Journal articles on the topic 'Diritto alla vita privata'

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1

Grasso, Marco Ettore. "La dimensione ambientale della salute: tra sfera sociale e giuridica." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 57–82. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001003.

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Abstract:
Questo studio presenta la descrizione della "dimensione ambientale della salute". Tale dimensione si colloca su un piano concettuale che si pone tra sfera sociale e giuridica. La "dimensione ambientale della salute" delineata nella sfera giuridica si compone di tre matrici che descrivono un quadro teorico innovativo nel quale il diritto alla salute si confronta con il campo ambientale e della sostenibilitŕ. La prima matrice concerne in modo particolare il diritto all'ambiente salubre, che talvolta č stato interpretato come mero prolungamento del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, altre volte come diritto che si coniuga all'integritŕ culturale e all'identitŕ di un popolo; la seconda matrice riguarda un diritto alla salute che si relaziona con aspetti ambientali ma che non rientra esattamente nel diritto all'ambiente salubre e che contempla tanto casi diquanto una nuova prospettiva sociologico- giuridica nello studio del diritto alla salute, che inerisce alla rivendicazione di tale diritto in quanto leso dai cambiamenti climatici (esemplificativi i casi riguardanti la petizione degli Inuit e Kivalina); la terza matrice invece č volta a costruire un "diritto sostenibile alla salute", che comprende tanto il diritto alla salute quanto quello in materia di sviluppo sostenibile.
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2

Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Abstract:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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3

Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Sironi, Alice. "La tutela della persona in conseguenza di danni all'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Tra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla vita." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2011): 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-001001.

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Chiappetta, Giovanna. "Cittadinanza europea: opportunità e abusi nel diritto internazionale privato della famiglia." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2021): 105–34. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002005.

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Abstract:
Il saggio si incentra sulla funzione dell'autonomia negoziale nella regolamentazione degli status e dei rapporti familiari tra componenti il nucleo familiare tipico o atipico. Ciò in quanto il ruolo dell'autonomia negoziale è stato ampliato anche dalla cittadinanza europea intesa dalla Corte di giustizia europea come fonte autonoma di diritti. Tale cittadinanza, che si aggiunge a quella nazionale, ha consentito alla coppia ‘statica', pur in assenza del carattere transnazionale della situazione familiare, di scegliere la legge e gli strumenti di ordinamenti stranieri da applicare ai rapporti patrimoniali ed esistenziali della comunità di vita. Il saggio si propone di dimostrare come i Regolamenti UE in materia familiare possano applicarsi anche ai cittadini europei ‘statici', consentendo la scelta di leggi straniere con soluzioni estranee all'ordinamento nazionale, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico costituzionale di ciascun Paese membro.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 2 (October 1, 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract:
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Gałkowski, Tomasz. "Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie." Prawo Kanoniczne 41, no. 1-2 (June 15, 1998): 201–21. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.08.

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Abstract:
Nei giorni 4-5 dicembre è stato celebrato a Varsavia il Simposio Internazionale intitolato: Emergenza Ambiente — Emergenza Vita. Diritto all'ambiente e diritto alla vita. L'autore della relazione soprappresentata si è soffermato sul tema dell'apporto del diritto canonico alla odierna discussione sulla tutela giuridica dell'ambiente naturale e della vita. Egli procede nella relazione esponendo e unificando il diritto all'ambiente e alla vita sotto lo stesso titolo del diritto considerato in un modo più ampio, ma fondamentale, come diritto all'ambiente umano. Il diritto alla vita riguarda la vita nel suo valore che è proprio la vita e concerne tutto ciò che è ad essa legato e la condiziona. Esponendo le cause della situazione odierna si sofferma su quelle indirette legate alla consapevolezza dell'uomo, della sua responsabilità per l'ambiente in cui vive. Procede nell'ambito metagiuridico postulando che il problema della discussione intorno al diritto deve precedere le formulazioni positive del diritto e le diverse prove della soluzione. In seguito presenta il diritto canonico come diritto che offre agli ordinamenti moderni un esempio della tutela dell'uomo stesso mostrando il senso del diritto che deriva dalla sua realtà.
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Calabrò, Gian Pietro. "Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori." Medicina e Morale 46, no. 4 (August 31, 1997): 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Abstract:
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Herranz, Julián. "Il rapporto tra Etica e Diritto nella Enciclica Evangelium vitae." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 445–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.798.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare l’importanza dell’Enciclica Evangelium Vitae nel risvegliare le coscienze contro uno dei più gravi capovolgimenti etici e giuridici della storia umana. L’intento è quello di esaminare tre questioni: 1) risalire alle basi sulle quali si fondava e si fonda il postulato giuridico e morale dell’inalienabilità del diritto alla vita dell’uomo innocente e, soprattutto, del concepito; 2) stabilire le cause che hanno portato ad una legislazione permissiva dell’aborto ed ad altri attentati contro la dignità dell’uomo e della vita umana (eutanasia, manipolazioni di geni ed embrioni…); 3) valutare quali siano i motivi filosofici e biologici la cui presa di coscienza sembri più necessaria per la tutela del diritto alla vita. Intento dell’Autore è, per ciò che riguarda il diritto alla vita, sottolineare l’importanza che il principio di non discriminazione, basato su quello dell’uguaglianza, venga applicato all’“essere umano”, all’“individuo umano” e non soltanto alla “persona giuridicamente riconosciuta”. L’articolo si sofferma, inoltre, ad illustrare la grande tradizione del diritto alla vita, il preoccupante regresso della civiltà giuridica, la necessità di un più stretto rapporto tra Diritto e Morale e Biologia e Morale (come campi di ricerca e di impegno intellettuale a difesa della vita).
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Calabrò, Gian Pietro. "L’eutanasia nella prospettiva dello stato costituzionale tra principi e valori." Medicina e Morale 48, no. 5 (October 31, 1999): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.793.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare la strettissima connessione tra la tutela del diritto alla vita e la natura dello Stato di diritto costituzionale. Due sono gli ambiti entro cui questo legame sembra entrare in fibrillazione: l’inizio e la fine della vita. L’Autore contesta infatti la possibilità di una configurazione giuridica dell’eutanasia, quale diritto di morire. Dopo aver analizzato la situazione legislativa de iure condito e de iure condendo, esamina la nozione di indisponibilità del bene vita entro la prospettiva dei principi e dei valori costituzionali. In quest’ultima prospettiva emerge infatti come la “natura” dello Stato costituzionale sia ancorato alla nozione di persona umana e ai suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita rappresenta quel diritto previo, pre-condizione di ogni altro diritto. In questo senso esso allora è principium essendi dello stesso ordinamento giuridico, che trova in esso la sua ragion d’essere e il suo criterio di legittimazione
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Tarantino, Antonio. "Eutanasia e diritto alla vita: problemi etico-sociali." Medicina e Morale 41, no. 2 (April 30, 1992): 199–217. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1105.

