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Journal articles on the topic 'Cooperazione in materia penale'

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Nascimbene, Bruno. "Lo spazio di libertŕ, sicurezza e giustizia a due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 13–26. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004002.

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Abstract:
1. La definizione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia2. La comunitarizzazione e il Trattato di Lisbona. Le residue competenze degli Stati3. Le situazioni di compromesso politico: immigrazione, cooperazione giudiziaria penale, accordi di Schengen4. Lo spazio e la tutela dei diritti fondamentali5. Le realizzazioni compiute. Le azioni necessarie6. Il principio del mutuo riconoscimento. La sua rilevanza, in particolare, nella cooperazione giudiziaria penale e nella politica di immigrazione e asilo
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Criste, Lucian. "Verificarea măsurilor asigurătorii în procesul penal." Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal), no. 1 (August 1, 2022): 9–30. http://dx.doi.org/10.24193/cdp.2022.1.1.

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Abstract:
Ca element de noutate pentru legislația procesual penală autohtonă, prin Legea nr. 6/2021 în cuprinsul actulului Cod de procedură penală a fost introdus art. 2502 care reglementează procedura de verificare periodică a măsurilor asigurătorii în tot cursul procesului penal. Noua reglementare instituie în sarcina organelor judiciare penale obligația de a verifica periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii. Cu ocazia verificării realizate se poate dispune menţinerea, restrângerea sau extinderea, respectiv ridicarea măsurii dispuse. Prezentul studiu, dedicat acestei reglementări, este structurat în trei părți. Prima parte abordează natura juridică, modul de calcul și consecința nerespectării termenelor prevăzute de art. 2502 C.proc.pen. Prin prisma dispozițiilor legale aplicabile, vom demonstra că sub aspectul naturii juridice, termenele de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății sunt termene substanțiale iar consecința nerespectării lor este încetarea de drept a măsurii asigurătorii. În partea a doua vom analiza obiectul verificării instituite de această reglementare, context în care vom aborda problema autorității de lucru judecat a hotărârilor pronunțate în materia măsurilor asigurătorii și aspectele care pot fi verificate de organele judiciare competente. În ultima parte vom stărui asupra unor aspecte de natură procedurală privind verificarea măsurilor asigurătorii, în funcție de specificul fiecărei faze procesuale.
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Di Donato, Giulio. "TRAME DEL RICONOSCIMENTO: DA HEGEL ALL’IDENTITÀ DI GENERE." Il Politico 256, no. 1 (June 28, 2022): 179–89. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2022.690.

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Abstract:
La prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale rappresentano un’esigenza sentita in maniera ormai trasversale e allo stesso tempo un tema oggetto di polemiche infuocate nel momento in cui si passa dal piano della petizione di principio al piano della traduzione normativa (se ad esempio si tratta di modificare gli articoli 604 bis e ter del Codice penale e la successiva legislazione in materia di istigazione a delinquere, equiparando la discriminazione per i motivi di cui sopra a quella su base razziale, etnica o religiosa). Polemiche che hanno reso e rendono assai difficile intavolare una discussione laica e ragionata sul merito, al di là degli opposti isterismi e delle opposte strumentalizzazioni. In questa sede, lontani dalla concitazione del dibattito più acceso e fanatico, proveremo a riflettere sulle implicazioni di carattere filosofico-giuridico che l’eventualità di un intervento normativo in materia solleva: dalle definizioni di sesso e di genere all’equilibrio fra salvaguardia della libertà di opinione e lotta alle discriminazioni, per soffermarci infine sulla contraddizione fra le istanze soggettivistiche e contingenti alla base del concetto di identità di genere (comunemente definita l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione) e i criteri di oggettività e stabilità che sono propri della dimensione giuridica e in particolar modo della norma penale.
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Ornatek, Adam. "Znaczenie kanonu 72 synodu trullańskiego w rozwoju historycznym prawodawstwa Kościołów Wschodnich oraz realizacji myśli ekumenicznej Soboru Watykańskiego II w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich." Prawo Kanoniczne 46, no. 3-4 (December 20, 2003): 247–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.3-4.09.

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Abstract:
Autore tratta di can. 72 del concilio di Costantinòpoli dall’anno 691/692 d. C., di sua significazione storica, estensione e dimensione giuridica, anche valore canonico nella luce del Decreto Concili Ecumenici Vaticani II Orientalium Ecclesiarum, n. 16, comparando tutto questo con i canoni del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium de impedimento disparitatis cultus (il can. 803, §§ 1-3) e de matrimoniis mixtis (i can. 813-816 e il can. 834, §§ 1-2). A base dei testi originari spiega, come dall’inizio finora la Santa Sede e le Chiese orientali acattoliche hanno interpretato l’impedimento disparitatis cultus inoltre come hanno risolto i problemi che portano con sé dei matrimoni misti. Soprattutto autore sottolinea aspetto ecumenico in materia codesta, che si manifesta nella vita pastorale e cooperazione fra due comunità - dei cattolici e acattolici.
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PÂRGARU, Dragoș. "Prescripția sine lex? Privire critică asupra unor argumente aduse împotriva aplicării principiului legii penale mai favorabile în materia întreruperii cursului termenului de prescripție a răspunderii penale." Analele Universitării din București Drept - Forum Juridic 2022, no. 1 (June 22, 2022): 98–112. http://dx.doi.org/10.31178/aubd-fj.2022.1.09.

