Journal articles on the topic 'Diritto della sicurezza sociale'

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1

Ramia Munerati, Ligia. "LA NORMATIVA DI EMERGENZA IN ITALIA NELL’AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE." E-REVISTA INTERNACIONAL DE LA PROTECCION SOCIAL 5, no. 1 (2020): 34–49. http://dx.doi.org/10.12795/e-rips.2020.i01.04.

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2

Bompiani, Adriano. "Le proposte emendative degli artt. 9, 24, 32 della Costituzione approvate di recente dal Senato." Medicina e Morale 41, no. 4 (August 31, 1992): 635–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1094.

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Abstract:
In questa II parte (la I parte è stata pubblicata nel fascicolo 2/92 alle pp.233-255) l'autore affronta la questione della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sotto l'aspetto del diritto, soffermandosi in particolare sul concetto di "danno alla salute" e "danno biologico". Un ampio paragrafo viene dedicato al problema del risarcimento del danno in riferimento del danno alla salute; alcuni cenni vengono fatti al recente processo di espansione del danno alla salute dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale.
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3

Ales, Edoardo, and Sabina Brevaglieri. "Il lavoro in età moderna: un percorso di lettura." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 767–97. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168006.

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Abstract:
Il saggio si propone di offrire un percorso di lettura del volume della Storia del lavoro in Italia dedicato all'Età moderna e curato da Renata Ago. L'obiettivo è di sollecitare l'attenzione del giurista positivo verso una storia lontana e distante come quella dell'antico regime, al di là della pura curiosità e dell'interesse occasionale. La conclusione del percorso è aperta e ha l'ambizione di provare a promuovere una ripartenza, evidenziando chiavi di lettura interdisci-plinari per ripensare gli interrogativi del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e per contra-stare efficacemente quelle teorie che leggono nella fine del lavoro novecentesco (dipendente, locale, accentrato, stabile, continuo) il venir meno del senso stesso della protezione sociale. L'auspicio è che per lo storico l'incontro con il giurista positivo possa stimolare la possibilità di elaborare nuovi terreni condivisi di ricerca applicata, arricchendo così il bagaglio di strumen-ti interpretativi dell'attività posta in essere dai regolatori del passato, senza che essi diventino lenti deformanti e performative di realtà e contesti completamente diversi.
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4

Fuchs, Maximilian. "Il ruolo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale nella crisi economica: l'esperienza tedesca." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 140 (November 2013): 741–54. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-140011.

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5

Severino, Paolo. "Il ruolo della certificazione in psichiatria: effetti iatrogeni e funzioni terapeutiche." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 2 (July 2011): 111–29. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-002009.

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Abstract:
L'articolo intende esaminare il problema della certificazione medica in generale e piů in particolare della certificazione psichiatrica e considerare il significato e la rilevanza di questa attivitŕ medica, le sue implicazioni psicologiche, giuridiche e sociali e il suo ruolo nell'ambito della cura. Un certificato puň accordare o negare importanti diritti all'individuo e avere nella vita del paziente una particolare rilevanza, influendo sul decorso della sua malattia, sulle sue scelte e sulla sua collocazione sociale. In analogia ad ogni altro atto medico, vengono considerati i potenziali rischi iatrogeni connessi alle certificazioni mediche. La proliferazione di richieste di certificazioni viene considerato come uno degli aspetti della generale medicalizzazione della vita che trasforma gli individui in potenziali pazienti finendo con il diminuire il livello di salute della societŕ nel suo complesso. Viene sostenuto il punto di vista che dietro la pratica della certificazione vi possono essere necessitŕ e rappresentazioni, spesso illusorie, di sicurezza e di difesa della comunitŕ da quanti mettono in pericolo l'ordine sociale. Viene quindi analizzata la peculiaritŕ della certificazioni in campo psichiatrico in relazione a problemi che riguardano la diagnosi e la prognosi delle malattie mentali, la mancanza di evidenti dati obiettivi, il linguaggio psichiatrico, il consenso alla certificazione e il contesto in cui si svolge la valutazione. Il lavoro arriva alla conclusione che č necessario che il medico, quando agisce con funzioni di tipo medico-legale, e lo psichiatra sviluppino una maggiore consapevolezza del potenziale iatrogeno e stigmatizzante della certificazione e degli scopi illusori che la societŕ sembra volergli attribuire, per affermare invece la sua funzione di strumento medico che integra gli atti strettamente tecnici della terapia, insostituibile nel far valere i diritti di persone che si possono trovare ad essere temporaneamente o cronicamente malate, privilegiando quelli che favoriscono l'autonomia e non la cronicitŕ e la dipendenza.
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6

Inglehart, Ronald. "LA NUOVA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETà POST-INDUSTRIALI." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 3 (December 1988): 403–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012600.

