Academic literature on the topic 'Funzione di indirizzo e coordinamento'

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Journal articles on the topic "Funzione di indirizzo e coordinamento"

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Granata, Mattia. "Roberto Tremelloni. La politica dei ‘tecnici' per la ricostruzione dell'Italia liberata." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 259 (November 2010): 191–215. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-259001.

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Abstract:
Le vicende che segnarono l'avvio della fase di ricostruzione nel Settentrione del paese, all'indomani della liberazione, ebbero in Roberto Tremelloni un protagonista al vertice della piů importante istituzione pubblica operante in ambito economico, il Consiglio industriale dell'Alta Italia (Ciai). L'ex ministero fascista della Produzione industriale, con i dipendenti comitati industriali, infatti, oltreché strumento di gestione della difficile fase di trapasso tra il periodo di guerra e il dopoguerra, divenne il fulcro di un nuovo progetto di lungo periodo. Nella visione dei loro sostenitori, i comitati industriali, articolandosi nei diversi settori produttivi, dovevano fungere da luogo di coordinamento nella distribuzione delle scarsissime materie prime in funzione di una ricostruzione coerente con indirizzi politici condivisi e, soprattutto, potevano assumere un ruolo di regolazione dell'economia produttiva in funzione di un progetto di pianificazione coerente con gli indirizzi moderni di politica economica seguiti nei paesi piů avanzati. L'epifania di una collaborazione fra l'opera dei ‘tecnici' e la politica, tuttavia, era destinata a svanire, stretta nella soffocante morsa degli interessi contrastanti.
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Ferritti, Monya, Anna Guerrieri, and Luca Mattei. "Adozione e scuola: individuare i punti critici e accrescere la consapevolezza di genitori e insegnanti." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (November 2020): 83–94. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-002007.

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Abstract:
Dal 2000 al 2018, i minorenni adottati (AI e AN) sono stati più di 68.000. La ricerca internazionale rileva come l'adozione, intervento di recupero tra i più efficaci in ogni area di sviluppo dei bambini, non riesca tuttavia a garantire altrettanto nell'area della performance scolastica1. Per tale motivo, nel 2014 il Miur, in collaborazione con il Coordinamento Care, ha pubblicato le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati. Osservandone una disomogenea conoscenza e attuazione, il Coordinamento Care ha promosso nel 2019 un'indagine qualitativa per esplorare il benessere scolastico degli alunni adottati attraverso la somministrazione in Cawi di questionari a insegnanti e genitori adottivi. Da tale indagine emerge che il 39,2% dei genitori dichiara di avere figli a cui è riconosciuto un Bes a fronte di una scarsa conoscenza e formazione degli insegnanti sul tema (21,1%). Il presente lavoro, approfondendo come la scuola sia significativa per i ragazzi e le ragazze adottati, analizza le principali criticità.
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Pacifico, Massimiliano. "Migliorare la qualitŕ delle valutazioni attraverso Steering Group: č davvero una soluzione?" RIV Rassegna Italiana di Valutazione, no. 45 (October 2010): 84–92. http://dx.doi.org/10.3280/riv2009-045007.

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Abstract:
L'assetto organizzativo della funzione di valutazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi strutturali - per il periodo di programmazione 2007-2013 - prevede la costituzione di Steering Group (Comitati di Pilotaggio): si tratta di strutture, di cui fanno parte esperti tematici o esperti di metodi valutativi, il cui scopo č quello di assicurare la qualitŕ delle valutazioni avviate dall'Amministrazione. Tale funzione puň essere svolta a livello generale - di solito nell'ambito del Piano Unitario di Valutazione - mediante un ruolo di coordinamento delle attivitŕ e/o di coinvolgimento degli stakeholder; oppure lo Steering Group puň avere una funzione tecnica-metodologica che si concretizza con il presidio delle singole fasi del processo valutativo nonché con il compito di avere un confronto continuo con il valutatore. L'articolo intende sia descrivere le esigenze che si intendono soddisfare con la costituzione dello SG nell'ambito del processo valutativo, sia i potenziali fruitori delle innovazioni organizzative introdotte, evidenziando al tempo stesso alcuni rischi e opportunitŕ potenziali.
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Rezende Melo, Eduardo. "Virtualizzazione e funzione sociale della giustizia: l'impatto del Covid-19 sul modo di organizzare la Giustizia dell'Infanzia e della Gioventù in Brasile e i dilemmi dal punto di vista socio-storico e valutativo." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (June 2021): 177–88. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004018.

