Dissertations / Theses on the topic 'Diritto internazionale privato comunitario'

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1

Marino, Silvia. "Metodi di tutela del contraente debole nel diritto internazionale privato comunitario." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2008. http://hdl.handle.net/10077/2633.

Full text
Abstract:
2006/2007
La tesi di dottorato ha ad oggetto un tema ormai classico nel diritto internazionale privato, ovvero la tutela del contraente debole. Tuttavia, l’approccio vuole diversificarsi. Infatti, oggetto dello studio è l’analisi dei metodi che sono utilizzati al fine di tutelare la parte debole, e non solo l’esame dei testi normativi, della giurisprudenza e delle sue ripercussioni. L’ambito della ricerca è limitato al settore della cooperazione giudiziaria comunitaria in materia civile: infatti, lo scopo è quello di verificare se i tradizionali strumenti del diritto internazionale privato classico siano stati recepiti anche in tale settore o se il diritto comunitario presenti degli aspetti di originalità. Successivamente, si vuole verificare se i metodi utilizzati siano idonei allo scopo. La tesi è composta di cinque capitoli, di cui uno introduttivo e gli altri di analisi dei metodi di coordinamento fra ordinamenti. Un capitolo introduttivo si è reso necessario in primo luogo per rilevare le specificità della cooperazione giudiziaria in materia civile rispetto al diritto internazionale privato in senso classico. Così, si vuole dar conto delle evoluzioni storiche dello specifico settore, con particolare rilievo alla sua “comunitarizzazione”, che ha portato alla trasformazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 nel regolamento n. 44/2001 e che condurrà entro breve termine all’approvazione del regolamento “Roma I”, sostitutivo della Convenzione di Roma del 1980. Proprio in quest’ottica si vuole notare come diversi problemi tipici del diritto internazionale privato non si pongano a livello comunitario. Ci si riferisce, in particolare, al problema della qualificazione, che trova una soluzione univoca grazie alle competenze pregiudiziali attribuite alla Corte di giustizia, perdendo così, in questo settore, interesse le discussioni dottrinali e le diverse soluzioni giurisprudenziali circa le modalità di risoluzione della questione. Inoltre, sempre nel capitolo introduttivo, ci si chiederà cosa debba intendersi per tutela della parte contrattuale debole nel sistema internazionalprivatistico. Si prendono in esame due diverse possibilità, discusse dalla dottrina: la prima, secondo la quale deve essere garantita l’applicazione della legge sostanzialmente più favorevole possibile al contraente debole; la seconda, che ritiene che solo debbano essere assicurate delle garanzie minime, in particolare quelle previste dalle legge di residenza abituale del consumatore, in quanto legge da questi meglio conosciuta. Dopo una breve discussione, si motiva la scelta, che ricade su quest’ultima concezione. I quattro capitoli centrali sono dedicati all’analisi dei metodi di conflitto, quindi il primo al metodo classico, il secondo al rinvio all’ordinamento competente, il terzo alle norme di conflitto a finalità materiale, il quarto all’autonomia nella scelta del foro e della legge applicabile. Ogni capitolo si inizia con un’indagine, anche di carattere storico, sulle caratteristiche principali dei singoli metodi e le loro peculiarità; quindi, nel limitato ambito del rapporto contrattuale, si verifica se il diritto comunitario ne sia tributario, se abbia solamente recepito il metodo tradizionale o abbia apportato degli elementi di novità; in ogni caso, si verifica se le scelte compiute in sede comunitaria possano effettivamente garantire una tutela sufficientemente significativa alla parte debole. La dottrina italiana ha distinto un ulteriore metodo di diritto internazionale privato, il cd. jurisdictional approach. Come osservato anche nel corso del lavoro, non si è scientemente proposta un’analisi di questo metodo, perché non è parso utilizzato nel diritto internazionale privato comunitario in materia contrattuale. Pertanto, un suo esame avrebbe avuto una valenza meramente teorica, senza alcun fondamento normativo nel nostro ambito di ricerca. Accanto all’esame dei singoli metodi, alcuni strumenti e istituti tipici del diritto internazionale privato vengono presi in esame. Tipico è il caso del rinvio, la cui analisi assume un particolare rilievo proprio nel capitolo terzo allo scopo di verificare se possa essere ammesso un rinvio in favorem. Il problema, certo, non si pone nel campo di applicazione della Convenzione di Roma, che esclude l’operatività del rinvio, ma diventa interessante per quanto attiene il contratto di assicurazione, dal momento che le direttive sui servizi assicurativi non contengono una disciplina completa di diritto internazionale privato e non forniscono alcuna soluzione al problema. Inoltre, una particolare attenzione è prestata a tre strumenti classici, che possono essere utilizzati e che sono in effetti stati utilizzati al fine di tutelare una delle parti del rapporto, ovvero le norme di applicazione necessaria, le disposizioni imperative e l’ordine pubblico. Delineata la loro nozione nel primo capitolo, successivamente si verifica il loro ruolo all’interno dei diversi metodi. Così, si noterà che essi risultano indispensabili nel metodo classico, che, essendo caratterizzato dall’astrattezza, non prende in considerazione il contenuto sostanziale della legge applicabile, potendo lasciare la parte debole sprovvista di ogni tutela. Un’analoga conclusione può essere raggiunta per quanto attiene il metodo del rinvio all’ordinamento competente – con alcune peculiarità per quanto riguarda l’applicazione dei principi di ordine pubblico dell’ordinamento competente nello Stato del foro - ; questi limiti all’applicazione del diritto straniero, pur non essendo meno rilevanti, trovano una diversa giustificazione qualora la legge applicabile e il giudice competente siano stati scelti dalle parti: in tal caso, infatti, si tratta di tutelare la parte debole contro pressioni derivanti dall’altro contraente e dovute dal disequilibrio del potere negoziale dei due. All’opposto, quando la norma di conflitto ha carattere materiale, l’ordine pubblico pare avere invero scarsa rilevanza e il ruolo delle norme di applicazione necessaria e le disposizioni imperative è modesto, proprio perché la legge applicabile già risponde alle esigenze minime di tutela della parte debole richieste dalla lex fori. Un ulteriore aspetto di particolare interesse è relativo alla tendenziale coincidenza fra forum e ius. L’ultima parte del terzo capitolo è dedicata a questo problema; dopo un esame delle disposizioni rilevanti, si verifica se già questa coincidenza sia idonea a tutelare la parte contrattuale debole – fornendosi una risposta positiva e illustrandone le ragioni. Inoltre, proprio questa coincidenza può comportare delle soluzioni peculiari quanto al rilievo delle norme di applicazione necessaria della lex fori, appunto perché avente anche il ruolo di lex causae. Ogni capitolo presenta una conclusione parziale, che illustra gli elementi di continuità e di novità del diritto comunitario rispetto al diritto internazionale privato classico. Inoltre, si verifica se tali soluzioni siano effettivamente idonee a garantire una tutela minima alla parte contrattuale debole. Lo scopo è quello di rilevare, soprattutto, l’originalità di certe scelte del sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile. .Questo elemento è messo in particolare rilievo nelle Conclusioni. In primo luogo si vuole mettere in luce come la cooperazione giudiziaria in materia civile parta da basi molto diverse rispetto ai sistemi convenzionali di diritto internazionale privato. Infatti, nel diritto comunitario è richiesto un coordinamento fra ordinamenti molto più forte, che non si limita ad alcuni contatti estemporanei ed occasionali. Anche nell’elaborazione di un sistema comune di diritto internazionale privato e processuale deve tenersi conto delle finalità essenziali del diritto comunitario – il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo della libera circolazione intracomunitaria. La cooperazione giudiziaria non può prescindere da questi aspetti. Pertanto, anche la tutela della parte contrattuale debole deve essere contemperata con altre esigenze, quelle della produzione, e soprattutto la Convenzione di Roma costituisce un esempio della ricerca di questo difficile bilanciamento. In secondo luogo, tornando, conclusivamente, ai metodi di coordinamento e a riflessioni sottostanti a tutto il lavoro, si vuole notare come la struttura degli articoli 5, par. 3 e 6, par. 2 della Convenzione di Roma paia quella maggiormente idonea ad assicurare la tutela della parte debole, almeno nel senso che si è inteso nel nostro lavoro. Si sottolineano i vantaggi di chiarezza e di certezza del diritto che una tale soluzione consente – caratteristiche che rendono la contrattazione internazionale più sicura e interessante anche per l’altra parte; la semplicità dell’accertamento giudiziale circa la legge applicabile; la più facile conoscibilità dei diritti della parte debole. Inoltre, in queste ipotesi è modesto il rilievo delle norme di applicazione necessaria, delle disposizioni imperative e dell’ordine pubblico, a meno che non sia richiamata la legge di uno Stato non comunitario, elemento che risalta ancora la semplicità e l’idoneità di una tale soluzione e che distingue profondamente questo metodo dalla scelta di legge applicabile che, in molte ipotesi, ha bisogno almeno del correttivo delle disposizioni imperative. La tendenziale semplicità nell’applicazione di queste norme risulta, infine, rafforzata dal coordinamento che si è effettuato fra la Convenzione di Roma – e il prossimo regolamento “Roma I” - e il reg. n. 44/2001, il quale consente, in molteplici casi, l’applicazione da parte del giudice della lex fori. L’immediatezza di una tale soluzione alle problematiche del conflitto di leggi e di competenza giurisdizionale garantisce una tutela minima alla parte debole e, contemporaneamente, assicura una sufficiente certezza del diritto alla controparte, operatore economico.
XX CICLO
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2

Serrano', G. "Il riconoscimento dei provvedimenti e degli altri atti amministrativi nel diritto internazionale privato e nel diritto comunitario." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2009. http://hdl.handle.net/2434/65563.

Full text
Abstract:
From the beginning of administrative studies, scholars have discussed the notion of «administrative act» and the possible classification of the measures carried out by a public body or entity. In this debate, Italian authors introduced the notion of «provvedimento amministrativo», as an expression of the public entities’ discretionary powers, as opposed to other instrumental acts. No proof of the existence of a rule of international law binding the States to recognize foreign administrative acts can be detected in international practice, either as a general rule, founded on jurisdictional immunity, or as a specific provision, regarding only confiscations and similar measures or competition law. As a consequence, the recognition of administrative acts has to be considered in a private international law perspective. In modern private international law, two different kinds of recognition of administrative acts are possible: an «indirect recognition», where the administrative act may be relevant as a part of the rules to be applied to the specific case by the judge; a «direct recognition» when the forum attributes a specific value to a foreign act. The question of recognition has other implications in European law. Though some references are contained in private international law regulations, recognition of foreign administrative acts is a consequence of the application of the «mutual recognition» principle, elaborated by the EC Court with reference to the free circulation of goods and extended, in a different way, to services and persons. Contrarily to the theoretical reconstruction of a minority of the doctrine, the principle does not operate like a conflict rule, but like an exception to the application of the law applicable to the substantive content of a specific case.
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3

SERRANO', GIUSEPPE. "Il riconoscimento dei provvedimenti e degli altri atti amministrativi nel diritto internazionale privato e nel diritto comunitario." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2009. http://hdl.handle.net/10281/47090.

Full text
Abstract:
From the beginning of administrative studies, scholars have discussed the notion of «administrative act» and the possible classification of the measures carried out by a public body or entity. In this debate, Italian authors introduced the notion of «provvedimento amministrativo», as an expression of the public entities’ discretionary powers, as opposed to other instrumental acts. No proof of the existence of a rule of international law binding the States to recognize foreign administrative acts can be detected in international practice, either as a general rule, founded on jurisdictional immunity, or as a specific provision, regarding only confiscations and similar measures or competition law. As a consequence, the recognition of administrative acts has to be considered in a private international law perspective. In modern private international law, two different kinds of recognition of administrative acts are possible: an «indirect recognition», where the administrative act may be relevant as a part of the rules to be applied to the specific case by the judge; a «direct recognition» when the forum attributes a specific value to a foreign act. The question of recognition has other implications in European law. Though some references are contained in private international law regulations, recognition of foreign administrative acts is a consequence of the application of the «mutual recognition» principle, elaborated by the EC Court with reference to the free circulation of goods and extended, in a different way, to services and persons. Contrarily to the theoretical reconstruction of a minority of the doctrine, the principle does not operate like a conflict rule, but like an exception to the application of the law applicable to the substantive content of a specific case
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Tomasi, L. "La tutela comunitaria della vita familiare tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2007. http://hdl.handle.net/2434/52020.

Full text
Abstract:
The thesis inquires into the features of EC regulation of family relationships. Respect for family life is a fundamental right recognised by the European Union. Protection of family life arises as a spill-over effect of EC free movement, immigration and sex equality law. It also constitutes an object of EC private international law. Legislation and case-law demonstrate the emergence of a principle of respect throughout the Member States of the European citizens personal and family status as a condition for effective free movement. Such a principle may prevent the application of national laws denying recognition of a family status acquired in another Member State. However, the recognition of status may be inhibited by the necessity to protect general interests of the Member States, whose legitimacy is to be assessed by the European Court of Justice. The principle of recognition of status also deserves a role within the enactment of EC private international law in family matters under art. 65 EC. In conclusion, EC action in family matters is aimed at promoting mutual recognition of family status between the Member States, rather than at harmonising family laws
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Scotto, Chiara. "Il centro degli interessi principali del debitore e il regolamento CE n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2010. http://hdl.handle.net/10077/3500.

Full text
Abstract:
2008/2009
Nell’elaborato di tesi è esaminato principalmente il “centro degli interessi principali del debitore” nel Reg. CE n. 1346/2000. Il COMI svolge diversi ruoli nell’economia del Regolamento: è il presupposto per l’applicazione del Regolamento, individua il foro della procedura c.d. principale, determina la legge materiale che si applicherà alla gran parte dei rapporti giuridici interessati. Esso costituisce pertanto il punto di vista privilegiato per approfondire le tematiche generali del Regolamento, nonché il banco di prova dell’efficienza dell’intero sistema del diritto comunitario dell’insolvenza. Il Capitolo I, di carattere introduttivo, è dedicato al tema della giurisdizione nella materia fallimentare. In esso si evidenzia la particolarità e la complessità giuridica e procedurale del procedimento concorsuale. Il fallimento si apre con la sentenza dichiarativa, ma non si risolve in una semplice pronuncia; esso sostanzia un’articolata esecuzione che coinvolge una serie di soggetti pubblici e privati e di rapporti giuridici attivi e passivi. Proprio per tale ragione la quaestio jurisdictionis riveste un ruolo centrale nell’ambito del diritto internazionale privato fallimentare. È poi sinteticamente affrontato un tema classico del fallimento internazionale, quello del dibattito dottrinale tra universalisti e territorialisti. Il principio di universalità è legato a una visione del patrimonio del debitore quale universitas. Secondo tale concezione il fallimento si estende a tutti i beni del fallito ovunque si trovino e a tutti i creditori indipendentemente dalla nazionalità. Il principio di territorialità si basa al contrario sul concetto che ogni Stato è una “unique legal entity”, ed assumono pertanto rilevanza i confini nazionali dell’ordinamento. Il dibattito è stato a lungo dominato dalle concezioni universaliste ma col tempo si è affermato il modello dell’universalità cd. “limitata”, limitata dalla possibilità di aprire procedure secondarie in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il COMI. Tale modello è quello accolto dal Reg. CE n. 1346/2000. Si procede poi a ricostruire il retroterra storico e concettuale del COMI, nonché i principali precedenti del COMI, (contenuti in Convenzioni e progetti di Convenzione sin dalla fine dell’800, nonché in alcuni ordinamenti interni), prestando particolare attenzione ai progetti elaborati in seno alla Comunità Europea. Rapidi cenni sono riservati all’ordinamento italiano. Il Capitolo II, affronta alcune tematiche di natura generale. Si introduce il Regolamento CE n. 1346/2000 e si forniscono delle indicazioni di metodo circa le modalità di interpretazione della nozione di COMI, sottolineandone la collocazione nel sistema del diritto internazionale privato comunitario, dando risalto al ruolo esegetico della Relazione Virgos-Schmit e al tema del valore interpretativo dei considerando (stante la collocazione della definizione normativa del COMI nel considerando n. 13 anziché nella norma dedicata alle definizioni, l’art. 2). Si affrontano poi dei temi riconducibili alla necessaria localizzazione intracomunitaria del COMI e ai rapporti tra la disciplina comunitaria e i paesi terzi. Una parte dell’indagine è dedicata ai possibili effetti extraterritoriali del Regolamento e un paragrafo al tema della materia fallimentare nelle relazioni esterne dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle Convenzioni e agli atti che accolgono la nozione di COMI. Il Capitolo III è dedicato interamente alla nozione materiale di COMI, come descritta dal considerando n. 13. Esso definisce il COMI quale “il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei propri interessi”. Su tale scarna definizione si è sviluppata una ricchissima e assai creativa giurisprudenza di merito di cui si dà conto nel corso dell’analisi. L’elemento caratterizzante è la gestione di interessi che si deve configurare come abituale e pertanto riconoscibile dai terzi. Si tratta di elementi non facilmente conciliabili dato che essi devono rivestire un peso diverso nella valutazione dell’interprete. Ciò accade perché il valore da salvaguardare in primo luogo è la riconoscibilità da parte dei terzi. Un ulteriore elemento di complicazione è dato dal fatto che il COMI è per definizione modificabile, se non addirittura manipolabile dal debitore, essendo un criterio squisitamente fattuale. Numerose sono le questioni interpretative ancora irrisolte. La seconda parte del capitolo è dedicata più specificamente al COMI dei diversi soggetti debitori (persone fisiche, persone giuridiche ed enti in generale, gruppi di società) Particolare risalto è stato dato alle problematiche connesse con l’individuazione della sede statutaria e l’indagine è divenuta l’occasione per approfondire temi centrali del diritto internazionale privato comunitario, quali ad esempio il dibattito su sede reale e sede statutaria, la questione della scissione tra attività e sede sociale, il tema del trasferimento della sede e/o del COMI, il problema del forum shopping, le possibili interferenze tra la disciplina del Regolamento e le libertà di circolazione garantite dal Trattato. Il Capitolo IV è dedicato allo studio del sistema di competenza giurisdizionale. Il Regolamento prevede la possibilità di fallimenti secondari, che dovrebbero porsi come ancillari rispetto al procedimento principale e salvaguardare al tempo stesso gli interessi locali. Tali fallimenti secondari non presentano significative differenze rispetto al procedimento principale, essendo essi dei veri e propri procedimenti concorsuali, regolati da norme fallimentari locali, ancorché non necessariamente destinati ad esclusiva soddisfazione dei creditori locali. Nel Regolamento i criteri di competenza sono quindi due, uno avente carattere tendenzialmente universale e uno a carattere locale, limitato cioè al territorio dello Stato di apertura della procedura. Il criterio universale radica la competenza nello Stato in cui si trova il COMI. Il secondo titolo radica la competenza ad aprire una procedura secondaria in qualsiasi Stato in cui il debitore possiede una dipendenza. Dal punto di vista dei rapporti tra i due titoli di giurisdizione, si rinvengono nel Regolamento numerose norme che pongono le procedure – principale e secondarie - sullo stesso piano (ad esempio in materia di obblighi di collaborazione e informazione, o di reciproca insinuazione nel passivo). Tale genus di norme coesiste tuttavia con una serie di regole caratterizzate da un favor spiccato per la procedura principale. Si esamina poi il ruolo dei principali attori della giurisdizione, quello del curatore della procedura principale in particolare. Risalto è dato al tema della cooperazione tra i curatori e delle prassi che si stanno affermando, quali l’uso dei Protocolli o la cooperazione diretta tra le Corti. Si passa poi all’analisi delle norme sulle procedure territoriali, sia secondarie che indipendenti, e alla questione della c.d. vis attractiva concursus (con particolare attenzione per la revocatoria fallimentare). Si affrontano infine i temi ‘classici’ in materia di giurisdizione internazionale: la verifica della competenza; la necessità di qualificare la procedura; il momento determinativo della competenza; la disciplina dei conflitti positivi; la nozione di decisione di apertura di una procedura principale; il principio di poziorità e l’obbligo di riconoscimento automatico; la questione della contestazione della competenza del giudice di un altro Stato membro; i conflitti negativi; i rapporti tra il COMI e l’exceptio fori non convenientis; il ruolo dell’autonomia privata nel Reg. CE n. 1346/2000; il tema delle convenzioni di arbitrato; la giurisdizione per i provvedimenti conservativi. Dal punto di vista metodologico la struttura della ricerca è basata sull’analisi separata dei temi strettamente internazionalprivatistici e della ricostruzione materiale dell’istituto del COMI, ciò al fine di rendere il testo e il suo svolgimento maggiormente intelligibile e logicamente strutturato. Le conclusioni della ricerca vanno nella direzione della necessità di aggiornare alcune parti della disciplina, concepita nella sostanza quasi quarant’anni fa, per renderle conformi alle attuali esigenze della mobilità internazionale delle società e delle diffuse forme di aggregazione tra persone giuridiche. Un ulteriore punto nodale riguarda la necessità di conferire rilevanza normativa alle ‘nuove’ finalità che si sono affermate nella legislazione concorsuale degli Stati membri, e segnatamente le finalità risanatorie.
XXI Ciclo
1976
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6

CASIGLIA, STEFANIA. "La protezione del lavoratore marittimo tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato." Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2021. http://hdl.handle.net/11567/1045543.

