Journal articles on the topic 'Diritto alla protezione dei dati'

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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Abstract:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Corigliano, Alessandra. "Web scraping e diritti di proprietà intellettuale nell'intermediazione di biglietti aerei low cost." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 120–64. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022005.

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Abstract:
Nella sentenza di seguito commentata, la Corte d'Appello di Milano, in merito alla decisione di Ryanair di escludere qualsiasi intermediazione commerciale nella vendita dei propri biglietti aerei, si è pronunciata nella vertenza tra la compagnia aerea irlandese e l'agenzia di viaggi italiana Viaggiare che, in primo grado, ha denunciato il comportamento di Ryanair in quanto avrebbe ostacolato con il proprio comportamento l'agenzia di viaggio nella vendita dei biglietti aerei di Ryanair direttamente ai consumatori, costringendo l'agenzia stessa a riutilizzare i dati forniti dal database di Ryanair al fine di vendere indirettamente i biglietti sul suo sito web. La Corte (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado) ha ritenuto che la decisione della compagnia aerea di riservarsi la vendita di biglietti aerei non costituisse un abuso di posizione dominante come previsto dall'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto Ryanair deteneva nel mercato dei voli europei solo il 10%, quota questa molto bassa, che varrebbe a escludere una posizione dominante della compagnia su detto mercato. Nell'ottica della normativa antitrust, è stata accolta la mozione di Ryanair volta ad escludere una posizione dominante sul mercato dei voli europei, mentre nell'ottica dei diritti di proprietà intellettuale la domanda di Ryanair è stata respinta. A questo proposito, la Corte non ha accolto la mozione di Ryanair in base alla quale l'uso dei suoi marchi da parte di Viaggiare violasse i diritti privativi di Ryanair; la Corte ha inoltre stabilito che il database di Ryanair non potesse essere considerato di proprietà di quest'ultima, in quanto lo stesso, essendo del tutto svincolato da specifiche tecniche e funzionali che ne dettano la scelta e l'organizzazione dei dati, non può essere considerato alla stregua di una manifestazione creativa e, quindi, proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 2, 64-quinques e 64-sexies della Legge sul Copyright. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse nemmeno protezione ai sensi della cosiddetta dottrina "sui generis" del database Rynair poiché la protezione di tale database era finalizzata ad escludere la commercializzazione dei biglietti aerei e non a proteggere gli sforzi di investimento di Ryanair. La condotta di Viagiare di "screen scraping" dei dati Ryanair relativi all'offerta di biglietti aerei è stata considerata legittima in quanto Ryanair - nei Termini di Utilizzo del suo sito web - ha fornito l'accesso (concessione di licenza) a terzi dei suoi dati
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Bonfanti, Matteo E. "Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformitŕ di contenuti." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2011): 437–81. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-003001.

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4

Bignamini, Angelo A. "Limits and challenges of the ICH GCP requirements." Medicina e Morale 47, no. 4 (August 31, 1998): 691–708. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.825.

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Abstract:
Dalla pubblicazione della GCP europea (1991) vi è stato un progressivo spostamento dal primario interesse per la protezione dei diritti del soggetto, verso la garanzia formale della completezza dei dati, a torto confusa con la “credibilità”. Ciò causa conflitti e ritardi nell'approvazione etica e sembra dovuto allo scollamento fra i criteri di stesura dei protocolli nelle aziende farmaceutiche o i criteri con cui alcune autorità sanitarie emettono raccomandazioni per l'esecuzione di studi clinici, ed i criteri secondo i quali i CdE dovrebbero valutare il protocollo per garantire una reale protezione dei diritti del soggetto: conformità con la legge civile e penale; compatibilità con la pratica terapeutica e con l'etica e la deontologia medica; adeguatezza alla condizione culturale, etica, morale e religiosa localmente prevalente; rispetto dei principi di uguale opportunità e giustizia per l'accesso allo studio. La GCP e le altre raccomandazioni sono considerate solo in questo contesto. Non sono invece considerati criteri interni allo sponsor (SOPs), né eventuali diversi criteri applicabili in altre sedi. Si suggerisce quindi a sponsor e autorità sanitarie di incorporare tali considerazioni in protocolli e raccomandazioni; di ricordare che la ricerca clinica è soprattutto un atto terapeutico; che non necessariamente un protocollo deve essere identico dappertutto, purché ne sia rispettata l'integrità. Gli elementi non chiave devono essere considerati suscettibili di adattamento secondo le specifiche caratteristiche locali. Ciò suggerisce di limitare il processo in atto di centralizzazione delle procedure di stesura e approvazione etica dei protocolli, lasciando maggiore autonomia alle realtà operative locali.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles i-bis” = Jurisdiction under Regulation (EU) no. 2016/679 concerning the processing of personal data and its coordination with the “Brussels i-bis” regulation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no. 2 (October 5, 2017): 448. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3881.

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Abstract:
Riassunto: Lo scritto esamina le regole di giurisdizione contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le quali si presentano come strumentali all’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal regolamento a favore degli individui titolari dei dati nei confronti dei soggetti responsabili del trattamento dei dati stessi. Tali regole, pur apprezzabili nel loro intento di fornire una disciplina specifica della giurisdizione relativamente alle controversie prese in considerazione, pongono nondimeno alcuni problemi di coordinamento con la disciplina della giurisdizione nelle controversie civil e commerciali come attualmente contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis”, i quali non sono adeguatamente affrontati nelle disposizioni del nuovo regolamento.Parole chiave: Giurisdizione; Regolamento (UE) n. 2016/679; Trattamento dei dati personali; Tutela giurisdizionale effettiva; Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”).Abstract: The present paper addresses the rules on jurisdiction contained in Regulation (EU) No. 2016/679 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. These rules appear instrumental to the pursuit of the fundamental goal of guaranteeing an effective judicial protection of the rights granted to individuals as concerns the processing of their personal data against those subjects who are responsible for the said processing. These rules, welcome as they are in their purpose of providing special fora expressly tailored in respect of the eculiarities of the litigation concerned, fall short of addressing adequately the problems of coordination which they raise in respect of the rules on jurisdiction in civil and commercial matters as currently set out under Regulation (EU) No. 1215/2012 (s.c. “Brussels Ia” Regulation).Keywords: Jurisdiction; Regulation (EU) No. 2016/679; Processing of Personal Data; Right to an Effective Judicial Remedy; Regulation (EU) No. 1215/2012 (“Brussels Ia”).
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Abstract:
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Peris Cancio, Lluis F. "Minori fuori famiglia in Europa: Italia a confronto." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (September 2020): 76–85. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001008.

