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Journal articles on the topic 'Diritto comune'

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1

Pennington, Kenneth, and Manilo Bellomo. "L'Europa del Diritto Comune." American Historical Review 96, no. 4 (October 1991): 1189. http://dx.doi.org/10.2307/2165069.

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2

Ruggero, Alessandra. "Esperienze di cittadinanza comune: l'autorecupero. L'abitare come pratica di pratiche." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 101 (February 2012): 54–83. http://dx.doi.org/10.3280/asur2011-101004.

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Abstract:
L'autore in questo articolo vuole proporre alcuni ragionamenti sulla costruzione del senso di appartenenza a un territorio e del diritto di cittadinanza attraverso l'abitare e la produzione di "pubblico" come espressione del "diritto alla cittŕ". Il campo di esplorazione č quello delle politiche abitative, in particolare delle esperienze di autorecupero in Italia. Il frame d'indagine parte dall'idea che la pratica dell'abitare č costitutiva di una relazione forte tra componente fisica e sociale di un territorio.
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3

Brogi, Marco. "Codificazione del Diritto Comune delle Chiese Orientali Cattoliche." Revista Española de Derecho Canónico 45, no. 124 (January 1, 1988): 7–30. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5531.

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4

Gouron, André. "Emanuele Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 84, no. 1 (August 1, 1998): 639–41. http://dx.doi.org/10.7767/zrgka.1998.84.1.639.

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5

Fanizza, Fiammetta, and Fiorella Spallone. "Diritto allo studio e spazio pubblico: un nuovo framework per l'innovazione sociale." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 3 (January 2022): 77–90. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-003006.

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Abstract:
Con l'obiettivo di approfondire il concetto di benessere sociale tramite un'analisi del rapporto tra sistema urbano e sistema universitario, l'articolo presenta l'approccio e i primi risultati di una ricerca coordinata da Urban@it (Centro Nazionale di Studi sulle Politiche Urbane) sul tema del diritto allo studio. Tramite lo sviluppo di un approccio focalizzato sulla volontà di intendere il diritto allo studio come un diritto sociale compiutamente inteso, si tratta di una ricerca commissionata dall'Adisu Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) che coinvolge l'intera Regione Puglia allo scopo di individuare condizioni/processi che evitano di considerare le popolazioni studentesche come categorie "peculiari" di cittadini, ossia con bi-sogni e diritti descritti e circoscritti quasi esclusivamente da una condizione di vita transitoria e tutto sommato precaria. In particolare, il lavoro svolto dal Gruppo di Ricerca dell'Università di Foggia sul tema dell'innovazione dell'offerta di servizi per il diritto allo studio applica una metodologia quanti-qualitativa esito della combinazione tra survey (realizzata a livello regiona-le sull'intera popolazione di studenti universitari) e Grounded Theory (su un campione di studenti selezionati tra gli iscritti alle diverse associazioni studentesche). I risultati presentati in questo articolo si concentrano sull'individuazione di "nuovi concetti", utili sia per descrive-re/caratterizzare i contesti delle città universitarie che per definire un comune scenario deno-minato "Puglia città universitaria".
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6

Battaglia, Federico. "La sostituzione degli effetti negoziali nel diritto comune classico." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 136, no. 1 (June 26, 2019): 530–32. http://dx.doi.org/10.1515/zrgr-2019-0037.

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7

Stokłosa, Marek. "Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 105–28. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.06.

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Abstract:
Uno tra i doveri della vita religiosa si riferisce all’obbligo di residenza nella propria casa religiosa nella quale i membri della comunità osservano la vita comune dell’istituto. L’oggetto proprio della norma canonica del can. 665 § 1 è la permanenza abituale del religioso nella propria casa religiosa. Tuttavia, per esigenze dello stesso istituto, come pure per motivi personali, il religioso può assentarsi dalla propria casa religiosa, però con l’autorizzazione del competente superiore. Questo allontanamento potrebbe essere trattato come una semplice uscita quotidiana, o può diventare una vera assenza di breve termine, o un’assenza prolungata. Tutte queste uscite quotidiane per ragioni tanto ministeriali, quanto personali, devono essere regolate dai superiori locali, non dai superiori provinciali, per mezzo di permessi concessi secondo le usanze della rispettiva comunità, che possono essere ad actum o abituali, espressi o taciti, o anche impliciti e presunti. Il diritto comune, dopo aver stabilito l’obbligo di risiedere nella propria casa di assegnazione, determina che spetta al superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, concedere, per una giusta causa, a un religioso, di vivere fuori delle comunità dell’istituto (“extra domum instituti”) per un tempo che non superi la durata di un anno, a meno che non si tratti di malattia del religioso, tempo dei suoi studi, o di apostolato svolto in nome dell’istituto. È da osservare il fatto che la suddetta norma del diritto comune fa tacitamente una distinzione tra assenza prolungata dalla propria casa per dimorare in un’altra casa dell’istituto, dall’assenza prolungata dalla casa dell’istituto in genere. Considerando che il primo tipo di assenza non viene contemplato dal diritto comune, il diritto proprio potrà stabilire norme applicative più particolareggiate. Il superiore maggiore, con il consenso del proprio consiglio, può concedere, a norma del can. 665 § 1, la licenza di assenza dalla casa dell’istituto per un periodo superiore a un anno per motivo di malattia, di studio o di apostolato svolto a nome dell’istituto.
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8

Gambino, Silvio. "Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (December 2010): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Abstract:
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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9

Ciaffi, Daniela, and Emanuela Saporito. "Il diritto alla cura dei beni comuni come palestra di democrazia." SOCIOLOGIA URBANA E RURALE, no. 127 (March 2022): 39–51. http://dx.doi.org/10.3280/sur2022-127004.

