Journal articles on the topic 'Diritti civici'

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1

Redazione, A. cura della. "Diritto italiano. Diritti civili." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (April 2013): 155–64. http://dx.doi.org/10.3280/diri2012-004011.

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2

Repetto, Giorgio. "LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.

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Abstract:
Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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3

Indellicato, Michelle. "L’etica nei procedimenti giudiziari." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 201–8. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.201-208.

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Abstract:
L’etica nei procedimenti giudiziari è una tematica di rilevante interesse che da sempre ha acceso il dibattito a livello culturale in generale e a livello etico – giuridico in particolare. Etica e diritto non sono su due piani differenti, bensì sono interconnessi. I procedimenti giudiziari, e gli operatori di diritto in esso coinvolti, non possono prescindere da questa interconnessione e devono essere imparziali, altrimenti ledono la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla lealtà, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile per un’ordinata vita sociale e di relazione.
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4

Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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Abstract:
L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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5

Simone, Anna. "Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterossessuale." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 65–79. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001003.

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Abstract:
Norma eterosessuale - diritti differenzianti - status - normalizzazione. Tutte le costruzioni identitarie dei ruoli di genere legate al sesso biologico e all'orientamento sessuale partono da un assunto aprioristico voluto dal processo di "naturalizzazione" dei corpi e dalla relativa nascita della norma eterosessuale. Tale processo ha anche contribuito a costruire una cultura giuridica fondamentalmente sancita a partire dalla stessa norma eterosessuale. Il processo di naturalizzazione prima e di "normalizzazione" poi dei corpi, dei rispettivi ruoli di genere e delle relative condotte sessuali, assieme al diritto, ha cosě favorito la nascita di nuove forme di status (il gay, la lesbica, il trans etc.) che, anziché intaccare il diritto di famiglia e la norma eterosessuale che lo predetermina, ha favorito la nascita di "diritti differenzianti" a seconda dell'orientamento sessuale. D'altronde anche il dibattito consumatosi in Italia attorno ai diritti civili delle persone gay e lesbiche non ha mai preso in considerazione la fondazione antropologico-giuridica della norma eterosessuale nella cultura occidentale e nella cultura giuridica. Attraverso una breve ricostruzione genealogica della costituzione di codici culturali, sociali e giuridici predefiniti in occidente, nonché del tutto funzionali alla determinazione di una cultura giuridica fondata sulla norma eterosessuale, in questo articolo si rimettono in discussione le categorie di differenza ed eguaglianza.
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Casadonte, Annamaria, and Alberto Guariso. "L'azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei primi dieci anni." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 59–85. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002004.

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Abstract:
Sommario:1. L'evoluzione normativa2. Il diritto alla parità di trattamento nella cornice dei diritti fondamentali3. Il "combinato disposto" degli artt. 43 TU n. 286/1998 e 2-3 d.lgs. 215/20034. La casistica giurisprudenziale: a) la c.d. emergenza nomadi; b) cittadinanza e lavoro pubblico5. I profili processuali: a) natura del procedimento; b) giurisdizione; c) legittimazione ad agire; d) interesse ad agire; e) poteri del giudice e provvedimento conclusivo: inibitoria e risarcimento; f) impugnazione
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7

Italiano, Diritto. "Diritti civili." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2006): 110–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2006-002015.

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8

Di Viggiano, Pasquale Luigi. "ETICA, ROBOTICA E LAVORO: PROFILI D’INFORMATICA GIURIDICA." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 22 (March 23, 2018): 247. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i22.p247-266.2018.

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Abstract:
Questo articolo trae spunto dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica L’avvento dell’Industria 4.0 ha incentivato ed esaltato l’uso di macchine intelligenti e dotate di gradi di autonomia sempre più crescenti. La ricerca sulla robotica, che oggi ha raggiunto livelli molto differenziati di applicazione, si appresta a diventare oggetto di interesse diffuso non solo nei processi produttivi, ma anche per i sistemi sociali funzionalmente differenziati. In particolare, il diritto si trova ad essere interessato dall’innovazione tecnologica più avanzata e dall’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in quanto i robot, nelle scelte dell’Unione europea, sono destinatari di attribuzione di sempre maggiori responsabilità e di diritti. Questo solleva problemi, sia di carattere etico e sia di carattere giuridico, finora sconosciuti al diritto e sottovalutati dalla politica e dall’etica. Osservare dal punto di vista dell’Informatica giuridica questo fenomeno emergente consente di descrivere i modi attraverso i quali i sistemi sociali evolvono a seguito dell’irruzione delle nuove tecnologie nel sistema del diritto.
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Abstract:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Beni, Paolo. "Crisi e politicitŕ della cittadinanza." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (September 2011): 7–18. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-003002.