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Abstract:
IntroduzioneLo sviluppo economico dovrebbe condurre a crescenti livelli di partecipazione politica di massa per almeno tre buoni motivi teorici: 1) i cittadini delle società industriali avanzate hanno visto migliorare le loro capacità di partecipare: durante l'ultimo mezzo secolo i loro livelli di istruzione si sono accresciuti in modo impressionante e la formazione politica si è fatta più facilmente accessibile; 2) le norme sociali si sono fatte più permissive verso la partecipazione politica della metà femminile della popolazione. Una o due generazioni fa le donne non avevano neanche il diritto di voto. Oggi, non solo lo hanno acquisito in tutte le democrazie occidentali, ma vi è anche una crescente accettazione informale del fatto che esse debbano giocare un ruolo politico uguale a quello degli uomini e si sono diffusi i modelli di ruolo politico femminile. Infine, 3) vi sono segnali che le priorità valoriali del pubblico occidentale siano venute gradualmente passando da valori materialisti a valori postmaterialisti. Questo trend dovrebbe contribuire ad una crescita del tasso di partecipazione politica: liberatisi dalla necessità di concentrare le loro energie in via prioritaria nella lotta per la sicurezza economica e fisica, i cittadini dovrebbero essere in grado di dedicare più attenzione a preoccupazioni postmaterialistiche come la politica.
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7

Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Mazzoni, Silvia. "La voce dei figli in tribunale: dall'equidistanza nel conflitto alla dinamica di resistenza e rifiuto verso un genitore." TERAPIA FAMILIARE, no. 124 (February 2021): 194–216. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124010.

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Abstract:
L'articolo descrive l'esperienza dell'ascolto dei figli da parte del giudice - affiancato dallo psicologo - nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Si tratta di una procedura coerente con le convenzioni internazionali per i diritti dei bambini e degli adolescenti, ma essa può essere considerata come un'occasione importante affinché tutti gli adulti - genitori, avvocati e giudici - tengano conto della voce dei figli per convergere verso i loro obiettivi evolutivi. Dopo aver passato in rassegna alcuni principi teorici che consentono di comprendere la posizione dei figli rispetto al conflitto genitoriale, l'articolo descrive i risultati di un'indagine empirica che ha permesso di rilevare un'alta percentuale di ragazzi che - nonostante le controversie legali dei genitori - esprimono l'esigenza di mantenere un rapporto equidistante che garantisca la loro sicurezza emotiva e sociale. Ciò nonostante, gli esempi che vengono descritti propongono una riflessione sul rischio che i figli del divorzio si trovino a lungo a dover proporre un'inversione di ruolo rispetto agli adulti che non trovano una via d'uscita dal conflitto.
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Korzycka-Iwanow, Malgorzata, and Pawell Wojciechowski. "Le strutture della sicurezza alimentare in Polonia." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 151–90. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003007.

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Abstract:
Il presente articolo affronta il tema delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia. Nella prima parte viene presentata la disciplina comunitaria quale fattore determinante le predette strutture. La seconda parte tratta questioni più generali, quali le strutture della pubblica amministrazione e il sistema delle fonti di diritto in Polonia, per passare poi ad argomenti più puntuali concernenti le strutture della sicurezza alimentare e la relazione tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria in materia. Nella terza ed ultima parte, vengono esaminati in modo dettagliato gli organi costituenti le strutture della sicurezza alimentare in Polonia, iniziando dai ministri per passare poi all'analisi della composizione, dei compiti e delle competenze degli organi centrali dell'amministrazione governativa e degli organi territoriali dell'amministrazione unita e non unita competenti in materia di sicurezza alimentare. In conclusione l'Autrice constata che l'attuale struttura degli organi che hanno compiti relativi alla sicurezza alimentare in Polonia è complessa, poiché si è formata in diversi periodi ed è basata su diversi criteri. Nel processo di adattamento del diritto polacco alle esigenze comunitarie, le nuove competenze e compiti risultanti dalle norme del diritto comunitario sono stati attribuiti, per ragioni di urgenza, agli organi esistenti incaricati già di compiti e competenze in altre materie. Per cui l'Autrice sostiene che è auspicabile effettuare una riforma delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia.
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Simoni, Alessandro. "Appunti per una "lettura romaně" del "pacchetto sicurezza"." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 217–30. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004014.

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Abstract:
1. Neutralitŕ del diritto e recenti policies in tema di "nomadismo"2. La separazione degli spazi tra "popolazione maggioritaria" e "nomadi": radici antizigane delle norme restrittive in tema di concessione della residenza3. La mendicitŕ minorile4. Conclusioni: la persistenza dello stereotipo antizigano nella macchina del diritto
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Pastore, Massimo. "Il diritto all'unitŕ familiare: una questione di sicurezza?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 167–77. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004011.

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Abstract:
1. Pacchetto sicurezza e «restrizioni per i ricongiungimenti»2. Le ultime modifiche alla disciplina del ricongiungimento familiare3. Il nuovo co. 8 dell'art. 29: una norma a tutela della "sicurezza" dell'Amministrazione inadempiente?4. La disciplina del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dopo la riforma5. Restrizione del divieto di espulsione per i parenti conviventi con cittadini italiani: conseguenze sui procedimenti in corso e sul rinnovo dei permessi giŕ rilasciati
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Abstract:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Aitala, Rosario Salvatore. "Obiettivo: La magistratura italiana e il futuro della comunitŕ internazionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2009): 106–15. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003010.

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Abstract:
- 1. Introduzione2. Le politiche esterne dell'Unione europea fra politiche criminali, istanze di sicurezza e prospettive geopolitiche. Il caso dell'Albania3. L'impegno italiano nella stabilizzazione dell'Afghanistan. In particolare la costruzione dello Stato di diritto e della funzione giudiziaria.
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Grasso, Marco Ettore. "La dimensione ambientale della salute: tra sfera sociale e giuridica." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 57–82. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001003.

