Journal articles on the topic 'Evoluzione giuridica'

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1

Di Pietro, M. L., M. Pennacchini, and M. Casini. "Evoluzione storica dell’istituto dell’obiezione di coscienza in Italia." Medicina e Morale 50, no. 6 (December 31, 2001): 1093–151. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.743.

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Abstract:
La storia dell’obiezione di coscienza è una storia antica, tanto che le prime testimonianze la datano già alla civiltà ellenica. Tuttavia, nell’antichità l’obiezione di coscienza non era un diritto, era una testimonianza di fedeltà a dei valori assoluti che può destare anche ammirazione, ma che non poteva trovare che risposte dure da parte dell’autorità politica, la quale si sentiva sfidata e minacciata. L’obiezione di coscienza, dunque, così come la intendiamo noi oggi, è una conquista delle civiltà giuridica moderna e in Italia il riconoscimento di tale istituto risale a tempi relativamente recenti. Obbiettivo di questo lavoro è la ricostruzione della storia giuridica dell’istituto dell’obiezione di coscienza nel nostro Paese sia negli ambiti in cui esso ha raggiunto una regolamentazione sia in quelli in cui non ha trovato tale riconoscimento. Tale ricostruzione ha messo in evidenza che, mentre l’istituto dell’obiezione di coscienza ha raggiunto un assetto definitivo in ambito sociale, si stanno, invece, moltiplicando in ambito sanitario le situazioni che possono richiedere all’operatore sanitario interventi in conflitto con la propria coscienza morale e deontologica.
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Fuschi, Damiano. "LE RELAZIONI TRA I CITTADINI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO MEZZI ELETTRONICI. UN'ANALISI GIURIDICA COMPARATA." Il Politico 254, no. 1 (June 7, 2021): 86–102. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2021.562.

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Abstract:
Lo scopo principale del presente lavoro è quello di individuare alcune delle criticità legate al diritto di accesso alle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, emerse con la diffusione dei mezzi di comunicazione elettronici. Nell'affrontare l'argomento, è importante anche definire cosa sia un documento informatico, in quanto tale concetto varia, in primo luogo, in relazione al grado di evoluzione tecnologica esistente e, in secondo luogo, non fa riferimento ad una categoria omogenea. Prendendo come esempio il contesto italiano, una descrizione di "documento informatico" è fornita dal Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rappresentazione di fatti, atti o dati giuridici rilevanti".
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3

Kałowski, Julian. "Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych." Prawo Kanoniczne 34, no. 3-4 (December 10, 1991): 75–103. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.3-4.04.

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Abstract:
L ’autore ha provato la tesi che gli istituti religiosi con i voti semplici, cioè tali che i loro membri facevano la professione semplice e non furono obbligati della legge di osservare la clausura papale, hanno avuto una ricca evoluzione giuridica. Tali istituti, partendo dal primo momento di esistere, fino alla piena approvazione formale, cioè al conferimento della personalità giuridica fatta dalla Santa Sede, hanno subito numerose limitazioni da parte della legislazione ecclesiastica. L’autore ha analizzato la costituzione Circa pastorialis di Pio V e Lubricum vitae genus che contenevano una normativa di grande importanza e l’influsso per la legislazione riguardante degli istituti religiosi con i voti semplici. L’autore ha sottolineato il fatto che documenti promulgati dal Pio V hanno ridotto la vita religiosa alla forma con i voti solenni ed obbligo della clausura papale. Dopo questi considerazioni l’autore ha messo in evidenza inefficacia delle norme emesse dal Pio V. E’ stato provato che la vita e la pratica usata delle autorità ecclesiali si furono mostrate più forti dei rigidi divieti di fondazione degli istituti religiosi con i voti semplici. E proprio tale tendenza si è manifestata, sotto la pressione delle circostanze e delle necessità (per esempio bisogno d’assistenza delle persane con le malattie mentali) e perciò l’autorità ecclesiali permettevano non solamente alla fondazione di numerosi istituti religiosi con i voti semplici, ma anche alla fondazione degli associazioni che imitavano lo stile di vita religiosa. L’autore ha considerato anche il problema della piena approvazione degli istituti religiosi con i voti semplici e il processo di ottenere della piena personalità giuridica. E’ stato provato che quel processo fu lungo e che si svilupava evolutivamente col passare del tempo. L’autore rivelato anche il fatto che il periodo del tempo più significativo per la stabilizzazione giuridica degli istituti religiosi di voti semplici ricadava a cavallo del XIX e XX secolo. Alla fine l’autore si occupava del diritto canonico riguardante l’argomento dal codice di diritto canonico del 1917 fine alla promulgazione del codice 1983.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni." Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (December 29, 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Abstract:
Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Magnolo, Stefano, and Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 23 (July 1, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Abstract:
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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Paolucci, Sandro. "Il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano." Linguistica 61, no. 2 (December 30, 2021): 61–78. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.61.2.61-78.