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Abstract:
L'incrocio tra il diritto e la sociologia urbana apre a scenari di sperimentazione di modelli democratici nuovi, permettendoci di ridefinire servizi pubblici, spazi urbani, territori come beni comuni. Secondo la prospettiva proposta, le pratiche sempre più diffuse di cittadinanza attiva, che si prende cura dei beni comuni, trasformano i cittadini/abitanti da utilizzatori/consumatori di servizi e spazi a prosumers, suggerendoci che siamo in una fase di cambio di paradigma nella rappresentazione e definizione delle istituzioni pubbliche. La scuola è proposta come campo concreto di riflessione, nel suo passaggio da servizio pubblico a bene comune, quando cioè si territorializza, diventando oggetto di cura di tutta la "comunità educante", per disegnarsi sui caratteri socio-spaziali del bisogno educativo.
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Palazzani, Laura. "Per una giusta distribuzione delle risorse secondo la bioetica personalista." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 485–96. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.800.

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Abstract:
L’autore individua i criteri etici per la distribuzione delle risorse sanitarie nella prospettiva della bioetica personalista. Partendo dalle premesse teoretiche del finalismo e del cognitivismo, l’articolo mostra la necessità del dovere/ diritto alla tutela della vita di ogni essere umano e del dovere/diritto alla cooperazione nella difesa del bene comune. L’autore analizza le implicazioni pratiche in riferimento alla questione della distribuzione delle risorse sanitarie, a livello macro e micro, discutendo i criteri principali anche confrontandosi con posizioni diverse in un contesto pluralistico.
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Kowal, Janusz. "Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 115–46. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.06.

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Abstract:
Le norme del Codice di Diritto Canonico ed i problemi pratici della vita comune negli Istituti di Vita Consacrata dimostrano una costante necessita d ’esclaustrazione e la sua grande utilità nel rimediare le difficoltà riguardanti sia le crisi della vocazione che quelle della vita comune. L’articolo vuole offrire un’analisi delle norme giuridiche riguardanti l’istituzione d ’esclaustrazione finora vigenti e incluse nell’attuale Codice di Diritto Canonico. Per chiarire meglio la problematica, l’autore presenta le vigenti categorie d’esclaustrazione, quindi ne fa un’analisi dettagliata. Nel primo posto viene dimostrata l’esclaustrazione volontaria concessa per un periodo di tre anni. Si prendono in considerazione cause, soggetto, questioni riguardanti la sua durata, competenza dei superiori e contenuto dell’indulto. In simile modo sono stati presentati le ulteriori categorie d’esclaustrazione: esclaustrazione semplice per un periodo di piü di tre anni, esclaustrazione delle monache ed esclaustrazione imposta. Viene descritta anche l’esclaustrazione qualificata che non si trova nelle norme del Codice, e usata tuttavia nella pratica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Nell’ultima parte dell’articolo l’autore presenta gli effetti canonici dell’esclaustrazione, comuni per tutte le categorie. L’analisi fatta dall’articolo riguardante le prescrizioni attualmente vigenti tiene conto anche della questione pratica della loro applicazione. Si spera che essa possa diventare un aiuto per coloro che, in quanto superiori degli istituti di Vita Consacrata о delle Società di Vita Apostolica, devono servirsi di quest’istituzione giuridica.
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Moccia, Luigi. "La comparaison « au-delà » des systèmes de droit: la protection de l'environnement." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 5–31. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001001.

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Abstract:
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale', al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
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Sabbatini, Carlo. "Empiria e senso comune nel diritto: una recensione Hegeliana a Gerstäcker." Diacronìa, no. 2 (2022): 129–74. http://dx.doi.org/10.12871/97888331811584.

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Montanari Vergallo, Gianluca, and Natale Mario Di Luca. "La spinta verso una legislazione europea comune sul diritto di conoscere le proprie origini genetiche / The push towards common European legislation with respect to the right to know one’s genetic origins." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 747–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.518.