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Abstract:
Questo studio presenta la descrizione della "dimensione ambientale della salute". Tale dimensione si colloca su un piano concettuale che si pone tra sfera sociale e giuridica. La "dimensione ambientale della salute" delineata nella sfera giuridica si compone di tre matrici che descrivono un quadro teorico innovativo nel quale il diritto alla salute si confronta con il campo ambientale e della sostenibilitŕ. La prima matrice concerne in modo particolare il diritto all'ambiente salubre, che talvolta č stato interpretato come mero prolungamento del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, altre volte come diritto che si coniuga all'integritŕ culturale e all'identitŕ di un popolo; la seconda matrice riguarda un diritto alla salute che si relaziona con aspetti ambientali ma che non rientra esattamente nel diritto all'ambiente salubre e che contempla tanto casi diquanto una nuova prospettiva sociologico- giuridica nello studio del diritto alla salute, che inerisce alla rivendicazione di tale diritto in quanto leso dai cambiamenti climatici (esemplificativi i casi riguardanti la petizione degli Inuit e Kivalina); la terza matrice invece č volta a costruire un "diritto sostenibile alla salute", che comprende tanto il diritto alla salute quanto quello in materia di sviluppo sostenibile.
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Zanobetti, Alessandra. "Il diritto di sposarsi dei cittadini stranieri in situazione irregolare: il caso O'Donoghue della CEDU e la sentenza n. 245/2011 della Corte costituzionale italiana." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 73–87. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003006.

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Abstract:
Sommario: Introduzione: le misure per arginare il fenomeno dei matrimoni fittizi - 1. La sentenza della CEDU nel caso O'Donoghue - 1.1. Il "Certificate of Approval" previsto dalla normativa britannica - 1.2. I fatti e le opinioni delle parti - 1.3. La decisione della Corte - 2. La questione di legittimitŕ costituzionale della modifica dell'art. 116 c.c. introdotta nel 2009 con il c.d. pacchetto sicurezza - 2.1. La modifica all'art. 116 c.c. e la questione di legittimitŕ costituzionale - 2.2. La decisione della Corte costituzionale - 2.3. L'art. 6, co. 2, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e il diritto di sposarsi - Considerazioni conclusive: diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e disciplina dell'immigrazione.
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Barba, Davide, and Mariangela D’Ambrosio. "Il gioco d'azzardo patologico in tempo pandemico. Analisi sociologiche ed implicazioni sulla sicurezza sociale fra reale e virtuale." SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no. 1 (April 2022): 43–55. http://dx.doi.org/10.3280/siss2022-001005.

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Abstract:
L'obiettivo dell'articolo è quello di ricostruire sociologicamente il GAP, integrando il paradigma della sociologia della devianza con quello della sociologia delle emozioni in tempo pandemico, per arrivare alle implicazioni sulla sicurezza sociale fra reale e virtuale e di verificare l'adeguatezza delle misure legislative vigenti in materia alle trasformazioni conosciute del fenomeno, quindi, dal loro impatto sociale iniziale alle riforme auspicabili.
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Lorettu, Liliana, and Giancarlo Nivoli. "La pericolositŕ sociale psichiatrica tra attualitŕ e criticitŕ." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (April 2011): 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-001004.

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Abstract:
L'evoluzione della legislazione in tema di assistenza psichiatrica a partire dal 1978 non č stata accompagnata da una parallela trasformazione dell'interfaccia giuridica; la posizione del malato di mente autore di reato considerato incapace di intendere e volere continua ad essere sottoposta al giudizio di pericolositŕ sociale psichiatrica con le conseguenti misure di sicurezza, su cui si regge l'esistenza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. In questa prospettiva il trattamento del paziente psichiatrico autore di reato si configura come estremamente complesso e gravato dalla irrisolta antinomia cura/custodia. Tuttavia l'abolizione della presunzione di pericolositŕ ha modulato l'applicazione stessa delle misure di sicurezza verso assetti piů terapeutici. Le criticitŕ di percorso riguardano la valutazione della pericolositŕ sociale, la individuazione di luoghi di trattamento appropriati, la opportunitŕ di interventi mirati al comportamento violento e non ultimo il profilo di responsabilitŕ dello psichiatra.
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Zapponi, Elena. "Roberto Mazzola, La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose." Archives de sciences sociales des religions, no. 144 (October 1, 2008): 163–274. http://dx.doi.org/10.4000/assr.19663.

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Borelli, Silvia. "Il diritto della sicurezza sul lavoro nel contratto di rete." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (September 2015): 27–41. http://dx.doi.org/10.3280/es2015-002003.

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Cottatellucci, Claudio, and Luca Villa. "Una sentenza che viene da lontano: la Corte di cassazione conferma l'applicazione dell'art. 31 co. 3 per tutelare nella sua integritŕ lo sviluppo psico-fisico dei minori stranieri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 109–15. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001007.

