato che si vuole raggiungere è la previsione e la creazione di nuovi istituti in grado di dare risposte adeguate ai problemi giuridici urgenti della società, derivanti dal contesto contemporaneo di un Stato che si dice democràtico e del diritto. In questo senso, è necessario abbracciare la sfida della trasformazione del processo individuale in processo collettivo. Un processo in cui la soluzione dei conflitti nella dimensione collettiva permetterà un più facile accesso alla giustizia, in vista anche del rispetto del principio di economia processuale, in modo da ottenere un più efficace e tempestivo esercizio della giurisdizione, in ossequio alla garanzia costituzionale della ragionevole durata dei processi.
O presente trabalho estuda a necessidade da superação do individualismo processual consubstanciado em um modelo de processo que se critica. Procura, a partir do esgotamento de um padrão, ver possível a prática jurisdicional constitucional na perspectiva da coletivização do processo. Nesse contexto a pesquisa se desenvolve, reconhecendo que os paradigmas que informaram a sociedade industrial já não são suficientes para resolver os conflitos da sociedade nas últimas décadas. Considerando a função do direito no sentido de promover a mudança e reprimir a conservação, são enfocadas as reformas havidas nos pactos por um judiciário republicano e a finalidade de atender ao poder econômico, circunstância que vem afastando o direito da justiça, e tendente a patologias quando o trabalho jurisdicional for desempenhado de forma meramente burocrática, visando apenas à quantificação dos julgamentos. A busca pela eficiência, quando se abstém de considerar os fins almejados, enfocada apenas pela ótica da quantificação e do fluxo pode ser vista como um mal em si mesmo, gerando um desafio relativo à própria legitimidade do Poder Judiciário. Tendo-se em conta que a sociedade complexa, repleta de conflitos nascidos em uma coletividade de consumo, exige respostas democráticas aos problemas levados à Jurisdição, e que as reformas visam o aperfeiçoamento da gestão judiciária, sem a preocupação com a qualidade das decisões, é de ser pensado um novo modelo de Jurisdição. Como conseqüência a revisão e criação de novos institutos para que consiga dar respostas adequadas aos problemas jurídicos da sociedade de urgência, decorrente do contexto contemporâneo de um Estado que se diz Democrático e de Direito. Nesse sentir, necessário pensar no desafio da transformação de um processo individualista para um processo coletivo. Um processo no qual o tratamento de conflitos em dimensão coletiva permitirá o acesso mais fácil à justiça e atenderá ao princípio da economia processual, promovendo, assim, a efetividade e a tempestividade na prestação da jurisdição, de modo a efetivar-se a garantia constitucional do tempo razoável de duração do processo.
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TIRA, Elisa. "La funzione giurisdizionale in ambito europeo." Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/11562/557551.