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Abstract:
A venti anni dalla sua approvazione, la Convenzione di Oviedo necessita di un aggiornamento. Infatti, non affronta la questione del diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa di conoscere l’identità dei donatori di gameti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente stabilito che: a) il diritto di conoscere le proprie origini biologiche è tutelato dall’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo; b) tale diritto deve essere bilanciato con quello della madre biologica di rimanere anonima (c.d. parto anonimo). Al fine di trovare tale bilanciamento, una possibile soluzione consiste nel richiedere ai giudici di convocare la madre per chiederle se intende revocare l’anonimato. Se la madre ribadisce la propria originaria intenzione di rimanere sconosciuta, il Tribunale non può consentire al figlio di conoscere la sua identità. Gli autori analizzano anche altre due questioni non prese in considerazione dalla Corte europea: a) l’equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini e quello dei donator di gamete all’anonimato; b) se tale diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa vincoli i genitori legali a rivelargli le modalità del concepimento. Tali problemi e l’importanza degli interessi in gioco inducono gli autori a sostenere che la scelta di usare il citato art. 8 come criterio di giudizio non è affatto ottimale. Appare preferibile affrontare queste questioni attraverso un aggiornamento della Convenzione di Oviedo o comunque con modalità tali da arrivare ad una regolamentazione che sia uniforme all’interno dell’Unione europea. ---------- Twenty years since it was opened for signature, the Oviedo Convention needs updating. It does not deal with the issue of the donor-conceived children’s right to know the identity of the gamete donors. The European Court of Human Rights has recently stated that: a) the right to know one’s biological background is protected by article 8 of the Convention on Human Rights; b) such a right must be balanced with the biological mother’s right to anonymity (anonymous birth). In order to find such balancing, a possible solution might be to require judges to summon mothers to ask them whether they would like to reverse their decision to be anonymous. If the mother reaffirms her intention to remain unknown, the court may not allow the child to learn of her identity and contact her. The authors also analyze two other issues not taken into account by the European Court: a) the balancing between the right to know one’s origins and the gamete donors’ right to anonymity; b) whether the donor-conceived children’s right to know would make it mandatory for legal parents to disclose conception procedures. These problems and the importance of the interests at stake induce the authors to argue that the choice to keep using the above mentioned article 8 as yardstick is far from ideal. It appears to be far preferable to deal with these issues while updating the Oviedo Convention or in such a way as to incentivize the enactment of legislation that would be uniform throughout the European Union.
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Condello, Angela. "Per esempio." Revista do Direito, no. 35 (January 22, 2011): 37–54. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i35.2451.

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Abstract:
Analogia, paradigma ed esemplarità condividono un’origine comune e suggestiva. Aristotele usa il termine “paradigma” per descrivere ciò che in seguito la tradizione filosofica ha chiamato “analogia”. Questi tre dispositivi argomentativi sono da collocare nello spazio intermedio fra pratica e teoria nel diritto. In questo articolo discuto il fatto che si possa stabilire definitivamente se essi dimostrino la prevalenza della teoria sulla pratica o viceversa –il che richiama il dibattito diffuso nel contesto del realismo giuridico americano sulla questione se il diritto consista in esperienza (practice) o in logica. La tesi conclusiva é che sia pressoché impossibile stabilire l’origine della paradigmaticità.
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Viscomi, Antonio. "L'adempimento dell'obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi civilistici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 595–657. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128003.

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Abstract:
Il saggio assume l'adempimento dell'obbligazione di lavoro come luogo significativa di analisi e verifica delle intersezioni tra diritto privato e diritto del lavoro e come parametro di valutazione dello stato della relativa frontiera. Dopo alcune necessarie premesse metodologiche (la permeabilitŕ della linea di separazione tra diritto comune e diritto del lavoro; un paradigma conoscitivo coerente idoneo a cogliere, rappresentare e integrare assetti di interessi sempre piů complessi; la fragilitŕ delle impostazioni metodologiche caratterizzate da una esasperata valorizzazione degli effetti attesi e dalla contestuale svalutazione per ogni connessione logica ed assiologica con il sistema nel suo complesso), l'autore propone di recuperare all'analisi una pertinente considerazione, in sede di adempimento, della relazione tra comportamento debitorio ed aspettativa creditoria e una adeguata valutazione della complessitŕ dello scambio contrattuale, reso tale nel contratto di lavoro anche a motivo del coinvolgimento della persona del prestatore e della rilevanza, giŕ sul piano causale, della dimensione organizzativa, che conforma lo stesso modo di essere e di essere erogata della prestazione dovuta. Riguardata nella prospettiva del diritto del lavoro, la disciplina dell'adempimento offerta dal diritto civile si arricchisce di contenuti e suggestioni nuove, a motivo sia della predetta complessitŕ dello scambio, sia della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nel gioco contrattuale.
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Troncarelli, Barbara. "“Primato dell’essere umano” e principio di autonomia nella Convenzione di Oviedo / “Primacy of the human being” and autonomy principle in the Oviedo Convention." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 717–33. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.516.

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Abstract:
A prescindere dalle difficoltà incontrate nella costruzione di un quadro normativo comune sui diritti umani nel campo della biomedicina in Europa, la Convenzione di Oviedo ha raggiunto notevoli risultati a livello bioetico. In particolare, il «primato dell’essere umano» dell’art. 2 è un concetto fondamentale e complesso, con importanti implicazioni nella riflessione bioetica odierna. Da questa riflessione è possibile desumere la distinzione concettuale tra “diritto del corpo” e “diritto sul corpo”, riguardo alla quale la Convenzione appare più orientata verso il principio di beneficialità nel salvaguardare il “diritto del corpo”, piuttosto che verso un’affermazione incondizionata del principio di autonomia individuale e di un correlativo “diritto sul corpo”. Una conferma dell’equilibrio perseguìto dalla Convenzione su libertà e responsabilità, nonché tra autonomia e beneficialità, è offerta dall’art. 9, in cui si afferma che occorre prendere in considerazione, ma non necessariamente rispettare, i desideri espressi in precedenza dal paziente. ---------- Regardless of the difficulties encountered in building a common regulatory framework for the protection of human rights in the biomedical field in Europe, the Oviedo Convention has achieved remarkable results at the bioethics level. In particular, the «primacy of the human being» in article 2 is a fundamental and complex concept, with important implications in today’s bioethical reflection. From this reflection it’s possible to draw the conceptual distinction between “right of the body” and “right on the body”, about which the Convention appears more oriented towards the beneficence principle in safeguarding the “right of the body”, than towards an unconditional affirmation of individual autonomy principle and of a correlative “right on the body”. Article 9 provides a confirmation of the equilibrium pursued by the Convention on freedom and responsibility, as well as between autonomy and beneficence, stating that the wishes previously expressed by the patient shall be taken into account, but do not necessarily have to be respected.
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Vespaziani, Alberto. "COMPARAZIONE E TRADUZIONE: DALLA LETTERATURA AL DIRITTO." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 11, no. 3 (December 13, 2016): 1161. http://dx.doi.org/10.5902/1981369425188.