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Abstract:
Nel presente contributo si illustrano gli esiti di una ricerca avente per oggetto il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano. In primis, si è proceduto allo studio di numerose fonti, da cui sono emerse le origini, l’evoluzione avvenuta nel corso dei secoli e l’influenza di altre lingue sui due linguaggi giuridici in esame. In riferimento a quest’ultimo punto, si pensi all’influsso del francese in seguito all’entrata in vigore del Code Napoleon nel 1804, del tedesco per effetto della dottrina pandettistica verso la fine dell’Ottocento e dell’inglese dall’inizio del Novecento in poi. Successivamente si è passati allo studio delle principali specialità lessicali e terminologiche dei linguaggi giuridici in generale e del linguaggio giuridico sloveno e italiano in particolare, rilevando talune analogie e differenze particolarmente significative. Per esemplificare, in ambito lessicale si pensi alla marcata presenza della polisemia (per esempio il termine italiano azione può corrispondere in sloveno a tožba, storitev o delnica). Segue una breve indagine a livello terminologico volta a individuare origine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici sulla scelta di determinati termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali, presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. Ne emergono elementi alquanto significativi che richiedono naturalmente ulteriori estensioni e approfondimenti.
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Rordorf, Renato. "Diritto senza veritŕ. A margine dell'ultimo libro di Natalino Irti." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 79–84. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002007.

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Abstract:
Non ricordo piů chi ebbe a dire che non si puň essere buoni giuristi se si č solo giuristi. Natalino Irti lo ha dimostrato da gran tempo: almeno da quando, sul finire degli anni Settanta dello scorso secolo, dette alle stampe la prima edizione di un libro, L'etŕ della decodificazione, che giŕ guardava i fenomeni giuridici da un punto di osservazione elevato, individuando con felice intuizione una delle tendenze di fondo della moderna evoluzione del diritto. Da allora Irti č tornato spesso a toccare temi di teoria generale e lo fa ora di nuovo, con un recentissimo libro che reca l'impegnativo titolo Diritto senza veritŕ e che, come nella prefazione č messo bene in luce, costituisce l'atto conclusivo di una trilogia composta anche da Nichilismo giuridico, apparso nel 2004, e da Il salvagente della forma, pubblicato nel 2007.
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Casini, C., M. L. Di Pietro, and M. Casini. "La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo." Medicina e Morale 53, no. 1 (February 28, 2004): 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Abstract:
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Loconte, Stefano. "Una evoluzione del regime classico: il trust 'decantato'." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 378–84. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.96.

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Abstract:
Tesi Ai fini della pianificazione patrimoniale, ciascun ordinamento giuridico dispone di una serie di strumenti che, a seconda dei desiderata del singolo individuo, si possono rivelare utili. Oltre agli strumenti «tradizionali», è buona prassi conoscere anche gli strumenti meno utilizzati ed approfondirne le loro caratteristiche in modo che, in alcune circostanze, questi possano rivelarsi preziosi per soddisfare determinati obiettivi. In questa ultima categoria si può far rientrare il decanting trust che rappresenta un valido meccanismo alternativo rispetto alla mera distribuzione dei beni in trust ai beneficiari o allo scioglimento del trust, perché oramai inadatto ed inadeguato a perseguire gli scopi individuati dal proprio disponente. The author’s view For the purposes of estate planning, each legal system has a range of tools that, depending on the wishes of the individual, may results useful. In addition to the«conventional» instruments, it is good practice to be aware of the lesser-used instruments and to learn more about their characteristics so that, in some circumstances, they may be more useful in meeting certain objectives. This last category includes the decanting trust, which represents a valid alternative mechanism to the mere distribution of the trust assets to the beneficiaries or the dissolution of the trust, because it is now unsuitable and inadequate to pursue the purposes identified by its settlor.
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Busto, Paola, and Giuseppe Viola. "Società Benefit: le prime esperienze lombarde nel settore delle public utility." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 167–74. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001009.

