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Rampazzo, Lino, and José Marcos Miné Vanzella. "RIFUGIATI: MINORANZE SENZA PROPRIETÀ?" Revista Direitos Fundamentais & Democracia 23, no. 3 (December 14, 2018): 258. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v23i31189.

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Abstract:
Questo studio si propone di esaminare il tema del “Diritto di Proprietà”, espresso particolarmente nei due primi articoli della questione 66 (II-II) della Somma Teologica di San Tommaso, che è ripreso, nel secolo XX, dal filosofo francese Emmanuel Mounier. La riflessione cerca, prima di tutto, di situare la questione 66, che tratta “Del Furto e della Rapina”, sia nella visione più ampia di tutta la Somma, come nel contesto specifico della parte morale della medesima opera. Subito dopo si analizzano i due articoli della Somma sul “Diritto di Proprietà”. Poi si studia un capitolo dell’opera “Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana” di Mounier, che fa valere la dottrina tomista nel contesto della crisi mondiale della sua epoca. Si pretende così, a partire da un autore clássico, analizzare il tema del “Diritto di Proprietá”, con la possibilità di mostrare, come Mounier, un percorso che indichi la sua funzione sociale. Significativa è pure la ripresa della posizione tomista nella Dottrina sociale della Chiesa, che, in documenti ufficiali, dei quali si indicano due, a titolo do esempio, cita espressamente la stessa questione 66 (II-II) della Somma Teologica, su cui basa il suo insegnamento. La ripresa di questo problema è applicada alla situazione dei profughi, in particolare in Europa, al fine di mostrare il "diritto di proprietà" che essi possiedono, in una situazione di estrema necessità. E, molto significativo in questo senso, é il recente messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante e del Rifugiato.
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Palazzo, Anna Laura. "Politique de la ville e diritto alla città. Considerazioni sul caso francese." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 111 (March 2015): 147–54. http://dx.doi.org/10.3280/asur2014-111007.

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3

Mariani, Francesca. "Il lungo cammino verso il riconoscimento del diritto di mendicare nell'ordinamento francese." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (September 2015): 58–90. http://dx.doi.org/10.3280/diri2015-001004.

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Bianchi, Francesca. "La formazione continua tra apprendimento organizzativo e nuovi diritti individuali: i risultati di un'indagine comparata in Francia e Italia." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 120 (February 2011): 153–69. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-120008.

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Abstract:
L'obiettivo del saggio č il confronto dei sistemi di formazione continua francese e italiano attraverso due specifici studi di caso. Sono state realizzate interviste ai direttori delle risorse umane e/o dell'ufficio Formazione e a lavoratori di due grandi aziende bancarie per verificare l'introduzione nel 2004 di nuovi strumenti normativi tra cui il diritto individuale alla formazione (Dif), in Francia, e i Fondi paritetici interprofessionali in Italia. Se anche in ambito normativo si afferma una concezione della formazione continua che sembra evidenziare il ruolo piů attivo del lavoratore per cui la formazione viene considerata come un vero e proprio diritto individuale, una scelta che non dipende soltanto dalle decisioni imprenditoriali ma che vuole invece essere intrapresa con maggiore autonomia dal lavoratore, occorre capire fino a che punto i nuovi provvedimenti normativi sembrano rendere possibile una reale attivazione e responsabilizzazione dei soggetti.
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Bianchini, Sara. "Kant e la Rivoluzione Francese: liberali e/o reazionari fra passione e storia." Argumentos - Revista de Filosofia, no. 22 (November 18, 2019): 72–90. http://dx.doi.org/10.36517/argumentos.22.7.

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Abstract:
L’articolo nasce dal tentativo di trovare una connessione all’interno di parte della filosofia kantiana fra i tre termini di “passione”, “storia” e “Rivoluzione” (soprattutto francese). La sua intenzione fondamentale è quella di rispondere alle seguenti domande: che ruolo hanno le passioni nel sorgere della storia? E quale significato ha rappresentato la Rivoluzione Francese nel corso delle vicende umane? La ricerca si è occupata principalmente del commento di alcune delle nove tesi del testo kantiano Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico ma si è basata anche su altri testi del filosofo di Könisberg, quali Il conflitto delle Facoltà ed i Principi metafisici della dottrina del diritto. Essa si è articolata intorno ai seguenti punti: il ruolo della socievole insocievolezza nel far nascere la società e dunque la storia, il ruolo del popolo nel determinare la storia, la posizione kantiana a favore e poi contro la Rivoluzione Francese. Cercando di determinare se si possa mantenere una linea di sostanziale continuità, nonostante le differenze, nel pensiero kantiano sulla Rivoluzione Francese espresso nei testi sopracitati, l’articolo s’interroga anche sul rapporto fra procedere della ragione nella ricerca della conoscenza e della crescita morale, e filosofia della storia (ragionando particolarmente sul confronto fra l’idea di “fine” della storia e l’uso della ragione, un confronto mediato dal concetto di “organizzazione”).
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Lazzari, Chiara. "L'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, fra ordinamento interno e diritto comunitario." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 124 (March 2010): 633–72. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124003.

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Abstract:
Il saggio propone, in chiave critica, ma attenta a valorizzare le potenzialitŕ della norma, una riflessione sulla disciplina dell'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, per tale intendendo, sulla falsariga della definizione accolta nell'art. 1 della direttiva n. 91/383/CEE, quello a termine ed interinale (oggi in somministrazione). La ricerca, condotta alla luce dell'effettiva conformitŕ dell'ordinamento interno ai principi posti dal diritto comunitario ed aperta altresě ad una dimensione comparata (segnatamente con la legislazione francese), mira ad indagare le forme di tutela apprestate per i lavoratori temporanei, com'č noto esposti a maggiori rischi proprio in ragione della natura del loro rapporto di lavoro, con particolare attenzione alle novitŕ recate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
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Robertazzi, Mariella. "Giurisprudenza e responsabilità morale: Il "Buon Giudice" Magnaud = Jurisprudence and moral responsibility: "The Good Judge" Magnaud." UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, no. 28 (July 11, 2018): 85. http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2018.4312.