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Abstract:
Il problema dell'eutanasia nella società odierna non si caratterizza più per la sua natura eugenetica, ma trova il suo fondamento nell'ambito di un movimento ideologico, nella secolarizzazione, dove si afferma il diritto del malato ad essere protetto dalla sua malattia, dove ciò che si privilegia non è il diritto alla vita ma il diritto alla qualità della vita. L'autore, dopo aver affermato che il diritto del malato a essere protetto dalla sua malattia non può portare all'assurda conclusione del rifiuto della vita per evitare la sofferenza, in quanto la sofferenza e il dolore sono aspetti costitutivi dell'esistenza umana, conclude che soltanto nel rifiuto dell'eutanasia si attua il pieno rispetto dei diritti essenziali di ogni persona umana.
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Palazzani, Laura. "Tra autonomia e responsabilità. La filosofia del diritto e la legislazione sul “diritto di morire”." Medicina e Morale 71, no. 4 (December 22, 2022): 469–80. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2022.1222.

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Abstract:
L’articolo analizza le problematiche del fine vita in bioetica dal punto di vista della filosofia del diritto, analizzando criticamente i percorsi della legislazione e della giurisprudenza italiani più recenti. In particolare, la Legge 219/2017 viene analizzata con riferimento al rifiuto e alla rinuncia alle cure salvavita, all’ostinazione terapeutica, alla sedazione profonda, alle direttive anticipate di cura e la pianificazione anticipata dei trattamenti. L’autore analizza i problemi bioetici e biogiuridici sul tema del “lasciar morire” e “uccidere”, con riferimento alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale che ammette il suicidio medicalmente assistito in deroga all’art. 580 cp, a determinate condizioni. La sentenza 50/2022 della Corte Costituzionale sull’inammissibilità del cosiddetto referendum sull’eutanasia consente di individuare altre riflessioni bioetiche sui temi con riferimento alla tutela minima della vita e alla vulnerabilità.
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Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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Abstract:
L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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Indellicato, Michelle. "L’etica nei procedimenti giudiziari." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 201–8. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.201-208.

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Abstract:
L’etica nei procedimenti giudiziari è una tematica di rilevante interesse che da sempre ha acceso il dibattito a livello culturale in generale e a livello etico – giuridico in particolare. Etica e diritto non sono su due piani differenti, bensì sono interconnessi. I procedimenti giudiziari, e gli operatori di diritto in esso coinvolti, non possono prescindere da questa interconnessione e devono essere imparziali, altrimenti ledono la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla lealtà, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile per un’ordinata vita sociale e di relazione.
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Palazzani, Laura. "Per una giusta distribuzione delle risorse secondo la bioetica personalista." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 485–96. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.800.

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Abstract:
L’autore individua i criteri etici per la distribuzione delle risorse sanitarie nella prospettiva della bioetica personalista. Partendo dalle premesse teoretiche del finalismo e del cognitivismo, l’articolo mostra la necessità del dovere/ diritto alla tutela della vita di ogni essere umano e del dovere/diritto alla cooperazione nella difesa del bene comune. L’autore analizza le implicazioni pratiche in riferimento alla questione della distribuzione delle risorse sanitarie, a livello macro e micro, discutendo i criteri principali anche confrontandosi con posizioni diverse in un contesto pluralistico.
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Mazzucato, Claudia. "Tra norme e valori: i compiti di cura del diritto in una democrazia." CHILD DEVELOPMENT & DISABILITIES - SAGGI, no. 2 (January 2011): 53–75. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-002004.