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Abstract:
The present article is a necessary continuation of a previously published article by this author regarding the same subject. The present study sets out on a critical approach of all the arguments and conclusions presented in the „Note regarding unitary criteria in application of Decision no. 358/2022 of the Romanian Constitutional Court and of Emergency Government Ordinance no. 71/2022”, document issued by the Prosecutors' Office attached to the High Court of Cassation and Justice - General Prosecutor's Office. It is essentially a response article to this Note. Of course, at the same time, it will offer perspectives regarding dilemmas that could arise in the thoughts of any individual who meditates upon the issue of the statute of limitations in the aftermath of Decisions no. 297/2018 and 358/2022 of the Romanian Constitutional Court.
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Streteanu, Florin. "Succinte consideraţii privind implicaţiile adoptării Legii nr. 146/2021 în materia sancţionării pluralităţii de infracţiuni." Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal), no. 4 (April 6, 2022): 9–14. http://dx.doi.org/10.24193/cdp.2021.4.1.

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Abstract:
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale a adus câteva modificări ale dispoziţiilor art. 285 din Codul penal, care incriminează evadarea. Cea mai importantă dintre acestea este renunţarea la cumulul aritmetic obligatoriu între pedeapsa pentru evadare şi restul rămas din pedeapsa din executarea căreia condamnatul a evadat. Dacă infracţiunea de evadare se află în stare de recidivă faţă de infracţiunea din a cărei pedeapsă a evadat, modificarea nu produce efecte, tratamentul pentru recidiva postcondamnatorie implicând oricum un cumul aritmetic. Dacă însă este vorba de o pluralitate intermediară, noua reglementare este mai favorabilă, rezultanta urmând a fi calculată potrivit sistemului sancţionator al concursului de infracţiuni. Astfel, în acest caz noua lege va fi aplicabilă, după caz, în baza art. 5 sau 6 C. pen. Trebuie menţionat însă că se păstrează sistemul de sancţionare bazat pe cumul aritmetic în cazul formelor asimilate evadării, prevăzute de art. 285 alin. (3) lit. a) şi b) - neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate, respectiv părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deţinere. Aşa fiind, se naşte o întrebare legată de compatibilitatea acestei opţiuni cu principiul egalităţii în faţa legii şi al proporţionalităţii represiunii penale. Într-adevăr, poate părea mai greu de justificat aplicarea unui cumul aritmetic în cazul persoanei care s-a dovedit mai puţin periculoasă şi a beneficiat de o permisiune de ieşire din penitenciar ori de prestarea muncii în exteriorul locului de deţinere, atâta vreme cât, în cazul condamnatului mai periculos, care nu a beneficiat de aceste facilităţi şi evadează din locul de deţinere se aplică cumulul juridic (fiind întrunite condiţiile unei pluralităţi intermediare). Cu toate acestea, credem că soluţia rămâne în marja de apreciere recunoscută legiuitorului, nefiind singura ipoteză în care legiuitorul alege să îl sancţioneze mai sever pe condamnatul care a beneficiat de încredere şi a obţinut unele facilităţi în executarea pedepsei, în raport cu cel care o execută în modalitatea de drept comun.
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Ferla, Alcindo Antônio, Maria Augusta Nicoli, Mirian Ribeiro Conceição, Vanessa Vivoli, Brigida Lilia Marta, Francesco Sintoni, Gabriel Calazans Baptista, Ardigò Martino, and Ricardo Burg Ceccim. "Un laboratorio come il rizoma: conoscenza della salute e del fare in connessioni italo-brasiliane." Saúde em Redes 5, no. 1Suplem (July 15, 2020): 12–22. http://dx.doi.org/10.18310/2446-4813.2019v5n1suplemp12-22.

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Abstract:
La cooperazione internazionale è spesso presentata come un'area di conoscenza in cui alcuni approcci metodologici misurano i flussi e le relazioni di potere per classificarli in tipologie che li descrivono e generano modelli di analisi. Diventa così parte di un'istituzionalità dove la conoscenza e le pratiche delle relazioni internazionali sono predominanti e ad esse subordinate. Si lasciano attraversare da interessi che fissano i confini dei paesi e assegnano valori gerarchici ai cittadini, secondo il loro inserimento nei sistemi produttivi di ogni paese e nella gerarchia dei paesi. In questa pubblicazione e nell'esperienza che ne deriva, questo approccio non è efficace. Al centro della riflessione non vi è assolutamente la divergenza con le conoscenze accumulate nel campo delle relazioni internazionali. Il focus è piuttosto di tipo metodologico. Invece di flussi geografici ed emisferici (nord-sud, sud-sud), abbiamo qui flussi mossi dalla solidarietà, dal lavoro collaborativo e da un concetto di globalità dove le persone (il popolo, ci ha detto Paulo Freire) sono centraliii. I flussi di cooperazione, in questa modalità di esperienze, hanno molteplici direzioni e si muovono continuamente. Non c'è uno schema di direzione fisso. Quando parliamo di questo lavoro e della collaborazione stessa, parliamo del Laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in materia di salute collettiva. Il nome inizia con "laboratorio" per evidenziare il modo di produrre, che è alchemico, mescolando i componenti di qui, di là e “tra”. I nostri incontri devono essere inventati ogni anno, in quanto ciò che è stato fatto l'anno precedente non risponde più nello stesso modo e si perseguono altre modalità. Così, incorporiamo l’altro in noi.
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Nato, Alessandro. "La politica d'asilo dell'Unione europea tra crisi e sovranismi: quale futuro per il principio di solidarietà?" CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 191–213. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001007.

