Academic literature on the topic 'Controllo giurisdizionale'

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Journal articles on the topic "Controllo giurisdizionale"

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Savio, Guido Ernesto. "la progressiva erosione del controllo giurisdizionale nelle procedure di allontanamento dei migranti." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (February 2014): 166–80. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-005015.

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Valas, Igor. "I registri dei titolari effettivi alla luce del D.M. 11 marzo 2022, n. 55: diritti di accesso e diritti di opposizione." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 986–92. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.199.

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Abstract:
Sunto Il DMEF 55 demanda alle Camere di commercio competenti plurime attività, sia interpretative della legislazione primaria, sia di autogestione delle procedure di accesso. Pur nell’auspicata lungimiranza di queste ultime, è fondato il timore che troppi dati sensibili siano accessibili agevolmente da parte di una moltitudine di soggetti, senza un vero e concreto controllo sia dell’utilizzo per l’accesso, sia di altri utilizzi. La criticità è maggiore in relazione ai dati del registro dei trust e degli istituti affini. È   plausibile che l’unico rimedio attuale, pur spuntato per assenza di un’adeguata procedura giurisdizionale, può oggi consistere nell’attività dichiarativa dei controinteressati in relazione all’esistenza di «circostanze eccezionali».
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3

Costambeys, Marios. "Burial topography and the power of the Church in fifth- and sixth-century Rome." Papers of the British School at Rome 69 (November 2001): 169–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200001793.

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Abstract:
TOPOGRAFIA DELLE SEPOLTURE E POTERE DELLA CHIESA A ROMA NEL QUINTO E SESTO SECOLOScavi recenti hanno rivelato fino a che punto i Romani del quinto e sesto secolo trasgredirono alle antichi leggi che proibivano le sepolture intramuranee. Ad oggi, però, non si è ancora cercato di dare una spiegazione olistica a questo cambiamento. La proliferazione di sepolture intramuranee nel complesso paesaggio urbano romano indica non solo un mutato atteggiamento nei confronti della morte, ma anche un cambiamento nella gestione dei defunti e nella topografia della città. Nella prima parte dell'articolo vengono analizzati i siti delle due aree sepolcrali associate topograficamente sia con gli horti che con le due chiese di Sant'Eusebio e Santa Bibiana. La storia delle due chiese indica i diversi modi in cui venivano controllate e trasferite le proprietà terriere in questo periodo: mentre nel caso di Sant'Eusebio si trattò di una fondazione completamente privata, Santa Bibiana fu fondata dal papa, probabilmente su una proprieta acquisita dall'imperatore. La condizione giuridica delle aree sepolcrali intorno alle due chiese potrebbe essere stata indefinita similmente a quella dei numerosi horti dalla fine del quarto secolo in poi, e cioè soggetta alla sovrapposizione giurisdizionale di aristocrazia e della Chiesa. L'influenza di quest'ultima è fortemente evidenziata dallo sviluppo della liturgia per i defunti che iniziò a formarsi nel sesto secolo. Ciò nonostante, il controllo ecclesiastico sulla posizione delle sepolture in questo periodo non fu costante e non venne affidato a membri formali del clero ecclesiastico. L'evidenza suggerisce che il controllo ecclesiastico delle sepolture si consolidò stabilmente nel momento in cui le spese funerarie, inclusi i pagamenti per i becchini, iniziarono ad essere pagate alle chiese. L'insinuarsi del clero ecclesiastico nei rituali di sepoltura e la scelta delle aree per le sepolture venne a costituire un importante episodio nell'appropriazione da parte della Chiesa romana della stmttura cittadina.
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4

González del Valle, José M. "PAOLO MONETA, Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico, 1 vol. Profili di diritto sostanziale, de 276 págs., Ed. Giuffrè, Milán, 1973." Ius Canonicum 14, no. 27 (March 27, 2018): 456. http://dx.doi.org/10.15581/016.14.21680.

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5

Acierno, Maria. "La tutela dello straniero nel processo civile." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 50–72. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001004.