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Abstract:
I profondi processi di trasformazione economica, sociale e culturale che negli ultimi decenni hanno investito il nostro Paese stanno producendo negli individui una crescente difficoltŕ a riconoscersi nelle relazioni sociali e nella dimensione pubblica del vivere civile. Cambia la percezione di sé dei cittadini e delle cittadine, fino a provocare disaffezione e alienazione. Č in atto una sfida: fra la cittadinanza come pura iscrizione anagrafica che sopravvive come strumento di discriminazione dei non cittadini, e la cittadinanza come insieme dei diritti delle persone, con la loro dignitŕ e autonomia, con il loro sentimento di solidarietŕ e appartenenza a una comunitŕ politica. L'urgenza della storia marcia nella seconda direzione, verso un'evoluzione che corregga le discriminazioni prodotte dall'economia di mercato e ripristini la piena eguaglianza dei diritti civili, politici e sociali.
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Alpa, Guido. "L'ingresso della donna nelle professioni legali." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001001.

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Abstract:
La generositŕ maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto č sempre stata assai rara: la donna divienesoltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. Č questo iltra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della societŕ, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, cosě come per la rappresentanza politica, occorrerŕ attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilitŕ, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini. E alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la paritŕ dei diritti, con il suo saggio del 1864,, tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella societŕ e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione.
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Long, Joelle. "Corte europea dei diritti dell'uomo e kafalah: un'esortazione alla flessibilità del diritto civile minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (March 2013): 304–13. http://dx.doi.org/10.3280/mg2013-001030.

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Quiroz Vitale, Marco A. "Valerio Onida, i senza fissa dimora e la vita del diritto." Società e diritti 7, no. 13 (July 25, 2022): 152–62. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/18456.

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Abstract:
RiassuntoScritto in ricordo di Valerio Onida (1936-2022), ex alunno del Liceo classico Carducci di Milano, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Milano e Presidente emerito della Corte Costituzionale italiana, affronta il problema dei senza fissa dimora. Si rende noto in questo contributo un profilo importante, ma poco noto, dell’attività di Valerio Onida come giureconsulto. Nel giugno del 1993 egli si occupò dell’effettività dei diritti dei soggetti posti al margine estremo della società italiana: i senza tetto. In questo saggio, oltre a offrire un tributo all’alta figura dell’uomo e del giurista, si svelano gli effetti dirompenti e dilunga durata che un parere pro vertiate di Onida ha avuto nel nostro ordinamento e gli intrecci umani le relazioni, l’impegno civile e sociale e gli studi socio-giuridici che ne sono alla base
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Wroceński, Józef. "Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Abstract:
Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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Kałowski, Julian. "Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu - nowicjatu : (studium prawno-historyczne)." Prawo Kanoniczne 44, no. 3-4 (December 10, 2001): 3–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2001.44.3-4.01.

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Abstract:
L’Autore sottopone all’analisi un problema molto importante e sempre attuale, ossia l’età richiesta dal diritto e dalla prassi per l’ammissione all’istituto religioso. Tutta la questione viene studiata principalmente sotto l’aspetto storico e per questo l’Autore dedica molta attenzione all’istituzione di oblazione paterna che consisteva nell’offerta, da parte del padre, dei figli allo stato religioso. Inoltre il problema dell’eta richiesta dal candidato per l’ammissione alla vita nell’ordine e del funzionamento dell’istituzione di oblazione vengono considerati, per quanto ció era necessario, alla luce del diritto civile, e soprattutto della legge dei cesari romani cristiani e degli altri sovrani civili. Il lavoro oltre all’analizzare l’istituzione di oblazione, rivolge anche l’attenzione sulla continua sollecitudine, sia della potestà suprema della Chiesa, sia dei fondatori dei singoli ordini, per assicurare ai candidate una decisione libera al momento di entrare nell’ordine. Col passar del tempo le direttive della legislazione della Chiesa riguardante l’età richiesta per l’ammissione al noviziato cambiavano e le differenze si vedono in modo particolare nel Codice di Diritto Canonico del 1917 ed in quello del 1983. Anche questo problema, l’Autore lo studia con attenzione particolare.
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Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali in Europa." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 55. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0055.

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Bonfanti, Matteo E. "Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformitŕ di contenuti." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2011): 437–81. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-003001.

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Strambi, Giuliana. "L’agricoltura contadina fra istanze locali e globali." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(29) (December 30, 2021): 461–76. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.23.

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Abstract:
Il presente contributo ha per oggetto l’agricoltura cosiddetta contadina. Partendo dall’esame della proposta di legge “per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina”, attualmente in discussione al Parlamento italiano, e in particolare della definizione di “azienda agricola contadina” e “agricoltore contadino”, si mettono in evidenza le istanze del movimento civile che sostiene il disegno di legge e il contesto internazionale in cui esse si sono sviluppate. In relazione a quest’ultimo aspetto, verranno esaminati gli elementi della Dichiarazione dell’ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali che verrebbero implementati nell’ordinamento italiano grazie al disegno di legge italiano. Il dibattito intorno all’agricoltura contadina offre, infatti, interessanti spunti di riflessione sul ruolo dell’agricoltura non industrializzata e di piccole dimensioni nel perseguire obiettivi di interesse globale come la food security e la lotta al cambiamento climatico e, più in generale, la sfida dello sviluppo sostenibile posta dall’ONU con l’Agenda 2030, ma anche sugli istituti tradizionali del diritto agrario italiano, quali quello dell’imprenditore agricolo e del coltivatore diretto.
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Rudzińska, Karolina. "Kara wydalenia ze stanu duchownego." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 203–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.11.