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Abstract:
Il contributo discute l'ascesa degli studi sulla traduzione nel diritto comparato. La prima parte riassume i testi letterari classici che costituiscono le fonti di ispirazione per l'analisi giuridica contemporanea sulla traduzione, la seconda parte analizza i principali argomenti addotti da Ost nel suo libro Traduire, la terza parte avanza alcune proposte di ricerca per le future conessioni tra comparazione e traduzione nell’analisi giuridica europea. Il contributo sostiene che la svolta verso la traduzione dovrebbe essere accolto dai giuristi come una sfida per il perseguimento di una cultura costituzionale comune.
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Mestre, F. ""Roma e America - diritto romano comune; Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina", Mucchi Editore, Modena." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 2, no. 1 (January 1, 1997): 211. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/2.1.211.

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Sgreccia, Elio, and Marina Casini. "Diritti umani e bioetica." Medicina e Morale 48, no. 1 (February 28, 1999): 17–47. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.808.

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Abstract:
Esiste un legame tra la riflessione sulla bioetica e quella sui diritti umani? Lo scritto muove da questo interrogativo per giungere dopo un’articolata analisi alla conclusione che il limpido e chiaro riconoscimento della dignità e del conseguente diritto alla vita di ogni essere umano a partire dalla fecondazione costituisce terreno e presupposto comune delle due discipline e, allo stesso tempo, è ciò che consente loro di non navigare verso le derive individualistiche dell’utilitarismo e del relativismo etico. L’analisi del rapporto fra diritti umani e bioetica parte da un dato storico e cioè dalla svolta che il processo di Norimberga e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo hanno impresso nel cammino dell’umanità. Questa nuova tappa accompagna gli albori del “filone giuridico-normativo della bioetica” che nel corso degli anni assumerà sempre maggior consistenza, tanto da sfociare in un autonomo campo di riflessione noto sotto il nome di “biodiritto” o “biogiuridica”. A riguardo l’articolo presenta una disamina ricognitiva (non esente da osservazioni di tipo valutativo) dei principali documenti giuridici nazionali e internazionali che si occupano di “questioni di bioetica”. Dal ricco affresco di questi emerge da un lato la constatazione di un rapporto che esprime la necessità di un’integrazione fra diritti umani e bioetica, dall’altro l’urgenza di dare un solido ed autentico fondamento agli uni e all’altra. È questa una problematica di cruciale importanza, perché sia i diritti umani che la bioetica risentono di una crisi metafisica tanto più evidente e acuta quanto più ci si avvicina ai momenti di maggiore precarietà e debolezza dell’esistenza umana, nei quali la vita umana “è”, semplicemente “è”. In questo senso, l’embrione umano è l’emblema di ogni povertà ed emarginazione. La via d’uscita dalla “crisi” e dunque la ricerca del fondamento - sia per i diritti umani che per la bioetica - va trovata all luce della dignità umana, sempre presente con la stessa forza e intensità in tutti e in ciascuno, da rispettare e promuovere in primo luogo nel rispetto e nella promozione del diritto ad esistere che della dignità è la prima manifestazione, la più immediata concretizzazione.
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Luig, Klaus. "Laura Moscati, In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 117, no. 1 (August 1, 2000): 783–84. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2000.117.1.783.

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Kuehn, Thomas. "Fides in rem publicam: Ambiguita e tecniche del diritto comune. Mario Montorzi." Journal of Modern History 60, no. 4 (December 1988): 781–83. http://dx.doi.org/10.1086/600470.

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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Toso, Mario. "DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: GUERRA DI INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA." Społeczeństwo 160, no. 4 (January 17, 2023): 79–102. http://dx.doi.org/10.58324/s.299.

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Abstract:
prolusione con cui l’Autore ripercorre l’insegnamento magisteriale ed evangelico sui temi della violenza, della dottrina della cosiddetta “guerra giusta”, sulla legittima difesa in caso di attacco militare, di diritto all’uso delle armi. Nella conclusione, l’Autore propone alcune riforme dei sistemi di governo nazionali e internazionali al fine di poter creare una società più giusta e di ristrutturare istituzioni antiche, fondandoli sui principi della pace e del bene comune
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Bellocchi, Paola. "Rappresentanza e diritti sindacali in azienda." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 132 (November 2011): 543–88. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132002.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce il significato dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori nell'esperienza applicativa del sistema di relazioni sindacali. La chiave di lettura proposta č che obiettivo della legislazione di sostegno fosse quello di promuovere la contrattazione collettiva di diritto comune senza regolarla, agevolando il riconoscimento dei diritti sindacali nei contratti collettivi come contenuti della parte obbligatoria di essi per innervare un sistema di fisiologiche relazioni sindacali nell'impresa. Rispetto a questo modello di legislazione, gli svolgimenti interpretativi intervenuti dopo il referendum abrogativo del 1995 ne hanno reso l'applicazione contraria alla sua stessa logica. Ma soprattutto, al cospetto di accordi separati e di dissensi tra sindacati sui rinnovi contrattuali - di cui la piů preoccupante manifestazione si č avuta negli accordi Fiat - l'assenza di regole condivise sulla contrattazione ha evidenziato notevoli criticitŕ ed incongruenze sulle scelte di governo delle relazioni sindacali in azienda, di cui l'A. auspica una risposta da parte degli attori del sistema all'insegna della ritrovata unitŕ sindacale.
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Sulik, Tomasz. "La realizzazione della missione dei laici nella Chiesa attraverso l’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli nella Costituzione Lumen Gentium." Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 39 (December 21, 2021): 97–114. http://dx.doi.org/10.56898/st.9516.

