Academic literature on the topic 'Diritto dei gruppi'

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Journal articles on the topic "Diritto dei gruppi"

1

Korac, Maja. "Politiche, agency e dialogo interculturale. Esperienze dei rifugiati dei conflitti jugoslavi in Italia." MONDI MIGRANTI, no. 3 (March 2010): 127–50. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003008.

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Abstract:
Questo articolo esamina il processo di etichettamento politico e burocratico dei rifugiati e il suo rapporto con razza, etnicitŕ, classe e/o genere, oltre che con altri meccanismi di esclusione che operano nei luoghi del loro insediamento. Considera criticamente le prospettive e i processi di insediamento delle persone fuggite dai conflitti in Yugoslavia, a cui č stato garantito il diritto di lavorare e/o studiare in Italia sulla base di un decreto governativo speciale, senza una lunga procedura di determinazione dello status. L'analisi si basa su una ricerca etnografica condotta a Roma negli anni 1999 e 2000. Esplora i meccanismi e il processo che hanno permesso loro di beneficiare dei diritti garantiti al loro arrivo. La discussione si focalizza, da un lato, sulle connessioni tra strategie e politiche di assistenza e sui limiti strutturali che incarnano e, d'altro lato, sul tipo di agency che incoraggiano. Esplora il ruolo delle reti sociali co-etniche, cross-etniche e minoranza-maggioranza nel processo di insediamento. Questo articolo sostiene che se l'acquisizione formale di diritti legali e sociali legati all'inclusione e all'eguaglianza non č accompagnata da contatti e legami informali tra minoranza e maggioranza, a livello micro, l'esperienza dei gruppi di minoranza rimarrŕ fortemente condizionata dalla loro sensazione di "alteritŕ" e dalla percezione di diseguaglianza ed esclusione. Ciň avviene perché lo sviluppo della fiducia tra gruppi (etnici) di minoranza e gruppi di maggioranza dipendono solo parzialmente dal set di diritti che possono essere garantiti ai gruppi "etnici" o "di minoranza".
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2

Scalabrino Spadea, Michelangela. "La tutela del malato di mente nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo: documenti vecchi e nuovi." Medicina e Morale 41, no. 6 (December 31, 1992): 1105–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1085.

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Abstract:
Lo studio, partendo dalla premessa che la bontà di un ordinamento giuridico viene misurata dal grado di tutela che può garantire a persone e gruppi sociali a rischio, si addentra nell'esame dei documenti giuridici internazionali riguardanti i malati di mente. L'Autore considera in particolare la Raccomandazione n. R(83)2 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22.2.1 983 e la Risoluzione A/3/0231/92 adottata il16.9.1 982 dal Parlamento europeo, esaminando le garanzie giurisdizionali ivi previste e la tutela apprestata dai due testi nel campo dei diritti economici e sociali.
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Quadrelli, Isabella, and Anna Uboldi. "Esperienze di giuridicità nella vita quotidiana. I giovani tra diritto, scienza ed etica durante la pandemia." WELFARE E ERGONOMIA, no. 2 (January 2023): 153–68. http://dx.doi.org/10.3280/we2022-002012.

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Abstract:
L'articolo presenta i risultati di una ricerca sull'esperienza del diritto da parte dei giovani durante la pandemia. Partendo dal concetto di "legal consciousness", la ricerca ha analizzato l'implementazione delle norme nei contesti di vita dei giovani, nei termini di accettazione, interpretazione, negoziazione e rifiuto di esse, o di alcuni loro aspetti. Le diverse forme di coscienza giuridica emergenti dalle narrazioni evidenziano come i giovani abbiano interpretato l'imperativo del "fare la cosa giusta" per la sicurezza di se stessi e degli altri. Nelle loro ar-gomentazioni s'intrecciano le dimensioni della legittimità e dell'adesione alle norme giuridiche ma anche dell'utilità, del rischio, dell'equità e della capacità dei legislatori di dare voce e di mediare tra le diverse esigenze dei molteplici gruppi sociali. I risultati mostrano la capacità di agency e di ragionamento mo-rale dei giovani di fronte all'esigenza di bilanciare bisogni, interessi e ordini di responsabilità differenti e mettono in discussione l'immagine stereotipata del giovane irresponsabile e trasgressivo presentata dai media e diffusa nel senso comune.
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Losavio, Tommaso. "Postfazione." Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 11, S4 (March 2002): 69–72. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000563.

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Abstract:
Indagini condotte in diverse città italiane rilevano che i cittadini stranieri utilizzano i servizi del SSN in modo proporzionalmente più basso al confronto con quello della popolazione autoctona (AA.VV. La salute straniera: Epidemiologia, culture, diritti, ESI, Napoli, 1994).Una ricerca concernente la città di Torino ha documentato in effetti come solo il 50% dei cittadini stranieri residenti ed aventi pertanto diritto risultava regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (Città di Torino, Osservatorio statistico provinciale sugli stranieri, Ufficio di Statistica, Torino: 1998)I flussi migratori, che in modo particolare in questi ultimi anni hanno interessato il nostro Paese, contribuiscono a modificare l'assetto sociale, economico e culturale della società italiana ed anche i modelli di organizzazione e funzionamento dei servizi socio-sanitari.Come scrive Roberto Beneduce “…sollecitare il riconoscimento dei diritti, incoraggiare l'integrazione e la conoscenza reciproca di gruppi e cittadini, disegnare strategie di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione agli specifici modelli di malattia e bisogni di cura, diventano obiettivi che qualsiasi azione di promozione della salute nella popolazione immigrata dovrebbe riuscire a perseguire unitariamente” (Beneduce R., Frigessi D., Vacchiano F., L'attività del Centro Frantz Fanon nell'assistenza psichiatrica agli immigrati, PNSM, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2000).
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Marino, Silvia. "Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no. 2 (October 5, 2022): 1137–50. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7236.