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Abstract:
La pena della dimissione dallo stato clericale è la pena espiatoria, massima per i chierici ai quali soltanto può essere applicata. E la pena perpetua per la sua natura. Può essere irrogata mediante processo giudiziario o per mezzo di procedimento amministrativo salvo sempre il diritto di difesa. Può essere comminata nei casi previsti dalla legge universale, cioè: 1) l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata o grave scandalo; 2) la profanazione delle specie consacrate; 3) la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; 4) la violenza fisica contro il Sommo Pontefice; 5) la sollecitazione; 6) il matrimonio anche solo civile con contumacia; 7) il concubinato con contumacia; 8) gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei diciotto anni. E prevista alla Congregazione per il Clero come facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC. In tutti i casi la pena è facoltativa. Tale pena comporta la perdita dei diritti propri dello stato clericale, degli onori e degli uffici ecclesiastici.
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Malenica, Antun. "DIRITTO ROMANO LA FONTE DEL DIRITTO CIVILE SERBO MODERNO." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 27. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.02.

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Gissi, Alessandra, Stefania Bartoloni, Ferdinando Fasce, and Emanuele Bernardi. "Recensioni." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (February 2022): 185–201. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-002007.

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Abstract:
In questo numero:Vinzia Fiorino, Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915) (Alessandra Gissi)Beatrice Pisa, Infanzia abbandonata, orfani e pupilli della nazione in Italia (1915-1920) (Stefania Bartoloni)Raffaella Baritono, Eleanor Roosevelt. Una biografia politica (Ferdinando Fasce)Elena Aga Rossi, L'Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda (Emanuele Bernardi)
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Chiodi, Giovanni. "Oltre la sovranità nazionale: Filippo Vassalli in missione a Londra (1945)." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 22, 2022): 401–31. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19451.

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Abstract:
Nel novembre-dicembre 1945, il civilista Filippo Vassalli intraprese una missione a Londra, a capo di una delegazione di giuristi invitati dal British Council ad osservare il funzionamento delle istituzioni inglesi, attraverso un “legal sightseeing” fatto di “talks” e “meetings” con illustri esponenti della politica e della cultura giuridica britannica. Alcuni documenti dell’archivio Vassalli consentono ora di approfondire i risvolti di questo viaggio, di cui il giurista stilò un resoconto in alcuni suoi scritti. La ricerca, in particolare, intende dimostrare che Vassalli, durante la missione, maturò l’idea del superamento del mito della sovranità nazionale in ambito internazionale, visione successivamente estesa nel campo del diritto civile. Vassalli supportò l’orientamento favorevole alla creazione di un’organizzazione superiore ai singoli Stati, che assicurasse la pace nel mondo e offrisse una tutela sovranazionale dei diritti dell’uomo. La missione ebbe anche conseguenze sull’ordinamento della giustizia, della polizia e della vita economica italiana, alla vigilia della Costituente, di cui pure Vassalli non fu chiamato a prendere parte. Come capo della missione, infatti, egli portò in Italia a De Gasperi, titolare del dicastero degli Esteri, un messaggio del Ministro degli Esteri Bevin, personalità eminente della politica anglosassone, che aveva già influenzato Vassalli sul terreno del futuro assetto delle relazioni internazionali in tempo di pace. La missione a Londra, di conseguenza, rappresenta una vicenda centrale per comprendere il pensiero di Vassalli nel decennio repubblicano.
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Junior, Hermes Zaneti. "TRA RULE OF LAW E STATO COSTITUZIONALE NEL DIRITTO PROCESSUALE BRASILIANO." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 36 (December 31, 2015): 132. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n36p132.

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Abstract:
<pre>Questo articolo si propone di analizzare le trasformazioni del diritto interno brasiliano , soprattutto per quanto riguarda le modifiche legislative e proces - durale derivanti da interferenze culturale e sociale che oggi immerso Brasile in una nuova era a causa del nuovo codice di procedura civile . Con l'obiettivo finale di non può risiedere solo nel negare la forza di una normativa precedente , ma piuttosto di ri- sidir nel fornire gli elementi per comprendere la giurisprudenza sulla scia della democrazia costituzionale plurale che costituisce un sostanziale equilibrio tra le parti e il tribunale , con lo scopo di demistificare la teoria delle fonti del diritto che nella tradizione del diritto civile , pone un divieto rispetto alla giurisdizione , la prudenza come fonte di formale e vincolante .<br /><br /></pre>
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Fleming, John I. "I cattolici messi di fronte alle strategie pro-eutanasia e pro-aborto." Medicina e Morale 45, no. 1 (February 28, 1996): 101–20. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.922.

