Journal articles on the topic 'Diritti del consumatore'

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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Block, Walter. "The Justification for Taxation in the Public Finance Literature: an Unorthodox View." Journal of Public Finance and Public Choice 7, no. 3 (October 1, 1989): 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344785.

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Abstract:
Abstract La scienza delle finanze giustifica l’imposizione fiscale sotto sette aspetti differenti: 1. perfetta concorrenza; 2. esternalità; 3. merit goods; 4. crescita economica; 5. equità; 6. impossibilità di determinazione dei prezzi; 7. stabilità.Nei primi tre casi l’intervento pubblico sarebbe lecito, in quanto massimizzerebbe il benessere del consumatore. Ciò in realtà non avviene, perché le norme antitrust hanno effettivamente rafforzato i monopoli; perché l’intervento contro le esternalità negative comprime i diritti di proprietà, mentre quello a favore delle esternalità positive (ad esempio beni pubblici) è vanificato dalyra’ riding; la crescita economica, poi, storicamente è stata ostacolata dall’azione dello Stato. I merit goods sono considerati un concetto troppo vago, così come la redistribuzione dei redditi deve ancora trovare una giustificazione economica tale da valicare l’ostacolo dell’impossibilità di un confronto tra le utilità personali; circa l’impossibilità di determinare i prezzi, nulla dimostra che certi beni di per sè siano meno costosi se prodotti dallo Stato; quest’ultimo, infine, non sembra neppure in grado di dare maggiore stabilità all’economia.La conclusione è che la scienza delle finanze deve condurre un’analisi positiva, non normativa, del sistema impositivo.
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Simone, Anna. "Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterossessuale." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 65–79. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001003.

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Abstract:
Norma eterosessuale - diritti differenzianti - status - normalizzazione. Tutte le costruzioni identitarie dei ruoli di genere legate al sesso biologico e all'orientamento sessuale partono da un assunto aprioristico voluto dal processo di "naturalizzazione" dei corpi e dalla relativa nascita della norma eterosessuale. Tale processo ha anche contribuito a costruire una cultura giuridica fondamentalmente sancita a partire dalla stessa norma eterosessuale. Il processo di naturalizzazione prima e di "normalizzazione" poi dei corpi, dei rispettivi ruoli di genere e delle relative condotte sessuali, assieme al diritto, ha cosě favorito la nascita di nuove forme di status (il gay, la lesbica, il trans etc.) che, anziché intaccare il diritto di famiglia e la norma eterosessuale che lo predetermina, ha favorito la nascita di "diritti differenzianti" a seconda dell'orientamento sessuale. D'altronde anche il dibattito consumatosi in Italia attorno ai diritti civili delle persone gay e lesbiche non ha mai preso in considerazione la fondazione antropologico-giuridica della norma eterosessuale nella cultura occidentale e nella cultura giuridica. Attraverso una breve ricostruzione genealogica della costituzione di codici culturali, sociali e giuridici predefiniti in occidente, nonché del tutto funzionali alla determinazione di una cultura giuridica fondata sulla norma eterosessuale, in questo articolo si rimettono in discussione le categorie di differenza ed eguaglianza.
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Abstract:
Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Alpa, Guido. "La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (October 2009): 69–83. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-001003.

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Abstract:
- The constitutional dimension of consumer rights obtained definitive consecration with the approval of the Nice Charter in December 2000, made autonomous from the Constitution, in the form of the European Charter of Fundamental Rights and used not only as a political document, but also as a legal document, and with the approval of the European Constitution in October 2004, the latter subject to the ratification of all Member Countries. Among the aims of the Union, the European Charter of Fundamental Rights sets human dignity as the basic value (art.I-2) and states that the sustainable development of Europe is based on "balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress"(art.I-3). The Charter recognizes and guarantees the right of individuals to physical and mental integrity (art.II-63), reaffirmed in the form of health protection (art.II-95), respect for family life (art.II-67) and protection of personal data (art.II-68) and specifically provides "a high level of protection" for consumers (art.II-98). Consequentially, a distinction should be made between consumer claims which adhere to fundamental rights, recognized in the constitutions of the member countries, and emphasised in the European Charter, and the so-called "economic rights", which are placed on the same level of those rights referring to the "professional". The elevation of individual rights - as a "consumer" - to European constitutional level has a dual value: it binds the Community institutions and the Member States, but it also binds national courts. In this way, the Drittwirkung of the recognized and guaranteed principles may take place directly - and not only as a consequence - in the relations between individuals.
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Sobbrio, Paola. "Diritto all'informazione, partecipazione democratica del consumatore e Ogm." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 79–126. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003005.