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Abstract:
1. La garanzia costituzionale del giusto processo - 2. Il modello camerale: le ragioni della semplificazione - 3. Uniformitŕ e differenze nei procedimenti riguardanti lo straniero. Il procedimento di controllo delle misure di allontanamento del cittadino comunitario - 4. Le condizioni di accesso al processo nei tre gradi della giurisdizione ordinaria - 5. Il rapporto tra procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi alla condizione dello straniero nel territorio dello Stato: i giudizi sulle misure di protezione internazionale.
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6

Delval, Eugénie. "The Kunduz airstrike before the European Court of Human Rights: a glimmer of hope to expand the Convention to UN military operations, or a tailored jurisdictional link?" Military Law and the Law of War Review 59, no. 2 (January 19, 2022): 244–75. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.04.

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Abstract:
On 16 February 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled, in Hanan v. Germany, that Germany exercised its extraterritorial jurisdiction for the purpose of its procedural obligation under Article 2 of the European Convention on human rights to investigate the airstrike it carried out in Afghanistan within the framework of a United Nations Security Council resolution. To establish an extraterritorial jurisdictional link, the Court relied on the ‘special features’ threshold that it has recently introduced in its jurisprudence, along with the threshold of the ‘institution of a criminal investigation’. This potentially extends the standards of protection under the ECHR to situations where Contracting States are carrying out massive military operations in armed conflict, such as airstrikes, even within the framework of a UN mandate. Nonetheless, the Court remains cautious not to formulate general theories of jurisdiction and retains a very strict (and casuistic) control over the new jurisdictional thresholds. Le 16 février 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans l’affaire Hanan c. Allemagne, que l’Allemagne a exercé sa juridiction extraterritoriale en invoquant son obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’enquêter sur la frappe aérienne menée en Afghanistan dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour établir un lien juridictionnel extraterritorial, la Cour s’est appuyée sur la notion de « circonstances propres » qu’elle a récemment introduite dans sa jurisprudence, ainsi que celle d’« institution d’une procédure pénale ». Cela étend potentiellement les normes de protection en vertu de la CEDH à des situations où les États signataires mènent des opérations militaires de grande envergure dans un conflit armé, telles que des frappes aériennes, même dans le cadre d’un mandat des Nations Unies. Néanmoins, la Cour ne se risque pas à formuler des théories de juridiction générales et maintient un contrôle très strict (et au cas par cas) sur les nouveaux seuils juridictionnels. Op 16 februari 2021 oordeelde de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Hanan tegen Duitsland dat Duitsland zijn extraterritoriale rechtsmacht uitoefende in toepassing van zijn procedurele verplichting krachtens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om een onderzoek in te stellen naar de luchtaanval die het uitvoerde in Afghanistan in het kader van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Om een extraterritoriale rechtsbevoegdheidsband vast te stellen, baseerde het Hof zich op de drempel van de ‘specifieke omstandigheden’ die het onlangs in zijn rechtspraak heeft ingevoerd, net zoals de drempel van de ‘instelling van een strafrechtelijk onderzoek’. Hierdoor kunnen de beschermingsnormen krachtens het EVRM mogelijk worden uitgebreid tot situaties waarin verdragsluitende staten grootschalige militaire operaties uitvoeren in een