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Abstract:
I cattolici spesso si trovano esclusi ed emarginati dai dibattiti politici pubblici sull’aborto e l’eutanasia. Questo perché i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia legalizzati nelle attuali democrazie secolari e pluraliste hanno con successo definito l’opposizione cattolica come “fondata sulla religione, e quindi base rischiosa per la politica”. I cattolici, so sostiene, non dovrebbero cercare di imporre le loro opinioni sugli altri, ma dovrebbero rispettare l’autonomia degli individui a scegliere come reputano meglio per se stessi . In realtà sono i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia che cercano di attaccare i valori comunemente condivisi grazie ai quali le persone nelle società civili sono capaci di vivere insieme in pace e giustizia. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e gli altri strumenti per i diritti umani testimoniano per gli inalienabili ed inviolabili diritti alla libertà e alla vita del nascituro. Questi stessi documenti vietano la legalizzazione della eutanasia volontaria in quanto qualsiasi concessione ad uccidere un innocente e la tratta degli schiavi (anche quando accettati volontariamente dagli individui) rappresentano una minaccia alla vita ed alla libertà di cittadini innocenti. I Cattolici possono entrare nei dibattiti politici pubblici sulle questioni della vita sulla base dei valori internazionalmente accettati, i quali sono in armonia con la tradizione morale cattolica.
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Picardi, Roberto. "L’impotenza generandi e coeundi nell’uomo e nella donna: humano modo e verum semen." Medicina e Morale 53, no. 5 (October 31, 2004): 997–1015. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.628.

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Abstract:
Nel presente articolo viene affrontato il tema dell’impotenza secondo tre prospettive: giuridico-canonica, giuridico-civile, medica. Per il Diritto Canonico, l’impotenza a compiere la copula (impotentia coeundi), a differenza della sterilità, costituisce un impedimento dirimente e rende nullo il matrimonio, ed è così un ostacolo alla validità del matrimonio. Tale impotenza può essere di due tipi: organica o funzionale. Essa deve essere inoltre antecedenti il contratto matrimoniale e perpetue. Nel Diritto Civile, l’impotenza, come disagio o anomalia o malattia, può sollevare numerosi problemi, tra questi è prevalente la richiesta d’accertamento e di disconoscimento di paternità. Per quanto riguarda, infine, il momento medico, esso viene affrontato nell’articolo in funzione degli aspetti utili al Diritto canonico. In questo senso, l’Autore specifica la differenza tra sterilità e impotenza e chiarisce il significato di alcuni termini che spesso vengono utilizzati per descrivere situazioni relative alla procreazione nella coppia.
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Lupoi, Maurizio. "I trust e la loro comprensione comparatistica." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 3–16. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.45.

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Abstract:
Tesi“Trust” è una nozione vaga e ultra-semplificata che nessuno studioso di common law ha mai tradotto in termini con i quali i giuristi di diritto civile hanno familiarità. Il diritto dei trust non è stato mai sistematizzato ed è strutturalmente incoerente (il che non significa che sia irrazionale); non esiste neanche una definizione dei ‘trust’ generalmente accettata e l’art. 2 della Convenzione de L’Aja sul trust non include tutti i caratteri del trust di common law. L’incoerenza è un dato strutturale del diritto inglese dei trust che si è sviluppato per mezzo di dicta giudiziari, ciascuno dei quali è un frammento delle inespresse teorie giuridiche dei singoli giudici. I giuristi di diritto civile non sono in grado di ‘tradurre’ le nozioni dell’equity in concetti di diritto civile. Non si tratta però di un compito impossibile se l’origine delle nozioni dell’equity e delle regole del diritto dei trust sono rintracciate e spiegate; così, un legislatore civilista può ben ricorrere al diritto dei contratti e perfino consentire che i disponenti agiscano in giudizio contro i loro trustee senza modificare sostanzialmente gli aspetti funzionali dei trust. D’altra parte i civilisti debbono diffidare da certi sviluppi moderni della “industria del trust” e dai connessi “trust industriali”, dal dilagare dei quali può discendere il crollo dell’intero diritto dei trust. The author's view“Trust” is a vague and over-simplified notion that no common law scholar has ever put in terms familiar to civil lawyers. Trust law has not been rationalised and is structurally incoherent (which does not mean irrational); not even a generally held definition of “trust” exists and article 2 of the Hague Trust Convention did not embody all the features of the common law trust. Incoherence is a structural feature of English trust law which developed from dicta of judges, each of which is a fragment of a judge’s unspoken legal theory. Civilians are unable to ‘translate’ equitable notions into civil law concepts. It is not an impossible task, however, once the origins of the equitable notions and of trust law rules are traced and explained; thus, a civilian lawmaker may well resort to contract law and even allow settlors to sue their trustees without substantially varying the functional aspects of trusts. On the other hand, civilians should be wary of certain modern developments of the “trust industry” and of the attendant “industrial trusts”, from the spread of which the demise of the whole trust law may ensue.
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Mittica, M. Paola. "Cosa accade di là dall’oceano? Diritto e letteratura in Europa." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 1 (May 20, 2015): 3. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.11.3-36.