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Abstract:
Il decimo paragrafo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II menziona il sacerdozio comune di tutti i battezzati. Gesù Cristo svolge la sua opera salvifica nel mondo attraverso il Popolo di Dio. Venendo al mondo, ha rivelato la sua missione: profetica, sacerdotale e regale. Tutti sono coinvolti in questa missione e tutti sono chiamati a parteciparvi attivamente. Tutti i fedeli partecipano alla missione di Cristo, ma ci sono diversi gradi e modi di partecipare. C'è una differenza essenziale tra il sacerdozio gerarchico e il sacerdozio comune. Tuttavia, tra i due c'è uno stretto legame. Il sacerdozio gerarchico è al servizio del sacerdozio comune. I laici che si innestano in Cristo mediante il Battesimo partecipano così alla sua missione: profetica, sacerdotale e regale. Questo dà loro il diritto di ricevere dai santi pastori i mezzi di grazia che Cristo dona alla sua Chiesa. Approfittando della grazia sacramentale, il Popolo di Dio partecipa attivamente all'opera della salvezza, dando nel mondo una testimonianza di appartenenza a Gesù Cristo.
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Di Pietro, Maria Luisa. "Tacere o rivelare? Segreto professionale e nursing." Medicina e Morale 39, no. 4 (August 31, 1990): 779–97. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1170.

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Abstract:
Il segreto professionale è un valore fondamentale per l'etica e la deontologia applicati al nursing, come per le altre professioni sanitarie. L'infermiere/a ha sempre il dovere di tacere su quanto è venuto a conoscere durante l'esercizio della propria professione e tale obbligo si fonda sul diritto del paziente all'intimità e alla riservatezza. Il divieto alla rivelazione del segreto professionale, da distinguere dalla trasmissione del segreto, è stato recepito sia dai Codici di Deontologia Professionale, sia dalle leggi dei paesi occidentali. Vi sono però delle situazioni, non ultimo l'AIDS, in cui l'obbligo al segreto si presenta in forte contrasto con la salvaguardia del bene comune. Ci si chiede infatti se il diritto individuale alla privacy possa essere violato dal timore di un danno - in questo caso il diffondersi di una malattia attualmente incurabile - a un terzo innocente.
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Albisinni, Ferdinando. "Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002003.

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Abstract:
Il lavoro indaga sugli esiti dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quanto alla disciplina dell'agricoltura europea. L'esame di una serie di riforme, anteriori e successive al Trattato di Lisbona, induce a concludere che la ri-nazionalizzazione e ri-localizzazione di alcune scelte di governo dell'economia agricola si è accompagnata ad una rinnovata articolazione del rapporto fra economia e diritto nella politica agricola comune. Il diritto in senso proprio, il diritto regolatorio, in contrapposizione con il diritto incentivante, caratterizza in misura crescente la legislazione di fonte europea in materia agricola. Le riforme della Pac di fine ed inizio secolo si sono così tradotte nella posizione di codici europei dell'agricoltura, dal codice dei regimi di sostegno al reddito [con il reg. (CE) n. 1782/2003, e poi con il reg. (CE) n. 73/2009], al codice dello sviluppo rurale [con il reg. (CE) n. 1257/2009, e poi con il reg. (CE) n. 1698/2005], al codice del mercato e della commercializzazione dei prodotti agricoli [reg. (CE) n. 1234/2007, c.d. regolamento unico Ocm]. Queste discipline di fonte europea dialogano con le discipline di fonte nazionale e compongono, che non è unper i 27 Paesi che oggi compongono l'Unione Europea, ma piuttosto un, nel quale bisogni e soggetti, nazionali, regionali e locali, occupano un posto di rilievo accanto a quello proprio delle scelte disciplinari espresse centralmente.
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

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Abstract:
Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Masina, Luisa. "Interdisciplinarità e consulenze tecniche in ambito familiare." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (July 2021): 132–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001014.

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Abstract:
L'autrice riflette sulle consulenze tecniche in ambito civile in materia di diritto di famiglia, correlando la propria esperienza alle teorie di riferimento e dando conto del metodo utilizzato. Approfondisce la distinzione fra consulenze tecniche "valutative" e consulenze tecniche "terapeutiche" proponendo un modello alternativo, che si caratterizza per la sua proprietà di attivare potenziali trasformazioni. Si sofferma infine sulla questione della ricerca di un linguaggio comune fra le diverse professionalità coinvolte nelle consulenze, indicando nel lavoro di gruppi costituiti cosiddetti misti uno strumento adeguato.
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Donati, Giacomo Alberto. "Fuggire la giustizia, giustiziare i fuggitivi: osservazioni preliminari sull’evasione dal carcere nel diritto comune." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 47–107. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16885.