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Abstract:
Il presente lavoro analizza le implicazioni internazionalprivatistiche del principio dell’unità economica nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Sumal, viene analizzata la rilevanza del principio nel private enforcement. Quindi si verificano gli effetti dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012 e del regolamento n. 864/2007 agli illeciti antitrust con implicazioni transfrontaliere per sottolinearne, in conclusione, il favor che il principio dell’unità economica implicitamente realizza nei confronti dei danneggiati, in particolare dei consumatori o degli utilizzatori finali.
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Razzolini, Orsola. "Contitolaritŕ del rapporto di lavoro nel gruppo cartatterizzato da "unicitŕ di impresa"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 122 (July 2009): 263–304. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-122003.

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Abstract:
- In the groups of companies, whenever determinate factors denote the existence of a "single economic entity", labour law judges, traditionally, disregard the general rule of separate personalities of companies. However, the fraus legi can no longer be regarded as an adequate key to understand this judicial mechanism, which, on the contrary, seems to be used by judges for the scope of general regulation. This paper, based, to some extent, on comparison either with company law or with the U.K. and Spanish legal systems, suggests a different interpretation of the aforementioned judicial mechanism, which appears to be more consistent with a regulatory approach. The conclusion is that, with regard to group of companies constituting a single economic entity, the legal concept of employer should be redefined in the light of the concept of joint-employment.Key words: Groups of companies; Single economic entity; Ascription of legal responsibilities; Joint-Employers; Solidarity; Labour law, Commercial and Company law.Parole chiave: Gruppi di imprese; Unicitŕ di impresa; Impresa di gruppo; Imputazione dei rapporti di lavoro; Contitolaritŕ; Solidarietŕ; Rapporti fra diritto del lavoro e diritto commerciale.
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Ponzano, Paolo. "Un milione di cittadini potranno chiedere una legge europea: un diritto di iniziativa ‘sui generis'." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 115–25. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001007.

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Abstract:
L'articolo si propone di chiarire la natura sui generis del diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei introdotto dal Trattato di Lisbona, esaminando quindi il contenuto del regolamento di attuazione che disciplina la raccolta del milione di firme necessarie per chiedere alla Commissione europea l'elaborazione di una proposta di legge europea. L'articolo analizza in particolare le principali differenze tra il testo di regolamento proposto inizialmente dalla Commissione europea e quello ufficialmente adottato il 16 febbraio 2011. L'autore ritiene che il nuovo strumento potrebbe avere a livello europeo la stessa efficacia di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, tanto piů se, com'č probabile, la Commissione si conformerŕ alla pratica seguita finora nei riguardi delle richieste legislative ricevute dagli Stati membri, dalle altre istituzioni europee (Parlamento e Consiglio) e dai gruppi di pressione.
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Dondi, Cristina, and Matilde Malaspina. "L'ecosistema digitale del CERL per lo studio del libro antico a stampa: dal progetto 15cBOOKTRADE a oggi." DigItalia 17, no. 1 (June 2022): 134–56. http://dx.doi.org/10.36181/digitalia-00044.

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Abstract:
Nel corso dei cinque anni del suo svolgimento, il progetto 15cBOOKTRADE, finanziato con un Consolidator Grant dello European Research Council (2014-2019) ha favorito il consolidamento e l’espansione di una serie di strumenti digitali e di una ampia rete di collaborazione tra individui, istituzioni e progetti di ricerca incentrati sull’utilizzo degli incunaboli, e più in generale del libro antico a stampa, come fonte storica. Dopo la conclusione ufficiale progetto, il lavoro dei membri e della rete di studiosi e bibliotecari costituita durante i cinque anni della durata del finanziamento è continuato. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca hanno orientato le proprie indagini verso categorie ben precise di libri antichi a stampa: edizioni di testi di diritto, di materia medica, edizioni illustrate, collezioni di alcuni possessori antichi, biblioteche monastiche, censimenti illustrati, e così via. Vari tra questi progetti hanno esteso il limite cronologico dell’interesse di ricerca oltre il dicembre 1500, assottigliando la convenzionale distinzione tra incunaboli e post-incunaboli. Di fatto però, la metodologia per tutte queste nuove strade di ricerca resta basata sull’utilizzo delle informazioni di provenienza come dati storici; sull’integrazione di fonti bibliografiche e documentarie allo scopo di arricchire ulteriormente il dato materiale; sulla creazione di collaborazioni internazionali di ampio respiro che consentano di raccogliere dati che difficilmente sarebbero accessibili altrimenti (specialmente in questi anni difficili di pandemia); infine, sull’utilizzo di strumenti digitali efficaci per facilitare la raccolta dei dati e l’accesso agli stessi. Il presente contributo fornisce una panoramica sullo stato attuale di questi progetti e propone una serie di riflessioni sui benefici e sulle sfide connessi alla creazione di un ecosistema digitale per lo studio del libro antico a stampa, una necessità di recente condivisa anche dall’ICCU, quale soluzione intelligente e sostenibile.
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Hekimler, Alpay. "Le relazioni industriali nel settore tessile e dell'abbigliamento in Turchia. Un caso di studio: il gruppo Inditex." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 169 (April 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169001.