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Abstract:
Il consumatore di alimenti prodotti con l'utilizzo di Ogm o che li contengono, ha diritto ad essere informato sia della loro immissione in commercio quanto dell'emissione deliberata nell'ambiente di questi organismi. Il diritto all'informazione non si limita ai soli strumenti dell'etichettatura e della tracciabilità ma si estende alla possibilità , prevista da diverse normative, per il cittadino/consumatore di rivolgersi alle Autorità competenti per richiedere tutte quelle informazioni da cui egli può trarre conoscenze sullo stato tanto dell'emissione nell'ambiente quanto dell'immissione in commercio degli Ogm. Le Autorità , inoltre, devono effettuare consultazioni pubbliche in merito alle decisioni da prendere in entrambe queste fasi. Tali consultazioni, per come vengono effettuate, non conferiscono effettività a tale diritto minando così il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini e facendo venire meno la possibilità che il diritto all'informazione si traduca in uno strumento di partecipazione democratica che crei le condizioni per una "co-produzione di conoscenza". Questo comporta una violazione del diritto all'informazione fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
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Lattanzi, Pamela. "La futura disciplina delle informazioni alimentari (Prima parte)." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 47–68. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003003.

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Abstract:
La proposta di regolamento sulle informazioni alimentari, presentata nel gennaio 2008, si pone l'obiettivo di semplificare e chiarire l'attuale scenario del settore dell'etichettatura degli alimenti attraverso la rifusione in un unico contesto di diversi atti normativi e la razionalizzazione, l'aggiornamento e il chiarimento delle disposizioni stabilite dalla fondamentale direttiva 2000/13. Molte sono le novitĂ introdotte, sia formali che sostanziali. Dopo aver analizzato il ruolo dell'informazione nei confronti della tutela del consumatore e della libera circolazione delle merci, il saggio si sofferma su un primo profilo innovativo introdotto dalla proposta concernente il rapporto tra tutela del consumatore e funzionamento del mercato unico. L'indagine rivela come, in controtendenza rispetto alla vigente legislazione (dir. 2000/13) - e alla ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia in argomento, la proposta riconosca una maggiore attenzione alla tutela del consumatore in particolare al suo diritto all'informazione - rispetto alla libera circolazione delle merci.
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Alpa, Guido. "L'art. 140 bis del Codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (September 2010): 7–19. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001001.

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Abstract:
L'art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99 ha ridisegnato il profilo dell'azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall'art. 140 bis del codice del consumo. La precedente versione, dettata dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 non era mai entrata in vigore. Ora la rubrica della disposizione č intitolata all'azione di classe. Riferita alle persone, l'espressione "classe" č inusuale nel nostro lessico giuridico, e pertanto il suo significato deve essere costruito sulla base dello stesso contenuto della disposizione. Non possono essere utilizzati criteri sistematici, perché nell'ambito del codice del consumo altri strumenti processuali, come le azioni previste dagli artt. 139 e 140 , sono rivolti alla tutela di "interessi collettivi dei consumatori", e sono affidati non a rappresentanti di una classe bensě alle associazioni rappresentative dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'art. 137. Nell'ordinamento si contano diverse ipotesi di azioni a difesa di interessi di categoria - oltre alle azioni individuali promosse nell'ambito dello stesso giudizio da una pluralitŕ di soggetti - ma nessuna disposizione che le riguarda puň essere invocata per interpretare l'art. 140 bis, il quale č un unicum nel nostro universo processuale.
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Marino, Silvia. "Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no. 2 (October 5, 2022): 1137–50. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7236.