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Abstract:
Con la sentenza n. 22080/2009, seguita dopo poco dalla n. 823/2010 del 19.1.2010, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento dei tribunali per i minorenni che, concedendo l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU d.lgs. n. 286/1998, riconoscevano i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore nei danni derivanti dall'allontanamento del genitore irregolare. Su questa decisione - molto attesa - con cui la Suprema Corte ha preso posizione su uno degli aspetti attualmente piů controversi della legislazione minorile, riflettono due magistrati minorili.Luca Villa, esaminate le varie tipologie di ricorsi ex art. 31, evidenzia gli effetti che ha avuto la legge 94/2009 (il c.d. pacchetto sicurezza) sull'insieme degli interventi del tribunale per i minorenni: l'inasprimento del trattamento del migrante potrŕ avere un effetto paradossale, ovvero anticipare le istanze ex art 31, magari su sollecitazione degli stessi servizi sociali, ed i provvedimenti del tribunale anche in situazioni che in seguito non risulteranno meritevoli. Tale situazione inoltre potrŕ portare (una volta che si accede all'interpretazione propugnata dalle sentenze della Cassazione che qui si commentano) i ricorsi ex art 31 numeri assoluti, e percentuali rispetto ai carichi degli uffici, difficilmente sostenibili.Claudio Cottatellucci esamina il richiamo alle fonti, ampiamente trattato nelle due sentenze che richiamano una trama di principi costituzionali in tema di diritti dei minori elaborata giŕ nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, allora essenzialmente con riferimento alla condizione della minore etŕ, ancor piů dell'infanzia, ed ai temi della sua protezione e dell'abbandono, in un momento storico in cui l'Italia ancora era, o quanto meno si rappresentava, piů Paese di emigrazione che di immigrazione. Č infatti tutta direttamente riconducibile a questa elaborazione culturale, per tanti aspetti fondativa della giurisprudenza minorile, l'esplicitazione del "catalogo dei diritti" dei minori tracciato nelle due pronunce.
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Lazzari, Chiara. "L'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, fra ordinamento interno e diritto comunitario." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 124 (March 2010): 633–72. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124003.

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Abstract:
Il saggio propone, in chiave critica, ma attenta a valorizzare le potenzialitŕ della norma, una riflessione sulla disciplina dell'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, per tale intendendo, sulla falsariga della definizione accolta nell'art. 1 della direttiva n. 91/383/CEE, quello a termine ed interinale (oggi in somministrazione). La ricerca, condotta alla luce dell'effettiva conformitŕ dell'ordinamento interno ai principi posti dal diritto comunitario ed aperta altresě ad una dimensione comparata (segnatamente con la legislazione francese), mira ad indagare le forme di tutela apprestate per i lavoratori temporanei, com'č noto esposti a maggiori rischi proprio in ragione della natura del loro rapporto di lavoro, con particolare attenzione alle novitŕ recate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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Abstract:
L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Felice, Flavio. "La nozione di diritti umani nella prospettiva della dottrina sociale della Chiesa." Revista Pistis Praxis 6, no. 3 (September 13, 2014): 817. http://dx.doi.org/10.7213/revistapistispraxis.06.003.ds04.

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Abstract:
L’obiettivo di questo articolo è quello di dimostrare la diversità de prospettive della dottrina sociale della Chiesa su i diritti umani. Sottolinea la prospettiva personalista come la più appropriata per comprendere e giustificare l’interesse generale della dottrina sociale per il tema e l’affermazione dei diritti umani. La Chiesa vede nei diritti umani l’opportunità di promuovere e difendere l’universalità della dignità umana, intesa come carattere stampato da Dio creatore per le sue creature. La prospettiva antropologico-cristiana ha per fondamento la persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. La dottrina sociale della Chiesa, mostra una pluralità di dimensioni, essenziali per definire chi è l’essere umano, e, a sua volta, per la promozione e la difesa della dignità umana di fronte alle istituzioni giuridiche, politiche ed economiche. I diritti umani e la dottrina sociale hanno in Giovanni Paolo II uno dei principali teorici. I diritti umani sono un punto di riferimento per tutte le fasi della vita umana e dei contesti politici, sociali, economici e di culturali. Fonte e sintesi dei diritti umani è il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa.
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Wroceński, Józef. "Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Abstract:
Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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Schirò, Pietro. "Da Pietro Ellero a Enrico Ferri: la genesi della penalistica sociale." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 257–94. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16890.

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Abstract:
L’articolo tratta la genesi della penalistica sociale che si afferma nell’ultimo ventennio del XIX secolo, ovvero un movimento di giuristi che mostra grande sensibilità per la dimensione sociale del diritto e attribuisce un ruolo decisivo ai fattori sociali nella generazione dei crimini. Una prima parte dell’articolo si concentrerà sulla definizione della penalistica sociale e sul superamento dell’etichetta socialismo giuridico; successivamente verranno considerati i diversi contributi apportati alla penalistica sociale da Pietro Ellero e da Enrico Ferri. I due autori possono essere considerati i precursori della penalistica sociale.
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Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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Abstract:
L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Abstract:
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Rampazzo, Lino, and José Marcos Miné Vanzella. "RIFUGIATI: MINORANZE SENZA PROPRIETÀ?" Revista Direitos Fundamentais & Democracia 23, no. 3 (December 14, 2018): 258. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v23i31189.

