Journal articles on the topic 'Diritto (nozione di)'

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1

Calabrò, Gian Pietro. "L’eutanasia nella prospettiva dello stato costituzionale tra principi e valori." Medicina e Morale 48, no. 5 (October 31, 1999): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.793.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare la strettissima connessione tra la tutela del diritto alla vita e la natura dello Stato di diritto costituzionale. Due sono gli ambiti entro cui questo legame sembra entrare in fibrillazione: l’inizio e la fine della vita. L’Autore contesta infatti la possibilità di una configurazione giuridica dell’eutanasia, quale diritto di morire. Dopo aver analizzato la situazione legislativa de iure condito e de iure condendo, esamina la nozione di indisponibilità del bene vita entro la prospettiva dei principi e dei valori costituzionali. In quest’ultima prospettiva emerge infatti come la “natura” dello Stato costituzionale sia ancorato alla nozione di persona umana e ai suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita rappresenta quel diritto previo, pre-condizione di ogni altro diritto. In questo senso esso allora è principium essendi dello stesso ordinamento giuridico, che trova in esso la sua ragion d’essere e il suo criterio di legittimazione
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2

Ferrajoli, Luigi. "Diritti e democrazia. Risposta ad Anna Pintore." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 179–91. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001008.

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Abstract:
Diritti soggettivi - Diritti fondamentali - Lacune - Antinomie - Democrazia. Luigi Ferrajoli risponde in questo articolo alle critiche mosse da Anna Pintore, nel fascicolo n.2/2009 di questa Rivista, ai Principia iuris di Luigi Ferrajoli (2007), osservando che tali critiche sono assai penetranti, ma non convincenti. Seguendo l'ordine di Pintore, Ferrajoli affronta dapprima tre questioni di teoria del diritto - la nozione di ‘diritto soggettivo', il rapporto tra i ‘diritti primari' e i ‘diritti secondari' e il problema delle lacune - e successivamente tre questioni di teoria della democrazia: la critica alla concezione puramente formale di democrazia, l'accusa di aver teorizzato una "democrazia per il popolo" oltre che "del popolo" e il rapporto tra teoria del diritto e teoria della democrazia.
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3

Felice, Flavio. "La nozione di diritti umani nella prospettiva della dottrina sociale della Chiesa." Revista Pistis Praxis 6, no. 3 (September 13, 2014): 817. http://dx.doi.org/10.7213/revistapistispraxis.06.003.ds04.

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Abstract:
L’obiettivo di questo articolo è quello di dimostrare la diversità de prospettive della dottrina sociale della Chiesa su i diritti umani. Sottolinea la prospettiva personalista come la più appropriata per comprendere e giustificare l’interesse generale della dottrina sociale per il tema e l’affermazione dei diritti umani. La Chiesa vede nei diritti umani l’opportunità di promuovere e difendere l’universalità della dignità umana, intesa come carattere stampato da Dio creatore per le sue creature. La prospettiva antropologico-cristiana ha per fondamento la persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. La dottrina sociale della Chiesa, mostra una pluralità di dimensioni, essenziali per definire chi è l’essere umano, e, a sua volta, per la promozione e la difesa della dignità umana di fronte alle istituzioni giuridiche, politiche ed economiche. I diritti umani e la dottrina sociale hanno in Giovanni Paolo II uno dei principali teorici. I diritti umani sono un punto di riferimento per tutte le fasi della vita umana e dei contesti politici, sociali, economici e di culturali. Fonte e sintesi dei diritti umani è il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa.
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Romei, Roberto. "Tra politica e diritto: rileggendo "Limiti costituzionali alla disponibilitŕ del tipo contrattuale nel diritto del lavoro"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121006.

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Abstract:
In un saggio del 1995, a commento di una sentenza della Corte costituzionale, D'Antona argomentava l'esistenza nel dettato della carta costituzionale di una nozione di lavoro subordinato sottratta alla disponibilitŕ delle parti. L'A. rilegge il saggio di D'Antona e sostiene che nella Costituzione e nelle leggi ordinarie non č possibile rinvenire una nozione di lavoro subordinato "rigida". Il legislatore puň intervenire graduando le tutele. Anche la distinzione tra metodo sussuntivo e metodo tipologico, che D'Antona risolve a favore del secondo, č esaminata dall'A., che svolge alcune osservazioni critiche.
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Degrassi, Lidianna. "«Le industrie culturali e creative»: una formula fortunata, ma ancora in cerca di identità (giuridica)." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022001.

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Abstract:
Inquadrare concettualmente la formula «CCI - Industrie culturali e creative» è un'operazione di cui si è occupata principalmente la dottrina economica della cultura. Il presente contributo offre alla comunità scientifica alcuni spunti di riflessione da un punto di vista giuridico, in particolare in relazione al diritto dell'UE e al diritto interno. Ciò che rende la definizione un unicum nel panorama del diritto pubblico multilivello è la specificità del CCI, che, allo stesso tempo, indaga i profili di «cultura», «creatività» e di «industria/economia». Ciò acquista rilevanza anche nell'ordinamento giuridico italiano, perché la Costituzione repubblicana non conosce questa nozione, il che fa sì che gli studiosi ne diano un'interpretazione sistematica. Oltre a questo, avendo a che fare con una forma di stato regionale, occorre rendersi conto di come sono distribuite le competenze tra Stato e Regioni, a causa dell'eterogeneità del settore del CCI. L'incertezza della nozione di diritto costituzionale ha permesso al legislatore statale di introdurne una simile, ma non identica: quella di «imprese culturali e creative», su cui, nel paragrafo finale, questo lavoro cerca di riflettere in prima battuta
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6

Trentini, Carlo. "Il diritto alla salute tra dignitŕ della persona e tutela costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 74–80. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001007.

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Icolari, Maria assunta. "IL FENOMENO FISCALE ITALIANO AL TEMPO DELLA CRISI DELLE CONCEZIONI GIURIDICHE TRADIZIONALI." Revista da Faculdade Mineira de Direito 21, no. 42 (July 16, 2019): 131–48. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2018v21n42p131-148.

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Abstract:
La disamina muove dal bisogno di una profonda riflessione del sistema tributario italiano dopo che la stagione della crisi, politica ma anche economica, ha sortito i suoi effetti sia sul rapporto mai paritario tra Amministrazione finanziaria e contribuente che sulla nozione di tributo. Pertanto oggetto di attenzione sono per un verso le problematiche legate alla mancanza sia di un vero e paritario contraddittorio nell’azione tributaria, per cui l’Amministrazione fiscale spesso è in una posizione di intollerabile supremazia, sia di un vero coordinamento con il diritto penale; per altro verso del bisogno di adeguare la nozione di tributo agli indirizzi che provengono dal giudice costituzionale.
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Palazzani, Laura. "Il concetto di persona tra bioetica e biogiuridica." Medicina e Morale 53, no. 2 (April 30, 2004): 301–16. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.645.