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Abstract:
L'articolo riassume l'impatto del Covid-19 nel Sistema Giudiziario Brasiliano con l'obiettivo di discutere la proposta di completa virtualizzazione della Giustizia. Con riferimento a questa proposta, l'articolo affronta alcune sfide specifiche per la virtualizzazione: le caratteristiche del pubblico della Giustizia minorile e giovanile e le diverse esperienze sulla de-territorializzazione; il contatto faccia a faccia e la sua importanza per la partecipazione dei minori, il legame tra territorializzazione e coordinamento. L'articolo sostiene l'idea che la virtualizzazione può servire valori diversi (economici e manageriali o democratici e inclusivi) e il dibattito su queste alternative dovrebbe coinvolgere un pubblico più ampio delle sole organizzazioni legali.
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Mercurio, Franco. "Per una politica bibliotecaria che sostenga la crescita culturale e agevoli la ricerca storica." SOCIETÀ E STORIA, no. 172 (June 2021): 352–57. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-172006.

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Abstract:
L'autore illustra il processo di progressiva marginalizzazione delle biblioteche pubbliche, in primis di quelle statali, rispetto alle altre componenti del patrimonio culturale nazionale. Tale processo, avviato tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, si è accentuato nei decenni successivi con crescenti differenziazioni tra i diversi settori dell'amministrazione dei beni culturali, alimentando conflitti per la distribuzione e l'allocazione delle risorse finanziarie ed umane. Ne è derivata, soprattutto nell'ultimo decennio, segnato da una forte contrazione della spesa pubblica, una decisa marginalizzazione dei settori bibliotecario e archivistico. Le gravi conseguenze si avvertono oggi nella perduta qualità dell'erogazione dei servizi bibliotecari necessari all'alta formazione e alla ricerca. Sintetiche ed efficaci tabelle documentano la situazione critica in cui versano attualmente le biblioteche statali. L'autore propone soluzioni differenti per le diverse tipologie di biblioteche prese in esame. Per quanto riguarda le biblioteche non statali propone una maggior coordinamento nazionale che superi l'artificiosa suddivisone regionale delle politiche bibliotecarie. Per le biblioteche statali auspica il passaggio delle competenze, assieme agli archivi, dal Ministero per i beni culturali al neonato Ministero dell'università e della ricerca, ritenendo la loro funzione più aderente alla missione di quest'ultimo.
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Paolucci, Caterina. "FORZA ITALIA A LIVELLO LOCALE: UN MARCHIO IN FRANCHISING?" Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, no. 3 (December 1999): 481–516. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200028926.

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Abstract:
IntroduzioneIn questo saggio presenterò alcuni risultati di una ricerca empirica sugli amministratori locali di Forza Italia, che si inserisce in un più ampio progetto di analisi del processo di istituzionalizzazione di questo partito. La scelta di concentrare l'attenzione sugli eletti locali nasce dalla convinzione che il futuro di Forza Italia sia legato non solo agli eventi organizzativi e politici che la riguardano a livello nazionale e di leadership, ma anche allo sviluppo di strutture e procedure preposte alla formazione e al consolidamento di una classe dirigente locale. In altri termini, la persistenza organizzativa di questo nuovo partito dipenderà dalla realizzazione, quantomeno a livello locale, di quella «infusione di valori» che rappresenta la premessa indispensabile di ogni compiuta istituzionalizzazione (Huntington 1968, 15; Selznick 1957, 21-22). Il fatto che a cinque anni dalla sua fondazione Forza Italia sia ancora un'organizzazione patrimoniale fortemente caratterizzata in senso personalistico ed aziendalista (Maraffi 1996; Panebianco 1995), suggerisce che tale infusione di valori, e dunque l'inizio del processo di consolidamento organizzativo, non possa aver luogo per impulso delle élites nazionali. A livello centrale questo processo è reso infatti assai difficile dalle modalità di reclutamento e selezione del personale partitico e parlamentare, miranti a creare o confermare un rapporto di fiducia personale con il leader Silvio Berlusconi, tale per cui la legittimazione dei prescelti diventa una funzione diretta delle oscillazioni del rapporto fiduciario che li lega al capo. E a quest'ultimo, non già all'organizzazione, che si dirige la lealtà delle élites centrali, e non potrebbe essere altrimenti, data la natura del partito. A livello locale, al contrario, la distanza dal centro potrebbe aver favorito un reclutamento più aperto e una selezione meno personalistica, e dunque l'emergere di un personale politico più libero di dirigere la propria lealtà verso l'organizzazione in sé, piuttosto che esclusivamente verso il suo capo. Pertanto, se esiste una possibilità di consolidamento per Forza Italia, essa è sicuramente maggiore a livello locale. In questa prospettiva è necessario dunque valutarne le dinamiche organizzative sul territorio, tenendo presente tuttavia che l'istituzionalizzazione presuppone l'esistenza di un legame tra centro e periferia che favorisca coesione e coordinamento tra i diversi livelli, senza le quali difficilmente l'organizzazione potrà stabilizzarsi nel tempo (Huntington 1968, 23).
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Arrieta, Juan Ignacio, and Artur Miziński. "Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych." Prawo Kanoniczne 43, no. 3-4 (December 10, 2000): 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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Abstract:
L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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"Indicatori per la valutazione dei Dipartimenti di Salute Mentale." Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 7, S3 (December 1998): 9–17. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000629.

