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Journal articles on the topic 'Divieto di discriminazione'

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1

Corvaja, Fabio. "L'accesso dello straniero extracomunitario all'edilizia residenziale pubblica." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (September 2009): 89–112. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003005.

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Abstract:
1. Le premesse costituzionali: il diritto all'abitazione come diritto fondamentale e le garanzie dell'eguaglianza per gli stranieri (tra eguaglianza in senso stretto, ragionevolezza dei trattamenti differenziati, divieto di discriminazione)2. Il principio di paritŕ di accesso all'edilizia residenziale pubblica nella legislazione ordinaria dello Stato3. I requisiti di accesso all'ERP nella legislazione regionale, tra discriminazioni dirette e discriminazione indirette4. I dubbi sulla costituzionalitŕ delle discipline regionali che limitano (direttamente o indirettamente) l'accesso agli alloggi ERP da parte degli stranieri extracomunitari5. Una considerazione finale (con un po' di ottimismo volontaristico)
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2

Brunelli, Giuditta. "Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 58–77. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001004.

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Abstract:
Il saggio si sofferma sull'accesso all'istruzione obbligatoria e sulle condizioni di esercizio del diritto fondamentale all'istruzione dei minori stranieri. Su tali posizione soggettive incidono in modo significativo ipotesi di intervento quali le "classi-ponte" (o classi di inserimento) e recenti provvedimenti ministeriali (il limite massimo del 30% di alunni stranieri nelle classi previsto dalla circolare del Ministero dell'istruzione n. 2 del 2010). Dopo aver argomentato la dimensione antidiscriminatoria assunta dal principio di eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale sulla condizione dello straniero, l'A. mette in luce i profili problematici di proposte che tendono a superare il modello di integrazione scolastica piena affermatosi in Italia negli ultimi vent'anni. L'opzione politica in favore delle classi-ponte, oltre ad apparire culturalmente arretrata e tecnicamente inadeguata, si rivela soprattutto costituzionalmente discriminatoria. A sua volta, il provvedimento sul "tetto" del 30% presenta margini non irrilevanti di ambiguitŕ (proprio in relazione alla possibile creazione "mascherata" di classi di inserimento) e dŕ luogo a numerose difficoltŕ applicative, alcune delle quali suscettibili di configurare vere e proprie discriminazioni. Si propongono pertanto, anche sulla base di indicazioni provenienti dall'Unione europea, altre modalitŕ di intervento, piů efficaci e rispettose dell'autonomia scolastica.
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3

Zanichelli, Maria. "Il valore dell'uguaglianza nella prospettiva del diritto." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 42 (January 2012): 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042003.

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Abstract:
L'uguaglianza, ideale filosofico centrale nel pensiero occidentale moderno, č divenuta un principio fondamentale degli ordinamenti giuridici attuali. La filosofia del diritto offre dunque un'angolatura privilegiata per esaminare alcuni interrogativi teorici posti da questo concetto. L'uguaglianza tra le persone č un presupposto morale o un obiettivo politico? Quale relazione intercorre fra uguaglianza e diversitÀ? Sono fatti o valori? Quali disuguaglianze sono ingiuste? Che cosa significa giuridicamente trattare le persone ‘come uguali'? Il divieto di discriminazione puň essere giustificato sulla base del principio di uguaglianza quale fondamento dei diritti individuali o quale fondamento della comunitÀ politica.
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4

Sgreccia, Elio. "Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2002): 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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Abstract:
L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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5

Cattorini, P., E. Bertoli, F. Buzzi, R. Gornati, A. Lazzarin, D. Morelli, A. G. Spagnolo, and M. Zanchetti. "Indagine sul grado di conoscenza e di valutazione della normativa italiana in materia di prevenzione dell'AIDS." Medicina e Morale 43, no. 2 (April 30, 1994): 273–317. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1021.