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Abstract:
La “funzione giurisdizionale” può essere intesa, in via generale, come attività volta all’attuazione e dichiarazione del diritto con riguardo a casi concreti e controversi da parte di soggetti istituzionali, i giudici, che godono di una peculiare posizione di indipendenza. Peraltro, occorre evidenziare come il tentativo di individuare una nozione unitaria ed univoca di “funzione giurisdizionale” non abbia portato a risultati del tutto soddisfacenti. In particolare, ferma restando la necessità di non discostarsi da quello che sembra essere il “nucleo imprescindibile” della nozione stessa, ossia la presenza di un giudice e l’attività di applicazione del diritto a casi concreti, mi pare che il concetto in questione possa essere parzialmente diversificato a seconda, per esempio, del “contesto geografico” al quale viene ricondotto. In questo senso, l’espressione “funzione giurisdizionale in ambito europeo” può fare riferimento all’insieme degli organi giurisdizionali che operano all’interno dell’ordinamento giuridico europeo e alle attività di applicazione del diritto sovranazionale che essi svolgono, chiamati ormai ad utilizzare svariati materiali normativi, dal momento che alle fonti dell’ordinamento nazionale si aggiungono quelle promananti dall’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il lavoro ha l’obiettivo di analizzare le relazioni intercorrenti tra i giudici nazionali e le due Corti europee (la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo), quotidiani applicatori, gli uni, e principali interpreti, le altre, delle norme sovranazionali, per provare a capire se sia possibile identificare una “funzione giurisdizionale europea” emergente da queste interrelazioni, o comunque una sorta di “ordinamento giudiziario europeo” in cui tutti gli organi giurisdizionali, nazionali ed europei, concorrono ad assicurare una forma avanzata ed “integrata” di tutela dei diritti.
The “jurisdictional function” can be defined, in general, as the activity of the courts, which have a peculiar position of independence, aimed at implementing and declaring the law with regard to specific and disputed cases. Moreover, it should be noted that the attempt to find a unitary and unambiguous notion of “jurisdictional function” has not given satisfactory results. In particular, whilst the “essential nucleus” of that notion appears to be the presence of a judge and the activity of law enforcement in specific cases, it seems to me that the notion in question can be partially diversified depending, for example, on the reference “geographical context”. In this sense, the expression “jurisdictional function in Europe” could refer to all the courts operating within the European legal order and to the activities of enforcement of supranational law that they perform, being now required to use a variety of sources of law, since, in addition to national laws, there are the rules from the European Union and the European Convention on Human Rights. This work aims to analyze the relationships between the national judges and the two European Courts (the Court of Justice and the European Court of Human Rights), which, respectively, implement and interpret the European rules, in order to try to understand whether it is possible to find a “European jurisdictional function” emerging from these relationships, or at least a sort of “European judiciary” in which all the courts, national and European, contribute to ensure an advanced and “integrated” form of rights protection.
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SIMONETTI, ALICE. "L'immunità funzionale degli organi statali dalla giurisdizione straniera." Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/2158/1087467.

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Abstract:
La presente ricerca effettua un'analisi sistematica dei presupposti e dell’ambito applicativo della immunità funzionale dell'individuo-organo dello Stato dalla giurisdizione straniera, in grado di chiarirne i limiti e profili fondanti attraverso lo studio dei due concetti chiave dell’istituto, quello di “organo dello Stato” e di “atto posto in essere nell’esercizio della funzione ufficiale”. *** The research carries out a systematic analysis of the rationale and scope of application of functional immunity of State officials from foreign jurisdiction by studying the two key concepts of "State organ" and "official capacity".
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BONINI, PAOLO. "Ipotesi di interferenze tra giurisdizione e legislazione." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11573/1652064.

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Abstract:
Il lavoro presenta una analisi delle funzioni principali di posizione del diritto, quella legislativa e quella giurisdizionale, verificando, attraverso anche un'analisi casistica, le ipotesi di conflitto e "interferenza" tra le due funzioni, criticando la tenuta dell'attuale modello costituzionale di separazione ed equilibrio tra il potere legislativo e quello giurisdizionale.
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COLETTA, MARCO. "Il giudizio amministrativo d'appello: oggetto e funzione." Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11573/938620.

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Abstract:
Il lavoro mira ad individuare i principali profili strutturali dell’appello amministrativo, esaminandoli alla luce della teoria generale dei mezzi di impugnazione, sì da verificare se l’evoluzione normativa che ha interessato l’istituto in esame si sia tradotta, da ultimo, in una sua diversa dimensione teleologica. In tal senso, l’indagine evidenzia che pur nell’ambito di un giudizio la cui struttura si presenta in senso marcatamente impugnatorio, il giudice continua a poter conoscere dell’originario rapporto controverso, il quale entra nel secondo giudizio attraverso il filtro rappresentato dalla pronuncia di primo grado e dalle specifiche censure contenute nell’atto d’appello.
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Books on the topic "Funzione giurisdizionale"

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Marco, Angelone, ed. Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2010.

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La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario: Atti dell'incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, VII edizione, Torino, 9-10 ottobre 2009. Napoli [Roma]: Edizioni scientifiche italiane, 2010.

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3

Franciosi, Eugenia. Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano: Studi su Nov. 13 e Nov. 80. Milano: A. Giuffrè, 1998.