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Abstract:
È un indicatore (descrittore) di struttura e in parte di processo. Esprime con un punteggio l'aderenza del Dipartimento alla normativa vigente:L.833 del 27/12/78: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 33, 34, 35;DPR 7/4/94: Approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela della salute mentale”;DGR n. 159/97: Approvazione della Linee guida attuative “Progetto Obiettivo tutela della salute mentale”;DPR 14/1/97: Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.DGR n.143 3/2/98: Regolamento concernente “Istituzione, funzioni e modalità operative del Dipartimento di Salute Mentale”.Al fine della costruzione di un sistema di indicatori, sono state considerate le strutture residenziali o semiresidenziali, così come definite al punto 3.1.Ogni requisito soddisfatto vale 1 punto. Il punteggio strutturale ed organizzativo dei DSM è dato dal totale dei requisiti soddisfatti con un punteggio massimo di 24.
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"I. I giudici minorili sulle aggressioni ai nomadi / II. Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (February 2009): 365–67. http://dx.doi.org/10.3280/mg2008-003036.

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Minisola, Salvatore, Viviana De Martino, and Marco Occhiuto. "Osteoporosi premenopausale." L'Endocrinologo, February 2, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s40619-023-01205-w.

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Abstract:
SommarioL’osteoporosi premenopausale viene definita come un’osteoporosi a insorgenza prima della fisiologica cessazione della funzione gonadica, in assenza di qualsiasi causa identificabile che possa sottendere la riduzione della densità minerale ossea. Vi sono infatti numerose malattie, condizioni oppure farmaci che sono in grado di determinare una riduzione della densità minerale ossea non solo nella donna in premenopausa ma anche nella donna in postmenopausa e nel soggetto di sesso maschile. La reale prevalenza dell’osteoporosi premenopausale non è chiara, principalmente perché non vi è accordo unanime sui criteri diagnostici. Il percorso diagnostico non differisce da quello che viene utilizzato nelle altre malattie metaboliche dello scheletro. Per ciò che concerne la terapia, è necessario fornire ai pazienti un adeguato apporto di calcio e vitamina D, suggerire una dieta bilanciata soprattutto per quanto riguarda l’apporto proteico e consigliare, infine, un’adeguata attività fisica. Nei casi in cui è opportuno impostare una terapia farmacologica, occorre dare la preferenza ai farmaci a emivita breve in considerazione della fertilità delle pazienti. Infine, è necessario un coordinamento con specialisti di numerose branche della medicina per la migliore gestione di queste giovani malate.
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Dissertations / Theses on the topic "Funzione di indirizzo e coordinamento"

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BORDIGA, FRANCESCO. "Le competenze del consiglio di sorveglianza. Tra funzioni di controllo e funzione di indirizzo sulla gestione." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/805.