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Abstract:
Partendo da un breve excursus sulle Società Benefit, frutto di un percorso di evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa (CSR), questo articolo intende porre l'attenzione sulla pionieristica esperienza italiana - prima in Europa - di un modello giuridico di impresa che punta a integrare massimizzazione del profitto con il raggiungimento di finalità sociali e ambientali. Tra queste rientrano le public utility, aziende del servizio pubblico locale che erogano beni e servizi essenziali per la collettività, già in realtà benefit oriented. Dal protocollo tra Confservizi CISPEL Lombardia e Assobenefit sottoscritto a dicembre 2020, in un solo anno si documenta la scelta, non scontata, delle prime due aziende di servizi pubblici in Lombardia di adottare lo status di Società Benefit. L'esperienza di Neutalia S.r.l. e Tea S.p.A
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G. Loddo, Olimpia. "Disaster management e migrazioni. Evoluzione e limiti dei nuovi strumenti giuridici adottati nelle Filippine, in Bangladesh e in Nepal." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (January 2020): 157–81. http://dx.doi.org/10.3280/sd2019-003008.

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Góralski, Wojciech. "Systematyka tytułów nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w KPK z 1983 r." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 201–11. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.10.

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Abstract:
II codice di diritto canonico del 1983 ha fatto propria la tendenza ad una sempre più intensa valorizzazione del consenso matrimoniale, non solo confermando e dando esplicito riconoscimento legislativo ad alcune soluzioni giurisprudenziali che si erano delineate soprattutto negli anni successivi al Concilio Vaticano II, ma anche introducendo per la prima volta nel sistema giuridico delle nullità del matrimonio canonico nuove figure. Cosi il suddetto codice presenta un passo avanti nella evoluzione della sistemazione dei capi di nullità nell’ambito del consenso matrimoniale. Quella sfera, regolata nei canoni 1095-1107, permette di distinguere i seguenti generi dei titoli di invalidità: 1) l’incapacità a prestare il consenso matrimoniale (can. 1095, nn. 1-3), alla quale occorre annoverare anche gli impedimenti: dell’età (fino al momento di giungere la maturità psicofisica sufficiente a contrarre il matrimonio) e dell’impotenza; 2) la mancanza del cansenso (can. 1101 § 2 - la simulazione totale); 3) i vizi del consenso (can. 1096 § 1, can. 1097 §§ 1- 2, can. 1098, can. 1099, can. 1101 § 2 - la simulazione parziale, can. 1102 §§ 1-2, can. 1103); 4) l’omissione delle prescrizioni formali riguardanti la prestazione del consenso matrimoniale (can. 1104 § 1, can. 1105 §§ 1-4).
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Knoll, Barbara. "Il diritto al parto in anonimato." Milan Law Review 3, no. 1 (September 28, 2022): 93–115. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18740.

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Abstract:
Il lavoro esamina i conflitti che possono nascere tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto della madre di partorire in anonimato e descrive l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sulla questione. Dopo un’attenta analisi dello status di filiazione e della sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano ci si sofferma sulle diverse modalità di accertamento dello stato di figlio sia all’interno del matrimonio che al di fuori di esso. Si pone poi l’attenzione sull’istituto del parto in anonimato, la sua ratio e le sue origini. In questo ambito si menziona l’istituto post medievale della cosiddetta “ruota degli esposti”, come quello delle moderne “culle per la vita”. In chiusura si esamina il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, come interpretato dalla più recente giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, anche a seguito della nota sentenza Godelli della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Si ha anche modo di affrontare la questione della reversibilità o meno del segreto della madre sulla propria identità dopo il suo decesso e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, come anche quella della possibilità data al figlio di effettuare il cosiddetto “interpello” al fine di un’eventuale revoca da parte della madre della sua dichiarazione di non voler essere nominata.
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Viglianisi Ferraro, Angelo, André Gonçalo Dias Pereira, and Antonio Casciano. "I NUOVI ORIZZONTI DELLA SPERIMENTAZIONE SUGLI ESSERI UMANI E SUGLI EMBRIONI ED I MOLTI INTERROGATIVI ETICO-GIURIDICI ANCORA DA SCIOGLIERE." Revista Direitos Fundamentais & Democracia 26, no. 1 (April 29, 2021): 135–60. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v26i12193.

