Journal articles on the topic 'Definizione giuridica di arte'

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Brocca, Marco. "Nuove interazioni tra «Città» e «Ambiente»: i boschi urbani." Società e diritti 8, no. 15 (January 11, 2023): 210–25. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19685.

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Abstract:
Il presente contributo si propone di esaminare il tema della forestazione urbana in ragione della crescente attenzione posta dall’agenda pubblica, soprattutto internazionale, che muove dall’acquisita consapevolezza della multifunzionalità dei boschi urbani: la presenza di boschi nei centri abitati è elemento di compensazione degli stati di inquinamento particolarmente intensi nelle aree metropolitane, nonché contribuisce alla fisionomia dei paesaggi urbani e fornisce utilità ulteriori sul piano economico, sociale e culturale. A livello nazionale, la promozione di iniziative di forestazione urbana è prevista dal PNRR, tuttavia il dato normativo di riferimento è scarno e, anzitutto, è incerta la definizione giuridica della categoria di “bosco urbano”. Peraltro, rilevano diverse iniziative territoriali, espressioni virtuose della sussidiarietà.
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Gałkowski, Tomasz. "Pobożny zapis i pobożna fundacja." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 317–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.16.

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Abstract:
L’Autore nel suo articolo cerca di descrivere la pia volontà indipendentemente dalla definizione giuridica esistente nel Codice di Diritto Canonico. In esso la pia volontà viene definita attraverso la causa pia. La definizione lascia a parte dei motivi della pia volontà che provengono dalla fede e dalla devozione dell’offerente. In questo contesto l’Autore pone la domanda se è possibile fare la pia volontà da parte d’un incredente. La pia fondazione è una forma della pia volontà. Nell’articolo viene analizzata l’esistenza delle pie fondazioni ecclesiastiche nel diritto polacco statale.
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3

Brino, Vania. "Diritti dei lavoratori e catene globali del valore: un formante giurisprudenziale in via di definizione?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 167 (October 2020): 451–70. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-167001.

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Abstract:
Il saggio, muovendo dalla difficoltà di prevedere strumenti rimediali efficaci nelle ipotesi di violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori nelle catene globali del valore, sostiene la tesi della necessaria introduzione di meccanismi dotati di implicazioni extraterritoriali al fine di su-perare i vincoli imposti dalla territorialità della legge e dal dogma della personalità giuridica separata delle imprese. L'Autrice riprende alcune pronunce che, intervenute sia su profili di diritto sostanziale che processuale, concorrono a definire nuovi percorsi interpretativi promuo-vendo una più ampia giustiziabilità dei diritti.
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Sokala, Andrzej. "Palam corpore quaestum facere : glossa ad D. 23,2,43 pr. - 3." Prawo Kanoniczne 37, no. 3-4 (December 20, 1994): 159–64. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.3-4.11.

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Abstract:
L’articolo presenta le considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano. E una glossa a D.23,2,43 pr.-3. dove è stato inserito un frammento del lib. 1 Ad legem Iuliam et Papiam di Ulpianio. Questa fonte rappresenta l’unica definizione giuridica a noi nota di prostituta (mulier quae palam corpore quaestum facit) e di prostituzione nel diritto romano. Per Ulpiano la prostituzione (palam corpore quaestum facere) è l’intrattenere rapporti sessuali ripetuti, palesi e senza scelta del partner, da parte di una donna che agisca in piena consapevolenza, pur se non necessariamente a scopo di lucro (nonostante l’ultimo elemento è stato controverso per gli stessi Romani).
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5

Fabbro Carmen. "Telecomunicazioni aeronautiche: natura giuridica, regime normativo e forme di delega." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 25, 2022): 388–98. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.584.