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Abstract:
L’Autore riflette a lungo sul concetto di persona, notando la centralità che tale nozione ha nelle questioni di natura bioetica, specie negli ultimi anni. In realtà, i modi in cui è possibile interpretare il concetto sono diversi; nel contesto della discussione attuale, è possibile, in particolare, individuare due tendenze opposte sul modo di concepire la persona: una tendenza “riduzionista” (per la quale l’essere umano non è sempre persona, anzi, a volte persona è anche chi non è essere umano) e una tendenza “personalista” (in cui si sostiene l’identità tra persona ed essere umano). L’Autore si sofferma sull’analisi critica della tendenza riduzionista, a sua volta costituita da diverse teorie bioetiche e biogiuridiche, concludendo che la nozione di persona, elaborata in principio dalla filosofia per caratterizzare l’essere umano, rischia di venire usata contro l’uomo stesso creando pericolose forme di “discriminazione”. L’articolo si conclude con alcune riflessioni che intendono avallare la scelta teoretica del riconoscimento di una dignità intrinseca (etica) e di diritti forti (diritto) ad ogni essere umano che, dunque, possiede uno statuto personale dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. In tal senso, una biogiuridica per l’uomo è chiamata a non essere “neutrale”, ma a prendere posizione per proteggere e tutelare l’essere umano che non è ancora (come l’embrione) o non è più (ad es.: il malato in stato vegetativo persistente) in grado di rivendicare i propri diritti.
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Calabrò, Gian Pietro. "Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori." Medicina e Morale 46, no. 4 (August 31, 1997): 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Abstract:
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Bilancia, Francesco, and Sandra Regina Martini. "Il referendum del Regno Unito sulla Brexit ed il suo impatto sul mercosul nella prospettiva dei diritti sociali." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 11, no. 37 (December 30, 2017): 35–63. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v11i37.123.

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Abstract:
Prendendo le mosse dalle tematizzazioni polemiche professate durante la campagna referendaria svoltasi nel Regno Unito per il voto del giugno 2016 sulla Brexit, il saggio apre una riflessione critica sulle trasformazioni da tempo in atto, nel diritto dell’UE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia così come in alcuni ordinamenti degli Stati membri, in relazione ai diritti alle prestazioni sociali dei cittadini europei residenti in Paesi membri diversi dal proprio ed al possibile impatto di tale fenomeno su altri sistemi integrati di mercato come il Mercosul. Il quadro che ne emerge induce a più approfondite riflessioni sulle cause della crisi di legittimazione attuale dei sistemi di integrazione politica ed economica, come il processo di integrazione europea, il cui cedimento è gravemente accelerato dalla messa in discussione dei diritti sociali in danno di una più forte nozione di cittadinanza europea; e come in altre realtà istituzionali e sociali, in particolare nel Mercosul.
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Lupoi, Maurizio. "I trust e la loro comprensione comparatistica." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 3–16. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.45.

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Abstract:
Tesi“Trust” è una nozione vaga e ultra-semplificata che nessuno studioso di common law ha mai tradotto in termini con i quali i giuristi di diritto civile hanno familiarità. Il diritto dei trust non è stato mai sistematizzato ed è strutturalmente incoerente (il che non significa che sia irrazionale); non esiste neanche una definizione dei ‘trust’ generalmente accettata e l’art. 2 della Convenzione de L’Aja sul trust non include tutti i caratteri del trust di common law. L’incoerenza è un dato strutturale del diritto inglese dei trust che si è sviluppato per mezzo di dicta giudiziari, ciascuno dei quali è un frammento delle inespresse teorie giuridiche dei singoli giudici. I giuristi di diritto civile non sono in grado di ‘tradurre’ le nozioni dell’equity in concetti di diritto civile. Non si tratta però di un compito impossibile se l’origine delle nozioni dell’equity e delle regole del diritto dei trust sono rintracciate e spiegate; così, un legislatore civilista può ben ricorrere al diritto dei contratti e perfino consentire che i disponenti agiscano in giudizio contro i loro trustee senza modificare sostanzialmente gli aspetti funzionali dei trust. D’altra parte i civilisti debbono diffidare da certi sviluppi moderni della “industria del trust” e dai connessi “trust industriali”, dal dilagare dei quali può discendere il crollo dell’intero diritto dei trust. The author's view“Trust” is a vague and over-simplified notion that no common law scholar has ever put in terms familiar to civil lawyers. Trust law has not been rationalised and is structurally incoherent (which does not mean irrational); not even a generally held definition of “trust” exists and article 2 of the Hague Trust Convention did not embody all the features of the common law trust. Incoherence is a structural feature of English trust law which developed from dicta of judges, each of which is a fragment of a judge’s unspoken legal theory. Civilians are unable to ‘translate’ equitable notions into civil law concepts. It is not an impossible task, however, once the origins of the equitable notions and of trust law rules are traced and explained; thus, a civilian lawmaker may well resort to contract law and even allow settlors to sue their trustees without substantially varying the functional aspects of trusts. On the other hand, civilians should be wary of certain modern developments of the “trust industry” and of the attendant “industrial trusts”, from the spread of which the demise of the whole trust law may ensue.
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Paci, Deborah. ""Proudhon in esilio". La ricezione del pensiero proudhoniano negli ambienti del fuoruscitismo italiano in Francia (anni venti e trenta)." SOCIETÀ E STORIA, no. 131 (May 2011): 104–31. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-001004.

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Abstract:
L'autore intende analizzare la ricezione di Pierre-Joseph Proudhon da parte degli antifascisti italiani esuli in Francia negli anni tra le due guerre, prendendo in esame l'interpretazione del pensiero proudhoniano fornita dal sociologo russo Georges Gurvitch. Fu grazie alla mediazione di Gurvitch che fuorusciti italiani come Andrea Caffi e Silvio Trentin accolsero con favore le intuizioni proudhoniane relative al "Diritto economico". La nozione gurvitchiana di "Diritto sociale" (rielaborazione del "Diritto economico" proudhoniano) - l'unico principio normativo in grado di governare in maniera equa il corpo sociale stabilendo una condizione di equilibro all'interno del conflitto - ha suscitato una grande influenza sulla cultura antitotalitaria che gravitava intorno agli ambienti giellisti. L'autore illustra le differenti sensibilitÀ espresse dai fuorusciti a partire da un'indagine dei loro scritti rintracciando i riferimenti teorici presenti nell'opera proudhoniana e nel lavoro di Gurvitch.
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Michowiz, Przemysław. "Intorno al concetto di illiceità nell’ordinamento canonico." Bogoslovska smotra 91, no. 5 (2022): 1103–19. http://dx.doi.org/10.53745/bs.91.5.4.

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Abstract:
Lo scopo principale del presente elaborato è quello di determinare con precisione la natura e la funzione del concetto di illiceità all’interno della scienza del diritto canonico. Per giungere a tali obiettivi, è necessario evincere la caratteristica del termine dai testi normativi dei due codici di diritto canonico. Inoltre, l’Autore ha messo in evidenza che l’atto illecito non deve essere per forza nullo. L’indagine ha pure dimostrato l’impiego alternativo del termine in altri contesti giuridici. Secondo l’opinione dell’Autore, il corretto intendimento della nozione può essere raggiunto grazie al suo accostamento all’efficacia dell’agire. Lungi dall’essere esaustivi, lo studio documenta l’ambiguità dell’impiego del termine in diversi ambiti del vissuto ecclesiale puntando che il suo corretto luogo interpretativo si attiene all’ambito sacramentale.
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

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Abstract:
Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Zanetti, Gianfrancesco. "Alcuni aspetti problematici di una nozione contemporanea di storia della filosofia del diritto." Diacronìa, no. 1 (2019): 147–58. http://dx.doi.org/10.12871/97888333921726.