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Abstract:
A fronte delle difficoltà di basarsi su dati certi relativi all'andamento delle attività di prevenzione dell'allontanamento dei figli minori dalle famiglie di origine e alla riduzione del cosiddetto processo di istituzionalizzazione, in questo articolo viene presentata una sintesi del fenomeno su scala europea nelle more del problema dei dati affidabili. Constatata la complessità della comparabilità di dati tra paesi europei, conseguenza di definizioni e categorie non univoche rispetto alle modalità di protezione dei minori, nell'articolo si delinea un graduale percorso che ha avuto inizio nel vecchio continente. Infine, si presenta un'interpretazione descrittiva dei contesti di alcuni paesi vicini all'Italia, grazie alla quale è possibile delineare, seppure in maniera provvisoria, alcune delle caratteristiche del sistema italiano.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Benvenuti, Marco. "Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 36–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002003.

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Abstract:
Sommario: Prologo1. La "svolta storica nella lotta all'immigrazione clandestina", ovvero della crisi del c.d. "sistema asilo" alla luce della recente pratica dei respingimenti in mare2. L'"identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo", ovvero della funzione emulativa del diritto di asilo costituzionale3. "La presenza del richiedente il diritto di asilo nel territorio dello Stato non č condizione necessaria per il conseguimento del diritto stesso", ovvero della funzione effettiva del diritto di asilo costituzionale
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Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Abstract:
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Altili, Priscilla. "Il ruolo dei Paesi in via di sviluppo per la protezione delle risorse biogenetiche e dei diritti delle comunitĂ locali che le hanno preservate." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 185–206. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001013.

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Abstract:
Questo lavoro si propone di approfondire le problematiche relative alla tutela giuridica delle innovazioni in agricoltura e alla protezione delle risorse biogenetiche. Se da un lato, gli ordinamenti stimolano l'attivitĂ inventiva con il riconoscimento all'inventore del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione, dall'altro, la conservazione e la protezione della diversitĂ biologica, in generale, e della bio-diversitĂ agricola, in particolare, sono considerate gli unici mezzi per evitare la progressiva perdita di risorse biogenetiche. I Paesi in via di sviluppo devono giocare un ruolo attivo per bilanciare queste necessitĂ . Gli strumenti giuridici esistenti devono essere perfezionati ed utilizzati fino in fondo per la protezione delle risorse biogenetiche.
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Viglianisi Ferraro, Angelo. "L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia." Revista Justiça do Direito 34, no. 1 (April 30, 2020): 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Abstract:
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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Abstract:
La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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Prilleltensky, Isaac, and Caterina Arcidiacono. "Modello ecologico e migranti: benessere, giustizia e potere nella vita degli immigrati." PSICOLOGIA DI COMUNITA', no. 1 (September 2010): 11–23. http://dx.doi.org/10.3280/psc2010-001002.

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Abstract:
Il contributo descrive anzitutto il modello ecologico multidimensionale di Prilleltensky e come esso si declina a livello individuale, relazionale,organizzativo, comunitario e ambientale in relazione all'oppressione, al benessere e al processo di liberazione. Vengono in particolare esaminati gli elementi che agiscono nella trasformazione e che permettono il potenziamento delle risorse e dei punti di forza. Attenzione č data infine alla definizione ed esplicitazione dei valori e dei diritti del singolo e della comunitŕ al fine di definire quale sia la validitŕ epistemica e trasformativa della ricerca e dell'intervento in psicologia di comunitŕ alla luce di tale modello. Lo scopo precipuo dell'articolo consiste nell'esplicitare le variabili in gioco nella condizioni di vita dei migranti, enucleando i fattori di protezione e di rischio da considerare per valutarne il benessere e le modalitŕ d'inserimento nei contesti di accoglienza.
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Tassoni, Giorgia. "Il turismo nelle pronunce della Corte Costituzionale: secondo semestre 2020 e primo semestre 2021." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 34 (November 2021): 173–94. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034007.

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Abstract:
La rubrica, inaugurata nel 2020 per festeggiare il decimo anno delle pubblicazioni della Rivista italiana di diritto del turismo, è dedicata alla rassegna delle pronunce della Corte Costituzionale che presentano rilevanza (talora anche solo indiretta) in materia di diritto del turismo. L'intento della Rassegna è offrire al lettore un'informazione semplificata, agevolmente decifrabile e di consultazione veloce sull'ampio panorama (in verità assai complesso) degli interventi della Corte Costituzionale in questo àmbito. Tale intento spiega la scelta (piuttosto originale) del criterio di organizzazione dei documenti, nonché la decisione di formulare sintesi brevi dei principali contenuti accompagnate dai dati di pubblicazione in G.U. dei testi integrali. Per ogni Decisione, la data indicata è quella di deposito in Cancelleria. Si ricordi che la Prima Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dedicata appunto alla Corte Costituzionale) è pubblicata in www.gazzettaufficiale.it. Si ricordi altresì che tutte le pronunce della Consulta sono pubblicate anche in www.cortecostituzionale.it.
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Tudini, Angelica, and Giusy Vetrella. "I conti Namea per le regioni italiane." ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no. 3 (April 2010): 35–60. http://dx.doi.org/10.3280/efe2009-003003.

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Abstract:
I dati regionali Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), prodotti per la prima volta dall'Istat per il 2005, presentano le emissioni atmo- sferiche causate dalle attivitŕ produttive - affiancate al valore aggiunto e all'occupazione relativi alle stesse attivitŕ - e le emissioni atmosferiche causate dalle attivitŕ di consumo delle famiglie (principalmente per trasporto privato e riscaldamento) - accostate alla spesa sostenuta dalle famiglie stesse per le medesime tipologie di consumo. La coerenza di impostazione metodologica che caratterizza i dati ambientali ed economici č un connotato fondamentale delle informazioni fornite, ed č frutto della comune adozione dei principi e degli standard alla base dei conti economici nazionali e regionali, definiti dallo European System of national and regional Accounts ("SEC95"). Mentre i dati economici si conformano per costruzione ai principi del SEC95, per i dati ambientali, elaborati a partire dall'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche Corinair di fonte Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si rende necessario un processo di armonizzazione con i dati economici che incide sia sui totali delle emissioni atmosferiche dell'inventario sia sulla classificazione delle emissioni stesse. Proprio in virtů della coerenza tra i dati ambientali e quelli economici, i conti Namea delle emissioni atmosferiche regionali si prestano a molteplici utilizzazioni analitiche. Anche ad altre realizzazioni della contabilitŕ ambientale a scala regionale č associato un buon grado di fattibilitŕ tecnica, condizione necessaria per lo sviluppo di ulteriori informazioni territoriali complementari ai dati NAMEA.
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Liebman, Stefano. "Prestazione di attivitŕ produttiva e protezione del contraente debole fra sistema giuridico e suggestioni dell'economia." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 571–93. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128002.