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Abstract:
La possibilità di manipolare il genoma umano non è mai stata così vicina, come lo è oggi grazie alla recente evoluzione della tecnologia CRISPR. Le opportunità di superare i problemi di salute o migliorare gli esseri umani sono in esponenziale aumento. Pertanto, il dibattito sulla terapia genica nelle persone umane e negli embrioni umani non è solo un tema rilevante discusso nel mondo accademico, ma un imperativo di urgenza in tutta la società. L’articolo muove dal considerare dapprima il quadro normativo offerto dalle diverse convenzioni internazionali esistenti in materia – con un particolare focus dedicato alla legislazione portoghese ed italiana – al fine di far emergere i principi, per lo più di carattere negativo, che ispirano la disciplina in tema di editing genetico. La riflessione si sposta poi sulla considerazione della tematica relativa alla sperimentazione sugli embrioni umani, i cui limiti, nei diversi Stati, risentono della diversità delle visioni morali con le quali si affronta la questione della dignità dell’embrione. Ma, nonostante la varietà di tali posizioni di partenza, è parso possibile fissare taluni divieti accolti in tutti gli ordinamenti. Infine, il tema della difficile individuazione di confini chiari utili a distinguere tra l’utilizzazione delle terapie geniche e il diffondersi di una cultura eugenetica vera e propria, il cui rischio pare palesarsi non tanto a livello di scelte pubbliche, quanto piuttosto a livello di opzioni che le moderne biotecnologie in tema di procreazione medicalmente assistita mettono a disposizione dei privati cittadini.
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Loy, Gianni. "Licenziamento, diritto del lavoro e ideologia." Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano 1, no. 1 (December 18, 2018): 202. http://dx.doi.org/10.33239/rtdh.v1i1.4.

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Abstract:
Em distintas fases históricas, pelo menos três, o Direito do Trabalho foi interrogado sobre a disciplina a ser aplicada à demissão ou ao recesso. Uma breve leitura dessas três fases consente de colocar em evidência as relações intercorrentes entre a norma e a elaboração doutrinária e jurisprudencial, isto é as “construções jurídicas” que acompanharam a sua evolução. Tomarei em consideração as fase das origens, a fase pós-constitucional e obviamente a fase atual. Eu o farei procurando colher o nexo com as ideologias do tempo para alcançar a conclusão que, fundamentalmente, o problema de fundo, que é o de escolher o modelo preferido, é sempre o mesmo e é focalizado no reconhecimento da assimetria das partes na relação de trabalho, e em particular no momento da demissão. Poder-se-á observar como o Direito do Trabalho, nesta matéria, resulta densamente tributário do predomínio de ideologias externas a ele. PALAVRAS-CHAVE: Direito do Trabalho. Relação de Trabalho. Demissão. Assimetria. Ideologia. Riassunto In distinte fasi storiche, almeno tre, il Diritto del lavoro si è interrogato sulla disciplina da applicare al licenziamento, o al recesso. Una breve rilettura di queste tre fasi consente di mettere in evidenza le relazioni intercorrenti tra la norma e l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, cioè le “costruzioni giuridiche” che hanno accompagnato la sua evoluzione. Prenderò in considerazione la fase delle origini, quella post-costituzionale e ovviamente la fase attuale. Lo farò cercando di cogliere il nesso con le ideologie del tempo per arrivare alla conclusione che, in definitiva, il problema di fondo, che è quello scegliere il modello preferibile, è sempre lo stesso ed è incentrato sul riconoscimento della asimmetria della parti nel rapporto di lavoro, ed in particolare nel momento del recesso. Si potrà osservare come il Diritto del lavoro, in questa materia, risulti fortemente tributario dal predominio di ideologie esterne ad esso. PAROLE CHIAVE: Diritto del Lavoro. Rapporto di Lavoro. Licenziamento. Asimmetria. Ideologia. Abstract In distinct historical phases, at least in three of them, Labor Law has been questioned about which discipline to apply to the dismissal or to the withdrawal. A brief reading of these three phases intends to evidence the intercurrent relations between the norm and doctrinal and jurisprudential elaborations, that is, the “legal constructions” that have accompanied their evolution. I will take into consideration the origins phase, the post-constitutional phase and obviously the current phase. I will seek to grasp the link between the ideologies of the time in order to reach the conclusion that fundamentally the key issue, which is the choice for the preferred model, is always the same and focuses itself on the recognition of asymmetry between the parties in a labor relation, particularly in the moment of withdrawal. It will be possible to observe how Labor Law, in this matter, is strongly tributary to the predominance of ideologies external to it. KEYWORDS: Labor law. Work Relations. Dismissal. Asymmetry. Ideology.
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Carlizzi, Gaetano. "Gustav Radbruch e le origini dell’ermeneutica giuridica contemporanea." Persona y Derecho, April 14, 2016, 83–119. http://dx.doi.org/10.15581/011.5116.