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Abstract:
Obiettivo di questo contributo è delineare il quadro attuale degli studi di “Diritto e letteratura” da intendersi come una metodologia che riflette sull’interdisciplinarietà come via necessaria per elaborare un’osservazione complessa dei fatti dell’uomo e delle sue relazioni. Ma può divenire anche un movimento nell’orizzonte dell’impegno civico e politico, qualora alla cultura dell’interdisciplinarietà si coniughi quella dell’alterità e della responsabilità. Nel riassumerne le linee essenziali, l’esperienza europea sarà messa a confronto con quella statunitense per evidenziare la necessità di un recupero critico dell’identità culturale europea, da cui muovere in modo più costruttivo e originale all’evoluzione della prospettiva. Con particolare riferimento alla “rinascita” italiana degli studi di Diritto e letteratura dell’ultimo ventennio, saranno poi delineate alcune distinzioni di campo, utili a individuare tra i diversi versanti di Law and Humanities quelli che segnano l’ambito specifico di Diritto e letteratura, per tracciare, infine, all’interno di quest’ultimo, alcune direttrici di ricerca condivisibili interdisciplinariamente.
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Mittica, M. Paola. "Cosa accade di là dall’oceano? Diritto e letteratura in Europa." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 1 (May 20, 2015): 3. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.11.3-36/original_language.

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Abstract:
Obiettivo di questo contributo è delineare il quadro attuale degli studi di “Diritto e letteratura” da intendersi come una metodologia che riflette sull’interdisciplinarietà come via necessaria per elaborare un’osservazione complessa dei fatti dell’uomo e delle sue relazioni. Ma può divenire anche un movimento nell’orizzonte dell’impegno civico e politico, qualora alla cultura dell’interdisciplinarietà si coniughi quella dell’alterità e della responsabilità. Nel riassumerne le linee essenziali, l’esperienza europea sarà messa a confronto con quella statunitense per evidenziare la necessità di un recupero critico dell’identità culturale europea, da cui muovere in modo più costruttivo e originale all’evoluzione della prospettiva. Con particolare riferimento alla “rinascita” italiana degli studi di Diritto e letteratura dell’ultimo ventennio, saranno poi delineate alcune distinzioni di campo, utili a individuare tra i diversi versanti di Law and Humanities quelli che segnano l’ambito specifico di Diritto e letteratura, per tracciare, infine, all’interno di quest’ultimo, alcune direttrici di ricerca condivisibili interdisciplinariamente.
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Ester, Perifano. "La giustizia civile, la BCE e lo Stato di diritto." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 105–16. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006010.

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Sabbatini, Marco, and Evgeniya Litvin. "La Comunità europea degli scrittori e l'Urss dal disgelo agli anni Settanta." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (May 2021): 45–63. http://dx.doi.org/10.3280/mon2020-002003.

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Abstract:
L'articolo prende in esame le attività della Comunità europea degli scrittori (Comes) attiva tra il 1958 e i primi anni Settanta, colta nel periodo di cambiamento dei rapporti tra Italia e Urss durante il disgelo. Nata allo scopo di migliorare i rapporti tra scrittori europei e del resto del mondo, l'organizzazione prestò particolare attenzione al blocco socialista dell'Est Europa. Ideata da G.B. Angioletti, la Comes arrivò ad accogliere oltre 2.000 membri, tra cui noti scrittori, quali Sartre, Ungaretti e Golding. L'Italia ebbe un ruolo fondamentale nella nascita e nella gestione della Comunità. Vengono qui analizzati i documenti della organizzazione e la corrispondenza del segretario generale della Comes, G. Vigorelli, con i rappresentanti dell'Unione degli scrittori sovietici: Surkov, Tvardovskij, Bazan, Brejtburd. Le attività della Comes comprendevano l'organizzazione di congressi con la partecipazione di delegazioni sovietiche, la promozione di incontri internazionali di scrittori anche in Urss, la proposta di regolamentare in modo comune i diritti d'autore, la sensibilizzazione sul tema dei diritti civili, il sostegno agli scrittori vittime della censura e di repressioni politiche.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Viscomi, Antonio. "L'adempimento dell'obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi civilistici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 595–657. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128003.

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Abstract:
Il saggio assume l'adempimento dell'obbligazione di lavoro come luogo significativa di analisi e verifica delle intersezioni tra diritto privato e diritto del lavoro e come parametro di valutazione dello stato della relativa frontiera. Dopo alcune necessarie premesse metodologiche (la permeabilitŕ della linea di separazione tra diritto comune e diritto del lavoro; un paradigma conoscitivo coerente idoneo a cogliere, rappresentare e integrare assetti di interessi sempre piů complessi; la fragilitŕ delle impostazioni metodologiche caratterizzate da una esasperata valorizzazione degli effetti attesi e dalla contestuale svalutazione per ogni connessione logica ed assiologica con il sistema nel suo complesso), l'autore propone di recuperare all'analisi una pertinente considerazione, in sede di adempimento, della relazione tra comportamento debitorio ed aspettativa creditoria e una adeguata valutazione della complessitŕ dello scambio contrattuale, reso tale nel contratto di lavoro anche a motivo del coinvolgimento della persona del prestatore e della rilevanza, giŕ sul piano causale, della dimensione organizzativa, che conforma lo stesso modo di essere e di essere erogata della prestazione dovuta. Riguardata nella prospettiva del diritto del lavoro, la disciplina dell'adempimento offerta dal diritto civile si arricchisce di contenuti e suggestioni nuove, a motivo sia della predetta complessitŕ dello scambio, sia della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nel gioco contrattuale.
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Salvino, Tiziana. "Ekoglasnost contro Bulgaria : la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ristabilisce le regole del gioco." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 223. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0223.