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Abstract:
Il presente lavoro analizza le implicazioni internazionalprivatistiche del principio dell’unità economica nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Sumal, viene analizzata la rilevanza del principio nel private enforcement. Quindi si verificano gli effetti dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012 e del regolamento n. 864/2007 agli illeciti antitrust con implicazioni transfrontaliere per sottolinearne, in conclusione, il favor che il principio dell’unità economica implicitamente realizza nei confronti dei danneggiati, in particolare dei consumatori o degli utilizzatori finali.
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Ortu, Rosanna. "Alle origini della tutela giuridica del consumatore: fondamenti romanistici della disciplina europea." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 281–97. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.281-297.

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Abstract:
Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale. Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un intervento importante che andò a definire una settorializzazione della materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per contenuto e ambito.
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Sirsi, Eleonora. "Quando la contaminazione da Ogm è "tecnicamente inevitabile": riflessioni in vista dell'adozione di "misure di coesistenza" nelle Regioni italiane." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001003.

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Abstract:
L'introduzione, nella disciplina comunitaria sull'etichettatura di alimenti e mangimi GM, di una eccezione per il caso in cui vi sia una presenza di materiale Ogm nell'alimento o nel mangime entro lo 0,9% è all'origine delle regole di coesistenza fra produzioni transgeniche, convenzionali e biologiche. Nel momento in cui le Regioni italiane si apprestano ad introdurre siffatte regole è necessario un chiarimento circa il significato dell'espressione "accidentale o tecnicamente inevitabile" utilizzata dal legislatore comunitario. L'interpretazione di questa espressione riguarda gli operatori e le loro responsabilità e riguarda le istituzioni responsabili di individuare efficaci misure di coesistenza e di effettuare i controlli. Alcuni segnali provenienti dalla giurisprudenza e dalle stesse istituzioni comunitarie inducono a ritenere che il limite dello 0,9% configuri una vera e propria soglia, al pari di quelle utilizzate nella normativa sui contaminanti e in altre normative del settore alimentare. Le conseguenze di questa indicazione si rifletterebbero nella configurazione delle misure di coesistenza che potrebbero legittimamente non avere come obbiettivo l'ottenimento di prodotti davvero, ma ripropongono inevitabilmente il problema dell'effettività del diritto del consumatore a scegliere un prodottoe insieme la possibilità per gli Stati europei di autodeterminare il proprio modello di agricoltura.
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Ciaffi, Daniela, and Emanuela Saporito. "Il diritto alla cura dei beni comuni come palestra di democrazia." SOCIOLOGIA URBANA E RURALE, no. 127 (March 2022): 39–51. http://dx.doi.org/10.3280/sur2022-127004.

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Abstract:
L'incrocio tra il diritto e la sociologia urbana apre a scenari di sperimentazione di modelli democratici nuovi, permettendoci di ridefinire servizi pubblici, spazi urbani, territori come beni comuni. Secondo la prospettiva proposta, le pratiche sempre più diffuse di cittadinanza attiva, che si prende cura dei beni comuni, trasformano i cittadini/abitanti da utilizzatori/consumatori di servizi e spazi a prosumers, suggerendoci che siamo in una fase di cambio di paradigma nella rappresentazione e definizione delle istituzioni pubbliche. La scuola è proposta come campo concreto di riflessione, nel suo passaggio da servizio pubblico a bene comune, quando cioè si territorializza, diventando oggetto di cura di tutta la "comunità educante", per disegnarsi sui caratteri socio-spaziali del bisogno educativo.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Abstract:
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Mendola, Daniela. "Politiche di sviluppo ambientale tra fiscalità e green economy." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 35 (April 2022): 7–26. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035001.