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Abstract:
L'articolo illustra i risultati derivanti dalla somministrazione di 451 questionari a pazienti affetti da Human Immunodeficiency Virus (HIV) ricoverati in reparti di malattie infettive appositamente attrezzati per la cura dell'AIDS o afferenti ai relativi ambulatori o day-hospital. In particolare, l'indagine ha inteso verificare tra le persone intervistate l'effettiva conoscenza, comprensione, valutazione ed applicazione degli articoli 5 e 6 della legge italiana n°135 del 1990 su "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". Tali articoli, infatti, riguardano le normative sull'accertamento dell'infezione (art. 5) e il divieto per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare la sieropositività dei propri dipendenti (art.6). L'indagine è stata condotta in tre ospedali: Centro S. Luigi dell'Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele di Milano (150 questionari), Policlinico S. Matteo di Pavia (150 questionari) e Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma (150 questionari). Il questionario è stato strutturato sulla base di doppie domande: una su ciò che il paziente personalmente pensa riguardo ai suoi "diritti", l'altra su ciò che il paziente pensa che la legge preveda. In generale sembra emergere che i soggetti intervistati sono coscienti di essere persone "infette", però in una comunità che tende a discriminarli. Non sembrano attendersi, inoltre, una piena tutela da parte dello Stato anche se rimangono propensi a collaborare perché la situazione cambi e sono, comunque, disposti ad accettare interventi normativi su se stessi a condizione della non discriminazione e che il loro sacrificio risulti veramente utile per la prevenzione della diffusione del contagio. Risalta, infine, l'esigenza di mantenere riservato lo stato di malattia nel luogo di lavoro.
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La Tegola, Ornella. ""Oltre" la discriminazione: legittima differenziazione e divieti di discriminazione." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 123 (December 2009): 471–515. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-123005.

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Abstract:
- The second generation anti-discrimination legislation provides that a difference of treatment, based on a characteristic related to any of the grounds referred to in the law shall not constitute discrimination when, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate. According to the European Directives, occupational requirements are external cases to the discrimination because they refer to the concrete possibility of carrying out work activity. The A. verifies the correct implementation of such Directives in the Italian legal system, with regard to external cases to discrimination.
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7

Carrasco de Paula, Ignacio. "Etica e Salute: due quesiti, due compiti." Medicina e Morale 51, no. 6 (December 31, 2002): 1039–46. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.679.

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Abstract:
Etica e salute pur essendo due componenti di ogni singolo uomo sono lette spesso come realtà inconciliabili. Il diritto alla salute occupa un posto di rilievo tra le conquiste della modernità. Tuttavia, nonostante la ben nota definizione di salute che ha dato l’OMS, definizione tendente a precisare, più che una realtà, un potere d’intervento da parte dell’istituzione stessa, è ancora necessario chiarire con che cosa si identifichi, nella pratica, tale diritto: non si tratta di mera sopravvivenza, ma neppure del godimento della pienezza somatica e funzionale del proprio corpo, e comunque non si può prescindere dal considerare in questo contesto anche il benessere spirituale della persona. Il centro dell’attenzione va posto sull’uomo sofferente. Diviene inoltre prioritario affrontare la minaccia della discriminazione nell’accesso ai servizi indispensabili per la difesa della salute stessa. Quest’ultimo aspetto si pone come una questione di giustizia e si gioca a due livelli: quello della giustizia commutativa, nel contesto di un rapporto medico-paziente ridotto a prestazione professionale meramente contrattuale, fondata sull’informazione più che su una reale comunicazione. C’è poi la questione della giustizia distributiva che prevede che a ciascuno venga dato quanto gli spetta. Questa deve essere guidata dal principio di sussidiarietà, dove il sussidio non deve divenire un surrogato pena l’impossibilità da parte dello Stato di farsi carico dei bisogni di tutti. Nell’allocazione delle risorse il rispetto della giustizia distributiva si gioca a tre livelli di responsabilità molto precisi: quello delle politiche sanitarie, quello della professione medica e quello gestione locale delle risorse e dei servizi. Il perseguimento del bene comune trova però un limite nella centralità e preziosità di ogni singola persona, sana o malata che sia, la cui dignità rappresenta un limite invalicabile, neppure nel nome della giustizia.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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"Diritto italiano: Penale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 215–28. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002016.