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Bovero, Michelangelo. "Che cosa è non decidibile: cinque regioni del coto vedado." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 1, no. 1 (December 13, 2018): 129–41. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v1n1.2018.p129-141.

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Abstract:
In questo articolo, l’A. richiama l’attenzione sul concetto di «sfera dell’indecidibile» coniato da Luigi Ferrajoli, ponendolo a confronto con la nozione di «coto vedado» di Ernesto Garzón Valdés e con l’analoga idea di «territorio» o «frontiera» inviolabile elaborata da Norberto Bobbio: le tre nozioni indicano l’insieme di principi e regole costituzionali che nessun potere politico può violare negli stati democratici di diritto, al centro del quale si trovano i diritti individuali fondamentali. L’A. propone un’interpretazione estensiva della teoria della democrazia di Bobbio capace di offrire una soluzione più avanzata al problema dei limiti del potere politico democratico. Invita a riconoscere nelle «regole del gioco» indicate da Bobbio le condizioni (in senso logico) della democrazia, articolate in due serie: cinque condizioni formali, contenute nelle regole di competenza e di procedura che riguardano il «chi» e il «come» delle decisioni collettive; e cinque condizioni sostanziali, contenute nei principi normativi impliciti nella «sesta regola» dell’elenco di Bobbio, che prescrivono limiti e vincoli al «che cosa», ossia alla sostanza delle medesime decisioni. Tali condizioni sostanziali corrispondono a quelle che l’A. chiama le «cinque regioni del coto vedado». L’A. torna in conclusione sulla concezione di Ferrajoli, in cui riconosce un miglioramento teorico rispetto alle elaborazioni esplicite sia di Bobbio sia di Garzón Valdés; ma sostiene che la teoria delle condizioni e precondizioni della democrazia ricavata per interpretazione estensiva dalla costruzione teorica di Bobbio offre un miglior fondamento razionale alla costruzione della «sfera dell’indecidibile».
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Razzolini, Orsola. "Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell'ordinamento spagnolo." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 132 (November 2011): 631–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132004.

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Abstract:
Nell'ordinamento spagnolo e in tre progetti di legge nazionali, la nozione di lavoro economicamente dipendente descrive, in linea generale, la situazione in cui il lavoratore ricava una quota consistente del proprio reddito da un principale committente che diviene cosě la fonte primaria del suo sostentamento. Nel presente contributo, questa definizione di dipendenza economica viene messa in discussione sotto due profili. Anzitutto, l'inserzione del dato quantitativo nella struttura della fattispecie, lungi dal contribuire alla certezza del diritto, č fonte di incertezza; in secondo luogo, desta perplessitŕ sotto il profilo della tutela della libertŕ e della volontŕ contrattuale del committente, ripercuotendosi sul problema della qualificazione dei rapporti di lavoro. Lo spunto č l'occasione per svolgere qualche riflessione conclusiva sull'idoneitŕ del requisito quantitativo a giustificare l'introiezione di una logica redistributiva nel diritto privato.
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Guarinelli, Stefano. "Quale maturità affettiva per il celibato sacerdotale?" Seminarios sobre los ministerios en la Iglesia 67, no. 230 (July 1, 2022): 53–75. http://dx.doi.org/10.52039/seminarios.v67i230.1035.

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Abstract:
Il vocabolo maturità è di uso comune e ad esso si riferiscono pure, e diffusamente, il Codice di Diritto Canonico e i documenti magisteriali sulla formazione ponendola come requisito fondamentale per l’ammissione agli ordini. La sua concettualizzazione, però, non è altrettanto semplice. Il presente contributo intende porre la questione, non a partire da una nozione psicologica generica di maturità (e, nello specifico, di maturità affettiva), ma da ciò che il celibato sacerdotale in se stesso, in una prospettiva teologica e non meramente canonica, parrebbe suggerire nell’attuale contesto storico, culturale ed ecclesiale.
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Corazza, Luisa. "Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dell'emergenza sanitaria." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 799–810. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168007.

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Abstract:
L'articolo affronta le principali questioni che la crisi sanitaria ha posto con riferimento allo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un tema cruciale è stato quello dei limiti all'esercizio del diritto di sciopero connesso alla necessità per i lavoratori di reagire a gravi eventi lesivi del-la salute, dal punto di vista degli strumenti non solo collettivi ma anche individuali. Altra que-stione affrontata è quella della nozione di servizio pubblico essenziale, nell'intreccio tra la no-zione prevista dalla l. 146/1990 e quella adottata dai provvedimenti governativi dell'emer¬genza. Infine, si analizza il ruolo della Commissione di garanzia nella gestione della crisi.
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Milione, Ciro, and Santo Napoli. "L’anima lavoristica della costituzione della repubblica italiana." Boletín Mexicano de Derecho Comparado 1, no. 158 (March 24, 2021): 825. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.158.15637.

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Abstract:
La Costituzione italiana rappresenta un unicum dal punto di vista degli or-dinamenti passati e vigenti, giacché è la sola a porre a suo fondamento il concetto di “lavo-ro”. Tale nozione, nell’ottica della Carta, assurge a diritto, dovere e principio di natura cos-tituzionale. Va sottolineato che la relazione di impiego che soggiace a questa stessa nozione è quella che le norme civilistiche definiscono come subordinata. L’intenzione del Costituente era quella di conciliare la subordinazione del lavoratore con la libertà del cittadino. Per questo, la Costituzione introduce dei “contrappesi” volti a tutelare quegli individui che, sprovvisti di mezzi di produzione, per vivere dignitosamente sono vincolati al potere diretti-vo di un datore di lavoro. Sebbene molte disposizioni costituzionali non siano state piena-mente attuate, la Costituzione ha comunque assolto la funzione di migliorare le condizioni dei lavoratori italiani. La globalizzazione e le cicliche recessioni del mercato internazionale hanno messo in crisi l’anima lavoristica della Costituzione, esigendo il sacrificio di numerose garanzie. Nonostante oggi si registrino alcune timide migliorie dei livelli occupazionali, è dif-ficile sperare in una restaurazione completa di quelle stesse tutele di cui hanno goduto gene-razioni passate di lavoratori italiani.
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Sago, Frane. "Dell' ingiustizia (De iniustitia): Posizione ontologica di legge secondo san Tommaso D'Aquino." Theoria, Beograd 48, no. 3-4 (2005): 95–107. http://dx.doi.org/10.2298/theo0504095s.