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Abstract:
Ormai diffusa è l'immagine di un turista "responsabile" che approccia al consumo con un atteggiamento critico, perché più attento alla ecosostenibilità dei territori e orientato a scegliere mete che abbiano attuato una politica di conservazione ambientale. Al turista responsabile fa da pendant un turismo green che impone alle imprese di adottare comportamenti in linea con uno sviluppo sostenibile. Le misure di "fiscalità verde" appaiono parte essenziale delle politiche ambientali e fiscali, orientando comportamenti individuali e collettivi e soprattutto responsabilizzando imprese, consumatori e istituzioni. L'attuale sistema ordinamentale è orientato ad una politica di "promozione" che individua accanto al fine primario del prelievo, qual è appunto il concorso al sostentamento delle spese pubbliche (art. 53 Cost.), dei fini c.d. "accessori" anche di carattere fiscale che valorizzino la funzione impositiva in funzione del soddisfacimento dei diritti fondamentali. Lo strumento fiscale, dunque, viene utilizzato al fine di incentivare comportamenti ecosostenibili da parte degli operatori commerciali, sia imponendo specifici tributi correlati a condotte inquinanti (c.d. "tributi ambientali"), sia riconoscendo agevolazioni fiscali a fronte di comportamenti virtuosi.
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Corigliano, Alessandra. "Web scraping e diritti di proprietà intellettuale nell'intermediazione di biglietti aerei low cost." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 120–64. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022005.

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Abstract:
Nella sentenza di seguito commentata, la Corte d'Appello di Milano, in merito alla decisione di Ryanair di escludere qualsiasi intermediazione commerciale nella vendita dei propri biglietti aerei, si è pronunciata nella vertenza tra la compagnia aerea irlandese e l'agenzia di viaggi italiana Viaggiare che, in primo grado, ha denunciato il comportamento di Ryanair in quanto avrebbe ostacolato con il proprio comportamento l'agenzia di viaggio nella vendita dei biglietti aerei di Ryanair direttamente ai consumatori, costringendo l'agenzia stessa a riutilizzare i dati forniti dal database di Ryanair al fine di vendere indirettamente i biglietti sul suo sito web. La Corte (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado) ha ritenuto che la decisione della compagnia aerea di riservarsi la vendita di biglietti aerei non costituisse un abuso di posizione dominante come previsto dall'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto Ryanair deteneva nel mercato dei voli europei solo il 10%, quota questa molto bassa, che varrebbe a escludere una posizione dominante della compagnia su detto mercato. Nell'ottica della normativa antitrust, è stata accolta la mozione di Ryanair volta ad escludere una posizione dominante sul mercato dei voli europei, mentre nell'ottica dei diritti di proprietà intellettuale la domanda di Ryanair è stata respinta. A questo proposito, la Corte non ha accolto la mozione di Ryanair in base alla quale l'uso dei suoi marchi da parte di Viaggiare violasse i diritti privativi di Ryanair; la Corte ha inoltre stabilito che il database di Ryanair non potesse essere considerato di proprietà di quest'ultima, in quanto lo stesso, essendo del tutto svincolato da specifiche tecniche e funzionali che ne dettano la scelta e l'organizzazione dei dati, non può essere considerato alla stregua di una manifestazione creativa e, quindi, proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 2, 64-quinques e 64-sexies della Legge sul Copyright. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse nemmeno protezione ai sensi della cosiddetta dottrina "sui generis" del database Rynair poiché la protezione di tale database era finalizzata ad escludere la commercializzazione dei biglietti aerei e non a proteggere gli sforzi di investimento di Ryanair. La condotta di Viagiare di "screen scraping" dei dati Ryanair relativi all'offerta di biglietti aerei è stata considerata legittima in quanto Ryanair - nei Termini di Utilizzo del suo sito web - ha fornito l'accesso (concessione di licenza) a terzi dei suoi dati
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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana." Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, no. 2 (July 8, 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Abstract:
Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Spoto, Giuseppe. "L'origine dei prodotti alimentari come informazione da fornire ai consumatori per garantire il diritto internazionale umanitario." Cultura e Diritti, no. 2 (2020): 83–100. http://dx.doi.org/10.12871/97888331806634.

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Monaci, Massimiliano. "L'innovazione sostenibile d'impresa come integrazione di responsabilitŕ e opportunitŕ sociali." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 2 (April 2013): 26–61. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002002.