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Abstract:
1. Ufficio di sorveglianza di Livorno 18.5.2009 - espulsione come misura di sicurezza e libertà vigilata - divieto sottoposizione dell'espellendo a pene o trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU - divieto assoluto e inderogabile di espulsione2. Tribunale di Venezia 26.10.2009 - istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi - razzismo e discriminazione - nozioni - limiti all'esercizio alla libera manifestazione del pensiero
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Maria Ruotolo, Gianpaolo. "Diritto allo sport e nello sport nell’ordinamento internazionale tra tutela dei diritti fondamentali e perseguimento della pace: alcune considerazioni sulle misure sportive contro la Russia." Diritto Dello Sport 03, no. 01 (June 24, 2022). http://dx.doi.org/10.30682/disp0301a.

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Abstract:
Il lavoro indaga l’esistenza di un diritto fondamentale allo sport di rilevanza internazionalistica, cioè se e in quali termini l’ordinamento internazionale contempli norme che impongono agli Stati di garantire agli individui di praticare attività sportive, e le modalità attraverso le quali il diritto internazionale impatta sulla governance dello sport, specie con riguardo al divieto di discriminazione e alle azioni per il perseguimento della pace, con una particolare attenzione al recente caso delle misure adottate contro la Russia.
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Licastro, Angelo. "“The icing on the cake”. Alla ricerca del giusto equilibrio tra libertà del pasticciere e divieto di discriminazione delle coppie omosessuali." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, July 5, 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18206.

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Abstract:
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. I casi di rifiuto opposto da pasticcieri per motivi religiosi di vendere torte commissionate da clienti omosessuali - 3. Libertà di contrarre e interessi contrapposti - 4. L’attuale assetto del quadro normativo in materia di diritto contrattuale antidiscriminatorio - 5. I tentativi della dottrina civilistica di ricondurre la materia all’interno di una cornice di coerenza sistematica - 6. Una inedita rappresentazione in ambito europeo del difficile equilibrio tra libertà di espressione e divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale - 7. Dalla libertà di espressione alla libertà di creazione “artistica” il passo è breve? - 8. La decisione di inammissibilità del ricorso presentato davanti alla Corte di Strasburgo dall’attivista di QueerSpace. “The Icing on the Cake”. Looking for the Right Balance between the Baker’s Freedom and the Prohibition of Discrimination of the Same-Sex Couples ABSTRACT: When a baker refuses to sell a cake for the wedding of a homosexual couple on religious grounds, a conflict arises between two fundamental rights, equality, and freedom of religion. In some cases, freedom of expression may also be involved. This article examines the question of whether these rights can be balanced, considering the doctrinal approach to anti-discrimination contract law and the most recent case law.
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Vitale, Aldo Rocco. "Note biogiuridiche sulla recente sentenza della CEDU su PMA, IVG e DGP." Medicina e Morale 61, no. 5 (October 30, 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.123.

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Abstract:
L’articolo esamina la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha censurato la legge 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita per il suo divieto di diagnosi genetica preimpianto. La Corte ha accusato di incoerenza l’ordinamento giuridico italiano perché esso vieta la diagnosi genetica preimpianto, ma ammette l’aborto terapeutico. Il contributo analizza brevemente il caso e la sentenza riguardante una coppia di portatori sani di fibrosi cistica che chiedeva l’accesso alle tecniche previste dalla legge 40/2004 lamentando la violazione del diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione contemplati dagli art. 8 e 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. Quindi si passa ad una critica etica, filosofica e giuridica del problema trattato, soffermandosi sulla differenza e sul rapporto tra la legge italiana sull’aborto e quella sulla procreazione medicalmente assistita, sulla diagnosi genetica preimpianto e sul rischio di eugenetica che essa porta con sé. ---------- The article examines the recent decision of the European Court of human rights which has censored the Italian law 40/2004 on assisted reproductive technology for its ban on preimplantation genetic diagnosis. The Court accused of inconsistency the Italian legal system because it prohibits preimplantation genetic diagnosis, but admits the therapeutic abortion. The contribution analyses briefly the case and the ruling concerning a pair of healthy carriers of cystic fibrosis that sought access to techniques foreseen by law 40/2004 complaining of the violation of the right to private and family life and the prohibition of discrimination covered by art. 8 and 14 of the European Convention on human rights. So we then move on to a philosophical, legal and ethics critique of the problem issued, dwelling on the difference and relationship between the Italian law on abortion and on assisted reproductive technology, on preimplantation genetic diagnosis and on the risk of eugenics that it brings.
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Casini, Marina. "La Corte europea dei diritti dell’uomo: il divieto di eterologa non viola la Convenzione europea sui diritti umani Nota in margine alla sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011." Medicina e Morale 61, no. 1 (February 28, 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.144.