Full text
Abstract:
(italijanski) Parlando sulli'idea della ingiustizia come una ordine categorica di legge e filosofia del diritto come la piu alta sintesi teoretica di legge Tommaso si designa ad un veramente a se stesso adequato discorso riguardando originalit? di un sistema scolastico e, sistematicamente e sostanziale filosoficarnente un discorso molto forte non soltanto riguardando teologia e filosofia ma naturalmente anche la legge e giuricit?, e poi questa idea ragiona, fa analisi e con i argomenti multiformi illustra in detagli tramite le forme di legge e relative domande e proposizioni fatte. Tomasse si ? avvicinato metodicamente e sostanzioso a questa idea categorica dell' ingiustizia, con molta cocezione e evidemente con le molte componente relevanti riguardando compatibilita dell'idea teologica, fisofica e teodiceana e cos? infatti l'idea giuridica nella categoria di determinazione di questa nozione di ingiustizia (De inustitia) si ? elevvata ad una istanza piu importante e molto sottile, una istanza "di valore fenomenale e ontologico" della percezione, di nozione e il sistema di definire questa idea in modo sistematico, perche ingiustizia si trova spesso esistendo nell sistema di legge e Tommaso l'ha giuridicamente e fenomenale riconosciuta come un fenomeno che tenga nascondere non etica nella legge riguardando tutti i valori che dobbiamo conoscere i eseguirli come quello fatto, cio' ? quella categoria che definisce in modo valoroso il punto di vista nella tutta la sua pienezza di "un essere d'esistenza" di legge.
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Mazzone, Marco. "Linguaggio, intelligenza, modularitŕ." PARADIGMI, no. 1 (April 2010): 125–34. http://dx.doi.org/10.3280/para2010-001010.

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Abstract:
Linguaggio e intelligenza ci appaiono come caratteristiche tipicamente umane. Perché non siamo speciali di F. Ferretti si propone di indagare, attraverso queste caratteristiche, la natura umana, argomentando che essa č certamente specifica ma non "speciale": va collocata a pieno diritto entro il quadro dell'evoluzionismo darwinista. Linguaggio e intelligenza vengono perciň analizzati in una prospettiva teorica di continuitŕ con le altre specie: secondo l'autore č necessario "darwinizzare Chomsky". Questa posizione generale č argomentata solidamente nel libro. Tuttavia, č discutibile che Chomsky sopravviva del tutto indenne all'operazione, ed alle trasformazioni in corso nella linguistica attuale. Inoltre l'adozione di un modularismo troppo rigido porta Ferretti a rifiutare la nozione di intelligenza generale, che perň sembra difficilmente eliminabile e di fatto č chiamata a svolgere un ruolo non marginale nella strategia del libro.
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Loffi, Vittoria Costanza Alessandra. "La disciplina sull'aborto nei paesi del blocco BRICS in una prospettiva comparata." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 179–219. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1989.

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Abstract:
L’obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un’analisi sociale e giuridica delle discipline sulle interruzioni di gravidanza, sottolineando il ruolo giocato dai fenomeni storici del colonialismo e della determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato socialista nel definire la posizione della donna all’interno della società. Tramite l’ottica del diritto comparato si vuole evidenziare la correlazione tra la forma di Stato dei paesi del blocco BRICS, la loro concezione di diritti riproduttivi e il ruolo dei movimenti femminili e femministi all’interno di ogni ordine sociale nell’aver imposto all’agenda politica del proprio paese il tema dei diritti riproduttivi. La nozione di forma di Stato attiene al rapporto tra libertà e autorità, pertanto vi risulta inclusa anche la peculiare relazione tra autorità e diritti riproduttivi. È per questo fondamentale sottolineare il ruolo dei movimenti femministi nella determinazione delle forme di Stato e nella conseguente delineazione dei propri diritti produttivi.The scope of this paper is to provide a social and legal analysis of abortion laws, emphasising the role played by the historical phenomena of colonialism and the determination by revolutionary means of a socialist form of State in defining the position of women within societies. Through the perspective of comparative law, the aim is to highlight the correlation between the form of state of the BRICS bloc countries, their conception of reproductive rights, and the role of women's and feminist movements within each social order in placing the issue of reproductive rights on the political agenda of their countries. The notion of the state form relates to the relationship between freedom and authority, so the peculiar relationship between authority and reproductive rights is also included. It is therefore crucial to emphasise the role of feminist movements in determining the forms of state and the consequent delineation of reproductive rights.
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Ronfani, Paola. "Alcune riflessioni sulla responsabilitŕ genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001001.

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Abstract:
Responsabilitŕ genitoriale - Diritto europeo - Cultura giuridica - Politiche sociali - Pratiche familiari. Giŕ da alcuni anni, nell'ambito del processo di integrazione europea, č in corso il tentativo di armonizzare la regolazione giuridica delle relazioni familiari. Fra i principi unificanti delle varie legislazioni ha assunto una posizione privilegiata il concetto di responsabilitŕ genitoriale, che č molto complesso e, sotto alcuni aspetti, anche ambiguo se si riflette, come si cerca di fare nell'articolo, sulle diverse implicazioni che questa nozione ha con saperi diversi da quello giuridico (filosofia, morale, psicologia, sociologia, scienza dell'educazione). In particolare, si evidenzia come nelle rappresentazioni oggi piů accreditate della responsabilitŕ dei genitori abbia assunto un'importanza rilevante la dimensione della cura e si analizza, in prospettiva critica, la convinzione che si č andata diffondendo nell'ambito delle scienze sociali e politiche, e che č stata recepita nelle azioni di gran parte dei governi, che l'indebolimento del legame sociale sia primieramente imputabile ad una insufficiente assunzione di responsabilitŕ dei genitori nei loro compiti educativi e disciplinari verso i figli. La responsabilitŕ genitoriale viene esaminata anche nella sua dimensione di pratica sociale che si presta ad essere considerata come un esempio emblematico del "diritto vivente". Sotto quest'aspetto, assumono un rilievo particolare le forme di genitorialitŕ, sociali o addizionali, delle famiglie ricomposte e omogenitoriali, che pongono i legislatori dinnanzi a domande che toccano lo statuto della filiazione.
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Althaus, Rüdiger. "Grazian, Francesco, La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico. Rom: Gregorian University Press 2002, 320 S. = Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 55." Archiv für katholisches Kirchenrecht 171, no. 1 (June 24, 2002): 312–14. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-17101045.

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Zalbidea González, Diego. "Grazian, Francesco, La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico, «Tesi Gregoriana. Serie diritto canonico», 55, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002, 320 pp." Ius Canonicum 44, no. 87 (December 21, 2017): 388–93. http://dx.doi.org/10.15581/016.44.15448.

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Caroni, Pio. "E se anche il codice fosse un messaggio? La storia del codice ha senso solo se il codice non ne è il protagonista." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (August 28, 2018): 421–38. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p421-438.