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Abstract:
Questo studio si propone di esaminare il tema del “Diritto di Proprietà”, espresso particolarmente nei due primi articoli della questione 66 (II-II) della Somma Teologica di San Tommaso, che è ripreso, nel secolo XX, dal filosofo francese Emmanuel Mounier. La riflessione cerca, prima di tutto, di situare la questione 66, che tratta “Del Furto e della Rapina”, sia nella visione più ampia di tutta la Somma, come nel contesto specifico della parte morale della medesima opera. Subito dopo si analizzano i due articoli della Somma sul “Diritto di Proprietà”. Poi si studia un capitolo dell’opera “Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana” di Mounier, che fa valere la dottrina tomista nel contesto della crisi mondiale della sua epoca. Si pretende così, a partire da un autore clássico, analizzare il tema del “Diritto di Proprietá”, con la possibilità di mostrare, come Mounier, un percorso che indichi la sua funzione sociale. Significativa è pure la ripresa della posizione tomista nella Dottrina sociale della Chiesa, che, in documenti ufficiali, dei quali si indicano due, a titolo do esempio, cita espressamente la stessa questione 66 (II-II) della Somma Teologica, su cui basa il suo insegnamento. La ripresa di questo problema è applicada alla situazione dei profughi, in particolare in Europa, al fine di mostrare il "diritto di proprietà" che essi possiedono, in una situazione di estrema necessità. E, molto significativo in questo senso, é il recente messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante e del Rifugiato.
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Rizzi, Sara. "Violenza domestica al tempo del Covid-19." WELFARE E ERGONOMIA, no. 2 (January 2021): 155–206. http://dx.doi.org/10.3280/we2020-002011.

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Abstract:
La sicurezza delle donne sembra lentamente entrare a pieno titolo nell'agenda politica dei governi nazionali e locali. Tuttavia, non è così per la sicurezza femminile nei luoghi apparentemente più sicuri e più tutelanti come la famiglia o i rapporti di coppia. Ciò che accade in quei rapporti sembra ancora relegato a questione privata e non rappresenta un problema che, invece, a ragione è un fatto sociale. L'obiettivo di questo lavoro è quello di presentare un'analisi dell'andamento della violenza domestica durante il periodo del lockdown. Le fonti dei dati sono l'ISTAT e D.i.Re , enti che hanno rilevato in modo continuato e sistematico la questione sociale della violenza di genere e domestica. Oltre all'analisi quantitativa abbiamo approfondito il tema dal punto di vista qualitativo, ricorrendo a tre interviste rivolte a Testimoni Privilegiati, ciò si è reso necessario per meglio inserire i dati in un frame concettuale e teorico in grado di restituire la complessità del fenomeno, dell'importanza della presenza dei servizi sul territorio e del lavoro svolto dagli operatori antiviolenza.
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Toso, Mario. "DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: GUERRA DI INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA." Społeczeństwo 160, no. 4 (January 17, 2023): 79–102. http://dx.doi.org/10.58324/s.299.

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Abstract:
prolusione con cui l’Autore ripercorre l’insegnamento magisteriale ed evangelico sui temi della violenza, della dottrina della cosiddetta “guerra giusta”, sulla legittima difesa in caso di attacco militare, di diritto all’uso delle armi. Nella conclusione, l’Autore propone alcune riforme dei sistemi di governo nazionali e internazionali al fine di poter creare una società più giusta e di ristrutturare istituzioni antiche, fondandoli sui principi della pace e del bene comune
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Bronzini, Giuseppe. "Il reddito minimo garantito nell'Unione europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 130 (June 2011): 225–45. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-130002.

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Abstract:
Il diritto al reddito minimo garantito č un diritto fondamentale di matrice europea perché cosě riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea. Inoltre, ledell'UE lo hanno da tempo previsto come base per la lotta all'esclusione sociale sino ad integrarlo nel 2007 nei principi comuni di, asse di riferimento anche per la nuova Strategia 2020, che ha preso il posto della. La natura di diritto sociale fondamentale, diretto a salvaguardare la dignitŕ della persona, come precisato in alcune recenti Risoluzioni del Parlamento europeo, esclude modalitŕ irragionevolmente condizionate e lesive dell'autonomia delle persone nella garanzia delle prestazioni. Nonostante le univoche indicazioni sovranazionali l'Italia č l'unico Paese dell'UE, insieme a Grecia ed Ungheria, a non avere alcuno schema di reddito minimo. Solo le Regioni hanno cercato di rispondere alle ripetute sollecitazioni dell'Unione, in particolare la Regione Lazio, con un provvedimento del 2009, ormai decaduto. Tuttavia, le emergenze determinate dalla crisi economica e dell'euro potrebbero spingere l'Unione ad adottare una normativa propria e vincolante che rafforzi la solidarietŕ e la coesione sociale interna.
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Kramer, Nicole. "Der Wandel des italienischen Sozialstaats in Zeiten politischer Umbrüche." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no. 1 (December 20, 2017): 3–23. http://dx.doi.org/10.1515/qfiab-2017-0003.

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Abstract:
Riassunto La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tematica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonche al quadro ideologico e alle idee guida su cui si basano. Da cio emerge che la forma dello Stato sociale italiano e stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.
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Kramer, Nicole. "Der Wandel des italienischen Sozialstaats in Zeiten politischer Umbrüche." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no. 1 (March 5, 2018): 3–23. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2017-0003.

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Abstract:
Riassunto La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tematica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonché al quadro ideologico e alle idee guida su cui si basano. Da ciò emerge che la forma dello Stato sociale italiano è stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.
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RGI, Redazione. "Informazione bibliografica." RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no. 1 (March 2022): 125–67. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa1-2022oa13371.