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Abstract:
Questo articolo si propone di analizzare la natura giuridica delle telecomunicazioni aeronautiche e il potere-dovere dell'Unione di promuoverne la delega. Si segue il metodo di approccio descrittivo e logico-induttivo, indagando la strutturazione del servizio nell'ordinamento del Paese e verificandone la conformazione pragmatica, in modo da suggerire un modello di delega rilevante. Sembra che le telecomunicazioni aeronautiche siano un argomento poco studiato nel campo delle scienze giuridiche. In quanto servizio posto a tutela dell'Unione, integra un elemento di navigazione aerea, con un intrinseco collegamento alla sicurezza aeroportuale, ma con elementi caratteristici di un servizio di telecomunicazioni (art. 21, XI c/c XII, c della Costituzione del Repubblica Federativa del Brasile). Considerato il comando legale che ne consente la prestazione da parte di agenti pubblici o soggetti privati specializzati (art. 47 c/c 48 e unico comma del Codice Aeronautico Brasiliano), tale servizio dovrebbe seguire il trend di depubblicizzazione degli aeroporti pubblici, per essere oggetto di delega autonoma su larga scala, con opportuna definizione della corretta modalità (concessione o autorizzazione). Si prevede, infine, di incoraggiare incursioni legali che approfondiscano il tema, oltre a suggerire una politica pubblica finalizzata alla privatizzazione delle Telecomunicazioni Aeronautiche.
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6

Violini, Lorenza. "La scuola come comunità? Modelli per una riorganizzazione." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2021): 111–24. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003005.

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Abstract:
Le riflessioni del presente saggio si prefiggono di entrare nella complessa definizione del nucleo centrale ed essenziale di una istituzione, la scuola, che sta al cuore di molte funzioni pubbliche proprie di uno Stato costituzionale a impronta sociale. La ripresa del dato costituzionale, a monte di ogni trattazione istituzionale o normativa, è utile per identificare quegli elementi primigeni che reggono il sistema nel suo complesso quale è, per il nostro tema, la funzione educativa e, quindi, l'educazione in senso lato, apparentemente lontana dalle aride tecnicità dell'analisi giuridica ma profondamente innervata in molti degli snodi essenziali di ogni ordinamento che si voglia definire democratico, secondo tutte le declinazione in cui si esprime questa fondamentale qualifica dei nostri sistemi di governo.
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Pace Gravina, Giacomo. "L'Arcadia di Vincenzo Simoncelli." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 180–205. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-7.

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Abstract:
Il saggio indaga un trittico, opera del pittore scandinavo Christian Meyer Ross del 1898, per identificare le molteplici connessioni tra Arte, Storia e Diritto celate nel dipinto. Le immagini della Madonna, del Bambino Gesù e di S. Rocco, infatti, velano l’identità di importanti giuristi e di loro congiunti, consentendo all’autore di mettere in luce personaggi ed eventi rilevanti per la storia giuridica.
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8

Szymecka, Agnieszka. "Produzioni di qualitĂ e sviluppo rurale: il caso polacco." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 191–98. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003008.

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Abstract:
L'oggetto del presente lavoro sono le condizioni giuridiche di sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità in Polonia. Questo tipo di produzioni è molto importante per l'agricoltura europea. Infatti, la Commissione europea considera tali produzioni l'arma più potente degli agricoltori europei in un mondo sempre più competitivo. Esse contribuiscono, inoltre, allo economico-sociale e ambientale sviluppo rurale sostenibile. Nella prima parte l'autrice prende in esame la definizione della "qualità ". Ne analizza varie nozioni adottate dal recente Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e sottopone a critica alcune di loro. Vengono presentati anche gli "schemi di prodotti di qualità " europei e nazionali. La seconda parte del lavoro prensenta diverse iniziative avviate in Polonia e dirette alla promozione delle produzioni agroalimentari di qualità . Sono presentate le barriere normative in merito che riguardano: la definizione giuridica dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli, le norme fiscali e le regolazioni sulla vendita diretta. Viene fatta una comparazione con le rispettive norme e regolazioni italiane. In conclusione l'autrice constata che il legislatore polacco non è sufficientemente coinvolto nella creazione di un appropriato contesto normativo necessario per lo sviluppo delle produzioni di qualità in Polonia.
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Degrassi, Lidianna. "«Le industrie culturali e creative»: una formula fortunata, ma ancora in cerca di identità (giuridica)." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022001.