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Abstract:
L'efficacia del principio di solidarietà ex art. 80 TFUE è stata influenzata dalle resistenze degli Stati membri sovranisti del c.d. gruppo di Visegrad sul ricollocamento dei richiedenti asilo giunti nell'UE durante la crisi migratoria. Nondimeno, il generale funzionamento della politica di asilo UE e la solidarietà tra Stati Membri risentono delle carenze strutturali degli elementi chiave dell'architettura del sistema europeo comune di asilo, quali la ripartizione delle responsabilità, la cooperazione, il sostegno finanziario dell'UE. In tale contesto, la Cor-te di Giustizia è intervenuta nella diatriba accesa dai Paesi Membri sovranisti chiarendo cau-tamente alcuni aspetti inerenti la discrezionalità dell'azione statale sui ricollocamenti e la portata del principio di solidarietà, come dimostra anche la recente sentenza Commissione c. Polonia, Ungheria e Slovacchia. Allo scopo di illustrare il ruolo del principio di solidarietà nella politica di asilo UE, il contributo esaminerà sia le carenze strutturali degli elementi chiave dell'architettura del sistema europeo comune di asilo sia la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.
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Gerbasi, Giampaolo. "Dalla "fuga" al "ritorno" del sindacato accentrato di costituzionalità nel processo di integrazione europea tra Carte dei diritti e cooperazione tra le Corti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 151–221. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001006.

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Abstract:
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità' in materia di diritti fondamentali, l'autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un'integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell'ordinamento opponibile sia al diritto dell'Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
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Luzi, Teo. "Ambiente, foreste e sicurezza." L’Italia Forestale e Montana 77, no. 3 (August 25, 2022): 117–30. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1794.

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Abstract:
Il contesto storico attuale è caratterizzato da una crescente attenzione alle problematiche ambientali, percepite come vere e proprie emergenze da affrontare su scala globale con elevata priorità. In premessa, la situazione congiunturale della guerra in corso sul territorio ucraino viene analizzata esclusivamente sul versante ambientale e, in particolare, per i risvolti legati all’alterazione degli habitat e all’aumento delle emissioni climalteranti in atmosfera. Le convenzioni ambientali dell’ONU in materia di cambiamenti climatici, di diversità biologica e di lotta alla desertificazione rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la transizione verso uno sviluppo realmente sostenibile. In tale contesto si incardina e declina l’attività del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFA), sia come forza di polizia ambientale strutturata ed efficiente nel garantire la prevenzione dei reati in danno all’ambiente, alle foreste e al settore agroalimentare nel nostro Paese, sia in proiezione internazionale. Questa impostazione viene perseguita nell’ambito di una nuova “diplomazia ambientale” in grado di esportare le buone pratiche all’interno di un perimetro di cooperazione definito in accordo con le Agenzie dell’ONU e in raccordo con i riferimenti istituzionali nazionali.
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Vegliante, Angela. "Una breve storia dell’adozione." Mnemosyne, no. 8 (October 15, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.14428/mnemosyne.v0i8.13933.

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Abstract:
L’adozione, e cioè la pratica che consente di creare un legame giuridico tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue, è stata conosciuta fin dall’antichità. Molto diffusa in epoca romana, aveva lo scopo di assicurare la succession nel patrimonio e il culto dei Lari. Quasi dimenticata nel Medio Evo, divenne di nuovo popolare nel XVII secolo e fu infine disciplinata nel Codice Napoleonico, che ne influenzò la regolamentazione in diversi Paesi europei. L’adozione ‘moderna’ e cioè l’adozione di minori, ebbe inizio dal punto di vista giuridico molto più tardi, negli Stati Uniti e in Europa fu disciplinata verso la metà del secolo XX. La legislazione in questa materia è attualmente molto vasta e dettagliata, a livello sia nazionale che internazionale. Dal momento che le adozioni, e soprattutto le adozioni internazionali sono diventate sempre più diffuse, diverse convenzioni internazionali sono state adottate per garantire la protezione dei diritti dei minori e per promuovere la cooperazione e la facilitazione delle procedure a livello nazionale e internazionale.
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Spina, Luciano. "Il "codice rosso" e la tutela della vittima minorenne." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (September 2020): 144–58. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001015.

