Journal articles on the topic 'Diritto penale del nemico'

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1

Bartoli, Roberto. "Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 17–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002003.

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Abstract:
1. Quale l'atteggiamento del giurista davanti a un diritto "punitivo" sempre piů illiberale? / 2. Dal diritto "punitivo" dell'annientamento e del nemico al diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 3. I caratteri strutturali del diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 4. Il rapporto tra scienza penalistica e diritto dell'immigrazione e la difficoltŕ ad affrontare i "reali" problemi di garanzia (4.1. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'esclusione / 4.2. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'indebolimento) / 5. I mezzi di tutela: tra giudici dei diritti e giudice delle leggi.
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2

Pepino, Livio. "Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 9–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004002.

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Abstract:
1. La legge n. 94 e il contesto normativo2. Il deterioramento dei diritti e delle tutele dei migranti3. Dalla inferiorizzazione dei migranti al "diritto penale del nemico"4. Una valutazione di sistema5. A mo' di conclusione: aspettando i barbari
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3

Savoia, Salvatore. "Dal diritto penale del nemico al diritto penale del terrore. Limiti delle politiche penali contro il terrorismo." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (January 2018): 129–41. http://dx.doi.org/10.3280/ded2017-002010.

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4

Scarpari, Giancarlo. "Obiettivo. 1919-1923: il processo contro Benito Mussolini per costituzione di banda armata." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2012): 103–51. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001007.

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Abstract:
I. I magistrati di Milano e il fascismo delle originiII. Nitti, Albertini e i giudici di fronte all'arresto di MussoliniIII. Crescita dello squadrismo e derubricazione del reatoIV. Il diritto penale del nemico e quello per l'amicoV. Non tutte le bande armate sono eguali: la resa dello StatoVI. La cultura giuridica del tempo: «Finalmente!»
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5

Syryjczyk, Jerzy. "Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne"." Prawo Kanoniczne 51, no. 1-2 (June 5, 2008): 75–112. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.05.

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Abstract:
I cinquant’anni dell’attività editoriale del periodico „Prawo Kanoniczne” hanno portato alla canonistica, dal punto di vista scientifico, delle preziose e molte dissertazioni ed elaborazioni scientifiche nell’ambito del diritto penale canonico. L’articolo presenta la problematica di diritto penale nella prospettiva storica, seguendo la struttura del V libro del C1C 1917 e del VI libro del CIC 1983. La rassegna della letteratura riguardante il diritto penale canonico permette di constatare che la canonistica polacca, rappresentata dale pubblicazioni nella rivista „Prawo K anoniczne”, e strettamente legata alla problematica scientifica trattata nei periodici della canonistica mondiale. Le monografie e gli articoli pubblicati nel periodico „Prawo Kanoniczne” testimoniano un modo coraggioso di affrontare le questioni difficili, discutibili, ed alle volte tralasciate dalla letteratura nel campo del diritto penale canonico.
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6

Geraldo, Denilson. "La riforma del diritto penale canonico." Scientia Canonica 4, no. 8 (September 10, 2022): 17–19. http://dx.doi.org/10.31240/2595-1165.vol4n8a2021pp17-19.

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7

Panzavolta, Michele. "L'enigma del diritto penale minorile comparato." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (October 2019): 75–95. http://dx.doi.org/10.3280/mg2019-002006.

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8

Ronco, Mauro. "Alle origini del diritto penale moderno : dalla (falsa) proposta di un diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro." Archivio penale, no. 2 (2021): 523–37. http://dx.doi.org/10.12871/97888331810597.

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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Bignami, Marco. "Il crocefisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 22–41. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005003.

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Abstract:
1. Invaliditŕ delle norme che impongono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche / 2. Il limite della sentenza/ 3. Insufficienza della soluzione bavarese / 4. Muro bianco o muro barocco? / 5. Una proposta minore 004 1. Piů mercato e meno Stato: un sommario bilancio / 2. Diritto penale societario / 3. Diritto penale fallimentare / 4. Conclusioni.
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Betti, Matilde. "Maternitŕ e infanticidio: lo sguardo del diritto penale." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 3 (December 2012): 97–106. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003006.

