Journal articles on the topic 'Evoluzione nel diritto'

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Davola, Antonio. "L'AGCM e i rapporti di interdipendenza con la Commissione Europea: riflessioni sul ruolo delle Autorità Nazionali della Concorrenza a partire dalle evoluzioni normative e giurisprudenziali nel mercato digitale." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (July 2022): 184–98. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-002011.

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Abstract:
L'articolo indaga il tema del rapporto tra enforcement del diritto della concorrenza ad opera delle Autorità Nazionali della Concorrenza (ANC) e coordinamento gerarchico a livello centrale della Commissione Europea: se, da un lato, l'applicazione del diritto antitrust da parte delle ANC nell'ambito dell'European Competition Network costituisce una naturale evoluzione del sistema delineato a partire dal Regolamento 1/2003, al contempo ciò rischia di determinare una frammentazione dell'approccio alle dinamiche anticoncorrenziali nel mercato europeo. Al fine di analizzare il ruolo che le ANC - ed in primis l'AGCM - saranno chiamate a giocare nei prossimi anni, si individua nel mercato digitale una prospettiva privilegiata di osservazione, utile a comprendere come coniugare flessibilità e sperimentalismo proprie delle NCA con le esigenze di armonizzazione del diritto dell'Unione.
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Montini, Gianpaolo. "Agenda per una evoluzione della giustizia amministrativa canonica." Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 97, no. 383 (December 13, 2022): 1197–216. http://dx.doi.org/10.14422/ee.v97.i383.y2022.010.

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Abstract:
Nel contesto della tematica delle sfide che attendono il diritto della Chiesa quarant’anni dopo la promulgazione del Codice vigente, l’articolo si propone di preconizzare l’evoluzione auspicata della giustizia amministrativa canonica, ripartendo le responsabilità dell’agenda tra i vari soggetti della missione della Chiesa, a partire dai fedeli fino al Legislatore supremo e universale. L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa — forse come ogni altro ambito del diritto — non può essere caricato sulle spalle del solo legislatore, ma è opera corale: dai fedeli che devono sviluppare una maggiore coscienza dei propri diritti di partecipazione della missione della Chiesa, agli avvocati che devono operare con maggiore competenza e coraggio, ai Dicasteri della Curia Romana che devono maggiormente proceduralizzare i ricorsi gerarchici, ai Vescovi diocesani che devono sviluppare normative più efficaci di conciliazione. L’articolo espone in particolare alcune proposte per una evoluzione della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la proposta che il Legislatore supremo e universale consenta l’istituzione di tribunali amministrativi locali su richiesta di singole Conferenze episcopali.
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Rordorf, Renato. "Diritto senza veritŕ. A margine dell'ultimo libro di Natalino Irti." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 79–84. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002007.

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Abstract:
Non ricordo piů chi ebbe a dire che non si puň essere buoni giuristi se si č solo giuristi. Natalino Irti lo ha dimostrato da gran tempo: almeno da quando, sul finire degli anni Settanta dello scorso secolo, dette alle stampe la prima edizione di un libro, L'etŕ della decodificazione, che giŕ guardava i fenomeni giuridici da un punto di osservazione elevato, individuando con felice intuizione una delle tendenze di fondo della moderna evoluzione del diritto. Da allora Irti č tornato spesso a toccare temi di teoria generale e lo fa ora di nuovo, con un recentissimo libro che reca l'impegnativo titolo Diritto senza veritŕ e che, come nella prefazione č messo bene in luce, costituisce l'atto conclusivo di una trilogia composta anche da Nichilismo giuridico, apparso nel 2004, e da Il salvagente della forma, pubblicato nel 2007.
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Munarin, Stefano, and Luca Velo. "Walkability: il progetto di suolo come progetto di mobilità." TERRITORIO, no. 99 (August 2022): 25–31. http://dx.doi.org/10.3280/tr2021-099004.

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Abstract:
Nella prospettiva della transizione ecologica, di un quadro normativo in evoluzione e all'interno di un rinnovato contesto culturale, il contributo prova a dimostrare come la mobilità attiva possa condurre verso un rinnovamento nel progetto degli spazi urbani e nei modi di esercitare il fondamentale diritto alla mobilità. In particolare, la mobilità attiva può riportare al centro dell'attenzione il suolo e il suo progetto. Un supporto di pratiche urbane collettive, ambito di possibili sperimentazioni e innovazioni entro più complessivi interventi di rigenerazione urbana, capace di prendere in considerazione sia la sezione stradale sia la multiforme e pulviscolare presenza di spazi liminali che rispondono ai bisogni di accessibilità, mobilità attiva, connessione e inclusione.
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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Abstract:
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Morresi, Ferdinando. "Integrazione. Evoluzione del diritto? Integration. Development of Law? Integração. Evolução do Direito?" Revista Confluências Culturais 7, no. 2 (October 11, 2018): 9. http://dx.doi.org/10.21726/rccult.v7i2.610.

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Abstract:
In questo articolo cerco di descrivere alcuni elementi emergenti nelle politiche migratorie, rispetto alla cittadinanza, assumendo che il fenomeno sia rilevante per discutere il cambiamento di significato dello Stato di diritto coinvolto nel processo. Secondo alcune premesse hegeliane e schmittiane, l’analisi delinea che alcuni simboli adottati per governare le politiche di immigrazione e cittadinanza tendono a non fare alcuna differenza tra i due poli. Questo tipo di indifferenza simbolica viene valutato come un tradimento del principio di parità di trattamento e, allo stesso tempo, si stima che alcuni nuovi miti siano necessari per rinfrescare l’ordine legale e conferire ad esso un significato più profondo in termini di giustizia reale.
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Di Pietro, M. L., M. Pennacchini, and M. Casini. "Evoluzione storica dell’istituto dell’obiezione di coscienza in Italia." Medicina e Morale 50, no. 6 (December 31, 2001): 1093–151. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.743.