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Abstract:
Questo saggio conclude ricerche sulla storia della codificazione del diritto, che l’autore ha iniziato mezzo secolo fa. Se aveva finora concesso molto (e forse troppo) spazio alla elaborazione storica di concetti e quindi alla definizione dello ‘statuto ontologico’ del codice, qui ne prescinde quasi totalmente. Ma si interroga in compenso sul destino concreto affrontato dai codici quando, oramai diritto vigente, entrano nella società, alla quale erano destinati, e tentano di disciplinarla. Vede perciò nel codice un messaggio, il cui valore (rispettivamente significato) non viene anticipato dal legislatore, ma via via appurato dal destinatario, in questo caso dalla società. E per essa (la precisazione non è superflua) da chi emergeva, quindi la dominava, ossia da chi era in grado di imporre proprie scelte di natura giuridica, sociale, economica, politica, rispettivamente di sintonizzare l’astratto codice sulle proprie personali frequenze. Mentre finora la ricerca era come stregata dalla storia dell’elaborazione/formazione del codice, questo diverso approccio sposta l’obiettivo sul dopo-codice, tenta cioè di descrivere in quale realtà si imbatte il codice una volta arrivato a destinazione e cosa nasce concretamente da questo incontro-scontro. E lo fa non per screditare quanto già si fece, ma per scoprirne (e descriverne) ora la parabola completa, grazie ad uno sguardo binario, rispettoso tanto dell’ottica del mittente, quanto di quella del destinatario. A chi interroga siffattamente il passato, molte ricerch non interessano più, massime quelle che gli autori hanno finora svolto muovendo esclusivamente dal testo sanzionato dal codice. Gli sembrano virtuali, immaginarie, frammentarie, una traccia sempre più smunta, che poi si perde nella sabbia. Ma in compenso, forte del suo sguardo binario, riesce magari a dissodare qualche incolto. A spiegare diversamente il rapporto istaurato fra codici regolari e irregolari, a ragionare in modo meno preconcetto sulla nozione di recezione/trapianto, oppure a rendersi conto che – a dispetto di quanto tuttora molti sostengono – ogni codice modifica inevitabilmente, tanto o poco, il quadro della realtà giuridica.
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Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Abstract:
Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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Giulia Bernardini, Maria. "Imprevisti. La "lotta per i diritti" delle persone migranti con disabilità." MONDI MIGRANTI, no. 3 (November 2022): 77–89. http://dx.doi.org/10.3280/mm2022-003005.

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Abstract:
Attualmente, le persone migranti con disabilità sperimentano una condizione di invisibilità che può considerarsi onnipervasiva. Essa parte dal piano sociale, per investire anche quello giuridico e istituzionale, e finisce per tradursi ora nel diniego dei diritti, ora nell'effettività della tutela giuridica. Avvalendosi dell'intersezionalità e della vulnerabilità quali strumenti euristici che permettono l'emersione di questi "soggetti imprevisti", l'Autrice si sofferma sulla nozione di capacità inclusiva ac-colta all'art. 12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, per poi riflettere sui processi di disabilitazione che riguardano le persone rifugiate e/o richiedenti asilo.
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Flores, Marcello. "I diritti umani, l'Occidente, la globalizzazione. Spunti per un approccio non ideologico." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (October 2010): 125–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-004010.

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Abstract:
Esiste un nesso tra il fenomeno comunemente indicato come "globalizzazione" e lo sviluppo e la difesa dei diritti umani? E, in caso di risposta affermativa, tale nesso č nel senso che il procedere della prima implica uno sviluppo e una sempre piů effettiva tutela dei secondi? Tenterň di analizzare separatamente la nozione, le vicende e le conseguenze sulla condizione umana della globalizzazione e dei diritti umani, per trarre quindi brevemente qualche indicazione problematica sui possibili nessi tra l'una e gli altri.
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Mongillo, Vincenzo. "Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Abstract:
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Sobrino, Giorgio. "La giustizia elettorale in Italia e in Messico: un primo confronto." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 3, no. 2 (April 14, 2021): 66–91. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v3n2.2020.p66-91.

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Abstract:
L’articolo propone un confronto generale tra il sistema di giustizia elettorale attualmente vigente in Italia e quello del Messico. Muovendo da un inquadramento preliminare della nozione di giustizia elettorale, lo scritto presenta una ricostruzione complessiva degli istituti e dei meccanismi di tutela dei diritti politico- elettorali dei cittadini, e degli organi ad essi preposti, previsti da questi due ordinamenti, ed esprime, in conclusione, alcune considerazioni finali in un’ottica appunto di confronto tra essi.
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Rossi-Doria, Marco. "Povertà educativa e comunità educanti." SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no. 2 (September 2022): 45–59. http://dx.doi.org/10.3280/siss2022-002004.

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Abstract:
Il concetto di "Povertà educativa" riunisce le diverse cause che creano "priva-zione della opportunità di apprendere, sperimentare, far fiorire capacità, talenti, aspirazioni". Nel 2014 un gruppo di studiosi ha costruito, insieme a Istat, l'indice di povertà educativa (IPE), che descrive il fenomeno con una prospettiva multi-dimensionale. La nozione di povertà educativa è anche il risultato di una battaglia culturale, scientifica, politica che considera la promozione dei diritti dei bambini/e (v. articoli 28 e 29 della Convenzione di New York) nella prospettiva delle social capabilities. In tale prospettiva, è necessario pervenire a comunità educanti fonda-te su stabili alleanze per la promozione dele competenze per la vita (life skills), per contrastare l'esclusione e le ineguaglianze in campo educativo.
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Tallacchini, Mariachiara. "Il corpo e le sue parti. L’allocazione giuridica dei materiali biologici umani." Medicina e Morale 47, no. 3 (June 30, 1998): 499–544. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.834.

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Abstract:
Lo statuto del corpo umano sta cambiando rapidamente sotto le pressioni dei nuovi sviluppi delle biotecnologie, e pone dilemmi inediti al diritto. Si tratta, in particolare, delle dicotomie tra: corpo-soggetto e corpo-oggetto, uguaglianza o diversità delle parti del corpo, naturalità e artificialità dei prodotti derivati da materiali biologici umani. L’articolo dedica attenzione allo statuto delle parti distaccate del corpo, per valutare la coerenza e l’adeguatezza del loro inquadramento giuridico attuale. Anche se la configurazione proprietaria delle componenti corporee viene generalmente respinta - perché lesiva della dignità umana - le nozioni impiegate nella configurazione degli atti di disposizione e acquisizione delle parti del corpo non riescono veramente a restare immuni dall’idea di proprietà. Benché la connotazione del corpo come res extra commercium indichi la chiara volontà di escludere da questo ogni considerazione economica, paradossalmente il mercato finisce con il divenire l’unico tratto unificante e determinante la disciplina degli atti dispositivi. Una coerente tutela giuridica del corpo e delle sue parti -e la sottrazione al mercato- può passare attraverso nozioni giuridiche che ne sottolineino la natura di bene comune e condiviso, pur nel rispetto della libertà e dignità degli individui.
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Mulgan, Tim. "Teoria etica e intuizioni in un mondo in frantumi." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 39 (January 2011): 44–60. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-039004.