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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 2 (October 1, 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract:
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Veneziani, Bruno. "Diritto e impegno civile. Una laurea honoris causa." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 123 (December 2009): 383–89. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-123001.

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Abstract:
- In the laudatio given on the occasion of the conferral of the honoris causa degree granted by the University of Bari, the author outlines the scientific, academic and personal profile of Sir Bob Hepple, a major legal scholar who has made a huge contribution to the development of legal studies in the UK and internationally. His knowledge and experience in several fields of law as well as in the judiciary sphere, his engagement in public issues both at national and international levels, the many institutional functions he played in his adoptive country (Great Britain) as well as in his native one (South Africa) and his collaboration within European and extra-European institutions, are all combined in his scholarship and in his activity of research in the field of employment law and of industrial relations. The author touches upon Hepple's many scientific works and outlines his outstanding contribution in offering perspectives of investigation and techniques of protection, at times original and innovative, in keeping with the objectives of social justice which are clearly identified and pursued throughout his work.
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di Maio, Claudio. "Residenza, investimenti e diritti “in cambio”. L’adozione di una Cash-for-citizenship Law in Bulgaria." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 191. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0191.

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Mangiameli, Agata Amato. "LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no. 8 (April 26, 2020): 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Abstract:
Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Panzarola, Andrea. "IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE TRA PRINCIPI E REGOLE. IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA GARANZIE ED EFFICIENZA DEL PROCESSO." Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 2, no. 2 (October 8, 2019): 182–200. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v2i2.97.

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Abstract:
Lo scopo del presente articolo è studiare la funzione dei prinicipi nel diritto processuale civile anche nell’ambito del Nuovo Codice di Procedura Civile (NCPC) brasiliano del 2015, con enfasi nella ricerca dell’equilibrio tra garanzie ed efficienza nel processo. Innanzitutto vengono studiati i principi e le regole nel NCPC brasiliano e nel processo civile in generale. Sono anche studiati i principi nei nuovi codici di procedura civile dei diversi paesi. In seguito si discute la funzione dei principi lungo la storia per arrivare al momento del recupero dela funzione assiologica dei principi processuali e alla questione della collisione tra questi ultimi con prevalenza delle garanzie delle parti nel processo.
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Haaland, Torunn. "Le vie verso la ragione: i segni del nuovo realismo in Gomorra." Quaderni d'italianistica 37, no. 2 (January 27, 2018): 191–210. http://dx.doi.org/10.33137/q.i..v37i2.29235.

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Abstract:
Il saggio si concentra sui concetti di realtà e impegno etico e civile in Gomorra. Il romanzo-inchiesta di Roberto Saviano viene in­serito nel contesto del ritorno al realismo e dell’emergere di “oggetti narrativi non-identificati” nella narrativa contemporanea, per poi es­sere associato al dibattito sul nuovo realismo sviluppatosi nell’ultimo decennio in campo filosofico. Costituiscono un punto di riferimento essenziale il Manifesto del nuovo realismo ed altri scritti di Maurizio Fer­raris, così come La questione morale di Roberta de Monticelli. Il primo approfondisce la natura inemendabile della realtà ontologica, separan­dola nettamente dalla realtà epistemologica, mentre la seconda riven­dica il valore della ragione pratica come base di conoscenza e giudizio. Entrambi i filosofi si oppongono allo scetticismo etico in favore di una rivalutazione della capacità della percezione d’accertare tutto ciò che non è socialmente costruito o che non è vero. Il fatto che ci sia una re­altà esterna e indipendente dal sapere umano permette di formulare dei giudizi intesi a indirizzare l’agire umano. L’analisi di Gomorra mostra, precisamente, una tendenza a ricorrere ai sensi come prove dei fatti e alla ragione per acquisire una conoscenza approfondita dei fatti stessi. Le esperienze sensibili si trasmettono, inoltre, nella parola testimoniale e nella presenza fisica sul territorio dell’autore-testimone: due elementi chiave su cui si costruiscono le condanne delle realtà rivelate. I giudizi morali pronunciati suggeriscono che la libertà consiste nel dovere di portare a compimento i diritti civili e di rendere ragione e chiedere agli altri di rendere ragione del proprio agire. In fine, una tale concezione della scrittura e dell’impegno civile rivendica la capacità della parola scritta di documentare, come propone Ferraris, fatti e azioni, e la poten­za della ragione quale fondamento per un dialogo critico con i lettori.
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Ugolino, Francesca. "Italia. La Corte Di Cassazione difende i diritti delle coppie omosessuali per quanto riguarda l’affidamento dei minori." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 239. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0239.