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Abstract:
La storia dell’obiezione di coscienza è una storia antica, tanto che le prime testimonianze la datano già alla civiltà ellenica. Tuttavia, nell’antichità l’obiezione di coscienza non era un diritto, era una testimonianza di fedeltà a dei valori assoluti che può destare anche ammirazione, ma che non poteva trovare che risposte dure da parte dell’autorità politica, la quale si sentiva sfidata e minacciata. L’obiezione di coscienza, dunque, così come la intendiamo noi oggi, è una conquista delle civiltà giuridica moderna e in Italia il riconoscimento di tale istituto risale a tempi relativamente recenti. Obbiettivo di questo lavoro è la ricostruzione della storia giuridica dell’istituto dell’obiezione di coscienza nel nostro Paese sia negli ambiti in cui esso ha raggiunto una regolamentazione sia in quelli in cui non ha trovato tale riconoscimento. Tale ricostruzione ha messo in evidenza che, mentre l’istituto dell’obiezione di coscienza ha raggiunto un assetto definitivo in ambito sociale, si stanno, invece, moltiplicando in ambito sanitario le situazioni che possono richiedere all’operatore sanitario interventi in conflitto con la propria coscienza morale e deontologica.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Abstract:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni." Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (December 29, 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Abstract:
Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Góralski, Wojciech. "Systematyka tytułów nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w KPK z 1983 r." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 201–11. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.10.

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Abstract:
II codice di diritto canonico del 1983 ha fatto propria la tendenza ad una sempre più intensa valorizzazione del consenso matrimoniale, non solo confermando e dando esplicito riconoscimento legislativo ad alcune soluzioni giurisprudenziali che si erano delineate soprattutto negli anni successivi al Concilio Vaticano II, ma anche introducendo per la prima volta nel sistema giuridico delle nullità del matrimonio canonico nuove figure. Cosi il suddetto codice presenta un passo avanti nella evoluzione della sistemazione dei capi di nullità nell’ambito del consenso matrimoniale. Quella sfera, regolata nei canoni 1095-1107, permette di distinguere i seguenti generi dei titoli di invalidità: 1) l’incapacità a prestare il consenso matrimoniale (can. 1095, nn. 1-3), alla quale occorre annoverare anche gli impedimenti: dell’età (fino al momento di giungere la maturità psicofisica sufficiente a contrarre il matrimonio) e dell’impotenza; 2) la mancanza del cansenso (can. 1101 § 2 - la simulazione totale); 3) i vizi del consenso (can. 1096 § 1, can. 1097 §§ 1- 2, can. 1098, can. 1099, can. 1101 § 2 - la simulazione parziale, can. 1102 §§ 1-2, can. 1103); 4) l’omissione delle prescrizioni formali riguardanti la prestazione del consenso matrimoniale (can. 1104 § 1, can. 1105 §§ 1-4).
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Russo, Gaspare Elios, Tania Gnerre Musto, Massimo Testorio, Anna Rita D’Angelo, Silvia Lai, Barbara Borzacca, Augusto Morgia, et al. "Il consenso informato in aferesi: il punto di vista del nefrologo." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 4_suppl (July 30, 2013): S61—S64. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1094.

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Abstract:
L'aferesi ha conosciuto nel tempo, per evoluzione dei materiali d'uso, diversificazione delle tecniche e possibilità di impiego clinico, un progresso tale da rappresentare un presidio terapeutico complesso che richiede specifiche conoscenze e competenze. In Europa, questa attività clinica è stata gestita in maniera poco attenta, tanto che, a oggi, non si riconoscono specifici ambiti di impiego né settori di utenza. Per tale motivo, nel 1993, si è costituito, in seno alla Società Italiana di Nefrologia, il Grappo di Studio dell'aferesi terapeutica. Infatti, in assenza di una specifica o univoca indicazione terapeutica, si rende necessario l'approccio multidisciplinare, che dovrà approdare alla redazione di Linee Guida condivise e a idonei marker di appropriatezza e di efficacia della terapia. Il consenso informato, espressione della volontà del cittadino malato che autorizza il medico a compiere uno specifico trattamento medico-chirurgico, acquisisce un ruolo fondamentale anche nell'ambito dell'aferesi terapeutica. Il medico non ha il “diritto di curare”, ma solo la “potestà” e la “facoltà” di curare su richiesta del paziente, al di fuori dei casi di emergenza. Pertanto, il consenso non è solamente un obbligo deontologico-contrattuale ma l'atto che legittima il trattamento per ogni singolo paziente. Quindi, suggeriamo un percorso standard per l'acquisizione del consenso nell'ambito dell'aferesi.
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Stallone, G., B. Infante, and L. Gesualdo. "Malattia renale policistica autosomica dominante. Nuovi approcci terapeutici “Ottimisti per diritto”." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 22, no. 3 (January 24, 2018): 48–54. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2010.1233.