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Abstract:
La tesi ricostruisce la funzione del consiglio di sorveglianza, giungendo al risultato – in contrasto con l’opinione dominante secondo la quale a detto organo è assegnato solamente un ruolo di controllo – di assegnare allo stesso competenze “originarie” di indirizzo strategico sulla gestione, anche in assenza di una clausola statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c.. Nel primo capitolo, si evidenzia che – diversamente dal collegio sindacale, che non ha poteri di incidere direttamente sui componenti dell'organo gestorio – il consiglio di sorveglianza esercita l’attività di controllo al fine di incidere direttamente sulla gestione attraverso il potere-dovere di nomina e revoca esercitato per conto dei soci. Nel secondo capitolo, argomentando dalla qualificazione della funzione di nomina-revoca in termini di potere-dovere, che implica l’obbligo di “garantire” l'idoneità dei gestori di attuare con diligenza professionale l'oggetto sociale, si fa derivare la conclusione che l’esercizio del detto potere-dovere impone che l’organo di controllo sia necessariamente coinvolto nella programmazione strategica della gestione e nell’assunzione delle scelte strategiche a quest’ultima connesse. Nel terzo capitolo, si conclude che la competenza deliberativa statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c., rappresenta la razionalizzazione/rafforzamento statutario del potere-dovere originario di indirizzo sull’alta gestione implicato dalla funzione di nomina e revoca dei gestori.
The thesis reconstructs the function of the supervisory board, reaching the result – contrary to the leading opinion according to which to the said board is assigned a mere supervisory role – of granting "native" competences of strategic direction of the management, even in the absence of a clause in the by-laws as provided by article 2409-terdecies, lett. f-bis of the Italian Civil Code. The first chapter highlights that - unlike the board of statutory auditors, which has no authority to directly affect the components of the board of directors - the supervisory board exercises the control activity in order to directly influence the management through the power-duty to appoint and dismiss exercised on behalf of the shareholders. In the second chapter, starting from the qualification of the appointing-dismissal function in terms of power-duty, which implies an obligation to "guaranty" the ability of the managers to implement the company’s purpose with professional diligence, derives the conclusion that the exercise of the aforementioned power-duty requires that the supervisory body necessarily has to be involved in the strategic planning and management and in the acquisition of strategic choices related to it. The third chapter concludes that the statutory deliberative power provided by article. 2409-terdecies, lett. f-bis, of the Italian Civil Code represents the statutory rationalization/strengthening of the native power-duty to guide the high management implied by the function of appointing and dismissing the managers
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BORDIGA, FRANCESCO. "Le competenze del consiglio di sorveglianza. Tra funzioni di controllo e funzione di indirizzo sulla gestione." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/805.

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Abstract:
La tesi ricostruisce la funzione del consiglio di sorveglianza, giungendo al risultato – in contrasto con l’opinione dominante secondo la quale a detto organo è assegnato solamente un ruolo di controllo – di assegnare allo stesso competenze “originarie” di indirizzo strategico sulla gestione, anche in assenza di una clausola statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c.. Nel primo capitolo, si evidenzia che – diversamente dal collegio sindacale, che non ha poteri di incidere direttamente sui componenti dell'organo gestorio – il consiglio di sorveglianza esercita l’attività di controllo al fine di incidere direttamente sulla gestione attraverso il potere-dovere di nomina e revoca esercitato per conto dei soci. Nel secondo capitolo, argomentando dalla qualificazione della funzione di nomina-revoca in termini di potere-dovere, che implica l’obbligo di “garantire” l'idoneità dei gestori di attuare con diligenza professionale l'oggetto sociale, si fa derivare la conclusione che l’esercizio del detto potere-dovere impone che l’organo di controllo sia necessariamente coinvolto nella programmazione strategica della gestione e nell’assunzione delle scelte strategiche a quest’ultima connesse. Nel terzo capitolo, si conclude che la competenza deliberativa statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c., rappresenta la razionalizzazione/rafforzamento statutario del potere-dovere originario di indirizzo sull’alta gestione implicato dalla funzione di nomina e revoca dei gestori.
The thesis reconstructs the function of the supervisory board, reaching the result – contrary to the leading opinion according to which to the said board is assigned a mere supervisory role – of granting "native" competences of strategic direction of the management, even in the absence of a clause in the by-laws as provided by article 2409-terdecies, lett. f-bis of the Italian Civil Code. The first chapter highlights that - unlike the board of statutory auditors, which has no authority to directly affect the components of the board of directors - the supervisory board exercises the control activity in order to directly influence the management through the power-duty to appoint and dismiss exercised on behalf of the shareholders. In the second chapter, starting from the qualification of the appointing-dismissal function in terms of power-duty, which implies an obligation to "guaranty" the ability of the managers to implement the company’s purpose with professional diligence, derives the conclusion that the exercise of the aforementioned power-duty requires that the supervisory body necessarily has to be involved in the strategic planning and management and in the acquisition of strategic choices related to it. The third chapter concludes that the statutory deliberative power provided by article. 2409-terdecies, lett. f-bis, of the Italian Civil Code represents the statutory rationalization/strengthening of the native power-duty to guide the high management implied by the function of appointing and dismissing the managers
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Cusenza, Giulia Giusy. "La funzione nomofilattica nella Giustizia Amministrativa: il problema del coordinamento fra le giurisdizioni apicali." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/253352.