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Abstract:
La Turchia appartiene attualmente al novero dei più importanti Paesi esportatori di prodotti tessili e di abbigliamento nel mercato globale. Numerosi fornitori e produttori producono oggi per marchi di livello mondiale, che sono presenti nel Paese anche attraverso le loro imprese di moda nel commercio al dettaglio. Queste ultime sono contestualmente assurte negli anni più recenti tra i maggiori datori di lavoro del settore. Tra di esse deve essere menzionato anche il global player Inditex, che è presente in Turchia con quasi tutti i suoi marchi. Tuttavia, nei me-dia non sempre vengono descritte positivamente le condizioni di lavoro presso i fornitori e i produttori, e perfino nella sua rete di vendita. Inditex, però, si obbliga, tramite il proprio Codi-ce di condotta, a rispettare i diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciuti, acquistando esclusivamente le merci dei fornitori e dei produttori che garantiscono l'osservanza di tali dirit-ti. Il diritto di associazione sindacale è sancito dalla Costituzione turca, e il legislatore lo ha concretizzato mediante il diritto del lavoro. Ne consegue che i lavoratori sono liberi di aderire o meno a una rappresentanza di interessi. Tuttavia, le caratteristiche del settore tessile e dell'abbigliamento e il profilo dei lavoratori e delle lavoratrici creano non poche difficoltà ai sindacati che intendono operarvi. Per questa ragione, il tasso di sindacalizzazione nel settore risulta attualmente inferiore alla media. Il saggio intende, anzitutto, illustrare i diritti collettivi dei lavoratori in Turchia su un piano generale, per poi discutere l'importanza dell'industria tes-sile e dell'abbigliamento. Nella successiva e ultima parte verrà trattata la situazione attuale del global player Inditex in Turchia; il contributo si chiude con una breve conclusione in chiave prospettica.
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Bompiani, Adriano. "La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: aspetti etici." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Abstract:
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Dissertations / Theses on the topic "Diritto dei gruppi"

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Gasparin, Giorgia <1994&gt. "Il trattamento dei gruppi societari nell'ambito dell'IVA." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/14318.

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Abstract:
La seguente tesi è volta ad analizzare due istituti fiscali dal punto di vista dell’IVA, di cui possono avvalersi i gruppi di società: l’IVA di gruppo e il Gruppo IVA, che rispettivamente recepiscono in modo “parziale” e totale l’art. 11 della Direttiva IVA. Nel primo capitolo, si inquadrano i gruppi di società nell’ordinamento giuridico nazionale, da cui emerge che il Legislatore, sia civile che fiscale, non gli riconosce un’autonoma soggettività. Ne deriva che i gruppi di società non sono considerati né un autonomo soggetto di diritto né un autonomo soggetto passivo. Oggi come oggi tale conclusione è da rivedere, almeno per quanto riguarda il diritto tributario. Con precipuo riferimento all’IVA, l’art. 70-bis del DPR 633/1972 consente a determinati soggetti di diventare un unico soggetto passivo, chiamato “Gruppo IVA”. Tale articolo e gli altri dieci, contenuti nel nuovo titolo V-bis del DPR 633/1972 introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, formano la disciplina sul Gruppo IVA, che viene approfondita nel secondo capitolo, in cui si pone attenzione sugli effetti derivanti dalla sua applicazione, dopo aver esaminato i requisiti soggettivi e oggettivi per partecipare al Gruppo IVA, nonché la modalità e i tempi da rispettare per la costituzione e la cessazione dello stesso, oltre che gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli ricadono. Il Legislatore è stato chiamato a legiferare nuovamente in materia di IVA perché il previgente istituto, di cui al co. 3 dell’art. 73 del DPR 633/1972, di fatto, non recepisce il principio di unicità soggettiva previsto dalla normativa comunitaria. Si tratta dell’IVA di gruppo, una procedura unificata che permette alle società di compensare le posizioni creditorie e debitorie ai fini IVA e di versare l’eventuale IVA a debito del gruppo così determinata. A tal fine, le società liquidano individualmente l’imposta, a dimostrazione del fatto che ognuna di esse non perde la propria soggettività ai fini IVA ma la mantiene. Il tutto è affrontato nel terzo capitolo, in cui l’IVA di gruppo è analizzata anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, che ne ha modificato l’ambito soggettivo e oggettivo e la modalità con cui comunicare il suo utilizzo.
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2

Fiorella, Michele. "Profili penali della disciplina dei gruppi di società." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2012. http://hdl.handle.net/11695/66410.