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Abstract:
La malattia renale policistica autosomica dominante (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD), è la più comune forma di malattia renale cistica e rappresenta, nel mondo, la causa di terapia sostitutiva emodialitica nel 7–10% dei pazienti. Sono noti due tipi di malattia policistica: il tipo I è causato da mutazioni del gene PKD1, che codifica per la policistina-1, è la forma più diffusa e aggressiva e colpisce soggetti di età giovane; il tipo II è causato da mutazioni del gene PKD2 che codifica per la policistina-2 e rappresenta il 10–15% dei casi, a evoluzione più lenta. Clinicamente, le cisti si svilup-pano a livello renale, epatico, pancreatico e intestinale. Il dolore cronico, la chirurgia palliativa, l'insufficienza renale, la dialisi, il trapianto, come anche la morte, sono tutte conseguenze di questa malattia genetica che non ha ancora una terapia medica per rallentare o arrestare la sua progressione. Di grande interesse per il suo potenziale terapeutico, è la dimostrazione che la Policistina-1, formando un complesso con la tuberina (la proteina la cui mutazione causa la sclerosi tuberosa), agisce come un inibitore endogeno dell'attività del mammalian Target of Rapamycin (mTOR). Se mutato, come nell'ADPKD, tale meccanismo inibitorio viene compromesso e ciò favorirebbe lo sviluppo delle cisti. I recenti discordanti risultati di alcuni studi nell'uomo sull'uso di un inibitore di mTOR in pazienti affetti da ADPKD, possono generare interrogativi e confusione, ma diverse e molteplici possono essere le ragioni per cui tali studi hanno portato a conclusioni diverse fra di loro. A questo punto, è d'obbligo porsi l'interrogativo se questi risultati siano la fine o possano essere l'inizio di nuovi studi. Agli Autori piace considerare la seconda ipotesi, in quanto tutti gli studi di biologia molecolare, quelli preclinici, e su animali, hanno confermato la “bontà” del percorso intrapreso. Questa rassegna viene proposta per fare chiarezza sui risultati di tali studi e per dare una speranza concreta, secondo l'opinione degli Autori, sulla possibilità di riuscire a scoprire una cura per tale patologia.
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Loy, Gianni. "Licenziamento, diritto del lavoro e ideologia." Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano 1, no. 1 (December 18, 2018): 202. http://dx.doi.org/10.33239/rtdh.v1i1.4.

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Abstract:
Em distintas fases históricas, pelo menos três, o Direito do Trabalho foi interrogado sobre a disciplina a ser aplicada à demissão ou ao recesso. Uma breve leitura dessas três fases consente de colocar em evidência as relações intercorrentes entre a norma e a elaboração doutrinária e jurisprudencial, isto é as “construções jurídicas” que acompanharam a sua evolução. Tomarei em consideração as fase das origens, a fase pós-constitucional e obviamente a fase atual. Eu o farei procurando colher o nexo com as ideologias do tempo para alcançar a conclusão que, fundamentalmente, o problema de fundo, que é o de escolher o modelo preferido, é sempre o mesmo e é focalizado no reconhecimento da assimetria das partes na relação de trabalho, e em particular no momento da demissão. Poder-se-á observar como o Direito do Trabalho, nesta matéria, resulta densamente tributário do predomínio de ideologias externas a ele. PALAVRAS-CHAVE: Direito do Trabalho. Relação de Trabalho. Demissão. Assimetria. Ideologia. Riassunto In distinte fasi storiche, almeno tre, il Diritto del lavoro si è interrogato sulla disciplina da applicare al licenziamento, o al recesso. Una breve rilettura di queste tre fasi consente di mettere in evidenza le relazioni intercorrenti tra la norma e l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cioè le “costruzioni giuridiche” che hanno accompagnato la sua evoluzione. Prenderò in considerazione la fase delle origini, quella post-costituzionale e ovviamente la fase attuale. Lo farò cercando di cogliere il nesso con le ideologie del tempo per arrivare alla conclusione che, in definitiva, il problema di fondo, che è quello scegliere il modello preferibile, è sempre lo stesso ed è incentrato sul riconoscimento della asimmetria della parti nel rapporto di lavoro, ed in particolare nel momento del recesso. Si potrà osservare come il Diritto del lavoro, in questa materia, risulti fortemente tributario dal predominio di ideologie esterne ad esso. PAROLE CHIAVE: Diritto del Lavoro. Rapporto di Lavoro. Licenziamento. Asimmetria. Ideologia. Abstract In distinct historical phases, at least in three of them, Labor Law has been questioned about which discipline to apply to the dismissal or to the withdrawal. A brief reading of these three phases intends to evidence the intercurrent relations between the norm and doctrinal and jurisprudential elaborations, that is, the “legal constructions” that have accompanied their evolution. I will take into consideration the origins phase, the post-constitutional phase and obviously the current phase. I will seek to grasp the link between the ideologies of the time in order to reach the conclusion that fundamentally the key issue, which is the choice for the preferred model, is always the same and focuses itself on the recognition of asymmetry between the parties in a labor relation, particularly in the moment of withdrawal. It will be possible to observe how Labor Law, in this matter, is strongly tributary to the predominance of ideologies external to it. KEYWORDS: Labor law. Work Relations. Dismissal. Asymmetry. Ideology.
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Testa, C. "Aneurismi cerebrali: Dalla clip alla embolizzazione." Rivista di Neuroradiologia 7, no. 5 (October 1994): 705–21. http://dx.doi.org/10.1177/197140099400700501.