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Abstract:
In una societŕ democratica, guidata da principi costituzionali, al diritto non spetta il compito di regolare la vita dei consociati attraverso comandi, divieti e punizioni, bensě il compito di prendersi cura delle persone mediante il riconoscimento di diritti inviolabili e la promozione delle condizioni di una vita sempre migliore. Il diritto finisce anche per rappresentare il minimo etico condivisibile in una societŕ pluralista e laica. La disciplina migratoria vigente viene presa ad esempio del tradimento dei compiti di cura del diritto; mentre il diritto minorile viene indicato come un modello virtuoso di un sistema giuridico che si ispira alla cura dei destinatari delle norme.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Ellin, Nan. "Supporto vitale: Nacirema redux." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 40 (April 2011): 28–41. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-001003.

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Abstract:
Questo articolo attribuisce a un pervasivo senso di paura, combinato a determinati aspetti dell'ambiente edificato, una serie di sconcertanti tendenze in tema di salute pubblica e di isolamento sociale negli Stati Uniti. Troppo spesso l'ambiente edificato non č in grado di sostenere la vita in modo adeguato, rendendo per contro necessarie altre forme di ‘supporto vitale'. Gli statunitensi hanno fatto fronte alla frammentazione urbana, al degrado ambientale e alla mancanza di ‘senso del luogo' in modo reattivo - attraverso forme di diniego, diversione e distrazione - che si manifestano attraverso un'ossessione per la sfera privata e una corrispondente deviazione di energia e attenzione dall'investimento nella sfera pubblica Allo stesso tempo ci sono stati significativi sforzi proattivi che hanno promosso in modo soddisfacente la qualitÀ della vita migliorando l'ambiente su tutti i livelli.
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Zahn, Rebecca, and Bruno de Witte. "La prospettiva dell'Unione europea: dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 131 (August 2011): 433–46. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131006.

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Abstract:
La Corte del lavoro svedese ha deciso il caso Laval con sentenza del 2 dicembre 2009. Essa ha applicato ai privati i principi del diritto dell'Unione relativi alla responsabilitŕ dello Stato al fine di condannare al risarcimento dei danni un'organizzazione sindacale per aver intrapreso un'azione collettiva illegittima. L'ampia interpretazione del diritto europeo data dai giudici svedesi č problematica sotto diversi punti di vista. Il rinnovato quadro costituzionale europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, pone in una nuova prospettiva non solo la decisione della Corte svedese, ma anche la stessa sentenzadella Corte di giustizia. Alla luce di ciň, gli autori si chiedono se la Corte svedese abbia adottato un'interpretazione corretta con riferimento alla questione della responsabilitŕ in caso di violazione del diritto dell'Unione, e discutono alcune delle piů vaste questioni sollevate dalla sentenza.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 29–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.01.

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Abstract:
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 129–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.07.

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Abstract:
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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Bersier, Ladavac Nicoletta. "Diritto e pace in Hans Kelsen." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 79–96. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001004.

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Abstract:
Hans Kelsen ha dedicato una parte importante della sua produzione giuridica al diritto internazionale. La sua riflessione internazionalistica iniziň negli Anni Venti e si protrasse fino alla fine della sua vita. Le tematiche affrontate da Kelsen a partire dagli Anni Trenta, soprattutto durante il suo insegnamento a Ginevra, sono dedicate alla pace in rapporto al diritto e alla politica nel contesto delle istituzioni internazionali. A Ginevra elaborň vaste critiche rivolte soprattutto alla Societŕ delle Nazioni e un proprio progetto per assicurare la pace che raccolse in diversi scritti poco conosciuti. Particolarmente interessante appare il progetto per la pace che Kelsen mise a confronto con la scienza giuridica e collocň nel contesto politico. In tale documento il giurista viennese si sofferma per la parte teorica sulla giustizia internazionale e per la parte pratica traccia le linee per un Tribunale Internazionale, teorizzando al contempo il postulato della obbligatorietŕ della giustizia internazionale. Inoltre nella sua elaborazione del diritto internazionale, Kelsen dedica molto spazio alla civitas maxima, tema che rappresenta indubbiamente il nocciolo ideale della sua riflessione internazionalistica e rivela la sua concezione globale e federale tra utopia e Realpolitik
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Garrido, Gómez M. Isabel. "Niveles de juridicidad y modalidades del derecho en la era de la globalización." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 45–64. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003002.

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Abstract:
In questo lavoro l'autrice parte da un concetto interdisciplinare e plurale di ciň che significa il termine globalizzazione. In particolare esso si riferisce a un processo sociale, economico, culturale e demografico dal quale il diritto non puň sfuggire. In questa prospettiva, e partendo dal nuovo rapporto tra le sfera privata e pubblica, quello che emerge č la rilevanza della deregulation come una realtŕ, unitamente alla necessitŕ per lo Stato di continuare a conservare le proprie funzioni, pur aggiornandole in modo tale da adattarle alle esigenze del nuovo scenario in cui opera. La realtŕ del diritto manifesta numerosi problemi che devono essere superati attraverso un nuovo modo di concepire la globalizzazione e la implementazione di nuove tecniche e formulazioni.
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Caputo, Giuseppe. "Stato costituzionale di diritto e carcere." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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Abstract:
A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Bompiani, Adriano. "Le proposte emendative degli artt. 9, 24, 32 della Costituzione approvate di recente dal Senato." Medicina e Morale 41, no. 4 (August 31, 1992): 635–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1094.