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Abstract:
By inserting, in the case of infidelity sheet, the legislative provision of compensatory benefits to the thematic groups of companies has received a dignity expressed also in the field of economic criminal law. The legislative policy choice, which is part of more general political objective of the criminal reform legislature to build a corporate criminal law at least, permeated by the need to respect the canons of concrete offensiveness, was welcomed by the criminal law literature which, at day after the news, has renewed interest in the topic. The discipline of the groups, in addition to covering the primary interest for its remarkable application, is also an important test to verify the consistency of legislative solutions to the plane having to be the criminal law, to verify, in an optical teleological mold, compliance with the legislation, and compared to a value-free system oriented. In this respect, the relationship between the discipline of civil groups and the penal, it highlights how the criminal law is actually conforms to the face of a criminal justice system-oriented values of proportionality and last resort, because the scope of the empirical case is criminal back with respect to a compensation order statutory safeguards: the importance attributed to the benefits legitimately expected, for the purposes of exemption from criminal liability, and their irrelevance, conversely, for the purposes of the exclusion of liability, means that the protection of the assets case of corporate criminal law occupy a space only residual. If these profiles are the valuable discipline of criminal groups of companies, many are, however, the critical insights that leaves open the interpreter. In terms of the goodness of legislative choices, remaining margin of doubt regarding the appropriateness of the choice of a sectoral nature, which poses the risk of limiting the scope of application to the single case of infidelity sheet, only one for which is expressly provided, creating, thus, not a few dystonias application within the same sub-sector of economic criminal law. Of no little importance appear, then, the complaints to be moved to the 'rules of criminal groups' in terms of determination of the criminal case due to lack of coordination of the reform of corporate crimes with that of corporate law. While the legislature company was able to create a harmonious and appropriate discipline to pursue the objectives of protection, taking care of both groups in pathology, as in physiology, the approach of the criminal legislature was much more rough and minimalist: on the side of corporate criminal, in fact, the abuse of centralized management is not connected to a theory of liability or administrative bodies of the holding company or parent of the Leg. 231/2001. Hence the need to try to retrieve the criminal liability of the real center of decision (the organs of the holding company), through the application of the general conditions of the typicality of the extension of articles 110 and 113 c.p., the responsibility for the insolvency of individuals, and for the administrative offenses by legal persons.
Mediante l’inserimento, all’interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale, della previsione normativa dei vantaggi compensativi la tematica dei gruppi di società ha ricevuto una dignità espressa anche nel settore del diritto penale dell’economia. La scelta di politica legislativa, che si inserisce più genericamente nell’obiettivo politico criminale del legislatore novellante di costruire un diritto penale societario minimo, permeato dal necessario rispetto dei canoni di concreta offensività, è stata salutata con favore dalla letteratura penalistica la quale, all’indomani della novella, ha rinnovato l’interesse per il tema. La disciplina dei gruppi, infatti, oltre a rivestire primario interesse per la sua notevole applicazione, costituisce anche un importante banco di prova per verificare la coerenza delle soluzioni legislative rispetto al piano del dover essere della legislazione penale; per verificare, cioè, in un ottica di stampo teleologico, la conformità della disciplina settoriale, rispetto ad un sistema assiologicamente orientato. Sotto tale profilo, il rapporto tra la disciplina civile dei gruppi e quella penale, consente di evidenziare come la normativa penale sia effettivamente conforme al volto di un sistema penale orientato dai valori di sussidiarietà ed extrema ratio, in quanto la portata empirica della fattispecie penale risulta arretrata rispetto ai presidi risarcitori di ordine civilistico: la attribuita rilevanza ai vantaggi fondatamente prevedibili, ai fini della esclusione della responsabilità penale, e la loro irrilevanza, per converso, ai fini della esclusione della responsabilità civile, fa sì che nella tutela del patrimonio sociale la fattispecie di diritto penale societario occupi uno spazio solamente residuale. Se tali sono i profili di pregio della disciplina penale dei gruppi di società, non pochi sono, tuttavia, gli spunti critici che lascia aperti all’interprete. Sul piano della bontà delle scelte legislative, residuano margini di dubbio sull’opportunità di una scelta di carattere settoriale, che pone il rischio di limitarne la portata applicativa alla sola fattispecie di infedeltà patrimoniale, unica per la quale risulta espressamente prevista; creando, così, non poche distonie applicative nell’ambito dello stesso sottosettore del diritto penale dell’economia. Di non poco rilievo appaiono, poi, le censure da muovere alla ‘disciplina penale dei gruppi’ sul piano della determinatezza della fattispecie penale dovute al mancato coordinamento della riforma dei reati societari con quella del diritto societario. Mentre il legislatore societario è stato capace di creare una disciplina armonica e idonea a perseguire gli obiettivi di tutela, occupandosi dei gruppi tanto nella patologia, quanto nella fisiologia, l’approccio del legislatore penale è stato ben più approssimativo e minimalista: sul versante penale societario, infatti, all’abuso di direzione unitaria non si è collegata una ipotesi di responsabilità né degli organi amministrativi della holding, né della controllante con il d.lgs. 231/2001. Di qui la necessità di provare a recuperare la responsabilità penale del vero centro decisionale (gli organi della holding), attraverso l’applicazione delle clausole generali di estensione della tipicità di cui agli artt. 110 e 113 c.p., tanto per la responsabilità concorsuale delle persone fisiche, quanto per quella amministrativa da reato delle persone giuridiche.
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Priore, Francesca <1974&gt. "L'influenza dei gruppi di interesse sul processo decisionale pubblico." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/116/1/TesiDottorato.pdf.

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4

Priore, Francesca <1974&gt. "L'influenza dei gruppi di interesse sul processo decisionale pubblico." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/116/.

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BENDOTTI, FABRIZIO. "Nuove prospettive di tassazione dei gruppi europei su base consolidata." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2007. http://hdl.handle.net/11565/4051011.

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Berardi, Maria Assunta <1984&gt. "Doveri e responsabilita' degli amministratori nella crisi dei gruppi di societa'." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7215/1/BERARDI_MARIAASSUNTA_TESI.pdf.

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Abstract:
Il presente studio si propone di individuare i doveri e le responsabilità, di tipo risarcitorio, degli amministratori, in particolare degli amministratori della società che esercita attività di direzione e coordinamento, in una situazione di crisi o insolvenza nel gruppo, anche in un’ottica di “prevenzione”, e, più precisamente, il complesso di regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con le quali il silenzio della legge fallimentare in tema di gruppi di società non può non confrontarsi. In particolare, si indagherà sulla possibilità di individuare nel nostro ordinamento giuridico, nel momento di emersione della crisi, doveri di comportamento in capo agli organi di governo della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di fronteggiare la crisi, evitando il peggioramento della stessa, ovvero per un risanamento anticipato e, quindi, più suscettibile di esito positivo, nella prospettiva di tutela dei soci c.d. esterni e dei creditori delle società figlie e, nello stesso tempo, dei soci della capogruppo medesima e, quindi, in una prospettiva più ampia e articolata rispetto a una società individualmente considerata. L’oggetto dell’analisi viene introdotto mediante un inquadramento generale della disciplina in materia di gruppi di società presente nel nostro sistema normativo, con particolare riguardo alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con gli artt. 2497 ss. cod. civ.. Nella seconda parte verranno individuati e approfonditi i criteri e i principi dai quali ricavare le regole di governance nei gruppi di società e la relativa responsabilità degli amministratori nelle situazioni di crisi nel gruppo. Sulla scorta delle suddette argomentazioni, nell'ultima parte verranno individuate le regole di gestione nell'ambito del gruppo nel momento di “emersione” della crisi e, in particolare, i possibili “strumenti” che il nostro legislatore offre per fronteggiarla.
This study aims to identify directors’ duties and responsibilities, leading to indemnification, with particular regard to the directors of the parent company exercising activity of direction and coordination, in a context of crisis or insolvency in the group, also with a view to “prevention” and, more precisely, the set of rules of proper corporate and entrepreneurial management, with which the silence of the insolvency law in terms of groups of companies has to compare. In particular, it will investigate the possibility of identifying, within the Italian law, when the crisis emerges, duties of conduct in the bodies of government of the company or entity that exercises activity of direction and coordination, in order to face the crisis, avoiding the deterioration of the same, or for an early recovery and, therefore, more susceptible of a positive outcome, to protect minority shareholders and creditors of the subsidiaries and, at the same time, the shareholders of the parent company and, therefore, in a wider and more articulated perspective than the one characterizing a unique company. The object of the analysis is introduced by a general overview of the new Italian law on groups of companies with particular regard to the regulation of the activity of direction and coordination which has been introduced by the reform of company law, by means of articles 2497 and following of the Italian civil code. In the second part the criteria and principles shall be identified, from which to derive the rules of governance in groups of companies and the related directors' liability in contexts of crisis in the group. On the basis of the aforesaid arguments, in the last part the management rules will be identified within the group when the crisis emerges and, in particular, the possible “instruments” that our legislator provides to face it.
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7

