Journal articles on the topic 'Diritti sociali, Trattato di Lisbona'

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1

Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Abstract:
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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2

Bronzini, Giuseppe. "Tutela dei disoccupati, lotta alla povertŕ e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del ‘dopo Lisbona'." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 45–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001004.

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Abstract:
Il contributo esamina i prevedibili effetti dell'approvazione del Trattato di Lisbona sulle politiche di inclusione sociale dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali e all'implementazione della nuova Strategia 20-20.
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Piccinini, Alberto, and Salsa Ponterio. "La controriforma del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2010): 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003004.

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Abstract:
1. L'attivitŕ interpretativa come perno della funzione giurisdizionale2. Primazia, effetto diretto, interpretazione conforme3. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti4. L'adesione dell'Unione alla CEDU5. Il nuovo rapporto fra Carte. Il nuovo rapporto fra Corti.
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4

Ziller, Jacques. "Il nuovo assetto dei Diritti nei trattati Europei dopo Lisbona." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 63–84. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001005.

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Abstract:
La problematica dei diritti č strettamente collegata alla natura pattizia della ‘costituzione' della Comunitŕ - ora Unione - europea come giŕ chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza Van Gend en Loos del 1963. Č su questa base che vanno quindi analizzate le novitŕ del trattato di Lisbona, per quanto riguarda diritti derivanti da obblighi degli Stati membri, che sono nuovi rispetto ai previgenti trattati CE e UE. L'autore esamina come si manifesta il carattere vincolante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea per tutti gli Stati membri, dato che il Protocollo sulla Polonia e il Regno Unito non rappresenta una deroga al sistema di diritto UE. Infine, l'autore presenta le tre piů importanti conseguenze del carattere ormai vincolante della Carta, cioč la differenziazione tra diritti fondamentali e altri diritti, l'applicabilitŕ di una riserva di legge e la possibilitŕ di ricorso alla procedura di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione della Carta.
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5

Nascimbene, Bruno. "Lo spazio di libertŕ, sicurezza e giustizia a due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 13–26. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004002.

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Abstract:
1. La definizione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia2. La comunitarizzazione e il Trattato di Lisbona. Le residue competenze degli Stati3. Le situazioni di compromesso politico: immigrazione, cooperazione giudiziaria penale, accordi di Schengen4. Lo spazio e la tutela dei diritti fondamentali5. Le realizzazioni compiute. Le azioni necessarie6. Il principio del mutuo riconoscimento. La sua rilevanza, in particolare, nella cooperazione giudiziaria penale e nella politica di immigrazione e asilo
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Perulli, Adalberto. "Giustizia sociale, commercio internazionale ed extraterritorialità "atipica". Il caso USMCA." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 215–34. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170003.

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Abstract:
L'articolo analizza alcune delle principali novità del Trattato USMCA, collocandolo nel contesto della globalizzazione economica e delle tecniche di regolazione sociale che impiegano i la-bour standards dell'OIL e le clausole sociali nei Trattati commerciali internazionali, realizzando forme "atipiche" di extraterritorialità. Il Trattato USMCA si caratterizza per alcune impor-tanti innovazioni in materia: l'impegno delle parti a rispettare gli international core labour standards, il riconoscimento del diritto di sciopero, la possibilità di sanzionare direttamente le imprese responsabili delle violazioni dei diritti del lavoro, una procedura veloce di risoluzione delle controversie. Nel complesso il Trattato rilancia la capacità della clausola sociale come principale fattore di tutela dei diritti del lavoro in un contesto di globalizzazione economica.
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7

Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Abstract:
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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8

Gambino, Silvio. "Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (December 2010): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Abstract:
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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Velo, Dario. "I modelli economico-sociali europeo e statunitense: dalla diversitŕ alla convergenza." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 17–38. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002002.

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Abstract:
I modelli economico-sociale europeo e statunitense sono stati interpretati tradizionalmente come alternativi, il primo fondato sul solidarismo ed il secondo sull'individualismo. Il confronto fra l'economia sociale di mercato delineata per primo da Rathenau e il New Deal di Roosevelt consente di cogliere una profonda convergenza fra i due sistemi. La crisi della globalizzazione liberista ha posto in luce la necessitŕ di ristabilire un equilibrio fra pubblico e privato e ha rilanciato il dibattito su nuove forme di neoliberalismo. Negli Stati Uniti il New Deal č oggi rivisitato come l'ultima grande riforma da proseguire e rinnovare. In Europa il trattato di Lisbona ha riconosciuto l'economia sociale di mercato come il modello economico-sociale europeo.
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Gerbasi, Giampaolo. "Il primato del diritto dell'Unione e la questione dei controlimiti: minaccia disgregativa o spinta integrativa nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 87–132. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001004.