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Abstract:
In questa II parte (la I parte è stata pubblicata nel fascicolo 2/92 alle pp.233-255) l'autore affronta la questione della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sotto l'aspetto del diritto, soffermandosi in particolare sul concetto di "danno alla salute" e "danno biologico". Un ampio paragrafo viene dedicato al problema del risarcimento del danno in riferimento del danno alla salute; alcuni cenni vengono fatti al recente processo di espansione del danno alla salute dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale.
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Murdaca, Anna Maria. "Quali coordinate educativo-didattiche per l'insegnante di sostegno nell'ottica di una scuola innovativa? Nuove piste di ricerca educativa per potenziare e valorizzare le complessità esist." EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, no. 2 (December 2022): 186–97. http://dx.doi.org/10.3280/ess2-2022oa14575.

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Abstract:
Il ruolo degli insegnanti, e nello specifico, di quelli di sostegno è sempre più importante nei nuovi orizzonti e nelle nuove strategie volute dal PNRR in risposta alla crisi pandemica che ha investito ogni dimensione della vita pubblica e privata e che impone una nuova visione dei contesti di formazione che siano rispettosi di nuove esigenze di giustizia sociale e inclusione. In tale direzione, si muovono le riflessioni del presente contributo che punta la lente di ingrandimento su nuovi paradigmi funzionali atti a ridesignare una nuova consapevolezza etica che poggia su competenze larghe e informate che sono necessarie alla progettazione di contesti di apprendimento inclusivi.
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Catanzariti, Mariavittoria. "I diritti su misura: la Corte Europea di Strasburgo e i minori." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 97–121. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001005.

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Abstract:
Questo saggio esamina l'approccio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla tutela dei diritti dei minori. Piů specificamente, esso pone la questione dello statuto di tali diritti come diritti fondamentali alla luce della compatibilitŕ normativa tra diritto internazionale e diritto interno. La giurisprudenza della Corte Europea č dunque analizzata al fine di mettere in rilievo alcuni principi dalla stessa elaborati, con particolare riguardo al rispetto della vita familiare. Il saggio si concentra infine sui principi della child-friendly justice adottati dal Consiglio d'Europa nel novembre 2010 al fine di evidenziare il rapporto tra modelli culturali e prassi giurisprudenziale.
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Morozzo della Roca, Paolo. "Il diritto alla vita familiare di un bambino piccolo affidato." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (February 2011): 248–63. http://dx.doi.org/10.3280/mg2010-003025.

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Di Pietro, Maria Luisa, Gianluigi Conte, Adelia Lucattini, and Antonio G. Spagnolo. "Alimentazione forzata per i pazienti con anoressia nervosa?" Medicina e Morale 42, no. 2 (April 30, 1993): 381–98. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1061.

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Abstract:
Gli Autori prendono in esame il caso di M.A., una ragazza anoressica di 18 anni, che, ospedalizzata, rifiuta di sottoporsi alle terapie e di alimentarsi fin quando, durante un episodio di perdita di coscienza, i medici decidono di iniziare - oltre le cure del caso - anche l'alimentazione enterale con il sondino naso-gastrico. Gli interrogativi etici, deontologici e giuridici sollevati da questo caso sono molteplici e rilevanti nella prassi medica: a fronte di un rischio prevedibile per la propria vita, la paziente ha il diritto a non accettare le cure? Quale rispetto è dovuto alla volontà di una paziente affetta da questa malattia? I medici curanti possono lecitamente prendere la decisione di sottoporre la paziente ad alimentazione forzata pur in presenza di un esplicito rifiuto? Le risposte scaturiscono dalla valutazione etica e giuridica del conflitto tra diritto della paziente di decidere sulla propria vita/salute e diritto/dovere del medico di salvaguardare la vita fisica della paziente.
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Loliva, Valentina, Francesca Fabbri, and Cinzia Dini. "Dall'origine di una storia di vita al recupero dei legami originari." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (June 2021): 189–99. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004019.

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Abstract:
L'articolo espone le riflessioni che scaturiscono da una decisione giudiziale del Tribunale per i minorenni di Firenze in tema di diritto alla conoscenza delle origini esercitato nei confronti dei fratelli. L'intervento rappresenta un contributo alla riflessione su un tema certamente controverso, come evidenzia la presenza di una decisione di segno diverso di cui pure sono sinteticamente richiamate le motivazioni, di fronte al quale, nel perdurante silenzio del legislatore, i tribunali minorili sono chiamati ad esercitare una complessa ponderazione delle diverse posizioni soggettive implicate nelle decisioni.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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Abstract:
La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

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Abstract:
Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Abstract:
Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Stycze´n, Tadeusz. "La libertà e la legge: sì o no alla vita?" Medicina e Morale 46, no. 5 (October 31, 1997): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.866.