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Abstract:
Inquadrare concettualmente la formula «CCI - Industrie culturali e creative» è un'operazione di cui si è occupata principalmente la dottrina economica della cultura. Il presente contributo offre alla comunità scientifica alcuni spunti di riflessione da un punto di vista giuridico, in particolare in relazione al diritto dell'UE e al diritto interno. Ciò che rende la definizione un unicum nel panorama del diritto pubblico multilivello è la specificità del CCI, che, allo stesso tempo, indaga i profili di «cultura», «creatività» e di «industria/economia». Ciò acquista rilevanza anche nell'ordinamento giuridico italiano, perché la Costituzione repubblicana non conosce questa nozione, il che fa sì che gli studiosi ne diano un'interpretazione sistematica. Oltre a questo, avendo a che fare con una forma di stato regionale, occorre rendersi conto di come sono distribuite le competenze tra Stato e Regioni, a causa dell'eterogeneità del settore del CCI. L'incertezza della nozione di diritto costituzionale ha permesso al legislatore statale di introdurne una simile, ma non identica: quella di «imprese culturali e creative», su cui, nel paragrafo finale, questo lavoro cerca di riflettere in prima battuta
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Sanza, Michele. "I nuovi pazienti a rischio di comportamenti antigiuridici." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (April 2011): 75–86. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-001006.

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Abstract:
Il profilo dei nuovi pazienti a rischio di comportamenti antigiuridici si pone all'incrocio tra i cambiamenti avvenuti nel campo dell'epidemiologia dei disturbi psichici e i risultati delle ricerche sul rapporto tra psicopatologia e comportamento violento. Questo approccio va ulteriormente riportato all'evoluzione del quadro normativo di riferimento che, avendo modificato importanti aspetti teorici della non imputabilitŕ e altrettanto importanti aspetti pratici delle misure di sicurezza per i pazienti rei non imputabili, ha determinato nuovi fabbisogni organizzativi e di competenza tecnica nei Dipartimenti di Salute Mentale. Il quadro di lettura che si propone, tende a trovare la definizione del profilo dei nuovi pazienti a rischio di comportamenti antigiuridici nelle prospettive epidemiologica, clinica, giuridica, e dell'organizzazione dei servizi. Questi aspetti, del resto, devono essere visti in un'ottica di sistema, come parti reciprocamente interagenti, di cui occorre definire i punti di contatto, affinché le conoscenze del quadro di riferimento teorico, cosě composto, si possano tradurre in percorsi operativi di tipo professionale nei Dipartimenti di Salute Mentale.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Fusar Poli, Elisabetta. "Oltraggi d’autore." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 140–80. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-6.

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Abstract:
Lo studio propone un’indagine in prospettiva storica intorno al dialogo multiforme fra arte e diritto, prendendo in considerazione l’arte come oggetto di diritto e, al contempo, come dispositivo di interrelazione, ovvero come diaframma materiale e concettuale fra cultura giuridica e cultura tout court. Entro questa prospettiva, è affrontata la questione della ‘vera arte’ nell’interpretazione del giurista, attraverso la giurisprudenza in tema di oltraggio al pudore, fra codice penale liberale e codice del 1930. La transizione fra i due testi normativi, che vedono la luce in contesti storici e culturali profondamente differenti, porta a un apparente affrancamento normativo dell’arte dalla morale, finché la libertà dell’arte troverà forma costituzionale. Il dissidio fra arte e morale, tuttavia, si mantiene vivo per il giurista, facendosi intrinseco alla possibilità di qualificare un’opera dell’ingegno quale opera d’arte.
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Marchetti, Luca. "La filosofia dell'arte di Arthur C. Danto. Alcune traduzioni recenti." PARADIGMI, no. 3 (December 2010): 163–72. http://dx.doi.org/10.3280/para2010-003012.

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Abstract:
Il saggio si concentra su alcune recenti traduzioni italiane delle opere di A.C. Danto per mostrare le linee guida della sua filosofia dell'arte. In primo luogo la tesi per cui, se due oggetti "indiscernibili" appartengono a due categorie filosofiche differenti, non č piů possibile una teoria "estetica" dell'arte (teoria dell'imitazione, teoria dell'illusione, formalismo, ecc). In secondo luogo, la peculiare unione di "essenzialismo" (la definizione di condizioni necessarie e sufficienti) e di "storicismo" (con riferimento alla filosofia dell'arte hegeliana). Attraverso queste linee guida Danto affronta il rapporto tra filosofia e arte, tra arte e realtŕ (o tra opera d'arte e mero oggetto), la tesi della "fine dell'arte" e il problema dell'arte post-storica.
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Pantano, Fabio. "Il lavoro a distanza dopo la pandemia: problemi organizzativi e soluzioni giuridiche." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 113 (July 2022): 167–82. http://dx.doi.org/10.3280/qua2021-113008.