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Abstract:
The topic of this research takes into account the peculiarities of maritime employment, which has traditionally been an important sector for the operation of conflict of law rules as well as for the proliferation of regulative provisions adopted at the public international law level. The objective of the research is to analyse and assess how these two normative systems can create a level plain field in order to avoid unfair competition and to set out the conditions for decent work in the increasingly globalized maritime sector.
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7

Contaldi, Gianluca. "Il trust nel diritto internazionale privato italiano /." Milano : A. Giuffrè, 2001. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009968773&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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8

Mellone, Marco <1982&gt. "Il diritto internazionale privato in materia matrimoniale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2751/1/mellone_marco_tesi.pdf.

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9

Mellone, Marco <1982&gt. "Il diritto internazionale privato in materia matrimoniale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2751/.

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10

Falletta, Sara. "La frode alla legge nel diritto interno e nel diritto internazionale privato." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1870.

Full text
Abstract:
2012-2013
La frode alla legge è un tema che, sin dalla cultura romana, ha attirato l’attenzione dei giuristi e risulta, ancora oggi, particolarmente attuale: forte è infatti, la tendenza di coloro che cercano sempre nuovi marchingegni al fine di sottrarsi alle norme imperative. E ciò è tanto più vero se si pone mente alla circostanza che non solo si tratta di un istituto affine a molti altri, quali la simulazione, il negozio indiretto e quello fiduciario, ma anche che esso va assumendo sempre più connotati di “internazionalità”, trovando applicazione non solo nel diritto interno, ma anche in quello internazionale privato. Inoltre, la frode viene generalmente perpetrata attraverso non un singolo negozio, bensì per il tramite di una pluralità di negozi tra essi collegati: tale circostanza rende, da un lato, più gravoso il compito dell’autorità giudiziaria, chiamata a compiere un’analisi non formale e superficiale, ma sostanziale e che vada a guardare, più che il singolo frammento, il risultato raggiunto dalla complessiva operazione economica posta in essere dalle parti; dall’altro, fa sì che la figura sia fortemente evanescente, difficile da inquadrare nelle sue molteplici e variopinte sfaccettature. La frode alla legge è disciplinata, nel nostro ordinamento, dall’art. 1344 del codice civile, il quale prevede che «Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce lo strumento per eludere l’applicazione di norme imperative»: si tratta, come si evince dalla lettura del testo, di una disposizione scarna e di non facile interpretazione. Con l’espressione “frode alla legge” s’intende una violazione mediata e indiretta, un aggiramento della legge. In ciò si differenzia da altri istituti che, pur comportando la inosservanza di un comando o un divieto posto a livello delle norme, agiscono in maniera diretta. Con le parole della Suprema Corte, «il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzate all'elusione di una norma imperativa» (Cass. civ., 9 dicembre 1971, n. 3568, poi confermata, tra le altre, da Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1981, n. 4414 e da Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 1993, n. 10603). Il fine fraudolento è, dunque, realizzato attraverso uno o più contratti tipici, ma piegati al raggiungimento di scopi vietati da norme imperative (e divergenti da quelli per cui le figure negoziali sono state predisposte). [a cura dell'autore]
XII n.s.
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Gallese, Chiara <1982&gt. "La riforma del diritto internazionale privato in Giappone." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/11969.

Full text
Abstract:
Per allinearsi con le riforme e l'armonizzazione della legislazione sul conflitto di leggi a livello globale, come ad esempio l’emanazione del regolamento Roma I dell’Unione Europea, in Giappone si è sentita l’esigenza di aggiornare la disciplina di diritto internazionale privato (legge Hourei) attraverso un'ampia riforma della materia. Lo scopo di questa tesi di dottorato si è esplicato in più obiettivi: colmare, per quanto possibile, una lacuna a proposito di diritto giapponese in Italia; offrire una prospettiva storica priva di orientalismo, in modo da dare un’ampia panoramica sullo sviluppo del diritto giapponese fino ai giorni in cui è stata emanata la legge di diritto internazionale privato, fornendo anche alcune nozioni del sistema giuridico odierno e dei principi costituzionali fondamentali, cosicché si possa comprendere la portata dell’introduzione della legge Hourei e delle modifiche apportate ad essa; tradurre in italiano il testo della riforma, contestualizzando ciascun termine all’interno della disciplina di riferimento e colmando la mancanza di traduzioni in lingue diverse dall’inglese; analizzare le scelte legislative in sede di riforma per ciascun articolo della legge, interpretandole secondo i criteri di civil law e fornendo un’analisi delle conseguenze di tali scelte in una prospettiva originale. Si è fornito, inoltre, un parere sulle criticità dell’ultima riforma e sui possibili sviluppi futuri. Questa tesi è nata da un progetto interdisciplinare a cavallo tra gli studi di area (Asian Studies) e il diritto internazionale privato: parte integrante ed essenziale della ricerca è non solo l’analisi della riforma delle norme di conflitto giapponesi, ma anche la loro traduzione in italiano.
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Vinci, Pierpaolo. "L'interpretazione del contratto internazionale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4612/1/Vinci_Pierpaolo_tesi.pdf.

Full text
Abstract:
La ricerca ha ad oggetto l’analisi di clausole, contenute nei contratti del commercio internazionale, che sembrano finalizzate a fornire in anticipo una metodologia dell’interpretazione del contratto. L’elaborato pertanto analizza i profili di validità ed efficacia di singole e specifiche clausole, come le “clausole d’intero accordo”, le “clausole di non modificazione orale”, le clausole contenenti definizioni, e simili, alla luce delle regole giudiriche di derivazione eteronoma applicabili al contratto, siano esse rappresentate da una legge nazionale, da una convenzione internazionale di diritto materiale uniforme, o da fonti ulteriori c.d. di soft law, come i Principi Unidroit sui contratti del commercio internazionale. La ricerca ha pertanto rivelato che, diversamente da quanto possa apparire a prima vista, svariate tipologie di clausole analizzate non coinvolgono profili legati all'’nterpretazione del contratto, quanto piuttosto di documentazione e forma dello stesso. L’elaborato contiene infine alcune considerazioni di teoria generale del diritto.
The reasearch focuses on the analysis of a number of clauses, contained in international commercial contracts, which seem aimed at providing in advance a methodology for the intepretation of the contract. The study therefore analyzes the validity and efficacy of specific types of clauses, such as “entire agreement clauses”, “no oral modification clauses”, clauses containing definitions, and the like, in light of the rules of law applicable to the contract, being it a national law, an international convention of substantive law, or further rules of so-called soft law, such as the Unidroit Principles on international commercial contracts. The research has therefore revealed that, contrary to what it may appear at first sight, a number of the above-mentioned clauses do not affect interpretation issues, whereas they rather involve issues of evidence and form of the contracts. The study finally contains some preliminary observations on general theory of law.
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13

Vinci, Pierpaolo. "L'interpretazione del contratto internazionale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4612/.

Full text
Abstract:
La ricerca ha ad oggetto l’analisi di clausole, contenute nei contratti del commercio internazionale, che sembrano finalizzate a fornire in anticipo una metodologia dell’interpretazione del contratto. L’elaborato pertanto analizza i profili di validità ed efficacia di singole e specifiche clausole, come le “clausole d’intero accordo”, le “clausole di non modificazione orale”, le clausole contenenti definizioni, e simili, alla luce delle regole giudiriche di derivazione eteronoma applicabili al contratto, siano esse rappresentate da una legge nazionale, da una convenzione internazionale di diritto materiale uniforme, o da fonti ulteriori c.d. di soft law, come i Principi Unidroit sui contratti del commercio internazionale. La ricerca ha pertanto rivelato che, diversamente da quanto possa apparire a prima vista, svariate tipologie di clausole analizzate non coinvolgono profili legati all'’nterpretazione del contratto, quanto piuttosto di documentazione e forma dello stesso. L’elaborato contiene infine alcune considerazioni di teoria generale del diritto.
The reasearch focuses on the analysis of a number of clauses, contained in international commercial contracts, which seem aimed at providing in advance a methodology for the intepretation of the contract. The study therefore analyzes the validity and efficacy of specific types of clauses, such as “entire agreement clauses”, “no oral modification clauses”, clauses containing definitions, and the like, in light of the rules of law applicable to the contract, being it a national law, an international convention of substantive law, or further rules of so-called soft law, such as the Unidroit Principles on international commercial contracts. The research has therefore revealed that, contrary to what it may appear at first sight, a number of the above-mentioned clauses do not affect interpretation issues, whereas they rather involve issues of evidence and form of the contracts. The study finally contains some preliminary observations on general theory of law.
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Pisano, Angela. "I "public participation rights" nel diritto internazionale e comunitario dell'ambiente." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2009. http://hdl.handle.net/10077/3159.

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Abstract:
2006/2007
La tesi esamina il tema dei diritti di partecipazione del pubblico (“public participation rights”) nel diritto internazionale e nell’ordinamento giuridico comunitario, con specifico riferimento al settore ambientale, ove gli stessi hanno incontrato un particolare sviluppo. Lo spunto per la ricerca è stato offerto dalla conclusione della Convenzione di Aarhus del 1998, sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, che rappresenta la più compiuta codificazione dei diritti di partecipazione a livello internazionale. La prima parte della ricerca è dedicata all'evoluzione dei public participation rights nel diritto internazionale dell'ambiente e, in particolare, all'analisi delle novità introdotte dalla Convenzione di Aarhus, la quale si è inserita nel processo di codificazione del diritto all’ambiente come diritto umano di carattere “procedurale”. Si tenta, quindi, di ricostruire le origini e le motivazioni di tale approccio e di verificare se in che misura l’ambiente possa ritenersi oggi tutelato, a livello internazionale, come oggetto di un diritto umano. La seconda parte si focalizza sull’analisi dell’impatto della Convenzione (che è stata conclusa dalla Comunità Europea e dagli Stati membri nella forma di accordo misto) sull’ordinamento giuridico comunitario, analisi che ha costituito, però, l'occasione per una riflessione più ampia sulla rispondenza dello stesso ai principi di democraticità ed apertura. A livello comunitario in questi anni il dibattito sulla democratizzazione del sistema istituzionale si è concentrato, più che sullo sviluppo di singoli diritti di partecipazione, sul complesso tema della governance. L’analisi ha quindi tentato di evidenziare il legame fra i principi della good governance e i diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus, indicando in quale misura i diritti di partecipazione democratica fossero già garantiti, in base alle previsioni dei Trattati e del diritto derivato, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Vengono quindi analizzate le modifiche che l’attuazione della Convenzione di Aarhus ha reso necessarie nell’ordinamento comunitario. In primo luogo vengono evidenziati i problemi legati all’applicazione della Convenzione alle istituzioni comunitarie, disciplinata dal nuovo regolamento 1367/2006/CE. Inoltre, poiché nel diritto comunitario dell'ambiente i diritti di partecipazione erano già disciplinati da diversi atti di diritto derivato, la Comunità Europea ha predisposto un pacchetto normativo per il loro adattamento alle previsioni della Convenzione. Vengono, quindi, analizzate le direttive che già codificavano i diritti di partecipazione in materia ambientale, la loro congruità rispetto alle previsioni della Convenzione e le modifiche apportate dalla Comunità Europea per renderle coerenti con le previsioni internazionali. La ricerca prova, infine, a verificare, attraverso l’analisi delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema degli accordi misti (e, in particolare, della recente sentenza sul caso dell'impianto MOX di Sellafield) la coerenza di tale modalità di attuazione, basata sull’adozione di atti di diritto derivato, rispetto al principio di sussidiarietà, che forse avrebbe consigliato di affidare l’attuazione dell’accordo internazionale agli Stati membri.
XX CICLO
1976
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MARIANI, CLAUDIA. "Il rilievo della cittadinanza in ambito internazionale e comunitario." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2006. http://hdl.handle.net/2108/264.

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Abstract:
Dal punto di vista terminologico l’espressione cittadinanza deriva dal latino civitas. Il concetto di cittadinanza esprime il legame tra Stato e cittadino e la condizione giuridica di diritti e doveri che è espressione di questo legame. Lo Stato impone quindi, nei confronti di qualsiasi individuo, delle regole per la concessione o la perdita della cittadinanza. Ma solo attraverso l’analisi storica di questo legame si può realmente comprendere appieno quale sia il reale significato della cittadinanza, l’evoluzione del legame tra cittadino e Stato attraverso la Storia rimodula varie volte questo linkage attraverso un percorso dapprima segnato dalla progressiva perdita della dimensione attiva, che era stata tipica delle polis, a favore di un atteggiamento passivo di sudditanza. Successivamente un lungo e lento cammino, il cui inizio si ravvisa nella rivoluzione francese, porta al riappropriarsi, ad opera degli individui, di quei diritti fondamentali che oggi vengono riconosciuti dagli Stati democratici e dalla Comunità internazionale. E’ proprio attraverso il riconoscimento ed il pieno realizzo dei diritti fondamentali che la cittadinanza trova il suo significato moderno. Sebbene la maggior parte delle norme che disciplinano la cittadinanza siano di natura interna, in quanto poste in essere dagli ordinamenti dei singoli Stati, l’irradiazione esterna dell’istituto è tale da farlo rientrare nell’ordinamento internazionale. Da qui la necessità di delimitare l’ambito del diritto interno e del diritto internazionale, le sovrapposizioni ed i contrasti. Negli ultimi decenni è sempre stato il diritto internazionale a delimitare il diritto interno erodendo, in questo modo, il dominio che fino ad allora era stato di competenza esclusiva degli Stati uti singuli. L’analisi dell’ambito della cittadinanza in ambito internazionale non poteva esulare dallo studio di problematiche quali la cittadinanza plurima e l’apolidia, lo status e la tutela di rifugiato, la successione degli Stati, i diritti umani, la protezione diplomatica, e la nazionalità delle persone giuridiche e la protezione degli investimenti. Infine un nuovo concetto di cittadinanza che esula completamente del legame di un individuo con uno Stato è emerso con l’istituto della cittadinanza europea che per questo viene definita una cittadinanza secondaria che si sovrappone ad una cittadinanza primaria o classica. Da questa nuova cittadinanza scaturiscono tutta una serie di nuovi diritti che si analizzeranno approfonditamente. Poiché tutti questi diritti vengono anche riconosciuti ai residenti di uno degli Stati membri dell’Unione europea, il concetto di cittadinanza è nella sostanza svuotato di gran parte del suo significato rimanendo solamente un elemento formale volto a sottolineare il comune senso d’identità dell’Unione europea. Il concetto classico di cittadinanza sta vivendo una fase di ripensamento, l’affermarsi di obblighi e di garanzie internazionali rivolte agli individui ha definitivamente consolidato l’idea di una tutela dell’individuo avulsa dall’idea di cittadino; l’individuo è dunque il destinatario di diritti fondamentali che lo Stato è tenuto a rispettare. In questo modo si è eroso il dominio riservato dello Stato nei confronti dei propri cittadini e il concetto di cittadinanza si è svuotato di parte del suo significato a favore di una rilevanza, quasi giusnaturalistica, dell’individuo in quanto tale, indipendentemente dai suoi status.
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Mariottini, C. M. G. "INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2011. http://hdl.handle.net/2434/153107.