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Abstract:
Il neonaticidio č presente sin dall'antichitŕ, quando veniva praticato al fine del controllo demografico o per evitare l'infamia conseguente ad una maternitŕ in nubilato o illegittima. Tale fenomeno purtroppo non č andato scomparendo con la civilizzazione e, anzi, si pensa che la sua frequenza sia attualmente sottostimata per la maggior facilitŕ di occultare il cadavere o di far passare tale delitto per una morte infantile improvvisa. La criminologia clinica distingue in base a criteri cronologici, psicologici, sociali e statistici il neonaticidio dal figlicidio: mentre in quest'ultimo la vittima ha piů di un anno, il neonaticidio č commesso in epoca piů vicina al parto che avviene solitamente senza assistenza, generalmente da madri giovani, immature, disoccupate o studentesse, con sentimenti di ostilitŕ ed estraneitŕ verso il neonato. Entrambi i crimini sono spiegati solo in una minoranza dei casi dalla malattia mentale, poiché possono essere dovuti anche ad eccesso di mezzi disciplinari, a motivi di convenienza o pressione sociale, ideologici, a trascuratezza, a rivalsa nei confronti del partner. Fra le motivazioni patologiche si hanno le forme di psicopatologia puerperale. Vi sono poi dinamiche particolari, e appare chiaro come il primo passo in una prospettiva tesa a prevenire questi reati consista nella conoscenza di tali dinamiche e, in particolare, di tutte quelle situazioni considerate "a rischio".
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Eusebi, Luciano. "Il diritto penale di fronte alla malattia." Medicina e Morale 50, no. 5 (October 31, 2001): 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Abstract:
Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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Syryjczyk, Jerzy. "Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 48, no. 3-4 (December 10, 2005): 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Abstract:
Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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Cavaliere, Antonio. "Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta : per un'alternativa alla cultura del penale." Archivio penale, no. 3 (2018): 633. http://dx.doi.org/10.12871/97888331804274.

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Grignani, Francesca. "Abuso psicologico all'infanzia: problematiche e intervento in sede penale." MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no. 2 (June 2010): 73–85. http://dx.doi.org/10.3280/mal2010-002006.

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Abstract:
Il presente contributo č dedicato al fenomeno del maltrattamento psicologico intrafamiliare sul minore e, in particolare, al suo trattamento in sede penale. Le principali tematiche affrontate riguardano l'esplicitazione delle problematiche che tale tipologia di abuso č destinata ad incontrare nell'ambito del diritto penale, la costruzione di un modello di procedimento in sede penale, quale č stata suggerita da due Pubblici Ministeri e da un Giudice del Tribunale Ordinario di Milano e l'analisi di una sentenza di secondo e di terzo grado relativa ad un reato di tal genere. La conclusione cui si arriva sottolinea come bisognerebbe agire sempre in base all'interesse del minore propendendo, dunque, per una maggiore definizione del fenomeno a livello normativo e per l'uso dello strumento penale, laddove necessario e prevedendo, invece, un percorso di ricostruzione familiare in caso di recuperabilitŕ genitoriale.
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Marra, Gabriele, and Paolo Pascucci. "La sentenza sulla tragedia della Thyssenkrupp tra diritto penale e diritto del lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 135 (September 2012): 431–52. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135006.

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Bassani, Alessandra. "Il diritto mobile nel tempo e nello spazio." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 22, 2022): 621–36. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19454.