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Abstract:
La diffusione "forzata" del lavoro a distanza durante la crisi pandemica ha consentito di sperimentare le principali problematiche organizzative che questa forma di lavoro solleva in relazione al benessere psico-fisico dei lavoratori, al loro rendimento e al loro senso di soddisfazione rispetto all'attività svolta. Gli studi di-sponibili evidenziano come una risoluzione razionale di questi problemi richiederebbe una modifica radicale dei modelli organizzativi, con un passaggio dai sistemi gestionali fondati sul controllo a una nuova impostazione incentrata sull'esaltazione della fiducia, dell'autonomia e della collaborazione. La cultura giuridica dimostra di trovarsi impreparata rispetto a questa prospettiva. In partico-lare, le scelte poste in essere dal legislatore si rivelano improntate a una visione tradizionale, fondata sull'idea che il lavoro sia quello svolto nell'impresa in senso fisi-co. In Italia, la legge n. 81/2017 rimette la definizione delle modalità di svolgimen-to del «lavoro agile» ad un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, tralasciando il ruolo che potrebbe essere svolto dalla contrattazione collettiva. Al contrario, nell'esperienza europea, proprio negli accordi sindacali dimostrano enormi potenzialità - benché ancora non del tutto esplorate - nell'adattamento dei problemi organizzativi del lavoro a distanza alle specificità dei diversi settori produttivi e delle singole aziende.
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Alberti, Fernando G. "Il contratto di rete: una rassegna." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 2 (April 2013): 176–97. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002007.

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Abstract:
Il presente articolo intende essere una breve nota tesa a fare il punto dello stato di adozione e di elaborazione dei contratti di rete. Con il contratto di rete, il Legislatore ha voluto introdurre una nuova fattispecie giuridica finalizzata a favorire l'aggregazione tra imprese di minore dimensione, aumentando cosě le dimensioni aziendali per meglio competere nei mercati internazionali e supportare l'innovazione. Il contratto di rete si differenzia nella ratio da altre forme burocratiche di reti inter-organizzative esistenti, per maggiore flessibilitŕ sia nella definizione degli scopi e dei confini della rete stessa sia nel livello di coinvolgimento dei partner. I contratti di rete stanno assumendo una diffusione tale da essere spesso utilizzati come sinonimi di rete tra imprese. Come ampiamente illustrato e chiarito in un articolo apparso sul numero precedente di Studi Organizzativi, le reti tra imprese si caratterizzano per una varietŕ di forme, assetti, obiettivi, meccanismi operativi e composizione, tale per cui l'appiattimento del fenomeno ai soli contratti di rete, che si registra nella retorica quotidiana di policy makers, giuristi e media, risulta essere non solo immotivato ma anche ontologicamente fallace. Emerge, quindi la necessitŕ anche per gli studiosi di strategia e organizzazione, e non solo per i giuristi, di chiarire questo fenomeno, comprenderne la natura, le potenzialitŕ e i limiti, analizzarne la diffusione e gli strumenti a supporto, ma anche metterlo in relazione con il piů ampio fenomeno delle reti inter-organizzative di cui i contratti costituiscono solo una delle possibili forme. Dagli elementi riportati in questo articolo si evince come il fenomeno dei contratti di rete, per quanto nascente, abbia vissuto nell'ultimo periodo sia un forte incremento quantitativo nell'ultimo anno sia un forte incremento sul fronte qualitativo. L'affinamento della fattispecie giuridica, la crescente casistica e l'ampio dibattito accademico, istituzionale e professionale creatosi attorno al fenomeno hanno stimolato molti a ragionare attorno al tema delle reti di imprese, anche se ancora con poca distinzione tra il concetto di rete di imprese - e le sue variegate forme - e quello di contratto di rete, che rappresenta solo un possibile inquadramento burocratico per la formalizzazione di una rete.
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Caroni, Pio. "E se anche il codice fosse un messaggio? La storia del codice ha senso solo se il codice non ne è il protagonista." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (August 28, 2018): 421–38. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p421-438.

