Journal articles on the topic 'Corte costituzionale, forma di governo'

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Rusconi, Gian Enrico. "QUALE «DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE»? LA CORTE FEDERALE NELLA POLITICA TEDESCA E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no. 2 (August 1997): 273–306. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024837.

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Abstract:
IntroduzioneLa Germania offre una interessante versione contemporanea dello «Stato costituzionale» o della «democrazia costituzionale» con le sue tipiche tensioni tra responsabilità politica parlamentare e giustizia costituzionale. Un esempio tanto più istruttivo in quanto si pone all'incrocio tra la tradizione tedesca dello «Stato di diritto» e la tendenza ad un «nuovo costituzionalismo» che suscita crescente attenzione nelle scienze politiche e giuridiche.Ma c'è di più. La centralità del ruolo della Germania in Europa fa sì che questa problematica si proietti sulla costruzione politico-costituzionale dell'Unione europea. L'istituzionalizzazione dell'Europa politica e la semplice ipotesi di una Costituzione europea rimettono in gioco i concetti classici di popolo, sovranità, statualità e legittimazione democratica e aggiornano i dilemmi del costituzionalismo e della Costituzione come statuto delle libertà, come contratto politico e come forma di governo. In questa ottica il progetto europeo acquista i tratti di una democrazia o Stato costituzionale tutto da esplorare, per il quale il modello tedesco diventa molto istruttivo.
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Salvi, Giovanni. "Organizzazione del pubblico ministero e Procura generale presso la Corte di cassazione." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 187–207. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005013.

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Abstract:
1. Da autocrate a monarca costituzionale? / 2. Il Csm e le linee guida: una costruzione importante ma incompiuta / 3. Azione penale obbligatoria, potere diffuso e gerarchia / 4. Il procuratore generale della Cassazione e il governo autonomo: potenzialitŕ di un vertice non gerarchico / 5. Le prassi di applicazione dell'art. 6 della Procura generale della Cassazione: il quadro di riferimento / 6. L'esito della vigilanza / 7. Primi esempi di attuazione dell'art. 6 / 8. Un "caso di studio": l'iscrizione della notizia di reato.
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Cattaneo, Fabrizio. "Democrazia costituzionale." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Abstract:
Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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4

Caputo, Giuseppe. "Stato costituzionale di diritto e carcere." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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Abstract:
A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Abstract:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Flick, Giovanni Maria. "Costituzione e processo penale tra principio di ragionevolezza e uno sguardo verso l'Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 9–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001002.

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Abstract:
Con riferimento al processo penale la Corte costituzionale ha modulato, nei decenni, il proprio ruolo con una attenzione, volta a volta, maggiormente concentrata sui princěpi, sui valori, sul funzionamento della giurisdizione. Oggi il suo ruolo si misura, da un lato, sul delicato crinale dei rapporti tra politica (nel senso etimologico di arte del governo della cosa pubblica) e processo penale e, dall'altro, con significative e irreversibili aperture verso orizzonti piů ampi dell'ormai angusto "osservatorio" nazionale (che lasciano presagire - quanto meno secondo prospettive di larga massima - quale potrŕ essere lo scenario del "domani").
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Gambino, Silvio. "Sui militi alla revisione della costituzione nell'ordinamento italiano." Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, no. 8 (October 30, 2010): 55. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v0i8.26.

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Abstract:
L’analisi dei limiti (soprattutto materiali) alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, da sempre oggetto di studio da parte della dottrina costituzionale, di recente è stata oggetto di approfondimento con riguardo al testo di revisione costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare (di destra) ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale. Il quesito che, più in particolare, ha originato l’approfondimento riguardava la disponibilità o meno in capo al Parlamento del potere di revisione costituzionale che avesse ad oggetto uno sbilanciamento dei poteri a favore del Governo e soprattutto del Premier. Rispetto a tale questione contingente, l’analisi ha approfondito il tema per come esso si presenta nel quadro di un costituzionalismo rigido e giurisdizionalmente garantito. La letteratura giuridica, tuttavia, ha offerto nel corso degli ultimi sessanta anni una risposta di tipo evolutivo. Nel mentre fino agli anni ’70 ha assunto che nulla impedirebbe la revisione della Costituzione qualora siano rispettate le procedure rafforzate previste nell’art. 138 Cost. (approvazione con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sottoposizione a referendum popolare qualora il testo di revisione non sia stato approvato nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere), nella dottrina successiva agli anni ’80, anche sulla base del limite costituzionale secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.), ha individuato l’esistenza, accanto al limite formale, di un limite materiale, costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti fondamentali, benché l’individuazione puntuale di tali principi appare molto più complessa e talora anche problematica. La giurisprudenza costituzionale ha sempre confermato una simile lettura allorché ha individuato, con una giurisprudenza stabile nel tempo, i principi e i diritti fondamentali come limite al processo di integrazione europea e prima ancora con riguardo ai rapporti fra diritto costituzionale e diritto canonico.
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Stasio, Donatella. "La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Abstract:
Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Carinci, Maria Teresa. "La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: road map per una riforma?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 289–300. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170006.