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Abstract:
Il saggio raccoglie le riflessioni condivise dall’Autrice in occasione del Convegno Dialogo transdisciplinare e identità del giurista organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano nel settembre 2022. L’occasione di dialogo con cultori delle materie di diritto positivo che condividono con i giuristi storici il compito di formazione degli operatori del diritto di domani ha stimolato una riflessione che si è sviluppata ripercorrendo le ricerche svolte in anni recenti, o attualmente in corso, collaborando con colleghi di diverse discipline, giuridiche e storiche, sul notariato, sul diritto penale, sulla giurisdizione amministrativa, sulla repressione attuata in Libia dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
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Scerbo, Andrea. "Culture e discipline costituzionali in tema di pena: Italia, Stati Uniti e Canada a confronto." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 152–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005011.

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Abstract:
1, Premessa e delimitazione del campo d'indagine / 2. Lo stretto legame fra diritto penale e Costituzioni / 3. Fini e funzioni della pena alla luce della giurisprudenza costituzionale: l'Italia / 4. ... segue: gli Stati Uniti / 5. ... segue: il Canada.
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Suriano, Ramón, and Gerardo Pisarello. "Entrevista a Luigi Ferrajoli." Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho, no. 9 (October 28, 2021): 187–92. http://dx.doi.org/10.5347/isonomia.v0i9.604.

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Abstract:
Luigi Ferrajoli nació en Florencia en 1940. Ha ejercido como juez entre 1967 y 1975, vinculado el grupo conocido como Magistratura Democrática. Desde 1970 es profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino. Es autor de una Teoría assiomatizzata del diritto (Milán, 1970) y del libro Democrazia autoritaria . capitalismo maturo, en colaboración con Danilo Zolo (Milán, 1978). En 1989 publicó Diritto. Ragione. Teoría del garan-tismo penale (editada en español por Trotta, Madrid, 1995), considerada uno de los mejores manuales contemporáneos de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Entre sus últimas producciones se encuentra La sovranità nel mondo moderno (Roma, 1997).
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Valbonesi, Cecilia. "Scienza e rischio fra prevedibilità dell’evento e predittività della decisione giudiziaria." Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, no. 20 (December 10, 2020): 379–423. http://dx.doi.org/10.17561/rej.n20.a16.

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Abstract:
Il lavoro vuole affrontare il rapporto fra prova scientifica, diritto e processo penale, sottolineando come in Italia la mancanza di cultura scientifica dei giudici e, parimenti, la carenza di regole riferite ai criteri di scelta dei periti e dei consulenti tecnici, porti spesso a decisioni giudiziarie molto lontane dal rispetto dell’ortodossia del rimprovero penale. Dopo aver illustrato alcuni casi giurisprudenziali, la riflessione si sofferma sulle possibili soluzioni di questa annosa questione, muovendo dalla disciplina introdotta dalla legge Gelli Bianco e dal DDL sul Testo Unico Amianto.
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Violante, Francesco, and Vittorio Manes. "Le oscillazioni del concetto di causalità tra medicina del lavoro e diritto penale." Archivio penale, no. 1 (2021): 307–27. http://dx.doi.org/10.12871/978883318097714.

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Marietti, Susanna. "Il paradosso penitenziario." PARADIGMI, no. 1 (April 2011): 187–93. http://dx.doi.org/10.3280/para2011-001012.

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Abstract:
L'articolo denuncia la distanza oggi esistente in Italia fra la prassi penitenziaria e la relativa legislazione. Di qui il paradosso per cui il luogo deputato a punire la devianza dalla legge diventa esso stesso illegale, senza che di ciň nessuno possa essere ritenuto responsabile. Il paradosso penitenziario viene qui interpretato, sullo sfondo del "diritto penale minimo", come un tentativo esemplare compiuto dalla politica di negare la propria subordinazione al diritto, qual č implicata dal modello democratico costituzionale.
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Viganň, Francesco. "Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalitŕ del legislatore." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 13–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003002.