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Lupoi, Maurizio. "Chancellors as civil lawyers – and the equitable notion of «fraud»." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 797–807. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.174.

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Abstract:
The author’s view Equity’s origin is traced back to Rome’s ius commune. Chancellors were doctors in civil law and until Henry VIII’s breach with Rome, were also Bishops. Their cultural and spiritual anchors were very distinct from those dispensing justice in common law courts. In the course of the fourteenth century common law courts surrendered their discretionary powers and disavowed any reliance on conscience and opted for rigor juris. Equitable doctrines, enacted by Chancellors and Masters who knew only Roman and canon law, prevented unconscientious exercise of a plaintiff’s rights at law. «Fraud» in English equity is identical to «fraus» in Roman law; whilst France, Germany and other countries of continental Europe squandered the Roman law inheritance, English equity holds the torch for Roman principles.Tesi I Cancellieri dell’età formativa dell’equity erano usualmente dottori di diritto civile e di diritto canonico, così anche i Master che li coadiuvavano, e ignoravano la common law. Inoltre, erano vescovi e in tale veste pronunciavano sentenze nelle corti ecclesiastiche. Quando si trovarono a giudicare per delega reale, applicarono l’unico diritto che conoscevano. La «fraud» elaborata nell’equity corrisponde precisamente alla «fraus» del diritto romano e la dottrina dell’equity in forza della quale non è consentito avvalersi di una legge per sostenere una «fraud» deriva direttamente dalle fonti romane.
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Panzarola, Andrea. "IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA UTILITARISMO ANGLOSASSONE E CODICI PROCESSUALI ATTUALI." Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 3, no. 1 (October 9, 2019): 155–82. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v3i1.106.

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Abstract:
Anche nel settore del giudizio civile si registra un crescente interesse per il giurista e filosofo londinese Jeremy Bentham e per le sue proposte in tema di disciplina della prova e di organizzazione della procedura giudiziaria. Le tesi utilitaristiche benthamiane possono scorgersi pure nella impostazione generale delle “Civil Procedure Rules” inglesi e nella teoria, che vi è accolta, della “proportionate justice”. Peraltro, tanto le concezioni di Bentham, quanto l’impiego del canone di proporzionalità in chiave utilitaristica, pongono delicati problemi e rischiano di ostacolare una piena tutela dei diritti individuali alla tutela giudiziaria.
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Ibán, Iván C. "LARICCIA, Sergio, Diritti civili e fattore religioso, Società Editrice Il Mulino, Bologna, 1978, 211 páginas." Ius Canonicum 19, no. 37 (March 27, 2018): 433–35. http://dx.doi.org/10.15581/016.19.20896.

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Forgione, Paola. "Il contrasto al traffico di "diamanti insanguinati", fra guerre civili e violazioni dei diritti umani." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2010): 586–95. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003008.

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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Abstract:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Jung-Ha Kim. "L’archivistica: l’equilibrio tra il diritto civile e il potere politico." Journal of Humanities, Seoul National University ll, no. 62 (December 2009): 3–42. http://dx.doi.org/10.17326/jhsnu..62.200912.3.

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Stępień, Marek. "Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925)." Prawo Kanoniczne 52, no. 1-2 (June 5, 2009): 321–51. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.11.