Berardi, Maria Assunta <1984&gt. "Doveri e responsabilita' degli amministratori nella crisi dei gruppi di societa'." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7215/.

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Abstract:
Il presente studio si propone di individuare i doveri e le responsabilità, di tipo risarcitorio, degli amministratori, in particolare degli amministratori della società che esercita attività di direzione e coordinamento, in una situazione di crisi o insolvenza nel gruppo, anche in un’ottica di “prevenzione”, e, più precisamente, il complesso di regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con le quali il silenzio della legge fallimentare in tema di gruppi di società non può non confrontarsi. In particolare, si indagherà sulla possibilità di individuare nel nostro ordinamento giuridico, nel momento di emersione della crisi, doveri di comportamento in capo agli organi di governo della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di fronteggiare la crisi, evitando il peggioramento della stessa, ovvero per un risanamento anticipato e, quindi, più suscettibile di esito positivo, nella prospettiva di tutela dei soci c.d. esterni e dei creditori delle società figlie e, nello stesso tempo, dei soci della capogruppo medesima e, quindi, in una prospettiva più ampia e articolata rispetto a una società individualmente considerata. L’oggetto dell’analisi viene introdotto mediante un inquadramento generale della disciplina in materia di gruppi di società presente nel nostro sistema normativo, con particolare riguardo alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con gli artt. 2497 ss. cod. civ.. Nella seconda parte verranno individuati e approfonditi i criteri e i principi dai quali ricavare le regole di governance nei gruppi di società e la relativa responsabilità degli amministratori nelle situazioni di crisi nel gruppo. Sulla scorta delle suddette argomentazioni, nell'ultima parte verranno individuate le regole di gestione nell'ambito del gruppo nel momento di “emersione” della crisi e, in particolare, i possibili “strumenti” che il nostro legislatore offre per fronteggiarla.
This study aims to identify directors’ duties and responsibilities, leading to indemnification, with particular regard to the directors of the parent company exercising activity of direction and coordination, in a context of crisis or insolvency in the group, also with a view to “prevention” and, more precisely, the set of rules of proper corporate and entrepreneurial management, with which the silence of the insolvency law in terms of groups of companies has to compare. In particular, it will investigate the possibility of identifying, within the Italian law, when the crisis emerges, duties of conduct in the bodies of government of the company or entity that exercises activity of direction and coordination, in order to face the crisis, avoiding the deterioration of the same, or for an early recovery and, therefore, more susceptible of a positive outcome, to protect minority shareholders and creditors of the subsidiaries and, at the same time, the shareholders of the parent company and, therefore, in a wider and more articulated perspective than the one characterizing a unique company. The object of the analysis is introduced by a general overview of the new Italian law on groups of companies with particular regard to the regulation of the activity of direction and coordination which has been introduced by the reform of company law, by means of articles 2497 and following of the Italian civil code. In the second part the criteria and principles shall be identified, from which to derive the rules of governance in groups of companies and the related directors' liability in contexts of crisis in the group. On the basis of the aforesaid arguments, in the last part the management rules will be identified within the group when the crisis emerges and, in particular, the possible “instruments” that our legislator provides to face it.
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Calabrese, Luciana <1978&gt. "La soggettività passiva dei gruppi tra neutralità dell'IVA e tutela della concorrenza." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amsdottorato.unibo.it/8719/1/Calabrese_Luciana_tesi.pdf.