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Abstract:
L'Informazione bibliografica del numero 1/2022 della «Rivista Geografica Italiana» presenta le recensioni dei seguenti testi: Giada Peterle, Comics as a Research Practice. Drawing Narrative Geographies Beyond the Frame (Alberto Vanolo) Andrea Pase, Geografly: la mosca e la mappa. Attorno ad una foto di Alberto Schön (Egidio Dansero) Deirdre Mask, Le vie che orientano. Storia, identità e potere dietro ai nomi delle strade (Giuseppe Muti)  Laura Lo Presti, Cartografie (in)esauste. Rappresentazioni, visualità, estetiche nella teoria critica delle cartografie contemporanee (Alessandra Bonazzi) Angelo Turco, Geografie pubbliche. Le ragioni del territorio in dieci itinerari social (Filippo Celata) Angelo Turco, Epimedia. Informazione e comunicazione nello spazio pandemico (Tania Rossetto)  John Mc-Neill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo (Cecilia Pasini) Emanuele Bompan, Federica Fragapane, Marirosa Iannelli e Riccardo Pravettoni, Atlante geopolitico dell'Acqua. Water grabbing, diritti, sicurezza alimentare ed energia (Margherita Ciervo)  Carlos Alberto Franco da Silva, A modernização distópica do território brasileiro (Teresa Isenburg) Flavio Lucchesi, Australia, gli antipodi vicini. Tasselli geografici (Luisa Carbone) Alberto Di Monte, Sentieri migranti. Tracce che calpestano il confine (Silvia Aru)  Michela Lazzeroni, Geografie dell'università. Esplorazioni teoriche e pratiche generative (Samantha Cenere) Associazione Mecenate 90, L'Italia Policentrica. Il fermento delle città intermedie (Michela Lazzeroni)  
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Fornari, Silvia, and Roberto Orazi. "La sicurezza sociale della Rete: nuovi modelli educativi per gli adolescenti." SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no. 3 (March 2018): 160–80. http://dx.doi.org/10.3280/siss2017-003013.

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Villalón, Jesús Cruz. "Covid-19 e diritto del lavoro spagnolo." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 729–48. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168004.

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Abstract:
La proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo spagnolo nel marzo 2020 ha provocato un impatto molto significativo in ambito giuslavoristico, essendo state adottate mi-sure legislative volte a dare priorità al telelavoro, a soluzioni di sospensione del rapporto di lavoro che evitino i licenziamenti, nonché ad importanti misure di protezione sociale per far fronte alle perdite di reddito per coloro che hanno smesso di lavorare. Il presente studio, la-sciando da parte il contenuto materiale delle misure adottate, intende analizzare il processo di elaborazione di queste norme emergenziali, l'intervento dei diversi poteri pubblici sia nel pro-cesso di approvazione che in quello di applicazione, nonché il ruolo inizialmente marginale della concertazione sociale, della contrattazione collettiva e della partecipazione dei lavoratori all'impresa, quest'ultimo almeno nella prima fase di sviluppo dello stato di emergenza. Da questo punto di vista, si analizzano le regole relative alle fonti del diritto, all'amministrazione del lavoro nonché il ruolo svolto dagli attori protagonisti abituali nello sviluppo del sistema spagnolo di relazioni industriali.
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Strazzeri, Marcello. "La giuridificazione organizzativa dello stato sociale." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 105–12. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003009.

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Abstract:
La tendenza alla giuridificazione si colloca all'interno di un processo storico piů generale, della cui dinamica sociale ed istituzionale scandisce snodi essenziali. E tuttavia si puň propriamente parlare di giuridificazione quando tale tendenza assume, nelle societŕ moderne, una rilevanza tale da produrre una vera e propria proliferazione del diritto scritto. Correlativo e conseguente al processo di giuridificazione č l'ampliamento della sfera di attivitŕ, precedentemente regolata in modo informale, che viene assoggettata a normazione giuridica. La codificazione giuridica specialistica di stati di fatto globali interviene in una fase di ulteriore spinta del processo sotto forma di "coagulazione del diritto". Ispirandosi alla teoria dell'agire comunicativo, l'articolo esamina l'ascesa, l'affermarsi e il proliferare del processo di giuridificazione, con l'obiettivo di stabilire se e come tale tendenza abbia favorito l'emergere e il definirsi istituzionale di istanze del mondo vitale; se, inoltre, allo stato attuale del processo, queste istanze possano ancora essere promosse o non sia auspicabile un processo inverso di de-giuridificazione.
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Angelini, Francesca. "La scuola nella Costituzione: bilancio e letture prospettiche." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2021): 11–46. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003002.

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Abstract:
Dopo una breve riflessione sul ruolo della scuola alla luce dell'esperienza pandemica, l'articolo propone, in una prospettiva di diritto costituzionale, l'esame e l'evoluzione del-la disciplina costituzionale della scuola ripercorrendo tematicamente quella che può essere individuata come una sorta di tripartizione per capi, all'interno della stessa Costituzione, fra profili organizzativi, questioni attinenti alla libertà di insegnamento e, infine, profili relativi al diritto sociale all'istruzione. La trattazione, rispetto ad ognuna di queste parti, cercherà di ripercorrere l'attuazione che è stata data alla disciplina costituzionale della scuola, ma anche di assumere uno sguardo critico nei confronti dei problemi aperti e delle possibili visioni prospettiche.
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Zambrano, Virginia. "Un’indagine nella retorica: dalla vulnerabilità sociale di Zola alla deumanizzazione di Kafka." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 2 (February 28, 2016): 247. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.12.247-265.