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Abstract:
La violenza domestica e quella di genere costituiscono un grave fenomeno che non si esaurisce all'emergenza di un periodo limitato di tempo, ma rappresenta piuttosto un dato di carattere cronico a livello mondiale. Con il c.d. "codice rosso" sono stati approntati ulteriori strumenti normativi, oltre a quelli già esistenti, che mirano alla realizzazione tempestiva di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di violenza, che presuppongono l'obbligo di audizione della vittima da parte del pubblico ministero nei tre giorni dalla denuncia. Quella della vittima minorenne rappresenta però una peculiare posizione, posto che vengono in rilevo esigenze di tutela in materia civile e segretezza degli atti dell'indagine penale, che richiedono un coordinamento tra diverse autorità giudiziarie e i diversi operatori psico-sociali coinvolti, talvolta difficile da realizzare anche per la poca chiarezza dei riferimenti normativi. È richiesto quindi un approccio interdisciplinare e una particolare specializzazione degli operatori nel sapersi relazionare al minore, in modo da evitare che la gestione del processo possa costituire un danno ulteriore, con conseguente vittimizzazione secondaria. In particolare, occorre ridurre le audizioni al minimo necessario, privilegiando lo strumento dell'incidente probatorio, unica prova in senso tecnico utilizzabile anche nelle successive fasi del giudizio, che deve essere effettuato in modo scrupoloso, con la collaborazione di professionisti che siano effettivamente formati ed esperti in materia.
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Chiapponi, Giovanni. "Can harmonized time limits in European civil procedure enhance the effectiveness of the enforcement of EU Law? = Possono termini processuali armonizzati in materia civile incre-mentare l’ effettività nell’esecuzione del diritto dell’Unione Europea?" CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 543. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5202.

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Abstract:
Abstract: The article focuses on the judgment Al Bosco, rendered by the ECJ on 4th October 2018. Al Bosco gives a new insight as to how the ECJ interprets the following questions: firstly, it clarifies the relationship between the doctrine of extended effects and that of equivalent effects; secondly, it underlines the importance of the principle of legal certainty; finally, it addresses issues concerning the time limit for the enforcement of a provisional measure issued in a Member State other than the Member State in which enforcement is sought. Against such a background, I will examine the pos-sibility of introducing a uniform and autonomous concept of harmonized time limits within the EU.Keywords: Time limits, provisional measures, recognition and enforcement of judgments in civil and com-mercial matters, civil judicial cooperation, harmonisation.Riassunto: lo scritto è di commento alla sentenza “Al Bosco”, pronunciata dalla CGUE il 4 ottobre 2018. L’arresto in parola si segnala per il quid novi introdotto dalla Corte di Lussemburgo sull’interpretazione di talune questioni: inizialmente, chiarifica il rapporto tra il principio di estensione dell’efficacia e quello di equivalenza degli effetti; sottolinea, quindi, la centralità del principio di legalità giuridica. Affronta, da ultimo, talune problematiche relative all’applicazione del termine per l’esecuzione di una misura cautelare (un sequestro conservativo) in un contesto transfrontaliero. La sentenza mi fornisce lo spunto per svolgere alcune brevi considerazioni circa l’opportunità di valutare l’introduzione di un concetto autonomo ed uniforme di termini processuali armonizzati all’interno dell’Unione Europea. Parole chiave: termini processuali, misure cautelari, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, cooperazione giudiziale in materia civile, armonizzazione.
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Cesaritti, Monica. "«Liberazione dall'aborto»: l'articolato universo delle donne, il Pci e l'approvazione della legge 194." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (June 2011): 39–68. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-001002.

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Abstract:
Con la diffusione del neofemminismo in Italia si impose nel dibattito pubblico la questione della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, considerata reato dal codice penale fascista ancora in vigore negli anni Settanta. Il dibattito coinvolse i partiti politici e vide in prima linea le donne. Furono le militanti della sezione femminile del Pci a imporre all'intero partito la discussione sull'aborto e la necessitŕ di un impegno concreto per l'approvazione di una giusta legge in materia. La maggiore sensibilitŕ della sezione femminile fu dovuta anche al costante contatto con le iscritte dell'Udi che, a loro volta, si confrontarono dapprima in scontri anche accesi, poi in dibattiti con posizioni sempre piů simili, ma mai del tutto convergenti, con i gruppi neofemministi. Dal punto di vista politico fu difficile arrivare all'elaborazione di una legge: l'iter parlamentare incontrň numerosi ostacoli, ma infine, grazie al Pci che seppe mediare tra le istanze dei partiti laici e di quelli cattolici, gli uni a favore della liberalizzazione, gli altri per il mantenimento del reato di aborto, fu possibile giungere all'approvazione di una legge condivisa, la n. 194.
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Marino, Silvia. "Use of standard forms in EU Civil Judicial Cooperation: the case of the European Certificate of Succession = L’uso di formulari standard nella cooperazione giudiziaria civile: il caso del certificato successorio europeo." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 627. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5209.

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Abstract:
Abstract: The present paper analyses the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in the Brisch case. The reference for preliminary ruling concerns the optional or mandatory nature of the application form established by the Succession Implementing Regulation for the issue of an European Certificate of Succession. The present paper tackles the general framework, from the current CJEU’s case law on the Succession Regulation’s provisions on the ECS, to the main procedural issues. Then, an analysis of the case and of the CJEU’s reasoning is offered. The concluding remarks submit some considerations on the impact of the standard forms established by the EU Regulations within the civil judicial cooperation.Palabras clave: European Certificate of Succession, Standard Forms, Succession Regulation No 650/2012, Implementing Regulation No 1329/2014.Riassunto: Il presente contributo analizza la recente sentenza Brisch della Corte di giustizia dell’Unione europea. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla natura del modello di domanda di emissione del certificato successorio europeo, previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento sulle successioni transfrontaliere. Pertanto, il contributo affronta lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di giustizia sul certificato successorio europeo e le regole procedimentali fondamentali per il suo ottenimento. Quindi, è analizzato il caso con particolare attenzione alla motivazione della Corte. Infine, le conclusioni presentano alcune considerazioni più generali sul valore e sugli effetti dei moduli standard, previsti nei regolamenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile.Parole chiave: certificato successorio europeo, moduli standard, regolamento 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, regolamento d’esecuzione 1329/2014
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Musacchio, Vincenzo. "Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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Abstract:
L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Masera, Luca. "La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l'inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (February 2013): 15–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2012-003002.