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Abstract:
Alla fine degli anni '70, i Centri Neurochirurgici italiani progressivamente adottano protocolli per il trattamento «globale» delle emoraggie subaracnoidee (ESA). L'argomento si allarga: dall'aneurisma, responsabile dell'emorragia, a comprendere tutta la problematica propria ad una sindrome (quella da ESA, appunto) estremamente complessa nella sua presentazione e nei conseguenti risvolti diagnostico-terapeutici. Protocolli orientati alia «Chirurgia Tardiva» o alla «Chirurgia Precoce» vengono applicati in un numero crescente di Centri. A diffondere questi orientamenti contribuisce in particolare il «Cooperative Study on Timing for Ruptured Cerebral Aneurysms Surgery» (Kassell, 1980) cui partecipano alcuni Centri italiani. L'autore ha vissuto in prima persona questa evoluzione tecnico-culturale, che lentamente si consolida negli anni e che attualmente si trova a fronteggiare un'altra importante innovazione: i protocolli debbono d'ora in poi tenere conto anche della Neuroradiologia Interventistica, che a pieno diritto entra a far parte delle tecniche operatorie. Tra l'iniziale elaborazione di protocolli di trattamento delle ESA e le prime operazioni di Neuroradiologia Interventistica, si esaurisce l'arco di esperienza dell'autore, in tema di Neurochirurgia Vascolare. La evoluzione concettuale e pratica nel trattamento delle ESA viene esemplificata con la presentazione di tre successive casistiche del Centro di Bologna (1977–1982; 1982–1986; 1986–1992). I risultati ottenuti nelle tre casistiche vengono posti a confronto ed i motivi del progressivo miglioramento sono analizzati. Il miglioramento viene ascritto alia graduale elaborazione di un protocollo per il trattamento delle ESA «personalizzato», adattato quindi alle reali risorse umane e strumentali proprie al Centro di Bologna (così come qualsiasi altro Centro possiede peculiari proprie risorse). Senza disconoscere il grande merito dei Centri neurochirurgici ad «alto livello» (in buona parte negli U.S.A.), l'Autore ritiene che i Centri di «medio livello» (tra i quali Bologna si classifica) debbano e possano mirare a ottimizzare i propri risultati grazie ad una gestione non basata sulla imitazione di quanto altri (pur eccellenti) fanno; ma piuttosto sulla valorizzazione di quanto ciascun Centro ha realmente a disposizione. Il tutto è presentato in modo informale, sotto forma di una lunga lettera all'Editore di questa Rivista.
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Perasso, Giulia, Chiara Allegri, and Gloria Camurati. "Child Play Specialist e Child Life Specialist: ruolo, evoluzione storica e benefici per il paziente pediatrico. Una rassegna della letteratura." PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no. 3 (October 2021): 57–81. http://dx.doi.org/10.3280/pds2021-003011.

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Abstract:
Il gioco rappresenta un diritto fondamentale del bambino ed assume un ruolo cruciale du-rante l'esperienza dell'ospedalizzazione. Le figure del Child Play Specialist e del Child Life Specialist (riconosciute rispettivamente nel sistema sanitario del Regno Unito e degli Stati Uni-ti) forniscono programmi di gioco che normalizzino l'esperienza di ricovero del bambino e aiutino la familiarizzazione con il contesto medico. La presente rassegna persegue tre principali obiettivi: i. definire il ruolo dello specialista del gioco, la sua formazione, le tecniche implemen-tate, le aree di similitudine e differenza tra CPS e CLS; ii. esaminare l'evoluzione storica di questa professione; iii. indagare gli effetti dell'intervento dello specialista del gioco sulla salute bio-psico-sociale del paziente pediatrico. Di 613 fonti complessive (n=193 da Scopus, n=403 da Pubmed, n=17 da PsycInfo), 17 pubblicazioni sono state incluse, avendo applicato criteri inerenti lingua, tipologia di pubblicazione e pertinenza dei contenuti. Dalle fonti esaminate ri-sulta che: I. CLS e CPS presentano percorsi di training e tecniche simili. Emergono peculiarità di approccio diverse per CPS e CLS; II. Le esperienze pionieristiche di programmi di gioco in ospedale risalgono agli anni '20 con contributi significativi di Plank, Bergmann e Brooks; III. I principali effetti sulla salute infantile documentati sono il potenziamento del coping e la ridu-zione del ricorso a terapie farmacologiche per la gestione del dolore. Si evidenzia la necessità di un consenso internazionale sulla definizione del ruolo dello specialista del gioco, al fine di accrescere la ricerca empirica rispetto a tali professionisti della salute.
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Repetto, Giorgio. "LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.

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Abstract:
Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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Chieffi, Lorenzo, and Lorenzo Chieffi Chieffi. "Il contributo della Bioetica alla promozione dei diritti umani." Revista Fronteiras Interdisciplinares do Direito 2, no. 1 (November 10, 2020): 02–13. http://dx.doi.org/10.23925/2596-3333.2020v2i1a1.

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Abstract:
Dalla storicizzazione alla relativizzazione dei principi costituzionali. L’analisi interdisciplinare delle questioni bioetiche ha certamente rappresentato un importante stimolo per l’arricchimento interpretativo dei principi fondamentali posti alla base dell’edificio costituzionale. Il proficuo approfondimento da parte degli esperti, appartenenti alle scienze umane e a quelle biomediche, delle conseguenze prodotte dalle più sofisticare applicazioni tecnologiche, induce a ricercare nuove soluzioni esegetiche, mutevoli nel tempo, coerentemente alla continua trasformazione di una società per sua natura liquida. In presenza di un’inarrestabile evoluzione delle conoscenze scientifiche, un approfondimento dell’indagine bioetica, consapevole della primazia dei diritti umani, potrà certamente contribuire ad un progressivo sviluppo interpretativo di principi storicizzati dal Costituente italiano nel
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Pennacchini, M., D. Sacchini, and A. G. Spagnolo. "Evoluzione storica delle “Carte dei diritti dei morenti”." Medicina e Morale 50, no. 4 (August 31, 2001): 651–75. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.729.