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Abstract:
The topic of my dissertation is Breach of Contract, Remedies and particularly Damages in Private International Law. Therefore my attention shall be focused on the conflict-of-law issues, nonetheless paying as well due attention to the comparative issues, as a necessary preliminary study to my analysis. The undisputed and ever increasing relevance of international contracts in both private and business transactions, together with the differences detectable in the substantive laws in the many legal orders, justify the attention paid to this topic, due to the possible diverse outcomes of the same dispute in the different jurisdictions. Among these differences, for instance, the several possible remedies available against breach of contract (specific performance, reduction of the price of purchase, termination of the contract, damages) and their pre-requisites. Civil law orders, on one side, show a preference for specific performance or reduction of the price as a result of their moral approach to breach of contract and in fact generally require fault of the breaching party in order to assess damages, whereas common law systems, on the other side ‒ implementing an economic approach ‒ favour damages, regardless of fault. The aforementioned differences in substantive law show the importance of studying the conflict-of-law rules in breach of contract and its consequences, in order to assure – inasmuch as possible – the quest for the “best governing law” and uniformity in the final outcome of the dispute. And although international uniform law conventions, such as the 1980 Vienna Convention on International Sales of Goods or soft-law tools, such as UNIDROIT Principles or the Principles of European Contract Law, have undoubtedly contributed to harmonization, they cannot assure uniformity. The Vienna Sales Convention, for instance, has not been ratified by every country (UK, Brazil, Portugal and India, among others, have not ratified it and Japan only recently has) and it only applies “to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States” (Art 1(1)), therefore leaving out of its scope private transactions as well as business transactions other than the aforementioned ones (for instance, disregarding contracts whose international character is borne out of the place of performance being other than the one in which both parties happen to have their place of business). Furthermore, it states the right to interests on damages (Art 78), but it does not provide for any criteria in order to calculate them. This shows, once again, that uniform law conventions do not necessarily or thoroughly prevent conflict-of-law issues from arising. Therefore, the question to be addressed states as follows: dealing with the breach of a contract bearing multi-state connections, which shall be the law governing the breach of contract and the remedies against it? Shall all these issues be governed by the law applicable to the contract or should there be exceptions? From a general point of view it may be assessed that the law applicable to the contract applies, with a few exceptions. As far as the law applicable to damages is concerned, for example, the issue of the possible concurrence of the lex fori with the law governing the contract arises. The matter concerning the law applicable to damages has traditionally been split into two separate issues, the first one pertaining to the remoteness (i.e. forseeability) and the heads of damages and commonly governed by the law applicable to the contract in light of the fact that such issues play no role in the correct carrying out of the process and the enforcement of the lex fori is therefore ruled out. The second one is related to the measure and quantification of damages and, as stated in case-law concerning extra-contractual liability which may nevertheless be addressed to as for breach of contract as well, a restricted enforcement of the lex fori should be justified, but only as far as aspects pertaining to the proper functioning of the judicial mechanism are concerned, such as, for instance, the manner of assessment of damages. Some legal orders, for instance, will require a jury to assess the measure and quantification of damages, in which case, the lex fori applies. As for the matter concerning interests, relevant differences may once again be pointed out from both the substantive and the PIL point of view. From the substantive-law point of view some legal orders, such as the Italian and the Swiss ones, do not allow compound interest and others, such as the Islamic ones, do not allow the assessment of interests at all, although providing for alternative means of compensation. And while common law orders usually characterize interests as a matter of procedure therefore applying the lex fori, in the civil law countries the same issue is considered as a matter of substance and thus governed by the lex contractus. These differences, once again, underline the possible different outcomes of the same dispute and the importance of the detection of the proper applicable law. I nevertheless wonder if, as far as international transactions by privates and small business firms (and not by big corporations, which entail different issues and mechanisms) are concerned, the different rule of governing interests by means of the law of the domicile of the non-breaching party shouldn’t be stated, instead. If interests are assessed to protect the economic power of the non-breaching party, such party being a private or a small firm, this party will probably see its own economic power better safeguarded by the enforcement of the law applicable in the economic and legal context in which he commonly lives and does his business, rather than the lex fori or the law applicable to the contract, which might have been simply chosen by the parties or have no connection with the environment he usually deals with. One last relevant issue must be borne in mind: whereas two States provided not only for the same substantive rule, but also for the same conflict-of-law rule, uniformity would still not be necessarily assured, due to possible discrepancy in the characterization of the same issue. As far as contractual obligations are concerned, characterization problems may in fact arise in connection with pre-contractual liability, but also donations as well as maintenance obligations. Therefore, in order to implement, insofar as possible, harmonization in the outcome of an international dispute, uniformity in both conflict-of-law rules and jurisdiction criteria should be pursued. Just like uniform PIL rules do not – themselves – assure uniformity, harmonized jurisdiction rules will never – alone – ensure uniformity in the outcome of the same dispute due to the possibility of multiple forums being competent at the same time in international contractual matters. Under the Brussels I regulation, for instance, the forum of the defendant’s domicile (Art 2(1)), but also the one of the place of performance of the obligation in question (Art 5(a)), as well as the one possibly agreed upon by the parties by means of a choice of court agreement (Art 23 – prorogation of jurisdiction, which shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise), may each have jurisdiction over the same contractual issue. The same rules have been adopted between EC Member States (including Denmark), Switzerland, Norway and Iceland with the New Lugano Convention, signed on October 30th 2007.
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Guermani, Maria Luisa <1975&gt. "Lo scambio automatico di informazioni: ambito comunitario e internazionale a confronto." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amsdottorato.unibo.it/7991/1/guermani_marialuisa_tesi.pdf.

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Abstract:
Lo scambio automatico di informazioni è sostenuto dalla comunità internazionale quale modalità principale in grado di assicurare efficacia alla lotta contro l’evasione fiscale. L’OCSE, su mandato del G20, e a seguito dell’introduzione da parte della disciplina FATCA è stata incaricata di redigere un modello di comunicazione da utilizzare a livello mondiale per l’invio delle informazioni di carattere finanziario. In ambito europeo, la previgente direttiva 77/799 è stata abrogata per rendere obbligatorio lo scambio automatico di informazioni relativamente a determinate categorie reddituali. Tale direttiva è stata progressivamente ampliata nel suo ambito di applicazione fino a ricomprendere oltre allo scambio di dati finanziari anche lo scambio di ruling, delle informazioni delle multinazionali e delle informazioni sulla ricerca del beneficiario effettivo così come rileva nella disciplina antiriciclaggio. Il quadro giuridico si è progressivamente arricchito e modificato di nuovi strumenti normativi per i quali è necessario delimitarne l’ambito di applicazione. Definire lo scambio automatico di informazioni come nuovo standard internazionale non implica unicamente l’utilizzo di un modello di comunicazione comune. Occorre anche predisporre un sistema giuridico in grado di garantire la tutela del contribuente i cui dati fiscali e finanziari vengono scambiati in massa. Se da un lato quindi, le modalità di realizzazione dello standard in ambito comunitario e internazionale sono sempre più convergenti, attualmente il meccanismo di tutela dei contribuenti non risulta essere stato oggetto di valutazioni condivise, rimanendo sostanzialmente rimesso alle disposizioni interne, con conseguente mancanza di uniformità della tutela dei contribuenti.
International Organizations, such as the OECD or G20 has been supporting the Automatic Exchange of Information in fiscal matters as a key factor in the fight against tax evasion and elusion. The OECD, on behalf of Ministers of Finance and Governors of the Central Banks, following the entry into force of FATCA legislation has implemented a Model of Communication for Financial Information, known as “Common Reporting Standard”. At European level, the previous Directive n. 77/799 regarding administrative assistance in tax matters has been repealed in order to enlarge and include the mandatory automatic exchange of information as well as new other methods of cooperation. The new Directive has been amended five times so as to include not only exchange of financial information but also rulings, country by country reports, information on the beneficial owner deriving from the AML sector. The legal framework is so far complex and pronged in two levels: international and European. A legal protection of taxpayers’ rights has to be guaranteed at both levels, but it does not seem so far to be standardized or jointly agreed between jurisdictions. It stems from this consideration that the taxpayers’ protection is not standard but jeopardized according to domestic provisions.
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Monaco, Francesca <1977&gt. "La conclusione del contratto informatico nella contrattazione internazionale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2532/1/monaco_francesca_tesi.pdf.

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Abstract:
Nel corso del presente studio si è cercato di capire quale potesse essere la normativa applicabile ai vari tipi di contratto elettronici analizzati, sia dal punto di vista del diverso modello contrattuale e sia dal punto di vista del soggetto, come parte del contratto. Infatti, proprio la peculiare logica delle norme poste a tutela del consumatore giustifica un separato approfondimento degli aspetti riguardanti i contratti conclusi tra operatori professionali, contratti business to business e quelli di cui sia parte un consumatore, contratti business to consumer. Sulla base di questi aspetti soggettivi e contrattuali, è stata analizzate la normativa comunitaria di riferimento, dal regolamento n. 44 del 2001 alla direttiva comunitaria 2000/31/CE. Si sono affrontati anche gli aspetti relativi alle norme di derivazione Uncitral, dalla Model Law del 1996 alla Convenzione del 2005 sulle comunicazioni elettroniche nella contrattazione internazionale, le norme di soft law, dalla Nuova lex mercatoria ai Principi Unidroit alle Linee Guida OCSE e la loro interazione con il commercio elettronico. In seguito, si è analizzata la convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali e il regolamento Roma I, le loro differenze e la loro diretta applicabilità, se esiste, con il commercio elettronico. In particolare, il Regolamento Roma I ha, nella maggior parte delle sue disposizioni, riproposto quanto contenuto nella convenzione di Roma, però in chiave moderna, apportando delle innovazioni nel commercio elettronico internazionale.
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Monaco, Francesca <1977&gt. "La conclusione del contratto informatico nella contrattazione internazionale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2532/.

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Abstract:
Nel corso del presente studio si è cercato di capire quale potesse essere la normativa applicabile ai vari tipi di contratto elettronici analizzati, sia dal punto di vista del diverso modello contrattuale e sia dal punto di vista del soggetto, come parte del contratto. Infatti, proprio la peculiare logica delle norme poste a tutela del consumatore giustifica un separato approfondimento degli aspetti riguardanti i contratti conclusi tra operatori professionali, contratti business to business e quelli di cui sia parte un consumatore, contratti business to consumer. Sulla base di questi aspetti soggettivi e contrattuali, è stata analizzate la normativa comunitaria di riferimento, dal regolamento n. 44 del 2001 alla direttiva comunitaria 2000/31/CE. Si sono affrontati anche gli aspetti relativi alle norme di derivazione Uncitral, dalla Model Law del 1996 alla Convenzione del 2005 sulle comunicazioni elettroniche nella contrattazione internazionale, le norme di soft law, dalla Nuova lex mercatoria ai Principi Unidroit alle Linee Guida OCSE e la loro interazione con il commercio elettronico. In seguito, si è analizzata la convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali e il regolamento Roma I, le loro differenze e la loro diretta applicabilità, se esiste, con il commercio elettronico. In particolare, il Regolamento Roma I ha, nella maggior parte delle sue disposizioni, riproposto quanto contenuto nella convenzione di Roma, però in chiave moderna, apportando delle innovazioni nel commercio elettronico internazionale.
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STIZZA, Paolo. "La disciplina fiscale delle perdite in ambito nazionale, internazionale e comunitario." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2010. http://hdl.handle.net/10446/894.

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LAI, ANDREA. "La Sovranità Internazionale ed i suoi agenti politici." Doctoral thesis, Università degli Studi di Cagliari, 2019. http://hdl.handle.net/11584/260799.

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Abstract:
In 2015, the UN General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development along with a set of new global goals (SDGs). One of them (Goal 16) places a certain emphasis on developing effective, accountable and transparent institutions, as well as ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels. Tellingly, matters of governance were not mentioned in the previous Millennium Development Goals. The addition reveals growing attention for an essential truth: to achieve ambitious policy objectives, process matters. The EU has long been making pioneering efforts on this track, the latest of which in 2016 with its Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy that includes a priority on reforming multilateral for a of global governance, particularly the UN Security Council and the International Financial Institutions. Recent events in world economic affairs have emphasized the urgency of the matter for the World Trade Organization. The purpose of the thesis is to provide a legal contribution to such developments, by means of an interdisciplinary study of the interplay between state sovereignty and international institutions. The diplomatic function is analyzed both from the perspective of classic international law and in light of emerging theories, such as the doctrine of Global Administrative Law and a constructivist approach to international relations. Diplomatic activity is further examined in the context of European integration vis-à-vis domestic standpoints of Member States: on the one hand, institutional norms in the EU Treaties providing for concerted international action represent a critical step forward with a view to a coherent European foreign policy. On the other hand, however, little progress has been made at the national and international levels to adapt the legal foundations and institutional framework upon which that common action should be based, as constitutional documents and charters of multilateral institutions ––drawn up before the post-war “globalization unbundlings”–– implicitly subsume international governance under the agency of the executive branch of government, without due provisions to address the profound changes and challenges underway. The role assigned to international secretariats and the European civil service, along with the participation of nongovernmental actors, is one such aspect. The new practice of public diplomacy is another. These and other issues are considered while proposing an evolutionary understanding of States’ external sovereignty as ‘inter-dependence’.
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SANNA, PIETRO. "La tutela del passeggero nel diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea." Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2021. http://hdl.handle.net/11567/1060333.

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Serra, Laura. "I rapporti patrimoniali tra coniugi e partners nel diritto internazionale privato europeo." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2013. http://hdl.handle.net/10077/8624.

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Abstract:
2011/2012
Il presente lavoro è dedicato all’analisi dell’assetto giuridico, attuale ed in fieri, dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea. La ricerca, attraverso l’esame degli strumenti normativi in vigore ed in fase di studio nel contesto europeo, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, da un lato, intende mettere in luce la crescente rilevanza della materia, le problematiche giuridiche ad essa connesse e le lacune di disciplina che ancora la caratterizzano; dall’altro, si prefigge di verificare l’opportunità e la fattibilità concreta di soluzioni uniformi a livello europeo, tese a superare le carenze riscontrate sul piano nazionale, in ossequio alle esigenze di armonizzazione normativa e di certezza dei rapporti giuridici all’interno dell’Unione. Nella società contemporanea, così fortemente orientata al superamento dei confini tra Stati, sono sempre più numerosi i matrimoni e le diverse forme di unioni familiari caratterizzati da elementi di internazionalità, tra soggetti di cittadinanza diversa o tra connazionali che trasferiscono la propria vita comune all’estero, con affari e beni probabilmente situati in più di un unico Paese. A fronte della tendenza all’internazionalizzazione della famiglia e delle sue dinamiche, nello spazio giudiziario europeo - caratterizzato da un alto livello di integrazione tra Stati - si evidenzia l’utilità di un’armonizzazione di diritto che attraverso l’adozione di una disciplina unitaria semplifichi la regolamentazione di situazioni giuridiche con elementi di estraneità, in vista della piena realizzazione della libera circolazione delle persone. Il panorama normativo dei singoli Stati membri evidenzia, infatti, allo stato attuale, una grande varietà di soluzioni a livello tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto internazionale privato, che inevitabilmente determina una situazione di incertezza sia per i coniugi, che ad esempio possono trovarsi soggetti a regimi matrimoniali diversi a seconda dell’autorità giurisdizionale adita, sia per i partner legati da un’unione registrata, passibile di non essere riconosciuta oltre i confini dello Stato di registrazione, sia per i terzi (si pensi ai creditori) che con gli stessi coniugi o partner abbiano intrattenuto rapporti giuridici, sia, infine, per gli operatori del diritto chiamati a destreggiarsi tra le intricate vicende patrimoniali della famiglia. L’evidente disarmonia nelle soluzioni adottate dai legislatori nazionali costituisce un rilevante ostacolo alla libera circolazione delle persone, che non appare più conciliabile con gli obiettivi fatti propri dall’Unione Europea nel Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014. Nel delineare le priorità necessarie alla creazione e al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia unitario, proprio in tale occasione è stata rimarcata la necessità di azioni concentrate sugli interessi e sulle esigenze dei singoli. In particolare, il raggiungimento di una “cittadinanza europea” viene subordinato al conferimento dei diritti fondamentali della persona, primo tra tutti il rispetto della vita familiare, al pieno esercizio del diritto di libera circolazione, da assicurare non solo ai cittadini ma anche ai loro familiari, nonché all’effettiva possibilità “di far valere tali diritti ovunque nell’Unione”, facilitando l’accesso alla giustizia. Se, tuttavia, in assenza di una norma specifica dei Trattati che attribuisca alle Istituzioni la competenza ad adottare atti di armonizzazione sostanziale, l’unificazione materiale del diritto di famiglia appare ancora troppo lontana e prematura, più concreta ed attuabile si rivela - anche in materia di regimi patrimoniali della coppia - la predisposizione di un sistema unitario di diritto internazionale privato europeo, fondato sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Infatti, proprio sulla scorta di tale competenza indiretta, attualmente sancita all’art. 81 TFUE, si è assistito negli ultimi anni al progressivo intensificarsi dell’azione dell’Unione nel diritto di famiglia, attratto su più fronti dall’opera di armonizzazione del diritto internazionale privato che ha, fino ad ora, interessato settori di rilievo primario quali la separazione personale e il divorzio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, le successioni, portando all’emanazione di diversi e specifici Regolamenti. In tale contesto si inseriscono le due recenti Proposte di Regolamento, pubblicate dalla Commissione il 16 marzo 2011, dedicate ai rapporti patrimoniali che derivano dal matrimonio, la prima, e dalla registrazione di una partnership, la seconda, le quali incorporano globalmente la disciplina relativa alle problematiche internazionalprivatistiche di settore. L’intento primario di entrambi gli atti, esplicitamente ripreso dai rispettivi preamboli, è quello di fornire soluzioni unitarie di fronte alle difficoltà derivanti dai conflitti di giurisdizioni e di leggi, in modo da assicurare una maggiore certezza giuridica alle coppie che circolano all’interno dell’Unione. Le maggiori sfide che il legislatore europeo si è impegnato a raccogliere attraverso le due Proposte consistono, da un lato, nel tentare di raccordare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e partner con gli strumenti normativi già in vigore, al fine di ridurre quella frammentarietà di disciplina che ad oggi caratterizza il diritto internazionale privato europeo della famiglia; dall’altro, nel promuovere il riconoscimento giuridico delle nuove realtà familiari, sebbene solo sotto il profilo internazionalprivatistico e limitatamente agli aspetti economici derivanti dalle unioni non tradizionali. Invero, tali obiettivi appaiono quanto mai ambiziosi, soprattutto in quanto riferiti al complesso e delicato settore familiare, nel quale tuttora gli Stati membri sono portati a rivendicare l’autonoma competenza normativa, sorretti dalle limitazioni procedurali previste dai Trattati che - anche a seguito della revisione del 2009 - sottopongono all’unanimità l’adozione di atti di cooperazione in questa materia. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’analisi focalizzata sulla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cui nello specifico vengono dedicati i capitoli II, III e IV del presente lavoro, non può prescindere da un preliminare e più generale sguardo alle caratteristiche dell’azione dell’Unione europea nel diritto di famiglia, alle sue potenzialità ed ai suoi limiti. Il fine ultimo è quello di comprendere se attraverso il metodo della cooperazione giudiziaria in materia civile, e anche grazie alla costante opera interpretativa della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, il legislatore europeo possa arginare l’ostacolo della mancanza di competenza legislativa diretta in materia familiare, riuscendo a gettare le basi per favorire la creazione di un principio di riconoscimento reciproco degli status civili e di valori condivisi all’interno dell’Unione.
XXIV Ciclo
1981
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GIACONIA, MASSIMO. "La compatibilità degli aiuti di Stato in materia fiscale con il diritto comunitario." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2010. https://hdl.handle.net/11565/4053946.