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Da Re, Antonio. "La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. Riflessioni bioetiche sull’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018." Medicina e Morale 68, no. 3 (October 15, 2019): 281–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.587.

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Abstract:
Il saggio sviluppa alcune riflessioni di carattere bioetico, singolarmente carenti nella recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018. Tale ordinanza è intervenuta sulla sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, con riferimento al caso di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come DJ Fabo, che, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, aveva chiesto e ottenuto di porre termine alla propria vita attraverso il suicidio medicalmente assistito. Il saggio per un verso mette in luce come secondo la Corte l’incriminazione del reato di aiuto al suicidio non sia in generale contraria alla Costituzione; per un altro verso critica la giustificazione dell’aiuto medico al suicidio che la Corte propone, sia pure rispetto ad alcune situazioni eccezionali ed estreme. Tale giustificazione si basa sull’indebita presupposizione che non vi siano differenze sostanziali tra il rifiuto e la rinuncia alle cure da un lato e il suicidio medicalmente assistito dall’altro. Sulla base di tale assunto la Corte perviene alla proposta, assai discutibile, di modificare la recentissima legge n. 219/2017 su “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Il saggio critica pertanto la fallacia logica della falsa analogia nella quale incorre l’ordinanza della Corte. Tale fallacia si sviluppa in quattro momenti, nei quali si fa valere un’equiparazione indebita tra concetti e situazioni tra loro ben differenti. I quattro momenti riguardano 1) il binomio concettuale uccidere – lasciar morire; 2) il significato di morte; 3) il significato del trattamento farmacologico; 4) il valore della relazione medico – paziente.
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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Abstract:
Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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Abstract:
In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Nanni, Stefano. "La delega di funzioni e i ruoli di coordinatore per la sicurezza e preposto in cantiere." Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no. 1 (July 25, 2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.7.

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Abstract:
La Corte di Cassazione torna sulla delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, sui presupposti e i requisiti cui è subordinata l’efficacia liberatoria della posizione di garanzia a titolo originario e di vertice dell’organizzazione. Nel caso specifico, in capo al datore di lavoro di un’impresa edile, a fronte di contravvenzioni contestate nel cantiere ove questa operava, la responsabilità per i reati ascritti viene confermata nonostante la diligente designazione da parte sua di tutti i ruoli di cui la normativa vigente in materia impone la nomina (incluso il coordinatore della sicurezza e il preposto al montaggio di ponteggi). Si ritiene, infatti, che tali nomine siano insuscettibili di provocare una devoluzione della responsabilità penale alla stregua della delega di funzioni, questo perché la designazione costituisce solo l’adempimento parziale del debito di garanzia del datore di lavoro, alla cui integrale ottemperanza concorrono gli altri soggetti che sono direttamente destinatari di ulteriori obblighi di legge già in via originaria e non derivata. Parole chiave: Delega di funzioni, Sicurezza sul lavoro, Posizione di garanzia, Garante originario, Garante derivato The Suprem Court returns to the delegation of functions in the field of health and safety at work and, in particular, to the conditions and requirements to which the release effectiveness of the original and top management position of guarantee is subject. In the specific case, despite the diligent designation by him of all the roles which the current legislation requires the appointment (including the safety coordinator and the person in charge of scaffolding assembly), the responsibility of the employer of a company construction for the crimes committed on the construction site was confirmed. It is believed, indeed, that such appointments are unable to provoke a devolution of criminal responsibility such as the delegation of functions, this is because the designation constitutes only the partial fulfillment of the employer's guarantee debt, whereas the full compliance is ensured by the afrorementioned appointed subjects who are directly bound by the law.Keywords: Delegation of functions, Health and safety on work, Position of guarantee, Original guarantor, Derivative guarantor
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Ghica, Mihai Ștefan. "Perspectiva istorică asupra incriminării abuzului în serviciu în România." Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal), no. 4 (May 3, 2021): 29–76. http://dx.doi.org/10.24193/cdp.2020.4.2.