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Abstract:
Questo saggio offre un contributo alla storia dell’“Ermeneutica Giuridica Contemporanea” (EGC), di cui pone in evidenza l’elemento di unità e, al contempo, di distinzione dalle altre forme di ermeneutica giuridica. Determinante al riguardo è il principio storiografico secondo cui la delimitazione dei movimenti di pensiero deve avvenire ricostruendo la questione che sta alla base della loro nascita ed evoluzione. In tale prospettiva viene innanzitutto criticata un’opinione diffusa, che raffigura l’EGC come il prodotto dell’adattamento dell’ermeneutica filosofica gadameriana alla sfera giuridica. In alternativa si assume che la questione fondamentale dell’EGC, relativa alla correlazione tra elemento normativo ed elemento fattuale nella sfera del diritto, si sia imposta per la prima volta nell’opera di Gustav Radbruch. Tale ipotesi è sottoposta a verifica nella parte centrale del saggio, mediante la ricostruzione del sistema di pensiero radbruchiano e l’indicazione delle sue principali figure e lacune ermeneutico-giuridiche.
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Zanella, Antonio. "Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà privata." REVISTA PROCESOS DE MERCADO, March 19, 2021. http://dx.doi.org/10.52195/pm.v5i1.318.

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Abstract:
Il liberalismo, fin dalle sue origini, si basa sul riconoscimento e sul rispetto di tre diritti fondamentali: vita, proprietà e libertà —uno dei fondatori di questa dottrina politica fu il filosofo inglese John Locke (1632-1704)—. Per il liberalismo classico la libertà e la proprietà sono strettamente correlate; i liberali e, in seguito, i libertari, si sono spinti oltre affermando che la libertà e la proprietà sono la stessa cosa. Anche il diritto alla vita è stato riformulato nei termini di proprietà di sé, cioè ognuno è proprietario del proprio corpo e del proprio intelletto, insomma della propria vita. I tre diritti fondamentali —inalienabili— che stanno alla base di ogni altro diritto sono quindi riconducibili al diritto di proprietà. Nel giustificare questo diritto alcuni autori liberali e libertari —come per esempio Murray N. Rothbard (1926-1995)— si sono appoggiati al giusnaturalismo, cioè a una dottrina filosofico-giuridica che si basa sul riconoscimento dell’esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. In questo lavoro cercheremo di giustificare il concetto di proprietà abbandonando la sua fondazione giusnaturalistica, che molti contestano per le sue pretese universalistiche —non tutti, infatti, sono disposti a riconoscere l’universalismo dei diritti naturali e l’aura di «sacralità» e «misticismo» che sembrano emanare— sforzandoci di dare un fondamento razionale al rispetto che gli individui tendono ad avere nei confronti dei diritti di proprietà. Per fare ciò utilizzeremo la branca della teoria della scelta razionale che si occupa delle decisioni interattive o strategiche: la teoria dei giochi. In questo passo mostreremo, quindi, servendoci dei principi della teoria evoluzionistica dei giochi (TEG),1 come il concetto di proprietà privata non sia arbitrario, ma sia nato e si sia evoluto per la sua efficienza nel dirimere contese, sia nel mondo animale che tra gli esseri umani. Non sono solo gli esseri umani, infatti, a riconoscere e rispettare la proprietà altrui; anche la maggior parte degli animali distinguono tra lo stato di proprietario e quello di intruso e si comportano in modo diverso qualora si trovino nel primo o nel secondo. Nel primo paragrafo forniremo una breve introduzione ai concetti fondamentali della teoria evoluzionistica dei giochi; nel secondo definiremo il concetto di proprietà privata. Nel terzo considereremo, sulle tracce di David Friedman e degli autori della scuola «austriaca»,2 la funzione sociale della proprietà privata, per passare poi, nel quarto paragrafo, all’analisi della nascita e dell’evoluzione della proprietà, analisi che verrà condotta sulla base della TEG.
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Perra, Livio. "Protezione ambientale: abbandono dell’antropocentrismo giuridico e evoluzione del diritto." Revista Brasileira de Estudos Políticos, no. 121 (2020). http://dx.doi.org/10.9732/2020.v121.794.