gewapend conflict, zoals luchtaanvallen, zelfs in het kader van een VN-mandaat. Niettemin blijft het Hof voorzichtig met het formuleren van algemene theorieën over rechtsbevoegdheid en behoudt het een zeer strikte (en casuïstische) controle over de nieuwe drempels inzake rechtsbevoegdheid. Il 16 Febbraio 2021 la Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, nella causa Hanan v. Germany, la Germania ha esercitato, ai fini del suo obbligo procedurale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la sua giurisdizione extraterritoriale per indagare sul bombardamento aereo che, nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha effettuato in Afghanistan. Per stabilire un legame giurisdizionale extraterritoriale, la Corte si è basata sui principi delle “caratteristiche speciali” che ha recentemente introdotto nella sua giurisprudenza, insieme a quelli della “istituzione di un’indagine penale”. Questo estende potenzialmente gli standard di protezione della CEDU a situazioni in cui gli Stati contraenti stanno conducendo operazioni militari di massa in un conflitto armato, come gli attacchi aerei, anche entro il quadro di un mandato delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Corte rimane cauta nel non formulare teorie generali di giurisdizione e mantiene un controllo molto rigoroso (e sul caso) sulle nuove soglie giurisdizionali. El 16 de febrero de 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en Hanan vs. Alemania, que Alemania ejerció su jurisdicción extraterritorial, a efectos de cumplir la obligación procesal en virtud del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al investigar el ataque aéreo que se llevó a cabo en Afganistán en el marco de la ejecución de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para establecer un vínculo jurisdiccional extraterritorial, el Tribunal se basa en el umbral de las “características especiales” que ha introducido recientemente en su jurisprudencia, junto con el umbral de la “instrucción de una investigación penal”. Esto amplía potencialmente los estándares de protección bajo el CEDH a situaciones donde los Estados Contratantes llevan a cabo operaciones militares masivas en conflictos armados, tales como ataques aéreos, incluso dentro del marco de un mandato de la ONU. No obstante, el Tribunal se mantiene cauteloso para no formular teorías generales sobre jurisdicción y mantiene un control muy estricto (y casuístico) sobre los nuevos umbrales jurisdiccionales. Am 16. Februar 2021 hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Hanan vs. Deutschland entschieden, dass Deutschland seine extraterritoriale Gerichtsbarkeit zum Zwecke seiner Verfahrenspflicht nach Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgeübt hat, um den von ihm im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates durchgeführten Luftangriff zu untersuchen. Zur Feststellung eines extraterritorialen Gerichtsbarkeitsbands basierte sich der Gerichtshof auf die Schwelle der ‘besonderen Merkmale’, die er vor Kurzem in seiner Rechtsprechung eingeführt hat, ebenso wie die Schwelle der ‘Einleitung eines Ermittlungsverfahrens’. Dies weitet die Standards des Schutzes gemäß der EMRK potenziell auf Situationen aus, in denen Vertragsstaaten in einem bewaffneten Konflikt groß angelegte Militäreinsätze, wie Luftangriffe, selbst im Rahmen eines UN-Mandats, durchführen. Trotzdem ist der Gerichtshof weiterhin behutsam, indem er vermeidet, allgemeine Theorien über die Gerichtsbarkeit zu formulieren, und erhält er eine sehr strikte (und kasuistische) Kontrolle über die neuen Gerichtsbarkeitsschwellen aufrecht.
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Miazzi, Lorenzo. "Interesse del minore straniero e controllo delle frontiere: la visione politica dell'autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/1998 da parte della Cassazione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 110–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002007.