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Abstract:
Abuzul în serviciu constituie o infracţiune cu un specific aparte, problematic, având în vedere modul sintetic de reglementare utilizat de legiuitor, relevat de terminologia generică folosită şi de structura logico-juridică a normei de incriminare. Cele mai acute dificultăţi apar în delimitarea infracţiunii de alte forme de răspundere juridică, aspect care ţine de domeniul de aplicare a normei de incriminare, precum şi în relaţia cu alte infracţiuni, în situaţia în care au vocaţie de aplicare concomitentă. Nu trebuie omis faptul că dreptul penal trebuie să devină incident doar atunci când interesul general este atât de afectat încât sancţiunea civilă, disciplinară sau administrativă nu este suficientă – aspect care decurge din caracterul auxiliar, discontinuu, fără un domeniu specific de reglementare al acestei ramuri de drept, elemente pe care se bazează principiul minimei intervenţii care guvernează această materie. În acest cadru, analiza istorică devine relevantă pentru înţelegerea evoluţiei normei de incriminare de-a lungul timpului în dreptul pozitiv care conferă informaţiile necesare pentru: interpretarea istorică a noţiunilor care compun actuala incriminare; consolidarea perspectivei asupra conceptului juridic de abuz în serviciu în ansamblul său; o mai bună aplicare în practica judiciară; delimitarea faţă de alte forme de răspundere juridică. Pe de altă parte, nu se poate omite nici modalitatea în care în diferite etape istorice s-au schimbat raţiunea incriminării, structura logico-juridică a acesteia în ansamblul său şi diferitele elemente constitutive punctuale. Contextul istoric în care a evoluat incriminarea de la abuz de putere la abuz în serviciu corelat cu jurisprudenţa contemporană diferitelor etape istorice poate contribui la o mai bună percepţie asupra diferitelor soluţii de practică judiciară şi anume asupra relevanţei lor pentru aplicarea actualei norme de incriminare. Din acest motiv, studiul îşi permite să sugereze întreruperea unei anumite inerţii în reţinerea însemnătăţii şi aplicabilităţii în continuare a anumitor soluţii jurisprudenţiale mai vechi. Perspectiva istorică este semnificativă şi pentru a determina relaţia abuzului în serviciu din reglementarea actuală cu alte incriminări din Codul penal în vigoare şi legislaţia penală specială, dar şi cu anumite contravenţii al căror subiect activ este funcţionarul public. Din acest motiv este necesară stabilirea reperelor în care a apărut clauza explicită de subsidiaritate, precum şi a celor în care a fost înlăturată din norma de incriminare. Ca atare, analiza îşi propune să stabilească efectele acestei reconfigurări, precum şi chestiunea menţinerii tacite a acestei clauze, care în literatura de specialitate actuală este tratată ca reprezentând un caracter ce ţine de esenţa incriminării abuzului în serviciu. Dispariţia clauzei exprese de subsidiaritate pe considerente de redundanţă, respectiv evoluţia în timp a normei de incriminare după înlăturarea clauzei exprese şi păstrarea esenţei conceptuale a incriminării până în prezent, aduce în atenţie transformarea clauzei de subsidiaritate dintr-un expresă într-una tacită. Totodată, studiul trasează câteva repere în privinţa confuziei conceptuale tradiţionale dintre subsidiaritate şi specialitate, evidenţiind optica doctrinară asupra conceptului de subsidiaritate care a înglobat în mod cutumiar, încă de la finalul anilor ’50, relaţia gen – specie cu alte infracţiuni. În primul Cod penal al Principatelor Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti nu exista o incriminare unică a abuzului în serviciu, iar legiuitorul s-a inspirat în acea epocă din legislaţiile penale occidentale, reglementând în mod distinct abuzul de putere, abuzul de autoritate şi, într-o manieră fragmentată, excesul de putere. Aceeaşi perspectivă s-a cristalizat sub auspiciile Codului penal Carol al II-lea, când excesul de putere a fost prevăzut într-o normă de reglementare distinctă şi sintetică. Ulterior, legiuitorul comunist s-a îndreptat spre spaţiul estic, inspirându-se din legislaţia penală sovietică, context în care a fost reglementat abuzul în serviciu, sistematizat în trei articole distincte. Trecerea la democraţie nu a marcat însă modificări semnificative la nivelul incriminării abuzului în serviciu, devenind stringentă pentru puterea legiuitoare doar nevoia unei resistematizări a textelor de lege. Studiul reflectă legătura strânsă dintre formele actuale ale abuzului în serviciu şi incriminările din legislaţia penală din perioada comunistă. În pofida faptului că articolul nu tratează forma specială a infracţiunii cuprinsă în Legea nr. 78/2000, analiza prezintă însemnătate şi în acest caz, câtă vreme art. 132 din acest act normativ reprezintă o normă de trimitere la abuzul în serviciu reglementat în Codul penal. Interpretarea istorică a normei penale nu este însă suficientă pentru a lămuri pe deplin problemele ridicate, trebuind corelată cu interpretarea gramaticală, teleologică şi sistematică a incriminării în lumina principiului legalităţii şi a documentelor internaţionale relevante, a jurisprudenţei în materia drepturilor omului, respectiv a principiilor de soluţionare a concursului aparent de norme penale.
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Nestor, Raul Alexandru. "Particularități în executarea măsurilor de supraveghere judiciară și a măsurilor de probațiune ca alternative la detenție." Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal), no. 3 (January 20, 2023): 112–41. http://dx.doi.org/10.24193/cdp.2022.3.6.