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Abstract:
Il tema dell’evasione dal carcere risulta essere tra quelli attorno ai quali, in epoca di utrumque ius, si appuntò l’attenzione tanto della dottrina civilistica quanto di quella canonistica (oltre che di grandi nomi della cultura occidentale come Tommaso d’Aquino). Attraverso il ricorso a diversi generi letterari (commentaria, tractatus, consilia, decisiones, practicae), il presente contributo si prefigge il compito di illustrare alcune delle conclusioni più rilevanti sul tema, prendendo specialmente in considerazione quel torno di tempo dato dal tramontare del Medioevo nella prima Modernità.
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Krynen, Jacques. "Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune." Crime, Histoire & Sociétés 3, no. 2 (June 1, 1999): 115–16. http://dx.doi.org/10.4000/chs.913.

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Pani, Luca, and Gilberto Corbellini. "Etica, Diritto e Neuroscienze. Saggio sui confini del giudizio umano." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 9–38. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003002.

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Abstract:
Da almeno tre decenni, le neuroscienze studiano le basi biologiche e psicologiche di comportamenti implicati nella regolazione della socialità umana, quali i giudizi e le azioni morali, nonché come riconoscere, stabilire e sanzionare comportamenti illegali. E' pertanto importante capire come usare la scienza nella determinazione dei processi che stabiliscono responsabilità e sanzioni per un reato commesso ovvero dell'imparzialità o indipendenza del giudice e della giuria, che sono condizionati nelle loro decisioni da pregiudizi. In tal senso le neuroscienze hanno ridefinito in modi del tutto diversi e quasi opposti alle assunzioni filosofiche di senso comune che ispirano la logica della giustizia, i presupposti di coscienza e volontà e, in ultima istanza, l'idea stessa di libero arbitrio.
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Guarinelli, Stefano. "Quale maturità affettiva per il celibato sacerdotale?" Seminarios sobre los ministerios en la Iglesia 67, no. 230 (July 1, 2022): 53–75. http://dx.doi.org/10.52039/seminarios.v67i230.1035.

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Abstract:
Il vocabolo maturità è di uso comune e ad esso si riferiscono pure, e diffusamente, il Codice di Diritto Canonico e i documenti magisteriali sulla formazione ponendola come requisito fondamentale per l’ammissione agli ordini. La sua concettualizzazione, però, non è altrettanto semplice. Il presente contributo intende porre la questione, non a partire da una nozione psicologica generica di maturità (e, nello specifico, di maturità affettiva), ma da ciò che il celibato sacerdotale in se stesso, in una prospettiva teologica e non meramente canonica, parrebbe suggerire nell’attuale contesto storico, culturale ed ecclesiale.
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Binetti, Paola. "Etica della relazione terapeutica in psichiatria." Medicina e Morale 49, no. 1 (February 28, 2000): 85–102. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.751.

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Abstract:
L’etica pone alla psichiatria una serie di interrogativi molto precisi, che possono essere sintetizzati in una triade così strutturata definizione del quadro antropologico di riferimento: identificazione dei criteri di qualità della relazione terapeutica; consapevolezza che il contesto in cui il paziente inserito è contestualmente fattore di sofferenza e risorsa irrinunciabile. Le tre domande rispondono ad un’ottica multifocale che assume di volta in volta come punto di vista privilegiato Chi è il paziente; il Chi siamo del rapporto medico paziente; il Chi sono del contesto socio-familiare. Dalla conoscenza e dal rispetto reciproco scaturiscono modelli decisionali eticamente accettabili perché centrati su di una comune tensione verso il bene reciproco. Il rischio della manipolazione nella relazione terapeutica in psichiatria è però costantemente in agguato e scaturisce dalla sostanziale diffidenza nelle capacità dell’altro, sia sul piano della comprensione degli eventi che su quello della loro corretta gestione. Verità ed errore in psichiatria vanno analizzati nella concretezza delle situazioni individuali e vanno collocati nell’ottica della gradualità e della progressività con cui l’uomo si accosta alla conoscenza, sempre attraverso tentativi ed errori. Un aspetto etico irrinunciabile nella relazione in psichiatria è quello che permette al soggetto malato di potersi esprimere con piena autenticità, evitando sostituzioni indebite si da parte dei familiari che del personale sanitario. L’autenticità come espressione singolare della propria identità, accettata da sé stesso e sa chi prede incarico la sua sofferenza è un fattore terapeutico dei più importanti ed efficaci. Una decisione per essere eticamente valida deve essere presa in piena libertà e nel pieno rispetto della coscienza soggettiva, per questo è essenziale l’aiuto offerto al paziente perché esprima le sue scelte e gradatamente ne comprenda la rilevanza attraverso le conseguenze operative. La libertà nella relazione con il paziente psichiatrico va sempre intesa come una conquista continua, che lo psichiatra presidia senza manipolazioni falsificazionistiche. Il problema del rapporto tra eticità come responsabilità personale ed oggettività come referente normativo universale si chiarisce solo se ci si pone nell’ottica dei diritti umani: diritto a conoscere la verità, diritto a formulare scelte coerenti, diritto a ricevere l’aiuto necessario a riscattare la propria libertà da condizionamenti di vario tipo e genere. Ossia assumendo il principio della autonomia personale come fondamento della relazione di aiuto psico-terapeutico, anche quando l’autonomia presente come diritto va sostenuta fino al punto di acquisizione come altro nome quello della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.
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Casini, Marina. "I diritti dell’uomo, la bioetica e l’embrione umano." Medicina e Morale 52, no. 1 (February 28, 2003): 67–110. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.674.