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Abstract:
Il cambiamento climatico presenta caratteristiche inedite che mettono in discussione il pensiero morale cui siamo abituati. In questo saggio, si ricostruiscono le modifiche che sarebbero necessarie per pensare le questioni morali poste dalla prospettiva di un mondo che subisca gli effetti del cambiamento climatico: si potrebbe trattare di un mondo in frantumi, dove non ci sono piů le condizioni minime di benessere, e le nozioni cui siamo abituati - come certi diritti o l'ideale dell'eguaglianza - non valgono piů e debbono venire sostituite da una nuova etica, che non potrÀ piů affidarsi a intuizioni morali, per quanto solide e radicate.
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Caponi, Matteo. "Antirazzismo cattolico e questione nera nel secondo dopoguerra." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 297 (March 2022): 17–54. http://dx.doi.org/10.3280/ic2021-297-s1oa-002.

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Abstract:
L'articolo indaga come una crescente attenzione alla questione nera abbia fatto da cornice all'ascesa di una sensibilità antirazzista nel cattolicesimo italiano del secondo dopoguerra.L'analisi mette in discussione il cliché di un innato antirazzismo cattolico, esaminando l'interrazzialismo come modello dominante: una terza via che si opponeva sia al razzismo sia all'antirazzismo militante, umanitario ed egualitario. La nozione di antirazzismo faticò a essere recepita dalla cultura cattolica di massa fino agli anni Sessanta. La svolta dipese dall'impatto di tre fenomeni di risonanza mondiale: la decolonizzazione, l'apartheid in Sudafrica e il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Ironia della sorte, la psicosi anticomunista della Guerra fredda costituì un motore dell'antirazzismo cattolico: occorreva scongiurare che il "risveglio" dei popoli neri avvenisse sotto l'influenza sovietica. Il pontificato di Giovanni XXIII, l'aggiornamento conciliare e la crisi del 1968 posero le basi per un cambio di paradigma; gli orientamenti antirazzisti si intrecciarono a significati progressisti e utopie rivoluzionarie controculturali.
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Serio, Mario. "L'interpretazione del trust e l'obbligo di interpretazione conforme («<i>Reading down</i>»)." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 599–626. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.133.

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Abstract:
Tesi Il lavoro si muove nel perimetro di una recente sentenza della Chancery Division della High Court inglese nel caso Goodrich v AB, relativo all'interpretazione di una pluralità di disposizioni di un trust di dubbia interpretazione quanto alla identificazione dei beneficiari, affrontando i problemi connessi. Essi sono di duplice natura. In primo luogo, si tratta di stabilire se le ordinarie regole ermeneutiche vigenti nel common law inglese per altre categorie di atti giuridici, sia tra vivi sia a causa di morte, possano applicarsi anche ai trust. Alla motivata risposta positiva, tratta da una costante linea giurisprudenziale, consegue l’ulteriore effetto che assegna all’interprete del trust il compito di accertare la portata oggettiva dell’atto di disposizione, senza indulgere verso la prevalenza di criteri puramente soggettivi. Il secondo ordine di problemi cui il lavoro ha inteso dar risposta riguarda la possibilità di adeguare una serie di nozioni e categorie proprie del diritto di famiglia e delle relazioni da esso nascenti alla stregua di disposizioni legislative sopravvenute che hanno esteso la platea dei possibili beneficiari di un trust. E ciò in virtù di un’interpretazione compatibile con i principii della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani del 1950 trasposta nello Human Rights Act del 1998. Ed infine, viene esaminato il profilo degli obblighi informativi gravanti sul trustee in merito alle proprie scelte, concludendosi nel senso che a decisioni contrarie alla logica o puramente arbitrarie possa sopperire l’intervento sostitutivo o integrativo dell’autorità giudiziaria. La conclusione è nel senso che dell’apertura verso la sponda eurounitaria del diritto inglese ha tratto giovamento, in termini di rinnovamento delle tradizionali categorie di beneficiari e dei metodi ermeneutici per identificarli, anche il law of trust. The author’s view The recent decision in Goodrich v AB highlights a number of problems which this essay centres upon in an effort to outline a more modern and CEDU oriented version of the law of trust. In particular, the focus will be on the applicable criteria in this branch of the law to the interpretation of settlements aimed at conferring benefits on one or more persons, to be identified through a correct analysis of their objective, legal status in relation to the settlor's intention. It will also be devoted to the determination of whether or not duties of disclosure of relevant documents relating to his/her activity may be said to be incumbent, and in the event to what extent, on the trustee. All these issues have been accurately and extensively taken into account in its decision by the Chancery Division of the High Court and have been given a satisfactory answer. In particular, the interpretative methods to be applied to trust cannot but be the same as in contracts and wills according to the Supreme Court precedents. As to the definition of the beneficiaries of the trust in question, the Court has shown to adhere to an evolutive interpretation derived from the direct application in the domestic law, via the Human Rights Act 1998, of the provisions of the European Convention on Human Rights 1950, with the ultimate result of the broadening of the categories of those who can benefit from the trust, such as civil partners and married couples of the same sex. Finally, a clear tendency to stress the very existence of a duty to frankly and openly disclose relevant information on the part of the trustee is emphasized with an eye to the protection of beneficiaries. The non-performance of such a duty may give rise to a judicial intervention in the light of the Public Trust v Cooper decision.
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Premoli De Marchi, Paola. "Il rispetto per la persona come fondamento dell’etica della relazione tra medico e paziente." Medicina e Morale 70, no. 1 (April 12, 2021): 91–109. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2021.931.

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Abstract:
L’articolo si propone di riflettere sul rispetto per la persona, come fondamento dell’etica della relazione tra medico e paziente. Il dibattito bioetico ha rilevato, negli ultimi cinquant’anni, l’importanza del rispetto nelle relazioni proprie delle professioni della salute, tuttavia è stato influenzato da nozioni riduzionistiche del rispetto, che lo limitano al rispetto dell’autonomia del paziente, dei suoi diritti o della sua integrità. Attraverso un’analisi dell’essenza del rispetto come risposta della persona e della dignità umana come fonte del dovere di rispetto per la persona, ci si propone di mostrare che il rispetto comprende molte forme, che il rispetto degli altri si deve conciliare con il rispetto per sé stessi, e che la piena comprensione del rispetto per la persona nella relazione tra medico e paziente implica tenere conto, accanto alla sua dignità, anche della sua vulnerabilità. Si potrà concludere, allora che il rispetto richiede l’acquisto della virtù della reverenza, che ci permette di cogliere i valori profondi della realtà e degli altri, ed è la soglia dell’etica, perché ci permette di agire con giustizia.
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Voce, Valentina. "Licenza di uccidere. Per un’analisi critica delle tesi di Jeff McMahan / Licence to kill. For a critical analysis of Jeff McMahan’s theses." Medicina e Morale 68, no. 1 (April 10, 2019): 67–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.568.

