Academic literature on the topic 'Danno da ritardo'

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Journal articles on the topic "Danno da ritardo"

1

Rossi, Alessio. "Ritardo nella riconsegna del bagaglio e danno da vacanza rovinata." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 7 (August 2013): 82–92. http://dx.doi.org/10.3280/dt2013-007008.

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2

Brugnone, Francesca. "Il danno non patrimoniale da ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte della compagnia aerea." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 3 (March 2012): 100–106. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-003009.

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3

Francisetti, Brolin Matteo M. "Ritardo nel trasporto aereo e danno esistenziale: riflessioni sul danno non patrimoniale da contratto e la libertŕ di circolazione." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 4 (July 2012): 19–38. http://dx.doi.org/10.3280/dt2012-004003.

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4

Erbetta, A., J. Bernbaum, R. A. Zimmerman, and J. A. D'Agostino. "Studio neuroradiologico delle lesioni focali ischemiche nei nati a termine e correlazioni cliniche." Rivista di Neuroradiologia 10, no. 2_suppl (October 1997): 66. http://dx.doi.org/10.1177/19714009970100s224.

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Abstract:
I danni cerebrali in epoca perinatale sono una delle più importanti cause di deficit neurologico nei neonati a termine. Possono essere diffusi o focali con aspetti anatomopatologici e neuroradiologici differenti a seconda del grado di maturazione cerebrale e del tipo di eziologia. Abbiamo eseguito una valutazione retrospettiva degli aspetti neuroradiologici e clinici di neonati con danni cerebrali focali, avvenuti nel periodo perinatale per processi trombo-embolici di varia eziologia. Materiali e metodi. La storia clinica di 21 neonati, ricoverati presso il Children's Hospital di Philadelphia (14 femmine e 7 maschi) con un danno cerebrale focale, avvenuto in epoca perinatale è stata rivista e correlata con gli esami neuroradiologici disponibili (20 RM, 1 CT). Risultati. L'indagine ha dimostrato infarti ischemici nel territorio dell'arteria cerebrale media in 15 neonati (9 a sinistra, 2 a destra e 4 da entrambi i lati); in 6 di questi pazienti ha dimostrato anche danni di tipo diffuso, quali la leucomalacia periventricolare (3 neonati) e alterazioni di segnale nei gangli della base (3 pazienti). In tale gruppo i fattori predisponenti sono stati, oltre a complicazioni durante il parto, cardiopatia congenita in 3 casi, sindrome da aspirazione di meconio in 2 casi. Infarti emorragici dovuti a trombosi venosa si sono verificati in 4 pazienti. In 2 casi erano presenti infarti corticali nei territori di confine. Per ciò che riguarda gli aspetti clinici, abbiamo riscontrato paralisi cerebrale e ritardo del linguaggio solo nel gruppo con danni nel territorio dell'arteria cerebrale media (12/15 e 7/15 rispettivamente) e nel gruppo con infarti venosi (3/4 e 1/4). Disturbi visivi erano presenti sono nel primo gruppo con infarti arteriosi (3/15). Conclusioni. I reperti neuroradiologici hanno permesso di categorizzare i danni cerebrali nei nati a termine nel modo seguenti: infarti nel territorio dell'arteria cerebrale media, con o senza danno cerebrale diffuso, infarti di origine venosa, infarti corticali nei territori di confine da ipotensione. Gli aspetti clinici sono in discreta correlazione con quelli neuroradiologici.
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5

Giorgi, Gloria. "Il diritto del passeggero al risarcimento del danno in caso di ritardo del volo operato da un vettore non comunitario." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 27 (March 2020): 442–78. http://dx.doi.org/10.3280/dt2019-027006.

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6

Bianchi Riva, Raffaella, and Chiara Spaccapelo. "Eccessiva durata del processo e responsabilità disciplinare dei magistrati: il ritardo nel deposito dei provvedimenti fra storia e attualità." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 485–546. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16896.