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Abstract:
L’articolo muove dalla constatazione – documentata dal riferimento a numerosi documenti di carattere giuridico - dell’intenso legame esistente tra la riflessione sui diritti umani e quella sulla bioetica; legame che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso e che è a tutt’oggi fecondo tanto da costituire una delle caratteristiche della modernità. La forza espansiva delle due riflessioni trova uno sbocco ed una prospettiva comune nel biodiritto che sta imponendosi non solo come un settore degli ordinamenti interni, definibile in base a criteri pratici, didattici o sistematici, ma anche come riflessione planetaria sui diritti umani il cui nucleo più profondo è costituito dalla meditazione sulla dignità umana, sul suo contenuto, sulla sua ragione. Il biodiritto, infatti, manifesta l’urgenza di un supplemento di riflessione, uno sforzo speculativo che sappia guardare a fondo per cogliere senso più autentico del diritto e dei diritti umani. Questo supplemento di riflessione viene posto nella prospettiva dell’esistenza umana appena sbocciata e minacciata in molti modi: dall’aborto chirurgico a quello chimico, dalla fecondazione in vitro, all’uso dell’embrione a fini sperimentali o di ricerca. Sullo sfondo di una panoramica generale dei principali testi giuridici che più o meno direttamente si occupano, con diversi esiti, dell’embrione umano, lo scritto si sofferma sulle ragioni che depongono a favore del riconoscimento del concepito come soggetto. Tali ragioni- squisitamente giuridiche - sono date dalla meditazione sulla dignità umana e sul collegato principio di uguaglianza alla luce delle Costituzioni e delle dichiarazioni di diritti; dal concetto tecnico-giuridico di persona; dalla rilevanza giuridica del dubbio.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Abstract:
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Torino, Raffaele. "La proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law)." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (November 2012): 153–73. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002007.

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Schmoeckel, Mathias. "Vittime Colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell’età del diritto comune (= Diritto cultura società. Storia e probleme della giustizia criminale, 11)." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 107, no. 1 (June 1, 2021): 479–81. http://dx.doi.org/10.1515/zrgk-2021-0045.

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Haibach, Georg. "Book Review: La struttura istituzionale del nuovo diritto comune Europeo: Competizione e circolazione dei Modelli Giuridici." Maastricht Journal of European and Comparative Law 4, no. 2 (June 1997): 213–15. http://dx.doi.org/10.1177/1023263x9700400208.

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Palazzani, Laura. "Teorie della giustizia e allocazione delle risorse sanitarie." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 901–21. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.897.

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Abstract:
Nell’attuale dibattito bioetico e biogiuridico particolare rilievo ed importanza ha la questione dell’allocazione o distribuzione delle risorse sanitarie. Ovviamente tutti auspicherebbero la situazione ideale in cui vi fosse disponibilità sufficiente di risorse per ognuno. Ma il dato empirico della finitezza delle risorse in sanità da un lato e l’esigenza, avvertita con sempre maggiore urgenza nella società attuale, di un accesso alle cure che sia sempre più esteso quantitativamente e sempre migliore qualitativamente, acuisce il problema della distribuzione delle risorse sanitarie, facendo emergere con forza la necessità di rispondere preliminarmente alle domande: “che cosa”, “quanto”, “quando” e “come” distribuire, “chi” distribuisce e soprattutto “a chi” distribuire in ambito sanitario. Da tutto ciò si evince la rilevanza etica e giuridica della questione. Se tutti sono d’accordo nel distribuire “giustamente” le risorse sanitarie, non tutti sono d’accordo nel modo di concepire la giustizia, nel contesto del pluralismo filosofico che caratterizza il dibattito attuale. Dall’esame dei diversi modelli teorici - liberalismo individualistico, utilitarismo sociale, egualitarismo, personalismo ontologicamente fondato - dei problemi legati alla micro-allocazione e alla macro-allocazione delle risorse e ai concetti di giustizia distributiva e giustizia commutativa, si evidenzia come l’applicazione del pensiero personalista e giusnaturalista consente di individuare un modello terico che si contrappone sia al collettivismo sia all’individualismo bilanciando i diritti individuali di libertà e i diritti sociali collettivi, nella ricerca del diritto alla vita e alla tutela della salute del singolo nel contesto della solidarietà e della responsabilità sociale in vista di un miglioramento globale del bene comune.
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Albisinni, Ferdinando. "Impresa agricola e scienze della vita nel diritto europeo dell’agricoltura." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(29) (December 30, 2021): 61–100. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.2.