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Abstract:
Sommario: 1. Premessa - 2. Legittimitŕ dello scopo e legittimitŕ del mezzo - 3. La "proporzione" (in senso lato) dell'incriminazione rispetto allo scopo perseguito - 4. Le tecniche di intervento del diritto penale per il controllo dei flussi migratori: 4.1 a) le incriminazioni del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - 4.2 b) l'aggravamento di pena a carico del clandestino che delinque - 4.3 c) la punizione del "clandestino" in quanto tale - 5. Piů che una conclusione, una speranza
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Belloli, Paola Giulia. "Colpevolezza senza colpa (schuldlose schuld) psicoanalisi, diritto penale, biologia del cervello." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (April 2014): 7–27. http://dx.doi.org/10.3280/sd2013-003001.

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Porciello, Andrea. "Patrick Devlin e il populismo penale contemporaneo." Anales de la Cátedra Francisco Suárez 56 (January 10, 2022): 395–92. http://dx.doi.org/10.30827/acfs.v56i.21696.

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Abstract:
Nell’articolo l’Autore s’interroga sulla complessa questione della funzione e del significato che il diritto penale deve assumere all’interno dei sistemi costituzionali, chiedendosi, innanzitutto, se sia compito delle sue norme imporre la morale dominante nel gruppo sociale oppure se esse debbano mantenere un netto distacco rispetto a quella morale e agli umori della maggioranza sociale. A tal fine vengono analizzati due importanti dibattiti filosofici, quello ottocentesco tra John Stuart Mill e James Fitzjames Stephens e quello della metà del Novecento tra Patrick Devlin e H.L.A. Hart. Ciò consentirà di mettere in evidenza un chiaro legame tra il moralismo giuridico sostenuto in epoche diverse dai conservatori Stephens e Devlin ed il populismo penale dei nostri giorni, tentando, al contempo, di mettere in evidenza alcune specifiche peculiarità di quest’ultimo rispetto ai populismi del passato.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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De Castro, Alexander, and Francesco Macri. "IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE: BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA." Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, no. 2 (December 19, 2018): 538. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.486.

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Abstract:
Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Abstract:
Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Stradella, Elettra. "Il potere di ordinanza dei sindaci e l'"amministrazione emergenziale"." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 3 (November 2010): 101–21. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003011.

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Abstract:
L'articolo, prendendo le mosse da un inquadramento di carattere generale sul potere di ordinanza e i suoi fondamenti teorici, affronta il problema della amministrazione dell'emergenza e delle sue possibili degenerazioni. L'autrice si sofferma sulla disciplina normativa del potere di ordinanza prima e dopo l'approvazione della legge n. 125/2008 e del c.d. "decreto Maroni", mettendo in rilievo gli effetti prodotti in termini di esercizio effettivo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del relativo potere, nonché il rapporto tra diritto emergenziale e utilizzo in chiave performativa del diritto penale. Sottolinea in particolare la tendenza ad un impiego abnorme delle ordinanze, sia per sopperire a carenze politico-amministrative superabili attraverso una "ordinaria efficienza", sia soprattutto per rafforzare processi di stigmatizzazione simbolica nei confronti di determinate condotte, evidenziando come la modifica normativa del 2008 si stia rivelando causa di ulteriore stabilizzazione della stessa.
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Sung, Myung-Je, and Jeong-Hyun Kim. "Una rassegna psichiatrica sul figlicidio." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 3 (December 2012): 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003005.

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Abstract:
Il diritto penale disciplina l'infanticidio diversamente, a seconda dei periodi storici e del ruolo ricoperto dalla madre nella famiglia e nella societŕ. L'autrice ne traccia lo sviluppo storico, la attuale disciplina e l'applicazione fattane dalla giurisprudenza. Dal fatto che l'infanticidio sia punito piů gravemente o meno dell'omicidio, e dalle circostanze che determinano la sua disciplina differenziata rispetto all'omicidio in generale, si evidenzia la specificitŕ del ruolo materno come storicamente costruito nelle diverse societŕ e l'immagine della Madre propria dei diversi sistemi penali.
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Meyer, Christoph. "Gian Paolo Massetto, Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI–XVII)." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 112, no. 1 (August 1, 1995): 699–700. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.1995.112.1.699.