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Abstract:
Il tema dell’eccessiva durata dei processi e delle sue conseguenze pregiudizievoli sull’effettività della tutela giudiziaria rappresenta, da sempre, uno dei principali nodi del rapporto tra giustizia e opinione pubblica.Sin dall’unificazione italiana, la questione è stata affrontata per lo più sul piano delle riforme del processo e dell’ordinamento giudiziario, senza, tuttavia, la predisposizione di adeguati interventi in grado di incidere sull’organizzazione delle strutture e del personale. Se soltanto di recente il nostro ordinamento ha approntato strumenti di tutela diretta al principio della ragionevole durata del processo, formalizzato nell’art. 111 Cost., la responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardo nel deposito dei provvedimenti ha rappresentato, sin dall’inizio del Novecento, uno degli strumenti principali non solo per reprimere gli episodi più gravi (oggi determinanti addirittura un danno erariale da disservizio), ma anche per restituire credibilità alla funzione giudiziaria, nell’ambito delle complesse dinamiche relative al rapporto tra magistratura e società.Lo studio mira a valutare se, in assenza di idonei strumenti normativi volti ad evitare o quantomeno a contenere il fenomeno della lunghezza dei procedimenti, gli interventi della giurisprudenza, prima, della Suprema corte disciplinare e, dopo, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, chiamate a sanzionare gli illeciti dei singoli magistrati, siano stati in grado, nella difficoltà di trovare un equilibrio tra standard di rendimento e carichi esigibili, di rispondere in maniera soddisfacente al contenimento dei tempi del processo e alla riduzione dell'arretrato, obiettivi tra i principali del PNRR.
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Farina, L., L. D'Incerti, L. Chiapparini, C. Cimino, G. Battaglia, T. Granata, and M. Savoiardo. "Polimicrogiria (PMG) parieto-occipitale parasagittale bilaterale: Studio RM in 7 pazienti." Rivista di Neuroradiologia 10, no. 2_suppl (October 1997): 222. http://dx.doi.org/10.1177/19714009970100s2100.

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Abstract:
Recentemente è stata identificata una nuova malformazione dello sviluppo corticale associata ad epilessia caratterizzata da corteccia polimicrogirica localizzata nelle regioni parieto-occipitali parasagittali bilateralmente. Presentiamo i dati RM di 7 nostri pazienti, con alterazioni analoghe, 5 maschi e 2 femmine sorelle gemelle, di età compresa tra 20 e 68 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad almeno 1 esame RM, 5 con apparecchi 1.5 T e 5 con apparecchio 0.5 T. In tutti i casi la RM ha dimostrato la presenza di un solco abnormemente profondo posto nelle regioni parieto-occipitali bilateralmente in sede parasagittale e circondato da corteccia polimicrogirica. L'alterazione è bilaterale in tutti i pazienti, simmetrica in 4 casi e asimmetrica in 3 per maggior profondità del solco a sinistra. In tutti i pazienti la corteccia polimicrogirica si estendeva anteriormente nel lobulo parietale superiore fino alla regione rolandica: non è stato mai possibile identificare con sicurezza il solco centrale. Nei 3 casi con distribuzione asimmetrica e in 1 caso con distribuzione simmetrica il solco abnorme si estendeva fino alla porzione postero-superiore della scissura silviana anch'essa circondata da corteccia polimicrogirica. Il quadro clinico era caratterizzato da epilessia, impaccio motorio o segni piramidali e ritardo mentale di vario grado. Questa alterazione è stata interpretata dagli autori che l'hanno descritta come un disturbo dell'organizzazione corticale post-migrazionale correlata ad un danno ischemico corticale avvenuto in fase prenatale. La presenza di 2 sorelle gemelle affette nella nostra casistica suggerisce che un fattore genetico può essere coinvolto nella patogenesi della PMG parieto-occipitale parasagittale bilaterale come già evidenziato nella PMG perisilviana. La coesistenza di quest'ultima alterazione rafforza l'ipotesi genetica e suggerisce la possibile esistenza di quadri fenotipici molto diversi e complessi con una etiopatogenesi comune.
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Pistarà et al., Eugenia. "Management del paziente HIV positivo con infarto del miocardio: interazioni farmacologiche e ottimizzazione della terapia." JHA - Journal of HIV and Ageing, June 2022. http://dx.doi.org/10.19198/jha31534.