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4

Bin, Roberto. Il Caso Previti: Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte : atti del Seminario, Ferrara, 28 gennaio 2000. Torino: G. Giappichelli, 2000.

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Gustapane, Antonello. Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg259.

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Abstract:
La Costituzione italiana ha trasformato in maniera innovativa il ruolo del pubblico ministero: da rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giurisdizionale, gerarchicamente sottoposto al Ministro della giustizia, che è tipico dei paesi di civil law , ad autonomo potere pubblico, titolare della pretesa punitiva dello Stato da esercitare obbligatoriamente nei casi stabiliti dalla legge e secondo le forme del giusto processo, e inserito nell’ambito dell’ordine giudiziario governato dal Csm. Nel volume, i principi costituzionali in tema di funzione requirente vengono quindi sviluppati sino a sostenere che, per rispettare appieno il ruolo che la Costituzione attribuisce al pubblico ministero di promotore a fini di giustizia dell’intervento decisorio del giudice, i poteri direttivi, che la riforma Castelli/Mastella conferisce al procuratore della Repubblica, devono essere interpretati in modo da rispettare la posizione di esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme, che è propria di ogni magistrato ordinario, compreso quello addetto alle funzioni requirenti. La ricerca si chiude difendendo i sempre attuali principi costituzionali sul pubblico ministero dai tentativi di stravolgimento operati con il disegno di legge costituzionale sulla giustizia presentato il 7 aprile 2011 dalle forze politiche di centro-destra.
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Querzola, Lea. Il processo minorile in dimensione europea. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg252.

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Abstract:
L’opera affronta il delicato tema della giustizia minorile alla luce della normativa dell’Unione europea che, tenuto anche conto delle mutate condizioni sociali ed antropologiche, suggerisce una rilettura dell’impostazione classica della materia. Punto centrale dell’argomentazione dell’autrice è la tesi che il minore non possa essere considerato l’oggetto della tutela bensì, piuttosto, parte attiva di ogni procedimento che lo riguarda; si indagano pertanto a tal fine, fra l’altro, il ruolo decisivo dell’ascolto del minore nel processo e le modalità attraverso cui egli possa essere rappresentato in modo autonomo nella sede giurisdizionale, non senza riflettere sulla struttura e sulla funzione dell’organo giudiziario che dovrebbe essere chiamato a governare la giustizia minorile. La conclusione, raggiunta all’esito dell’ampia considerazione di dottrina interna e straniera, sia di diritto processuale che di diritto sostanziale, unitamente ad alcune incursioni nel territorio della psicologia e della sociologia, delinea lo schema di un moderno processo minorile pienamente aperto alle esigenze del contraddittorio e della trasparenza.
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Pištan, Čarna. Tra democrazia e autoritarismo. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg278.

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Abstract:
Il volume propone una ricostruzione in chiave sia sincronica che diacronica dei sistemi di giustizia costituzionale nei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’area ex-sovietica, offrendo in tal modo una analisi sistematica della giurisdizione costituzionale in ventisette paesi diversi. L’indagine ripercorre lo sviluppo del concetto di controllo di costituzionalità nell’Europa dell’Est pre-socialista, la sua evoluzione durante la parentesi socialista e, quindi, la (ri)nascita della giustizia costituzionale nel più recente contesto di transizione democratica. Sulla base di tale esame, il libro individua i molteplici fattori che hanno plasmato le Corti costituzionali di terza generazione e determina le problematiche, i limiti attuali, nonché le finalità che persegue la giurisdizione costituzionale in paesi che solo di recente sono approdati alla democrazia, ovvero in paesi in cui il processo di democratizzazione ha riscontrato gravi limiti. L’accento è posto, in particolare, sull’emergere di una concezione particolarmente ampia e aperta di giustizia costituzionale nell’intera sfera ex-socialista, che ha finito per provocare una tendenza paradossale che vede nella crescita funzionale della giurisdizione costituzionale un fenomeno del costituzionalismo contemporaneo sia di derivazione liberale, sia di derivazione illiberale
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