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Abstract:
Sommario:1. La giurisprudenza e il contrasto sui "gravi motivi"2. La sentenza n. 5856/2010: una interpretazione "politica" e riduttivista3. L'interesse del minore vale meno della tutela delle frontiere?4. Il contesto interpretativo: le norme costituzionali, le Convezioni internazionali, i principi del diritto minorile5. La realizzazione dell'unità familiare attraverso l'espulsione6. Il bilanciamento di interessi, già fatto dalla Corte costituzionale La negazione della specificità della giurisdizione minorile.
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Buono, Alessandro. "Dalla sorveglianza alla vigilanza: a proposito di "culture della vigilanza" di Arndt Brendecke e Paola Molino. Introduzione." SOCIETÀ E STORIA, no. 177 (September 2022): 505–25. http://dx.doi.org/10.3280/ss2022-177004.

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Abstract:
Il saggio introduce un dossier scritto assieme a Teresa Bernardi, Umberto Signori e Stefano Poggi, che si propone di mettere alla prova la proposta storiografica di Arndt Brendecke e Paola Molino sulle "Culture della Vigilanza". Attraverso l'analisi di tre casi studio (il controllo dei matrimoni nella città di Venezia tra cinque e seicento, l'analisi della produzione delle informazioni dei consoli veneziani a Smirne tra sei e settecento, la riorganizzazione del controllo del territorio nella città di Vicenza in età napoleonica) gli autori del dossier indagano, ognuno nel proprio contesto, l'utilità di passare dal paradigma della sorveglianza all'analisi delle concrete pratiche e culture della vigilanza. Questo saggio introduttivo cerca di tracciare un percorso comune tra i tre interventi, mettendo in luce alcune questioni metodologiche e nodi tematici, e dialogando più in generale con i recenti studi dedicati alla delazione e alla comunicazione tra governanti e governati. In particolare, si sostiene la tesi che per meglio comprendere quale sia la specifica "cultura della vigilanza" di antico regime, sia necessario metterla in connessione con la sua peculiare "cultura del possesso", ovvero l'idea che il potere e la giurisdizione, come qualunque altro diritto, siano definiti nei termini della possessio e dell'effettivo esercizio, piuttosto che in quelli del dominium.
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Natale, Andrea. "Dopo la Thyssen." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2012): 147–66. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002004.

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Abstract:
La sentenza sul caso Thyssen costituisce una svolta? O una presa di posizione ideologica della magistratura? O piuttosto una difficile sentenza su una altrettanto difficile questione di fatto? Il giudizio sulla responsabilitŕ penale degli imputati (e a che titolo) potrŕ eventualmente essere rivisto nei successivi gradi di giudizio. Ciň non toglie che la lettura della sentenza consente giŕ ora di prendere in considerazione dei fatti e trarre da essi dei giudizi. La tragedia della Thyssen di Torino rappresenta infatti un esempio paradigmatico delle mille questioni che si intrecciano nel mondo del lavoro: la crisi; le logiche di impresa che privilegiano il risparmio mettendo tragicamente a rischio la salute dei lavoratori; l'inefficacia dei controlli della pubblica amministrazione; la debolezza dei sindacati. E, sul versante della giurisdizione: la gestione di un processo difficile, con un'imputazione terribile; le reazioni dell'opinione pubblica; i modelli organizzativi delle procure; la specializzazione del magistrato
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Foders, Federico. "The Fisheries Regime in the Member Countries of the EC: Legal and Economic Aspects." Journal of Public Finance and Public Choice 7, no. 1 (April 1, 1989): 67–79. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344695.

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Abstract:
Abstract Il regime che regola l’utilizzazione delle risorse ittiche degli spazi marini che rientrano nell’ambito della giurisdizione nazionale dei paesi comunitari è soggetto, in principio, alle regolamentazioni della Commissione Cee, dato che la politica della pesca fa parte della politica agricola comune.Sono rimaste, tuttavia, agli stati membri numerose competenze dovute alle diverse tradizioni nazionali in materia di regolamentazione della pesca, per cui è attualmente vigente un sistema misto, con la coesistenza non equilibrata di regolamentazioni nazionali e comunitarie.Peraltro, non sembra che la politica comunitaria abbia favorito il miglioramento dell’efficienza, dato che ha incoraggiato una espansione della capacità che ha superato di gran lunga le dimensioni ottimali, dando luogo a prezzi molto superiori a quelli internazionali. Un altro problema sul quale il coordinamento comunitario non è stato sinora molto efficace è quello dell’inquinamento marino, che dovrebbe essere risolto con un maggior ricorso ai meccanismi di mercato piuttosto che a rigidi sistemi di controllo la cui inefficacia è stata dimostrata nei paesi, come gli Stati Uniti, in cui sono stati applicati.
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Dissertations / Theses on the topic "Controllo giurisdizionale"

1

Fabbretti, Silvia. "Il pubblico ministero europeo tra esigenze sovranazionali e Costituzione italiana." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2014. http://hdl.handle.net/10077/10144.