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Abstract:
Il contributo prende in esame la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emanata dalla Grande Camera il 3 novembre 2011 (caso S.H. et Al.v. Austria n. 57813/00). Essa va ad arricchire positivamente il panorama biogiuridico europeo. La sentenza in oggetto riguarda il giudizio instaurato nei confronti dell’Austria, a proposito della disciplina che pone il divieto di fecondazione artificiale eterologa. Nella sentenza, resa in via definitiva, la Grande Camera ha superato, ribaltandolo, il giudizio espresso dalla Camera semplice il 1° aprile 2011, affermando che il divieto di fecondazione artificiale eterologa, contenuto nella legge austriaca, non contrasta con gli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (principio di non discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. La Corte non affronta le questioni bioetiche e biogiuridiche sollevate dalla fecondazione artificiale eterologa (si pensi al diritto del figlio all’unitarietà delle figure genitoriali), ma salva la legge austriaca facendo riferimento alla dottrina del c.d. “margine di apprezzamento” degli Stati membri. È auspicabile comunque che la sentenza influisca sul giudizio di costituzionalità in ordine al divieto di eterologa contenuto nella legge italiana. Nella prospettiva di valorizzare la voce degli Stati, merita sostegno iniziativa cittadina europea promossa ai sensi dell’art. 11 del Trattato di Lisbona per riconoscere il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento. ---------- The article considers the decision of the European Court of Human Rights given by the Grand Chamber on November 3rd 2011 (case S.H. et Al. vs. Austria, application n. 57181/00). This ruling, which adds an important contribution to European Biolaw, concerns the Austrian law that prohibits heterologous artificial human reproduction and reversed the previous ruling (April, 1st, 2011) by the lower chamber of the European Court. So, the Grand Chamber affirmed that the ban on heterologous artificial reproduction does not violate article 8 (Right to respect for private and family life) and article 14 (Prohibition of discrimination) of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Grand Chamber did not address the bioethical questions raised by heterologous artificial reproduction, but confirmed the law by referring to the theory of a “wide margin of appreciation” of member States. It is to be hoped that this decision will carry weight with the Italian Constitutional Court when it considers the Italian law prohibiting heterologous artificial reproduction. With regard to valorizing the beliefs of the member States, it would be good to support the European citizen’s initiative, promoted following article 11 of the Lisbon Treaty, to recognize the right to life of every human being from conception.
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Montesano, Stefano. "La deroga al divieto di discriminazione per motivi religiosi nelle organizzazioni di tendenza. Riflessioni a margine della pronuncia della Corte di Giustizia U.E (Causa C- 414/2016) (The Derogation of Prohibition against Religious Discrimination in the Ideologically Orientated Organisations. Some Reflections on the Judgement of the Court of Justice of the EU (C-414/16))." SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3300183.

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Croci, Filippo. "Interazioni tra principi (e tra fonti) e criteri di bilanciamento nel diritto dell’Unione europea. Il caso del divieto di discriminazioni fondate sulla religione, tra efficacia diretta orizzontale e neutralità dell’Unione (The Interplay Between Principles (and Between Sources of Law) and Balancing Exercise in European Union Law. The Case of the Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion Between Horizontal Direct Effect and Neutrality of the Union)." SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3311407.

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