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Abstract:
L’intento perseguito dagli autori con questo lavoro è stato quello di ripercorrere l’evoluzione negli ultimi decenni delle “carte” in cui vengono indicati i diritti delle persone morenti. Una storia che si va a contrapporre, con una sorprendente coincidenza nella cronologia, ai successivi momenti della depenalizzazione, prima, e della legalizzazione, poi, dell’eutanasia. Tali “carte”, infatti, hanno sostanzialmente inteso contrapporre il right to death with dignity al right to death senza altre specificazioni, rivendicato dai movimenti e dalle società a favore dell’eutanasia volontaria e del suicidio assistito. Questo lavoro, quindi, trova il suo momento iniziale con l’identificazione e l’analisi delle motivazioni socio-culturali oltre che di quelle più propriamente scientifiche che hanno portato all’elaborazione della prima carta dei diritti del morente, capostipite in un certo senso di tutte quelle seguenti. Dopo di che mostra l’evoluzione peculiare che tali carte, c.d. di prima generazione hanno avuto in Europa, e da ultimo illustra come esse si sono evolute, sia in Europa sia negli Usa in anni più recenti. Da ultimo, a conclusione della “review” storica, gli autori hanno voluto presentare la Carta dei diritti del malato cronico in evoluzione di malattia elaborata nel 1999 all’interno del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica, esaminandone il contenuto e le ragioni che hanno portato alla sua elaborazione.
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Marciano, Alain. "The Political Economy of Domestic Violence*." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 163–73. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540345.

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Abstract:
Abstract Nell’ambito del processo di transizione in corso in Europa orientale, l’evoluzione verso regimi politici democratici è uno degli sviluppi più importanti.Naturalmente, il presupposto perché tale evoluzione possa aver luogo è quello di un insieme di regole costituzionali che impedisca la vioienza interna, cioè la vioienza esercitata dallo Stato all’interno dei suoi confini, a danno delle libertà civili e dei diritti politici.Infatti, uno dei principali aspetti della vioienza consiste nel ricorso ad essa da parte dello stesso Stato.Sebbene essa sia stata studiata empiricamente, non vi è alcuna definizione comunemente accolta di «violenza interna».Obiettivo di questo scritto è quello di fornire una struttura teorica nel cui ambito il problema della vioienza interna possa essere discusso.Si dimostra che la vioienza è minore quando la liberta economica coesiste con le libertà civili e politiche.L’impostazione qui seguita si riferisce ai motivi dello Stato per infliggere vioienza. Si dimostra come e perché uno Stato fa ricorso alia vioienza politica ed economica per motivi strumentali ed espressivi.Successivamente viene derivata una tipologia di regimi. La vioienza può essere «strumentale», quando il suo obiettivo è il controllo del comportamento dei cittadini, e «espressiva» quando essa costituisce una fonte diretta di vantaggio (favorendo gli interessi di altri gruppi).
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Casini, C., M. L. Di Pietro, and M. Casini. "La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo." Medicina e Morale 53, no. 1 (February 28, 2004): 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Abstract:
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Tonucci, Francesco. "IL DIRITTO DI GIOCARE: UNA NECESSITÀ PER I BAMBINI, UN POTENZIALE PER SCUOLA E LA CITTÀ." Práxis Educacional 16, no. 40 (July 1, 2020): 209. http://dx.doi.org/10.22481/praxisedu.v16i40.6899.

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Abstract:
Il principale interrogativo affrontato nell’articolo: perché e come il gioco dei bambini dovrebbe essere considerato un importante parametro nelle politiche urbane? Una possibile risposta a questo problema si trova in tutto il testo. Voglio iniziare tratteggiando la più recente evoluzione (o piuttosto involuzione) della struttura e della organizzazione urbana enfatizzando come questa definisce un ambiente che è proibito ed ostile per i bambini a meno che siano accompagnati dagli adulti; riassumerò l’impatto di un simile ambiente sul gioco e quindi sullo sviluppo dei bambini, accentuando le diverse caratteristiche della mobilità spaziale nei bambini e negli adulti, e l’estremo pericolo di isolare i bambini dall’esperienza del pericolo che costituisce una caratteristica paradossale della educazione di oggi. Proporrò un’alternativa radicale alla corrente politica urbana in cui i bambini e il loro gioco sono il principale focus, piuttosto che un marginale e non conosciuto problema da essere considerato solo come un ripensamento, e presenterò alcuni casi concreti nei quelli una simile alternativa è stata messa in pratica da bambini e politici insieme, e i suoi effetti sono stati testati e valutati. In conclusione esperienze simili sembrano giustificare una moderata quantità di speranza per il futuro delle nostre città, nonostante le loro preoccupanti condizioni attuali.
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Zanella, Antonio. "Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà privata." REVISTA PROCESOS DE MERCADO, March 19, 2021. http://dx.doi.org/10.52195/pm.v5i1.318.

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Abstract:
Il liberalismo, fin dalle sue origini, si basa sul riconoscimento e sul rispetto di tre diritti fondamentali: vita, proprietà e libertà —uno dei fondatori di questa dottrina politica fu il filosofo inglese John Locke (1632-1704)—. Per il liberalismo classico la libertà e la proprietà sono strettamente correlate; i liberali e, in seguito, i libertari, si sono spinti oltre affermando che la libertà e la proprietà sono la stessa cosa. Anche il diritto alla vita è stato riformulato nei termini di proprietà di sé, cioè ognuno è proprietario del proprio corpo e del proprio intelletto, insomma della propria vita. I tre diritti fondamentali —inalienabili— che stanno alla base di ogni altro diritto sono quindi riconducibili al diritto di proprietà. Nel giustificare questo diritto alcuni autori liberali e libertari —come per esempio Murray N. Rothbard (1926-1995)— si sono appoggiati al giusnaturalismo, cioè a una dottrina filosofico-giuridica che si basa sul riconoscimento dell’esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. In questo lavoro cercheremo di giustificare il concetto di proprietà abbandonando la sua fondazione giusnaturalistica, che molti contestano per le sue pretese universalistiche —non tutti, infatti, sono disposti a riconoscere l’universalismo dei diritti naturali e l’aura di «sacralità» e «misticismo» che sembrano emanare— sforzandoci di dare un fondamento razionale al rispetto che gli individui tendono ad avere nei confronti dei diritti di proprietà. Per fare ciò utilizzeremo la branca della teoria della scelta razionale che si occupa delle decisioni interattive o strategiche: la teoria dei giochi. In questo passo mostreremo, quindi, servendoci dei principi della teoria evoluzionistica dei giochi (TEG),1 come il concetto di proprietà privata non sia arbitrario, ma sia nato e si sia evoluto per la sua efficienza nel dirimere contese, sia nel mondo animale che tra gli esseri umani. Non sono solo gli esseri umani, infatti, a riconoscere e rispettare la proprietà altrui; anche la maggior parte degli animali distinguono tra lo stato di proprietario e quello di intruso e si comportano in modo diverso qualora si trovino nel primo o nel secondo. Nel primo paragrafo forniremo una breve introduzione ai concetti fondamentali della teoria evoluzionistica dei giochi; nel secondo definiremo il concetto di proprietà privata. Nel terzo considereremo, sulle tracce di David Friedman e degli autori della scuola «austriaca»,2 la funzione sociale della proprietà privata, per passare poi, nel quarto paragrafo, all’analisi della nascita e dell’evoluzione della proprietà, analisi che verrà condotta sulla base della TEG.
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (I)." Medicina e Morale 60, no. 4 (August 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.161.