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Abstract:
L'articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l'art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall'altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell'intera disciplina dei licenziamenti individuali.
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Di Virgilio, Aldo. "Elezioni in Italia – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici, elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 58, no. 2 (December 30, 2007): 141–59. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-10215.

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Abstract:
Procreazione medicalmente assistita: referendum abrogativi senza quoziente di validità Le elezioni regionali in Sicilia del maggio 2006 Le elezioni regionali in Molise del novembre 2006 Il referendum confermativo in tema di forma di governo: la cancellazione della riforma del centrodestra
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Violante, Luciano. "INTRODUZIONE." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 5–24. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.233.

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Abstract:
La storia delle istituzioni repubblicane è caratterizzata da profonde fratture, a partire dalla nascita della Repubblica. Il regime democratico nasce e si afferma sulla base di tre radicali discontinuità. La prima fu la guerra di Liberazione dal nazismo e dal fascismo che fu anche guerra tra italiani. La seconda fu il referendum tra monarchia e repubblica, che mise fine alla dinastia sabauda. La terza frattura nacque dalla prima decisione della Corte Costituzionale, che, respingendo le istanze dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta in difesa dell’art.113 TULPS, affermò la propria competenza a giudicare della conformità alla Costituzione di tutte le leggi, comprese quelle precedenti alla sua istituzione, riconfermando la felice frattura tra fascismo e Repubblica. Negli anni successivi, il paese è stato colpito da undici stragi politiche, due opposti terrorismi con 460 uccisi in quindici anni (1969-1984), due stragi di mafia, tre tentativi di rovesciamento violento del governo, l’omicidio di un uomo di Stato, di 24 magistrati e di 11 giornalisti. A queste tragedie possono aggiungersi l’autodistruzione di una classe politica dirigente incapace di assumersi le proprie responsabilità in seguito alle vicende di Tangentopoli, il processo di crescente denigrazione [Continua]
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Marzo, Raffaele. "L'intrigo del decidere." Sinappsi 12, no. 1 (2022): 40–49. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-01-6.

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Abstract:
L’articolo esamina la relazione tra politica, ricerca scientifica e diritto allorquando è necessario adottare provvedimenti che tengano conto di nuove acquisizioni scientifiche, analizzando nello specifico talune dinamiche emerse nella gestione della vicenda pandemica. Il contributo approfondisce le connotazioni degli oggetti della riflessione, le divergenze e i punti di incontro. Infine, si riporta la posizione della Corte costituzionale ed è stimata l’opportunità, incoraggiata dalla peculiarità della vicenda pandemica, di una qualche forma di collaborazione, perché laddove la scienza intenda offrire al diritto una pluralità di soluzioni – almeno alcune delle quali apparentemente valide e sostenibili – il legislatore dovrà scegliere quella conforme ai principi che sovraintendono all’ordinamento e, dunque, rispettosa dei diritti degli individui. EN: The article examines the relationship between politics, scientific research and law when it is necessary to adopt measures that take into account new scientific findings, specifically analysing certain dynamics that emerged in the management of the pandemic. The contribution explores the connotations of the objects of reflection, the differences and the meeting points. Finally, the position of the Constitutional Court is reported and the opportunity for some form of collaboration is estimated, an opportunity encouraged by the peculiarity of the pandemic case, because where science intends to offer the law a plurality of solutions - at least some of which apparently valid and sustainable - the legislator will have to choose the one compliant with the principles governing the legal system and, therefore, respectful of the rights of individuals
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"Diritto italiano. Diritti civili." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 156–68. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003012.