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Abstract:
Per i giuristi, mettere in relazione diritto e letteratura è importante. La congiunzione dei due elementi permette di corrodere la dogmatica giuridica, desacralizzare e restituire il diritto alla propria misura e alla misura dell’etica. Ciò che, infatti, la letteratura insegna, rispetto all’assetto astrattamente codificato del diritto, è l’inesistenza di leggi generali nell’esperienza vissuta. Ne consegue che le condanne, come le assoluzioni, sono inevitabilmente imperfette: siamo tutti in qualche modo colpevoli, ma anche, secondo diverso angolo di lettura, tutti innocenti. E se i decreti di colpevolezza assoluta appaiono inadeguati nelle opere di Proust, Musil e Hofmannsthal, non diversa è la situazione che si respira nell’universo di Kafka e di Zola. A questa prima decostruzione del diritto se ne aggiunge una seconda, ancor più radicale, relativa non più ai suoi limiti, ma alla stessa essenza del diritto. Non solo il sistema normativo non riesce ad incasellare nelle proprie griglie una realtà umana sfuggente ad un ordine prefissato, ma, tutt’altro che situarsi al polo opposto della violenza criminale, confina ambiguamente con essa. In questo senso, l’intersezione fra diritto e letteratura insegna che le situazioni individuali vanno sempre calate in quel caleidoscopio sociale, culturale, storico, economico, che condiziona i nostri atti non meno della nostra volontà.
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Zambrano, Virginia. "Un’indagine nella retorica: dalla vulnerabilità sociale di Zola alla deumanizzazione di Kafka." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 2 (February 28, 2016): 247. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.12.247-265/original_language.

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Abstract:
Per i giuristi, mettere in relazione diritto e letteratura è importante. La congiunzione dei due elementi permette di corrodere la dogmatica giuridica, desacralizzare e restituire il diritto alla propria misura e alla misura dell’etica. Ciò che, infatti, la letteratura insegna, rispetto all’assetto astrattamente codificato del diritto, è l’inesistenza di leggi generali nell’esperienza vissuta. Ne consegue che le condanne, come le assoluzioni, sono inevitabilmente imperfette: siamo tutti in qualche modo colpevoli, ma anche, secondo diverso angolo di lettura, tutti innocenti. E se i decreti di colpevolezza assoluta appaiono inadeguati nelle opere di Proust, Musil e Hofmannsthal, non diversa è la situazione che si respira nell’universo di Kafka e di Zola. A questa prima decostruzione del diritto se ne aggiunge una seconda, ancor più radicale, relativa non più ai suoi limiti, ma alla stessa essenza del diritto. Non solo il sistema normativo non riesce ad incasellare nelle proprie griglie una realtà umana sfuggente ad un ordine prefissato, ma, tutt’altro che situarsi al polo opposto della violenza criminale, confina ambiguamente con essa. In questo senso, l’intersezione fra diritto e letteratura insegna che le situazioni individuali vanno sempre calate in quel caleidoscopio sociale, culturale, storico, economico, che condiziona i nostri atti non meno della nostra volontà.
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Buccioni, Rossano. "Rischio ambientale e rischio alimentare: il ruolo della ricerca biotecnologica nella costruzione della sicurezza sociale." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (August 2009): 57–86. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-002004.

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Abstract:
- An instrument for the control of the complexity that is now regaining favour is the redefinition of "rules". The purpose of this redefinition contains a second one in itself: to establish in general if a public Ethic is necessary. The typically polemic expectation, that request of rules emerges on, pertains to the field of both private and public ethic. At the general request of ethically connoted rules, to be meant as an indicative strategy of the action in a horizon of foreseeable risks, corresponds a much widespread awareness that a complex society must rest on the thesis of the Normal Accident, that is, of a normalization of the loss, both human and material. In fact: the normal loss, above all, means a normalization of human loss. The reappearance of the questions that have always followed mankind, now surprise the ethic spring of rules in a phase of disconcerting improbability. The great seasons of moral control of the rapidly increasing social complexity today (for instance Jesuitical casuistry), reintroducing the "moral" fluid medium, show a great weakness. The socio-structural insubstantiality of Ethic shows both the strength and the topicality of the anthropological change we are living, as well as the need to be furnished of instruments of analysis of the human that set aside the scantiness of old mechanical analogies. If the complex society applied only the 40% of the biblical motto "Don't do onto others what you wouldn't like to be done to you", this society (ours) couldn't exist the way it is. Man is no longer the criterion of reference of human actions.Parole Chiave: autoreferenza, complessitĂ , concetto di societĂ , norma sociale, teoria dei sistemi sociali, rapporto tra sociologia ed etica, Codice della Morale.Key Words: Self-reference, Complexity, The Concept of Society, Social Norm, Social System Theory, Evolution of Complexity, Relationship of Sociology and Ethics, The Code of the Moral.
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Bertolino, Marta. "Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a contronto." Archivio penale, no. 2 (2014): 101–26. http://dx.doi.org/10.12871/97888674131716.

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Zampino, Ludovica. "Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Abstract:
Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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Petrolo, Marina. "La crisi separativa e il sistema legale: procedure in alternative dispute resolution e interdisciplinarietà." TERAPIA FAMILIARE, no. 124 (February 2021): 238–57. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124012.