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Abstract:
RIASSUNTO: Paul Magnaud, magistrato e politico francese operante tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo e divenuto noto con l'appellativo di "bon juge", ci offre l'opportunità di riflettere su un nodo ineliminabile della teoria e della prassi giuridica: il rapporto tra legge ed equitá, tra certezza del diritto ed esigenze di giustizia. Nel saggio vengono ricostruiti i casi principali di cui egli si occupò quando era presidente del Tribunale di Chateâu-Thierry al fine di riportare alla luce un episodio della storia del diritto che può dire ancora molto al dibattito giuridico e politico contemporaneo.ABSTRACT: Paul Magnaud, who was a French politician and magistrate, mainly active between the end of 19thand the beginning of 20th century and known as the “bon juge” provides the opportunity to reflect on an unavoidable issue concerning both legal theory and practice. The specific object of that focuses on the correlation between law and fairness, as well as, legal certainty and need of justice. This essay will retrace the most important legal cases he dealt with, when he was the president of the court of Chateâu-Thierry, in order to shed light on a specific case, pertaining to the annals of the history of law, which can enhance the current judicial and political debate.PAROLE CHIAVE: legge, equità, certezza del diritto, giustizia.KEYWORDS: law, fairness, legal certainty, justice.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Francescato, Giuseppe. "G. Ernst: “Gesprochenes Französisch zu Beginn des 17. Jahrhunderts" Direkte Rede in Jean Héroards "Histoire particulière de Louis XIII" (1605-1610), Beihefte ZRPh, Band 204, Niemeyer, Tübingen 1985, pp. 623." Linguistica 26, no. 1 (December 1, 1986): 181–84. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.26.1.181-184.

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Abstract:
Abituati come siamo alle meraviglie technologiche moderne, fatichiamo un poco a renderci conto che fino a non molti anni fa la diretta registrazione del linguaggio parlato era cosa impossibile e che di conseguenza la riproduzione della esatta pronuncia degli enunciati linguistici restava affidata, da lunghissimi tempi, esclusivamente a fonti grafiche o descrizioni. L'ampio studio di Ernst ci fornisce un esempio, ch1e si può dire unico e straordinario, di un documento del genere, e quindi porta a buon diritto il titolo, „il francese parlato del XVII secolo". Ma bisogna dire subito che se questo è diventato possibile lo si deve anche alla eccezionale prestazione delll'autore, prestazione che, come vedremo, oltre che rendere disponibile un vastissimo materiale linguistico, si manifesta pure in una impostazione metodologica di pdmissimo ordine.
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Bloquet, Sylvain. "Ferdinando Mazzarella, Un Diritto per l’Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla rivoluzione francese al secondo dopoguerra." American Journal of Legal History 58, no. 2 (January 11, 2018): 287–89. http://dx.doi.org/10.1093/ajlh/njx040.

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Pasquino, Gianfranco. "VARIANTI DEI MODELLI DI GOVERNO PARLAMENTARE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 33, no. 2 (August 2003): 295–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200027192.

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Abstract:
Introduzione«Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un'idea sbagliata dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un'idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei» (Duverger 1961, p. 412) Alla luce di questa preziosa indicazione metodologica dell'autorevole politologo e costituzionalista francese, il dibattito italiano sul «premierato» appare immediatamente e sostanzialmente inadeguato perché incapace, tranne pochissime eccezioni, di tenere insieme il sistema dei partiti e il modello di governo. Certo, è innegabile che le regole e le attribuzioni di poteri costituzionali hanno anche una dinamica e una forza propria e specifica. Tuttavia, il modo e il grado di successo con il quale regole e poteri incidono sui rapporti governo/parlamento e governo/elettorato differiscono in maniera significativa a seconda del sistema di partiti sottostante sul quale si applicano e con il quale interagiscono. In questa sede, manterrò l'analisi focalizzata esclusivamente sui modelli parlamentari di governo, ma, naturalmente, anche qualsiasi tentativo di comprendere e di rendere conto del funzionamento dei modelli presidenziali di governo appare altrettanto inadeguato se, per l'appunto, non tiene conto dei diversi sistemi di partito sui quali viene innestato ciascun modello presidenziale (per le indispensabili differenziazioni fra presidenzialismi e parlamentarismi, si veda Sartori 2000; per un tentativo, peraltro piuttosto confuso poiché si perde in eccessive specificazioni che non conducono ad opportune generalizzazioni, Shugart e Carey 1992).
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Loy, Gianni. "Una repubblica fondata sul lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 122 (July 2009): 197–238. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-122001.

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Abstract:
- Italy is a Republic based on labour that recognizes to all the citizens the right to work (artt. 1 and 4, Cost.). Such norms have contributed to create a model of "social" state, whose principles have been developed since the French revolution, as opposite to another model based on private property. Taking into consideration the opinion of the most important scholars who dealt with this topic and deeply marked the debate on this argument (as Mortati, Mancini and Natoli), this Essay focuses on the meaning of artt. 1 and 4 of the Italian Constitution, in line with the original perspective of the Constituencies; it tries to deny the theories which assume the existence of a legal duty to work; it deals with the value that those norms could have nowadays and in the future, as the European law does not assigne to the "right to work" the same meaning of the Italian Constitution.Key words: Right to work; Italian Constitution; French Revolution; Social State.Parole chiave: Diritto al lavoro; Costituzione italiana; Rivoluzione francese; Stato sociale.
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Spadaro, Carmela Maria. "Rivolte tra i gelsomini. Raccoglitrici di fiori in Calabria e diritti sociali nella seconda metà del Novecento (primi risultati di una ricerca)." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 451–84. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16895.