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Fusar Poli, Elisabetta. "Oltraggi d’autore." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 140–80. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-6.

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Abstract:
Lo studio propone un’indagine in prospettiva storica intorno al dialogo multiforme fra arte e diritto, prendendo in considerazione l’arte come oggetto di diritto e, al contempo, come dispositivo di interrelazione, ovvero come diaframma materiale e concettuale fra cultura giuridica e cultura tout court. Entro questa prospettiva, è affrontata la questione della ‘vera arte’ nell’interpretazione del giurista, attraverso la giurisprudenza in tema di oltraggio al pudore, fra codice penale liberale e codice del 1930. La transizione fra i due testi normativi, che vedono la luce in contesti storici e culturali profondamente differenti, porta a un apparente affrancamento normativo dell’arte dalla morale, finché la libertà dell’arte troverà forma costituzionale. Il dissidio fra arte e morale, tuttavia, si mantiene vivo per il giurista, facendosi intrinseco alla possibilità di qualificare un’opera dell’ingegno quale opera d’arte.
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Voultsos, P., M. Casini, G. Ricci, V. Tambone, E. Midolo, and A. G. Spagnolo. "A proposal for limited criminal liability in high-accuracy endoscopic sinus surgery." Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no. 1 (February 2017): 65–71. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1292.

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Abstract:
Lo studio ha lo scopo di sollecitare una riforma della responsabilità penale che preveda una riduzione di responsabilità legale per la chirurgia ad alta precisione, per quella ad alto rischio, come per esempio la chirurgia endoscopica sinusale (ESS). Il contributo comprende una revisione della letteratura medica, concentrandosi sull’identificazione e sull’esame dei motivi per cui la tecnica di ESS corre un rischio molto elevato di produrre gravi complicazioni dovute a manovre chirurgiche inesatte. Tale contributo, prevede anche una revisione della teoria del diritto e della giurisprudenza britannica e italiana in merito alla negligenza medica, soprattutto con riferimento alla L. italiana n. 189 del 2012 (“Decreto Balduzzi”). Si è constatato che gravi complicanze dovute a manovre chirurgiche non corrette di ESS possono verificarsi, indipendentemente dalla prudenza/diligenza del chirurgo. La soggettività in termini giuridici risulta essenziale per la negligenza medica, soprattutto con riferimento alla chirurgia ad alta precisione. La legge italiana 189/2012 rappresenta una buona base per la limitazione della responsabilità penale derivante da manovre imprecise in chirurgia ad alta precisione, come appunto l’ESS. In conclusione, si considera che i chirurghi che eseguono ESS dovrebbero essere esonerati da responsabilità penale in caso di negligenza lieve sopravvenuta nonostante il rispetto delle line guida emanate.
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Piva, Daniele. "Il diritto penale ai tempi del coronavirus : troppo su inosservanza e poco su carcere." Archivio penale, no. 1 (2020): 141–55. http://dx.doi.org/10.12871/978883318073112.

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Icolari, Maria assunta. "IL FENOMENO FISCALE ITALIANO AL TEMPO DELLA CRISI DELLE CONCEZIONI GIURIDICHE TRADIZIONALI." Revista da Faculdade Mineira de Direito 21, no. 42 (July 16, 2019): 131–48. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2018v21n42p131-148.

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Abstract:
La disamina muove dal bisogno di una profonda riflessione del sistema tributario italiano dopo che la stagione della crisi, politica ma anche economica, ha sortito i suoi effetti sia sul rapporto mai paritario tra Amministrazione finanziaria e contribuente che sulla nozione di tributo. Pertanto oggetto di attenzione sono per un verso le problematiche legate alla mancanza sia di un vero e paritario contraddittorio nell’azione tributaria, per cui l’Amministrazione fiscale spesso è in una posizione di intollerabile supremazia, sia di un vero coordinamento con il diritto penale; per altro verso del bisogno di adeguare la nozione di tributo agli indirizzi che provengono dal giudice costituzionale.
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Buganza, Gianni. "Zorzi Marenzi e lo Studium. Un avvocato penale nella Padova scientifico-forense (1751-1757)." SOCIETÀ E STORIA, no. 130 (February 2011): 689–720. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-130002.