Full text
Abstract:
Le concezioni e le prassi di responsabilitŕ sociale d'impresa (CSR, corporate social responsibility) che si sono affermate sino a tempi molto recenti riflettono prevalentemente una logica reattiva, incentrata sulla necessitŕ delle aziende di rilegittimarsi nei confronti dei loro stakeholder corrispondendo alla richiesta di riduzione e prevenzione dei costi sociali legati all'attivitŕ d'impresa (degrado ecologico, disoccupazione conseguente a ristrutturazioni, ecc.). Tuttavia l'attuale periodo, anche per le incertezze e questioni poste dalla crisi economica, rappresenta una fase singolarmente feconda per andare oltre questo approccio adattivo e raccogliere la sfida di una visione piů avanzata della dimensione sociale dell'agire d'impresa come innovazione sostenibile. Tale modello si basa sulla valorizzazione di beni, risorse ed esigenze di significato sociale ed č indirizzato alla creazione di valore integrato - economico, umano-sociale e ambientale - nel lungo termine. La caratteristica centrale di questo profilo d'impresa č la tendenza a operare in maniera socialmente proattiva, sviluppando un'attitudine a cogliere o persino anticipare le direzioni del cambiamento sociale con i suoi bisogni e problemi emergenti e facendo sě che l'integrazione di obiettivi economici e socio-ambientali nei processi strategico-produttivi si traduca in fattore di differenziazione dell'offerta di mercato e in una reale fonte di vantaggio competitivo. Nel presente lavoro si indica la praticabilitŕ di un simile modello riferendosi ai risultati di una recente indagine condotta su un campione di dieci imprese italiane, eterogenee per dimensioni, collocazione geografica, fase del ciclo di vita e settori di attivitŕ, che si estendono da comparti tradizionali (come quelli alimentare, edilizio, sanitario, dell'arredamento e della finanza) a campi di piů recente definizione e a piů elevato tasso di cambiamento tecnologico (quali l'ingegneria informatica, la comunicazione multimediale, il controllo dei processi industriali e il risanamento ambientale). La logica di azione di queste organizzazioni sembra ruotare intorno a una duplice dinamica di "valorizzazione del contesto": da un lato, l'internalizzazione nella strategia d'impresa di richieste e al contempo di risorse sociali orientate a una maggiore attenzione per l'ambiente naturale, per la qualitŕ della vita collettiva nei territori, per i diritti e lo sviluppo delle persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro; dall'altro lato, la capacitŕ, a valle dell'attivitŕ di mercato, di produrre valore economico e profitti generando anche valore per la societŕ. Nei casi analizzati č presente la valorizzazione delle risorse ambientali, che si esprime mediante la riprogettazione di prodotti e processi e politiche di efficienza energetica di rifornimento da fonti di energia rinnovabile, raccordandosi con nuove aspettative sociali rispetto alla questione ecologica. Č coltivato il valore umano nel rapporto spesso personalizzato con i clienti e i partner di business ma anche nella vita interna d'impresa, attraverso dinamiche di ascolto e coinvolgimento che creano spazi per la soddisfazione di svariati bisogni e aspirazioni che gli individui riversano nella sfera lavorativa, aldilŕ di quelli retributivi. C'č empowerment del "capitale sociale" dentro e intorno all'organizzazione, ravvisabile specialmente quando le condotte d'impresa fanno leva su risorse relazionali e culturali del territorio e si legano a meccanismi di valorizzazione dello sviluppo locale. Troviamo inoltre il riconoscimento e la produzione di "valore etico" per il modo in cui una serie di principi morali (quali la trasparenza, il mantenimento degli impegni, il rispetto di diritti delle persone) costituiscono criteri ispiratori dell'attivitŕ di business e ne escono rafforzati come ingredienti primari del fare impresa. E c'č, naturalmente, produzione di valore competitivo, una capacitŕ di stare e avere successo nel mercato che si sostiene sull'intreccio di vari elementi. Uno di essi coincide con l'uso della leva economico-finanziaria come risorsa irrinunciabile per l'investimento in innovazione, piuttosto che in un'ottica di contenimento dei costi relativi a fattori di gestione - come la formazione - che possono anche rivelarsi non immediatamente produttivi. Altrettanto cruciali risultano una serie di componenti intangibili che, oltre alla gestione delle risorse umane, sono essenzialmente riconducibili a due aspetti. Il primo č lo sviluppo di know-how, in cui la conoscenza che confluisce nelle soluzioni di business č insieme tecnica e socio-culturale perché derivante dalla combinazione di cognizioni specializzate di settore, acquisite in virtů di una costante apertura alla sperimentazione, e insieme di mappe di riferimento e criteri di valutazione collegati alla cultura aziendale. L'altro fattore immateriale alla base del valore competitivo consiste nell'accentuato posizionamento di marchio, con la capacitŕ di fornire un'offerta di mercato caratterizzata da: a) forte specificitŕ rispetto ai concorrenti (distintivi contenuti tecnici di qualitŕ e professionalitŕ e soprattutto la corrispondenza alle esigenze dei clienti/consumatori e al loro cambiamento); b) bassa replicabilitŕ da parte di altri operatori, dovuta al fatto che le peculiaritŕ dell'offerta sono strettamente legate alla