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Abstract:
Il presente lavoro analizza il regime di tassazione di gruppo delineato dall’articolo 11 della Direttiva IVA. La disposizione, con formulazione scarna, autorizza gli Stati membri dell’UE, in ossequio al principio di diritto europeo "substance over form", a considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che, pur giuridicamente indipendenti, siano strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Al riconoscimento della soggettività passiva unica dei gruppi consegue quale logico corollario la irrilevanza ai fini IVA degli scambi a titolo oneroso tra i suoi membri. L’effetto illumina l’interesse per il regime delle aggregazioni di imprese con membri che soffrono limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione in funzione delle attività svolte, quali i gruppi bancari ed assicurativi, e consente altresì di prospettare la “soggettività passiva unica” come antidoto contro il costo dell’IVA indetraibile e, quindi, quale strumento di ripristino della neutralità del tributo compromessa dalla previsione di operazioni esenti. L’elaborato definisce, a partire dall’esegesi dell’articolo 11 della Direttiva IVA, il framework regolatorio europeo ed evidenzia gli scollamenti dalla matrice delle implementazioni nazionali; descrive il regime italiano; esamina, in un approccio comparatistico, i sistemi belga e svedese; culmina nella valutazione della conformità dei modelli analizzati ai principi europei del diritto tributario e nella denuncia della loro disomogeneità quale possibile fonte di alterazione della parità concorrenziale tra operatori economici. Si conclude con una riflessione sulla opportunità di un sistema di IVA di gruppo obbligatorio e standardizzato e sulla necessità di un intervento di raccordo tra la previsione del regime del gruppo quale soggetto passivo d’imposta unico e gli istituti del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto tagliati sul modello individuale di soggetto passivo.
This doctoral thesis analyzes the VAT group option provided in Article 11 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. The provision, in accordance with the “substance over form” principle, allows Member States to treat as a single taxable person for VAT purposes (“VAT group”) persons established within their territory who, while legally independent, are closely bound to one another by financial, economic and organizational links. One of the consequences of treating the members of a VAT group as a single taxable person is that transactions between those members are disregarded for VAT purposes. Thus, VAT grouping neutralizes costs incurred on intra-group transactions. This effect highlights the strong interest of groups with members who suffer restrictions on input tax deduction depending on the activities carried out, such as banking and insurance groups, in using the VAT grouping system. It also allows to envisage the "VAT group" as an antidote to the cost of non-deductible VAT and, therefore, as an instrument for restoring the VAT neutrality compromised by the provision of exemptions. The dissertation defines the European regulatory framework; it sheds light on the friction between national implementations and the european provision; it describes the Italian regime; it examines, in a comparative perspective, the Belgian and Swedish systems; it culminates in the evaluation of the compatibity of the analyzed models with general principles of European union law and in the denunciation of the lack of harmonization as a possible source of tax competition between Member States. It concludes with some reflections on the opportunity of a compulsory and harmonized VAT consolidation system and on the need to link up the VAT grouping provision with the rules of the common system of value added tax that have been designed on the individual model of taxable person.
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Beltramelli, Giulia <1981&gt. "La fiscalità delle perdite dei gruppi transfrontalieri: tra regimi nazionali e libertà di stabilimento." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7230/1/beltramelli_giulia_tesi_.pdf.

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Abstract:
Caratteristica comune ai regimi di consolidamento previsti dai diversi ordinamenti, è quella di consentire la compensazione tra utili e perdite di società residenti, e, di negare, o rendere particolarmente difficoltosa, la stessa compensazione, quando le perdite sono maturate da società non residenti. La non considerazione delle perdite comporta una tassazione al lordo del gruppo multinazionale, per mezzo della quale, non si colpisce il reddito effettivo dei soggetti che vi appartengono. L’effetto immediato è quello di disincentivare i gruppi a travalicare i confini nazionali. Ciò impedisce il funzionamento del Mercato unico, a scapito della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49-54 del TFUE. Le previsioni ivi contenute sono infatti dirette, oltre ad assicurare a società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante, a proibire altresì allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione. Gli Stati membri giustificano la discriminazione tra società residenti e non residenti alla luce della riserva di competenza tributaria ad essi riconosciuta dall’ordinamento europeo in materia delle imposte dirette, dunque, in base all’equilibrata ripartizione del potere impositivo. In assenza di qualsiasi riferimento normativo, va ascritto alla Corte di Giustizia il ruolo di interprete del diritto europeo. La Suprema Corte, con una serie di importanti pronunce, ha infatti sindacato la compatibilità con il diritto comunitario dei vari regimi interni che negano la compensazione transfrontaliera delle perdite. Nel verificare la compatibilità con il diritto comunitario di tali discipline, la Corte ha tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra due interessi completamenti contrapposti: quello comunitario, riconducibile al rispetto della libertà di stabilimento, quello degli Stati membri, che rivendicano il diritto di esercitare il proprio potere impositivo.
A common feature of all consolidation regimes provided by different jurisdictions is that they allow the offsetting of gains and losses of resident companies, while denying or making it particularly difficult to be granted the same right to compensation when losses are suffered by non-resident companies. Not being able to take into consideration such losses lead gross taxation of cross-border groups, through which it is not possible to tax the actual income of the companies belonging to that group. The immediate effect is to reduce incentives for groups to expand beyond national borders. This prevents the proper functioning of the single market, to the detriment of the freedom of establishment provided for in Articles 49-54 TFUE. Those provisions aim at giving foreign companies the benefit of the rules of the host Member State and at prohibiting the State of origin from hindering the establishment of its nationals or of the companies which have been set up under its laws in another Member State. Member States continue to justify the discrimination between residents and non-residents in light of their fiscal sovereignty in the field of direct taxation, basically by resorting to the balanced allocation of taxing rights. In the absence of any legal framework, it is up to the Court of Justice to interpret European law. With a series of important decisions, the Court has verified the compatibility of the different national regimes denying the cross-border carrying of losses with EU law. In its decisions, the Court has always looked for a (difficult) balance between freedom of establishment and a proper allocation of taxing rights.
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Beltramelli, Giulia <1981&gt. "La fiscalità delle perdite dei gruppi transfrontalieri: tra regimi nazionali e libertà di stabilimento." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7230/.