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Abstract:
Una vicenda poco nota, relativa ad una stagione di battaglie sindacali è quella di cui si resero protagoniste le raccoglitrici di fiori di gelsomino della Calabria jonica. Il loro lavoro rappresentò, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del ‘900, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la creazione di un’interessante rete di collegamento tra le numerose imprese agricole di piccole e medie dimensioni operanti nel territorio ed alcuni tra i più noti marchi dell’industriaprofumiera francese.L’acquisita consapevolezza del profilo “internazionale” e, dunque, dell’importanza del proprio lavoro nella promozione industriale e sociale del territorio, fu all’origine di una stagione di rivendicazioni, che sancirono un netto miglioramento delle condizioni lavorativeed una maggiore considerazione sociale per queste donne trovatesi improvvisamente, anche per effetto della disoccupazione maschile e dell’emigrazione, a ricoprire il ruolo di capo-famiglia; altresì posero all’attenzione del Parlamento la necessità di darericonoscimento normativo alle istanze delle lavoratrici. Nella lotta sindacale condotta da queste pioniere dei diritti delle lavoratrici si intrecciarono, ad un certo punto, interessi che rischiarono di snaturane il significato, ma esse seppero tenere testa alle strumentalizzazioni che provenivano da varie parti, battendosi solo per i loro diritti.La crisi del settore, determinata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda e dalla concorrenza di alcuni paesi esteri (Egitto, Israele, Spagna, Algeria, Tunisia), che poterono giovarsi anche dei minori costi della manodopera, provocò un crollo verticale dellevendite di gelsomino, conducendo nel giro di pochi anni alla totale sparizione della coltura dalle coste calabresi.Il legislatore intervenne tardivamente per disciplinare molti di quei diritti che le raccoglitrici di gelsomino erano riuscite a conquistare, ottenendo una contrattazione collettiva provinciale che rispettava e richiamava il diritto consuetudinario. L’intervento dello Stato fu tardivo perché alla fine degli anni Settanta quasi più nessuno in Calabria coltivava il gelsomino e le mutate condizioni del mercato internazionale dirottarono le commesse dell’industria francese verso Paesi più competitivi. Tuttavia, il ruolo pionieristico di queste donne, il cui lavoro tracciava di per sé un’identità di genere, segnò sicuramente un passo decisivo verso il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile, che sembra doveroso ricordare.
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Mola, Aldo A. "Alla ricerca del “diritto delle genti” : federazione europea, nazioni, regioni. La federazione internazionale degli studenti “Corda Fratres” per l’amicizia italo-francese (1898-1914)." Italies, no. 6 (November 1, 2002): 259–76. http://dx.doi.org/10.4000/italies.1595.

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Casini, M., and M. L. Di Pietro. "Clonazione: il dibattito biogiuridico in Francia e il contesto internazionale." Medicina e Morale 52, no. 4 (August 31, 2003): 667–701. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.665.

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Abstract:
Nel gennaio scorso il Senato francese – nell’ambito dell’intenso dibattito sulla revisione delle Lois Bioéthiques del 1994 – ha approvato un disegno di legge che vieta ogni forma di clonazione, vale a dire non solo la clonazione c.d. “riproduttiva”, ma anche la clonazione c.d. “terapeutica”. Si tratta di un risultato importante, ma non ancora definitivo perché su di esso pende la decisione dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia merita di essere segnalato, perché controcorrente rispetto al generale atteggiamento favorevole alla “clonazione terapeutica” e contrario alla “clonazione riproduttiva” ed in linea, dunque, con le indicazioni del Parlamento Europeo secondo cui “una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana” poiché “non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione”. Nell’articolo la decisione del Senato viene inserita in un duplice contesto: quello del dibattito biogiuridico in Francia e quello che, più o meno contemporaneamente, è andato e va svolgendosi nel panorama internazionale. I numerosi documenti passati in rassegna mettono in evidenza come, ancora una volta, l’embrione umano sia al centro della discussione: se l’embrione è un oggetto, può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi della medicina rigenerativa, ma se è un soggetto non può essere strumentalizzato per nessun fine. Il principio di relazionalità, il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà, il principio cautelativo sono le indicazioni che la moderna concezione del diritto offre per dire che ogni soggetto umano è sempre un soggetto giuridico.
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Elorza, Antonio. "Spagna, nazione di nazioni." MONDO CONTEMPORANEO, no. 3 (April 2011): 137–58. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003006.