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Abstract:
2012/2013
La tematica del pubblico ministero europeo si inserisce nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea e prende le mosse dalle difficoltà della lotta ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea. Il contesto nel quale si sono inseriti i vari progetti di studio è caratterizzato, infatti, dall'insufficienza delle indagini e dell’azione penale nei confronti degli autori di reati che colpiscono beni di rilevanza sovranazionale: la lotta a queste condotte fa leva sui meccanismi di cooperazione giudiziaria che si sono rivelati farraginosi e complessi e si traducono in scarsa efficacia repressiva di tali fenomeni. Il “valore aggiunto” di un organo europeo starebbe proprio nella maggiore facilità di coordinamento e nella comprensione della dimensione europea della condotta – non ancorata alla visione strettamente nazionale – che permetterebbero di superare la frammentazione investigativa e repressiva. Dopo alterne fasi di dibattito, la figura del pubblico ministero europeo torna a ricoprire un ruolo centrale nel panorama europeo: nell'estate del 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l’istituzione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questo progetto nasce su fondamenta più solide rispetto alla ricerca “pilota” del Corpus Juris: la differenza, infatti, è rappresentata dalla base giuridica, novità dettata dal trattato di Lisbona, che all'art. 86 TFUE prevede espressamente la possibilità di creare un organo di accusa europeo. I lavori per l’istituzione di un accusatore europeo saranno indubbiamente lunghi e complessi: il fatto che gli Stati abbiano già sollevato alcune critiche, taluni richiamandosi alla propria sovranità, fornisce la misura dei delicati equilibri che circondano il tema. La proposta, tuttavia, rappresenta un’importante tassello nell'evoluzione dell’Unione europea, nell'ottica di uno spirito di vera integrazione: è una sfida che abbraccia il futuro del processo penale europeo e pone sul tappeto una serie di profili che meritano approfondimento, in particolare in relazione alla “tenuta” dei principi costituzionali sottesi al nostro sistema penale. Il riferimento è soprattutto a due principi cardine dell’ordinamento italiano: obbligatorietà dell'azione penale, da un lato, e giudice naturale precostituito per legge, dall'altro.
XXVI Ciclo
1983
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2

MANZONI, Federico. "Il controllo tra amministrazione e giurisdizione. Corte dei conti e funzione di controllo." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2011. http://hdl.handle.net/10446/907.

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Abstract:
The Ph.D. thesis “The audit between administration and jurisdiction. Court of auditors and audit function” is divided into four chapters. After the introduction, related to „object, reasons and method of research‟, the first chapter concerns „the audit as example of the traditional tripartition of the activities of Public Administration‟; the second chapter examines in particular „special judge and auxiliary body: the Italian Court of auditors between devolvement and polymorphism‟; the third chapter relates to “the audit of Court of auditors between administration and jurisdiction”; the fourth and last chapter applies itself to the international and European audit principles, between procedure and substance‟. Traditionally, the audit was classified as a typical administrative activity, but the audit function of the Court of auditors shares only limited characteristics with such activities. The research deeply analyzes the parameters of administrative or jurisdictional nature of audit activity by the Court of auditors: the impugnability of audit acts, and the possibility to object, during audit proceedings, interlocutory questions of constitutional legitimacy and preliminary committal to the European Court of Justice. The audit activity of the Court of auditors is compared to the advisory activity, as some consolidated differences were overcome and now the same Court of auditors has specific advisory functions, which cause a question of compatibility with the jurisdictional ones (above all in cases of administrative and accounting liability trials), on the basis of the jurisprudence of the European Court of Human Rights and of Italian Constitutional Court. In order to analyze the administrative or jurisdictional nature of audit activity, a helpful element of benchmark derives from the extraordinary appeal to the President of the Italian Republic, which has recently been reformed with the purpose to consolidate its jurisdictional characteristics. Beside audit analysis, the Court of auditors is scrutinized on its twofold nature of governative auxiliary body and special judge and on the consequent interrelations. The study of a European and international dimension, to which the last chapter is devoted, is linked to the above mentioned aspect. The different institutional audit models are analysed according to: the collective or individual nature, the gowned or lay status, the title of other jurisdictional functions, the different criteria used in the audit activity. Although audit activity is considered basic and related with the possibility to enjoy social rights through the fundamental right at a good use of public resources, it is necessary to report that the Italian Court of Auditors is criticized, because the advantages deriving from the audit activity are sometimes fewer than the costs required by such structured magistrature.
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3