Full text
Abstract:
Giving real substance to the value of "legal certainty" is a common goal of contemporary democratic legal systems. This is the genesis of research. The nomophylactic function has the primary objective of guaranteeing a coherent and constant interpretation of the law and a general uniformity of jurisprudence, so as to ensure the unity of the law within the legal system. This objective clashes with the instability of the sources of law, an expression of a wider phenomenon of a general nature - the so-called "crisis of legality" - which has led to a new centrality for the work of the judge of last instance and imposed a strengthening of the implementation methods of the nomophylactic function. The strengthened role assumed by the nomophylachia guarantees the uniformity of the law within the jurisdictional orders but, in the absence of appropriate instruments of institutional connection, it calls into question the overall capacity of the system to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Therefore, the research moves from the identification of the institutional mechanisms which aim at coordinating the apical jurisdictions, the existing criticalities and the prospects. First of all, the existing correlations between the structure of the jurisdictional function and the nomophylactic function have been studied in depth, paying attention on the peculiar characteristics of this relationship within the national system. Eventually the exercise of the nomophylactic function was analyzed, looking at the recent legislative reforms, with reference to the three superior jurisdictions. The mechanisms through which the national legal system tends to ensure the connection between the apical judge have also been outlined. Specifically, two different problems emerged, which the system does not provide effective solutions for: conflicts in terms of jurisdictional distribution and the consolidation of interpretative contrasts between the apical judges. Considering these findings, a comparative analysis was carried out in order to verify - with reference to other jurisdictions - the existence or not of similar critical issues and resolution tools, so as to better interpret the systematic nature of national problems. Finally, specific assumptions have been proposed to guarantee the functional unity of the jurisdiction. Those proposals led to the achievement of an effective coordination within jurisdictions; it also means that every legal system, although devoted to a structural pluralism of the jurisdiction, can only know one way to do justice.
Dare contenuto effettivo al valore della «certezza del diritto» è un fine comune agli ordinamenti giuridici contemporanei di impronta democratica. Questa la genesi della ricerca. La funzione nomofilattica, principale strumento con il quale viene perseguito tale proposito, ha l’obiettivo primario di garantire una coerente e costante interpretazione della legge ed una generale uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, così da assicurare una complessiva unità del diritto all’interno dell’ordinamento giuridico. Il fine, tuttavia, si scontra con l’instabilità delle fonti di produzione del diritto, espressione di un più ampio fenomeno di carattere generale - la c.d. «crisi della legalità» - che ha comportato una nuova centralità per l’operato del giudice di ultima istanza ed imposto un rafforzamento delle modalità attuative della funzione nomofilattica. Il rafforzato ruolo assunto dalla nomofilachìa garantisce l’uniformità del diritto all’interno di ciascun plesso giurisdizionale, ma, in assenza di opportuni strumenti di raccordo istituzionale, mette in discussione la complessiva capacità dell’ordinamento di garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Ricostruito il fomento la ricerca si è snodata, con una pentapartizione, nell’individuazione dei meccanismi istituzionali tesi a garantire il coordinamento fra le giurisdizioni apicali, le criticità esistenti, le prospettive. Innanzitutto sono state approfondite le correlazioni esistenti fra l’assetto della funzione giurisdizionale e l’estrinsecarsi della funzione nomofilattica, concentrando l’attenzione sui caratteri peculiari di tale rapporto all’interno dell’ordinamento nazionale. Poi si è analizzato l’esercizio della funzione nomofilattica, anche alla luce dei recenti interventi di riforma legislativa, in riferimento alle tre giurisdizioni superiori. Sono stati altresì delineati i meccanismi attraverso cui l’Ordinamento tende ad assicurare il raccordo tra i diversi giudici della nomofilachìa. Nello specifico, sono emersi due diversi ordini di problemi, rispetto ai quali l’Ordinamento non appronta soluzioni efficaci: i conflitti in tema di riparto giurisdizionale ed il consolidarsi di contrasti interpretativi tra i giudici apicali. In considerazione di tali rilievi nella quarta parte si è proceduto all’analisi comparata, al fine di verificare - in riferimento ad altri Ordinamenti - l’esistenza o meno di analoghe criticità e strumenti di risoluzione, così da meglio interpretare la sistematica delle problematiche nazionali. Nella parte conclusiva sono stati ripresi gli esiti dell’analisi svolta, meglio definiti i profili critici emersi ed enucleate ipotesi specifiche che possano garantire l’unità funzionale della giurisdizione. Il convincimento trattone è che il raggiungimento di un effettivo coordinamento interno alla funzione giurisdizionale può realizzare l’assunto per cui ogni Ordinamento giuridico, sebbene votato ad un pluralismo strutturale della giurisdizione, non può che conoscere un unico modo di rendere giustizia.
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PICCHI, MARTA. "Sistema amministrativo regionale e rapporti centro-periferia. Spunti dal "federalismo d'esecuzione" nella prospettiva di una riforma costituzionale in Italia." Doctoral thesis, 1997. http://hdl.handle.net/2158/808074.