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Abstract:
Una dintre cele patru libertăți de care beneficiază cetățenii Uniunii Europene este libera circulație a lucrătorilor. Aceasta implică dreptul lucrătorilor la liberă circulație și ședere, dreptul de intrare și ședere pentru membrii familiilor lor și dreptul de a munci într-un alt stat membru și de a fi tratați egal cu cetățenii statului membru în care ajung. În acord cu expunerea de motive a Deciziei-Cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă: „în ceea ce privește detenția persoanelor care fac obiectul procedurilor penale, există riscul unui tratament diferit pentru cele rezidente în statul unde are loc procesul și cele nerezidente: un suspect nerezident riscând să fie pus în stare de arest preventiv pe durata procesului, deși, în circumstanțe similare, un rezident nu ar risca o astfel de situație. Într-un spațiu european comun de justiție, lipsit de frontiere interne, este necesar să se acționeze pentru a garanta faptul că o persoană care face obiectul unor proceduri penale, nerezidentă în statul unde are loc procesul, nu este tratată diferit față de o persoană care face obiectul procedurilor penale și care este rezidentă în statul respectiv”. Recunoașterea la nivelul Uniunii Europene și supravegherea condamnărilor cu suspendare, a soluțiilor definitive de amânarea aplicării pedepsei, a sancțiunilor alternative și a deciziilor privind liberarea condiționată au drept scop sporirea șanselor de reintegrare socială a persoanei condamnate, permițându-i acesteia să își păstreze legăturile familiale, lingvistice, culturale sau de altă natură, dar și îmbunătățirea monitorizării respectării măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative, cu scopul de a preveni recidiva. Măsurile de probațiune și sancțiunile alternative care trebuie, în principiu, supravegheate în mod obligatoriu, cuprind, printre altele, dispoziții privind comportamentul (cum ar fi obligația de a înceta consumul de alcool), reședința (cum ar fi obligația de schimbare a reședinței pentru cauze de violență domestică), educația și formarea (cum ar fi obligația de a urma „ore de conducere sigură”), activitățile din timpul liber (cum ar fi obligația de a înceta practicarea unui anumit sport sau participarea la acesta) și limitări privind modalitățile de desfășurare a unei activități profesionale (cum ar fi obligația de a căuta o activitate profesională într-un alt mediu de lucru. În temeiul Deciziei-Cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative, în virtutea unei forme de cooperare judiciară consolidată la nivelul Uniunii Europene, statul membru în care persoana în cauză a fost condamnată, poate transmite statului membru unde persoana condamnată își are reședința legală obișnuită o hotărâre judecătorească și, după caz, o decizie de probațiune, în vederea recunoașterii acestora și a supravegherii măsurilor de probațiune sau a sancțiunilor alternative prevăzute de respectiva hotărâre sau decizie. Transpunând în legislația internă cele două decizii cadru menționate, legiuitorul național a înlăturat orice impediment în calea dispunerii unei măsuri preventive neprivative de libertate sau a unei soluții de amânare a aplicării pedepsei ori de suspendare a executării unei pedepse sub supraveghere față de un cetățean român cu reședința într-un alt stat al Uniunii Europene. În egală măsură, cele două decizii-cadru permit executarea măsurilor de supraveghere sau a celor de probațiune în România atunci când sunt dispuse de autorități străine față de persoane care au o ocupație statornică pe teritoriul României, deși nu sunt cetățeni români. Deși această reglementare europeană a fost transpusă în legislația națională, existând toate premisele pentru recunoașterea unor măsuri de supraveghere judiciară dispuse de autorități străine față de persoane care se pot afla pe teritoriul României, precum și pentru solicitarea recunoașterii unor asemenea măsuri dispuse de autoritățile române, în continuare există reticențe în aplicarea practică a acestor proceduri, nu de puține ori fiind refuzate o solicitare de înlocuire a măsurii arestării preventive cu o altă măsură neprivativă de libertate sau o solicitare de individualizare a pedepsei închisorii în regim neprivativ de libertate, doar pentru motivul că persoana acuzată nu este cetățean român sau că nu locuiește în mod statornic pe teritoriul României. Transpunerea în legislație a celor două decizii cadru are ca finalitate eliminarea oricărei posibilități de a achiesa la o asemenea interpretare, total contrară principiilor și valorilor Uniunii Europene.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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"Diritto italiano. Penale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 207–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001017.

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Abstract:
1. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste.2. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia di procedimento di espulsione - riflessi su reati di inosservanza dell'ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudiziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte costituzionale sentenza 13/17.12.2010 n. 359 - cittadino extracomunitario - reato di inottemperanza all'ordine "reiterato" di allontanamento di cui all'art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimitŕ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale.
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Saponaro, Fabio. "La cooperazione amministrativa in materia fiscale nell'Unione Europea: analisi e prospettive." Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 11, no. 1 (June 24, 2019). http://dx.doi.org/10.4013/rechtd.2019.111.01.

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Vilasi, Felicia. "La strategia dell'Unione Europea per la lotta alla criminalità organizzata: la centralità dell’informazione e le prospettive di riforma futura." Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata 7, no. 2 (December 18, 2021). http://dx.doi.org/10.54103/cross-16849.

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Abstract:
Il contributo si propone di analizzare la Strategia ad hoc in materia di criminalità organizzata presentata dalla Commissione europea il 14 aprile 2021 al fine di tracciare le linee di intervento prioritarie in tema di contrasto ai gruppi criminali mediante il rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità dei singoli Stati e una valutazione in merito alla capacità della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 di garantire un’azione di contrasto efficace alla criminalità organizzata.
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Consulich, Federico. "La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?" Galileu-revista de Economia e Direito XXII, no. 1 (2021). http://dx.doi.org/10.26619/2184-1845.xxii.1.5.

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"Appunti in materia di riserva di codice, legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto." Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/978883318026715.

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Manna, Adelmo. "Aspetti problematici della vincolatività relativa del precedente giurisprudenziale in materia penale in rapporto a talune norme costituzionali." Archivio penale, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/978886841817620.

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Manna, Adelmo. "Aspetti problematici della vincolatività relativa del precedente giurisprudenziale in materia penale in rapporto a talune norme costituzionali." Archivio penale, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/978886741817620.