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Abstract:
L’aumento dell’aspettativa di vita dei pazienti con infezione da HIV2 (PLWH) ha condotto a un’aumentata prevalenza di patologie legate all’invecchiamento. Nei soggetti con infezione da HIV da lungo tempo, queste patologie hanno come fattori di rischio aggiuntivi una viremia possibilmente non ben controllata all’inizio della loro storia clinica, e un eccesso di infiammazione persistente nel tempo, responsabile di un danno cronico del sistema cardiovascolare. Nel nostro centro sono seguiti oltre 750 pazienti, dei quali il 52,3% ha un’età superiore a 50 anni. Nel soggetto con infezione da HIV, spesso le patologie cardiache vengono mis-diagnosticate, i sintomi si manifestano in forma atipica o sono erroneamente associati alla patologia sottostante, con un ritardo diagnostico che può anche tradursi in esito infausto. In questo articolo abbiamo raccolto tre casi di PLWH con episodi di malattia cardiovascolare acuta che hanno presentato complicazioni legate alle interazioni farmacologiche tra farmaci antiretrovirali e farmaci per il trattamento e la prevenzione secondaria di malattia cardiovascolare. Con l’aumento dell’aspettativa di vita dei PLWH si dovrebbe tenere conto delle complicanze a lungo termine della ART, valutando preventivamente, quando possibile, regimi PI-sparing. Nel post-IMA è opportuno valutare tempestivamente le interazioni farmacologiche e la farmacocinetica, prediligendo molecole non metabolizzate dal sistema di enzimi CYP. È necessaria una collaborazione in tempo reale tra le differenti specialistiche mediche.
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9

"Diritto italiano. Soggiorno." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 230–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002017.

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Abstract:
1. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regolarizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostativitŕ della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11 PPU El Dridi - non applicazione della normativa in contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio criminis - retroattivitŕ ex art. 2 c.p. - effetti anche sui provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici non definitivi - inapplicabilitŕ del principio tempus regit actum 2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna - 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali - diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimitŕ del diniego 3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimitŕ - ordine giudiziale alla questura di provvedere; ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericitŕ della domanda 4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento per inutile decorso del termine; ostativitŕ delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza; interesse giuridico anche del lavoratore all'informazione sull'esito del procedimento; ricorso avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessitŕ di mutamento del rito processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo 5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostativitŕ delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilitŕ di valutare la lievitŕ o la gravitŕ del fattoreato e/o l'allarme sociale - sospetta illegittimitŕ costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza, paritŕ di trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionaleRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimitŕ; criteri di verifica della capacitŕ reddituale del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. - procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. - obbligo della PA di tenere conto dell'attivitŕ Partecipativa 7. Tribunale amministrativo regionale della Campania 19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione della effettiva ed attuale pericolositŕ sociale e dei legami familiari - violazione della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 TU n. 286/98 - illegittimitŕ 8. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimitŕ - omessa valutazione del principio che vieta di collegare la perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
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Dissertations / Theses on the topic "Danno da ritardo"

1

Piscicelli, Alessia. "Il danno da ritardo dell'azione amministrativa." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2011. http://hdl.handle.net/10556/201.