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Abstract:
Lo scritto riproduce una delle relazioni introduttive alle Giornate di studio Aidlass 2010 dedicate alla riflessione sulle "linee di confine" del diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico: in particolare č destinato ad approfondire le somiglianze ed i momenti di contatto che, nell'ambito del sistema giusprivatistico, sono andati sviluppandosi fra la regolazione della fattispecie tipica di riferimento del diritto del lavoro - il contratto di lavoro subordinato - e alcune nuove figure contrattuali in relazione alle quali la disciplina speciale, di ispirazione prevalentemente europea, tende a porre precisi limiti legali all'autonomia contrattuale delle parti a protezione del contraente debole. Esaminate le novitŕ piů significative in materia di "contratti di impresa" ed esclusa la possibilitŕ di ricavarne una ratio unitaria, lo scritto si concentra sulla ricostruzione del tradizionale dibattito lavoristico in tema di subordinazione, pervenendo alla conclusione di una permanente attualitŕ del profilo di rilevanza dei "poteri di governo" interni alla relazione contrattuale nella parametrazione della disciplina protettiva.
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Ancis, Luca. "La tariffazione dinamica nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 34 (November 2021): 7–41. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034001.

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Abstract:
Un tempo tendenzialmente proporzionali alla distanza da percorrere, le tariffe del trasporto aereo di persone rispondono ormai a meccanismi sempre più complessi. Nel fare ingresso nel mercato libero, infatti, i primi operatori privati cercarono di sottrarre alla concorrenza fette di mercato ricorrendo a politiche dei prezzi particolarmente innovative, alle quali si è aggiunta la tendenza alla progressiva moltiplicazione dei servizi collaterali offerti attraverso le piattaforme telematiche. Fra i più efficaci strumenti di revenue management a disposizione dei vettori aerei, la tariffazione dinamica è quella che risponde a criteri del tutto fluidi, tanto che il corrispettivo del trasporto può variare continuamente anche in relazione ai contratti da eseguirsi con lo stesso volo. Tale complessa tecnica solleva una serie di delicate problematiche giuridiche, non solo quelle inerenti agli obblighi di trasparenza tariffaria, ma anche quelle relative alla sua lettura in relazione al divieto di pratiche commerciali scorrette e ai limiti imposti dal diritto dell'Unione europea sull'utilizzo dei dati informatici da parte di operatori professionali.
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Rinaldi, Alessandro, Giulia Civitelli, Maurizio Marceca, and Lorenzo Paglione. "Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il contesto europeo e il caso Italia." REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 21, no. 40 (June 2013): 9–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1980-85852013000100002.

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Abstract:
Intendendo la salute come un diritto umano fondamentale che non si esaurisce alla dimensione biologica ma si estende a quella sociale, economica e politica, gli autori, dopo aver descritto brevemente le politiche che a livello europeo sono state emanate per tutelare la salute dei migranti, analizzano l'esperienza italiana alla luce delle direttive internazionali. L'Italia rappresenta infatti un caso particolare ed avanzato di tutela della salute dei migranti; la sua politica sanitaria decisamente inclusiva riconosce parità di diritti e doveri ai cittadini regolarmente presenti ed ammette ampie possibilità di protezione ed assistenza anche per gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, anche in un contesto avanzato come quello italiano, è necessaria un'evoluzione da un approccio di tipo assistenzialistico ad uno più ampio di promozione della salute attraverso politiche di natura intersettoriale, alla luce della teoria dei determinanti sociali di salute. Affrontare la tematica della salute del popolo migrante rappresenta un'occasione per rendere i servizi sanitari in particolare e le politiche migratorie in generale più attente ad ogni persona, alla sua storia e al contesto nel quale essa vive.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE." Revista de Direito Brasileira 23, no. 9 (February 11, 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Abstract:
Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Giolito, Maria Rosa, Franca Cabutto, and Gabriella Valente. "Abuso sessuale e maltrattamento sui minori: dall'équipe multidisciplinare alla Procura... Cappuccetto Rosso va in tribunale." MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no. 3 (December 2010): 77–111. http://dx.doi.org/10.3280/mal2010-003005.

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Abstract:
Presentiamo una riflessione sull'attivitŕ dell'équipe multidisciplinare Cappuccetto Rosso attraverso l'analisi dei dati relativi ai casi seguiti dall'équipe dal 1994 al 2006 (206 maschi e 361 femmine) e, in particolare, dei minori coinvolti in un procedimento penale in qualitŕ di parti offese presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino (167 bambini). L'alta percentuale di archiviazioni presenti nel campione esaminato (64,9%), le frequenti audizioni in condizioni di non protezione e il divario tra i "tempi" del bambino e i tempi della giustizia possono incidere negativamente sulla piccola vittima. Auspichiamo che il nostro lavoro possa contribuire all'elaborazione di modelli di integrazione tra le diverse istituzioni che permettano una sempre piů adeguata ed efficace presa in carico del minore.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Abstract:
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Cau, Anna. "Pubblico Ministero Minorile ed emergenza sanitaria Covid-19." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (June 2021): 111–19. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004011.

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Abstract:
Lo stato di emergenza sanitaria ha creato condizioni di vita inadeguate per il corretto sviluppo delle persone minori di età. Alle famiglie, per arginare i danni provocati dalla compressione dei diritti di libertà, dell'istruzione nella scuola, sono richieste competenze e risorse decisamente superiori rispetto al passato. Il dovere di protezione dello Stato a garanzia del diritto del minore al proprio sviluppo armonico, riconosciuto dalla costituzione e dalla convenzione per i diritti del fanciullo, richiede un impegno rafforzato delle pubbliche istituzioni. Al diritto alla crescita - specificità che connota la popolazione dei bambini e degli adolescenti - non è stata riservata la dovuta attenzione. Hanno ricevuto una considerazione marginale i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Hanno del pari ricevuto una considerazione marginale gli uffici giudiziari minorili. Le procure presso i tribunali per i minorenni gestiscono l'emergenza continuando a fare affidamento su un'organizzazione propria, creata in assenza di risorse specificamente dedicate.
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Spagnolo, Antonio G. ""Norme di buona pratica clinica". Il documento della Comunità Europea sulla sperimentazione di nuovi prodotti farmaceutici." Medicina e Morale 40, no. 2 (June 30, 1991): 201–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1991.1141.