Full text
Abstract:
Dopo aver esaminato il federalismo d'esecuzione in Germania, viene ricostruito il percorso che ha condotto all'attuazione delle Regioni in Italia evidenziando le problematiche sorte con la scelta di un sistema cd. binario legato al principio del parallelismo. Nell'ultima parte, il raffronto delle due esperienze consente l'esposizione critica di un possibile percorso riformatore della soluzione regionalista pensata in Assemblea Costituente.
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CARUSO, LUCIO ADALBERTO. "Gli strumenti del Governo per l'attuazione dell'indirizzo politico." Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/11573/1464852.

Full text
Abstract:
Com’è noto, il concetto di indirizzo politico costituisce una vera specificità italiana, confermata dalla difficoltà di individuare, in altri ordinamenti, un referente linguistico analogo. Il relativo sintagma ha trovato ingresso nell’ordinamento positivo già nell’Italia liberale, ma è opinione generalmente condivisa che la relativa funzione – o attività, nella prospettiva crisafulliana – abbia trovato il momento di maggior studio e approfondimento nel corso dell’epoca fascista, al termine della quale ha fatto seguito il tentativo della letteratura scientifica di “addomesticare” l’indirizzo politico, al fine di armonizzarlo con l’impianto democratico della Costituzione repubblicana. Quest’ultima, costruita “per valori” - ossia indicando direttamente alcune prospettive del progresso sociale e ponendo norme di principio - ha ridimensionato anzitutto il momento c.d. teleologico o di adozione dell’indirizzo politico, nel quale, secondo una certa impostazione, sono individuati, da parte del circuito Parlamento-Governo, i fini che l’azione statale è chiamata a perseguire, con la conseguenza che l’indirizzo politico ha perso una parte significativa della libertà di scelta che ne definiva i contenuti. Spesso, però (probabilmente anche per l’influenza di una tradizione scientifica ispirata alla separazione tra diritto costituzionale e diritto amministrativo), si dimentica che la nascita dello Stato costituzionale di diritto ha travolto anche le dimensioni strumentali ed effettuali dell’indirizzo politico. Ché il potere esecutivo, impegnato in prima linea nell’attuazione dell’indirizzo politico, è costretto a fare i conti, anche in questa fase, con la Carta costituzionale, dalla quale peraltro non emergono indicazioni univoche.
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PETRINI, Maria Celeste. "IL MARKETING INTERNAZIONALE DI UN ACCESSORIO-MODA IN MATERIALE PLASTICO ECO-COMPATIBILE: ASPETTI ECONOMICI E PROFILI GIURIDICI. UN PROGETTO PER LUCIANI LAB." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251084.