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Abstract:
Uno dei compiti essenziali etico-culturali, davanti ai quali lo studioso di etica viene posto dall’EV, è il rendere cosciente possibilmente tutti gli uomini, come cittadini dei loro Stati, in che cosa trasformano il loro Stato come legislatore e chi diventano essi stessi e, quando tale Stato, con un atto di diritto positivo toglie – come nel caso della legalizzazione dell’aborto – da ogni tutela della legge, coloro che vengono uccisi per proteggere, con lo stesso atto, e perfino sostenere coloro che li uccidono. L’Autore in tal proposito analizza le leggi di questo tipo alla luce dell’enciclica Evangelium Vitae (EV). L’attenzione dello studioso di etica si concentra prima sugli uomini, e in seguito sulle istituzioni da loro stessi create: legge e Stato, esaminando la loro dimensione “umana” cioè culturale. La drammaticità della diagnosi posta dall’EV è testimoniata dalla progressiva espansione della “cultura della morte”. Ne è una prova il fatto che l’ONU, fondata al fine di superare, il primo caso nella storia dell’umanità di “legge contro la vita” (i cosiddetti decreti di Norimberga), in corrispondenza del 50° anniversario della sua esistenza, si fa promotrice del secondo caso di “legge contro la vita” – il “diritto all’aborto sicuro”. La riflessione dello studioso di etica si concentra proprio sul disfacimento della cultura come cultura di morte e ha come scopo di farne una diagnosi più differenziata, al fine di intraprendere, in base ad essa, delle “terapie” opportune, unico modo per contrastare e prevenire il fenomeno dell’estinguersi della cultura umana.
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Carducci, Michele. "LE PREMESSE DI UNA “ECOLOGIA COSTITUZIONALE”." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 17, no. 37 (May 13, 2020): 89–111. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v17i37.1760.

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Abstract:
L’articolo discute il tema del rapporto tra diritto e approccio ecosistemi-co nella prospettiva dei limiti del diritto costituzionale di fronte alla con-dizione attuale di “deficit ecologico” del Pianeta (“tirannia delle piccole decisioni”, disfunzionalità dei poteri, irresponsabilità). Questi limiti sono la conseguenza del carattere “fossile” del diritto moderno, definitivamente separato dai bisogni naturali di sopravvivenza della specie umana. Attual-mente esistono due tentativi di superamento di questi limiti in nome della “conversione ecologica” degli stili di vita e della “transizione ecologica” del sistema di produzione: il metodo “ottativo”, strutturato per obiettivi e regole secondarie; il metodo “prescrittivo”, fondato su regole primarie di nuovi doveri verso la natura.
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Saj, Marek. "Konstytutywne elementy domu zakonnego." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 147–66. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.07.

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Abstract:
La casa religiosa, chiamata talvolta «monastero», secondo il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio del rispettivo istituto di vita consacrata, è il luogo di abitazione di una comunità religiosa. Anche se essa non può essere associata esclusivamente con un posto materiale, è proprio questo elemento che il legislatore ecclesiastico mette a fuoco. Il numero stesso delle norme di codice dedicate alla casa religiosa dimostra la sua importanza nella vita religiosa. Lo manifestano per esempio: l’obbligo di stare nella propria casa religiosa, la necessità di chiedere il permesso di stare fuori di essa, nonchè diverse sanzioni penali che possono essere imposte nel caso in cui tali esigenze non vengano soddisfatte. Particolari norme vengono applicate alle case di noviziato dove l’assenza del candidato può perfino rendere invalida la sua professione religiosa, emessa dopo il noviziato. Il legislatore, definendo gli essenziali elementi legali della casa religiosa, voleva garantire una corretta vita fraterna all’interno della comunità di persone dedite a Dio nella vita consacrata. Le esigenze soprammenzionate confermano che sia giusto prendere in considerazione tali elementi costitutivi.
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Valentino, Gennaro. "Simulazione e dissimulazione a sostegno di politica e amore sullo sfondo della trattatistica del Cinquecento." Lingüística y Literatura 42, no. 80 (July 30, 2021): 12–28. http://dx.doi.org/10.17533/udea.lyl.n80a01.

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Abstract:
Si propone l’analisi di due costituenti rinascimentali ben approfonditi nella precettistica e trattatistica del Cinquecento: la simulazione e dissimulazione. Attraverso lo studio di alcuni trattati precettistici, riflettiamo non solo sul fatto che nel Cinquecento queste pratiche comportamentali fossero riconducibili alla sfera dell’esteriorità, ma ragioneremo anche sul fatto che esse, mutuate dalla politica, si riversassero nella vita privata dell’individuo aiutandolo a raggiungere la «felicità amorosa», per dirla come Piccolomini. Si tenta di tracciare il fil rouge che collega gli scritti politici di Machiavelli e Guicciardini con La Raffaella, di Piccolomini, mettendo in luce gli obbiettivi conseguibili attraverso l’uso di tali pratiche comportamentali.
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Kałowski, Julian. "Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych." Prawo Kanoniczne 34, no. 3-4 (December 10, 1991): 75–103. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.3-4.04.