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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (I)." Medicina e Morale 60, no. 4 (August 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.161.

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Abstract:
Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è un tema sempre molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa prima parte viene chiarito anzitutto il meccanismo di funzionamento del sistema di giustizia costituzionale statunitense e il ruolo della Corte Suprema Americana nell’ordinamento giudiziario. Viene poi dato spazio ai prodromi di Roe v. Wade (che è la prima sentenza importante in materia d’aborto), ed in particolare alle sentenze che hanno pronunciato il diritto all’uso degli anticoncezionali: fra queste Griswold v. Connecticut ed Eisenstadt v. Baird. È anche importante la decisione United States v. Vuitch del 1971, che già si occupa dell’aborto ed interpreta la Costituzione nel senso di una tendenza alla liberalizzazione. La sentenza più importante è comunque la ben nota Roe v. Wade (1973), cui è dedicata un’ampia trattazione, con particolare attenzione ai passaggi della motivazione della Suprema Corte che hanno portato ad affermare il diritto all’aborto nella scansione trimestrale che poi è stata imitata anche dal legislatore italiano. Nel presente saggio vengono avanzate dure critiche a Roe v. Wade, critiche condivise – oltretutto – da alcuni giudici della Corte Suprema Americana, di cui si riportano stralci dell’opinione dissenziente. Accanto a Roe v. Wade, è molto importante anche la meno nota sentenza Doe v. Bolton dello stesso giorno, che precisò cosa dovesse intendersi per “salute della donna”: tale fattore era stato ritenuto da Roe v. Wade decisivo ai fini del riconoscimento della libertà di abortire. Con Doe v. Bolton la salute della donna viene estesa fino a ricomprendere praticamente qualsiasi cosa. Questa prima parte si conclude con l’analisi di alcune decisioni successive a Roe e Doe, ed in particolare Webster v. Reproductive Health Services, che costituisce in parte già un passo in controtendenza rispetto a Roe. Nel prossimo numero della rivista vedremo quali ulteriori cambiamenti ci sono stati nella giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the second part is going to be published on the next issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional case-law about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law picture. In this first part, the functioning of U.S. constitutional judicial system and the role of U.S. Supreme Court in its judiciary are primarily explained. Then, some space is given to the premonitory signs of Roe v. Wade (that is the first important judgement about abortion), and to the judgement in particular that delivered the right to contraception: Griswold v. Connecticut and Eisenstadt v. Baird. Also United States v. Vuitch in 1971 is important: this judgement is already about abortion and interprets the Constitution in the trend of permission. However, the most important judgement is Roe v. Wade (1973): a wide treatment is dedicated to it, particularly to the passages about the Supreme Court reasoning that affirmed abortion right in the trimestral sharing, imitated by the italian legislator too. In this essay there are hard blames to Roe v. Wade: moreover, a few Supreme Court judges agree with blames and extracts of dissenting opinion are reported. Next to Roe v. Wade, also the less-known judgement Doe v. Bolton is very important: it is contemporary to Roe and it stated precisely what was “woman health”: this element was considered decisive by Roe in order to recognize the abortion right. In Doe v. Bolton woman health was enlarged and took in almost everything. This first part ends up with the analysis of a few following Roe and Doe judgements; in particular Webster v. Reproductive Health Services is a partial coming back as to Roe. In the next issue we will see the further subsequent changes in U.S. constitutional case-law about abortion.
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (II)." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.157.