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Abstract:
L'autore intende presentare all'attenzione degli studiosi un primissimo spaccato del mondo giudiziario penale padovano in relazione alla questioni scientifico forensi. La base di ricerca č quella dell'archivio del Maleficio del rettorato di Padova e il corpus enucleato fa riferimento al lavoro dell'avvocato Zorzi Marenzi tra il 1751 e il 1757. In particolare si mettono in evidenza le opzioni difensive di questo avvocato quando la sua attivitÀ incontra il problema del reato di aborto, e la strada che sembrano aprire in relazione all'utilizzo della consulenza scientifica di estrazione accademica nel processo. La cittÀ in oggetto č la sede tradizionale di una delle piů prestigiose universitÀ occidentali, ma l'incontro con l'amministrazione del diritto delle istituzioni della Repubblica di Venezia č controverso e non lineare. Anche la elaborazione delle difese risentirÀ, in positivo e in negativo, delle difficoltÀ di questo incontro, e Marenzi, figura magistrale del foro di Padova per trentotto anni, conoscerÀ la sconfitta.
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Macri, Francesco. "LO STALKING QUALE FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, E LA SUA DISCIPLINA PENALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO." Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 7, no. 3 (December 17, 2019): 494. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v7i3.668.

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Abstract:
In l'Italia, l'incriminazione delle condotte di Stalking è stata introdotta dall'art. 7 del d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009. Nel presente articolo, si analizzerà lo Stalking quale forma di violenza contro le donne e la sua diffusione, gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p.), e le altre peculiarità della normativa italiana anti-Stalking. Si discuterà inoltre la questione della costituzionalità della fattispecie de qua, cercando di dimostrare come un'appropriata esegesi della fattispecie, che tiene in conto i requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso della condotta, può assicurare quel minimum 'garantista' in termini di rispetto alla tassatività/determinatezza della fattispecie incriminatrice richiesto dal principio costituzionale di legalità. La analisi includerà altresì cenni comparatistici al diritto tedesco e spagnolo.
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Guerini, Tommaso. "Il Presidente e lo Sciamano : riflessioni sul ruolo del diritto penale come elemento regolatore dell'infosfera." Archivio penale, no. 1 (2021): 171–97. http://dx.doi.org/10.12871/97888331809779.

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Porret, Michel. "Mario Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)." Crime, Histoire & Sociétés 19, no. 1 (June 1, 2015): 147–49. http://dx.doi.org/10.4000/chs.1588.

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De Rui, Laura. "Dire l'indicibile. I presupposti necessari alle verifiche di attendibilità e credibilità nei casi di violenza sessuale infantile." MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no. 1 (April 2022): 53–68. http://dx.doi.org/10.3280/mal2022-001004.

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Abstract:
Il presente articolo tratta il tema della testimonianza delle persone minorenni vittime di reati di natura sessuale e dei necessari presupposti per porle nelle migliori condizioni per rendere tale testimonianza. In primo luogo, il rispetto della loro individualità e della loro dignità, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute psico-fisica. In particolare, anche attraverso la disamina di casi concreti, si riferirà di alcune buone prassi ritenute adeguate al fine di evitare effetti di vittimizzazione secondaria, circostanza che incide anche sulla genuinità delle dichiarazioni rese, con possibile danno anche degli indagati/imputati. Tali prassi fortificano la tutela dei diritti delle persone offese, tra cui quello all'assistenza affettiva e psicologica in ogni fase del procedimento penale, il diritto di partecipare in modo informato e con l'assistenza di un legale o di un curatore speciale. Si tratta di procedure troppo spesso disattese da parte delle Autorità Giudiziarie, con rischio di compromissione dell'integrità psico-fisica di qualsiasi minorenne tenuto a testimoniare e di un'errata valutazione sulla responsabilità dei presunti rei.
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Chauvard, Jean-François. "Gaetano Cozzi. La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell’Ottocento. Venise, Fondazione Giorgio Cini/ Marsilio, 2000, 400 p." Annales. Histoire, Sciences Sociales 59, no. 4 (August 2004): 878–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900019922.