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Abstract:
L'articolo focalizza il diritto o la pratica collaborativa come uno dei più significativi strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso familiare che giunge a valle di un profondo mutamento culturale. I professionisti collaborativi non sono soltanto avvocati, ma anche commercialisti, mediatori familiari, psicologi che si impegnano per offrire ai cittadini un approccio non contenzioso, riservato e rispettoso della dignità dei soggetti coinvolti per la gestione delle questioni attinenti la loro separazione e/o divorzio, l'affidamento dei bambini, la revisione degli accordi e le altre questioni di diritto di famiglia, utilizzando il "diritto (definibile anche metodo) collaborativo". Oltre l'esito deflattivo del contenzioso, il metodo collaborativo presenta altresì aspetti di indubbia utilità sociale. L'articolo, dopo una descrizione della storia del diritto collaborativo, presenta i principi e le procedure che guidano i professionisti che aderiscono alla sua pratica.
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Cattero, Bruno. "Tra diritto e identitŕ. La partecipazione dei lavoratori nel modello sociale europeo." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 123 (September 2011): 117–35. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-123007.

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Abstract:
L'importanza della direttiva sulla Societŕ per Azioni Europea (Se) risiede nell'affermazione della partecipazione comedei lavoratori di aver voce in capitolo negli organi di governo dell'impresa. I limiti definitori che la caratterizzano e la sua natura dinon dipendono tanto, in questo caso, dall'egemonia neoliberale nel processo di integrazione europea quanto da fattori più profondi e complessi che si frappongono all'integrazione nella sfera del sociale. Su questo sfondo si prendono in esame "l'europeizzazione negoziata" come, i meccanismi che la contraddistinguono (l'indeterminatezza concettuale - necessaria non solo a connettere e trascendere le diverse tradizioni nazionali, ma anche come veicolo discorsivo della costruzione sociale di una "identitŕ europea" - e l'attivazione di miti istituzionali) e si sottolinea infine la rilevanza delle connessioni lasche, sia istituzionali che organizzative, tra i sistemi e gli attori nazionali e il livello europeo.
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Ruffino, Marco. "Individualizzazione della diseguaglianza sociale e politiche delle capacitazioni." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 120 (February 2011): 34–49. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-120003.

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Abstract:
L'articolo analizza in modo critico l'approccio dellenelle politiche di welfare attivo, viste in rapporto al "paradigma debole" della. Focalizzando l'attenzione sul rapporto fra capacitazione ed apprendimento, sonoevidenziati due tipi di rischi:) una maggiore individualizzazione della diseguaglianza, se le capacitazioni divengono un terreno di conflitto sociale, che riproduce, invece di correggere, iiniziali;) la riduzione della libertŕ sostantiva, se il diritto ad apprendere si trasforma nell'obbligo di adattamento. L'approccio delle capacitazioni resta indubbiamente essenziale, ma richiede di trovare un equilibrio fra responsabilitŕ personali e responsabilitŕ istituzionali. Alcune evidenze relative all'Europa ed all'Italia mostrano la necessitŕ di andare verso "istituzioni capacitanti", come condizione per utilizzare l'approccio per lo sviluppo di una effettiva libertŕ individuale di scelta.
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D’Aloia, Antonio. "Natura, scienza, diritto: relazioni incrociate." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 99–160. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003005.

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Abstract:
Natura, scienza, diritto si confrontano in un gioco di incroci in cui nessuna delle forze è immune dal condizionamento e dalle pressioni delle altre. L'ambizione della natura di essere una sorta di parametro oggettivo e presupposto cade di fronte alla presa d'atto che «la voce della natura (..) è una voce interpretata dall'uomo». Soprattutto la tecnica (la scienza che fa) appare in grado di riscrivere i confini e le proiezioni di ciò che è ‘naturale'. Il diritto prende atto delle nuove possibilità prodotte dallo sviluppo scientifico con uno sguardo che a sua volta è carico di sedimentazioni e di valori, e adegua le sue risorse ‘inventando' nuovi diritti che cambiano la cultura sociale e il modo di interpretare la natura e la scienza. Questo contributo prova a descrivere questo quadro di relazioni estremamente complesso, ragionando su una serie di temi al confine tra le tre grandi ‘forze' prima ri-chiamate
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Ciancio, Orazio. "Inaugurazione del 71° Anno accademico dell'Accademia italiana di Scienze Forestali." L’Italia Forestale e Montana 77, no. 3 (August 25, 2022): 105–15. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1793.

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Abstract:
Dopo due anni in cui non è stato possibile organizzare manifestazioni aperte al pubblico a causa della pandemia di Coronavirus, il 12 maggio u.s., nella Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli, si è finalmente tenuta, al cospetto di una vasta platea, la Cerimonia di inaugurazione del 71° Anno accademico dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Dopo i saluti di Cecilia Del Re, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, e del Prorettore dell’Università di Firenze Enrico Marone, il Presidente Orazio Ciancio ha illustrato l’attività dell’Istituzione nell’anno precedente e ha concluso con una breve relazione su “Il bosco: un soggetto di diritto”. Il Generale di C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha tenuto la prolusione dal titolo “Ambiente, foreste e sicurezza”. Al termine della Cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai nuovi Accademici, i premi ai vincitori del bando per i migliori articoli pubblicati su riviste scientifiche attinenti alle tematiche forestali e ambientali e i premi per le migliori tesi di dottorato nel settore forestale.
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