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Abstract:
1. Tribunale amministrativo regionale Veneto 22.3.2010 n. 40 - ricorso per annullamento di ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000 - divieto di accattonaggio in qualunque forma - questione di legittimitŕ costituzionale - rinvio alla Corte costituzionaleSCHEDA di Annamaria Casadonte
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Gambale, Piero. "Lo Statuto albertino e il ‘paradosso’ delle riforme: brevi cenni sulle evoluzioni di una Carta „ottriata, perpetua ed irrevocabile”." Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, December 29, 2021, 47–56. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.004.

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Abstract:
L’articolo esamina in primo luogo le tradizionali caratteristiche dello Statuto albertino quale Carta costituzionale ‘ottriata, perpetua ed irrevocabile’; in un secondo momento, esso evidenzia come, nonostante tale formale ‘fissità’ e l’assenza di una sua autonoma legittimazione istituzionale, lo Statuto albertino vivrà diverse fasi evolutive, proprio perché alla base del suo processo di adozione vi è quel patto politico esplicitamente stretto tra la Corona e tutto il movimento liberale. Proprio la ‘forma di governo’ e le sue evoluzioni – secondo l’Autore – rappresentano una possibile ‘lente’ per individuare alcune ‘stagioni della Carta statutaria: così nell’articolo si parla, all’inizio della fase statutaria, di una ‘stagione’ indubbiamente incentrata intorno alla logica di funzionamento propria del regime monarchico-costituzionale e nella quale prevale la volontà del Re. Una seconda ‘stagione’ della forma di governo è quella che evolve verso il modello parlamentare, nella quale però solo in parte si realizzò il consolidamento del Potere Legislativo quanto piuttosto il rafforzamento del Potere Esecutivo sotto il duplice versante dell’organizzazione e degli strumenti normativi adottati. In conclusione, l’articolo intende evidenziare come le ‘stagioni’ della Carta albertina non siano state lineari ma forse piuttosto individuabili attraverso una sorta di stop and go back, tra tentativi di distaccarsi dal testo formale e tendenze ad adottare prassi e interpretazioni più coerenti con le previsioni statutarie.
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"Italian Summaries." Modern Italy 20, no. 1 (February 2015): 119–21. http://dx.doi.org/10.1080/13532944.2014.997445.

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Abstract:
Cristina Dallara: Powerful resistance against a long-running personal crusade: the impact of Silvio Berlusconi on the Italian judicial systemIl conflitto tra magistratura e politica ha rappresentato uno dei tratti caratterizzanti del ventennio berlusconiano. L'articolo si propone, pertanto, di analizzare l'impatto e l'effetto di tale conflitto sul funzionamento del sistema giudiziario italiano e sul lavoro dei magistrati. Sebbene il tema sia complesso e oltremodo difficile da operazionalizzare fornendo chiare evidenze empiriche, l'analisi qui proposta consente di affermare che gli effetti concreti sul funzionamento del sistema giudiziario italiano non siano stati dirompenti. La magistratura italiana, grazie alle forti garanzie di indipendenza e al solido impianto istituzionale previsti dalla Costituzione del 1948, è riuscita a “resistere” ai frequenti “attacchi normativi” (provvedimenti e proposte di riforma) messi in atto dalle coalizioni di centro-destra per ridurre l'autonomia del potere giudiziario e per garantire scudi processuali per il premier (leggi ad personam). Vari provvedimenti sono stati abrogati dalla Corte Costituzionale o significativamente depotenziati nella fase di implementazione, grazie all'autonomia organizzativa dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, sebbene costantemente presente tra gli obiettivi dei vari governi Berlusconi, nessuna riforma organica della giustizia è stata portata a compimento. La riforma Castelli del 2005 è stata, infatti, drasticamente modificata con il cambio di governo del 2006. Il conflitto tra magistratura e politica, personificato da Berlusconi, sembra invece aver esercitato un'influenza notevole sull'opinione dei cittadini in merito alla fiducia nella magistratura. La conseguenza piò chiara del ventennio berlusconiano sembra essere ravvisabile nella crescente polarizzazione dell'opinione pubblica su due opposte visioni di giustizia (magistratura politicizzata vs magistratura imparziale). La giustizia, infatti, rappresenta oggi un vero e proprio cleavage della società italiana. Tale cleavage ha sicuramente avuto l'effetto di distogliere l'attenzione dai reali problemi organizzativi del sistema giudiziario, con cui si scontrano i comuni cittadini.
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Casini, Marina, Carlo Casini, Rafael Santamaria D'Angelo, Joseph Meaney, Nikolas Nikas, and Antonio G. Spagnolo. "La procreazione artificiale all’attenzione della Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Il “Caso Gretel Artabia Urilla et Al. vs. Costa Rica”." Medicina e Morale 61, no. 3 (June 30, 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.135.