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Abstract:
La Spagna non č uno Stato unitario come la Francia, né uno Stato plurinazionale come furono la Jugoslavia e l'Austria-Ungheria nel passato. L'identitŕ spagnola nasce nel Medioevo e trova le sue prime radici nelle reazioni all'invasione araba del 711, quando i vinti presero coscienza della «Spaniae ruina». Secoli dopo, l'unione delle corone nata con i Re Cattolici rafforzň le basi per quella identitŕ, sotto una «monarchia di aggregazione» che si sviluppň in parallelo con la Francia, senza che scomparissero altre identitŕ, come quelle della Catalogna e delle province basche. Ma la Rivoluzione francese cancellň le unitŕ amministrative dell'Antico regime ed il processo di nazionalizzazione si sviluppň senza difficoltŕ fino al primo Novecento, mentre l'arretratezza economica fece sorgere le condizioni di una crisi dello Stato-nazione. Allo stesso tempo il fatto che la Catalogna e la Biscaglia fossero le avanguardie del processo d'industrializzazione favorě la dinamica centrifuga delle, dopo che la disfatta del 1898 nella guerra contro gli Stati Uniti e la fine dell'impero coloniale avevano creato l'immagine della Spagna come di un "paese moribondo". La modernizzazione degli anni Sessanta del Novecento poté essere il fondamento di una nuova Spagna, ma le "nazionalitŕ storiche" (la Catalogna ed il Paese basco in primo luogo) erano giŕ realtŕ senza ritorno ed il nazionalismodella dittatura di Franco fece delle rivendicazioni nazionaliste un diritto democratico. Infine, con la Costituzione del 1978 č nato lo Stato delle autonomie, che consacra lo sviluppo autonomo delle "nazionalitŕ" intorno all'asse centrale della "nazione" spagnola. Ecco perché "nazione di nazioni" diventa un'espressione adeguata ad una convergenza come quella spagnola di processi di, senza che i conflitti fra unitŕ ed indipendentismo siano ancora oggi arrivati a un punto di equilibrio.
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Ferrarese, Maria Rosaria. "Francesco Galgano e il suo inesauribile viaggio tra diritto ed economia." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (December 2012): 137–50. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003008.

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Abstract:
Una parte rilevante del programma scientifico realizzato da Francesco Galgano puň essere descritta come un lungo viaggio nel rapporto tra diritto e mondo economico. Nonostante il profilo di professore di diritto privato e commerciale, egli ha sempre coltivato uno sguardo storico e sociologico sul diritto, che gli ha permesso di cogliere non solo il cambiamento delle tecniche e degli istituti giuridici, ma anche le ricadute in ambito sociale ed economico. Attraverso i suoi molti lavori sul tema, dagli anni settanta del secolo scorso, fino ai recenti anni di globalizzazione, si possono cogliere i profondi cambiamenti non solo nel mondo dell'impresa e delle relazioni giuridiche, ma anche nel clima culturale e negli attori e protagonisti dello scenario giuridico.
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Rodríguez Montero, Ramón. "Francesca Pulitanò, Quid enim municipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano." Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 24 (February 4, 2021): 262–74. http://dx.doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7487.

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Abstract:
Recensión de la obra: Francesca Pulitanò, Quid enim munícipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia dell’Antichità, nº 55, Dott. A Giuffrè Editore, Milano 2018, 195 pp.
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Colao, Floriana. "Francesco Carrara e il diritto penale liberale." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (October 2012): 421–35. http://dx.doi.org/10.3280/ded2012-001022.

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Spadaro, Carmela Maria. "A Deo Coronato. Sovranità cristiforme e rappresentazioni del potere nel Regno di Napoli tra Normanni, Angioini e Borbone." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 7–38. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19249.

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Abstract:
Il Cristo Pantocratore assunto come modello iconografico per rappresentare la sovranità nel Regnum Siciliae in età normanno-sveva, lasciava il posto in età angioina alla paupertas che, per effetto della predicazione francescana accolta dai sovrani napoletani, diventava elemento ineludibile di legittimità del potere regio. In una lettera scritta dal frate francescano Angelo Clareno a Filippo di Majorca, fratello della regina Sancha di Napoli, sono delineati i caratteri del sovrano cristiforme, che esercita il potere in qualità di amministratore del Regno, il cui unico titolare è Cristo: a Deo coronato è solo il sovrano che si fa povero, spogliandosi di ogni brama di potere e volontà di dominio ed usando le ricchezze pubbliche al solo scopo di provvedere alle necessità dei sudditi. La novitas francescana incentrata sul precetto del sine proprio codificato nella Regola di Francesco di Assisi, mutava la rappresentazione e le prospettive della sovranità, introducendo nel diritto pubblico del Regno concetti giuridici destinati ad ampliare la gamma dei significati di proprietas e di dominium. Con sguardo retrospettivo ed in continuità con la tradizione del Regno, l’ultimo re delle Due Sicilie Francesco II di Borbone faceva appello agli antichi diritti del trono di Ruggero e di Carlo III per difendere la legittima sovranità delle Due Sicilie, richiamando così l’immagine del sovrano a Deo coronato la cui condotta politica non poteva che ispirarsi al modello della christiformitas: una prospettiva della sovranità che di lì a poco sarebbe stata travolta dagli eventi rivoluzionari in corso in tutta Europa, dei quali tuttavia potrebbe fornire un’inedita chiave di lettura, proponendosi come momento di riflessione sulla storia italiana ed europea degli ultimi due secoli.
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Grieco, Cristiana. "Il protocollo N. 16 Allegato alla cedu e la funzione consultiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo anche alla luce della futura e ancora incerta ratifica italiana." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no. 1 (March 4, 2022): 313–33. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.6687.

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Abstract:
Il presente articolo esamina il primo parere consultivo reso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del Protocollo n. 16 della CEDU su richiesta della Corte di cassazione francese, pochi mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso Protocollo. I fatti che hanno dato origine alla richiesta di parere riguardano la questione del riconoscimento di un rapporto giuridico genitore-figlio stabilito all’estero a seguito di un accordo di maternità surrogata da parte di una coppia eterosessuale francese, in cui solo il padre risultava biologicamente legato ai figli. Il contributo discute dapprima il contenuto del parere della Corte e descrive le caratteristiche principali della nuova funzione consultiva la anche attraverso un confronto con la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea ed esamina poi la prospettiva della futura e in questa fase ancora incerta ratifica italiana del Protocollo n.16.
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Gaboriau, Simone. "La giustizia in Francia. Cronaca di una crisi annunciata e di una mobilitazione storica." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 151–60. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002016.