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Di Giovine, Ombretta. "I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il dilemma del femminismo è anche il dilemma del diritto penale)." Archivio penale, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/978886741817619.

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Di Giovine, Ombretta. "I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il dilemma del femminismo è anche il dilemma del diritto penale)." Archivio penale, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/978886841817619.

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"I. I giudici minorili sulle aggressioni ai nomadi / II. Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (February 2009): 365–67. http://dx.doi.org/10.3280/mg2008-003036.

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Viayna, Marc Teixidor. "L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: esegesi e suggestioni." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, March 24, 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17592.

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Abstract:
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della ‘calamita processuale’ - 7. Una ‘potestas sanandi’ ampliata a norma dell’art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d’impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull’appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l’interposizione dell’appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell’imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni. Procedural aspects of the recent reform of the “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: an interpretation and some suggestions ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.
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Casini, Carlo. "VII Programma quadro europeo di ricerca: la questione etico-giuridica delle cellule staminali." Medicina e Morale 55, no. 4 (August 30, 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.347.

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Abstract:
Il contributo esamina la recente e complessa vicenda europea relativa al finanziamento comunitario della ricerca su cellule staminali embrionali. La particolarità della questione è che tale ricerca verrebbe svolta nei Paesi che la consentono anche con gli incentivi economici dei Paesi che la vietano (come per esempio l’Italia). Com’è noto, la questione è legata a due episodi in stretta relazione reciproca: da un lato l’avvio delle procedure per l’approvazione del VII Programma Quadro (VII PQ) di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007- 2013); dall’altro il ritiro arbitrario da parte del Ministro per l’Università e la Ricerca, on. Fabio Mussi, dell’adesione italiana alla c.d. “dichiarazione etica” contraria all’uso di cellule staminali embrionali. Il VII PQ dell’Unione Europea, rappresenta lo strumento più importante per la realizzazione dello “spazio europeo della ricerca”, processo già avviato con il VI PQ con l’obiettivo di rafforzare la competitività scientifica dell’Europa. Articolato in quattro programmi specifici (cooperazione, idee, persone, capacità), che corrispondono ad altrettanti obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca, il VII PQ è frutto dell’azione coordinata di tre grandi organismi: la Commissione europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri competenti per materia. Al fine di rendere più comprensibili – nel contesto europeo – i termini in cui si è posta la questione del finanziamento della ricerca utilizzante le cellule staminali embrionali, l’articolo si sofferma sia su alcuni profili di carattere tecnico sia sulla storia del precedente programma quadro, conclusosi con una moratoria circa la ricerca basata sull’impiego di embrioni umani e di cellule staminali embrionali. Questa volta il confronto serrato è avvenuto, in seno al Parlamento europeo, tra tre diverse posizioni: quella espressa dall’“emendamento Gargani” (divieto assoluto di distruzione di embrioni umani); quella espressa dall’“emendamento Niebler” (limitazione della ricerca alle linee di cellule staminali embrionali create prima del 31 dicembre 2003), quella espressa dalla Commissione industria (ITRE) del Parlamento europeo (finanziamento della ricerca sull’uso di cellule staminali umane anche allo stadio embrionale). Nonostante il voto del 15 giugno con cui il Parlamento europeo ha approvato la proposta più permissiva, l’Autore dimostra – numeri alla mano – che in realtà la preferenza del Parlamento europeo è per il diniego dell’incentivo economico per la distruzione di embrioni umani. Di qui una serie di considerazioni che toccano anche il paragrafo 73 dell’Enciclica Evangelium Vitae e la frettolosa e solitaria decisione del Ministro Mussi. Nonostante tutto, resta l’auspicio che l’Italia nell’Unione Europea non si lasci condizionare da un complesso d’inferiorità, ma anzi, avverta la sua funzione di motore nella costruzione di un’Europa cementata dall’idea della dignità umana e dei diritti umani. ---------- This contribute examines the recent European vicissitude of the communitarian financing on stem cells research. Such research would take place in Countries that allow it, also with the economic incentives of Countries that prohibit it (Italy, for example). The issue is tied up to two events closely connected: 1. starting procedures for the approval of the 7th Framework Program (FP7), Building the Europe of Knowledge (2007-2013); 2. the arbitrary withdrawal of the Italian adhesion to the “ethical declaration” against the use of embryo stem cells, by Italian Minister of University and Research, Fabio Mussi. FP7 represents the most important instrument in order to realize “an European space of research” which has been already started with the 6th Framework. The new Program identifies four main objectives (cooperation, ideas, people and capacities), which correspond to the four main specific programmes around which the European research effort is to be structured. In order to make the financing embryo research question more comprehensive, the paper takes into account technical questions and part of the Framework Program’s background, including moratorium on embryonic stem cells-based research. In such issue the comparison took place between three different positions: “Gargani amendment” (absolute prohibition to destroy human embryo); “Niebler amendment” (limiting research to embryo stem cells line created before December 2003); the position of the Committee of Industry, Research and Energy (ITRE) (financing research of human stem cells including the embryonic stage). In spite of the approval, coming from the European Parliament on last June, of the most permissive proposal, the Author demonstrates that in reality the preference of the European Parliament was for the refusal of the economic incentive. In spite of everything, the auspice is that Italy – inside the European Union – doesn’t let itself carry away because of an inferiority complex, but indeed, it perceives its function as mover in the construction of Europe, cemented on the idea of human dignity and human rights.
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