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Abstract:
Questo articolo prende in esame la riformulazione del concetto di persona, proposta dal filosofo Jeff McMahan in The Ethics of Killing, come embodied mind. La proposta teorica di McMahan ha una chiara valenza pratica perché, in accordo con una prospettiva funzionalista, identifica la persona con l’acquisizione delle sue capacità cognitive, tracciando una linea discriminatoria tra esseri umani: alcuni non sarebbero persone e pertanto non potrebbero condividere gli stessi diritti che “noi” persone abbiamo. McMahan sviluppa, sulla base di questa impostazione, una gerarchia etica che rende legittima l’uccisione di tutti quegli esseri umani che, a suo avviso, non si possono considerare persone come ad esempio embrioni, feti e individui in stato vegetativo. Il saggio, che rende conto di alcune interessanti annotazioni critiche svolte dalla filosofa Eva Kittay alla proposta di McMahan, si propone di valutare la consistenza teorica di questa teoria e di porla in riferimento alla questione etica e sociale connessa con la tutela dei diritti delle persone con disabilità cognitiva grave. Sulla base delle considerazioni svolte, si è giunti alla conclusione che le teorie di McMahan, e le conseguenze che ne derivano per l’etica pratica, vadano respinte in quanto la separazione tra la nozione di persona e quella di essere umano non risulta adeguatamente giustificata, essendo fondata su una mistificazione dell’uomo privato della sua fondamentale dimensione corporea. ---------- This article takes into account the redefinition of the concept of personhood as embodied mind, proposed by philosopher Jeff McMahan in his book The Ethics of Killing. McMahan’s theoretical proposal has clear practical implications because, according with a functionalist perspective, he identifies personhood with the acquisition of sophisticated cognitive abilities, drawing a discriminatory line among human beings: some are non-persons and therefore they do not share the same rights we persons have. Based on this approach, McMahan develops an ethical hierarchy that makes legitimate the killing of all human beings who, according to his theories, can not be considered as persons, such as embryos, fetuses, and individuals in a vegetative state. The essay, which considers some interesting critical annotations made by philosopher Eva Kittay to McMahan’s proposal, intends to evaluate the theoretical consistency of his theory and to connect it to the ethical and social matter of recognizing and protecting the rights of people with severe cognitive disability. On the basis of our considerations, we concluded that McMahan’s theories, and their consequences for practical ethics, should be rejected because the disjunction between the notion of personhood and that of human being is not properly demonstrated, being based on a mystification of mankind deprived of its fundamental bodily dimension.
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Lombardía, Pedro. "VINCENZO DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, Dodicesima edizione rifatta e interamente aggiornata in conformità alle disposizioni del Concilio Vaticano II, preparata con la collaborazione del Prof. G. Catalano, 1 vol. de XXX + 568 págs., Milano, Giuffrè, 1970." Ius Canonicum 12, no. 23 (April 13, 2018): 526–28. http://dx.doi.org/10.15581/016.12.22144.

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Lobo, J. Francisco. "The ‘capture or kill’ debate revisited: putting the ‘human’ back in ‘human enhancement of soldiers’." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 85–120. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.04.

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Abstract:
This article revisits the cutting-edge ‘capture or kill’ debate in the field of IHL, offering a fresh outlook that reconstrues the notion of ‘human enhancement of soldiers’ from a normative standpoint. After sketching the debate and inquiring into its root causes, the article analyses the interplay between military necessity and humanity, in order to endow the latter with its own content drawing on the notions of military honour and human dignity. Finally, it presents a proposal for the moral education of soldiers during military training. Cet article revisite le débat moderne du « capturer ou tuer » dans le domaine du droit international humanitaire. Il propose une vision nouvelle qui réinterprète d’un point de vue normatif la notion d’amélioration des capacités humaines à des fins militaires. Après avoir initié le débat et recherché son origine, l’auteur analyse l’interaction entre nécessité militaire et humanité, afin de doter cette dernière de son propre contenu, en se basant sur les notions d’honneur militaire et de dignité humaine. Enfin, l’auteur formule une proposition d’éducation morale des militaires au cours de leur entraînement. In dit artikel wordt het toonaangevende debat over “gevangennemen of doden” op het gebied van het IHR herbekeken en wordt aan de hand van een nieuw perspectief het begrip 'mensverbetering van soldaten' geherinterpreteerd vanuit een normatief standpunt. Na het debat kort te hebben beschreven en de diepere oorzaken ervan te hebben onderzocht, analyseert het artikel de wisselwerking tussen militaire noodzaak en menselijkheid, om aan dit laatste begrip een eigen inhoud te geven die gebaseerd is op de begrippen militaire eer en menselijke waardigheid. Ten slotte wordt een voorstel gedaan voor de morele opvoeding van soldaten tijdens de militaire opleiding. El artículo aborda una vez más el afilado debate en torno a “captura o mata” en el ámbito del DIH, ofreciendo una visión renovada que vuelve a construir el concepto de “Realce Humano de los Soldados” desde una nueva perspectiva normativa. Tras examinar los presupuestos del debate e indagar sobre sus causas remotas, el artículo analiza la interacción entre necesidad militar y humanidad, con la finalidad de profundizar en esto último partiendo de la base de los conceptos de honor militar y dignidad humana. Por último, se presenta una propuesta a seguir en la educación moral de los soldados durante el periodo de formación. Questo articolo rivisita l’innovativo dibattito sul tema della ‘Cattura o Uccisione’ nel diritto internazionale umanitario, offrendo una nuova prospettiva che ricostruisce il concetto della ‘valorizzazione umana dei soldati’ da un punto di vista normativo. Dopo aver delineato il dibattito e indagato le sue cause alla radice, l’articolo analizza l’interazione tra necessità militare e umanità, al fine di dotare quest’ultima di elementi propri, attingendo alle nozioni di onore militare e dignità umana. Infine, presenta una proposta per l’educazione morale dei soldati durante l’addestramento militare. Dieser Artikel nimmt die brandaktuelle „gefangen nehmen oder töten“-Debatte im Bereich des humanitären Völkerrechts erneut unter die Lupe und bietet eine neue Perspektive, die den Begriff „Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten für Militärzwecke“ aus normativem Standpunkt rekonstruiert. Nach einer Skizzierung der Debatte und einer Untersuchung ihrer Ursachen analysiert der Artikel das Zusammenspiel zwischen militärischer Notwendigkeit und Menschlichkeit, um letzterer einen eigenen Inhalt zu geben, der sich auf die Begriffe militärische Ehre und Menschenwürde stützt. Schließlich legt er einen Vorschlag zur moralischen Erziehung der Soldaten während der militärischen Ausbildung vor.
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"Diritto europeo. Giurisprudenza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 89–109. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004007.

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Abstract:
Rassegna di giurisprudenza (periodo 15 giugno - 31 dicembre 2011) 1. Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) 21.12.2011, caso N. S. e M. E., C-411/10 e C-493/10 - diritto dell'Unione - principi - diritti fondamentali - attuazione del diritto dell'Unione - divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - nozione di "Paesi sicuri" - trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente - obbligo - presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali
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"Diritto comunitario ed europeo: Giurisprudenza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 121–40. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002008.

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Abstract:
Rassegna giurisprudenza (periodo luglio 2009/marzo 2010)1. Corte di giustizia dell'Unione europea 4.3.2010, caso Chakroun, causa C-578/08 - diritto al ricongiungimento familiare - nozione di "ricorso al sistema di assistenza sociale" - nozione di "ricongiungimento familiare" - formazione della famiglia
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"Diritto italiano. Famiglia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 162–80. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004013.