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Abstract:
L'idea di fondo per l'elaborazione di una guida europea di "buona pratica clinica" è stata quella di fornire degli standards comuni e di livello elevato per la valutazione clinica dei prodotti farmaceutici. L'elaborazione del documento è iniziata nel 1985 ed è stata completata nel 1988; la sua approvazione definitiva ha avuto luogo nel luglio 1990 ed esso diventerà operativo nel luglio 1991, in tempo dovuto prima dell'inizio del mercato unico dei farmaci del 1993. L'autore analizza ampiamente e schematizza tutti e cinque i capitoli della GCP facendo riferimento a: 1) la protezione dei soggetti che partecipano alla sperimentazione e il parere dei Comitati di Etica, 2) le responsabilità dello sponsor, del monitor e del ricercatore, 3) la gestione dei dati, 4) gli aspetti statistici e 5) il controllo della qualità. È anche considerata l'Appendice al documento la quale intende fornire indicazioni su alcuni aspetti pratici della sperimentazione. Nelle note l'autore chiarisce alcuni termini specifici usati nel documento così come sono definiti nel Glossario che è allegato alla GCP; egli, inoltre, fornisce il proprio parere personale su alcuni punti critici sottolineando particolarmente la connessione che esiste fra requisiti etici e garanzia di qualità della sperimentazione.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Abstract:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Sgreccia, Elio. "Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2002): 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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Abstract:
L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Elia, Anna, and Valentina Fedele. "Transnational child-ship: il minore non accompagnato nella famiglia transnazionale." MONDI MIGRANTI, no. 2 (July 2022): 119–39. http://dx.doi.org/10.3280/mm2022-002006.

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Abstract:
L'articolo si concentra sui minori accompagnati in quanto soggetti transnazionali, protagonisti del proprio progetto migratorio e agenti delle relazioni con le famiglie di origine. L'ipotesi del lavoro è che tale soggettività si eserciti da un lato attraverso il protagonismo dei minori stessi nell'esercizio di alcune forme principali di riproduzione dei legami familiari di tipo morale, emotivo e materiale; d'altro, attraverso forme di figlità (child-ship), mediate, integrate e declinate nell'esperienza migratoria con riferimento anche all'impatto con il sistema di protezione e agli incontri con gli e le professioniste del sociale. Tale ipotesi è sostenuta dai dati secondari di una ricerca più ampia sulla religiosità dei giovani migranti e il rischio di radicalizzazione, che, nel 2018, ha portato alla raccolta attraverso interviste qualitative delle testimonianze di undici minori e ventisette operatori di centri di accoglienza operanti in Calabria.
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Balber Pérez, Miguel Antonio, and Maritza de la Caridad McCormack Bequer. "Attuali sfide della qualità nel diritto agrario di fronte alla globalizzazione – il caso dell’isola di Cuba." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(23) (December 15, 2018): 115–25. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.8.

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Abstract:
La protezione del settore alimentare nazionale attraverso un sistema di prodotti agroalimentari di qualità è una delle forme di contrasto adottata dai cubani di fronte alla globalizzazione. A tal fine Cuba sta perseguendo una politica agricola volta ad aumentare il livello di professionalità nel settore alimentare: tra l’altro organizzando corsi di formazione periodici per i dipendenti che riguardano le tecnologie di produzione utilizzate in agricoltura e insistendo sulla formazione professionale continua; nonché portando ad un graduale miglioramento del sistema statale di certificazione dei prodotti agroalimentari e della qualità dei laboratori accreditati che controllano la qualità alimentare, come anche di certificazione dei sistemi di lavoro, in particolare per quanto riguarda il ricorso alle tecniche di analisi del rischio e di controllo dei punti critici nel processo di produzione alimentare. Per chi non osserva la politica agricola e la legislazione che la sottende, il sistema cubano prevede numerose sanzioni, contenute nel decreto n. 182 del 23 febbraio 1998: “La standardizzazione e la qualità” e nel decreto n. 267 del 3 settembre 1999: “La violazione delle regole stabilite sulla normalizzazione e la qualità”. Secondo l’autore, la regolazione sulla qualità dei prodotti agroalimentari adottata ha contribuito ad aumentare l’attrattività del settore agricolo cubano e ha contribuito a garantire un livello adeguato di qualità e sicurezza alimentare.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Abstract:
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Garofalo, Lorella, and Vincenza Mele. "Approccio bioetico e biogiuridico al “counseling” genetico per malattia di Alzheimer." Medicina e Morale 50, no. 1 (February 28, 2001): 41–59. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.716.

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Abstract:
L’articolo, dopo aver analizzato gli aspetti etici legati alla medicina predittiva e dopo aver illustrato la malattia di Alzheimer da un punto di vista patologico ed eziologico, si sofferma sulla significatività etica del ruolo del counseling genetico, in particolare in relazione al caso in cui la richiesta del test predittivo venga da parte di soggetti a rischio, asintomatici, che presentano una familiarità la cui eziologia è nota, e per i quali il test è disponibile. In questo caso la riflessione etica è maggiormente problematizzante e coinvolge diversi aspetti: l’uso di test sicuri ed efficaci in strutture sanitarie ben identificate con standard di qualità garantiti; le problematiche legate alla consulenza (autonomia decisionale dell’utente, il consenso informato, l’assistenza psico-sociale); la formazione professionale del personale sanitario. In seguito gli autori riportano e commentano i dati di un’indagine conoscitiva in merito al test predittivo e alle strutture sanitarie. Infine, nel delineare le direttive etiche per i consulenti, viene messo in risalto lo spessore bioetico e biogiuridico del ruolo dell’operatore nel counseling genetico, spessore che viene ulteriormente messo in luce dalla peculiare responsabilità che l’operatore si assume nella protezione dei dati genetici.
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Casini, Marina. "La RU486 tra legge 194 e nuove linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone e prostaglandine." Medicina e Morale 70, no. 3 (November 8, 2021): 329–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2021.945.