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Abstract:
L ’autore ha provato la tesi che gli istituti religiosi con i voti semplici, cioè tali che i loro membri facevano la professione semplice e non furono obbligati della legge di osservare la clausura papale, hanno avuto una ricca evoluzione giuridica. Tali istituti, partendo dal primo momento di esistere, fino alla piena approvazione formale, cioè al conferimento della personalità giuridica fatta dalla Santa Sede, hanno subito numerose limitazioni da parte della legislazione ecclesiastica. L’autore ha analizzato la costituzione Circa pastorialis di Pio V e Lubricum vitae genus che contenevano una normativa di grande importanza e l’influsso per la legislazione riguardante degli istituti religiosi con i voti semplici. L’autore ha sottolineato il fatto che documenti promulgati dal Pio V hanno ridotto la vita religiosa alla forma con i voti solenni ed obbligo della clausura papale. Dopo questi considerazioni l’autore ha messo in evidenza inefficacia delle norme emesse dal Pio V. E’ stato provato che la vita e la pratica usata delle autorità ecclesiali si furono mostrate più forti dei rigidi divieti di fondazione degli istituti religiosi con i voti semplici. E proprio tale tendenza si è manifestata, sotto la pressione delle circostanze e delle necessità (per esempio bisogno d’assistenza delle persane con le malattie mentali) e perciò l’autorità ecclesiali permettevano non solamente alla fondazione di numerosi istituti religiosi con i voti semplici, ma anche alla fondazione degli associazioni che imitavano lo stile di vita religiosa. L’autore ha considerato anche il problema della piena approvazione degli istituti religiosi con i voti semplici e il processo di ottenere della piena personalità giuridica. E’ stato provato che quel processo fu lungo e che si svilupava evolutivamente col passare del tempo. L’autore rivelato anche il fatto che il periodo del tempo più significativo per la stabilizzazione giuridica degli istituti religiosi di voti semplici ricadava a cavallo del XIX e XX secolo. Alla fine l’autore si occupava del diritto canonico riguardante l’argomento dal codice di diritto canonico del 1917 fine alla promulgazione del codice 1983.
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Eusebi, Luciano. "Il diritto penale di fronte alla malattia." Medicina e Morale 50, no. 5 (October 31, 2001): 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Abstract:
Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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De Luca Tamajo, Raffaele. "Massimo D'Antona, esperto "strutturista": l'erosione dei pilastri storici del diritto del lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 185–93. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121011.

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Abstract:
Nel saggio del 1998 Massimo D'Antona mette a fuoco l'erosione di quattro pilastri su cui č stato edificato il diritto del lavoro della seconda metŕ del '900: la sovranitŕ dello stato-nazione, incalzato da istituzioni sovranazionali; l'organizzazione della grande fabbrica industriale, alterata da esternalizzazione e decentramenti; la stabilitŕ del progetto lavorativo e di vita "dalla scuola alla pensione"; il mito della rappresentanza generale delle organizzazioni sindacali storiche. Si chiede, pertanto, su quali basi possa essere rifondata l'identitŕ del diritto del lavoro. La "rilettura" si propone di saggiare la tenuta dell'analisi a dieci anni di distanza.
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Herranz, Gonzalo. "Dimensioni culturali e tematiche dei movimenti pro-eutanasia: la situazione fuori dai Paesi Bassi." Medicina e Morale 50, no. 4 (August 31, 2001): 707–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.731.

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Abstract:
Sorge all’interno del dibattito teologico, da parte di chi maggiormente ha sentito l’influsso del cosiddetto (ma solo cosiddetto…) “cattolicesimo liberale” e soprattutto nell’ambito medico, in cui la linea di pensiero liberista e utilitarista ha un ampio spazio, la riflessione sulla “libertà del morire”. A nostro parere siamo di fronte ad un’inopportuna e falsificata accezione del termine libertà, che viene ad essere invocata per costruire e fondare un altrettanto falso “diritto a morire”. Si tratta di una concezione di libertà non autenticamente tale: il “diritto a morire” secondo noi non può esistere, perché si tratterebbe di una contraddizione in terminis, che va a minacciare il diritto ben più accertato e riconosciuto che è quello “a vivere”: esiste se mai un diritto a vivere qualitativamente bene, e non solo dal punto di vista biologico, ma soprattutto antropologico, anche l’atto supremo della vita umana naturale che è appunto il morire, inteso a tutti gli effetti come atto della vita. Anche la volontà del paziente (living-will) non è il termine ultimo della sua libertà, la quale ha da confrontarsi con altre volontà, come del resto accade in tutte le azioni umane. Saranno poi necessarie delle specificazioni, caso per caso, o per gruppo di casi, atte ad evitare le possibili forme di accanimento terapeutico, laddove si sostituisca un “vitalismo biologico”, il più delle volte artificiale e attuato con mezzi sproporzionati, alla vita propriamente intesa.
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Curtarelli, Maurizio, Maija Lyly-Yrjanainen, and Greet Vermeylen. "Qualitŕ e sostenibilitŕ del lavoro in Europa. Evidenze dall'Indagine europea sulle Condizioni di lavoro." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 127 (September 2012): 92–115. http://dx.doi.org/10.3280/sl2012-127007.