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Abstract:
La giustizia francese vive dall'inizio del 2011 un momento storico: la situazione gravissima in cui essa versa ha provocato una mobilitazione senza precedenti che ha coinvolto tutte le categorie addette al settore. La richiesta, fondamentale per l'avvenire della giustizia, di cui questo movimento si č fatto portavoce non si riduce all'esigenza, pur forte, di mezzi adeguati. Essa propone in eguale misura una questione di fondo: l'avvenire della giustizia, la sua indipendenza, la sua imparzialitŕ e qualitŕ, la sua capacitŕ di salvaguardare i diritti e le libertŕ di tutti. Č questa la giustizia che deve esistere in una democrazia. La Francia ne č, ahimé, lontana.
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Hargous Fuentes, Vicente José. "El concepto de derecho y el conocimiento de lo justo en Francesco Viola." Díkaion 27, no. 2 (October 26, 2018): 310–43. http://dx.doi.org/10.5294/dika.2018.27.2.5.

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Abstract:
El autor explica sistemática y críticamente la visión de Francesco Viola sobre el derecho y su cognoscibilidad. Ambos puntos son, dada la inusual perspectiva de Viola, inseparables, pues, para Viola, el significado focal de diritto es una práctica social constituida por los actos de interpretación que sus participantes hacen de la misma, al reconocerla como valor que se debe seguir. La conclusión de este estudio es que, sin perjuicio de ciertas objeciones que se le deben hacer a Viola –a saber, la incoherencia de su pensamiento, por decirse iusnaturalista a la vez que defiende tesis cercanas al relativismo–, su comprensión del razonamiento práctico como prudencia y la necesidad del casuismo como método jurídico son auténticas contribuciones al debate sobre la ley natural.
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Pezzoni, Nausicaa. "La città come piattaforma di lavoro. Un'intervista a Francesco Melis." TERRITORIO, no. 100 (November 2022): 82–85. http://dx.doi.org/10.3280/tr2022-100009.

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Abstract:
Il confronto con Francesco Melis, funzionario nidil cgil Milano, responsabile del settore Gig economy, intende approfondire la possibilità di costruire una sfera di diritti di natura giuslavoristica per i rider, a partire dalla fisicità e dal disegno degli spazi urbani. Grazie allo sguardo di chi si è occupato del percorso di sindacalizzazione dei rider sin dal 2017, l'intervista traccia sinteticamente le tappe cronologiche e normative del caso. In una seconda parte del dialogo si intrecciano riflessioni che correlano la prospettiva giuridico-lavorativa all'opportunità della costruzione di uno spazio di cittadinanza attraverso il coinvolgimento dei rider nel disegno della città, tratteggiando sinergie, responsabilità e traiettorie possibili per una governance condivisa di questo fenomeno.
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Atienza, Manuel. "Un comentario al texto de Francesco Viola "Il futuro del diritto": acuerdos y desacuerdos." Persona y Derecho, no. 79 (December 2019): 201–17. http://dx.doi.org/10.15581/011.79.201-217.

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Vogliotti, Massimo. "Francesco VIOLA – Giuseppe ZACCARIA, Le ragioni del diritto, Bologna, Il Mulino, 2003, 267 p." Revue interdisciplinaire d'études juridiques 52, no. 1 (2004): 191. http://dx.doi.org/10.3917/riej.052.0191.

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Bürge, Alfons. "Francesco De Martino, Nuovi studi di economia e diritto romano, a cura di Federico D'Ippolito." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 107, no. 1 (August 1, 1990): 666–69. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1990.107.1.666.

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Armgardt, Matthias. "Zanetti, Francesca, Gli Ebrei nella Roma antica – Storia e diritto nei secoli III–IV d.C." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 135, no. 1 (August 1, 2018): 875–77. http://dx.doi.org/10.26498/zrgra-2018-1350156.

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Ramis Barceló, Rafael. "Viola, Francesco, 1900-2020. Una storia del diritto naturale (Torino, G. Giappichelli, 2021), 186 págs." Revista de estudios histórico-jurídicos, no. 44 (2022): 954–57. http://dx.doi.org/10.4067/s0716-54552022000100954.

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Andenas, Mads, and Eirik Bjorge. "Giudici nazionali e interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva inglese, francese e tedesca." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2010): 471–86. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003001.

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Pozzi, Regina. "Itinerari sansimoniani: la vicenda di Laurent de l'Ardčche (1793-1877)." SOCIETÀ E STORIA, no. 136 (July 2012): 331–53. http://dx.doi.org/10.3280/ss2012-136004.

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Abstract:
L'autrice si propone di studiare la presenza del sansimonismo nella cultura e nella politica francese del secolo diciannovesimo, ben oltre la dispersione della Scuola, attraverso il caso particolare di Laurent de l'Ardčche (1793-1877). Di questa figura, minore ma rilevante per la storia del movimento, si tratteggiano le principali vicende e in particolare si esamina un'opera del 1844, Du principe d'autorité en politique, mettendola a confronto con scritti di altri seguaci di Saint-Simon usciti negli stessi anni, che hanno tutti in comune la volontÀ di applicare la lezione del maestro all'attualitÀ politica. L'indagine da una parte mostra la persistente forza d'attrazione del sansimonismo, dall'altra conferma la singolaritÀ della sua concezione politica democratico-gerarchica nonché la sua incompatibilitÀ con il liberalismo e con la filosofia dei diritti. Ne č una riprova fattuale l'adesione di Laurent (e di altri suoi condiscepoli) al colpo di stato del 2 dicembre, in quanto «razionale» e «progressivo».
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Althaus, Rüdiger. "Grazian, Francesco, La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico. Rom: Gregorian University Press 2002, 320 S. = Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 55." Archiv für katholisches Kirchenrecht 171, no. 1 (June 24, 2002): 312–14. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-17101045.