CARLOTTO, Ilaria. "Stati membri ed Unione europea: la ripartizione delle competenze tra processo decisionale e controlli giurisdizionali." Doctoral thesis, 2005. http://hdl.handle.net/11562/472950.

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Abstract:
La tesi analizza il delicato tema del riparto delle competenze tra Stati membri ed Unione europea con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia interventa in materia.
The thesis analyzes the delicate issue of the division of competences between Member States and the European Union with particular attention to the case law of the Court of Justice.
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TOPPETTA, SILVIA. "L’Inquisizione a Modena nel primo Seicento." Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11573/1252659.

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Abstract:
La tesi ha come oggetto una storia istituzionale del tribunale dell’Inquisizione di Modena durante il primo trentennio della sua attività, a partire dall’istituzione della cosiddetta “nuova” Inquisizione nel 1598. Fino a quel momento il tribunale modenese era stato una vicaria del Sant’Ufficio ferrarese, ma, con la devoluzione della città alla Santa Sede, Modena assurge a capitale dei domini estensi e, contestualmente, a sede di un’Inquisizione generale. L’analisi impiega diversa documentazione per la ricostruzione del funzionamento e dell’attività del tribunale e dei suoi inquisitori, privilegiando l’aspetto del doppio controllo: quello del Sant’Uffizio sul tribunale modenese e quello di Modena sui territori sottoposti alla sua giurisdizione. Si fornisce anzitutto un breve stato dell’arte che, da una parte mette a fuoco alcuni punti salienti del dibattito storiografico sul tema dell’Inquisizione in Italia, dall’altra fornisce un ragguaglio delle principali pubblicazioni che si sono servite della documentazione relativa all’attività del tribunale modenese, in particolare di quella conservata presso l’Archivio di Stato di Modena. Viene dunque illustrata la situazione politica del ducato estense, territorialmente ridotto in seguito alla devoluzione di Ferrara e che subisce un totale riassestamento, non solo territoriale, ma politico, sociale e religioso. È fondamentale collocare l’attività dell’Inquisizione modenese entro le vicende del periodo per poter capire i meccanismi attraverso cui essa riuscì ad impiantarsi e ad esercitare il suo controllo, con le conseguenti negoziazioni e definizioni/ridefinizioni di rapporti, soprattutto tra potere politico e tribunale ecclesiastico che, a propria volta, non può essere pienamente inteso senza considerare quali fossero i rapporti dei duchi d’Este con Roma in quel momento di transizione. Altro aspetto importante da tenere presente è quello relativo ai rapporti tra vescovi e inquisitori. Attraverso l’analisi di documenti (soprattutto sinodi, carteggi e fascicoli del foro vescovile) si è potuto appurare che, negli anni in oggetto, non si verificarono episodi di conflitti o frizioni tra le due figure di giudici. I vescovi modenesi del primo Seicento mantenevano infatti un rapporto di collaborazione con gli inquisitori, dedicandosi principalmente a compiti pastorali e a ruoli diplomatici a servizio della famiglia ducale. Dopo aver presentato il contesto ed aver fornito alcune informazioni sugli istituti di conservazione presso i quali è stata condotta la ricerca, si entra nel vivo della trattazione, presentando l’attività degli inquisitori operanti durante il trentennio considerato attraverso la loro corrispondenza. Le lettere, sebbene siano espressione dell’istituzione - e quindi del punto di vista - dominante, offrono delle informazioni preziose circa la realtà di cui davano conto. Lasciano emergere, in effetti, alcune delle situazioni su cui si è voluto porre maggiore attenzione: i conflitti territoriali e di competenze con le diverse figure di ordinari nei territori sottoposti a diocesi diverse da Modena o nullius diocesis, ma anche problemi di carattere economico, legati alla condizione di povertà del tribunale. Ciò su cui tuttavia si insiste particolarmente sono i conflitti di natura giurisdizionale con la corte. Sebbene, infatti, il duca non fosse in una posizione di forza rispetto al Sant’Uffizio - e, quindi, rispetto ai giudici di fede locali - è pur vero che in talune situazioni si crearono delle frizioni e dei contrasti piuttosto accesi, soprattutto