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Abstract:
Con l’espressione “marketing internazionale” ci si riferisce a quell’insieme di attività adottate dall’impresa al fine di sviluppare o perfezionare la propria presenza sul mercato estero. Oggetto della presente ricerca è l’analisi degli aspetti problematici che tali attività sollevano sul piano giuridico: attraverso un approccio basato sull’integrazione della cultura economica del marketing d’impresa con quella più propriamente giuridica, l’indagine mira ad individuare le fattispecie di marketing rilevanti sotto il profilo giuridico e giuspubblicistico, ad analizzarne i profili che risultano più critici per l’impresa e proporre soluzioni concrete. La ricerca è stata condotta in collaborazione all’azienda Gruppo Meccaniche Luciani, che oltre ad essere un affermato fornitore di stampi per calzature, progetta design innovativi attraverso una sua articolazione organizzativa creativa, denominata Luciani LAB. L’impresa investe molto nell’innovazione, ed in questo senso, particolarmente significativo è stato l’acquisto di una potente stampante 3D, tecnologicamente all’avanguardia, che ha consentito all’azienda di progettare diversi prodotti, tra cui una borsa, realizzarli in prototipazione rapida, e successivamente renderli oggetto di specifiche campagne promozionali, illustrate nel presente lavoro. Viene evidenziato come queste rispecchino la peculiarità dell’approccio al marketing da parte della piccola/media impresa, descritto dalla dottrina maggioritaria come intuitivo ed empirico, distante da quello teorico e strategico del marketing management. La collaborazione con l’impresa partner del progetto ha costituito il riferimento principale per l’elaborazione del metodo con cui condurre la ricerca: l’azienda ha promosso i propri prodotti mediante diverse strumenti di marketing, come inserti pubblicitari su riviste, campagne di e-mail marketing e fiere di settore. Queste attività si distinguono tra esse non solo rispetto alle funzioni, alle differenti modalità con cui vengono impiegate e al pubblico cui si rivolgono, ma anche e soprattutto rispetto alla disciplina giuridica di riferimento: ognuna di esse infatti è regolata da un determinato complesso di regole e solleva questioni che si inseriscono in una specifica cornice giuridica. Al fine di giungere ad una sistematica trattazione dei profili giuridici connessi, si è scelto di classificare le diverse azioni di marketing in tre gruppi: quelle riferite alla comunicazione, quelle inerenti l’aspetto del prodotto e quelle che si riferiscono al cliente Per ognuna di queste aree si individua una precisa questione critica per l’impresa, e se ne trattano i profili problematici dal punto di vista giuridico. In relazione al primo gruppo, ovvero la comunicazione pubblicitaria d’impresa, si evidenziano le criticità connesse alla possibilità di tutelare giuridicamente l’idea creativa alla base del messaggio pubblicitario: si mette in discussione l’efficacia degli strumenti giuridici invocabili a sua tutela, in particolare della disciplina del diritto d’autore, della concorrenza sleale e dell’autodisciplina. Si prende come riferimento principale il contesto italiano, considerando la pluralità degli interessi pubblici, collettivi ed individuali coinvolti. Il secondo profilo d’indagine riguarda la disciplina giuridica riconducibile all’e-mail marketing, uno degli strumenti più diffusi di comunicazione digitale. L’invasività di questo sistema nella sfera personale dei destinatari impone l’adozione di adeguati rimedi da parte delle imprese per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni a tutela della privacy. Si trattano le diverse implicazioni derivanti dall’uso di tale strumento, in particolare quelle riferite al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente in Italia e nell’Unione Europea, e connesse alle modalità di raccolta degli indirizzi e-mail dei destinatari potenzialmente interessati. Infine, la costante partecipazione alle fiere di settore da parte dell’azienda dimostra quanto l’esteriorità del prodotto costituisca uno strumento di marketing decisivo per la competitività aziendale, dunque grande è l’interesse dell’impresa a che il suo aspetto esteriore venga protetto dall’imitazione dei concorrenti. Il tema giuridico più significativo che lega il processo di marketing al prodotto dell’azienda è proprio la protezione legale del suo aspetto, ovvero la tutela del diritto esclusivo di utilizzarlo, e vietarne l’uso a terzi. L’aspetto di un prodotto può essere oggetto di protezione sulla base di diverse discipline che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale, dei disegni e modelli, del marchio di forma, del diritto d’autore e della concorrenza sleale. Si è scelto di concentrare il lavoro, in particolare, sulla prima: si ricostruisce il quadro normativo e l’assetto degli interessi implicati dalla fattispecie, per arrivare ad evidenziare le principali criticità nell’interpretazione delle norme, sia a livello nazionale, che nell’Unione Europea. Si approfondiscono gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di alcune disposizioni chiave per l’applicazione della disciplina, quali gli artt. 6 e 7 del Regolamento CE, n. 6/2002, concernenti rispettivamente il «carattere individuale» e la «divulgazione», i due requisiti fondamentali per ottenere la registrazione e conseguente protezione giuridica del disegno. Tali nozioni sono soggette ad interpretazioni parzialmente difformi da parte dei giudici dei diversi Stati membri, e ciò contribuisce a minare l’applicazione omogenea della disciplina in tutto il territorio UE. In questo senso, viene messo in evidenza il ruolo chiave dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’interpretazione di tali concetti, avente l’effetto di uniformare l’approccio degli Stati. La Direttiva 98/71/CE ha introdotto la possibilità di cumulare la protezione conferita all’aspetto del prodotto dalla disciplina dei disegni e modelli con quella riconosciuta dalle altre normative. Tale previsione solleva questioni di rilievo sistematico e concorrenziale: ci si interroga su quali problemi di tipo sistematico e di concorrenza vengano sollevati dal riconoscimento su uno stesso prodotto della protezione sia come disegno che come marchio di forma, e sia come disegno che come opera dell’ingegno. In particolare nell’ambito del diritto dei marchi d’impresa e del diritto d’autore, le tutele hanno durata potenzialmente perpetua, diversamente dalla registrazione come disegno o modello, che garantisce la titolarità del diritto di utilizzare il proprio disegno in via esclusiva per un periodo limitato di massimo 25 anni. Questa differenza temporale rende il cumulo problematico sia a livello di coordinamento, che di concorrenza, poiché incentiva il sorgere di “monopoli creativi” sulle forme del prodotto. Il presente lavoro ha come obiettivo l’ampliamento della conoscenza sul tema del marketing con particolare riferimento ai profili giuridici che si pongono, con riguardo alla promozione del prodotto nell’ambito dell’Unione Europea. Si ritiene che il valore aggiunto e l’aspetto più originale della ricerca consista nella sua forte aderenza alla realtà della piccola/media impresa: tramite l’integrazione della ricerca giuridica e dello studio dei fenomeni di marketing si delineano i problemi pratici che questa si trova a dover affrontare nell’implementazione delle attività quotidiane di marketing. Tale indagine vuole essere utile a tutte le piccole/medie imprese che si trovano impreparate nell’affrontare le sfide poste dal marketing e nel conoscere le implicazioni giuridiche che da questo derivano.
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Books on the topic "Funzione di indirizzo e coordinamento"