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25

di, Napoli Ester. "I criteri di collegamento personali nel diritto internazionale privato europeo della famiglia." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2013. http://hdl.handle.net/11577/3423051.

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Abstract:
Recently, European private international law in family matters has deeply developed. The structure of conflict-of-laws rules reflects the needs of mobility of the “post-modern” family. Presently, families move, benefiting from the “constitutional” freedom of movement within the Union, establishing a fragmented and unstable relationship with the territory. In the era of the retour des sentiments, the “post-modern” man “suffers” from a pluralism of identities: he is linked to the traditions of his ancestors, he is integrated within the social context of the different country where he is established, he takes part to the community of those who believe in the religion that he has embraced. In Europe, the conflict-of-laws rules which regulate family matters – allocated on three “levels” (national, conventional, supranational) – respond to complex schemes, and undergo a wider tension to specialization, flexibilitation and materialization of private international law. The use of the personal connecting factors of nationality, domicile and habitual residence, demonstrates that private international law changes following the political, social and economic changes. The European legislator and the interpreter, when elaborating and applying the relevant conflict-of-law rule, need to satisfy multiple needs. On one side, the European policies, such as, among others, the social integration of the individual in the legal order of the requested State; on the other side, the protection of the “moving” person’s cultural identity. Such “axiological” tension (translated, in the macro-context, in the search for a balance between the “right to an international mobility”, and the respect of one’s own “roots”) reveals itself, in the micro-context, through the use of some personal connecting factors by the supranational conflict-of-laws rules which apply in family matters. It is mostly the habitual residence that appears to satisfy such balances. The European legislator has taken the expression from the language of “the Hague”, and has shaped it according to the needs of the European legal order. Habitual residence raises delicate issues concerning its definition: such problems show that this concept is of a complex and composite nature, which goes beyond the mere fact (as it was originally conceived in the “law of the Hague”). The questions surrounding the habitual residence, and its widespread use (as the principal connecting factor, but also the principle head of jurisdiction in EU regulations regulating family matters) reflect the development that undergoes European private international law. Such evolution, together with its present dynamics, seen from the internal perspective of the personal connecting factors used by conflict-of-laws rules in family matters, leads one to think – with renovated interest – about the European competences in the field of private international law, and on the nature of European private international law
Negli ultimi anni il diritto internazionale privato dell’Unione ha conosciuto uno sviluppo significativo, anche nel settore familiare. Le esigenze della “famiglia postmoderna” si riverberano sulla struttura della norma di conflitto, che si appresta a seguirla nel suo dinamismo. La famiglia odierna partecipa del fenomeno di mobilità attraverso le frontiere, “costituzionalmente” garantito dai Trattati, intrattiene col territorio un rapporto frammentato, precario: la famiglia si stabilisce nel tessuto sociale dello Stato d’accoglienza, vi si integra, riparte. Così, nell’epoca del retour des sentiments, l’uomo postmoderno è eclettico, “soffre” di un pluralismo identitario: è ancorato alle tradizioni dei propri avi, si inserisce nel tessuto sociale del diverso paese in cui è stabilito, si riconosce nella comunità di quanti credono nella religione che ha abbracciato. Le norme di conflitto che disciplinano la materia familiare in Europa – distribuite su più “livelli” (interno, convenzionale, sovranazionale) – rispondono così a schemi articolati, attraversate dalla più ampia tendenza alla specializzazione, alla flessibilizzazione ed alla materializzazione del diritto internazionale privato, che interessa ogni settore. L’evoluzione dell’impiego nel tempo dei criteri di collegamento personali della cittadinanza, del domicilio e della residenza abituale mostra come il diritto internazionale privato non resti insensibile agli sviluppi politici, sociali ed economici della società. Il legislatore dell’Unione, nella fase genetica, e l’interprete, nella fase applicativa della norma di conflitto, devono soddisfare multiple esigenze. Da una parte, le politiche dell’Unione (di cui la libertà di circolazione costituisce lo “scheletro”), l’integrazione sociale della persona nell’ordinamento dello Stato d’arrivo; dall’altra, la tutela dell’identità culturale dell’individuo “mobile”. Questa tensione assiologica, che nel macro-contesto si traduce nella ricerca di un equilibrio tra il “diritto alla mobilità internazionale” ed il valore del rispetto delle proprie origini, si manifesta nel micro-contesto nell’impiego di alcuni criteri di collegamento personali da parte delle norme di conflitto preposte alla disciplina dei rapporti e delle situazioni familiari, nel contesto sovranazionale. È soprattutto il criterio di collegamento basato sulla residenza abituale che parafrasa questo gioco di equilibri. Il legislatore dell’Unione ha trasposto “a Bruxelles” questa espressione, tratta dal linguaggio “dell’Aja”, plasmandolo in parte su “bisogni” propri dell’ordinamento europeo: il criterio di collegamento della residenza abituale dimostra di soddisfare, più dei criteri del domicilio e della cittadinanza, gli obiettivi cui è informato il diritto internazionale privato dell’Unione, strumentale, a sua volta, al raggiungimento delle politiche dell’Unione. La residenza abituale solleva delicate problematiche ricostruttive, che ne lasciano intendere una natura complessa, composita, che va oltre al mero fatto (come originariamente intesa nel “diritto dell’Aja”). Le questioni che circondano questo concetto e l’impiego diffuso che ne fanno le norme dell’Unione (che lo elevano a criterio di collegamento, nonché a titolo di giurisdizione principale anche nei regolamenti in corso di adozione in materia familiare), rispecchiano in parte lo sviluppo che fronteggia il diritto internazionale privato dell’Unione nel suo insieme. Questa evoluzione, con le sue dinamiche attuali, osservata dal micro-contesto, dalla prospettiva dei criteri di collegamento personali impiegati dalle norme di conflitto in materia familiare, ci inducono riflettere con rinnovato interesse sulle competenze dell’Unione nella disciplina internazionalprivatistica, sulla natura del diritto internazionale privato dell’Unione
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Persiani, Alessio. "Profili della tassazione del reddito delle società tra diritto comunitario e accordi sul commercio internazionale." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2008. http://hdl.handle.net/11385/200767.

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IAFRATE, PAOLO. "L'evoluzione del diritto di famiglia in Tunisia: il minore nello Statuto personale e nel diritto internazionale privato." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/824.

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Abstract:
Questa opera è indirizzata a coloro che sono attratti dal mondo islamico o più semplicemente sono incuriositi da questa realtà che sempre di più si sta " europeizzando" anche se i principi cardine restano immutati. La disciplina sciaraitica che regola l' istituto familiare si basa su un nucleo di valori, regole giuridiche comuni, infatti il Corano le considera intangibili e immutabili. L'obiettivo è promuovere la posizione dei componenti più deboli della famiglia, ossia la donna e il bambino, ed equiparare i diritti e i doveri dei coniugi. Le norme sciaraitiche sono state riformulate e recepite nei codici di diritto di famiglia nei Paesi musulmani denominati " Statuto Personale" . La tesi di dottorato dal titolo " L' evoluzione del diritto di famiglia in Tunisia: il minore nel Codice dello Statuto Personale e nel Diritto Internazionale Privato" , è suddivisa in quattro capitoli. Il Capitolo I " Le origini e lo Statuto Personale" dedica ampio spazio alle radici della Tunisia, con dei brevi riferimenti alla situazione del Paese sia a livello costituzionale che socio-culturale. Successivamente, dopo aver effettuato una breve disamina storica, si passa ad approfondire il Codice dello Statuto Personale dal 1956 fino alle ultime riforme del marzo 2008. Il secondo capitolo dedica invece unâ ampia riflessione al rapporto tra il Giudice Tunisino e la codificazione in materia di Statuto Personale. Nel corso dei paragrafi viene sottolineato il ragionamento del giudice che appare a volte conforme, e a volte in contrapposizione al diritto musulmano classico. Dall' analisi del capitolo si evince un conservatorismo tradizionale e di reazione del giudice che si rapporta sempre più al contesto sociale, affrontando numerose problematiche e mutando il proprio orientamento con il passare del tempo. Inoltre, gli altri paragrafi affrontano lâ annosa problematica del riconoscimento della paternità, mediante la prova del DNA, con specifico riferimento alla legge del 28 ottobre 1998, analizzando i vantaggi e gli svantaggi, nonché le possibili misure adottate dal legislatore. Infine, l' ultimo capitolo approfondisce il ruolo del minore sia all' interno dello Statuto Personale che nel Diritto Internazionale Privato Tunisino. Nei primi paragrafi si desume come la consacrazione del principio dell' interesse del minore nello Statuto Personale, sia fondato su una dimensione umanitaria basata sulla dignità e l' eguaglianza. I paragrafi successivi, invece, sottolineano la salvaguardia dell'interesse del bambino all'interno del Diritto Internazionale Privato, principio fondamentale concernente tutte le decisioni del giudice. Quest' ultimo, dunque, dovrà procedere all' analisi di tutti i fattori finanziari, domiciliari, affettivi, psicologici, educativi e sanitari relativi al bambino. Infine l' attenzione è rivolta all' esame di un caso pratico riguardante il matrimonio tra una cittadina tunisina ed un cittadino egiziano. In sintesi, si può notare come la famiglia tunisina, anche se tende verso un modello nucleare, conserva i caratteri della famiglia tradizionale.
This work is addressed to those who are attracted by the Islamic world or are simply interested in this reality that increasingly is "Europeanizing" even if the basic principles remain unchanged. The sharia discipline, that regulates the family institution, is based on values and common juridical rules that the Koran considers intangible and unchangeable. The aim is to promote the position of the weakest components of the family, such as women and children, in order to make the rights and duties of the couple equal. The sharia precepts have been reformulated and assimilated in the family law codes of the muslim countries and are called "Personal Statute." The doctoral thesis entitled "The evolution of the familyan law in Tunisia: The minor in the Code of the Personal Statute and in the Private International Private Law", is divided into four chapters. The first Chapter, â The Origins and the Personal Statute", is about the roots of Tunisia, making short references to the situation of the Country in the constitutional, social and cultural level. Then, after a brief historical and close examination, the chapter deepens the Personal Statute Code from 1956 to the last reforms of March 2008. The second chapter talks about the relationship between the Tunisian Judge and the codification in the field of Personal Statute. The paragraphs emphasize that sometimes the reasoning of the Court is an accordance with the classical muslim law and sometimes this is in contrast with it. The chapther shows a traditional conservatism and, in particular, the reaction of the Judge that relates increasingly to the social context, facing many issues and changing his own orientation with the passing of time. Besides, the other paragraphs deal with the old issue of the acknowledgement of paternity, through Dna testing, with particular reference to the law of 28 October 1998, analysing the advantages and disadvantages, the possible measures taken by the law - maker. Finally, the last chapter deepens the role of the minor inside the Personal Statute and the Tunisian International Private Law. In the first paragraphs of this chapter, the consecration of the minor in the Personal Statute, is based on a more umanitarian dimension, on dignity and on equality. On the contrary, the further paragraphs underline the safeguard of the childâ s interest inside the International Private Law, that is a fundamental principle in all the judgeâ s decisions.So, the judge has to analyse the financial, emotional, psichological, educational and sanitary factors concerning the child. In the end, the attention is addressed to the examination of a practical case, the marriage of a tunisian woman and egyptian man. In brief, you can see that, even if the Tunisian family aspires to a nuclear model, it preserves the main features of the traditional family.
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BATTISTINI, CHIARA. "La disciplina dei servizi di interesse economico generale nel diritto comunitario: il caso dei trasporti ferroviari." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2008. https://hdl.handle.net/11565/4051248.

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FANNI, SIMONA. "La donazione dei materiali biologici umani ai fini della ricerca biomedica nell'ambito del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea." Doctoral thesis, Università degli Studi di Cagliari, 2020. http://hdl.handle.net/11584/285097.

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Abstract:
The purpose of the thesis is to explore the international legal framework addressing human biological materials and biomedical research. Chapter I aims at contextualizing the reflection, by primarily focusing on a biological and a medical premise concerning the scientific issues related to human biological materials. In this sense, it is stressed that the DNA contained in human biological materials represents their main feature, which characterizes them both biologically and legally. In this regard, the main scientific implications for biomedical research are taken into consideration, in order to explain the peculiar importance of human biological materials for science and for biomedical research. After delving into the issues related to self-ownership and the dichotomy between the physical and the spiritual dimensions that affect the human body as a whole and its separated parts, the thesis explores the tripartite conception of the status of human biological materials, which distinguishes between the material, the informational and the human dimension. This tripartite conception of the status of human biological materials constitutes the background against which the main approaches developed in the common law and civil law systems are assessed, with specific reference to such landmark decisions as: Moore v. Regents of University of California; Greenberg v. Miami Children's Hospital; Washington University v. Catalona. Italy, Spain, France and Germany have represented the reference legal orders for analysing emblematic civil law systems, especially in relation to the juxtaposition of the legal paradigms respectively embraced. Chapter II delves into the responses that the international legal order and European Union law (EU law) have offered in relation to human biological materials and biomedical research. The focus is set, at the global level, on the experience of the UNESCO and, at the regional level, on the Council of Europe and on the European Union. In this respect, special emphasis is put on the most significant instruments that have been adopted so far, in particular: the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, the International Declaration on Human Genetic Data and the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, adopted by the UNESCO; the European Convention on Biomedicine and Human Rights and its Additional Protocol, as well as Recommendation Rec (2016) 6, in relation to the Council of Europe. Finally; finally, with regard to the legal order of the European Union, in light of the architecture of the Treaties, special attention is given to the Charter of Fundamental Right of the European Union, Directive 98/44/EC, Directive 2004/23/EC and the General Regulation on Personal Data. Again, the relevant jurisprudence of the European Court of Human Rights and of the European Court of Justice is taken into account, despite the issues related to human biological materials and their donation to biomedical research have never been addressed as such. Chapter III analyses the international framework related to biobanks and biomedical research for the purpose of advancing some proposals, in order to clarify how the international legal order has tried to tackle the need to ensure an appropriate approach to human biological materials from a perspective of equal and fair access. The reflection is framed in terms of human rights. In this regard, in particular, the right to science or to enjoy the benefits of scientific progress is used as a helpful paradigm for the reflection, and the issues related to access are taken into consideration from the viewpoint of the noyau dur of the right to health. Finally, several proposals are advanced, in particular the adoption of a “strong” soft law instrument, consistent with the new gradual normativity that is gaining ground in international law as a response to the current treaty fatigue.
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Vallar, G. M. "GLI ASPETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE DEL FALLIMENTO DI GRUPPI BANCARI MULTINAZIONALI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2014. http://hdl.handle.net/2434/232399.

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Abstract:
In the absence of an international agreement among states, insolvencies of multinational groups of banks could in principle be dealt with only according to a so called “territorial approach”. Under the latter, every bank of a given group is considered to be an independent entity with the consequence that several insolvency proceedings are opened with respect to each of them in any of the states of their seats, different laws are applied and every court will try to grab as much assets as it can in order to satisfy its own local creditors. The five multinational banking defaults occurred in the last thirty years (BCCI, Fortis, Dexia, Kaupthing and Lehman Brothers) had to deal with such a scenario. Fortis, Dexia and Kaupthing had been resolved through a territorial approach. On the contrary, liquidators and courts involved in the BCCI and Lehman insolvencies (respectively begun in 1991 and 2008) tried to overcome the massive inconveniences that would have derived from a piecemeal liquidation by voluntarily cooperating and coordinating the proceedings, through “cross-border insolvency agreements” (also called “protocols”). Inspiration came from a more consolidated experience matured in this same direction in the corporate groups insolvencies. Awareness has then arisen - stronger than before - among states, practitioners and academics, of the need to regulate these insolvencies ex ante and once for all, in order to avoid the uncertainties of a case-by-case solution. Quite a few international organizations, such as the EU, the IMF, the Basel Committee and the Financial Stability Board, have been and still are pursuing this aim by preparing a considerable number of either soft law or hard law instruments for adoption by states.
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MAOLI, FRANCESCA. "Il diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione Europea e l'introduzione di un Certificato Successorio Europeo." Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2018. http://hdl.handle.net/11567/929371.

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VANIN, OMAR. "Il trattamento processuale delle norme sui conflitti di leggi dell'Unione europea." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2018. http://hdl.handle.net/11577/3427274.

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Abstract:
The enquiry focuses on the issues that arise when applying the rules on the conflict of laws adopted by the EU in the context of Italian civil procedure. Initially, we describe, on one hand, which peculiarities characterize civil procedure as a context in which rules are applied. On the other hand, we examine how EU law guides the interpretation of Member States’ domestic rules and, among them, of procedural rules. Thus, we set the existence of a duty to apply the rules of civil procedure in light of the effet utile assigned to EU conflict-of-laws rules whenever the latter are evoked in the judicial context. Moving on, the research focuses on the legal instruments adopted by the EU in the filed of private international law, inferring the common legal principles that are therein enshrined and with which we are able to elaborate a general system of EU’s private international law. The focus, then, shifts on the core of the research, retracing the dynamics which govern the application the conflict-of-laws rule in the context of the Italian civil procedure, beginning with its introduction in the procedural debate and ending with the extension of the power of the Supreme Court of Cassation to review the interpretation of the conflict-of-laws provision adopted by the inferior judge. Here, we provide a solution to each of the issues described when the conflict-of-laws rules applied by the judge belong to the EU legal system. Lastly, we elaborate a method in order to identify a solution, in the interpretation of the afore-mentioned rules, that reduces the friction between EU private international law and domestic procedural law, distinguishing on whether or not the domestic procedural rule allows for at least an interpretation that is consistent with EU private international law.
L’indagine intende interrogarsi sui problemi che sorgono in sede di applicazione delle norme sui conflitti di leggi di matrice dell’Unione europea nel processo civile italiano. Dapprima, da un lato, si prende atto di quali siano le peculiarità di quel particolare contesto applicativo di una norma che è il processo civile. Dall’altro lato, si esamina come il diritto dell’Unione europea orienti l’interpretazione delle norme dell’ordinamento interno e, in particolare, le norme processuali. Si accerta quindi l’esistenza di un obbligo di interpretare le norme processuali anche alla luce dell’effetto utile assegnato alle norme di diritto internazionale privato dell’Unione europea. Successivamente l’analisi si focalizza sui diversi strumenti di diritto internazionale privato dell’Unione europea, tentando di enuclearne i principi ricorrenti idonei a comporre un sistema di diritto internazionale privato. L’attenzione, poi, si sposta al merito dell’indagine, ripercorrendo le dinamiche che presiedono all’applicazione della norma di conflitto nel processo civile italiano, dalla introduzione della questione da essa regolata nel dibattito processuale sino alla sindacabilità, in sede di impugnazione, della sua applicazione. In questa sede, in particolare, si offre una possibile soluzione a ciascuno dei problemi laddove la norma di conflitto che il giudice civile debba applicare appartenga all’ordinamento dell’Unione europea. Infine, si tenta di elaborare un metodo che permetta di pervenire, nell’interpretazione delle norme considerate, a un esito che riduca al minimo le frizioni tra i due sistemi normativi, distinguendo a seconda che la disposizione processuale interna si presti ad almeno un’interpretazione coerente con il diritto internazionale privato dell’Unione europea o che la norma non offra alcun significato conforme allo stesso.
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Di, Fonzo Fabio. "La regolazione del mercato assicurativo comunitario ed italiano: stato dell’arte e prospettive future." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2012. http://hdl.handle.net/11385/200922.