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Abstract:
Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è un tema sempre molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa prima parte viene chiarito anzitutto il meccanismo di funzionamento del sistema di giustizia costituzionale statunitense e il ruolo della Corte Suprema Americana nell’ordinamento giudiziario. Viene poi dato spazio ai prodromi di Roe v. Wade (che è la prima sentenza importante in materia d’aborto), ed in particolare alle sentenze che hanno pronunciato il diritto all’uso degli anticoncezionali: fra queste Griswold v. Connecticut ed Eisenstadt v. Baird. È anche importante la decisione United States v. Vuitch del 1971, che già si occupa dell’aborto ed interpreta la Costituzione nel senso di una tendenza alla liberalizzazione. La sentenza più importante è comunque la ben nota Roe v. Wade (1973), cui è dedicata un’ampia trattazione, con particolare attenzione ai passaggi della motivazione della Suprema Corte che hanno portato ad affermare il diritto all’aborto nella scansione trimestrale che poi è stata imitata anche dal legislatore italiano. Nel presente saggio vengono avanzate dure critiche a Roe v. Wade, critiche condivise – oltretutto – da alcuni giudici della Corte Suprema Americana, di cui si riportano stralci dell’opinione dissenziente. Accanto a Roe v. Wade, è molto importante anche la meno nota sentenza Doe v. Bolton dello stesso giorno, che precisò cosa dovesse intendersi per “salute della donna”: tale fattore era stato ritenuto da Roe v. Wade decisivo ai fini del riconoscimento della libertà di abortire. Con Doe v. Bolton la salute della donna viene estesa fino a ricomprendere praticamente qualsiasi cosa. Questa prima parte si conclude con l’analisi di alcune decisioni successive a Roe e Doe, ed in particolare Webster v. Reproductive Health Services, che costituisce in parte già un passo in controtendenza rispetto a Roe. Nel prossimo numero della rivista vedremo quali ulteriori cambiamenti ci sono stati nella giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the second part is going to be published on the next issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional case-law about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law picture. In this first part, the functioning of U.S. constitutional judicial system and the role of U.S. Supreme Court in its judiciary are primarily explained. Then, some space is given to the premonitory signs of Roe v. Wade (that is the first important judgement about abortion), and to the judgement in particular that delivered the right to contraception: Griswold v. Connecticut and Eisenstadt v. Baird. Also United States v. Vuitch in 1971 is important: this judgement is already about abortion and interprets the Constitution in the trend of permission. However, the most important judgement is Roe v. Wade (1973): a wide treatment is dedicated to it, particularly to the passages about the Supreme Court reasoning that affirmed abortion right in the trimestral sharing, imitated by the italian legislator too. In this essay there are hard blames to Roe v. Wade: moreover, a few Supreme Court judges agree with blames and extracts of dissenting opinion are reported. Next to Roe v. Wade, also the less-known judgement Doe v. Bolton is very important: it is contemporary to Roe and it stated precisely what was “woman health”: this element was considered decisive by Roe in order to recognize the abortion right. In Doe v. Bolton woman health was enlarged and took in almost everything. This first part ends up with the analysis of a few following Roe and Doe judgements; in particular Webster v. Reproductive Health Services is a partial coming back as to Roe. In the next issue we will see the further subsequent changes in U.S. constitutional case-law about abortion.
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (II)." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.157.