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Abstract:
Caratteristica comune ai regimi di consolidamento previsti dai diversi ordinamenti, è quella di consentire la compensazione tra utili e perdite di società residenti, e, di negare, o rendere particolarmente difficoltosa, la stessa compensazione, quando le perdite sono maturate da società non residenti. La non considerazione delle perdite comporta una tassazione al lordo del gruppo multinazionale, per mezzo della quale, non si colpisce il reddito effettivo dei soggetti che vi appartengono. L’effetto immediato è quello di disincentivare i gruppi a travalicare i confini nazionali. Ciò impedisce il funzionamento del Mercato unico, a scapito della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49-54 del TFUE. Le previsioni ivi contenute sono infatti dirette, oltre ad assicurare a società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante, a proibire altresì allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione. Gli Stati membri giustificano la discriminazione tra società residenti e non residenti alla luce della riserva di competenza tributaria ad essi riconosciuta dall’ordinamento europeo in materia delle imposte dirette, dunque, in base all’equilibrata ripartizione del potere impositivo. In assenza di qualsiasi riferimento normativo, va ascritto alla Corte di Giustizia il ruolo di interprete del diritto europeo. La Suprema Corte, con una serie di importanti pronunce, ha infatti sindacato la compatibilità con il diritto comunitario dei vari regimi interni che negano la compensazione transfrontaliera delle perdite. Nel verificare la compatibilità con il diritto comunitario di tali discipline, la Corte ha tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra due interessi completamenti contrapposti: quello comunitario, riconducibile al rispetto della libertà di stabilimento, quello degli Stati membri, che rivendicano il diritto di esercitare il proprio potere impositivo.
A common feature of all consolidation regimes provided by different jurisdictions is that they allow the offsetting of gains and losses of resident companies, while denying or making it particularly difficult to be granted the same right to compensation when losses are suffered by non-resident companies. Not being able to take into consideration such losses lead gross taxation of cross-border groups, through which it is not possible to tax the actual income of the companies belonging to that group. The immediate effect is to reduce incentives for groups to expand beyond national borders. This prevents the proper functioning of the single market, to the detriment of the freedom of establishment provided for in Articles 49-54 TFUE. Those provisions aim at giving foreign companies the benefit of the rules of the host Member State and at prohibiting the State of origin from hindering the establishment of its nationals or of the companies which have been set up under its laws in another Member State. Member States continue to justify the discrimination between residents and non-residents in light of their fiscal sovereignty in the field of direct taxation, basically by resorting to the balanced allocation of taxing rights. In the absence of any legal framework, it is up to the Court of Justice to interpret European law. With a series of important decisions, the Court has verified the compatibility of the different national regimes denying the cross-border carrying of losses with EU law. In its decisions, the Court has always looked for a (difficult) balance between freedom of establishment and a proper allocation of taxing rights.
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Books on the topic "Diritto dei gruppi"

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Tombari, Umberto. Diritto dei gruppi di imprese. Milano: Giuffrè, 2010.

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1964-, Woelk Jens, ed. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze. Padova: CEDAM, 2008.

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3

1964-, Woelk Jens, ed. Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze. 2nd ed. Padova: CEDAM, 2011.

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Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi: Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi. Padova: CEDAM, 1989.

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5

Non credere di avere dei diritti: La generazione della libertà femminile nellʼidea e nelle vicende di un gruppo di donne. Torino: Rosenberg & Sellier, 1987.

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6

Non credere di avere dei diritti: La generazione della libertà femminile nellʼidea e nelle vicende di un gruppo di donne. Torino: Rosenberg & Sellier, 1987.

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Giustizia minore?: La tutela giurisdizionale dei minori e dei giovani adulti : seminario di studi organizzato dal Gruppo di ricerca Statuto del minore e strumenti giurisdizionali: verso un diritto uniforme europeo, Universitá di Padova, Catanzaro, Pavia, Verona (Cofin - MiuR), con il patrocinio dell'Universitá di Padova, Facoltá di Scienze Politiche, Dipartimento di Diritto comparato, Padova, Aula Magna dell'Universitá, 22-23 aprile 2004 / a cura di Maddalena Cinque. Padova: CEDAM, 2004.

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Núñez, Paula Gabriela. Distancias entre la ecología y la praxis ambiental. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2011. http://dx.doi.org/10.35537/10915/27586.

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Abstract:
Dado que el problema que quiero tratar involucra una exhaustiva reflexión sobre la utilización (o la relación con) del entorno o la naturaleza, sigo un camino que parte de revisar la ecología como disciplina científica, y su articulación (o no) con los movimientos ambientalistas para, desde estos sitios de acción, investigar y movilizar, avanzando sobre los temas que en ambos casos subyacen como problema, y que no terminan de explorarse desde las perspectivas habitualmente aceptadas. Indago, así, la tradición occidental de pensamiento en cuanto a los supuestos jerarquizantes se refiere, a fin de mostrar los modos en que históricamente se han edificado, tanto las prácticas en relación al uso del medioambiente (criticadas por los ambientalismos), como la producción del conocimiento científico, entendido como base legítima del saber reconocido en nuestras sociedades. Aún cuando haga mención a formas de vida no-humanas o a culturas ajenas a la tradición moderna, dirijo el foco de mi reflexión a las promesas incumplidas de la modernidad occidental, desde una perspectiva a-moderna (tal como la denomina Bruno Latour), quien revisa las expectativas de progreso a la luz de tales proyectos inconclusos. A partir de estos desarrollos inacabados reviso, entonces, las experiencias de los «perdedores» del desarrollo moderno; es decir, de los sujetos que plantean resistencias y alternativas. Indago esas resistencias, no tanto a la luz de las desigualdades económicas sino, sobre todo, desde las falencias de reconocimiento. A fin de echar luz sobre los aspectos que permitan repensar las prácticas, avanzo con el interés de entender cómo la desigualdad social y la reproducción de esa desigualdad en las prácticas cotidianas, no son independientes de los problemas ambientales. Pongo en evidencia que el modo en que se ha edificado el saber occidental, sustentado en jerarquías que implican diversos ejercicios de dominio, ha llevado a pensar a la sociedad y a la naturaleza como ámbitos aislados o independientes, pero siempre igualmente jerárquicos. Dado este modo de considerar el mundo –presente también en el contexto de globalización actual– la reducción del medioambiente al concepto de recurso es cada vez más profunda. Por eso, tomo como guía el análisis de la problemática dualidad sociedad-naturaleza sobre la que se construyó el pensamiento y la praxis moderna. La escisión antagónica y excluyente de ambos conceptos se asocia a la idea del hombre como el ser de máximo desarrollo, cuya portación de razón permitiría justificar su dominio sobre todo lo no-humano, fundamento último de evaluación de lo nonatural como «diferente» en términos peyorativos o inferiorizantes. Como muestro en este libro, no solo de eso se trata. Por tanto, exploro especialmente el modo en que históricamente se consideró «lo natural» como dependiente y concebido con potencialidades que solo lograría desarrollar en caso de que un ser racional lo dominara. En este orden de cosas, aún en el ámbito humano, los pueblos no-occidentales, los sectores económicos menos privilegiados y la población femenina, fueron algunos de los grupos que quedaron asociados necesariamente a la idea de naturaleza. Dentro de ese marco, examino con especial interés la situación femenina y el peso fundante de la metáfora que liga a la mujer a la naturaleza, no solo para dar cuenta de un problema sectorizado, sino para profundizar en el análisis de la constitución de las formas de dominio y la búsqueda de alternativas. Las mujeres –como oportunamente lo señala la australiana Val Plumwood–, parecemos estar mejor colocadas para examinar y resolver ese antiguo dualismo: podemos hablar y razonar desde la posición de –y en solidaridad con– los que han sido considerados como «la naturaleza». Ese es, en definitiva, el objetivo central de este libro.
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Conference papers on the topic "Diritto dei gruppi"