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Abstract:
Esigenze e struttura della regolazione finanziaria europea. Peculiarità ed esigenze della vigilanza prudenziale del mercato assicurativo. Regolazione dell'attività assicurativa in Italia e ruolo dell'Isvap.
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CHIRICALLO, Nicola. "Verso un ordine pubblico europeo delle successioni? L’impatto del Regolamento 650/2012 sul diritto successorio materiale, tra principi UE e tradizioni nazionali." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2023. https://hdl.handle.net/11392/2502851.

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Abstract:
Nel primo Capitolo del presente lavoro, muovendo da una prospettiva civilistica, si è provveduto con l’esaminare l’impatto sostanziale derivante dall’adozione del Regolamento europeo n. 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni. A tal fine, premessi brevi cenni sulla disciplina italiana di diritto internazionale privato delle successioni previgente, contenuta negli articoli 46 e seguenti della legge n. 218 del 1995, si è effettuata una sintetica ricostruzione storica dell’istituto dell’ordine pubblico internazionale nella logica della legge n. 218 del 1995: in quest’occasione, si è anche confrontata tale eccezione con un altro fondamentale limite all’applicazione della legge straniera, rappresentato dalle norme di applicazione necessaria. In seguito, una volta compiuta siffatta ricostruzione diacronica, si è proseguito con l’analisi di alcuni importanti profili di incidenza del Regolamento n. 650 sul diritto successorio materiale, evidenziando come il Regolamento medesimo appaia incidere sul diritto successorio materiale almeno sotto tre differenti punti di vista: il patto successorio c.d. “europeo” – il quale viene espressamente disciplinato nell’art. 25 del Regolamento –, il certificato successorio europeo nonché, soprattutto, la clausola di ordine pubblico contenuta nell’art. 35, il cui rilievo si ritiene tale da necessitare una trattazione separata. Nel secondo capitolo, dunque, si è provveduto ad esaminare il concetto di ordine pubblico ai sensi del Regolamento n. 650/2012. A questo scopo, in primo luogo, si è provveduto ad esaminare l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, la quale ha provveduto progressivamente a costruire una nozione autonoma di “ordine pubblico europeo” sulla scorta dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea, i quali sono da individuarsi, a loro volta, nelle libertà fondamentali previste dai Trattati e nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza. Muovendo da tale presupposto, si è allora tentato di ricostruire il ruolo dell’ordine pubblico nella sistematica del Regolamento 650/2012: sicché, attraverso un’analisi che ha posto in correlazione il diritto dell’Unione europea con il diritto successorio, si è evidenziato come l’ordine pubblico ex art. 35 del Regolamento imponga la disapplicazione della legge straniera soltanto in casi eccezionali, suscettibile di verificazione unicamente con riguardo all’applicazione della legge di uno Stato terzo; con riferimento, invece, all’applicazione della legge di un diverso Stato membro, il diritto dell’Unione europea appare poter agire principalmente in direzione opposto, impedendo cioè la disapplicazione della legge medesima per contrasto con i principi fondamentali dello Stato del foro, i quali, nel loro insieme, fondano quello che può essere definito, in alterità con l’ordine pubblico europeo, come “ordine pubblico nazionale” delle successioni. Nel terzo Capitolo, pertanto, infine, si concentra l’analisi sull’ordinamento italiano, valutando se la successione necessaria possa costituire, nello specifico, un istituto di ordine pubblico internazionale. A questo fine, premessi alcuni cenni diacronici sull’istituto e posti in evidenza alcuni dei più significativi aspetti della disciplina, i quali concorrono nel rendere il sistema italiano di tutela dei legittimari tra i più rigidi dello scenario europeo, si è cercato di individuare l’eventuale fondamento costituzionale dell’istituto. Ad esito di tale procedimento, si è giunti alla conclusione per cui ad essere eventualmente rivestito di valore costituzionale non è la successione necessaria di per sé considerata, bensì la successione necessaria c.d. materiale, cioè il fatto che alla cerchia dei più ristretti familiari del de cuius sia garantita una qualche forma di tutela per l’ipotesi in cui questi siano in stato di bisogno.
The first chapter of this work, starting from a civil law perspective, examined the substantive impact of the adoption of European Regulation No 650/2012 on the private international law of succession. To this end, after briefly outlining the Italian rules of private international law of succession previously in force, contained in Article 46 et seq. of Law No 218 of 1995, a brief historical reconstruction of the institution of international public policy in the logic of Law No 218 of 1995 was carried out: on this occasion, this exception was also compared with another fundamental limitation on the application of foreign law, represented by the rules of necessary application. Subsequently, once this diachronic reconstruction was accomplished, we proceeded with the analysis of some important profiles of the impact of Regulation 650 on the substantive law of succession, highlighting how the Regulation itself appears to affect the substantive law of succession from at least three different points of view: the so-called "European" agreement as to succession - which is the only one that can be considered as a "European" agreement - and the "European" agreement as to succession. European" agreement as to succession - which is expressly regulated in Art. 25 of the Regulation -, the European Certificate of Succession and, above all, the public policy clause contained in Art. 35, the importance of which is considered such that it requires separate discussion. In the second chapter, therefore, the concept of public policy within the meaning of Regulation 650/2012 was examined. To this end, we first examined the case law of the European Court of Justice, which has progressively constructed an autonomous notion of 'European public policy' on the basis of the fundamental principles of the European Union legal order, which in turn are to be found in the fundamental freedoms laid down in the Treaties and in the fundamental rights enshrined in the Nice Charter. Starting from this assumption, an attempt was then made to reconstruct the role of public policy in the systematics of Regulation 650/2012: thus, through an analysis that correlated European Union law with the law of succession, it was shown how public policy under Art. 35 of the Regulation requires the non-application of foreign law only in exceptional cases, which can be verified only with regard to the application of the law of a non-Member State; with reference, on the other hand, to the application of the law of another Member State, the law of the European Union appears to be able to act mainly in the opposite direction, preventing the non-application of the law itself on the ground that it conflicts with the fundamental principles of the State of the forum, which, taken together, form the basis of what may be defined, in alterity with European public policy, as the "national public policy" of successions. In Chapter Three, therefore, the analysis focuses on the Italian legal system, assessing whether the necessary succession may constitute, specifically, an institution of international public policy. To this end, after a few diachronic outlines of the institution and highlighting some of the most significant aspects of the discipline, which contribute to making the Italian system of protection of legitimators among the strictest in the European scenario, and which appear to persist despite several attempts at reform, an attempt was made to identify the possible constitutional basis of the institution. At the end of this procedure, the conclusion was reached that it is not the necessary succession in itself that is possibly endowed with constitutional value, but the so-called material necessary succession, i.e. the fact that the circle of the deceased's closest family members is guaranteed some form of protection in the event that they are in a state of need.
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RIZZO, GIULIA. "L'Istituto della concessione di servizi tra diritto interno e diritto comunitario." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2010. http://hdl.handle.net/2108/1320.

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Abstract:
Scopo del lavoro è approfondire il tema della concessione di servizi, alla luce dell’influenza esercitata dalle norme e dalla giurisprudenza, in considerazione degli enormi interessi economici coinvolti. Nella ricerca si è analizzata la normativa comunitaria e nazionale, nonché le pronunce della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali. Non si è trascurato un necessario excursus storico. Lo studio ha rivelato che l’istituto non ha, a tutt’oggi, una puntuale ed esaustiva disciplina normativa, sia a livello comunitario che nazionale. Tuttavia, le norme nazionali adottate in attuazione delle direttive e dei principi sanciti dalle sentenze garantiscono oggi una maggiore trasparenza, pubblicità e par condicio nelle procedure di gara e hanno avuto un impatto importante sul riparto di giurisdizione italiano, giudice ordinario o giudice amministrativo. Il risultato della ricerca costituisce un significativo contributo nella definizione dell'istituto.
Purpose of the job is to closely examine the theme of the concession of services, in the light of influence exercised by law and jurisprudence, in consideration of the enormous economic affairs involved. The EU and National regulations were analyzed, as well as pronouncement by the Court of Justice and the domestic Tribunal. Neither was a necessary background excursus neglected. The study revealed that up to today this kind of public contract has no precise and comprehensive disciplinary regulation at either community or National level. Nevertheless, National regulations adopted in implementation of directives and principles ratified through sentencing, do nowadays guarantee a greater transparency, publicity and ‘par condicio’ in procedures for tenders and have an important impact on the Italian judiciary sector: ordinary judge or administrative judge. The result of the search constitutes a meaningful contribution.
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Calabrese, Emanuela. "Responsabilità dello Stato per violazione delle direttive comunitarie." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1427.

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Abstract:
2012 - 2013
L’Unione Europea ha, da sempre, influenzato gli Stati che ne facciano parte, imponendo loro degli obblighi e condizionando gli aspetti più vari (dall’economia alla giustizia, dalla sicurezza all’agire amministrativo e, persino, i comportamenti dei singoli cittadini). Quando colpevoli di non aver adempiuto ai detti obblighi, gli Stati tenuti vengono assoggettati a procedura d’infrazione (ex art. 258 ss TFUE) perché se ne accerti l’inottemperanza. Tra gli obblighi imposti dall’UE figura anche il recepimento di una direttiva: atto normativo che va acquisito nell’ordinamento interno entro un termine e vincola gli Stati al raggiungimento di un determinato risultato, lasciandoli liberi nelle modalità. Alle volte, però, il legislatore non adempie in tempo utile oppure lo fa in modo parziale o scorretto, arrecando danni ai cittadini che avrebbero potuto ottenere un vantaggio dal tempestivo recepimento. La mia opera cerca di analizzare proprio la situazione d’inadempienza statuale agli obblighi comunitaria e le sue conseguenze, cercando di rispondere, innanzitutto, al quesito relativo all’eventuale responsabilità dello Stato (sia esso legislatore, Pubblica Amministrazione o giudice di ultimo grado) e alla risarcibilità del danno del danno (inteso come rimedio residuale e subordinato all’esperimento dell’interpretazione conforme). Nel primo capitolo, si affronterà l’analisi dei principi generali e delle fonti. Si scoprirà come analoghe forme di responsabilità sono previste anche quando lo Stato sia inadempiente rispetto agli obblighi internazionali o derivanti dalla CEDU. Particolare attenzione verrà data ai rapporti fra ordinamento europeo e ordinamento nazionale, anche allo scopo di inquadrare, successivamente, la natura della responsabilità. Propendere per la teoria monistica piuttosto che per quella dualistica, si vedrà nel terzo capitolo, orienterà la dottrina e la giurisprudenza, rispettivamente, verso la natura extracontrattuale o contrattuale della responsabilità. Il secondo capitolo riguarderà l’analisi della giurisprudenza comunitaria relativa alla responsabilità dello Stato in veste di legislatore, di Pubblica Amministrazione e di giudice di ultimo grado per inadempimento degli obblighi comunitari, in genere, e, segnatamente, per violazione di una direttiva. Anche la PA e il giudice, infatti, possono provocare un danno ai singoli quando non venga recepita una direttiva. In effetti, si tratta di un comportamento mera conseguenza di quello del legislatore: ci si è chiesti, infatti, cosa possa succedere quando la PA o il giudice danneggino un soggetto, emanando i provvedimenti dal contenuto corrispondente ad una norma che abbia recepito la direttiva in modo parziale o scorretto. Verranno studiate le sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione sul tema: dall’originaria Francovich e Bonifaci a quelle relative alla borsa di studio dei medici specializzandi tra il 1983 e 1991; dalla sentenza AGM Cosmet e alla Köbler/Traghetti del Mediterraneo e altre. Il terzo capitolo è, poi, quello dedicato alla natura della responsabilità e agli aspetti che, da essa, scaturiscono: la prescrizione (e l’individuazione del dies a quo) e la colpa. Verranno proposte le principali sentenze a favore della natura extracontrattuale (Cass. sentt. 7630/2003 e 12814/09), con consequenziale obbligo risarcitorio, e di quella contrattuale (Cass. 10617/1995, SSUU 9147/2009 e 10813/2011), foriera di un obbligo, invece, indennitario. Naturalmente, considerare la responsabilità dello Stato come contrattuale o extracontrattuale produrrà i suoi effetti anche rispetto al termine prescrizionale da prevedere (10 o 5 anni, con particolare attenzione al dies a quo di decorrenza) e alla prova o mera allegazione dell’elemento soggettivo. [a cura dell'autore]
XII n.s.
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AQUIRONI, Ilaria. "Il carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea - L'interazione delle norme riguardanti la competenza giurisdizionale, i conflitti di leggi, l'efficacia delle decisioni e la cooperazione tra autorità." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2018. http://hdl.handle.net/11392/2487871.

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Kaeb, Caroline. "A Story of Law and Incentives: A Comparative Legal Understanding of Corporate Risk and Incentives in Relation to Human Rights Liability." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2012. https://hdl.handle.net/11572/368382.

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Abstract:
This work examines the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly corporate human rights responsibility, by telling a “story of law and incentives†in way that fosters a comparative legal understanding of corporate risks and motivational drivers. The 2008 financial crisis has shown that trustworthiness on the part of corporations is indispensable for the sustainable well-being of society and corporate success alike. This reality mandates assessing the current legal and economic system and the incentives that it induces for corporations to ensure that the ‘social contract’ is not unconditional anymore, but rather encourages, induces, and eventually rewards trustworthiness. For this purpose, this work analyses the behavioral economics of legal liability enforcement as an exogenous measure of CSR implementation. The goal is to assess to what extent liability rules across different legal systems are incentive-compatible and affect corporate behavior as predicated under the ‘deterrence theory.’ It fills a troublesome gap in the literature that has not yet tested the ‘deterrence theory’ for legal CSR enforcement. This analysis shows that liability schemes in their current design and structure do not always influence corporate behavior in the desired way, but instead can generate ‘hidden costs’ of legal enforcement and therefore yield non-monotonic and suboptimal compliance results. Applying psychological game theory, it is concluded that, under specific legal regimes (here, corporate tort liability under the U.S. Alien Tort Statute (ATS)), incentives induced by liability enforcement are limited since intrinsic motivation is ‘crowded out.’ It is argued that law is not the only driver for CSR compliance and that it can be effectively complemented by economic self-interest and particularly social norms as endogenous compliance mechanisms. Underlying is the discussion about the tradeoff between personal trust and institutional trust as well as intrinsic and extrinsic motivation in the context of CSR compliance mechanisms. In an effort to map corporate legal risk before domestic courts and corresponding incentives, this work conducts a comparative legal analysis identifying key commonalities and differences between liability schemes for corporate human rights violations in the U.S. and selected European jurisdictions, namely France and Belgium. A civil-criminal divide can be observed, with the U.S. providing for civil human rights redress and European jurisdictions allowing for a ‘partie civile’ claim attached to the principal criminal proceedings. Rather than siding with existing scholarship that those differences are merely a country-specific “translation†into the “language†of the respective legal system, this dissertation illustrates that those differences arise for far more complex reasons. The question addressed focuses on why almost all major litigation against corporations for their overseas human rights performance has been brought in U.S. courts under the ATS, rather than in the courts of their European counterparts. It is concluded that aside from substantive law, differences in procedures (in terms of civil and criminal liability) and legal culture (in terms of a common law and civil law tradition) implicate corporate risk, the victim’s litigation preferences, and the overall effectiveness of the respective liability system in terms of deterrence. A critical look at the apparent supremacy of the ATS in human rights litigation against corporations shows that its immediate appeal to victims’ plaintiffs does not match-up with the long-term deterrence effect in behavioral economics terms. Thus, showcasing the landmark case of Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. before the U.S. Supreme Court confirms the need for a strict deference to the criminal or civil nature of the proceedings, rather than conflating both concepts interchangeably and at will (as has often been done in ATS jurisprudence). Conflating civil and criminal elements has unintended consequences which undermine the incentive-compatibility of corporate liability under the ATS. Eventually, a paradox emerges: Whereas the European approach is in concept designed to yield incentive-compatible compliance results and is thus superior to the ATS structure, it in practice surrenders to the American approach with its unparalleled procedural rules, which are emblematic of the litigious character of American society. The overall goal of this work has been to move beyond pre-set notions of what lawyers believe does and does not work and present a fresh perspective on the doctrine of corporate liability informed by an empirical approach grounded in behavioral economics. The intent is to create a dialogue and provide a framework to assess the legal order per se (“de jure condito†) in the context of corporate human rights liability that informs normative innovation (“de jure condendo†) for more effective, i.e., incentive-compatible, liability regulation and enforcement in the field of CSR.
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VASYLIUK, ROKSOLANA. "La risoluzione delle controversie attraverso l’istituto giuridico internazionale e culturale della mediazione. Il contesto e i regimi della regolamentazione in alcuni Stati post sovietici (nella Federazione Russa, nella Georgia e nell’Ucraina)." Doctoral thesis, Università degli Studi di Cagliari, 2021. http://hdl.handle.net/11584/313152.