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Zalbidea González, Diego. "Grazian, Francesco, La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico, «Tesi Gregoriana. Serie diritto canonico», 55, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002, 320 pp." Ius Canonicum 44, no. 87 (December 21, 2017): 388–93. http://dx.doi.org/10.15581/016.44.15448.

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Valvidares Suárez, María. "Cuatro publicaciones de la Colección Studi Gentiliani del Centro Internazionale di Studi Gentiliani de San Ginesio (Macerata) durante el Trienio 2018-2020." Historia Constitucional, no. 22 (September 4, 2021): 1129–36. http://dx.doi.org/10.17811/hc.v0i22.769.

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Abstract:
Recensión de / Review of Stefano Colavecchia, Alberico Gentili e l’Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna , eum, Macerata, 2018, 225 págs.; , AA.VV., Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura política. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563 – 1616); eum, Macerata, 2018, 215 págs.; Alberico Gentili, Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto (Lectionis Virgilianae Variae Liber. Ad Robertum filium, Hanau 1603). Introducción, traducción y anotaciones de Francesca Iurlaro; eum, Macerata, 2020, 369 págs.; AA.VV., AA.VV., Alberico Gentili e lo jus post bellum. Prospettive tra diritto e storia. Atti del convegno della XVIII Giornata Gentiliana. San Ginesio, 21-22 settembre 2018. A cura di Luigi Lacchè e Vincenzo Lavenia; eum, Macerata, 2020, 177 págs. Fecha de envío / Submission date: 18/04/2021 Fecha de aceptación / Acceptance date: 3/04/2021
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Stagl, Jakob Fortunat. "Lamberti, Francesca, La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roman antica." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 133, no. 1 (September 1, 2016): 547–49. http://dx.doi.org/10.26498/zrgra-2016-0127.

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Kołodko, Piotr. "Francesca Scotti, Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento, Torino 2008, XXVIII+244 strony." Miscellanea Historico-Iuridica 8 (2009): 273–78. http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2009.08.17.

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Polese Remaggi, Luca. "Pechino 1955. Intellettuali e politici europei alla scoperta della Cina di Mao." MONDO CONTEMPORANEO, no. 3 (April 2011): 55–89. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003003.

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Abstract:
Questo saggio studia i viaggi che gruppi di intellettuali e politici europei (soprattutto italiani e francesi) intrapresero alla volta di Pechino nel 1955. L'attrazione intellettuale verso il regime di Mao si concretizzň in seguito all'invito che il primo ministro Zhou Enlai rivolse all'opinione pubblica mondiale nel corso della conferenza di Bandung. Il suo messaggio («venite a vedere») fu raccolto entusiasticamente da quegli intellettuali che faticavano a trovare una collocazione nel contesto della politica della guerra fredda in Europa. L'autore mostra che la formazione del nuovo regime comunista stimolň nel discorso politico l'immagine di una terza via rivoluzionaria e democratica. Nel corso delle visite degli intellettuali occidentali, le autoritŕ cinesi impiegarono i metodi che Mao aveva collaudato giŕ durante la Lunga Marcia: «sicurezza, segretezza, cordialitŕ e guide rosse». La volontŕ di credere dei visitatori rese il lavoro delle autoritŕ piů semplice. I viaggiatori infatti riportarono a casa l'immagine positiva di uno Stato-partito impegnato nello sforzo di sradicare la miseria e l'arretratezza. L'autore discute infine le ragioni per cui soltanto una parte dei viaggiatori si preoccupň della violazione dei diritti civili e delle libertŕ.
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Castro, Sonia. "Battaglie per il riconoscimento dei diritti e rappresentazioni femminili tra la Rivoluzione francese e lo scoppio della Grande Guerra: un possibile itinerario didattico." Didactica Historica 8, no. 1 (2022): 119–25. http://dx.doi.org/10.33055/didacticahistorica.2022.008.01.119.

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Abstract:
The article gives a brief introduction on methodological issues concerning gender history and, above all, an attempt to integrate women’s history into current classroom practices. The learning activities cover the women’s emancipation process from the French Revolution to the end of the 19th century, focusing on the struggle for political rights, working women or the image of women in different context.
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Serventi Longhi, Enrico. "Gli italiani «senza patria». La denazionalizzazione degli esuli antifascisti: ideologia del fascismo e politica internazionale (1925-1932)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (July 2012): 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/mon2012-001001.

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Abstract:
Il saggio si propone di analizzare la genesi ideologica, l'applicazione e le conseguenze dell'approvazione della cosiddetta «legge sui fuorusciti» e della denazionalizzazione di 17 esuli antifascisti nel 1926. Mesi dopo il delitto Matteotti, la denazionalizzazione fu soprattutto uno strumento per colpire i protagonisti dell'efficace campagna democratica contro il regime e per dissuadere altri italiani dall'appoggiare le correnti antifasciste in esilio. Ma la legge 31 gennaio 1926 n. 108, detta, appunto, «legge sui fuorusciti», fu l'espressione coerente dell'orientamento culturale e ideologico del regime, teso a subordinare la cittadinanza italiana all'adesione al fascismo e a considerare come stranieri («senza patria») gli oppositori. La peculiare dottrina fascista della cittadinanza si pose in evidente contrasto con il tentativo degli organismi internazionali di eliminare l'apolidia e di stabilire una disciplina comune sui rapporti tra cittadino e Stato. Il provvedimento causň un'aspra controversia nella Societŕ delle nazioni, anche a causa delle proteste degli antifascisti italiani e dell'appoggio di correnti radico-socialiste francesi. Il dibattito fu il riflesso dell'inconciliabile differenza fra la visione della cittadinanza fascista e quella democratica e divenne un terreno su cui misurare il desiderio di Mussolini di affermare in sede internazionale i diritti della sua rivoluzione.
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Fernández Arruty, José Ángel. "D'OSTILO, Francesco, La Storia del nuovo Codice di Diritto Canonico. Revisione, Promulgazione, Presentazione. Libreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano, 1983, 144 págs." Ius Canonicum 25, no. 49 (March 14, 2018): 383–85. http://dx.doi.org/10.15581/016.25.19516.