Full text
Abstract:
Il contributo esamina il “Caso n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” sul quale si attende una pronuncia della Corte interamericana dei diritti umani. La vicenda ha origine dalla sentenza della Corte costituzionale costaricana (del 15 marzo 2000 n. 2000-02306) che aveva annullato, per ragioni di forma e di sostanza, il Decreto Ejecutivo n. 24029-S1 (del 3 febbraio 1995) sulla procreazione artificiale umana. La vicenda prosegue davanti alla Commissione interamericana chiamata in causa da una “Petición” che accusa la Repubblica del Costa Rica di aver violato i diritti di alcune coppie in attesa di realizzare il loro “progetto parentale”. Il divieto di fecondazione artificiale confliggerebbe, in sintesi, con il diritto alla privacy e alla vita familiare, con il diritto di fondare una famiglia con il principio di uguaglianza contenuti nella Convenzione americana dei diritti umani (“Patto di San Josè”). Al termine di un lungo percorso e di un ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che tali diritti fossero stati violati e ha rimesso il caso alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Con riferimento a questa nuova fase, nell’articolo si dà conto del “Escrito de Amici Curiae” presentato alla Corte dal Movimento per la vita italiano, dall’Istituto di Bioetica, dall’Asociación Crece Familia-CreceFam, dal Coordinamento di Human Life International e da Bioethics Defend Found. Nell’“Escrito” si afferma che il divieto del Costa Rica non viola la Convenzione americana sui diritti umani che afferma: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita (art. 4/1). Nel parere, inoltre, si avanzano argomenti di ordine scientifico e giuridico a sostegno del divieto di procreazione artificiale, in nome del riconoscimento della dignità umana e del conseguente diritto alla vita dell’essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Questo diritto, primo fra tutti, è già ampiamente accolto nella Convenzione americana sui diritti dell’uomo sottoscritta e ratificata dalla Repubblica del Costa Rica. ---------- The article deals with the “Case n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” which the Inter-American Court of Human Rights is going to decide. This case has its roots in the Supreme Court of Costa Rica’s decision (n. 2000-02306, March 15, 2000) which annulled the Decree n. 24029-S1 (February, 3, 1995) on human artificial procreation because of both formal and substantial aspects. Indeed, the Supreme Court of the Costa Rica considered that in vitro fertilization constituted a threat against human life before birth. Afterwards, the Inter-American Commission on Human Rights received a “Petición” which charged Costa Rica with a violation of the rights of some couples who wanted to achieve parenthood by medically assisted procreation. In short, according to Petitioner, the ban on in vitro fertilization violated the right to privacy and family life, the right to raise a family and equality before the law and equal protection established in the American Convention on human rights (“Pact of Saint José”). At the end of a long iter and an extended debate, the Inter-American Commission on Human Rights submitted the case to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights claiming the violation of said rights and asking the Court to rule and declare the international responsability of the Costa Rican Republic. Regarding this new stage, the article relates the “Escrito de Amici Curiae” sent to the Inter-American Commission on Human Rights by the Italian Movement for the Life, the Institute of Bioethics of teh Catholic University of the Sacred Heart, Asociación Crece Familia-CreceFam, Human Life International and the Bioethics Defense Fund. This “Escrito” argues that Costa Rica’s ban does not violate the American Convention on Human Rights which says that “Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life” (article 4/1). Besides the “Escrito” presents scientific and legal arguments corroborating the ban on artificial human procreation in the light of modern idea of human rights, recognition of human dignity and the right to life of human beings in the youngest stages of their lives. This right, the primary or first right, is already widely recognized in the American Convention on Human Rights, signed and ratified by Costa Rica’s Republic.
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