particolare "miscela" degli altri valori appena considerati (valore umano, risorse relazionali, know-how, ecc.). Ed č significativo notare come nelle imprese osservate questi tratti di marcata differenziazione siano stati prevalentemente costruiti attraverso pratiche di attenzione sociale non modellate su forme di CSR convenzionali o facilmente accessibili ad altri (p.es. quelle che si esauriscono nell'adozione di strumenti pur importanti quali il bilancio sociale e il codice etico); ciň che si tratti - per fare qualche esempio tratto dal campione - di offrire servizi sanitari di qualitŕ a tariffe accessibili, di supportare gli ex-dipendenti che avviano un'attivitŕ autonoma inserendoli nel proprio circuito di business o di promuovere politiche di sostenibilitŕ nel territorio offrendo alle aziende affiliate servizi tecnologici ad alta prestazione ambientale per l'edilizia. Le esperienze indagate confermano il ruolo di alcune condizioni dell'innovazione sostenibile d'impresa in vario modo giŕ indicate dalla ricerca piů recente: la precocitŕ e l'orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di sostenibilitŕ, entrambi favoriti dal ruolo centrale ricoperto da istanze socio-ambientali nelle fasi iniziali dell'attivitŕ d'impresa; l'anticipazione, ovvero la possibilitŕ di collocarsi in una posizione di avanguardia e spesso di "conformitŕ preventiva" nei confronti di successive regolamentazioni pubbliche in grado di incidere seriamente sulle pratiche di settore; la disseminazione di consapevolezza interna, a partire dai livelli decisionali dell'organizzazione, intorno al significato per le strategie d'impresa di obiettivi e condotte operative riconducibili alla sostenibilitŕ; l'incorporamento strutturale degli strumenti e delle soluzioni di azione sostenibile nei core-processes organizzativi, dalla ricerca e sviluppo di prodotti/ servizi all'approvvigionamento, dall'infrastruttura produttiva al marketing. Inoltre, l'articolo individua e discute tre meccanismi che sembrano determinanti nei percorsi di innovazione sostenibile osservati e che presentano, per certi versi, alcuni aspetti di paradosso. Il primo č dato dalla coesistenza di una forte tradizione d'impresa, spesso orientata sin dall'inizio verso opzioni di significato sociale dai valori e dall'esperienza dell'imprenditore-fondatore, e di apertura alla novitŕ. Tale equilibrio č favorito da processi culturali di condivisione e di sviluppo interni della visione di business, da meccanismi di leadership dispersa, nonché da uno stile di apprendimento "incrementale" mediante cui le nuove esigenze e opportunitŕ proposte dalla concreta gestione d'impresa conducono all'adozione di valori e competenze integrabili con quelli tradizionali o addirittura in grado di potenziarli. In secondo luogo, si riscontra la tendenza a espandersi nel contesto, tipicamente tramite strategie di attraversamento di confini tra settori (p.es., alimentando sinergie pubblico-private) e forme di collaborazione "laterale" con gli interlocutori dell'ambiente di business e sociale; e al contempo la tendenza a includere il contesto, ricavandone stimoli e sollecitazioni, ma anche risorse e contributi, per la propria attivitŕ (p.es., nella co-progettazione dei servizi/prodotti). La terza dinamica, infine, tocca piů direttamente la gestione delle risorse umane. Le "persone dell'organizzazione" rappresentano non soltanto uno dei target destinatari delle azioni di sostenibilitŕ (nelle pratiche di selezione, formazione e sviluppo, welfare aziendale, ecc.) ma anche, piů profondamente, il veicolo fondamentale della realizzazione e del successo di tali azioni. Si tratta, cioč, di realtŕ organizzative in cui la valorizzazione delle persone muove dagli impatti sulle risorse umane, in sé cruciali in una prospettiva di sostenibilitŕ, agli impatti delle risorse umane attraverso il loro ruolo diretto e attivo nella gestione dei processi di business, nella costruzione di partnership con gli stakeholder e nei meccanismi di disseminazione interna di una cultura socialmente orientata. In tal senso, si distingue un rapporto circolare di rinforzo reciproco tra la "cittadinanza nell'impresa" e la "cittadinanza dell'impresa"; vale a dire, tra i processi interni di partecipazione/identificazione del personale nei riguardi delle prioritŕ dell'organizzazione e la capacitŕ di quest'ultima di generare valore molteplice e "condiviso" nel contesto (con i clienti, il tessuto imprenditoriale, le comunitŕ, gli interlocutori pubblici, ecc.). In conclusione, le imprese osservate appaiono innovative primariamente perché in grado di praticare la sostenibilitŕ in termini non solo di responsabilitŕ ma anche di opportunitŕ per la competitivitŕ organizzativa. Questa analisi suggerisce quindi uno sguardo piů ampio sulle implicazioni strategiche della CSR e invita a riflettere su come le questioni e i bisogni di rilievo sociale, a partire da quelli emergenti o acuiti dalla crisi economica (nel campo della salute, dei servizi alle famiglie, della salvaguardia ambientale, ecc.), possano e forse debbano oggi sempre piů situarsi al centro - e non alla periferia - del business e della prestazione di mercato delle imprese.
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"Recensione a Diritto dei consumatori, di Andrea Barenghi." Cultura e diritti, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888674184118.