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Hackl, Karl. "Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4 – 7 giugno 1990, hg. von Francesco Milazzo." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 111, no. 1 (August 1, 1994): 718–22. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1994.111.1.718b.

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Storme, Matthias E. "Book Review: Codice del diritto internazionale privato della communitá europea, by Roberto Clerici, Francesco Mosconi, and Fausto Pocar. (Giuffré Milano 1992)." European Review of Private Law 2, Issue 1 (March 1, 1994): 143. http://dx.doi.org/10.54648/erpl1994014.

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Losano, Mario G. "Informática y democracia directa: ¿dirigida por quién?" DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos, no. 45 (June 24, 2021): 99. http://dx.doi.org/10.20318/dyl.2021.6103.

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Abstract:
Los recientes “movimientos” políticos se presentan como una alternativa a los partidos tradicionales y proponen la democracia directa como alternativa a la de­mocracia representativa. Incluso en Italia el “Movimento 5 Stelle” ha seguido este camino obteniendo un notable éxito electoral. Un constitucionalista italiano, Francesco Pallante, analiza críticamente esta concepción actual de la democracia directa en su volumen Contro la democrazia diretta (2020), examinado dentro del artículo. En particular, la informática es presentada hoy como la herramienta de la democracia directa y, en Italia, el “Movimento 5 Stelle” encomienda los con­tactos con sus miembros a la “Plataforma Rousseau”. El artículo expresa dudas sobre esta plataforma, dudas ya presentes dentro del Movimiento: por un lado, la plataforma depende de una empresa privada separada del Movimiento; por otro lado, la Plataforma Rousseau ya ha sido sancionada dos veces por el Garante de la Privacidad porque no garantiza suficientemente la intimidad de los miembros y el secreto del voto. Este artículo ha sido presentado el 31 de agosto de 2020 a la revista “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, y fue rechazado como “po­lítico”. Un caso de auténtica censura. Al artículo de 31 de agosto de 2020 (traducido aquí sin modificación alguna) se agrega una “actualización” sobre el creciente número de eventos que limitan la libertad de prensa y de expresión en Italia. Se trata de un clima represivo que está consolidándose a nivel mundial.
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Tejero, Eloy. "FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, La Chiesa come ordinamento sacramentale, «Monografie dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma», Ed. Giuffrè, Milano, 1971." Ius Canonicum 11, no. 22 (April 13, 2018): 479–80. http://dx.doi.org/10.15581/016.11.21444.

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Góralski, Wojciech. "Il matrimonio nell’iter di revisione del codice di diritto canonico. Atti editi e in-editi, red. Francesco Catozzella, Luigi Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021." Roczniki Nauk Prawnych 31, no. 4 (December 20, 2021): 115–22. http://dx.doi.org/10.18290/rnp21314-8.

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De La Hera, Alberto. "FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 vol. de 292 págs., A. Giuffrè Editore, Milano, 1967." Ius Canonicum 8, no. 16 (April 13, 2018): 616–22. http://dx.doi.org/10.15581/016.8.22674.

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Paris, Marie-Luce. "The President as Commander in Chief in a comparative constitutional perspective under French and US law." Military Law and the Law of War Review 59, no. 2 (January 19, 2022): 196–243. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.03.