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Abstract:
2009 - 2010
Il legislatore fa un nuovo passo avanti nella tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. E’ noto che la legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990, poi novellata dalla l. n. 15 del 2005 e dalla legge n. 80 del 2005) ha costituito una svolta, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale, che ha recepito principi fondamentali già affermati dalla giurisprudenza, o presenti in alcune normative di settore, nell’ottica di una concezione dell’azione amministrativa non più mera espressione del potere amministrativo, ma risultante di un dialogo e di una collaborazione reciproca nel contemperamento di interesse pubblico e privato. Il rapporto con l’Amministrazione rimane peraltro pieno di “insidie” e di difficoltà per il cittadino, così come quando, a fronte di un’istanza, e nonostante il dovere di provvedere, e di farlo entro determinati termini (art. 2 della l. n. 241 del 1990), la P.A. rimanga inerte. Per tale evenienza già il comma 5 dell’art. 2 aveva previsto uno strumento processuale di tutela, consentendo il ricorso giurisdizionale contro il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971. La legge n. 69 del 2009 è andata oltre, prevedendo una specifica ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Il nuovo art. 2 bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento), inserito nel contesto della l. n. 241 del 1990 dall’art. 7, comma 1, lettera c, della l. n. 69 del 2009, prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, attribuendo l’esame delle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La prescrizione per l’esercizio di tale diritto è fissata in cinque anni. Codificando e disciplinando il “danno da ritardo” il legislatore ha espressamente preso posizione nell’ambito di un annoso dibattito, che ha animato giurisprudenza e dottrina in ordine alla possibilità di riconoscere un’azione risarcitoria per il mero ritardo, a prescindere, cioè, dall’indagine sulla spettanza del bene della vita oggetto del provvedimento richiesto. In altri termini, ci si è interrogati sulla possibilità di risarcire il c.d. danno da ritardo “puro”, ipotesi che si determina quando l’Amministrazione o non emani alcun provvedimento o emani un provvedimento negativo, sia pure in ritardo. L’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 è di segno negativo, ritenendo risarcibile il danno da ritardo solo nell’ipotesi di provvedimento favorevole al privato, e, analogamente, in caso di perdurante silenzio, solo sulla base di un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza del cittadino. Il danno da ritardo non ha autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscindibilmente alla positiva finalizzazione di quest’ultima; pertanto l’eventuale danno non è risarcibile quando l’Amministrazione abbia adottato, ancorchè con notevole ritardo, un provvedimento (rimasto inoppugnato) dal contenuto negativo per l’interessato. Parte della giurisprudenza, in particolare l’ordinanza della sez. IV del Consiglio di Stato n. 875 del 2005 di rimessione all’Adunanza Plenaria, ritiene possibile richiedere il risarcimento del danno prodotto dal mero ritardo indipendentemente dalla fondatezza della pretesa azionata con l’istanza avanzata nei confronti della P.A., intendendo in tal modo soddisfare l’esigenza di garantire tutela piena all’interesse del cittadino al rispetto dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo, viene in considerazione il “bene tempo” come bene meritevole di tutela giuridica autonoma rispetto al bene oggetto dell’istanza. La diatriba viene oggi superata dall’art. 2 bis introdotto dalla l. n. 69 del 2009, il quale, nel prevedere il risarcimento del danno in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (sia in caso di ritardo che di silenzio), senza alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto, ha fatto propria la tesi volta a tutelare l’interesse del cittadino alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa in sé considerato. All’indomani dell’introduzione dell’art. 2 bis, il bene protetto dalla norma è il rispetto dei tempi certi del provvedimento al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell’assetto di interessi dallo stesso preordinato in relazione ai tempi del procedimento. Il danno risentito dal privato è ingiusto perché la P.A. non ha rispettato i tempi determinati dall’ordinamento per la legalità del suo agire amministrativo. La conseguenza importante e innovativa, pertanto, è che il mancato rispetto dei tempi del procedimento nel caso di mero ritardo qualifica il danno come ingiusto e legittima ad agire per il risarcimento, e ciò indipendentemente dall’impugnazione del silenzio. La l. n. 69 del 2009 ha preso posizione in ordine al dibattuto problema della c.d. pregiudiziale amministrativa nel caso di silenzio o inerzia della P.A., in ordine alla diversa finalità dei due giudizi: quello sul silenzio, che mira al conseguimento del provvedimento e quindi dell’utilità finale, e quello per il risarcimento del danno da ritardo, che è diretto ad ottenere esclusivamente il ristoro del pregiudizio derivante dalla violazione dell’interesse al rispetto dei termini del procedimento. La fattispecie di responsabilità disegnata dalla riforma del 2009 ha natura extracontrattuale, come chiaramente si evince dal testo dell’art. 2 bis, che rinvia alla disciplina dell’art. 2043 c.c. (previsione di un danno ingiusto – elemento soggettivo, dolo o colpa – prescrizione quinquennale). Il privato, pertanto, dovrà provare il danno nel suo preciso ammontare con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, così come dovrà dimostrare l’imputabilità del danno alla P.A. a titolo di dolo o di colpa. Quanto al riparto di giurisdizione la legge n. 69 del 2009, nel devolvere al Giudice amministrativo le controversie in materia di danno da ritardo, ha introdotto una ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il legislatore, pertanto, ha aderito alla tesi più volte espressa dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’inerzia dell’amministrazione non può essere considerata come un mero comportamento, essendo pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere avente natura autoritativa. Già l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 ha chiarito che nel caso di inadempienza dell’amministrazione non si è di fronte a “comportamenti” della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere, ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Nell’ambito della disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 la tutela del privato è rafforzata ulteriormente dalla previsione di profili di responsabilità, che rendono ancora più incisivo l’intervento del legislatore volto a garantire l’esigenza di certezza dei rapporti con l’Amministrazione. Infatti l’art. 2, comma 9, come sostituito dalla legge n. 69 del 2009, statuisce che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e l’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2009 stabilisce che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e che di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. [introduzione a cura dell'autore]
IX n.s.
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2