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Abstract:
L’articolo prende spunto dalla recente relazione del Ministro della Salute “sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78). Dati definitivi 2019 e dati preliminari 2020”, pubblicata il 16 settembre 2021. Alla luce di questo documento, l’Autrice riporta i termini del dibattito riguardante le “linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”, pubblicate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, e con le quali sono cambiate le modalità di esecuzione dell’aborto farmacologico mediante RU486 in Italia. Esse sono conformi alla normativa sull’aborto o la violano? Una risposta adeguata richiede l’esame delle correnti ideologiche presenti nella legge 194: abortismo radicale, collettivizzante e umanitario. L’Autrice ritiene che se guardiamo la lettera della legge non vi è dubbio che le nuove linee di indirizzo contrastano con la legge 194 soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei consultori, ma nello stesso tempo non si può ignorare il fatto che nella legge 194 è già presente nascostamente la cultura radicale che si manifesta palesemente nelle linee di indirizzo ministeriali. In ogni caso il dibattito sollevato sulle modalità di somministrazione della RU486 introdotte nell’agosto del 2020 è un’occasione importante per ricordare che in gioco c’è il diritto alla vita dei bambini non nati e la tutela della salute, fisica e psichica, delle donne.
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Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Abstract:
Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Abstract:
Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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Abstract:
L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Balaguer Callejón, Francisco. "L'impatto dei nuovi intermediari dell'era digitale sulla libertà di espressione." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 33–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001002.

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Abstract:
Le nuove tecnologie hanno un impatto sia positivo che negativo sulla libertà di espressio-ne, sui diritti costituzionali e sui processi democratici. Tale incidenza è stata positiva nelle fasi iniziali di sviluppo del Web e in particolare nelle prime fasi del Web 2.0, quando Internet era progettato in modo più partecipativo e cooperativo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi processi gerarchici di organizzazione di informazioni e dati ad opera di grandi socie-tà tecnologiche che si pongono come nuovi intermediari tra utenti e sfera pubblica. La libertà di espressione è attualmente condizionata da questi intermediari che controllano i processi di comunicazione. L'articolo si propone di riflettere sul ruolo di questi nuovi intermediari in relazione alla configurazione della sfera pubblica nei sistemi democratici, mettendone in rilievo l'impatto riguardo alla libertà di espressione nell'ambito dei rapporti tra sfera pub-blica e privata e tra sfera statale e globale. In questi ambiti la capacità di regolazione e con-trollo da parte dello Stato si indebolisce a fronte del potere di queste grandi società che occu-pano e monopolizzano uno spazio pubblico dove la libertà di espressione viene ridotta a merce, tanto che informazioni e opinioni si trasformano in dati monetizzabili, attraverso gli algoritmi delle applicazioni Internet. In tal modo l'utilizzo di questi algoritmi, allo scopo di promuovere fake news e radicalizzazione per attirare l'attenzione del pubblico e generare maggiori guadagni, rischia di distruggere una percezione sociale condivisa della realtà. Tra le tante misure che possono essere adottate, spiccano quelle legate al diritto della concorren-za, ovvero basate su misure previste da regolatori istituzionali e volte ad ostacolare una concentrazione ancora maggiore di potere monopolistico. Tuttavia, invece di restrizioni, sarebbe preferibile lasciare spazio a una tecnologia aperta che ponga fine alla natura chiusa e gerarchica delle applicazioni.
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Alessi, Cristina, Francesca Malzani, Fabio Ravelli, and Maria Luisa Vallauri. "L’emergenza COVID-19 in Italia e il diritto del lavoro." TRABAJO, PERSONA, DERECHO, MERCADO. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, no. 1 (2020): 223–39. http://dx.doi.org/10.12795/tpdm.2020.i1.09.

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Abstract:
Il contributo analizza le misure italiane adottate nel periodo dell’emergenza Covid per cercare di far fronte alle necessità, da un lato, di protezione della salute e, dall’altro, di continuità nell’erogazione delle attività lavorativa e dei servizi, prendendo in considerazione la regolazione del lavoro che potremmo qualificare in Spagna come lavoro a distanza, sotto il profilo dell’orario (e il suo controllo da parte dell’impresa), della prevenzione dei rischi o degli obblighi aziendali in tema di necessaria formazione professionale nell’uso di strumenti informatici. Questo modo di rendere la prestazione lavorativa viene riportato al lavoro agile, una modalità che esisteva prima della pandemia in quanto espressamente contemplata dalla legge, anche se la situazione della crisi sanitaria ne ha cambiato non solo la fisionomia ma anche il tipo di utilizzo. In questo modo, la domanda che inevitabilmente deve essere posta è: è questo un modo di lavorare che offrirà solo una risposta congiunturale alla situazione di emergenza vissuta o, al contrario, questa opzione sarà valorizzata in futuro con effetti permanenti? Nella seconda sezione dell’articolo, vengono analizzate le condizioni per richiedere congedi per la cura di disabili e bambini. La ratio dei permessi è strettamente connessa con la decisione del Governo di chiudere scuole e centri diurni. Infine, vengono esaminate altre misure adottate al fine di garantire il mantenimento del rapporto di lavoro, che consistono in una serie di divieti di procedere al licenziamento collettivo durante un determinato periodo di tempo, nonché misure economiche riconosciute a specifici soggetti (liberi professionisti o lavoratori agricoli, tra gli altri).
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Monastra, Antonella. "La sessualità nell'adolescenza tra diritti e responsabilità." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (January 2021): 63–74. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003007.

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Abstract:
L'Agenda 2030 dell'Onu ha individuato 17 macro-obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile basati sui diritti, sull'equità e sul genere. Due tra gli obiettivi fissati, con i relativi indicatori, prevedono che venga garantito l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva per tutti. Nello stesso anno, il Governo italiano ha istituito il Fertility Day e nel 2016 ha avviato lo Studio Nazionale Fertilità per l'elaborazione dell'omonimo Piano Nazionale. Una parte dello studio, rivolto ad un campione rappresentativo di adolescenti, ha esplorato conoscenze, atteggiamenti, fonti informative e comportamenti agiti nell'ambito della sessualità per una programmazione di interventi mirati. A partire dagli impegni assunti dalle istituzioni e dai dati emersi dall'indagine si evidenzia la difficoltà dei decisori nel tradurre responsabilmente in politiche sanitarie concrete quanto pianificato. Vengono prese in considerazione criticità e carenze che rendono difficilmente esigibile il diritto alla salute sessuale per la nostra popolazione più giovane.
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Cattero, Bruno. "Figlia di un Dio minore. Societŕ per azioni europea (SE) e partecipazione a dieci anni dalla direttiva." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 75–84. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003004.