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Abstract:
Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è sempre un tema molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la prima parte è stata pubblicata sul precedente numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa seconda parte, la dissertazione sui singoli casi giurisprudenziali decisi dalla Suprema Corte prosegue con il caso Planned Parenthood v. Casey. Esso è stato una vera occasione mancata nella storia dell’aborto negli Stati Uniti, perchè venne sfiorata la overrule di Roe v. Wade. Ciononostante, venne sostanzialmente confermato l’impianto delle decisioni precedenti, in considerazione del fatto che una decisione contraria all’aborto avrebbe spiazzato un popolo che per decenni aveva organizzato la propria vita in funzione anche della possibilità di abortire. Con questa decisione si distinse la gravidanza in due periodi: quello della pre-viabilità, in cui la donna era completamente libera di abortire in accordo col medico; quello della post-viabilità, in cui gli Stati avrebbero potuto legiferare, pur dovendo consentire l’aborto nel caso di pericolo per la vita o la salute della madre. Inoltre il diritto d’aborto venne radicato nella libertà riconosciuta nel XIV Emendamento della Costituzione. Nel successivo caso Stenberg v. Carhart fu oggetto di giudizio l’aborto a nascita parziale: una legge del Nebraska aveva bandito questa pratica, ma la legge fu annullata dalla Corte Suprema, nonostante il duro dissenso di ben quattro giudici, fra cui Anthony Kennedy. Successivamente a questa decisione, il Congresso prese l’iniziativa di emanare il Partial Birth Abortion Ban Act. Questa legge fu impugnata in via d’azione davanti alla Corte Suprema e ne scaturì la sentenza Gonzalez v. Carhart. In questa decisione la Corte fece un passo indietro rispetto a Stenberg, affermò la legittimità del bando, sostenne che l’aborto a nascita parziale non è mai necessario per tutelare la vita della donna e che Stenberg era fondato su convinzioni erronee sul punto. Il saggio si conclude con delle interessanti considerazioni in merito ai possibili sviluppi futuri circa il tema dell’aborto negli Stati Uniti, auspica la “liberalizzazione del diritto alla vita” ed avanza una originale proposta, valida per tutti i Paesi in cui l’aborto è legalizzato. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the first part has been published on the previous issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional caselaw about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law framework. In this second part, the dissertation about U.S. Supreme Court single case-law goes on by Planned Parenthood v. Casey. It was a real missed occasion in the abortion affair in the United States, because it was on the verge of overruling Roe v. Wade. However, the framework of the previous cases was substantially confirmed, considering that a decision against abortion would place out people who for a long time organized their own life in connection to the right of abortion. By this judgement, pregnancy was divided into two periods: pre-viability, when woman was completely free to have an abortion in agreement with her doctor; post-viability, when States could restrict abortion, except for woman life or health risks. Moreover, abortion right was founded on liberty, acknowledged by XIV Amendement. In the following case Gonzalez v. Carhart, partial-birth abortion was judged: a statute of Nebraska banned this activity, but it was stroked down by Supreme Court, despite of the dissenting opinion of four judges (Anthony Kennedy was one of them). After this judgement, the Congress wanted to issue Partial Birth Abortion Ban Act. This statute was pre-enforcement challenged to the Supreme Court, and Gonzalez v. Carhart was poured. In this judgment, the Court drew back Stenberg, it stated the ban was legitimate, partial-birth abortion never is necessary to safeguard woman health, and Stenberg was founded on wrong beliefs on this matter. This essay concludes with interesting considerations about possible developments about abortion affair in the United States, wishes “liberty of right to life” and proposes a solution for all the countries where abortion is legal.
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Bompiani, Adriano. "Ecologia, natura e tecnologia nelle responsabilità umane* Riflessioni a proposito della cosiddetta “biologia sintetica”." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.155.