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Abstract:
1. Corte di cassazione 20.9.2010 n. 19893 - coniuge di cittadino italiano - cessazione della convivenza e separazione legale dopo piů di tre anni di matrimonio - mantenimento diritto di soggiorno.2. Corte appello di Genova 13.3.2010 - ricongiungimento familiare - minore affidato alla nonna residente in Italia - idoneitŕ dell'istituto ai fini del ricongiungimento.3. Tribunale di Novara 1.3.2010 - diritto di soggiorno permanente del coniuge di cittadino UE - cessazione temporanea della convivenza per applicazione della custodia cautelare al coniuge italiano - qualitŕ di parte offesa del coniuge cittadino di Paese terzo in procedimento penale per reati contro la persona commessi in ambito familiare - nozione formale di rapporto coniugale e nozione sostanziale di affectio coniugalis - mantenimento del diritto di soggiorno.4. Tribunale di Asti 30.7.2010 - diritto di soggiorno del coniuge di cittadina dell'Unione - possibilitŕ di limitazione per mancanza del visto di ingresso - esclusione - diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
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"Diritto comunitario ed europeo. Giurisprudenza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 100–116. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004008.

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Abstract:
Rassegna giurisprudenza (periodo aprile/novembre 2010) 1. Corte di giustizia dell'Unione europea 9.11.2010, caso Germania c. B e Germania c. D, cause riunite C-57/09 e C- 101/09 - norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - esclusione dallo status di rifugiato - nozione di "reato grave di diritto comune" - nozione di "atti contrari alle finalitŕ e ai principi delle Nazioni Unite" - appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo - responsabilitŕ individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione - diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale.
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"Diritto dell'Unione europea. Giurisprudenza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 88–102. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003007.

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Abstract:
Corte europea dei diritti dell'uomo 22.9.2011, caso H.R. c. Francia - allontanamento verso l'Algeria - rischio di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti - persona condannata per terrorismo nel Paese di destinazione - diniego dell'allontanamento 2. Corte di giustizia dell'Unione europea 28.7.2011, caso Brahim Samba Diouf, C-69/10 - norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca status di rifugiato - nozione di "decisione sulla [...] domanda di asilo" ai sensi dell'art. 39 di tale direttiva - domanda di cittadino di Paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato - mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale - rigetto della domanda nell'ambito di un procedimento accelerato - mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.
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Caponi, Remo. "Diritti sociali e giustizia civile: eredità storica e prospettive di tutela collettiva." Revista da Faculdade de Direito UFPR 54 (December 31, 2011). http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v54i0.30726.

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Abstract:
1. Premessa. 2. Giusnaturalismo e processo civile. 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. 4. Alleanza con il potere politico. 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. 6. Giusto processo civile. 7. Nozione di tutela collettiva. 8. Interessi «superindividuali». 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. 11. Azione delle associazioni. 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? 13. Collettività come soggetto giuridico. 14. Interessi individuali «omogenei». 15. Azioni seriali. 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. 17. Canone di proporzionalità. 18. Osservazioni conclusive.
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"Diritto italiano: Famiglia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 202–18. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001014.

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Abstract:
1. Corte di cassazione 29.5.2009 n. 12680ricongiungimento familiaretitolare di permesso di soggiorno per "attesa cittadinanza"analogia con i permessi di soggiorno previsti dalla leggesussistenza del diritto2. Corte di cassazione 14.9.2009 n. 19793permesso di soggiorno per motivi familiaririchiesta per conversione da altro titolo di soggiornorequisito temporale della regolaordinanza ex art. 44 TU n. 286/1998revoca delibera istitutiva bonus bebčcarattere ritorsivoannullamento re presenza da almeno un annovalutazione alla data della decisione amministrativa3. Corte appello di Firenze 13.11.2009ricongiungimento familiare di sorella di cittadina italianaagevolazione dell'ingresso e del soggiorno prevista dalla Direttiva 2004/38/CE e dal d.lgs. 30/07possibilitŕ di rilascio del visto per motivi familiari4. Tribunale di Reggio Emilia 9.4.2009convivenza con parente italiano entro il quarto gradopermesso di soggiorno per divieto di espulsionenozione di nazionalitŕequivalenza alla nozione di cittadinanzanozione di convivenzacomunione di vita familiare5. Tribunale di Perugia 14.10.2009ricongiungimento familiare con genitori a cariconulla osta rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 160/08richiesta di visto di ingressopossibilitŕ di rivalutazione dei requisiti di legge in base allo jus superveniensesclusione 6. Tribunale di Imperia 15.10.2009carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitarioconiuge di cittadino italianomantenimento del diritto di soggiornoirrilevanza della cessata convivenza e della separazione giudiziale
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"Diritto italiano; Famiglia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (June 2009): 198–219. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002016.

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Abstract:
Famiglia1. Corte di cassazione 17.7.2008 n. 19734 - ricongiungimento familiare - minore affidato con atto di kafala - idoneitŕ dell'istituto ai fini del ricongiungimento2. Corte di cassazione 17.3.2009 n. 6441 - unione di fatto legalmente riconosciuta all'estero tra cittadino straniero e cittadino italiano - richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari - possibilitŕ di estensione analogica della nozione di "familiare" alle convivenze more uxorio - esclusione - riconoscimento del diritto all'unitŕ familiare - esclusione3. Tribunale di Torino 11.7.2008 - visto di ingresso per familiari di cittadini dell'U.E. - minore non in stato di abbandono affidato con atto di kafala consensuale alla zia cittadina italiana - applicabilitŕ delle disposizioni sul ricongiungimento familiare in quanto piů favorevoli - accertamento in concreto della funzione svolta dall'affidamento in custodia - difetto del presupposto fondamentale per il ricongiungimento costituito da un effettivo nucleo familiare da tutelare4. Tribunale di Genova 20.2.2009 - ricongiungimento familiare con genitori a carico - domanda di visto di ingresso - inerzia dell'Amministrazione - jus superveniens dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento - inapplicabilitŕ SCHEDA di Massimo Pastore5. Tribunale di Torino 26.2.2009 - ricongiungimento familiare - minore non in stato di abbandono affidata con atto di kafala consensuale sottoposto a controllo giudiziale - idoneitŕ dell'istituto ai fini del ricongiungimento
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Andorno, Roberto. "Dignity of the person in the light of international biomedical law." Medicina e Morale 54, no. 1 (February 28, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.408.

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Abstract:
L’emergente diritto internazionale della biomedicina adotta la nozione di dignità umana come principio fondamentale che deve guidare ogni attività biomedica. La Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell’UNESCO è il migliore esempio di questo fenomeno. Lo scopo di quest’articolo è quello di presentare le due dimensioni della dignità umana contenute nella Dichiarazione UNESCO: la dignità dell’individuo e la dignità dell’umanità. ---------- The emerging international biomedical law adopts the notion of human dignity as the fundamental principle that should guide every biomedical practice. The UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights is the best example of this phenomenon. The aim of this paper is to present the two dimensions of human dignity that are covered by the UNESCO Declaration: the dignity of the individual and the dignity of humanity.
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