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Abstract:
Questo saggio conclude ricerche sulla storia della codificazione del diritto, che l’autore ha iniziato mezzo secolo fa. Se aveva finora concesso molto (e forse troppo) spazio alla elaborazione storica di concetti e quindi alla definizione dello ‘statuto ontologico’ del codice, qui ne prescinde quasi totalmente. Ma si interroga in compenso sul destino concreto affrontato dai codici quando, oramai diritto vigente, entrano nella società, alla quale erano destinati, e tentano di disciplinarla. Vede perciò nel codice un messaggio, il cui valore (rispettivamente significato) non viene anticipato dal legislatore, ma via via appurato dal destinatario, in questo caso dalla società. E per essa (la precisazione non è superflua) da chi emergeva, quindi la dominava, ossia da chi era in grado di imporre proprie scelte di natura giuridica, sociale, economica, politica, rispettivamente di sintonizzare l’astratto codice sulle proprie personali frequenze. Mentre finora la ricerca era come stregata dalla storia dell’elaborazione/formazione del codice, questo diverso approccio sposta l’obiettivo sul dopo-codice, tenta cioè di descrivere in quale realtà si imbatte il codice una volta arrivato a destinazione e cosa nasce concretamente da questo incontro-scontro. E lo fa non per screditare quanto già si fece, ma per scoprirne (e descriverne) ora la parabola completa, grazie ad uno sguardo binario, rispettoso tanto dell’ottica del mittente, quanto di quella del destinatario. A chi interroga siffattamente il passato, molte ricerch non interessano più, massime quelle che gli autori hanno finora svolto muovendo esclusivamente dal testo sanzionato dal codice. Gli sembrano virtuali, immaginarie, frammentarie, una traccia sempre più smunta, che poi si perde nella sabbia. Ma in compenso, forte del suo sguardo binario, riesce magari a dissodare qualche incolto. A spiegare diversamente il rapporto istaurato fra codici regolari e irregolari, a ragionare in modo meno preconcetto sulla nozione di recezione/trapianto, oppure a rendersi conto che – a dispetto di quanto tuttora molti sostengono – ogni codice modifica inevitabilmente, tanto o poco, il quadro della realtà giuridica.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

Full text
Abstract:
Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract:
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Giacci, Vittorio. "Cinematografia e ispirazione letteraria socialista." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 54, no. 1 (March 31, 2020): 473–557. http://dx.doi.org/10.1177/0014585820910925.

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Abstract:
Il saggio affronta il tema della relazione tra letteratura e cinema sia in termini generali che in ambito più strettamente politico, soffermandosi sugli adattamenti di opere letterarie scritte da autori di area e ispirazione socialista, ma anche su opere cinematografiche, tratte da soggetti originali, realizzate da registi che si sono riconosciuti, stabilmente o temporaneamente, nel socialismo italiano. Si vuole colmare l’evidente lacuna di una critica che ha preferito guardare alle esperienze di autori che palesavano altre ispirazioni, come quelle cattolica e comunista, benché il contributo di cineasti dell’area socialista sia stato altrettanto, se non più ampio e profondo, come il presente saggio intende dimostrare. Lo studio considera anche l’apporto fornito dai socialisti laddove hanno operato, con incarichi di responsabilità, nelle politiche culturali italiane, partecipando anche alla definizione legislativa di settore, con posizioni di rilievo in importanti istituzioni del cinema pubblico (Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, Italnoleggio, Istituto Luce), senza escludere la Biennale, i vari festival e le organizzazioni del settore pubblico. Ne risulta il ruolo determinante giocato dal pensiero e dai valori socialisti nel quadro del rinnovamento culturale del paese attuato mediante lo strumento della settima arte. La relazione cinema/socialismo non può essere colta in tutte le sue articolazioni se non la si inscrive in un più ampio contesto storico/politico e all’interno delle due anime che hanno da sempre caratterizzato le vicende del Partito Socialista, la tensione massimalista e la progettualità riformista, le scissioni ed i tentativi di riunificazione, l’unità d’azione e il contrasto a sinistra tra Partito Comunista e Partito Socialista, la propensione del primo al monopolio culturale ed a tacciare di “revisionismo” qualunque tentativo di innovazione politica che fosse al passo con i tempi e la refrattarietà del secondo a ogni forma di immobilismo ideologico, di egemonia culturale e di subalternità.
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Brutti, Massimo. "Le finzioni nella giurisprudenza romana." Specula Iuris 2, no. 1 (January 10, 2023). http://dx.doi.org/10.30682/specula0201d.