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Kołodko, Piotr. "S. Pietrini, L’insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, 174 strony." Miscellanea Historico-Iuridica 13, no. 1 (2014): 329–36. http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2014.13.01.17.

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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Abstract:
Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Caporale, Maria. "Aspetti civilistici e penalistici della maternità su commissione." Medicina e Morale 44, no. 1 (February 28, 1995): 91–111. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.992.

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Abstract:
L'articolo esamina i riflessi giuridici in campo civile e penale del fenomeno della "maternità su commissione" affrontando il problema della frontiera etica del progresso scientifico. L'Autrice individua i rischi connessi all'insorgere di tali pratiche "sostitutive"descrivendo una molteplicità di situazioni limite: la frammentazione delle funzioni della maternità (ovulazione, gestazione, educazione) che tecnicamente possono essere ricondotte a soggetti diversi; il conseguente smarrimento dell'identità materna; l'enfatizzazione di un presunto diritto del singolo alla procreazione; il sacrificio-distruzione di embrioni superflui; i danni psico-sociali connessi alla frantumazione delle strutture parentali e dei modelli di genitorialità socialmente consolidati; la destrutturazione deii'ordine giuridico che compromette l'identità certa del soggetto. Molte le questioni poste all'attenzione del giurista: dalla definizione di uno statuto per l'embrione, alla tutela di beni essenziali quali l'unità familiare, alla salvaguardia del valore della procreazione, alla liceità dei mezzi e dei fini che caratterizzano le applicazioni in campo scientifico. Le considerazioni svolte trovano un sostegno culturale e giuridico in numerose leggi, Convenzioni e Dichiarazioni sia nazionali che sovranazionali. L'Autrice analizza poi brevemente le soluzioni legislative offerte dai diversi Paesi alla luce di principi internazionali. Emerge l'esigenza della formulazione di una disciplina globale del diritto alla vita prenatale, di una regolamentazione organica di tipo penalistico di beni essenziali e la predisposizione di adeguate garanzie al fine di tutelare un'ampia serie di beni complementari, con specificazioni rispetto a particolari questioni tecniche.
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Natale, Andrea. "La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 17–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002002.

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Abstract:
Premessa - 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 28.4.2011 - 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la sentenza El Dridi - 3. La revoca dei giudicati - 4. Configurabili altre ipotesi di reato? - 4.1. segue: L'art. 650 c.p. - 4.2. segue: L'art. 10 bis TU n. 286/1998 - 5. L'art. 13, co. 13, TU n. 286/1998 - 6. Il decreto legge n. 89/2011
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Latino, Agostina. "Il ruolo della vittima davanti alla Corte penale internazionale: dal diritto al processo al diritto nel processo e al di là del processo." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 23, no. 1 (2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.5020/2317-2150.2018.7503.

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Lopes, Marcus Vinícius Pimenta, and Rafhael Lima Ribeiro. "AS ACEPÇÕES DA TEORIA DO GARANTISMO." Pensar Acadêmico 10, no. 1 (April 11, 2019): 9–13. http://dx.doi.org/10.21576/rpa.2014v10i1.1023.

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Abstract:
Este artigo trata da teoria garantista, proposição formulada por Luigi Ferrajoli, mormente em sua obra Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale. Objetiva evidenciar a plurissignificação epistemológica da teoria, isto é, a significação da teoria garantista para a ciência do Estado e para a praxe do ordenamento jurídico, de modo que não se perpetue a ideia errônea de que a Teoria Garantista é apenas aplicável ao direito e mais ainda ao direito penal. Justificam-se tais questionamentos, uma vez que atualmente a legalidade e legitimidade tomam cada vez mais uma conotação de proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos contra o arbítrio do Estado.
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Skonieczny, Piotr. "Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (July 9, 2011): 247–85. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.09.