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"La tutela del consumatore e gli obblighi di informazione nel diritto alimentare." Cultura e diritti, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888674184117.

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Benatti, Francesca. "Note sulla riforma del libro III del Codice Civile francese: multo rumore per nulla." Revista de Direito da Cidade 10, no. 2 (April 20, 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.32876.

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Abstract:
Questo articolo tratta della riforma del libro III del codice civile francese. La riforma del Libro III del code civil, pur ampiamente e per lungo tempo discussa, non è e non voleva neppure essere rivoluzionaria. Va inquadrata nel contesto del dibattito europeo sulla unificazione del diritto dei contratti, che ne fornisce anche una chiave di interpretazione. Ai valori della borghesia si è ormai sostituita la protezione del soggetto debole, il cittadino diviene consumatore, l’autonomia dei privati è sfumata dalla solidarietà, il codice quale espressione di un ordinamento statale deve confrontarsi con le sfide della globalizzazione e il ruolo anche politico delle imprese multinazionali, che modificano il ruolo stesso dello Stato. L’Europa impone attraverso regolamenti e direttive il suo diritto privato spesso con disinvolta ignoranza delle tradizioni dei paesi cui sono rivolti, fortemente burocratizzati, mentre si discute del suo “deficit democratico”. Forse non si poteva fare più che semplificare e modernizzare. Sicuramente si assiste al passaggio da un “mito” come era il code Napoléon ad una riforma non diversa dalle altre: manca l’anima che aveva vivificato il codice ottocentesco e una visione dello Stato e della società che si ha di fronte per consolidare uno strumento che guarda al futuro. Non è facile, dunque, prevedere se le nuove regole avranno la forza di reggere ai mutamenti che già si delineano oppure saranno regole provvisorie di durata limitata come è la moda di questi tempi, in attesa di un orizzonte che non si vede, meglio che oggi non siamo capaci di scorgere.
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Samà, Danilo. "La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza europeo: alla ricerca di un approccio economico e di una teoria del danno per il consumatore (The Antitrust Treatment of Loyalty Discounts and Rebates in the EU Competition Law: In Search of an Economic Approach and a Theory of Consumer Harm)." SSRN Electronic Journal, 2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3697105.

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