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Abstract:
L'articolo presenta alcuni risultati della 5a Indagine europea sulle condizioni di lavoro, condotta nel 2010 dalla Fondazione Europea per il Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) con sede a Dublino. I risultati illustrati fanno riferimento a quattro specifici ambiti della qualitŕ del lavoro: salute e fattori di rischio connessi; motivazione, ricompense intrinseche e soddisfazione; skills, formazione e apprendimento sul lavoro; infine, conciliabilitŕ tra lavoro e vita privata. Tali ambiti concorrono alla definizione di "sostenibilitŕ" del lavoro, concetto strettamente connesso con quello di qualitŕ e che riflette la possibilitŕ di tenere il piů a lungo possibile i lavoratori nell'occupazione, in una logica di invecchiamento attivo. I risultati riflettono un'estrema varietŕ di situazioni, frutto sia di aspetti oggettivi delle specifiche realtŕ lavorative e sia della percezione che l'individuo ha del proprio lavoro e delle condizioni in qui opera.
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Kowal, Janusz. "Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji." Prawo Kanoniczne 37, no. 1-2 (June 15, 1994): 47–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.1-2.03.

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Abstract:
L’istituzione d’esclaustrazione ossia una licenza di rimanere fuori della casa del proprio istituto è una delle più importanti norme riguardanti i casi di sospensione o di uscita dalla vita comune. Il senso più profondo richiede peró di prendere in considerazione le fonti dalle quali proviene soppranominata istituzione. Perciô il tema d’esclaustrazione è stato diviso in due parti. Il presente articolo descrive l’origine e sviluppo di questa istituzione, e il seguente ci dimostra attuali norme e la prassi vigenti in proposito. L’autore dopo aver presentato la definizione d’esclaustrazione, mostra la sua necessita alla luce di elementi essenziali della vita religiosa. Quindi presenta l’origine di licenza di rimanere fuori di comunità e in breve il suo sviluppo fino al 1917. La parte seguente dell’articolo presenta le norme del Codice di Diritto Canonico del 1917 e intende mostrare l’evoluzione dell’istituzione d’ esclaustrazione nel periodo del regime del CDC del 1917. Una particolare attenzione si dà alla nuova forma d’indulto d’esclaustratione introdotto dalla prassi della Congregazione dei Religiosi: esclaustrazione ,,ad nutum S. Sedis” ed esclaustrazione qualificata. L’analisi fatta dall’articolo prepara lettore a una migliore comprensione delle norme attuale, inoltre permette all’autore di venire alla conclusione riguardante il principio della sussidiarietà usato sempre più spesso dal’diritto della Chiesa. Ladimostrazione dell’evoluzione dell’istituzione d’esclaustrazione sugerisce anche che questo diritto é usato sempre più in modo soggettivo è modificato secondo le necessita.
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Felice, Flavio. "La nozione di diritti umani nella prospettiva della dottrina sociale della Chiesa." Revista Pistis Praxis 6, no. 3 (September 13, 2014): 817. http://dx.doi.org/10.7213/revistapistispraxis.06.003.ds04.

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Abstract:
L’obiettivo di questo articolo è quello di dimostrare la diversità de prospettive della dottrina sociale della Chiesa su i diritti umani. Sottolinea la prospettiva personalista come la più appropriata per comprendere e giustificare l’interesse generale della dottrina sociale per il tema e l’affermazione dei diritti umani. La Chiesa vede nei diritti umani l’opportunità di promuovere e difendere l’universalità della dignità umana, intesa come carattere stampato da Dio creatore per le sue creature. La prospettiva antropologico-cristiana ha per fondamento la persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. La dottrina sociale della Chiesa, mostra una pluralità di dimensioni, essenziali per definire chi è l’essere umano, e, a sua volta, per la promozione e la difesa della dignità umana di fronte alle istituzioni giuridiche, politiche ed economiche. I diritti umani e la dottrina sociale hanno in Giovanni Paolo II uno dei principali teorici. I diritti umani sono un punto di riferimento per tutte le fasi della vita umana e dei contesti politici, sociali, economici e di culturali. Fonte e sintesi dei diritti umani è il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa.
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Ptak, Robert. "Eucharystia - tajemnica wiary powierzona Kościołowi : adhortacja apostolska Benedykta XVI "Sacramentum caritatis" w świetle kanonu 897." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 291–308. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.09.