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Abstract:
Il lavoro indaga sulle linee evolutive del diritto agrario nella prospettiva europea, ponendo in evidenza le sfide e le criticità che nel XXI secolo hanno connotato le scelte operate nell’ambito della politica agricola comune. All’interno di questa prospettiva, specifica attenzione è assegnata ai temi dell’impresa agricola e della stessa perimetrazione dell’attività agricola; temi risalenti nell’ordinamento italiano, ma rilevanti anche nell’ordinamento polacco, come sottolineato più volte negli studi di Roman Budzinowski. L’analisi investe in particolare le riforme di questo secolo, dalla MTR del 2003 alle riforme del 2013 e del 2021 con la riscoperta dell’agricoltura come attività produttiva, sottolineando l’emergere di nuovi modelli sistemici, che finiscono per costruire Codici europei dell’agricoltura. Vengono poi richiamate le ultime novità introdotte dal Trattato di Lisbona, da alcuni recenti regolamenti in tema di controlli ufficiali e dai documenti della Commissione sul Green Deal europeo, con la connessa attenzione ai temi del benessere animale e della tutela di ogni forma di vita e dell’ambiente nella sua complessità e unità, per concludere che le complesse vicende di questi due primi decenni del XXI secolo si caratterizzano per la crescente attenzione verso le scienze della vita come elemento essenziale e connotante dell’attività dell’impresa agricola in tutte le sue diverse declinazioni.
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Mayali, Laurent. "La Memoria del Diritto Comune: Sulle tracce d'uso del "Codex" di Giustiniano (secoli XII-XV).Giuseppe Speciale." Speculum 71, no. 2 (April 1996): 493–94. http://dx.doi.org/10.2307/2865478.

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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 29–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.01.

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Abstract:
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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45

Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 129–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.07.

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Abstract:
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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Ciolli, Ines. "La tenuta dei diritti sociali durante la crisi economiche." Revista do Direito, no. 44 (September 20, 2014): 50–106. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i44.5662.

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Abstract:
Il termine crisi - spesso utilizzato per indicare questo momento di difficoltà economica e politica - aveva inizialmente un significato diverso, non necessariamente negativo; per Santi Romano indicava una fase di “passaggio”, una transizione tra due momenti storici, tra due modelli di organizzazione statale . Oggi, nell’accezione più comune, il lemma è utilizzato per indicare una rottura dell’ordinamento. I giuristi hanno sempre prestato particolare attenzione ai cambiamenti radicali cui le società e il diritto sono stati sottoposti nel tempo. In particolare, quando nei primi anni del XX secolo si assisteva a una potente rottura dell’ordinamento giuridico originata dalla Prima guerra mondiale, essi si occuparono a vario titolo della crisi dello Stato ; Santi Romano stesso si soffermerà ancora sul tema proponendo una nuova lettura della crisi nella prolusione nel Regio istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri” a Firenze .
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Ranieri, Filippo. "Marco Cavina, Carlo Ruini. Una ,Autorità' del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XVe XVI secolo." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 117, no. 1 (August 1, 2000): 746–47. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2000.117.1.746.

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Mazzacane, Aldo. "Alessandro Dani, Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti nel pensiero di Giovanni Battista De Luca." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 128, no. 1 (August 1, 2011): 701–5. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2011.128.1.701.

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Gambino, Silvio. "Metodo comparativo e tradizioni costituzionali comuni." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 63–97. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001003.

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Abstract:
Muovendo da una recente ricerca sistemologica e dal dibattito sul metodo comparativo, il contributo propone previamente una riflessione sulla validità euristica delle categorie tipolo-giche del diritto comparato privato e pubblico, e sulla loro utilizzabilità nell'indagine dei fenomeni di trans-nazionalizzazione e di globalizzazione. Nella stessa prospettiva, l'analisi si sofferma sui tentativi di "deformalizzazione' della scienza giuridica classica (soprattutto costituzionale), nella prospettiva di un approccio realista maggiormente attento alle tematiche del diritto vivente e dei soggetti concreti dell'ordinamento giuridico. L'analisi affronta quindi le tematiche che hanno caratterizzato la formazione del diritto primario dell'Unione e al suo interno l'apporto della Corte di giustizia al riconoscimento per via giurisprudenziale di diritti fondamentali al livello europeo, avvalendosi a tal fine delle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri dell'Unione". Nelle conclusioni si propone, infine, un interrogativo relativo al diritto di formazione giurisprudenziale della Unione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale formazione porta infatti a chiedersi, in chiave sistemologica, se si tratti di una peculiarità dell'ordinamento europeo, ovvero di un caso esemplare (case study) destinato a influenzare, se non anche l'origine, gli sviluppi degli ordinamenti giuridici a livello globale in questa materia.
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Lisa, Giorgio. "Simulazione e revocatoria dell’accordo di separazione e successivo trust (Trib. Terni, 18 maggio 2022)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1046–50. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.212.

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Abstract:
Massima La domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. diretta avverso l’atto istitutivo di trust autodichiarato è utilmente formulato in quanto tale atto ha anche contenuto dispositivo. È revocabile ex art. 2901, comma 4, cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito dalla moglie su un compendio immobiliare (villino con terreno) assegnatogli dal marito a mezzo di accordo contenuto in verbale di separazione consensuale e revocato ex art. 2901 cod. civ.: la natura gratuita di siffatto trust rende superfluo l’accertamento della mala fede in capo alla disponente–trustee; a ogni modo, la vicinanza cronologica tra l’acquisto del compendio immobiliare da parte della disponente–trustee e l’istituzione del trust, nonché la forma autodichiarata del trust con riserva in capo alla disponente-trustee del diritto di abitazione sul compendio immobiliare lasciano presumere un intento frodatorio comune ai coniugi.
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