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Abstract:
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da più parti è stata sottolineata l'obsolescenza del tema dei limiti costi-tuzionali al primato del diritto UE. Si assiste invece ad un ‘ritorno di attualità' della dottrina dei controlimiti e delle tensioni irrisolte che ruotano intorno alla tutela dei diritti fondamentali nel pluralismo costituzionale europeo. In tale contesto, il presente contributo mira a verifica-re se i crescenti conflitti interordinamentali costituiscano una minaccia per la tenuta dell'edificio europeo oppure se possano produrre anche una spinta propulsiva nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione. A tal fine, saranno esaminati, da un lato, le tendenze osservabili nell'approccio (oppositivo vs. conciliativo) delle Corti costituzionali e della Corte di giustizia alle disarmonie nelle dinamiche relazioni tra ordinamenti, dall'altro, le eteroge-nee indicazioni emergenti dall'approccio orientato allo scontro o al confronto.
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Abstract:
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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Abstract:
L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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De Angelis, Fernando. "Consenso libero ed informato: la Convenzione di Oviedo nell'articolato contesto storico e giuridico delle fonti / Free and informed consent: the Oviedo Convention in the articulated historical and legal context of the sources." Medicina e Morale 65, no. 1 (September 21, 2016): 57–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.428.

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Abstract:
La Convenzione di Oviedo del 1997 ha creato regole basilari ed uniformi in tema di consenso libero ed informato. Nonostante siano passati vent’anni, pochi Stati hanno firmato e ratificato la Convenzione. Oggi però la Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000 ed il Trattato di Lisbona del 2007, riformando profondamente l’Unione Europea, possono dare finalmente alla Convenzione di Oviedo l’auspicata attuazione interna, seppur in modo indiretto. Il contributo affronta il tema dell’articolato contesto storico e giuridico delle fonti di questa Convenzione. ---------- The Oviedo Convention of 1997 has established fundamental and uniform rules in reference to free and informed consent. Even though twenty years have passed, few States have signed and ratified the Convention. Anyway, today’s the Charter of Fundamental Rights of 2000 and the Treaty of Lisbon of 2007, reforming deeply the European Union, can finally give the hoped implementation to the Convention of Oviedo, at least indirectly. The contribution deals with the articulated historical and juridical context of the sources related to the Convention.
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Cottatellucci, Claudio, and Luca Villa. "Una sentenza che viene da lontano: la Corte di cassazione conferma l'applicazione dell'art. 31 co. 3 per tutelare nella sua integritŕ lo sviluppo psico-fisico dei minori stranieri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 109–15. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001007.

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Abstract:
Con la sentenza n. 22080/2009, seguita dopo poco dalla n. 823/2010 del 19.1.2010, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento dei tribunali per i minorenni che, concedendo l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU d.lgs. n. 286/1998, riconoscevano i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore nei danni derivanti dall'allontanamento del genitore irregolare. Su questa decisione - molto attesa - con cui la Suprema Corte ha preso posizione su uno degli aspetti attualmente piů controversi della legislazione minorile, riflettono due magistrati minorili.Luca Villa, esaminate le varie tipologie di ricorsi ex art. 31, evidenzia gli effetti che ha avuto la legge 94/2009 (il c.d. pacchetto sicurezza) sull'insieme degli interventi del tribunale per i minorenni: l'inasprimento del trattamento del migrante potrŕ avere un effetto paradossale, ovvero anticipare le istanze ex art 31, magari su sollecitazione degli stessi servizi sociali, ed i provvedimenti del tribunale anche in situazioni che in seguito non risulteranno meritevoli. Tale situazione inoltre potrŕ portare (una volta che si accede all'interpretazione propugnata dalle sentenze della Cassazione che qui si commentano) i ricorsi ex art 31 numeri assoluti, e percentuali rispetto ai carichi degli uffici, difficilmente sostenibili.Claudio Cottatellucci esamina il richiamo alle fonti, ampiamente trattato nelle due sentenze che richiamano una trama di principi costituzionali in tema di diritti dei minori elaborata giŕ nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, allora essenzialmente con riferimento alla condizione della minore etŕ, ancor piů dell'infanzia, ed ai temi della sua protezione e dell'abbandono, in un momento storico in cui l'Italia ancora era, o quanto meno si rappresentava, piů Paese di emigrazione che di immigrazione. Č infatti tutta direttamente riconducibile a questa elaborazione culturale, per tanti aspetti fondativa della giurisprudenza minorile, l'esplicitazione del "catalogo dei diritti" dei minori tracciato nelle due pronunce.
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Casini, Marina. "La Corte europea dei diritti dell’uomo: il divieto di eterologa non viola la Convenzione europea sui diritti umani Nota in margine alla sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011." Medicina e Morale 61, no. 1 (February 28, 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.144.