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Abstract:
I capitoli dei canonici sono i collegi del clero istituiti dai Sommi Pontefici per la solennità delle celebrazioni nella chiesa per la quale sono state istituite, invece il capitolo cattedrale aiuta il vescovo nel governo della diocesi, come un consiglio, e, durante la “sede vacante” della diocesi, supplisce il vescovo nell’amministrazione della diocesi. Papa Pio VI con la bolla “Saepe factum est” del Marzo 1799 creò la diocesi di Wigry. Dopo il Congresso di Vienna del 1815 fu creato il Regno Polacco e suo re sarebbe stato ogni imperatore russo. Con questi cambiamenti gran parte della diocesi di Wigry si trovò ai confini del Regno. Nel 1818 con la bolla “Ex imposita Nobis” papa Pio VII, al posto della diocesi di Wigry, creò la diocesi di Augustow, ossia di Sejny e, proprio questa diocesi apparteneva a Regno Polacco. Lo stesso papa ordinò di formare sette capitoli cattedrali tra i quali uno a Sejny. Il papa sottolineò che di ogni capitolo cattedrale potevano far parte al massimo dodici canonici con i benefici, con quattro titoli, decano, arcidiacono, custode, scolastico e inoltre, un canonico di sacra teologia e un penitenziere. Le autorità non lasciarono piena libertà al Capitolo di Sejny. L’esecutore della bolla papale, arcivescovo Holowczyc, nel decreto d’erezione obbligò il Capitolo ad adempiere gli obblighi posti sia dal vescovo diocesano che dalle autorità civili, ciò indica che quest’ultima faceva delle pressioni sul vescovo. I vescovi diocesani, in modo evidente, furono condizionati dalle autorità civili per le nomine dei canonici della cattedrale. Un’espressione significativa la si trova nella istruzione, secondo cui proprio le autorità civili dovevano nominare i canonici presentati dal vescovo diocesano. La Chiesa fu costretta a subire tale situazione non avendo altra alternativa. In modo particolare si può notare questa ingerenza nel fatto di dover sottoporre alla accettazione delle autorità civili il vicario capitolare, eletto dal capitolo. Il Capitolo della Cattedrale di Sejny, dopo l’elezione del vicario capitolare, si rivolgeva sempre alle autorità civili per l’accettazione del nuovo eletto. Il Consiglio Amministrativo del Regno Polacco oppure il Governatore, emettevano l’approvazione della scelta. Le autorità civili non soltanto accettavano l’elezione del vicario capitolare, ma fissavano anche la sua retribuzione. In genere, la prassi per le nomine dei prelati e dei canonici del Capitolo della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny, incominciava con la presentazione dei tre candidati, allegandovi il loro curriculum, da parte del vescovo diocesano alle autorità civili. Dopo si rimandava la decisione al vescovo per emettere il decreto di nomina, e si obbligava il candidato a presentare alle autorità civili la carta ufficiale per la redazione del decreto civile. Ci sembra che il motivo principale di mancanza dello statuto si trova nell’atteggiamento delle autorità civili. Il Capitolo non possedeva delle rendite e degli obblighi precisi, ma dipendeva esclusivamente dalle autorità civili. Proprio per questi impedimenti il Capitolo della cattedrale, soltanto agli inizi del XX secolo, ricevette lo statuto. Si può affermare, in genere, che per quanto concerne il Capitolo della diocesi di Augustow, ossia di Sejny, non sempre le cose si svolgevano nel rispetto del diritto canonico universale e particolare. La posizione socio-politica del Regno Polacco sia nei territori occupati dagli stati vicini che nei rapporti tra la Santa Sede e la Russia, influenzò notevolmente una tale situazione.
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Marciano, Alain. "The Political Economy of Domestic Violence*." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 163–73. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540345.

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Abstract:
Abstract Nell’ambito del processo di transizione in corso in Europa orientale, l’evoluzione verso regimi politici democratici è uno degli sviluppi più importanti.Naturalmente, il presupposto perché tale evoluzione possa aver luogo è quello di un insieme di regole costituzionali che impedisca la vioienza interna, cioè la vioienza esercitata dallo Stato all’interno dei suoi confini, a danno delle libertà civili e dei diritti politici.Infatti, uno dei principali aspetti della vioienza consiste nel ricorso ad essa da parte dello stesso Stato.Sebbene essa sia stata studiata empiricamente, non vi è alcuna definizione comunemente accolta di «violenza interna».Obiettivo di questo scritto è quello di fornire una struttura teorica nel cui ambito il problema della vioienza interna possa essere discusso.Si dimostra che la vioienza è minore quando la liberta economica coesiste con le libertà civili e politiche.L’impostazione qui seguita si riferisce ai motivi dello Stato per infliggere vioienza. Si dimostra come e perché uno Stato fa ricorso alia vioienza politica ed economica per motivi strumentali ed espressivi.Successivamente viene derivata una tipologia di regimi. La vioienza può essere «strumentale», quando il suo obiettivo è il controllo del comportamento dei cittadini, e «espressiva» quando essa costituisce una fonte diretta di vantaggio (favorendo gli interessi di altri gruppi).
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Anaya, Lauren A. "Policymaking in the Italian Courts." Anthropological Journal of European Cultures 23, no. 1 (March 1, 2014): 40–58. http://dx.doi.org/10.3167/ajec.2014.230103.

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Abstract:
In this article, I use the current struggle over recognition of rights for same-sex couples in Italy as a window on larger policymaking processes. Associazione Radicale Certi Diritti is leading the charge for the recognition of rights for same-sex couples in Italy with its innovative national campaign Affermazione Civile that seeks to obtain marriage equality for same-sex couples in Italy through the deployment of judicial initiatives. Through the Affermazione Civile project, Italian LGBTI rights activists successfully circumvent national politics and advance recognition of same-sex couples' rights in Italy. I argue that recent policy changes with respect to the treatment of this group are direct products of the EU's influence on the national judicial system and demonstrate a continuing trend towards increased judicial activism at the expense of national politics. This article illustrates how the EU influences the making of national public policy outside the economic realm in unanticipated and unintended ways.
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Marco, Ciccarelli. "Collaborazione ed efficienza nel processo civile. Redazione degli atti, diritto di difesa e servizio degli uffici giudiziari." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 144–55. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006014.

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Abstract:
1. Processo e garanzie: contrapposizione o collaborazione fra giudici e avvocati?2. Tecniche di redazione degli atti ed efficienza del processo3. Il "Progetto atti" di Torino: protocollo e modelli4. Redazione degli atti ed esercizio del diritto di difesa5. Redazione degli atti, lavoro del giudice e servizio dell'ufficio6. Cose fatte e cose da fare
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