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Abstract:
II Codice di Diritto Canonico (1983) dedica molti canoni alla funzione di santificare della Chiesa. Essa si realizza soprattutto attraverso i sacrarrfenti, tra cui l’Eucaristia occupa il posto provilegiato. II Canone 897 parla dell’Eucaristia in modo sintetico e la definisce Santissimo Sacramento. L’esortazione di Benedetto XVI sull’Eucaristia Sacramentum Caritatis (2007) contiene numerosi motivi che rispecchiano il canone sopra menzionato. L’Eucaristia e un mistero della fede affidato alla Chiesa e trova il suo significato in Cristo Signore che e presente in questo Sacramento. Egli stesso si offre in sacrificio spirituale al Padre nell’unità dello Spirito Santo e diventa cibo di vita eterna per gli uomini. La promessa di Cristo di restare con i discepoli fino alla fine del mondo si realizza nella Chiesa la quale vive e cresce grazie all’Eucaristia. L’articolo analizza, alla luce del canone 897, i temi presentati da Benedetto XVI nella prima parte dell’esortazione Sacramentum Caritatis. L’analisi viene fatta intorno ai seguenti punti: 1. La dignità dell’Eucaristia.2. Il mistero dell’Eucaristia. 3. L’Eucaristia - la vita della Chiesa. 4. L’Eucaristia ed altri sacramenti.
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Ventrella Mancini, Carmela. "L'eutanasia tra il diritto alla vita e alla libertà di autodeterminazione in Italia e in Spagna." Revista Española de Derecho Canónico 54, no. 142 (January 1, 1997): 187–208. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5939.

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Marzario, Margherita. "La Carta dei diritti dei bambini all'arte e alla cultura: il diritto alla pienezza della vita." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (November 2013): 234–38. http://dx.doi.org/10.3280/mg2013-004026.

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Chiappetta, Giovanna. "Allontanamento del minore dalla famiglia d'origine alla luce dell'art. 8 della CEDU." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (December 2022): 71–83. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002003.

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Abstract:
La materia dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine è complessa e delicata anche perché disciplinata da fonti eterogenee frutto della integrazione di almeno tre sistemi giuridici: nazionale, dell'Unione Europea e del più largo Consiglio d'Europa. La riflessione mira a cogliere l'evoluzione dell'istituto dell'adozione dei minori mediante l'interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali.
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Kałowski, Julian. "Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu - nowicjatu : (studium prawno-historyczne)." Prawo Kanoniczne 44, no. 3-4 (December 10, 2001): 3–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2001.44.3-4.01.

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Abstract:
L’Autore sottopone all’analisi un problema molto importante e sempre attuale, ossia l’età richiesta dal diritto e dalla prassi per l’ammissione all’istituto religioso. Tutta la questione viene studiata principalmente sotto l’aspetto storico e per questo l’Autore dedica molta attenzione all’istituzione di oblazione paterna che consisteva nell’offerta, da parte del padre, dei figli allo stato religioso. Inoltre il problema dell’eta richiesta dal candidato per l’ammissione alla vita nell’ordine e del funzionamento dell’istituzione di oblazione vengono considerati, per quanto ció era necessario, alla luce del diritto civile, e soprattutto della legge dei cesari romani cristiani e degli altri sovrani civili. Il lavoro oltre all’analizzare l’istituzione di oblazione, rivolge anche l’attenzione sulla continua sollecitudine, sia della potestà suprema della Chiesa, sia dei fondatori dei singoli ordini, per assicurare ai candidate una decisione libera al momento di entrare nell’ordine. Col passar del tempo le direttive della legislazione della Chiesa riguardante l’età richiesta per l’ammissione al noviziato cambiavano e le differenze si vedono in modo particolare nel Codice di Diritto Canonico del 1917 ed in quello del 1983. Anche questo problema, l’Autore lo studia con attenzione particolare.
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Caporale, Maria. "Aspetti civilistici e penalistici della maternità su commissione." Medicina e Morale 44, no. 1 (February 28, 1995): 91–111. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.992.

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Abstract:
L'articolo esamina i riflessi giuridici in campo civile e penale del fenomeno della "maternità su commissione" affrontando il problema della frontiera etica del progresso scientifico. L'Autrice individua i rischi connessi all'insorgere di tali pratiche "sostitutive"descrivendo una molteplicità di situazioni limite: la frammentazione delle funzioni della maternità (ovulazione, gestazione, educazione) che tecnicamente possono essere ricondotte a soggetti diversi; il conseguente smarrimento dell'identità materna; l'enfatizzazione di un presunto diritto del singolo alla procreazione; il sacrificio-distruzione di embrioni superflui; i danni psico-sociali connessi alla frantumazione delle strutture parentali e dei modelli di genitorialità socialmente consolidati; la destrutturazione deii'ordine giuridico che compromette l'identità certa del soggetto. Molte le questioni poste all'attenzione del giurista: dalla definizione di uno statuto per l'embrione, alla tutela di beni essenziali quali l'unità familiare, alla salvaguardia del valore della procreazione, alla liceità dei mezzi e dei fini che caratterizzano le applicazioni in campo scientifico. Le considerazioni svolte trovano un sostegno culturale e giuridico in numerose leggi, Convenzioni e Dichiarazioni sia nazionali che sovranazionali. L'Autrice analizza poi brevemente le soluzioni legislative offerte dai diversi Paesi alla luce di principi internazionali. Emerge l'esigenza della formulazione di una disciplina globale del diritto alla vita prenatale, di una regolamentazione organica di tipo penalistico di beni essenziali e la predisposizione di adeguate garanzie al fine di tutelare un'ampia serie di beni complementari, con specificazioni rispetto a particolari questioni tecniche.
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