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Abstract:
The global landscape of mediation could be observed as an uneven picture represented by the variety of denominations, styles and approaches, modes of access and the varied nature of the institution of mediation. These differences have an impact on the way mediation is considered and applied in both theory and practice. National legal and political structures, cultural attitudes towards conflict and dispute resolution, and the solutions adopted vary greatly from one nation to another. Despite the path towards universality and recognition of the benefits of mediation at national and international levels, it is too early to say what the future of mediation will be and whether it will be possible to ensure a synergistic implementation of mediation in the global context. The relationship of mediation with the courts and its integration into the justice system, although an issue subject to much debate and evaluation, does not constitute a common framework and remains a point of reference for ongoing scientific research aimed at developing the best strategies and practices best suited to the needs of the parties. Despite criticism of the legitimacy of compulsory referrals to mediation, the reality today is that compulsory mediation cases make up the majority of mediation initiated through the judicial system. The last two decades can be characterised as a continuous encouragement for the use of mediation coming from international organisations that attempted, and still attempt, to provide a basic legal framework, based on the values and potentials of mediation encapsulated in its ability to reform a legal system of justice. Mediation, being a little-known method of dispute resolution, has received considerable attention from the main “players” in the international market (UNCITRAL, EU, WIPO, Council of Europe) which has influenced the national path of mediation towards “mobilisation”. The revival of mediation, as well as the method of dispute resolution, has attracted my attention focusing on a subject that has often challenged the problems and effectiveness of civil law and common law systems in the development of the European and international internal market. The structures and environment, the practical (the nuances of the language of the norm used) and legal context of mediation, as well as the results of mediation have yet to be explored from a global and comparative perspective. At the same time, many critical or undefined issues remain on the mediation process. Post-Soviet countries (Ukraine, Georgia, Russian Federation) have been my primary interest in identifying strengths and weaknesses of the regulatory regime for national and cross-border mediation and have become a starting point for further research. I used a benchmarking methodology within a system called “Regulatory Robustness Rating System” (“Regulatory Robustness Rating – RRR”, Kluwer Law International, 2017). The RRR system is elaborated in a detailed and explanatory manner by N. Alexander and is aimed at providing potential legal advisors and other actors in cross-border/international mediation processes with a quicker knowledge of the main features of the regulatory environment in which mediation will take place, stressing the importance of accessibility and predictability of the Mediation Law. Part I of the Thesis discusses the approaches of the regulative regimes and the principal foundations of mediation process and its increase popularity Part II describes the dimensions of legal mediation’s in Russian Federazione, and in the alternative and comparative perspective Part III and part IV analized the mediation regimes and principle in Georgia and Ucraine.
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Pace, Tommaso. "Il diritto del venditore di rimediare alla consegna di un bene non conforme nei rapporti tra parti commerciali: analisi comparativa del right to cure tra prassi, esperienze di diritto positivo e diritto internazionale materiale uniforme." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2018. http://hdl.handle.net/11577/3422791.

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Abstract:
The aim of this paper is to provide a critical assessment of the right of a seller to cure his breach to a contractual agreement (“right to cure”), with specific consideration to the delivery of non-conforming goods under domestic and transnational sale agreements. Subsequent to an elucidation of the methodological and doctrinal aspects of the research conducted herein, the paper delves into an in-depth analysis of the concept of warranty for hidden defects, tackling such concept from its Roman origins and the outset of Anglo-American law, to the current stance adopted by the Italian judicial system. The research then extends to analyzing the right to cure with a specific focus on English and American law, and cross-border sales between businesses, with particular regard to the provisions set forth by article 7.1.4 of the Unidroit Principles, and by articles 37 and 48 of the CISG, and in the most prominent European private law harmonization projects. The paper concludes by assessing the compatibility between the right to cure, available to the seller as urgent remedy for defects in sold goods after the completion of a contractual agreement, and the traditional legal institutions concerning defect warranties under Italian law, with the aim of determining whether, and to what extent, such right may find a place in our judicial system.
Il presente contributo si prefigge di esaminare il diritto alla correzione dell'inadempimento ("right to cure") del venditore, con specifico riguardo alla consegna di un bene affetto da vizi di conformità nei contratti di vendita domestici e transnazionale. Dopo aver stabilito le premesse metodologiche e dottrinali della ricerca, viene esaminata nel dettaglio la nozione di garanzia redibitoria a partire dalle sue origini romanistiche e agli albori del diritto anglo-americano, fino all'attuale disciplina nell'ordinamento italiano. La ricerca prosegue approfondendo specificamente il right to cure nell'ottica del diritto inglese e statunitense, e negli scambi transfrontalieri tra imprese, segnatamente la disciplina sancita dall'art. 7.1.4 dei Principi Unidroit, dagli artt. 37 e 48 della Convenzione di Vienna del 1980, e nei principali progetti di unificazione del diritto privato in ambito europeo. Da ultimo, si esamina la compatibilità tra il right to cure, quale rimedio a disposizione del venditore in caso di emergenza di vizi nella res empta dopo il perfezionamento del negozio, e i classici istituti relativi alle garanzie redibitorie nel diritto italiano, al fine di verificare se e in che misura siffatto istituto possa trovare spazio nel nostro ordinamento.
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GULIZZI, ELISA. "PREVENIRE LA CORRUZIONE: NUOVE STRATEGIE REGOLATORIE TRA PUBBLICO E PRIVATO." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020. http://hdl.handle.net/10280/78875.

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Abstract:
L’obiettivo della ricerca è quello di studiare le contaminazioni tra diversi livelli di governance nel settore dell’anticorruzione. Anzitutto, ci si soffermerà sugli effetti che le convenzioni internazionali e più in generale gli strumenti prodotti nella sfera sovranazionale hanno determinato sul diritto anticorruzione italiano. A ben vedere, questa contaminazione tra diversi livelli di regolazione si realizza non solo attraverso strumenti cogenti ma anche, e soprattutto, attraverso strumenti flessibili come raccomandazioni e linee guida. Il diritto anticorruzione rappresenta un laboratorio di contaminazioni non solo a livello verticale tra sfera sovranazionale e nazionale, ma anche a livello orizzontale. Alla delimitazione del campo della ricerca alle interazioni tra pubblico e privato corrisponde il capitolo II: in esso si dà conto del fatto che, in materia di prevenzione del rischio di corruzione, i confini tra sfera pubblica e sfera privata sono sempre più sfumati. Infine, nel capitolo III, si cerca di trovare un filo conduttore tra le varie forme di contaminazioni regolatorie analizzate, inserendole entro un più ampio ciclo in cui si susseguono regulation e enforcement. Ci si chiede se e in che misura questo ciclo sia effettivamente virtuoso: in particolare, se un processo di law-making improntato ai criteri della flessibilità, della partecipazione dei soggetti interessati e della continua valutazione della sua efficacia, sia effettivamente idoneo a prevenire fenomeni corruttivi.
The aim of the research is to study interaction between different levels of governance in the anti-corruption sector. Firstly, the domestic law, especially in the anti-corruption field is strongly influenced by international instruments. The Italian system, for example, starts out from the Anti-Corruption Law, Law No. 190 (the so called "Severino Law", approved by Parliament on 6 November 2012, entering into force on 28 November 2012, and implemented by several regulations). This Law was adopted to implement the UN Convention against Corruption. Secondly, the research aims to study interaction between public and private sector: fundamental concepts for corruption prevention, such as risk management, have been borrowed from one sector to another. Finally, there many players in the anti-corruption sector who are able to create rules (lawmakers, stakeholders, Authorities): the question is if they are part of a virtuous circle in which regulation and enforcement are closely linked. In order to prevent corruption, the law-making process must be based on specific criteria such as flexibility, stakeholder participation and ongoing evaluation of its effectiveness.
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GULIZZI, ELISA. "PREVENIRE LA CORRUZIONE: NUOVE STRATEGIE REGOLATORIE TRA PUBBLICO E PRIVATO." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020. http://hdl.handle.net/10280/78875.

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Abstract:
L’obiettivo della ricerca è quello di studiare le contaminazioni tra diversi livelli di governance nel settore dell’anticorruzione. Anzitutto, ci si soffermerà sugli effetti che le convenzioni internazionali e più in generale gli strumenti prodotti nella sfera sovranazionale hanno determinato sul diritto anticorruzione italiano. A ben vedere, questa contaminazione tra diversi livelli di regolazione si realizza non solo attraverso strumenti cogenti ma anche, e soprattutto, attraverso strumenti flessibili come raccomandazioni e linee guida. Il diritto anticorruzione rappresenta un laboratorio di contaminazioni non solo a livello verticale tra sfera sovranazionale e nazionale, ma anche a livello orizzontale. Alla delimitazione del campo della ricerca alle interazioni tra pubblico e privato corrisponde il capitolo II: in esso si dà conto del fatto che, in materia di prevenzione del rischio di corruzione, i confini tra sfera pubblica e sfera privata sono sempre più sfumati. Infine, nel capitolo III, si cerca di trovare un filo conduttore tra le varie forme di contaminazioni regolatorie analizzate, inserendole entro un più ampio ciclo in cui si susseguono regulation e enforcement. Ci si chiede se e in che misura questo ciclo sia effettivamente virtuoso: in particolare, se un processo di law-making improntato ai criteri della flessibilità, della partecipazione dei soggetti interessati e della continua valutazione della sua efficacia, sia effettivamente idoneo a prevenire fenomeni corruttivi.
The aim of the research is to study interaction between different levels of governance in the anti-corruption sector. Firstly, the domestic law, especially in the anti-corruption field is strongly influenced by international instruments. The Italian system, for example, starts out from the Anti-Corruption Law, Law No. 190 (the so called "Severino Law", approved by Parliament on 6 November 2012, entering into force on 28 November 2012, and implemented by several regulations). This Law was adopted to implement the UN Convention against Corruption. Secondly, the research aims to study interaction between public and private sector: fundamental concepts for corruption prevention, such as risk management, have been borrowed from one sector to another. Finally, there many players in the anti-corruption sector who are able to create rules (lawmakers, stakeholders, Authorities): the question is if they are part of a virtuous circle in which regulation and enforcement are closely linked. In order to prevent corruption, the law-making process must be based on specific criteria such as flexibility, stakeholder participation and ongoing evaluation of its effectiveness.
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Serraiotto, Camilla. "Il dispositivo della solidarietà nella responsabilità civile tra tendenze espansive e nuovi impieghi limitativi." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2018. https://hdl.handle.net/11572/368192.