in materia di ebrei - data la tradizionale protezione accordata loro dai duchi estensi sin dal tempo di Ferrara capitale - e nei casi in cui ad essere coinvolti in reati spettanti l’Inquisizione fossero nobili e stipendiati del duca. Un aspetto, in particolare, merita di essere sottolineato all’interno di questo discorso: i rapporti del tutto peculiari dell’Inquisizione modenese con quello che era il personaggio politico più influente degli anni oggetto del presente studio: Giovanni Battista Laderchi, detto l’Imola. Era questi, infatti, ad essere l’interlocutore dei giudici di fede in diverse situazioni più di quanto non lo fosse lo stesso duca. L’esistenza di documentazione inquisitoriale (fascicoli e denunce) relativa a questo personaggio permette di avere un’idea del suo peso e della sua pericolosità, dal punto di vista del tribunale di fede. L’attività dei primi inquisitori generali di Modena coincide con la fine dell’emergenza ereticale che aveva caratterizzato la seconda metà del Cinquecento, ovvero con la fase dell’istituzionalizzazione dell’Inquisizione, che inizia ad orientarsi verso altri reati, varcando sempre più i confini del foro della coscienza per approdare verso la realtà del quotidiano, dei comportamenti, delle superstitiones, dei rapporti considerati più a rischio: fra tutti, quelli tra i confessori e le loro penitenti - che portarono ad una crescente attenzione nel perseguimento della cosiddetta sollicitatio ad turpia - e quelli tra cristiani ed ebrei. Dopo aver seguito le vicende attraverso la corrispondenza, si è tentata una ricostruzione dell’attività del tribunale e dei suoi giudici da un altro punto di vista, seguendo i processi veri e propri. Si sono quindi analizzati, a livello quantitativo - attraverso l’uso di un inventario - anche i tipi di reati commessi, per evidenziare l’evoluzione della stessa attività. A questo punto si è compiuto un passaggio ulteriore, mettendo a confronto questi ultimi dati con quelli emergenti dalla corrispondenza. Lo scopo di quest’analisi è quello di capire quali casi venissero comunicati - e per quali motivi - alla Sacra Congregazione e quale fosse, di conseguenza, il livello del controllo di Roma sull’Inquisizione modenese. Per dare un’idea concreta di alcuni dei temi trattati durante l’analisi, all’interno dell’ultima sezione si trova una selezione di casi di studio, che mostrano i modi concreti di procedere verso una serie di reati e verso differenti tipologie di imputati. Questo permette di capire quali fossero le situazioni che destavano l’attenzione degli inquisitori, o se piuttosto non intervenissero motivazioni particolari nel determinare il loro orientamento. In questo senso vanno tenuti presenti tutti gli elementi sottolineati nelle sezioni precedenti, in riferimento ai personaggi coinvolti (nobili, donne, ecclesiastici, ebrei, etc.), ai conflitti con la corte (nei casi di ebrei e nobili), alle tendenze generali dell’Inquisizione nel corso del XVII secolo. Si vedrà altresì quali erano i reati di eresia contro cui si procedeva - o non si procedeva più - a quest’altezza cronologica, quando l’eresia era stata ormai completamente debellata, sia in generale, che nel particolare, ossia in una delle realtà che più aveva contribuito ad allarmare Roma e da cui era scaturita la decisione di tornare a servirsi dei tribunali dell’Inquisizione. Nell’Appendice documentaria che chiude il lavoro si trovano trascritti tre documenti prodotti nel periodo in esame. Il primo è un modello di editto, che i cardinali della Sacra Congregazione avevano ritenuto di dover inviare a tutte le sedi inquisitoriali per uniformare la formazione degli editti. Gli altri due documenti, invece, sono due prontuari ad uso degli inquisitori: “Modo et ordine, che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell’essercitare il suo Officio nella Città di Modena” e “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”, ritenuti particolarmente interessanti in quanto pienamente rispondenti alle esigenze dell’analisi condotta: il primo si riferisce ai casi in cui erano coinvolti a vario titolo (come imputati o come testimoni) personaggi a servizio del duca e nobili legati alla corte; il secondo, invece, precisa quali casi fossero compresi entro le principali categorie di reati perseguiti dal tribunale dell’Inquisizione.
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Books on the topic "Controllo giurisdizionale"