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Abstract:
La direttiva sulla Societŕ per Azioni Europea (SE) del 2001 afferma il diritto alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori negli organi di governo dell'impresa, eleggendolo a tratto distintivo del "modello sociale europeo". L'articolo prende in esame dapprima lo sviluppo quantitativo e qualitativo della SE, per poi soffermarsi sulla discussione in corso a livello comunitario e, in particolare, sulla posizione della Commissione europea. L'analisi dei dati si sofferma sia sulle SE "normali", largamente minoritarie e concentrate non casualmente in Germania, sia sul fenomeno delle SE cd. "conchiglia", involucri societari "pronti per l'uso" ma anche per l'abuso della direttiva comunitaria sulla partecipazione. La seconda parte dell'articolo č dedicata al processo in corso di valutazione della normativa sulla SE da parte della Commissione e in particolare a un'analisi critica dello studio Ernst & Young, che individua nel vincolo della partecipazione l'ostacolo maggiore a una maggiore diffusione della SE.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Abstract:
Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Acierno, Maria. "Cosa cambia nei procedimenti riguardanti gli stranieri dopo l'entrata in vigore del d.lgs. N. 150 del 2011?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 27–57. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004003.

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Abstract:
1. Il nuovo procedimento sommario nel d.lgs. N. 150 del 20111.1. Le differenze rispetto al modello codicistico - a) l'art. 3 del d.lgs. N. 150 del 2011 - b) il mutamento del rito (art. 4)2. La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5)2.1. L'ambito di applicazione della norma2.2. Il provvedimento di espulsione amministrativa2.3. I procedimenti assoggettati alla competenza del tribunale in composizione monocratica (artt. 16 e 20 d.lgs. N. 150 del 2011)2.4. La tutela antidiscriminatoria (art. 28 d.lgs. N. 150 del 2010)3. Il censimento dei procedimenti previsti nel d.lgs. N. 150 del 2011 riguardanti gli stranieri3.1. Art. 16 d.lgs. N. 150 del 2011. Il diritto di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari3.2. Art. 17 d.lgs. N. 150 del 2011. Le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari3.3. L'espulsione amministrativa di cittadini stranieri extraeuropei (art. 18)3.4. Le misure di protezione internazionale (art. 19)3.5. I provvedimenti in materia di unitŕ familiare (art. 20)3.6. L'azione antidiscriminazione. Cenni3.7. I procedimenti richiamati nell'art. 34 del d.lgs. N. 150 del 2011: la convalida dell'accompagnamento coattivo e del trattenimento del cittadino straniero extraeuropeo4. I procedimenti esclusi4.1. Il procedimento ex art. 31, co. 3, d.lgs. N. 286 del 19984.2. L'apolidia4.3. La convalida del provvedimento di esecuzione dell'allontanamento immediato del cittadino UE
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Otaduy, Jorge. "Jordi PUJOL (a cura di), Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento europeo per la protezione dei dati, Edusc, Roma 2019, 94 pp., ISBN 978-88-8333-808-3." Ius Canonicum 59, no. 118 (December 4, 2019): 980–84. http://dx.doi.org/10.15581/016.59.39068.

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SCHERER, Katia Ragnini. "LA FUNZIONE DEL DIRITTO IN RELAZIONE AI RISCHI CLIMATICI." Revista Juridica 1, no. 58 (April 7, 2020): 116. http://dx.doi.org/10.21902/revistajur.2316-753x.v1i58.3826.

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Abstract:
RIASSUNTO Obbiettivo: Questo articolo consiste nell’analizzare in modo riflessivo le possibilità di studio del diritto in relazione ad una gestione dinamica della legge, il cui orizzonte è la costruzione di un futuro resiliente.Tenendo conto del contesto giuridico brasiliano, sono pertanto oggetto di riflessione tre argomenti: il primo si riferisce alla forma di giudizio, da parte del Diritto ,dei disastri climatici; il secondo riguarda il trattamento dato ai disastri climatici nel quadro giuridico brasiliano e l’ultimo tratta, invece, le possibilità di sviluppare resilienza in relazione ai primi due temi. Metodologia: Il metodo di approccio scelto come supporto alla ricerca è quello dell’analisi funzionale, inteso come metodo comparativo, in cui la sua introduzione nella realtà ha la funzione di analizzare qualcosa che già esiste attraverso altre possibili considerazioni. Quindi, in questa maniera, si può fare riferimento all’oggetto come punto di vista del problema al fine di poter osservare altre soluzioni. Pertanto, la spiegazione funzionale non è altro che l’espansione del tutto a una limitazione specifica degli equivalenti funzionali. Risultati: Considerando l’oggetto dell’analisi, i risultati puntano verso una necessaria assimilazione della denominazione ‘rischio climatico’ da parte della gestione legale delle catastrofi , oltre ad indicare la possibilità di introduzione di servizi ecositemici come strumenti legali nel Diritto i quali concretizzeranno la matrice strutturante, inaugurata dall’attuale politica pubblica brasiliana di protezione e difesa civile, che è la prevenzione. Contributi: Il principale apporto di questo studio si riferisce alla differenziazione funzionale degli strumenti giuridici già esistenti nella legislazione brasiliana al fine di garantire l'efficacia delle politiche pubbliche per la produzione e il recupero dei servizi ecosistemici, come uno dei pilastri della resilienza legale per la gestione giuridica dei rischi di catastrofi dovute a cambiamenti climatici, che sono sempre più numerosi, intensi e gravi. Parole-chiave: Rischi climatici; Gestione del diritto; Servizi ecosistemici; Resilienza; Teoria dei sistemi. RESUMO Objetivo:Este artigo consiste em analisar reflexivamente as possibilidades de observação do Direito em relação a uma gestão dinâmica pelo Direito, cujo horizonte é a construção de um futuro resiliente. Assim são objeto de reflexão três argumentos levando em conta o contexto jurídico brasileiro: o primeiro se refere à forma de observação dos desastres climáticos pelo Direito; o segundo refere-se ao tratamento dado aos desastres no marco legal brasileiro e o último investiga as possibilidades de construção de resiliência em relação aos mesmos. Metodologia: O método de abordagem escolhido para a sustentação da investigação é o da análise funcional, compreendido como um método comparativo, em que sua introdução na realidade possui a função de olhar algo que já existe com outras possibilidades de observação. Assim, por tal método, se remete o objeto a um ponto de vista do problema para observar outras soluções. Portanto, a explicação funcional não é outra coisa senão a expansão do todo para uma limitação em concreto das equivalentes funcionais. Resultados: Considerando o objeto de análise, os resultados apontam para a necessária assimilação da nova denominação “ risco climático” à gestão jurídica de desastres, assim como aponta os serviços ecossistêmicos como possibilidade de introdução no Direito de instrumentos legais que irão concretizar a matriz estruturante inaugurada pela atual política pública brasileira de proteção e defesa civil que é a prevenção. Contribuições: A principal contribuição deste estudo se refere à diferenciação funcional de instrumentos jurídicos já existentes na legislação brasileira com a finalidade de garantia da efetivação de políticas públicas de produção e recuperação de serviços ecossistêmicos, como um dos pilares de resiliência jurídica para a gestão jurídica de riscos de desastres advindos das mudanças climáticas, cada vez mais numerosos, intensos e severos. Palavras-chave: Riscos climáticos; Gestão pelo Direito; Serviços ecossistêmicos; Resiliência; Teoria dos Sistemas.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Casella, Claudia, Claudio Buccelli, Adriana Scuotto, and Emanuele Capasso. "Clinical trials e verifica dell’appropriatezza dell’informazione." Medicina e Morale 69, no. 1 (April 20, 2020): 11–22. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2020.605.