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Abstract:
La solidarietà trova la sua base giuridica nella Costituzione, all’art. 2, che così recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’6adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale†. Pur volendo leggere testualmente ed “univocamente†il significato di solidarietà proclamato dalla Carta Fondamentale, si comprende come in verità il termine, più che univoco, sia polimorfo, caratteristica che nel tempo ha reso la solidarietà per così dire “dinamica†. È come se taluni istituti giuridici, grazie alla loro radice solidaristica, avessero potuto evolversi nel tempo anche in significati ed effetti opposti rispetto a quelli originari, pur a fronte di una solidarietà che, che seppur rimasta letteralmente invariata nel tempo, è stata capace di sospingere il sistema in direzioni differenti e talvolta, appunto, opposte. In altre parole, la solidarietà è stata capace di sprigionare diversi significati, facendosi essa stessa motrice dell’evoluzione di taluni istituti giuridici che ancora oggi continuano ad essere ricondotti all’art. 2 Cost., ma sotto una diversa luce. Ecco che nell’accostarsi alla solidarietà è necessario guardare ad essa per il significato che essa oggi riveste, consci del fatto che questo significato racchiude la storia passata di questo principio, e consci altrettanto del fatto che il principio influenzerà la storia futura di numerosi istituti, che pur conservando la loro origine solidaristica, perderanno in parte l’originario significato, mettendo così in luce e confermando la polisemia sottesa all’art. 2 Cost. Si consideri, a grandi linee, una serie di istituti che hanno ormai perso la loro originaria connotazione solidaristica: ne è esempio il concetto stesso di “famiglia†, in origine intesa quale “società naturale†, ex art. 29 Cost., oggi in certi casi considerata un semplice aggregato sociale minimo nel quale tutelare la privacy ovvero la “tranquillità†degli individui che di esso sono parte. La stessa Carta di Nizza rinuncia a definire la famiglia, per sancire solo il diritto di sposarsi e di “formare una famiglia†. Lo stesso diritto dei contratti scorge nel dovere di buona fede integrativa l’influenza della solidarietà, atta a “costringere†la parte ad obblighi di rinegoziare, in nome proprio di quella solidarietà che se ne predica a fondamento della poc’anzi menzionata clausola generale. Ancora, la responsabilità civile sembra far emergere un’allocazione del danno che segue anziché l’ingiustizia vera e propria, nel suo significato tecnico – giuridico, un criterio di analisi economica del diritto, volto non già a riparare, bensì a traslare il costo economico (ovvero i rischi economici) sottesi ai vincoli giuridici. È facile allora comprendere la polisemia della solidarietà nell’incipit evidenziata, che sembra muoversi verso direzioni opposte e talvolta contraddittorie: è proprio questa contraddittorietà che si evidenzia nella trattazione. Lo spirito dell’indagine è infatti quello di guardare al fenomeno non già con la lente di ingrandimento focalizzata sul singolo istituto, ma piuttosto far emergere, mediante l’analisi dei singoli istituti giuridici che hanno visto l’evoluzione poc’anzi descritta, delle vere e proprie tendenze di sistema. L’ipotesi è quella di portare alla luce come la solidarietà, paradossalmente, sia stata all’origine di una “tendenza espansiva†del sistema risarcitorio, e pur a fronte della medesima base giuridica, oggi sia motore di un’opposta “tendenza contenitiva†. Di qui la necessità di scandagliare la reale portata della solidarietà. Per indagarne il concetto, bisogna risalire a tempi molto antichi. Eessa è spesso rivendicata dal Cristianesimo che ne ha fatto un tassello della propria religione, nell’accezione più precisa di “carità†. Nell’Esodo, Libro VI della Bibbia si parla dell’aiuto che Jahvè dona al popolo eletto per superare gli stenti del viaggio dopo la fuga dall’Egitto. Questo riceveva ogni giorno la “manna†, il pane degli angeli che proveniva dal cielo. Gli stessi giuristi medievali conoscevano la solidarietà (attiva e passiva) tra debitori e creditori. Del resto non si può sottacere che il concetto di solidarietà abbia origine antiche, in sintonia con i concetti del fenomeno religioso. Si pensi ai concetti di humanitas, pietas, clementia, o ancora “agàpe†ossia “cura dell’altro per l’altro†, la fratellanza†, cioè il “rispetto per l’altro, per definizione uguale†, o ancora la “carità†, intesa quale “servizio a favore degli altri†, che anticipa il moderno concetto di solidarietà, intesa quale l’assumere come proprio l’interesse di un terzo. Tra il ‘500 ed il ‘600 si parla di solidarietà intesa quale uguaglianza di tutti gli uomini, per loro natura, ovvero per volontà divina, e se qualcuno era più ricco tra gli uomini, avrebbe dovuto mettere a disposizione dei più poveri questa ricchezza, al fine di soddisfare le esigenze altrui. Si pensi al noto filosofo Jhon Loke che nel suo primo Trattato sul Governo accosta al concetto di solidarietà quello di carità, predicando che “Dio non lascia un uomo alla mercé di un altro, al punto che questi possa, volendo, farlo morire di fame. Dio […] non ha dato a nessuno dei suoi figli una tale proprietà sulla sua particolare porzione di beni di questo mondo, egli ha dato pure al suo fratello bisognoso un diritto di sovrappiù dei suoi beni; così che ciò non possa essergli giustamente negato, quando i suoi urgenti bisogni lo richiedano†. Per citare il pensiero di Rodotà, innanzi a tale affermazione di Loke, si evidenzia come “Siamo di fronte a un dilatarsi dell’orizzonte, soprattutto rispetto alle parole di Loke, che riferiscono i doveri della ricchezza, e quindi il limite morale di quest’ultima, ai soli casi in cui la carità consente ad ogni uomo di accedere a quella parte di ricchezza altrui che sia necessaria per permettergli di sfuggire ad una situazione di estremo bisogno, alla mancanza di qualsiasi mezzo di sussistenza†. Ecco che se ne percepisce, dietro al concetto di carità, quello di solidarietà dell’uomo verso l’altro uomo, quel sentimento di pietas che lo stesso Cristianesimo predicava con forza, o ancora quel sentimento di fratellanza che dovrebbe caratterizzare le relazioni umane. Ed invero, questo concetto di fratellanza è alla base della “solidarietà illuministica†, seppure con una diversa accezione, e trova origine nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino†del 1789. La solidarietà nasce infatti nel sistema Francese, ed esso viene comparativamente analizzato nel percorrere la trattazione, al fine di verificare se e quali analogie e differenze vi siano rispetto al nostro sistema. Essa origina da un concetto di fraternité che a sua volta si correla ad obblighi di liberté ed egalité. Se tuttavia la libertà e l’eguaglianza si esplicano subito in modo tangibile, basti considerare la libertà religiosa ed economica, e l’eguaglianza civile, tutt’altro si può dire per la fraternité, intesa non quale “fratellanza civile†, ma come mero atteggiamento mentale, privo di concrete e tangibili esperienze. Ecco il paragone con la fratellanza cristiana, ossia quella di tutti gli uomini in Cristo, poi scardinata dall’individualismo del Bill of Rights del 1776 che pone l’uomo al di fuori della solidarietà, proprio per fargli esercitare il diritto di proprietà sulla propria persona. Il concetto stesso di proprietà, a ben vedere, si pone in netta antitesi con lo spirito solidaristico, garantendo appunto al proprietario il diritto di escludere altri dal godimento di quel bene. È quindi esattamente un’accezione opposta a quella di fratellanza cristiana. Con l’ingresso nella storia italiana, la fraternité francese viene sostituita con la parola “democrazia†sino ad arrivare alla “solidarietà corporativa†che si è affermata nel corso del Secolo scorso, e che ha influenzato lo stesso Codice del 1942. Il dovere di solidarietà corporativa nasce dal “fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale†, che i civilisti hanno poi inteso come subordinazione dell’interesse del singolo alla società nazionale. Del resto nel ‘900 si sviluppa un concetto di solidarietà tutta politica, è la solidarietà delle nazioni di fronte alla guerra, l’aiuto reciproco nei conflitti armati e nelle calamità naturali che colpiscano uno degli Stati membri, che ancora oggi troviamo quale principio cardine in alcune fonti sovranazionali. Difatti, il concetto stesso di solidarietà di fronte alle calamità naturali, è quello che connota la Costituzione francese del 1946, inteso appunto come uguaglianza di fronte a eventi suscettibili di scuotere la collettività nazionale. È del tutto evidente quindi l’allontanarsi di questo concetto di solidarietà, rispetto a quello originario della Rivoluzione Francese, oggi sempre più volta verso il significato dell’essere giudici di sé stessi. Si passa da una solidarietà “sociale†ad una solidarietà “individuale†: la si invoca per imporre obblighi ai consociati anziché per tutelarne a pieno i loro diritti. È una solidarietà che permette al singolo di auto - crearsi diritti (si pensi all’obbligo di rinegoziare un contratto divenuto squilibrato grazie alla buna fede integrativa di matrice solidaristica), ovvero di auto – creare degli obblighi di “sopportare una parte del danno†derivante da un fatto illecito, anziché tutelarne il principio di integrale riparazione, secondo quanto espressamente sancito nella recente sentenza della Corte Costituzionale sulle lesioni micro permanenti. È evidente che il sistema si trovi di fronte ad un corto circuito, nel quale la tutela del singolo, di fronte ad una scarsità di risorse, viene subordinata all’interesse del sistema, che impone di fargli sopportare solidaristicamente una parte di pregiudizio, pena il suo collasso: si pensi alla materia assicurativa. Una solidarietà, poi, che viene in qualche modo rivista e rivisitata nel suo significato, a seconda delle utilità che di volta in volta si vogliono perseguire. Si consideri il caso delle ONLUS, in cui si richiama la solidarietà al solo fine di giustificare un regime fiscale privilegiato, sulla scorta del fatto (forse solo apparente in taluni casi) che queste svolgono attività socialmente utili, che possono solo vagamente ricondursi al concetto di solidarietà. Se poi la si analizza all’interno della nostra Carta Fondamentale, si trae conferma del suo carattere polimorfo: la solidarietà nella dignità della persona umana, all’interno delle formazioni sociali dove si svolge la personalità, l’eguaglianza sostanziale tra gli individui, la concezione di “famiglia come società naturale†, la funzione sociale della proprietà nonché l’utilità a fini sociali dell’attività economica privata, che permea lo stesso concetto originario di causa del contratto, e dunque pone un vaglio alla libertà negoziale dei consociati. Ne consegue che il principio di solidarietà non può che essere il principio fondante della convivenza all’interno dello stato democratico. Sembra allora profetica la profezia di Luigi Mengoni, secondo il quale “sul concetto di solidarietà, la riflessione è appena agli inizi†. Invero, al progressivo smantellamento della solidarietà organizzata non corrisponde, almeno in Europa, un parallelo affievolimento dello spirito di fratellanza, soprattutto di fronte alle calamità naturali dei giorni nostri: è questa infatti la solidarietà proclamata nel Preambolo della Costituzione Francese del 1946. La stessa Dichiarazione dei diritti dell’uomo, all’art. 19 sancisce infatti che “tutti gli esseri umani [devono] agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza†. Sembra così che qualcosa della primordiale solidarietà sia tuttavia rimasto. E allora, la polimorfia della solidarietà, si comprende, domina tanto i momenti di sviluppo della società, tanto i momenti di crisi, e talvolta, parallelamente alla crisi della società, si scorge la crisi del concetto stesso di solidarietà. Di fronte a questa “crisi†del concetto, nasce la curiosità di indagare dapprima il suo significato storico – costituzionale, e successivamente come essa si sia evoluta nel suo significato e soprattutto come abbia influito sui vari istituti della Responsabilità Civile. Ed allora, pur intravedendo una crisi del concetto di solidarietà, ciò non dovrebbe esimere dall’indagare la portata e l’influenza che nonostante la crisi essa continua ad esercitare sugli istituti giuridici che direttamente o indirettamente la richiamano. Per citare ancora una volta Rodotà, più attuale che mai in anni di “crisi†sociale e politica che accompagnano o determinano la crisi del concetto di solidarietà, vale la pena riportarne un passo significativo, ove l’Autore così si esprime: “La vicenda storica della solidarietà conosce molti momenti di difficoltà, e persino di eclisse, che tuttavia non consentono di ignorare un altro dato di realtà, rappresentato proprio dal fatto che il permanere della possibilità di riferirsi alla solidarietà come principio fondativo ha mantenuto nei diversi sistemi una benefica tensione, che continuamente ci ricorda l’irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato. La crisi «effettuale» della solidarietà non esonera dall’obbligo di misurarsi con i temi che essa ha posto, divenuti socialmente più brucianti e che, proprio per questa ragione, esigono una riflessione che tenga viva la consapevolezza della necessità di considerare la solidarietà come una categoria che può essere fattualmente negata, ma che tuttavia permane come riferimento forte, e obbligante, per un diverso agire politico e istituzionale. Come è stato più volte osservato, principi prima affidati solo alla forza della morale o all’azione politica hanno oggi lo statuto di norme giuridiche e, per questa ragione, possono e debbono essere «presi sul serio». La critica sbrigativa della esistenza di principi e norme contraddetti da pratiche che in concreto li ignorano o li violano, e che spesso sfocia in una ingannevole riproposizione dell’«autonomia del politico», trascura proprio il dato non soltanto simbolico del passaggio nella sfera del giuridico di principi che, per questo solo fatto, rafforzano la politica, fornendole strumenti che ne dilatano e legittimano le possibilità di azione†. Ecco allora l’obiettivo della ricerca: capire come la solidarietà si sia mossa e si stia muovendo tra gli istituti giuridici per comprenderne gli effetti prodotti. In particolare, L’indagine intende verificare l’influenza del principio di solidarietà in un particolare ambito, che è quello del sistema della responsabilità civile, ed in particolare l’ambito aquiliano, pur nella consapevolezza che l’art. 2 della Costituzione manifesta i suoi effetti anche nelle relazioni contrattuali, operando, il più delle volte, a monte del principio di buona fede, del quale sfrutta la portata integrativa del vincolo obbligatorio, per determinare nuovi e ulteriori obblighi rispetto a quelli esplicitamente assunti dalle parti. Nell’intera analisi, ci si propone di fotografare come la giurisprudenza vada oltre il dato normativo codificato nella legge ordinaria, legittimando un “diritto vivente†mediante il richiamo all’art. 2 Cost., e dunque immettendo scelte innovative, talvolta estranee alla portata precettiva della legge, o per lo meno con essa in tensione. Tale processo si svolge e si fonda proprio sul richiamo a questo valore fondamentale iscritto nella Costituzione, che fa operare una norma sovra-ordinata rispetto a quella sotto ordinata. Vi è sottesa l’idea che un’interpretazione della legge “costituzionalmente orientata†possa di fatto adattare un sistema rigido al caso concreto, al prezzo del travalicamento dei limiti formali che la legge ordinaria imporrebbe di considerare nel processo interpretativo che dovrebbe presiedere (e precedere) la sua applicazione. Di qui l’interrogativo circa la reale portata dell’art. 101 della Cost.: il vincolo del giudice alla legge potrebbe riferirsi al diritto vivente, non solo a quello positivizzato nel testo scritto. Le conseguenze dell’operare dell’art. 2 Cost., come principio cardine di questo meccanismo, dato il suo ampio respiro dogmatico, sono assai notevoli. Si rende flessibile il sistema normativo, a discapito certo della certezza del diritto, ma non solo. Come si avrà modo di osservare, la reale ed originaria portata precettiva della solidarietà sociale è stata via via stravolta, e in tale stravolgimento l’art. 2 Cost. ha potuto operare all’intero della responsabilità civile con effetti distonici, portando talvolta a un ampliamento della tutela risarcitoria, talaltra ad un vero e proprio restringimento della stessa. Ciò ha giustificato scelte antitetiche, accomunate, però, dalla giustificazione in una comune radice. Si dà quindi una solidarietà sociale “multiforme†che paradossalmente conduce ad esiti divaricati. L’analisi giurisprudenziale evidenzia numerosi casi di questo fenomeno, ed è condotta proprio al fine di valutare effetti positivi e negativi di tale pratica, i quali verranno messi in luce nella parte conclusiva del lavoro. Si vuole in particolare evidenziare come ad una prima fase espansiva del fenomeno risarcitorio, comportante una generosa quantificazione del danno per il soggetto danneggiato, propria del risarcimento del danno non patrimoniale, sull’onda delle note “sentenze di San Martino†delle Sezioni Unite, si stia facendo in tempi recenti seguito l’affermazione dell’idea di contenere tale fenomeno proprio in virtù della reciprocità sociale che caratterizza le relazioni tra consociati. Per effetto dell’operare del principio in parola, sarà talvolta il creditore, talaltra il debitore, a dover sopportare una parte di danno proprio in ragione del principio di solidarietà. Tuttavia, come si ha modo di osservare, i casi in cui il danneggiato si vede costretto a sopportare una parte del danno in chiave solidaristica, non si esauriscono nelle attività lecite, ma dannose, che sottendono un bilanciamento tra opposte sfere giuridiche, ma si riscontrano anche nel sistema di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da una condotta illecita, sussumibile nell’art. 2043 c.c., e dunque in presenza di una condotta contra ius e anche colpevole. Ancora, l’obbligo di farsi carico di una parte del danno sussiste, sempre in virtù di un dovere solidaristico di sopportarlo, anche per effetto di una condotta colposa non iure che cagioni un danno contra ius, senza che il responsabile possa essere individuato. È il caso del danno ambientale. È bene fin da subito chiarire che, quando si parla di un obbligo di “sopportare†una parte del danno, non ci si riferisce solo ai meccanismi di quantificazione e selezione del danno previsti dalle norme positive inserite nel sistema, quali ad esempio le norme di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c. vigenti sia in campo aquiliano che contrattuale, in virtù dell’espresso richiamo che l’art. 2056 c.c. fa alle norme menzionate, (eccettuato l’art. 1225 c.c.), che già prevedono una limitazione del quantum risarcitorio ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta, o mediata e diretta purché “regolare†dell’inadempimento ovvero dell’illecito, o ancora alla norma di cui all’art. 1225 c.c. che esclude il risarcimento del danno imprevedibile quante volte il soggetto non versi in dolo. Nemmeno alle norme in materia di responsabilità oggettiva, o alle norme settoriali che limitano la responsabilità (a titolo esemplificativo del vettore ovvero dell’albergatore). Ci si riferisce invece, più specificatamente, all’incidenza dell’art. 2 Cost., il quale può certo operare accanto a queste stesse norme, nell’allocazione del danno e nella determinazione del quantum, ponendosi quale ulteriore “filtro†rispetto ai precetti normativi codificati. Si cerca allora di evidenziare come stia emergendo una tendenza che, invertendo il segno rispetto a quella tipicamente ricondotta all’art. 2 Cost., tende ad allocare una parte del danno in capo al soggetto che non è responsabile della condotta antigiuridica o dell’inadempimento, in ragione dell’esigenza di salvaguardare altri e diversi interessi costituzionali di pari rango. Se si può certo scorgere una tendenza “inversa†volta a limitare la tutela risarcitoria per la vittima dell’illecito, in netta controtendenza rispetto alla sua tradizionale funzione espansiva, che, come tutti ricordano, ha condotto a un significativo ampliamento della tutela risarcitoria, soprattutto nell’ambito del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che tale tendenza non è unidirezionale. Si evidenzierà infatti che il fenomeno può essere definito “a macchia di leopardo†, nel senso che esso non è univocamente restrittivo. Accanto all’emersione di normative settoriali, create ad hoc, con il dichiarato intento di contenere la tutela risarcitoria, ed altresì per effetto di pronunce giurisprudenziali che ne completano l’opera, si riscontra il permanere di una tendenza “espansiva†, che non essendo più la sola ed univoca, si trova a fare i conti con un’opposta tendenza, che seppur ad oggi settoriale, è probabilmente destinata a diventare sistematica. Tale tendenza “restrittiva†non è propria unicamente dell’ambito civilistico, ma trova conferma in diversi rami dell’ordinamento, come si ha modo di verificare. Posta la tesi, l’obiettivo della ricerca è individuare quali sono nell’analisi normativa e giurisprudenziale le pronunce e le disposizioni che confermano tale tendenza “inversa†, dopo avere delineato la primordiale tendenza espansiva, per comprendere quali giustificazioni sono state di volta in volta poste a fondamento di una simile scelta e, altresì, per scrutare in che misura e attraverso quali sistemi di senso essi possano ritenersi giustificabili. Si nota allora come spesso l’art. 2 Cost. funzioni da “valvola di sistema†che permette di “legittimare†scelte spesso discutibili, e non realmente giustificate, al solo fine di salvaguardare di volta in volta l’interesse che “conviene†salvaguardare, utilizzando il principio costituzionale in parola, di fatto, per “autolegittimare†la scelta operata. Del resto non si può sottacere che la predominante influenza che la clausola di solidarietà sociale sta esercitando è dovuta da un lato alla considerazione che anche le norme europee predicano la solidarietà quale principio generale, e dall’altra alla constatazione che essa talvolta, fungendo da “controlimite†all’applicazione di queste, prevarrebbe sul diritto sovranazionale frenando l’ingresso di norme che si pongono in contrasto con i principi fondamentali del nostro sistema. Ecco che la teoria dei controlimiti, rappresenta l’unico freno a questo ingresso, essa è infatti impiegata per mantenere fermi almeno i principi fondamentali della nostra Costituzione, tra i quali vi rientra senz’altro l’art. 2 Cost. Del resto, la nozione stessa di solidarietà non è estranea nemmeno al diritto europeo, ragione per cui è necessario indagarne la sua portata anche con riferimento ad essa, stante la supremazia di tale diritto rispetto a quello nazionale. L’analisi viene pertanto così strutturata: dopo una prima parte nella quale si cerca di decodificare il significato della solidarietà sociale, in una prospettiva di indagine sovranazionale e nazionale, sia a livello di legge costituzionale che di legge ordinaria, si delineano i tratti fondamentali della responsabilità aquiliana, per iniziare l’analisi dell’influenza che il principio di cui all’art. 2 Cost. ha prodotto sul senso del dispositivo dell’art. 2043 c.c. Si ha modo di comprendere come l’idea stessa di solidarietà permei il risarcimento del danno in virtù di un’ingiustizia che può definirsi “solidalmente qualificata†nel determinare il concetto stesso di danno ingiusto. Dopo una breve comparazione con l’ordinamento Francese, preso a paragone per l’intera analisi, si evidenzia che la solidarietà invade anche e soprattutto le conseguenze dell’illecito aquiliano, in primis per quanto riguarda la quantificazione del danno, momento nel quale si pone il problema di verificare l’effettiva cogenza di un principio, quale quello di integrale riparazione del danno. In virtù del suo operare, talune incisioni della propria sfera giuridica si risolvono in meri disagi e fastidi, in quanto tali da sopportare, anziché connaturarsi quali veri e propri “pregiudizi†da risarcire. A ciò si aggiunga l’operare di istituti giuridici di creazione giurisprudenziale, che, accanto alla solidarietà costituzionale, incidono nel sistema di quantificazione del danno “a monte†individuando il danno – da quantificarsi – e le conseguenze economiche che ne sono connesse – da separarsi – al fine di individuare l’esatta nozione di “danno risarcibile†. È il caso della compensatio lucri cum damno. Il principio di integrale riparazione del danno viene però violato non solo per eccesso, ma anche per difetto, nel senso che nella quantificazione del danno, pur avendolo riconosciuto per intero in via sostanziale, di fatto in sede di quantificazione se ne decurta una parte per ragioni solidaristiche, o meglio per “superiori esigenze†. È il caso affrontato dalla Corte Costituzionale per le c.d. lesioni micro-permanenti. Dopo l’analisi dunque del fenomeno espansivo indotto dall’operare del principio solidaristico che dapprima amplia il catalogo dei diritti inviolabili e conduce ad estendere il risarcimento del danno non patrimoniale anche in campo contrattuale grazie alla nuova dimensione della causa in concreto del contratto, ci si soffermerà sul “freno†imposto a questa tendenza espansiva dalla c.d. clausola bagatellare. La stessa opera da vero e proprio filtro suppletivo nell’individuare quali sono i danni risarcibili, dopo i filtri giuridici posti dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., postulando espressamente, per la prima volta, un dovere di sopportare solidaristicamente una parte di “danno, ritenuto non risarcibile poiché non “ingiusto†. Il fenomeno di selezione dell’illecito meritevole di tutela risarcitoria è del resto comune all’assetto penalistico il quale chiama a tal fine in causa il principio di offensività, che permette, analogamente alla clausola bagatellare in ambito civile, di selezionare gli illeciti effettivamente meritevoli di repressione penale. Nel vagliare tali filtri, uno sguardo è d’obbligo al panorama sovranazionale, al fine di comprendere come e se la CEDU, ma anche i Principi PECL ed il Draft Common Frame of Reference, influenzino la quantificazione del danno e soprattutto la nozione di “diritto fondamentale†che ex art. 2 Cost. dovrebbe trovare ristoro in terra italiana. Del resto il filtro apportato dalla clausola bagatellare ha il dichiarato intento di contenere una prassi risarcitoria i cui confini sono spesso apparsi poco nitidi (si pensi alla proliferazione dei risarcimenti in campo non patrimoniale), e talvolta, l’opposto intento di evocare il dubbio circa la reale portata del neminem laedere: non più confinata in una mera dimensione astensionistica, bensì sviluppata in una per così dire “attivista†. Viene infatti in rilievo la questione se, dato un dovere solidaristico vigente in capo ai consociati, che impone di esercitare i propri diritti tenendo conto della dimensione sociale in cui ci si trova, ove anche altri soggetti a loro volta esercitano i loro diritti, tale per cui ogni diritto sarebbe “intrinsecamente limitato†dalla socialità, vi sia un altrettanto dovere sociale “inverso†di attivarsi, anziché dunque “limitarsi†, al fine di impedire fatti illeciti. Una prima battuta di riflessione al riguardo la si è avuta nel momento in cui si è stati chiamati a valutare la possibile sussistenza di un illecito omissivo in ambito civile. Ci si è chiesti cioè se il principio di solidarietà possa fungere da vero e proprio strumento di integrazione degli obblighi giuridici che discendono direttamente dalla legge in capo ai consociati, proprio in relazione ad un dovere di intervenire solidaristicamente a vantaggio altrui, pur non essendone obbligati in virtù di un precedente contratto ovvero fatto illecito. In altre parole, l’interrogativo di fondo è se la clausola di solidarietà possa essa stessa creare un obbligo di attivarsi, analogamente a quanto avviene per effetto della sussistenza, in campo penale, di una posizione di garanzia, e per l’effetto, qualora il soggetto non si attivi ci si chiede se possa essere chiamato a rispondere del danno cagionato in forma omissiva. Sulla scorta di questi interrogativi, il sistema ha per così dire, invertito la rotta, iniziando timidamente a restringere la tutela risarcitoria, sulla base di quello stesso principio che fino a poco tempo prima gli aveva permesso di ampliarla, nell’opposta direzione. Se le Sezioni Unite 2008 hanno per un verso ampliato la tutela risarcitoria, grazie al rinvio all’art. 2 Cost. ed ai diritti inviolabili, per altro verso hanno messo un “punto†alla proliferazione del risarcimento in campo non contrattuale introducendo la c.d. “clausola bagatellare†, e dunque ponendo una sorta di “filtro†nel selezionare gli illeciti meritevoli di tutela risarcitoria, distinguendoli dai meri disagi e fastidi, in quanto tali da sopportare solidaristicamente. Siffatta tendenza si è poi piano piano e timidamente sviluppata sino ad arrivare ad una presa di posizione più netta, momento nel quale è emersa una vera e propria linea di confine tra tendenza espansiva e l’opposta tendenza restrittiva: essa è forse rappresentata e ruota attorno alla questione dell’ammissibilità dei danni punitivi. Ossia, per valutare la correttezza sistematica e normativa, soprattutto alla luce dei principi costituzionali, della tendenza restrittiva descritta, è necessario interrogarsi preliminarmente sulla funzione della responsabilità civile. Se, come per molto tempo è stato, la sua unica funzione deve dirsi riparatoria, essa impone di riparare tutti e soli i danni subiti, e non vi sarebbe quindi spazio per i danni punitivi, che, come si ha modo di osservare, determinano un fenomeno di c.d. “overcompensation†per la vittima dell’illecito, accordando alla stessa una tutela risarcitoria superiore al pregiudizio sofferto, e talvolta addirittura pur in assenza di esso. Se invece essi si negano, si conferma, all’opposto, la tendenza restrittiva, volta a selezionare quegli illeciti che davvero meritano una risposta del sistema, ancorché solo riparatoria – compensativa. La stessa tendenza restrittiva ha trovato un positivo ed espresso riconoscimento proprio in una recente sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014 in materia di quantificazione del danno per lesioni micro-permanenti. Con riferimento agli interventi normativi vi è stato invece il Decreto Balduzzi, in particolare il suo art. 3 che, che ha eliminato la rilevanza penale della colpa lieve mediante una vera e propria abolitio criminis per il medico che si attiene alle linee guida, pur lasciando sussistere un’obbligazione risarcitoria in termini civilistici, seppure quantitativamente ridotta, poiché si impone, di “tenere debitamente conto della condotta di cui al primo periodo†, ovverosia del fatto che la colpa lieve non possa più rilevare penalmente. Di qui una chiara riduzione del quantum sanzionatorio per effetto di una condotta del medico che, in virtù del richiamo all’art. 2043 c.c. ha causato non poche discussioni in merito ad una sua supposta riqualificazione in termini aquiliani, confermata con la L. Gelli, intervenuta per abrogare il Decreto Balduzzi, nel dichiarato intento di confermare una limitazione della responsabilità del medico, con esiti tutt’altro che chiarificatori. Per rimanere in un’ottica comparata con la dimensione penalistica, la stessa tendenza restrittiva si è avuta, questa volta non già mediante abolitio crimins bensì mediante depenalizzazion
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IBBA, CRISTINA. "FATTI ILLECITI E «IRREGOLARITA'» NEI PROCEDIMENTI ADOTTIVI." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/684.