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Stato e regioni: La funzione di indirizzo e coordinamento. Roma: La Nuova Italia scientifica, 1990.

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Martelloni, Federico. Lavoro coordinato e subordinazione. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg264.

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Abstract:
A dieci anni dall’introduzione di un istituto molto controverso come il lavoro a progetto, e all’indomani della sua recente rivisitazione, questo studio monografico prova a fornire risposta agli interrogativi che hanno percorso e diviso la dottrina e la giurisprudenza lavoristica alle prese con un nuovo assetto delle forme di lavoro. Dopo aver tracciato una «genealogia» del lavoro autonomo coordinato, l’Autore ne indaga natura e funzione, approfondendo come sua variante oggi dominante le collaborazioni a progetto. All’esito della ricerca, ricca di riscontri comparatistici e applicativi, il coordinamento attivo del collaboratore si presenta non solo come la cifra identificativa di una specifica tipologia di lavoro, ma assume anche un più generale valore paradigmatico. Il lavoro coordinato viene, così, ad interferire con le nozioni archetipiche di autonomia e subordinazione, fino a ridisegnare i contorni della «grande dicotomia» del diritto del lavoro, innovandone nel profondo l’assetto sistemico, in termini più adeguati alle trasformazione intervenute nel quadro economico-produttivo.
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Tubertini, Claudia. Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg242.

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Abstract:
L’opera si propone di verificare l’Incidenza sulla Pubblica Amministrazione della nuova previsione contenuta all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che affida al legislatore statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (i cd. LEP). Se, da un lato, il riconoscimento di maggiori competenze alle autonomie territoriali può incidere sul concreto godimento dei diritti, d’altro lato nella Costituzione attuale esistono numerosi strumenti che consentono di differenziare lo status delle Regioni e degli enti locali, garantendo, al contempo, parità di accesso su tutto il territorio nazionale alle prestazioni ritenute coessenziali alla cd. cittadinanza sociale. Tra questi strumenti, vi è senza dubbio la previsione dei LEP che, se correttamente interpretata alla luce del principio di uguaglianza, può costituire uno strumento per il superamento di tutte le disuguaglianze, derivanti o meno dall’intervento degli enti sub-statuali, e può consentire al livello nazionale di mantenere entro i binari del federalismo cooperativo l’attuale sistema amministrativo. Da tale lettura discendono precise conseguenze sull’interpretazione dei contenuti e dello spessore che può rivestire la disciplina dei LEP, la quale non solo può abbracciare, entro certi limiti, aspetti qualitativi, quantitativi ed organizzativi (e dunque assumere una funzione di indirizzo dell’amministrazione e della relativa organizzazione), ma può anche giustificare la creazione di meccanismi di finanziamento basati sulla predeterminazione dei costi di erogazione e di meccanismi di monitoraggio dell’effettiva erogazione. Nel campo della tutela della salute, l’analisi dell’esperienza sinora condotta mostra il positivo sforzo compiuto dallo Stato e dalle Regioni nell’identificazione delle prestazioni essenziali sulla base dei principi di pertinenza, efficacia e, soprattutto, appropriatezza, intesa come contemperamento tra idoneità alla soddisfazione dei bisogni dei destinatari e concreta realizzabilità, alla luce delle complessive condizioni organizzative e finanziarie del servizio; la conclusione è un sostanziale apprezzamento (sia pure a fronte delle inevitabili difficoltà attuative e di alcune indubbie forzature del testo costituzionale, nella direzione di un riaccentramento di competenze) della direzione intrapresa, con metodo collaborativo, per garantire l’erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale e, dunque, per rendere effettivo anche il “dovere di adeguatezza organizzativa” che ricade sulla Pubblica Amministrazione.
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