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Arras, Francesca, Arnaldo Cecchini, Elisa Ghisu, Paola Idini, and Valentina Talu. "Perché e come promuovere la camminabilitá urbana a partire dalle esigenze degli abitanti piú svantaggiati: il progetto "Extrapedestri. Lasciati conquistare dalla mobilità aliena!"." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7962.

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Abstract:
La città contemporanea è una città a misura di automobilista. Chi non vuole o non può usare l'automobile per spostarsi non è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto urbano di accesso ed uso degli spazi e delle strade sottratti dalle automobili all'uso pubblico e collettivo. Il prerequisito per la riconquista di questo diritto urbano negato è la promozione di un vero e proprio cambiamento culturale in materia di mobilità, attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile degli abitanti nelle politiche e nei progetti di promozione della mobilità altra, in particolare di coloro che subiscono la maggior parte delle conseguenze negative determinate dalla presenza invasiva delle automobili nella città: bambini, anziani, persone disabili e pedoni (e ciclisti) in generale. Nell'articolo descriveremo il progetto pilota "Extrapedestri. Lasciati conquistare dalla mobilità aliena!" che si pone l'obiettivo di promuovere la camminabilità urbana di due quartieri marginali della città di Sassari (e, in prospettiva, di tutta la città, trattandosi un progetto facilmente replicabile) a partire dalle esigenze, dai desideri e dalla "capacità di disobbedienza" dei bambini, uno dei gruppi di abitanti più svantaggiati in materia di mobilità. Contemporary city is a car-friendly city. Those who cannot or do not want to use a car are not capable to fully exercise their fundamental urban right to access and to use the public spaces and the streets. In this paper, we argue that it is possible to make more effective policies aimed at building walkable cities making reference to the desires and needs of disadvantaged groups. In particular, we concentrate on children as one of the most vulnerable groups of inhabitants of the city. The role children can play in improving urban quality of life is fundamental, for a number of reasons, most important of which, for the purpose of this paper, is their "capability of disobedience" which might be used as a force of urban transformation. Then, we present one project through which we try to promote the urban walkability of the city of Sassari starting from children's involvement: "ExtraPedestrians: let yourself be conquered by the 'alien' mobility".
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Buda, Chiara. "Cittadinanze sospese e diritto alla cittá: suspended citizenship and the right to the city." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7905.

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Abstract:
La città globale ha generato una forte ipermobilità delle merci e degli uomini. Cambiano cioè gli attori e i gruppi sociali della scena urbana. Rilevante è la presenza degli immigrati che forniscono manodopera in numerosi ambiti. Le società ospitanti riconoscono, infatti, il ruolo determinante degli stranieri in quanto lavoratori, ma pongono forti resistenze nel riconoscerli in quanto cittadini. In altre parole, restano cittadini sospesi tra il paese d’origine e quello d’arrivo, perché godono di una cittadinanza con revoca. Gli immigrati possono al massimo godere di una cittadinanza sostanziale, nel senso che esiste un insieme di pratiche di cittadinanza, che fanno percepire lo straniero come se fosse a casa propria pur non essendolo. Si tratta delle c.d. pratiche di home making, cioè di addomesticamento dello spazio circostante. Tale riappropriazione del contesto urbano, esprime in realtà la rivendicazione dello straniero al diritto alla centralità e il desiderio di non essere periferizzati. Si tratta del diritto alla città elaborato da Henri Lefebvre nel 1978, inteso come diritto alla vita urbana. Non tutti però godono allo stesso modo di tale diritto: i soggetti più deboli e vulnerabili non hanno voce nei processi decisionali. Ma la vera essenza della cittadinanza contemporanea consiste nel prender parte ad una vita pienamente urbana, per tale motivo i migranti, in quanto attori urbani e portatori di una particolare domanda di città, dovrebbero essere ascoltati dagli amministratori locali. The central topic of this paper is the complex relationship between migrants and the global city, which has created a strong hypermobility of goods and people. There are new actors in the urbane scene: immigrants provide labor in many areas, but they are particularly invisible at the main decision-making levels, especially in those concerning the city design. They are subjected to discrimination: first of all as city users and also as proponents of urban and architectural projects. Our cities are not able to answer the "supply of city" of those who live in, that means they do not fully answer to the people needs and desires. Consequently, the weakest and most vulnerable citizens don’t fully enjoy their right to the city. This right has been presented by Henri Lefebvre around the 70s. According to the French sociologist everyone should enjoy the "right to urban life", that is the possibility to satisfy their aspirations in terms of political, social and environmental impacts in the city.
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