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Abstract:
La finzione è un procedimento logico con il quale la rappresentazione di un fatto viene alterata o falsificata. Nel discorso giuridico, l’immagine alterata o falsificata del fatto serve a giustificare la scelta di una qualificazione giuridica e di una regolamentazione, che altrimenti non potrebbero applicarsi. Nel diritto romano la finzione è spesso usata sia nelle norme (come le leges, i senatus consulta, gli edicta, le constitutiones principum), sia nella giurisprudenza. I giuristi interpretano le norme, ma costruiscono anche finzioni autonome da introdurre nei casi controversi. Esse si differenziano dai procedimenti induttivi posti a base delle presunzioni e dellesimilitudini. Lo schema della finzione ricorre anche nelle trattazioni retoriche. Tra impieghi giuridici e retorici vi è una convergenza, un modo simile di intervenire sui fatti. Il fine è nel discorso retorico la persuasione, in quello giuridico la definizione di una disciplina oggettiva dei casi. Questa disciplina è solitamente portatrice di innovazioni. Il saggio le esamina, soffermandosi sul contributo dei singoli giuristi.
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Cristofolini, Alessandro. "Legal definition of forest into Italian law." L'italia forestale e montana, 2014, 37–45. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2014.1.03.

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Montanari, Andrea. "La vendita dell'opera d'arte materiale e della performance artistica nel dialogo tra arte e diritto." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (August 2017). http://dx.doi.org/10.3280/edt1-2017oa5147.

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Abstract:
Il presente lavoro indaga il rapporto tra l'arte e il diritto civile dalla prospettiva del trasferimento di proprietà dell'opera d'arte. Quest'analisi viene condotta dall'Autore con particolare riferimento alle opere della c.d. arte contemporanea: ossia quelle forme artistiche che si diffondono durante il secolo scorso e quello attuale.Tali opere consistono, a differenza di quelle in cui prende corpo la c.d. arte classica, non solo in manufatti, come ad es. la scultura o il disegno, ma anche in opere c.d. immateriali, come ad es. la performance artistica. Questa differenza pone diverse questioni sul fronte normativo. L'Autore si sofferma sulla diversa rilevanza giuridica che assume il trasferimento di proprietà delle opere materiali e il trasferimentodi proprietà della performance artistica. Quest'analisi viene effettuata sia sul piano della fattispecie sia su quello della tutela e prende corpo, nel primo caso, nell'indagine dell'incidenza delle caratteristiche dell'opera d'arte sulle regole del contratto di vendita, e, nel secondo caso, nella lettura della performance artistica dalla prospettiva del contratto d'opera intellettuale e della cessione del credito.
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Casini, Carlo, Marina Casini, and Antonio G. Spagnolo. "La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre 2011 e la nozione di embrione in senso ampio." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.154.

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Abstract:
L’articolo esamina la sentenza n° C-34/10 (caso Oliver Brüstle vs Greenpeace e V) del 18 ottobre 2011, emanata dalla Corte Europea di Giustizia, evidenziandone l’importanza, i limiti e le auspicabili implicazioni. Oggetto della sentenza sono tre questioni interpretative relative all’art. 6 della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tra queste, la principale riguarda la nozione di embrione umano. “Costituisce un embrione umano – affermano i giudici – qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia indotto a dividersi e a svilupparsi”. Di conseguenza non possono essere concessi brevetti a procedure che utilizzino embrioni umani o che, comunque, ne presuppongano la preventiva distruzione. Il contesto della sentenza riguarda, appunto, la materia dei brevetti e come si legge al punto 31 della sentenza “la portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte”. Nonostante il chiaro limite, la sentenza ha una sua positività che va oltre l’ambito brevettuale. I motivi della non brevettabilità consistono in un giudizio etico che non può essere ignorato anche al di fuori del campo brevettuale. La riflessione si estende anche all’ambito dei programmi di ricerca europei, dove coerenza vorrebbe che gli incentivi economici non fossero assegnati per la ricerca che implica la distruzione di embrioni umani e investe anche la comunità scientifica spingendo verso le ben più promettenti ricerche su cellule staminali adulte. Non dimentichiamo, infine, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’influenza che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo potrebbe avere sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, meno incline – al momento – a riconoscere un concetto di embrione in senso ampio. ---------- The article deals with the European Court of Justice’s decision on October 18th 2011 (C-34/10, Brüstle vs Greepeace e. V.) and it shows importance, limits and desirable consequences of it. Three explanatory issues regarding the article no. 6 of the directive on the legal protection of biothecnological inventions are object of this decision. The most important among them concerns with the notion of human embryo. The Court states that: “any human ovum after fertilization, any non-fertilized human ovum into which the cell has been transplanted and any non-fertilized human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, constitute a human embryo”. Therefore, procedures using human embryos or which implies the destruction of human embryos are not patentable. The contest of the decision concerns exactly patent field and the point no. 31 states: “It must be borne in mind, further, that the meaning and scope of terms for which European Union law provides no definition must be determined by considering, inter alia, the contest in which they occur and the purposes of the rules of which they form part”. Despite of this clear limit, the decision is positive beyond patent matter. The ethical judgment could not be ignored outside patent field, involving the European research programs too: economic incentives should not be allocated for those researches that destroy human embryos. On the other hand, research on adult human stem cells should be implemented. Finally, after the Treaty of Lisbon, we should consider the possible influence on the European Court of Human Rights.
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"Osservatorio italiano: Leggi, regolamenti e decreti statali." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 313–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001020.