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Abstract:
La ricerca si propone di approfondire il tema delle “irregolarità” nelle procedure di adozione internazionale. Questa espressione è utilizzata dalla normativa nazionale di settore, con particolare riferimento all’attività degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione di minori stranieri. Con questo elaborato si è cercato di ricostruire una nozione di “irregolarità” più ampia di quella presente nella legislazione vigente, privilegiando un approccio interdisciplinare. Lo scritto si apre con una prospettiva storica delle “irregolarità”, ovvero della morfologia che esse hanno assunto nel corso del tempo, in relazione alla disciplina vigente nel nostro Paese a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Il cuore dell’elaborato è dato dalla presentazione delle “irregolarità”, comprendenti sia alcune illiceità di natura penale ed amministrativa che le criticità della prassi. Chiude l’indagine l’illustrazione di alcune buone pratiche di prevenzione delle “irregolarità” nelle procedure di adozione internazionale e di proposte de iure condendo della disciplina vigente. Particolare attenzione è stata posta al tema della riforma dei delitti in materia di adozione, disposizioni rimaste sostanzialmente disapplicate dagli anni Ottanta ad oggi.
The research aims to delve into “irregularities” in the procedures of the International adoption. The previous mentioned phrase is used in the National specific provisions in reference to activities carried out by accredited bodies, entitled to apply adoption procedures of foreign minors. The thesis is an attempt to reconstruct a broader notion of “irregularity” than those one in the legislation in force, favoring an interdisciplinary approach. Firstly, the dissertation offers an historical perspective on “irregularities”, or rather upon the morphology which they have assumed for years, referring to the discipline which has been in force in Italy since the Sixties of the Twentieth Century. The gist of the thesis is the presentation of such “irregularities”, including both some criminal, administrative, unlawfulness and criticality in standard procedures. Finally, the research presents some good practices in order to prevent such “irregularities” in the International adoption procedures, as well as some de iure condendo proposals of the legislation in force. A specific attention has been paid to the matter of the reform of crimes of adoption, or rather disposals that basically has ceased to be applied since Eighties in the Twentieth Century.
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IBBA, CRISTINA. "FATTI ILLECITI E «IRREGOLARITA'» NEI PROCEDIMENTI ADOTTIVI." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/684.

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La ricerca si propone di approfondire il tema delle “irregolarità” nelle procedure di adozione internazionale. Questa espressione è utilizzata dalla normativa nazionale di settore, con particolare riferimento all’attività degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione di minori stranieri. Con questo elaborato si è cercato di ricostruire una nozione di “irregolarità” più ampia di quella presente nella legislazione vigente, privilegiando un approccio interdisciplinare. Lo scritto si apre con una prospettiva storica delle “irregolarità”, ovvero della morfologia che esse hanno assunto nel corso del tempo, in relazione alla disciplina vigente nel nostro Paese a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Il cuore dell’elaborato è dato dalla presentazione delle “irregolarità”, comprendenti sia alcune illiceità di natura penale ed amministrativa che le criticità della prassi. Chiude l’indagine l’illustrazione di alcune buone pratiche di prevenzione delle “irregolarità” nelle procedure di adozione internazionale e di proposte de iure condendo della disciplina vigente. Particolare attenzione è stata posta al tema della riforma dei delitti in materia di adozione, disposizioni rimaste sostanzialmente disapplicate dagli anni Ottanta ad oggi.
The research aims to delve into “irregularities” in the procedures of the International adoption. The previous mentioned phrase is used in the National specific provisions in reference to activities carried out by accredited bodies, entitled to apply adoption procedures of foreign minors. The thesis is an attempt to reconstruct a broader notion of “irregularity” than those one in the legislation in force, favoring an interdisciplinary approach. Firstly, the dissertation offers an historical perspective on “irregularities”, or rather upon the morphology which they have assumed for years, referring to the discipline which has been in force in Italy since the Sixties of the Twentieth Century. The gist of the thesis is the presentation of such “irregularities”, including both some criminal, administrative, unlawfulness and criticality in standard procedures. Finally, the research presents some good practices in order to prevent such “irregularities” in the International adoption procedures, as well as some de iure condendo proposals of the legislation in force. A specific attention has been paid to the matter of the reform of crimes of adoption, or rather disposals that basically has ceased to be applied since Eighties in the Twentieth Century.
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NORI, GIOVANNI MARIA. "L’Arbitrato ICSID e la tutela internazionale degli investimenti esteri. Il concetto di investimento estero.​." Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2020. http://hdl.handle.net/11566/273434.

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Abstract:
Finalità e struttura dell’opera. Mai come in questi ultimi anni si è discusso così spesso di investimenti esteri e dei connessi regimi normativi di incentivazione e disincentivazione. A partire dalla guerra commerciale dei Dazi ingaggiata tra Stati Uniti e Cina, fino agli accordi tra Italia e Cina sulla famigerata nuova via della seta, i temi del commercio internazionale e, più in particolare degli investimenti esteri sono tornati al centro dell’attenzione politica, mediatica ed economica. Perché non tornare dunque a parlarne anche sotto il profilo giuridico? Sulla scia di questo rinvigorito global interest per gli investimenti esteri, il presente lavoro si pone il duplice obiettivo, da un lato di ricercare una definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero, dall’altro di indagare in merito alla necessità o meno di cristallizzare un concetto (quello di investimento estero) così ampio in una granitica definizione normativa. Tali interessi di studio e approfondimento, che si collocano in un rapporto di specie a genere, oltre ad essere giustificati dal rinnovato interesse per il diritto internazionale degli investimenti, ritrovano fondamento nel fatto che la ricerca costante di una definizione è una attività che coinvolge ed impegna gli studiosi del diritto, di ogni settore, sin dalle più antiche elaborazioni del pensiero giuridico stesso. Prendendo le mosse da tale “primordiale” interesse degli studiosi del diritto, occorre, però, dare atto che relativamente a tale questione dell’utilità o meno – per il diritto – di fissare un fatto/atto/situazione in una definizione, la letteratura giuridica si è sempre mostrata divisa, originandosi così diversi e contrapposti orientamenti dottrinali. Nel dettaglio, tale contrasto intestino che affligge la scienza giuridica, trova una (fra le tante) esemplare dimostrazione nella vaga, o in alcuni casi del tutto assente, definizione del concetto investimento estero. Poste le basi che faranno da fondamenta del presente lavoro, si precisa che gran parte della questione sottesa alla ricerca, si lega inscindibilmente allo studio del testo della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States). In particolare, con detta Convenzione è stato introdotto, sotto l'egida della Banca Mondiale, il Centro ICSID (l'International Centre far the Settlement of Investment Disputes) ed è stata concessa cittadinanza giuridica ad un meccanismo sia conciliativo che arbitrale internazionale e amministrato dal Centro, per la soluzione delle liti sorte tra gli investitori stranieri e gli Stati ospitanti l’investimento estero. In punto di disciplina, proprio per la predetta Convenzione, l’investimento estero rappresenta uno dei requisiti (rationae materiae) richiesti (oltre ad altri) al fine di poter adire la giurisdizione ICSID, poiché, ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, i Tribunali arbitrali potranno pronunciarsi solamente in merito alle controversie giuridiche collegate direttamente ad un investimento estero. Ciò nonostante, nel testo della stessa Convenzione, per tutta una serie di ragioni (che si analizzeranno nel corso della presente ricerca), non si è voluto (anche se con opinioni contrastanti) introdurre una definizione del concetto di investimento estero. Costituita l’intelaiatura dalla quale tale studio muoverà, prima di procedere alla trattazione del tema prescelto, si darà spazio, nel primo capitolo del lavoro, ad una necessaria premessa relativa al contesto storico-economico e ovviamente politico che ha fatto da cornice alle trattative e alla stipula della Convenzione. A tal fine, il punto di partenza del presente scritto sarà quello di individuare le ragioni che hanno condotto la comunità internazionale a dotarsi di questo strumento di risoluzione delle controversie in materia di investimenti esteri e al contempo si tenterà di verificare le cause che invece hanno determinato il lento declino degli altri strumenti di tutela, come la protezione diplomatica e il ricorso alla giurisdizione nazionale dello Stato ospitante l’investimento. Fatta tale doverosa introduzione si proverà, nel secondo capitolo del lavoro, a tracciare le principali caratteristiche del Centro e dell’arbitrato in esame, e relativamente a questo ultimo si cercherà di evidenziare la natura dello stesso e i tratti salienti che lo distinguono da qualsiasi altro mezzo di risoluzione alternativo delle controversie in tema di investimenti esteri. Conseguentemente, si passerà alla trattazione principale del presente scritto, la quale, si svilupperà nel terzo e quarto capitolo e si incentrerà sulla messa a fuoco di una (possibile) definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero. A tal fine, in prima battuta, si tenterà di individuare le acquisizioni delle diverse dottrine, nel diritto internazionale dell’economia, inerenti al concetto di investimento. In particolare, prendendo le mosse da tali osservazioni, e preso atto della polivalenza della nozione di investimento, si analizzerà il significato di tale concetto secondo la teoria economica, tentando, al contempo, di delineare il ruolo che l’investimento estero ricopre nel processo di sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e non, andando ad individuare quali possano essere gli interessi delle Parti, investitore privato e Stato ospitante l’investimento, sottesi a tale tipo di operazioni economiche. In seconda battuta, si cercherà di individuare la definizione “giuridica” del termine investimento, applicando la teoria del cd. double keyhole approach. In tal guisa, si prenderanno in analisi anzitutto le definizioni di investimento contenute nelle varie national investment laws, BITs (bilateral investment treaties) e MITs (multilateral investment treaties). Dopodiché si proverà ad individuare quello che, ai sensi del sistema giuridico ICSID, può essere considerato un investimento, alla luce di quanto disposto in primo luogo dalla Convenzione e dal suo Preambolo, e in secondo luogo dalla ricca ed eterogenea “giurisprudenza” arbitrale formatasi su tale materia. Dal punto di vista metodologico, tale indagine verrà condotta confrontando in modo dialettico, da una parte, i principi espressi nelle pronunce arbitrali e dall’altra parte i contributi dottrinali, tutto ciò al fine di ricostruire una nozione di investimento estero che sia coerente con l’attuale sistema economico-giuridico. Tale approccio di studio risulta essere essenziale in quanto, come noto, il concetto di investimento è per sua stessa natura fortemente legato, contemporaneamente, sia al sistema economico in cui questo realizza i suoi effetti sia al sistema giuridico quale elemento regolatore del mercato e del sistema economico stesso. Di conseguenza, al mutare di questi due fattori chiave, muta anche il concetto di investimento, il quale si sottolinea, essere per l’appunto un concetto non astorico e pertanto sensibile a tutti gli eventi di natura economica e giuridica che coinvolgono il mercato e gli operatori che in questo ultimo operano.
Purpose and structure of the work. Never before have foreign investments and related regulatory incentive and disincentive regimes been discussed so often as in recent years. Starting from the trade war of the Tariffs engaged between the United States and China, up to the agreements between Italy and China on the infamous new Silk Road, the issues of international trade and, more specifically, foreign investment have returned to the center of political, media and economic attention
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Adamo, D. "L'intervento di terzi nel processo dinanzi ai giudici comunitari." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2009. http://hdl.handle.net/2434/64594.

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Floris, Antonella <1984&gt. "I contratti di finanziamento non tipicamente bancari e il credito all'esportazione." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3962.

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Abstract:
Il lavoro è dedicato all’analisi di alcuni modelli contrattuali diffusi nel commercio internazionale per il finanziamento e l’agevolazione delle esportazioni. Si tratta di contratti non tipizzati dalla legge italiana che pongono all’interprete il problema di individuarne la natura giuridica e la conseguente disciplina applicabile. Una prima parte del lavoro è dedicata alla ricostruzione della nozione di causa del contratto in considerazione dei diversi tentativi di codificazione uniforme della disciplina contrattuale a livello europeo e internazionale. La seconda parte del lavoro verte sull’analisi del forfaiting, del project financing e del factoring internazionale. Si tratta di contratti profondamente diversi, talvolta oggetto di specifiche convenzioni internazionali, che però si rivelano legati da una comune funzione di finanziamento
This research aims to give a legal analysis of some agreements which are widespread in international trade to finance and to facilitate exports. With the exception of some restricted area, they are not ruled by the Italian law, so that the interpreters have to face to the issue about the types they belong to and abut their regulation. The first part of this work concerns the investigation of the notion of “causa” of the contract through the various attempts to draft a uniform code of the law of the contract, both at an European level and at an international one. In the second part the author deals with the contracts of forfaiting, project financing and international factoring. They are deeply different agreements – which have been sometimes objects of international conventions – that, however, appear connected by a common purpose of financing.
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MARENGHI, CHIARA. "LA LEGGE APPLICABILE AL DANNO DA PRODOTTO NELL'UNIONE EUROPEA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/771.

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Abstract:
La tesi è dedicata ai profili di diritto internazionale privato del danno da prodotto, con particolare riguardo agli sviluppi normativi che hanno interessato i Paesi membri dell’Unione europea. Nella prima parte della trattazione vengono analizzate le vicende più significative connesse alla nascita della fattispecie sia da un punto di vista sostanziale che internazionalprivatistico. In tale ambito, viene riservata peculiare attenzione all’esperienza degli stati Uniti (Cap. 1), che come noto hanno rappresentato la culla della responsabilità del produttore, e viene esaminata la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 (Cap. 2), prima disciplina speciale della materia sul piano del diritto internazionale privato. La seconda parte dell’elaborato si concentra invece sugli interventi legislativi predisposti a livello comunitario (direttiva 85/374/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE, e regolamento 864/2007/CE) al fine di ricostruire i rapporti intercorrenti tra le diverse fonti (nazionali, comunitarie e internazionali) che oggi concorrono a disciplinare la questione della legge applicabile alla responsabilità da prodotto negli Stati membri dell’Unione europea (Cap. 3).
The thesis examines the conflict of laws aspects of product liability, with particular regard to recent developments of EU Member States’ legislation. Product liability law as a distinct body of law – at least partially independent from general tort law – is a relatively new phenomenon. It arose during the 1960s in the Unites States of America. In that period US courts and scholars started to deal with choice-of-law issues in product liability cases. Chapter 1 gives an overview of the most significant events relating to product liability history, from both a domestic and international point of view. The need for a special conflicts rule – pointed out first by the US commentator Albert Ehrenzweig – led to the adoption of the 1973 Hague Convention on the law applicable to product liability, the first regulation of the topic in private international law, which is analysed in Chapter 2. Finally, Chapter 3 examines European Community legislative interventions in the field of product liability (Council Directive 85/374/EEC, amended by Directive 1999/34/EC, and Regulation 864/2007/EC) with the aim of assessing the present state of the law in EU Member States. Different sources are currently competing to regulate the issue of the law applicable to product liability in the EU context and this chapter analyses the relationships between them.
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MARENGHI, CHIARA. "LA LEGGE APPLICABILE AL DANNO DA PRODOTTO NELL'UNIONE EUROPEA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/771.

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La tesi è dedicata ai profili di diritto internazionale privato del danno da prodotto, con particolare riguardo agli sviluppi normativi che hanno interessato i Paesi membri dell’Unione europea. Nella prima parte della trattazione vengono analizzate le vicende più significative connesse alla nascita della fattispecie sia da un punto di vista sostanziale che internazionalprivatistico. In tale ambito, viene riservata peculiare attenzione all’esperienza degli stati Uniti (Cap. 1), che come noto hanno rappresentato la culla della responsabilità del produttore, e viene esaminata la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 (Cap. 2), prima disciplina speciale della materia sul piano del diritto internazionale privato. La seconda parte dell’elaborato si concentra invece sugli interventi legislativi predisposti a livello comunitario (direttiva 85/374/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE, e regolamento 864/2007/CE) al fine di ricostruire i rapporti intercorrenti tra le diverse fonti (nazionali, comunitarie e internazionali) che oggi concorrono a disciplinare la questione della legge applicabile alla responsabilità da prodotto negli Stati membri dell’Unione europea (Cap. 3).
The thesis examines the conflict of laws aspects of product liability, with particular regard to recent developments of EU Member States’ legislation. Product liability law as a distinct body of law – at least partially independent from general tort law – is a relatively new phenomenon. It arose during the 1960s in the Unites States of America. In that period US courts and scholars started to deal with choice-of-law issues in product liability cases. Chapter 1 gives an overview of the most significant events relating to product liability history, from both a domestic and international point of view. The need for a special conflicts rule – pointed out first by the US commentator Albert Ehrenzweig – led to the adoption of the 1973 Hague Convention on the law applicable to product liability, the first regulation of the topic in private international law, which is analysed in Chapter 2. Finally, Chapter 3 examines European Community legislative interventions in the field of product liability (Council Directive 85/374/EEC, amended by Directive 1999/34/EC, and Regulation 864/2007/EC) with the aim of assessing the present state of the law in EU Member States. Different sources are currently competing to regulate the issue of the law applicable to product liability in the EU context and this chapter analyses the relationships between them.
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