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Abstract:
Nella valutazione dei protocolli sperimentali accurata attenzione viene posta dai Comitati Etici Territoriali alla “Scheda informativa” (SI) da sottoporre ai pazienti, per verificarne efficacia e correttezza di formulazione, ai fini della loro preventiva dichiarazione di consapevole, inequivoca, libera autodeterminazione alla sperimentazione proposta. Va, però, osservato che frequentemente la SI, redatta con terminologia tecnica, oltre a risultare inappropriata, assume la fisionomia di una sorta di “liberatoria” di responsabilità nei confronti di possibili danni per lo sperimentatore stesso e per lo sponsor più che di strumento di effettiva tutela dei pazienti. In tale ambito si è condotta un’indagine statistico-conoscitiva sui dati del Comitato Etico Università Federico II, relativa a 1076 protocolli di ricerca esaminati nel periodo 2012-2016. Dall’indagine è emerso che la SI contenuta nei protocolli di tipo profit, anche per l’influenza esercitata dal dilagante fenomeno della medicina difensiva, è costituita da un numero medio di pagine notevolmente superiore rispetto a quello dei clinical trials no-profit. Questa constatazione è di notevole rilievo giacché la prolissità delle SI (che talvolta superano anche le 40 pagine) e l’oscurità lessicale che non infrequentemente vi si ritrovano contrastano con quel messaggio di chiarezza essenziale su cui deve strutturarsi un’adesione libera e consapevole al percorso sperimentale. Vivamente apprezzabile è, pertanto, l’attività svolta dai Comitati Etici Territoriali, ai quali è attribuito, fra gli altri, l’insostituibile compito di vigilare sulla comprensibilità della SI proprio al fine di garantire nel grado più elevato possibile la tutela del diritto all’autodeterminazione dei pazienti anche in tema di sperimentazioni cliniche.
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Semproni, Antonio. "La protezione del trustee cessato nelle leggi e giurisprudenza straniere." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 366–77. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.95.

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Abstract:
Tesi Il trustee cessato dall’incarico è protetto in diritto inglese dalle obbligazioni assunte nello svolgimento del suo ufficio di cui terzi gli richiedano l’adempimento successivamente alla cessazione dall’incarico: costui è titolare di un right to indemnity, la cui effettività è garantita da un equitable lien (una tipologia di garanzia) sul fondo in trust. La maggior parte dei Paesi del modello internazionale segue questa impostazione. Spesso (sia in Inghilterra che nei Paesi del modello internazionale) al trustee cessato è concessa una indemnity dal nuovo trustee o dai beneficiari mediante un apposito accordo. In Italia è bene, per l’ordinato e sano andamento del trust, che il nuovo trustee conceda manleva (che ha elementi di somiglianza con l’indemnity) al trustee cessato. The author’s view The trustee who left office is protected under English law against the trust liabilities which third parties require him to perform following the termination of his office: he holds a right to indemnity, bolstered by an equitable lien (a type of security) upon the trust fund. The greater part of the international model countries follow this way. Often (both in England and in the international model countries) the trustee who left office is granted an indemnity by the new trustee or by the beneficiaries by means of a specific covenant. In Italy it is suggestable, for the purposes of ensuring an orderly and sound trend of the trust, that the new trustee grants a "manleva (which is similar to indemnity) to the trustee who left office.
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Dondi, Cristina, and Matilde Malaspina. "L'ecosistema digitale del CERL per lo studio del libro antico a stampa: dal progetto 15cBOOKTRADE a oggi." DigItalia 17, no. 1 (June 2022): 134–56. http://dx.doi.org/10.36181/digitalia-00044.

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Abstract:
Nel corso dei cinque anni del suo svolgimento, il progetto 15cBOOKTRADE, finanziato con un Consolidator Grant dello European Research Council (2014-2019) ha favorito il consolidamento e l’espansione di una serie di strumenti digitali e di una ampia rete di collaborazione tra individui, istituzioni e progetti di ricerca incentrati sull’utilizzo degli incunaboli, e più in generale del libro antico a stampa, come fonte storica. Dopo la conclusione ufficiale progetto, il lavoro dei membri e della rete di studiosi e bibliotecari costituita durante i cinque anni della durata del finanziamento è continuato. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca hanno orientato le proprie indagini verso categorie ben precise di libri antichi a stampa: edizioni di testi di diritto, di materia medica, edizioni illustrate, collezioni di alcuni possessori antichi, biblioteche monastiche, censimenti illustrati, e così via. Vari tra questi progetti hanno esteso il limite cronologico dell’interesse di ricerca oltre il dicembre 1500, assottigliando la convenzionale distinzione tra incunaboli e post-incunaboli. Di fatto però, la metodologia per tutte queste nuove strade di ricerca resta basata sull’utilizzo delle informazioni di provenienza come dati storici; sull’integrazione di fonti bibliografiche e documentarie allo scopo di arricchire ulteriormente il dato materiale; sulla creazione di collaborazioni internazionali di ampio respiro che consentano di raccogliere dati che difficilmente sarebbero accessibili altrimenti (specialmente in questi anni difficili di pandemia); infine, sull’utilizzo di strumenti digitali efficaci per facilitare la raccolta dei dati e l’accesso agli stessi. Il presente contributo fornisce una panoramica sullo stato attuale di questi progetti e propone una serie di riflessioni sui benefici e sulle sfide connessi alla creazione di un ecosistema digitale per lo studio del libro antico a stampa, una necessità di recente condivisa anche dall’ICCU, quale soluzione intelligente e sostenibile.
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Mancini, Elena. "Diritto alla salute, equità e governance delle malattie neglette e della povertà / Right to health, equity and governance of neglected diseases and poverty." Medicina e Morale 65, no. 4 (October 6, 2016): 477–93. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.444.