Morsa, Nadia. "Il diritto nell'epoca dell'incertezza. Responsabilità amministrativa e danno da ritardo." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2017. http://hdl.handle.net/10556/3106.

Full text
Abstract:
2015 - 2016
The research project of the writer entitled "The Right in the Time of Uncertainity. Aministrative Responsibility and Loss Delay", was elaborated considering the uncertainity of the law and the times that characterize the years in which we live... [edited by author]
XV n.s.
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3

Cozzi, V. "Pentraxina 3 come potenziale marcatore di danno endoteliale in gravidanze complicate da preeclampsia e ritardato accrescimento intrauterino." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2012. http://hdl.handle.net/2434/174026.

Full text
Abstract:
Objectives: Endothelial dysfunction typical of preeeclampsia (PE) is the result of an excessive maternal inflammatory response to pregnancy. PE can occur alone or together with intrauterine growth restriction (IUGR). We investigated PTX3 in maternal, fetal and placental compartments in complicated pregnancies. Study design: Maternal blood samples were collected during the III trimester in 53 PE, 43 IUGR and 50 normal pregnancies. Fetal samples were collected from the umbilical vein in 26 PE, 23 IUGR and 26 normal pregnancies at elective cesarean section. PTX3 plasma levels were determined by ELISA. Pattern and site of expression of PTX3 was studied by immunohistochemistry (IHC) on placenta, decidual bed and maternal peritoneum. Results: PE and IUGR pregnancies showed significantly higher median maternal PTX3 levels vs normal pregnancies (24.8 and 9.9 vs 3.8 ng/ml; p<0.001). IUGR showed significantly lower levels than PE (p<0.001). Severe PE revealed higher levels (33.1 vs 17.1 ng/ml, p<0.001) than mild PE. Severe PE with HELLP presented significantly higher levels. IHC on placenta and decidual bed biopsies showed similar expression in pathologic compared to normal cases. Maternal peritoneum expressed a significantly higher signal in the endothelium of pathological vs normal pregnancies. PTX3 was detected in the fetal circulation with values significantly higher in IUGR thsn in normal fetuses with a trend towards higher values in correlation with IUGR severity. Conclusions: We report elevated maternal levels of PTX3 in PE and IUGR pregnancies. PTX3 levels correlated to clinical severity of disease with higher PTX3 levels in severe than in mild PE, IUGR without clinical PE were significantly different from both normal and PE pregnancies. PTX3 increase may represent the expression of endothelial systemic damage on the maternal side. Moreover, PTX3 is detected in fetal blood and is significantly incresased in IUGR fetuses likely reflecting endothelial damage.
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