1

Confalonieri, Antonietta. Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare: Esperienze italiana e francese a confronto. Padova: CEDAM, 1996.

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2

Rottola, Alessandro. Controllo giurisdizionale e atti politici nel diritto dell'Unione europea e nel diritto interno in materia internazionale. Bari: Cacucci, 2001.

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3

Zamperetti, Giorgio Maria, and Alessandro Munari. Il Diritto delle società tra controllo giurisdizionale e autonomia privata: Atti del convegno di Como, 25 gennaio 1997. Milano: A. Giuffrè, 1997.

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4

Garri, Francesco. La Corte dei conti: Controllo e giurisdizione, contabilità pubblica. Milano: Giuffrè, 2012.

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5

Giornata, ambiente 2000 (4th 2001 Corte suprema di cassazione Italy). Giurisdizione e controllo per l'effettività del diritto umano all'ambiente: Giornata ambiente 2000. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2001.

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6

Alonzi, Fabio. Le attività del giudice nelle indagini preliminari: Tra giurisdizione e controllo giudiziale. [Padova]: CEDAM, 2011.

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Feroni, Ginevra Cerrina. Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca: Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità. Torino: G. Giappichelli, 2002.

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Fazio, Giuseppe. Il bilancio dello Stato: Controlli, responsabilità e giurisdizione nella gestione finanziaria pubblica : realtà e prospettive dopo la Legge 639 del 20 dicembre 1996. Milano: Giuffrè, 1997.

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Pištan, Čarna. Tra democrazia e autoritarismo. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg278.

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Abstract:
Il volume propone una ricostruzione in chiave sia sincronica che diacronica dei sistemi di giustizia costituzionale nei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’area ex-sovietica, offrendo in tal modo una analisi sistematica della giurisdizione costituzionale in ventisette paesi diversi. L’indagine ripercorre lo sviluppo del concetto di controllo di costituzionalità nell’Europa dell’Est pre-socialista, la sua evoluzione durante la parentesi socialista e, quindi, la (ri)nascita della giustizia costituzionale nel più recente contesto di transizione democratica. Sulla base di tale esame, il libro individua i molteplici fattori che hanno plasmato le Corti costituzionali di terza generazione e determina le problematiche, i limiti attuali, nonché le finalità che persegue la giurisdizione costituzionale in paesi che solo di recente sono approdati alla democrazia, ovvero in paesi in cui il processo di democratizzazione ha riscontrato gravi limiti. L’accento è posto, in particolare, sull’emergere di una concezione particolarmente ampia e aperta di giustizia costituzionale nell’intera sfera ex-socialista, che ha finito per provocare una tendenza paradossale che vede nella crescita funzionale della giurisdizione costituzionale un fenomeno del costituzionalismo contemporaneo sia di derivazione liberale, sia di derivazione illiberale
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Book chapters on the topic "Controllo giurisdizionale"

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Sau, Antonella. "Proporzionalità (nel controllo giurisdizionale sui vincoli culturali)." In Teorie dell’architettura, 312–18. Quodlibet, 2022. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv2gvdn9s.44.

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