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Abstract:
Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è sempre un tema molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la prima parte è stata pubblicata sul precedente numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa seconda parte, la dissertazione sui singoli casi giurisprudenziali decisi dalla Suprema Corte prosegue con il caso Planned Parenthood v. Casey. Esso è stato una vera occasione mancata nella storia dell’aborto negli Stati Uniti, perchè venne sfiorata la overrule di Roe v. Wade. Ciononostante, venne sostanzialmente confermato l’impianto delle decisioni precedenti, in considerazione del fatto che una decisione contraria all’aborto avrebbe spiazzato un popolo che per decenni aveva organizzato la propria vita in funzione anche della possibilità di abortire. Con questa decisione si distinse la gravidanza in due periodi: quello della pre-viabilità, in cui la donna era completamente libera di abortire in accordo col medico; quello della post-viabilità, in cui gli Stati avrebbero potuto legiferare, pur dovendo consentire l’aborto nel caso di pericolo per la vita o la salute della madre. Inoltre il diritto d’aborto venne radicato nella libertà riconosciuta nel XIV Emendamento della Costituzione. Nel successivo caso Stenberg v. Carhart fu oggetto di giudizio l’aborto a nascita parziale: una legge del Nebraska aveva bandito questa pratica, ma la legge fu annullata dalla Corte Suprema, nonostante il duro dissenso di ben quattro giudici, fra cui Anthony Kennedy. Successivamente a questa decisione, il Congresso prese l’iniziativa di emanare il Partial Birth Abortion Ban Act. Questa legge fu impugnata in via d’azione davanti alla Corte Suprema e ne scaturì la sentenza Gonzalez v. Carhart. In questa decisione la Corte fece un passo indietro rispetto a Stenberg, affermò la legittimità del bando, sostenne che l’aborto a nascita parziale non è mai necessario per tutelare la vita della donna e che Stenberg era fondato su convinzioni erronee sul punto. Il saggio si conclude con delle interessanti considerazioni in merito ai possibili sviluppi futuri circa il tema dell’aborto negli Stati Uniti, auspica la “liberalizzazione del diritto alla vita” ed avanza una originale proposta, valida per tutti i Paesi in cui l’aborto è legalizzato. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the first part has been published on the previous issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional caselaw about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law framework. In this second part, the dissertation about U.S. Supreme Court single case-law goes on by Planned Parenthood v. Casey. It was a real missed occasion in the abortion affair in the United States, because it was on the verge of overruling Roe v. Wade. However, the framework of the previous cases was substantially confirmed, considering that a decision against abortion would place out people who for a long time organized their own life in connection to the right of abortion. By this judgement, pregnancy was divided into two periods: pre-viability, when woman was completely free to have an abortion in agreement with her doctor; post-viability, when States could restrict abortion, except for woman life or health risks. Moreover, abortion right was founded on liberty, acknowledged by XIV Amendement. In the following case Gonzalez v. Carhart, partial-birth abortion was judged: a statute of Nebraska banned this activity, but it was stroked down by Supreme Court, despite of the dissenting opinion of four judges (Anthony Kennedy was one of them). After this judgement, the Congress wanted to issue Partial Birth Abortion Ban Act. This statute was pre-enforcement challenged to the Supreme Court, and Gonzalez v. Carhart was poured. In this judgment, the Court drew back Stenberg, it stated the ban was legitimate, partial-birth abortion never is necessary to safeguard woman health, and Stenberg was founded on wrong beliefs on this matter. This essay concludes with interesting considerations about possible developments about abortion affair in the United States, wishes “liberty of right to life” and proposes a solution for all the countries where abortion is legal.
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Benatti, Francesca. "Benvenuti danni punitivi....o forse no!" Revista de Direito da Cidade 10, no. 3 (July 25, 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.32878.

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Abstract:
Questo articolo tratta della importanza della recente sentenza n 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione sta nell’aver affrontato il tema della riconoscibilità in Italia di sentenze che liquidano i danni punitivi, superando l’orientamento tradizionale e fornendo indicazioni utili al legislatore per un suo eventuale intervento. L'articolo, dopo varie considerazioni, conclude, che la decisione delle Sezioni Unite costituisce un momento fondamentale di un percorso che è probabilmente solo all’inizio, chiarisce il dibattito e apre a possibili interventi del legislatore. E’ apprezzabile per equilibrio, moderazione e si pone come una delle migliori sentenze in materia non solo nel nostro ordinamento. E’ condivisibile la soluzione di circoscrivere l’ambito del riconoscimento dei danni punitivi ed escluderne l’ingresso effettivo. Essa dimostra che solo quando il giudice non vuole essere “sovrano” , ma applica le leggi con puntuale adesione a al sistema si ha una vera e consapevole evoluzione del diritto. E allora diventa “sovrano”.
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Cristofari, Fabiana. "Autodeterminazione nelle scelte procreative: identità di genere e famiglia." Medicina e Morale 56, no. 3 (June 30, 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.319.