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Abstract:
Il contributo prende in esame la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emanata dalla Grande Camera il 3 novembre 2011 (caso S.H. et Al.v. Austria n. 57813/00). Essa va ad arricchire positivamente il panorama biogiuridico europeo. La sentenza in oggetto riguarda il giudizio instaurato nei confronti dell’Austria, a proposito della disciplina che pone il divieto di fecondazione artificiale eterologa. Nella sentenza, resa in via definitiva, la Grande Camera ha superato, ribaltandolo, il giudizio espresso dalla Camera semplice il 1° aprile 2011, affermando che il divieto di fecondazione artificiale eterologa, contenuto nella legge austriaca, non contrasta con gli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (principio di non discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. La Corte non affronta le questioni bioetiche e biogiuridiche sollevate dalla fecondazione artificiale eterologa (si pensi al diritto del figlio all’unitarietà delle figure genitoriali), ma salva la legge austriaca facendo riferimento alla dottrina del c.d. “margine di apprezzamento” degli Stati membri. È auspicabile comunque che la sentenza influisca sul giudizio di costituzionalità in ordine al divieto di eterologa contenuto nella legge italiana. Nella prospettiva di valorizzare la voce degli Stati, merita sostegno iniziativa cittadina europea promossa ai sensi dell’art. 11 del Trattato di Lisbona per riconoscere il diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento. ---------- The article considers the decision of the European Court of Human Rights given by the Grand Chamber on November 3rd 2011 (case S.H. et Al. vs. Austria, application n. 57181/00). This ruling, which adds an important contribution to European Biolaw, concerns the Austrian law that prohibits heterologous artificial human reproduction and reversed the previous ruling (April, 1st, 2011) by the lower chamber of the European Court. So, the Grand Chamber affirmed that the ban on heterologous artificial reproduction does not violate article 8 (Right to respect for private and family life) and article 14 (Prohibition of discrimination) of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Grand Chamber did not address the bioethical questions raised by heterologous artificial reproduction, but confirmed the law by referring to the theory of a “wide margin of appreciation” of member States. It is to be hoped that this decision will carry weight with the Italian Constitutional Court when it considers the Italian law prohibiting heterologous artificial reproduction. With regard to valorizing the beliefs of the member States, it would be good to support the European citizen’s initiative, promoted following article 11 of the Lisbon Treaty, to recognize the right to life of every human being from conception.
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Casini, Carlo, Marina Casini, and Antonio G. Spagnolo. "La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.154.

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Abstract:
L’articolo esamina la sentenza n° C-34/10 (caso Oliver Brüstle vs Greenpeace e V) del 18 ottobre 2011, emanata dalla Corte Europea di Giustizia, evidenziandone l’importanza, i limiti e le auspicabili implicazioni. Oggetto della sentenza sono tre questioni interpretative relative all’art. 6 della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tra queste, la principale riguarda la nozione di embrione umano. “Costituisce un embrione umano – affermano i giudici – qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia indotto a dividersi e a svilupparsi”. Di conseguenza non possono essere concessi brevetti a procedure che utilizzino embrioni umani o che, comunque, ne presuppongano la preventiva distruzione. Il contesto della sentenza riguarda, appunto, la materia dei brevetti e come si legge al punto 31 della sentenza “la portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte”. Nonostante il chiaro limite, la sentenza ha una sua positività che va oltre l’ambito brevettuale. I motivi della non brevettabilità consistono in un giudizio etico che non può essere ignorato anche al di fuori del campo brevettuale. La riflessione si estende anche all’ambito dei programmi di ricerca europei, dove coerenza vorrebbe che gli incentivi economici non fossero assegnati per la ricerca che implica la distruzione di embrioni umani e investe anche la comunità scientifica spingendo verso le ben più promettenti ricerche su cellule staminali adulte. Non dimentichiamo, infine, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’influenza che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo potrebbe avere sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, meno incline – al momento – a riconoscere un concetto di embrione in senso ampio. ---------- The article deals with the European Court of Justice’s decision on October 18th 2011 (C-34/10, Brüstle vs Greepeace e. V.) and it shows importance, limits and desirable consequences of it. Three explanatory issues regarding the article no. 6 of the directive on the legal protection of biothecnological inventions are object of this decision. The most important among them concerns with the notion of human embryo. The Court states that: “any human ovum after fertilization, any non-fertilized human ovum into which the cell has been transplanted and any non-fertilized human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, constitute a human embryo”. Therefore, procedures using human embryos or which implies the destruction of human embryos are not patentable. The contest of the decision concerns exactly patent field and the point no. 31 states: “It must be borne in mind, further, that the meaning and scope of terms for which European Union law provides no definition must be determined by considering, inter alia, the contest in which they occur and the purposes of the rules of which they form part”. Despite of this clear limit, the decision is positive beyond patent matter. The ethical judgment could not be ignored outside patent field, involving the European research programs too: economic incentives should not be allocated for those researches that destroy human embryos. On the other hand, research on adult human stem cells should be implemented. Finally, after the Treaty of Lisbon, we should consider the possible influence on the European Court of Human Rights.
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