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L’autore esamina brevemente i concetti di natura, materia, “cosa” nel corso della storia dell’uomo rilevando la graduale perdita della “sacralità” attribuita alla natura mano a mano che si sviluppa la conoscenza scientifica della struttura e delle modalità di origine delle “cose” stesse. Descritti gli effetti che tale evoluzione ha prodotto sulla biologia ad opera della tecnica (definita da Tommaso d’Aquino come rapporto fra manualità e ragione, specifico naturale dell’uomo) si sofferma ad illustrare l’importanza crescente dell’ecologia, alla quale tuttavia si contrappone una sempre più spinta tendenza manipolatoria dell’esistente. Ciò avviene – ad esempio – in taluni progetti di realizzazione di entità organiche elementari dotate di capacità riproduttiva non esistenti in natura mediante moduli di DNA (biologia c.d. “sintetica”). Discute infine le applicazioni pratiche di alcuni programmi, l’impatto sulla ecologia, il quadro etico-giuridico in situazione di incertezza e timore per i risultati. Controllo democratico dei programmi, applicazione del principio di precauzione e adeguata formazione degli operatori sono sollecitati dall’opinione pubblica, ma fondamentale è l’esercizio della responsabilità dei ricercatori. ---------- The author briefly analyses the concepts of nature, matter, “thing” during human history, noting the gradual loss of “sacredness” of nature once scientific knowledge of origins is increased. More, he illustrates the growing importance of ecology, against which a more manipulative tendency is opposed, for example within some projects for the realization of elementary organic entities with non natural reproductive capacity by DNA modules (the so called “synthetic” biology). Finally, he debates around the practical applications of some programs, the impact on ecology, legal and ethical framework within uncertain and dangerous situations concerning with the results. Public opinion demands democratic control of the programs, application of the precautionary principle and adequate training for operators, but research responsibility is fundamental.
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Bompiani, Adriano. "Il processo della fecondazione umana: considerazioni a margine del dibattito sul c.d. “ootide”." Medicina e Morale 54, no. 5 (October 30, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.377.

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Abstract:
Il dibattito scientifico, giuridico e bioetico intorno alle prime fasi dello sviluppo embrionale umano si è di recente appuntato sulla primissima fase della fecondazione, nella quale si forma lo zigote 2N. La ragione risiede essenzialmente nella straordinaria evoluzione delle conoscenze riguardo al processo di fecondazione con l’acquisizione di nozioni cruciali dal momento dell’interazione ravvicinata tra lo spermatozoo e i rivestimenti dell’oocita fino alla prima divisione cellulare. La domanda di fondo è la seguente: allo stadio di zigote 2N (anche detto “ootide”), il frutto del concepimento è da considerare come vita embrionale propriamente detta? Per dare risposta al quesito, l’articolo affronta in modo analitico la biologia della fecondazione umana, che i biologi hanno sempre definito “processo” in quanto costituito da avvenimenti ordinatamente cadenzati nel tempo. Tali fenomeni iniziano dal momento in cui due cellule sessuali gametiche di sesso diverso si fondono una con l’altra per dar luogo ad un individuo con potenzialità genetiche derivate da ambedue i genitori. L’esatta conoscenza dei tempi e delle fasi che lo caratterizzano è indispensabile per l’esatta comprensione del valore da assegnare al processo della fecondazione non solo in “natura”, ma anche nelle tecniche di procreazione assistita, le quali - a loro volta - hanno largamente contribuito a chiarire molti aspetti. La presente riflessione si conclude portando qualche breve considerazione a margine del dibattito etico avviato sull’argomento. ---------- Scientific, juridical and bioethical debate about the first phases of the human embryonic development has recently been focused on the very first phase of fertilization, when zygote 2N forms himself. This is basically due to the extraordinary evolution of knowledge about the process of fertilization with the acquisition of fundamental notions from the moment of the close interaction between spermatozoa and oocyte membranes until the first cellular division. The basic question is the following: should the fruit of conception be considered as embryonic life in the proper sense of the word, at the phase of zygote 2N (also called “ootid”)? To give an answer to the question, the article deals analytically with human fertilisation’s biology, that biologists have always defined “process” as constituted by events cadenced in an orderly way during the time. This kind of phenomena begins from the moment when two sexual gamete cells of different sex merge to give rise to an individual with genetic potentiality coming from both the parents. The exact knowledge of times and phases which characterised it is fundamental for the exact comprehension of the value to assign to the fertilization process not just in “nature”, but also in the reproductive technologies, which - in their turn - have widely contribute to clear up many aspects. The present reflection ends bringing some brief consideration aside the ethical debate started about the topic.
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