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Abstract:
The aim of this article is to conduct a comparative doctrinal analysis of the constitutional power of the President as Commander in Chief with reference to US law and French law. The comparative analysis will focus on the descriptive question of the scope of presidential war powers by exploring their normative implications in terms of the challenges they pose for democratic governance. It will be argued that while both constitutional systems have favoured the President as the pre-eminent decision-maker in military matters thereby reflecting an assumed normative choice of efficiency over accountability, the reality is more nuanced. The article proceeds in two stages. The first part critically analyses the constitutional foundations of the Commander in Chief Clause in both jurisdictions in light of doctrinal interpretations. The second part explains how institutional practice has shaped the exercise of the Commander in Chief power towards an undeniable, albeit problematic, presidential pre-eminence. The article concludes with comparative observations about the need to normalize certain aspects of the role, notably in keeping it under democratic checks. Cet article a pour but de procéder à une analyse doctrinale comparative du pouvoir constitutionnel du Président en sa qualité de Commandant en chef, en se référant aux droits américains et français. Cette analyse comparative se concentrera sur la question descriptive de l’étendue des pouvoirs de guerre présidentiels, en explorant leur implication normative en termes de défis qu’ils posent à la gouvernance démocratique. L’auteur avance que tandis que les deux systèmes constitutionnels ont favorisé le Président comme décideur prééminent dans les matières militaires, reflétant ainsi un choix normatif assumé d’efficacité plutôt que de responsabilité, la réalité est davantage nuancée. L’article se divise en deux parties. Dans la première partie, les fondements constitutionnels de la clause relative au commandant en chef dans les deux juridictions sont analysés de manière critique, à la lumière d’interprétations doctrinales. Dans la deuxième partie, il est expliqué comment la pratique institutionnelle a orienté l’exercice du pouvoir du Commandant en chef vers une prééminence présidentielle indéniable, bien que problématique. L’article se termine par des observations comparatives sur le besoin de normaliser certains aspects du rôle, notamment en continuant de le soumettre à des contrôles démocratiques. Dit artikel heeft tot doel een vergelijkende doctrinaire analyse te maken van de grondwettelijke macht van de president als opperbevelhebber onder verwijzing naar het Amerikaanse recht en het Franse recht. Deze vergelijkende analyse is gericht op de beschrijvende vraag van de reikwijdte van de presidentiële oorlogsbevoegdheden door in te gaan op de normatieve implicaties ervan op het vlak van de uitdagingen die zij stellen voor democratisch bestuur. De auteur betoogt dat, hoewel in beide grondwettelijke stelsels de voorkeur wordt gegeven aan de president als de beleidsmaker bij uitstek in militaire aangelegenheden, wat een afspiegeling is van een aanvaarde normatieve keuze van efficiëntie boven verantwoordingsplicht, de realiteit genuanceerder is. Het artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de grondwettelijke grondslagen van de clausule betreffende de opperbevelhebber in beide rechtspraken kritisch geanalyseerd in het licht van doctrinaire interpretaties. In het tweede deel wordt uiteengezet hoe de uitoefening van de macht van de opperbevelhebber in de institutionele praktijk is geëvolueerd in de richting van een onmiskenbare, zij het problematische, presidentiële superioriteit. Het artikel sluit af met vergelijkende observaties over de noodzaak om bepaalde aspecten van de rol te normaliseren, met name door deze onder democratische controle te houden. Lo scopo di questo articolo è di condurre un’analisi dottrinale comparativa sui poteri costituzionali del Presidente come Comandante in Capo ai sensi del diritto statunitense e francese. L'analisi comparativa si concentrerà in modo descrittivo sull’ambito dei poteri di guerra presidenziali, esplorando le loro implicazioni normative in termini di sfide che pongono al governo democratico. Si argomenterà come, mentre entrambi i sistemi costituzionali hanno favorito il Presidente come decisore preminente in materia militare, riflettendo così una presunta scelta normativa di efficienza rispetto alla responsabilità, la realtà è più sfumata. L'articolo procede in due fasi. La prima parte analizza criticamente, in entrambe le giurisdizioni, i fondamenti costituzionali della Commander in Chief Clause, alla luce delle interpretazioni dottrinali. La seconda parte descrive come la pratica istituzionale abbia modellato l'esercizio del potere del Comandante in Capo verso un'innegabile, anche se problematica, preminenza presidenziale. L'articolo si conclude con osservazioni comparative sulla necessità di normalizzare alcuni aspetti del ruolo, in particolare nel mantenerlo sotto controllo democratico. El objeto del artículo es analizar comparativamente la doctrina sobre los poderes constitucionales del Presidente como Comandante en Jefe tanto en el Derecho estadounidense como francés. El análisis comparativo se centra en la cuestión descriptiva del alcance de los poderes de guerra presidenciales mediante el examen de sus implicaciones normativas en términos de los desafíos que plantean para la gobernabilidad democrática. Se argumenta que si bien ambos sistemas constitucionales han favorecido al presidente como el principal tomador de decisiones en asuntos militares, reflejando así una elección normativa asumida de eficiencia sobre responsabilidad, la realidad es sin embargo más compleja. El artículo consiste en dos partes. La primera parte analiza críticamente los fundamentos constitucionales de la Cláusula de Comandante en Jefe en ambas jurisdicciones a la luz de interpretaciones doctrinales. La segunda parte explica cómo la práctica institucional ha moldeado el ejercicio del poder del Comandante en Jefe hacia una preeminencia presidencial innegable, aunque problemática. El artículo concluye con observaciones comparativas sobre la necesidad de normalizar ciertos aspectos de la función, en particular para mantenerlo bajo control democrático. Ziel dieses Artikels ist es, eine vergleichende doktrinäre Analyse der konstitutionellen Macht des Präsidenten als Oberfehlshaber, unter Bezug auf französisches und US-Recht, vorzunehmen. Diese vergleichende Analyse konzentriert sich auf die deskriptive Frage der Tragweite der Präsidialkriegsgewalt, indem ihre normativen Konsequenzen in Bezug auf die Herausforderungen für die demokratische Staatsführung geprüft werden. Dabei wird behauptet, dass, obwohl beide konstitutionellen Systeme den Präsidenten als wichtigsten Entscheidungsträger in Militärangelegenheiten bevorzugt haben, was eine allgemein akzeptierte normative Wahl für Effizienz vor Rechenschaftspflicht widerspiegelt, die Wirklichkeit nuancierter ist. Der Artikel ist in zwei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil analysiert auf kritische Weise die konstitutionellen Grundlagen der Oberbefehlshaberklausel in den beiden Rechtsprechungen im Licht doktrinärer Interpretationen. Im zweiten Teil wird erklärt, wie die institutionelle Praxis die Ausübung der Oberbefehlshabergewalt zu einer unleugbaren – wenn auch problematischen – präsidialen Vorrangstellung gestaltet hat. Der Artikel beschließt mit vergleichenden Bemerkungen zur Notwendigkeit, gewisse Aspekte der Rolle zu normalisieren, insbesondere indem sie demokratischen Kontrollen unterworfen wird.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Scolart, Deborah. "Jihadismo e carcere in Italia. Analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti, edited by M. Bernardini, E. Francesca, S. Borrillo, N. Di Mauro." Oriente Moderno 101, no. 3 (December 28, 2021): 474–77. http://dx.doi.org/10.1163/22138617-12340273.

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Kamiński, Rafał. "Francesco Catozzella, Luigi Sabbarese (a cura di), Il matrimonio nell’iter di revisione del Codice di diritto canonico. Atti editi e inediti, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, ss. 748." Ius Matrimoniale 32, no. 2 (November 22, 2021): 167–75. http://dx.doi.org/10.21697/im.2021.32.2.10.

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