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Abstract:
Alcune pronunce giurisprudenziali mostrano un’evoluzione nella presa di coscienza da parte dei giudici della procreazione come oggetto di un autonomo diritto di personalità. Il fatto che all’interno del “diritto a procreare”, come diritto fondamentale del singolo, vada ricompreso anche il diritto negativo di “non procreare”, pone il problema del bilanciamento d’interessi nel caso in cui, ad avvenuto concepimento, la volontà di procreare di un coniuge si opponga a quella di non procreare dell’altro. L’autrice, a partire da un’analisi e un confronto della giurisprudenza anglo- americana ed europea, mette in luce come la rapida evoluzione della scienza medica e la diffusione dell’applicazione delle nuove tecnologie riproduttive (con la circostanza per cui il materiale genetico dell’ovocita può essere fuso in ambiente extra-uterino dando vita ad un embrione) hanno aperto nuove ed inattese prospettive di riflessione, rispetto a quelle poste dalla problematica dell’aborto, con riferimento alla simmetria dei diritti riproduttivi da attribuire ai generanti. Il contributo invita a riflettere sul rilievo della gestazione nella specificazione diversa dei sessi e dei diritti ad essi riconosciuti. Secondo alcuni, assegnare un’indiscriminata uguaglianza di diritti nell’ambito delle “reproductive decision-making” - in ordine alla volontà di procreare o non procreare - equivale a non tenere in sufficiente considerazione la specifica caratterizzazione sessuale-riproduttiva che inevitabilmente pone un uomo ed una donna in maniera differente in relazione alla vita nascente. Ma, la radicalizzazione della differenza corporea e la polarizzazione dei ruoli che ne deriva rischia che sorgano quei rapporti di potere che rendono inessenziali gli altri soggetti ridotti a possesso. La proposta alternativa per la realizzazione di una situazione di equità, è quella dell’“astrazione dalla corporeità” e quindi dell’omologazione. Ma, se quest’ultima in apparenza annulla le differenze, ripropone poi, l’asimmetria dei diritti sul piano delle volontà. L’Autrice, superando il modello della radicalizzazione della differenza corporea e il modello dell’omologazione, propone quello della “democrazia” come fatto intersoggettivo e relazionale e, quindi, collegato ad un riconoscimento reciproco, sostenendo che l’autodeterminazione del singolo, nelle scelte riproduttive, una volta avvenuto il concepimento/fecondazione, non sia conciliabile con tale principio. ---------- Some jurisprudential pronunciations demonstrate that judges are becoming always more conscious of procreation as object of an autonomous right of privacy. The fact that inside of the procreating right, as a fundamental human right, must also be considered the negative one of no-procreating, puts the problem of the balance of interests in the case that, after the conception, the procreating will of one consort opposes to the no-procreating will of the other one. The author, beginning from an analysis and a comparison of Angloamerican and European jurisprudential cases, points out that the rapid evolution of medical science and the diffusion of the new reproductive technologies (together with the fact that genetic material of the oocyte can be fused out of uterus giving life to an embryo) has opened new and unexpected considerations compared with those offered by abortion problems, about the same reproductive rights of the progenitors. This contribution invites to consider the importance to tribute to the gestation for the different specification of the sexes and of their rights. Someone thinks that to tribute an indiscriminated equality of rights within the “reproductive decision-making”- in order to the procreating or noprocreating will - means not to consider enough the specific sexualreproductive characterization which inevitably puts a man and a woman in a different position in front of the unborn child. But the radicalization of the difference and the deriving polarization of the roles brings the rising of risks of power relations that make unessential the other subjects reduced to be simple property. The alternative proposal for the realization of an equity situation is the abstraction of the bodility, and then of the homologation. But, if this one, in seeming, nullifies the differences, it presents again, the asymmetry of the reproductive rights in the field of the wills. The author, between the homologation model and the bodility-difference model suggests the “democracy” one as a relational fact between the subjects and, therefore, connected to a mutual acknowledgement. She thinks that individual self-determination in the “reproductive decision-making”, after fecondation/conception, is not reconcilable with this principle.
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Cerboni, Elisabetta, Maria Adelaide Ricciotti, Antonella Galiano, and Adriana Turriziani. "La ricerca del significato come cardine della cura: riflessioni ed esperienze nell’ambito delle Cure Palliative." Medicina e Morale 62, no. 1 (February 28, 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.106.

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Abstract:
Per Cure Palliative si intende l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti sia alla persona malata, sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. La Legge n. 38 del 15 marzo 2010 tutela il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla terapia del dolore nel nostro Paese. Come specificato nell’art.1 della Legge 38/2010 è tutelato e garantito, in particolare, il diritto all’accesso alle Cure Palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza. L’approccio delle Cure Palliative è finalizzato non solo al controllo dei sintomi, ma soprattutto alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile attuando interventi mirati a coinvolgere anche la sfera psicologica, sociale e spirituale. La natura stessa di tale disciplina impone che l’attenzione venga rivolta alla persona nella sua totalità più che alla sola malattia. In tale contesto si inserisce il bisogno di significato, inteso come ricerca del senso della propria vita, che è universale e che, nella condizione di malattia cronica evolutiva assume un’importanza peculiare, andando di pari passo con la ricerca del senso della sofferenza. La ricerca di significato nella maggior parte dei casi non viene tracciata nella comune pratica clinica. La Logoterapia, fondata da Viktor Frankl, è un orientamento psicoterapeutico volto ad aiutare l’uomo a ritrovare il senso della vita. Obiettivo della logoterapia e del logocounseling è quello di cercare di ridare una speranza di vita, un motivo di vita a chi a causa di un evento critico ha paura di aver perso la propria identità. Il nostro contributo si propone di esaminare alcuni aspetti della ricerca di significato, in particolare: la “neurochimica” del significato come aspetto della psico-neuro-endocrino-immunologia, le conversazioni di fine vita come strumento di accesso alla logoterapia, il sofferto percorso di ricerca di significato affrontato nel Libro di Giobbe. ---------- Palliative Care are all therapeutic interventions, diagnostic and care services, aimed at both the sick person and to the family, for the active and total treatment of patients whose underlying disease, characterized by a relentless progress and a poor prognosis, does not respond to specific treatments. The Law n. 38 of 15 March 2010 protects the right of Italian citizens to have access to Palliative Care and pain management. As specified in Article 1 of Law 38/2010 it is protected and guaranteed, in particular, access to Palliative Care and pain therapy for the patient, in order to ensure the respect of human dignity and the autonomy of the human person, the need for health, equity in access to care, the quality of care and their appropriateness. The approach of Palliative Care is aimed not only at controlling the symptoms, but also the defense and recovery of the best possible quality of life by implementing targeted interventions which involve also the psychological, social and spiritual dimension of life. The nature of this discipline requires that the attention must be paid to the person rather than the disease itself. In this contest, there is the need for meaning, understood as a search for meaning of life, which is universal and that, in the condition of rapid evolution illnesses assumes a special importance including the search for the meaning of suffering. Despite its importance, the search for meaning in most cases is not examined in common clinical practice. Logotherapy, founded by Viktor Frankl, is a psychotherapeutic approach aimed at helping man to rediscover the meaning of life. The aim of logotherapy and logocounseling is to try to restore hope of life to those who are afraid of losing their identity because of a critical event. The purpose of our contribution is to examine some aspects of the search for meaning, in particular: the “neurochemistry” of meaning as an aspect of psycho-neuro-endocrino-immunology, the end of life conversations as means of access to logotherapy, the suffered search for meaning addressed in the Book of Job.
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