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Abstract:
Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto del Presidente della Repubblica 30.7.2009 n. 189Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11.7.2002 n. 1482. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.11.2009Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivitŕ di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari (09A14317)3. Decreto Ministro dell'interno 28.11.2009Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno4. Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2.11.2009Modalitŕ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetarioCircolariCittadini comunitariLavoro1. Ministero interno 20.1.2010 n. 2Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della BulgariaSoggiorno2. Ministero interno 21.7.2009 n. 18Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle Linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"3. Ministero interno 28.8.2009 n. 400-aD.lgs. 6.2.2007, n. 30, come modificato dal d.lgs. 28.2.2008, n. 32, recante "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"Comunicazione della Commissione delle Comunitŕ europee al Parlamento europeo e al Consiglio in data 2.7.20094. Agenzia entrate 17.9.2009 n. 250/EIstanza di interpello -imposta di bollorilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato membrorichiesta parereCittadini extracomunitariAsilo5. Ministero interno 6.8.2009 n. 4902 - Circolare prot. n. 16560 del 3.3.2009 del Ministero dell'economia e delle finanzeDipartimento del TesoroDirezione VI. Aggiornamento dei prezzi di cessione dei "Documenti di viaggio per rifugiati" (copertina grigia) e Titoli di viaggio per stranieri" (copertina verde)6. Ministero interno 24.8.2009 n. 5234 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero cui č riconosciuto lo status di rifugiato7. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 22.1.2010 n. 9 - Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai ComuniAssistenza sanitaria8. Agenzia entrate 26.8.2009 n. 238/E - Consulenza giuridica (IVA. art. 10, n. 27 ter) del d.p.r. 26.10.1972, n. 633prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo9. Ministero interno 27.11.2009 n. 780/A7 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. SussistenzaCittadinanza10. Ministero interno 7.10.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanzaChiarimenti11. Ministero interno 2.11.2009 -Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanza.Ulteriori chiarimentiDetenuti stranieri12. Ministero giustizia 9.11.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Ingresso13. Ministero interno 20.7.2009 - Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'art. 27 ter d.lgs. n. 286/98 Famiglia14. Ministero interno 24.9.2009 n. 5987 - Art. 29, co. 6, del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta quesito15. Ministero interno 18.11.2009 n. 7170 - Legge 15.7.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Lavoro16. Ministero interno 12.10.2009 n. 5920 - Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 co. 5 del d.p.r. n. 394/99 (regolamento al testo unico per l'immigrazione)Minori17. Ministero istruzione, universitŕ e ricerca 8.10.2010 n. 2 -Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italianaRegolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle famiglie18. Ministero interno 2.10.2009 n. 6241 - Legge 3.8.2009 n. 102. Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 1.7.2009, n. 78 art. 1 ter - Emersione del lavoro irregolare e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione19. Ministero interno 7.12.2009 n. 7950 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Interruzione del rapporto di lavoro20. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 9.12.2009 n. 28660 - Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102.Chiarimenti21. Ministero interno 23.12.2009 n. 8456 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Circolare INPS del 9.12.200922. Ministero interno 28.12.2009 n. 8392 - Legge 3.8.2009 n.102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro 23. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 29.12.2009 n. 30264 - Lavoratori domestici - Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102. Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per l'immigrazione - istruzioni operative.Chiarimenti24. Ministero interno 18.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda25. Ministero interno 19.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domandaSoggiorno26. Ministero interno 27.5.2009 n. 3111 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - revoca - risposta quesito
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