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Abstract:
L’articolo esamina la salute quale diritto umano fondamentale nelle principali Carte internazionali. Sarà in particolare ricostruito il percorso storico-concettuale che ha portato al riconoscimento della natura complessa e inclusiva del diritto alla salute. Il fallimento delle politiche sanitarie mirate a sconfiggere singole malattie - come avvenuto nel caso della malaria - ha imposto una maggiore attenzione verso i determinanti sociali della salute, dando origine ad un processo che ha portato a concepire la salute quale problema di equità internazionale la cui soluzione richiede la realizzazione di condizioni sociali, economiche e ambientali e la promozione di libertà umane fondamentali. Il diritto a godere del più alto livello di salute ricomprende oltre al diritto all’accesso a cure mediche e a farmaci di qualità, anche la disponibilità di misure igieniche, di corrette informazioni sanitarie e la protezione di libertà fondamentali quali la libertà dall’esclusione sociale e il possesso di titoli per l’accesso concreto alle cure essenziali primarie. Viene proposta una interpretazione dei diversi modelli di giustizia sanitaria elaborati per l’individuazione delle priorità nella utilizzazione delle risorse sanitarie, nella pianificazione degli interventi anche a livello internazionale e per la valutazione dei risultati da questi conseguiti in termini di equità e di protezione dei diritti umani. Sono esaminati gli indicatori e i parametri utilizzati per monitorare la progressiva realizzazione del diritto alla salute e l’efficacia degli interventi internazionali nel promuovere l’accesso universale alle cure con particolare attenzione alle strategie di contrasto delle malattie neglette e della povertà. In particolare viene illustrato il modello delle libertà sostanziali quali “capacitazioni” teorizzato da Amartya Sen e sviluppato da Martha Nussbaum nelle sue possibili applicazioni nell’ambito dell’accesso universale alle cure e delle possibili linee di azione della solidarietà internazionale.----------The aim of this article is to study health as a fundamental right in the main International Charters. We want to underline the historical and conceptual way that led to the recognition of the complex and inclusive nature of right to health. The failure of some sanitary policies supposed to defeat some illnesses – as it happened for malaria fever – obliged to give a better attention towards the social and economic determinants of health and consider the process that led to a new meaning of health: health as a problem of international equity. To realize this goal, is necessary, first of all, to understand social, economic and environmental conditions and to promote fundamental human freedoms. The right to enjoy a good level of health means not only to have the right to access to medical treatments or to high qualities medicines, but also to have a high level of sanitary measures and a correct sanitary information and to enjoy the right of freedom in order to avoid social exclusion and to obtain the access to primaries health treatment. In this article there is a proposal to help a better interpretation of the different models of justice in health care which are supposed to define equity in allocating main resources that are necessary to the international planning of the interventions. The results reached by international health policies are evaluated with regard to equity and protection of human rights. This proposal analyses the indicators and the parameters used to realize and control the progressive realization of the right to health and the impact of the international interventions used in order to promote a universal access to treatments; in particular it examines the strategies used against the neglected tropical diseases. In details it explains the model of substantial freedoms as capabilities, as it has been theorized by Amartya Sen and developed by Martha Nussbaum, used in their possible applications with regards to universal access to treatments and also to feasible international solidarity actions.
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Fanelli, Rosa Maria. "SimilaritĂ e convergenza dei consumi alimentari in Europa." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 145–58. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001011.

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Abstract:
Il lavoro proposto mira ad analizzare la "similarità " e la possibile convergenza dei consumi alimentari tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel decennio 1993-2003 attraverso i dati di fonte Fao (Food and Agricolture Organization) e relativi ai consumi lordi delle seguenti tipologie di prodotti: cereali, carni, pesce, latte, formaggi, uova, grassi animali, grassi vegetali (oli), frutta fresca, frutta secca, ortaggi, caffé, zucchero e vino. La rilevanza dello studio proposto consiste nel mettere in luce se esistono traiettorie evolutive comuni tra i Paesi europei o se, per contro, ancora permangono differenziazioni. Tale prospettiva risulta di particolare importanza soprattutto dal punto di vista della formulazione di appropriate politiche agricole e agroalimentari rispetto alle quali si avverte oggi la necessità di un ripensamento al fine di valorizzare appieno il legame tra consumi alimentari e agricoltura, da un lato, e consumi alimentari e rischi alimentari per la salute legati alla dieta, dall'altro. Questi aspetti sono di particolare rilevanza anche per la definizione di un sistema di protezione del consumatore in grado di evitare o limitare i rischi agli operatori della catena agroalimentare. Il lavoro prende avvio dalla caratterizzazione dei consumi alimentari e delle loro recenti tendenze che rappresenta l'indispensabile cornice interpretativa dei risultati dell'analisi di "similarità " e di convergenza. Questi due ultimi aspetti sono sviluppati attraverso la costruzione di indici sintetici e di appropriate tecniche di classificazione. Infine, le conclusioni mirano a recuperare la visione di insieme del lavoro per porre in evidenza i principali aspetti di rilevo per le implicazioni di politica economica in campo agricolo e agroalimentare.
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Garlati, Loredana. "Alle origini della prova scientifica: la scuola di polizia di Salvatore Ottolenghi." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 2 (August 29, 2021): 883. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.597.

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Abstract:
Il saggio ripercorre le tappe che portarono alla nascita della Scuola di polizia scientifica (poi Scuola superiore a partire dal 1925), grazie all’opera di Salvatore Ottolenghi. La Scuola, istituita a Roma nel 1902, si proponeva di insegnare sia ai funzionari di pubblica sicurezza che a quelli della polizia giudiziaria un metodo scientifico per assolvere al meglio le proprie funzioni: nell’un caso la prevenzione dei reati, nell’altro fornire all’autorità giudiziaria dati “oggettivi” ai fini dell’accertamento della verità processuale. L’analisi è l’occasione per aprire uno squarcio su un periodo culturalmente vivace e di fideistico entusiasmo verso le cd. scienze ausiliarie (l’antropologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica etc.), che irrompono sulla scena del processo penale, grazie anche all’impulso della Scuola positiva. Oggetto di attenzione sarà in particolare l’antropometria, messa a punto da Bertillon, e la dattiloscopia, grazie anche agli studi dell’italiano Gasti. Siamo agli albori della prova scientifica, che allora, come oggi, interroga sul ruolo del giudice, sulla legittimità dell’uso di pratiche tacciate di invasività e violazione dei diritti della persona, sul rapporto tra scienza e diritto e tra prova scientifica e discrezionalità (o libero convincimento) del giudice.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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