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Abstract:
L’Articolo offre un commento esegetico riguardo ai disposti dell’art. 2 delle Norme della Congregazione per la Dottrina della fede De gravioribus delictis del 2001. L’Autore tratta diversi problemi particolari. Alcuni, in occasione dell’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (art. 2 § 1, 2°): la sistemazione sbagliata (i due diversi tipi dei delitti – l’attentatio e la simulatio – nella stessa prescrizione); l’azione delle donne (il problema nel C.I.C. con la descrizione del delitto con i molti disposti); i „concelebranti” dell’attentato come i coautori (il concorso accidentale: il can. 1329 § 2 C.I.C. non può essere il titolo della loro responsabilità penale); „l’identificazione del momento della commissione del reato” (secondo l’Autore: qualsiasi azione liturgica della Santa Messa e non solo dopo la consacrazione; eppure questo è una richiesta de lege ferenda). Il reato della simulazione del sacrificio eucaristico può essere commesso soltanto da un sacerdote; finora questo peccato non era punibile. De lege ferenda bisogna avanzare la richiesta di cambiamento del can. 1044 § 1, 3° C.I.C.; esso deve riguardare anche il delitto di simulazione. I problemi scelti della concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (art. 2 § 1, 3°): la formulazione errata del disposto (la soggettivazione dell’elemento nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem, che è stato relattivizzato dal ministro acattolico!); una proposta della correzione de lege ferenda: una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent aut quorum communitates ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem. Comunque le Norme del 2001 appaiono come un „Rinascimento” del diritto penale nella Chiesa.
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Mongillo, Vincenzo. "Sicurezza del lavoro e diritto penale di fronte alla sfida Covid-19: punti fermi e aspetti controversi." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (October 2020): 135–56. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-002017.

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Borek, Dariusz. "Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego." Prawo Kanoniczne 48, no. 3-4 (December 10, 2005): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.09.

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Abstract:
Nell’articolo è stata presentata la normativa riguardante l’esistenza e l’applicazione del potere coercitivo nella Chiesa con particolare riferimento agli Istituti Religiosi. Il primo punto del lavoro è stato dedicato alla presentazione degli argomenti che spiegano l’esistenza del potere coercitivo nella Chiesa. Nel secondo punto dello studio è stato analizzato il potere che esiste negli Istituti Religiosi. Nel terzo punto si analizza il potere coercitivo che viene esercitato negli Istituti Religiosi secondo attuale Codice di Diritto Canonico nella triplice funzione della potestà di governo. Lesercizio del potere coercitivo nella funzione legislativa consiste nella possibilità di emanare le leggi penali. La potestà coercitiva nella funzione amministrativa comprende sia la possibilità di emanare i precetti penali sia la possibilità di fare la dichiarazione oppure la inflizione delle pene tramite la procedura penale stragiudiziale. La scelta tra la via amministrativa e giudiziale spetta all’Ordinario. Il potere coercitivo esercitato nella funzione giudiziale significa la possibilità di fare la dichiarazione o l’inflizione delle pene tramite il processo penale giudiziale. L’ultima parte dello studio è stata dedicata alla problematica della dimissione dall’Istituto Religioso. Avendo in considerazione il carattere forzoso della dimissione si potrebbe pensare che la dimissione è una delle sanzioni penali, non mancano pero gli argomenti che fanno pensare che la dimissione non puo essere inserita tra le sanzioni penali in senso stretto. Nel caso della dimissione dal Istituto si tratta piuttosto della procedura sui generis amministrativa, avente come scopo la protezione sia L’Istituto intero che i singoli religiosi incluso anche quello che viene dimesso.
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