Academic literature on the topic 'Contrattazione di impresa'

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Journal articles on the topic "Contrattazione di impresa"

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Aniballi, Valentina. "Crisi di impresa e sospensione dei rapporti di lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 29–79. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129002.

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Abstract:
L'Autore evidenzia alcune contraddizioni nel panorama italiano degli ammortizzatori sociali riconducibili all'assenza di una definizione del concetto di "crisi" (nella quale rientra la sottospecie "insolvenza"), all'uso distorto della cigs attraverso la progressiva estensione del suo campo di applicazione e della sua durata, nonché alla strada scelta dal legislatore per favorire la cosiddetta "bilateralitŕ". Il saggio analizza altresě il ruolo della contrattazione collettiva e la discrezionalitŕ del datore di lavoro nella richiesta dell'intervento della cigs per far fronte alle sospensioni dei rapporti di lavoro nelle ipotesi in cui l'impresa sia ammessa ad una procedura concorsuale.
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Nogler, Luca. "L'AI del 26.11.2020 e il sistema leader di bilateralità della microimpresa (con uno sguardo particolare ai fondi sanitari)." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 681–748. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168003.

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Abstract:
Il saggio analizza le novità più recenti della c.d. bilateralità del settore dell'artigianato e della piccola impresa. Esso offre un quadro di sintesi della contrattazione collettiva nazionale del settore, dell'attività del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato nonché quella di tutti i fondi, sia nazionali che territoriali, contrattuali collettivi sanitari.
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3

Antonio Recchia, Giuseppe. "Il lavoro agile fuori dalla straordinarietà: appunti sulla contrattazione collettiva." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 1 (June 2021): 30–43. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-001003.

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Abstract:
Introdotto dalla l. n. 81/2017 con un impianto regolativo scarno e rimesso in gran parte all'accordo individuale tra datore e dipendente, il lavoro agile è rimasto, almeno inizialmente, strumento di flessibilità ad appannaggio di poche, e più grandi, realtà. È stata l'emergenza sa-nitaria a garantirne una massiccia diffusione, favorita da un accesso semplificato dalla finalità di contenimento del contagio, ma anche a rivelarne le significative convenienze per l'organizzazione di impresa. La crescente sottoscrizione di accordi collettivi sul tema dimostra la consapevolezza delle parti sociali non solo delle opportunità del lavoro agile ma anche della necessità di intervenire sugli aspetti più controversi e, più ancora, di ritrovare un ruolo da pro-tagonisti nel cambiamento organizzativo.
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Bordogna, Lorenzo. "Auspicata ma poco praticata. L'insufficiente sviluppo della contrattazione di secondo livello in Italia." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 172 (February 2022): 665–83. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172011.

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Abstract:
Oggetto dell'articolo è la contrattazione di secondo livello in Italia. Due sono gli aspetti considerati: il rapporto tra contrattazione nazionale di categoria e contrattazione decentrata; la copertura della contrattazione di secondo livello. Circa il primo aspetto, viene sottolineato come, sin dal Protocollo Intersind-Asap del luglio 1962, ad eccezione del periodo tra fine anni '60 e primi '70, abbia sempre prevalso in Italia un modello di "decentramento organizzato", con un ruolo di coordinamento del contratto nazionale di categoria e degli attori nazionali. Questo mo-dello è però minacciato, dopo la riforma del 2009, dalla riduzione delle competenze del contrat-to nazionale in materia retributiva, massimamente depotenziate nel ccnl dei metalmeccanici del 2016, dove ogni possibilità di incremento delle retribuzioni reali è affidata solo ed esclusivamente alla contrattazione decentrata. La seconda parte dell'articolo analizza quindi la persisten-te, limitata diffusione della contrattazione di secondo livello, nonostante generose politiche di incentivazione fiscale dal 2015-2016 e, nel settore metalmeccanico, specifiche clausole del ccnl del 2016, confermate nel 2021. Anche in questo settore la contrattazione aziendale resta l'eccezione e non la norma, in forte contrasto con l'obiettivo dichiarato in un recente documento di Federmeccanica. L'articolo si domanda infine quanto sia realistico un significativo supe-ramento di tali limiti, e se, nel caso, ciò non richieda ulteriori misure rispetto a quelle sperimentate, inclusa una rinnovata riflessione in tema di contrattazione territoriale per le imprese di pic-cole e piccolissime dimensioni, che sono la larghissima maggioranza delle imprese italiane.
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5

Turrin, Matteo. "Relazioni industriali e nuove tecnologie: conflitto, partecipazione e concertazione nell'era del lavoro digitale." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE 40, no. 3 (December 2022): 55–70. http://dx.doi.org/10.3280/es2022-003006.

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Abstract:
Il contributo verte sulle numerose sfide poste agli attori delle relazioni industriali dalla digita-lizzazione del lavoro, dimostrando come il crescente utilizzo di tecnologie sempre più sofisti-cate nell'ambito delle prestazioni di lavoro possa costituire sia una fonte di conflitto che un'opportunità di dialogo per le parti sociali. Infatti, l'organizzazione tecnologica del lavoro, in ragione dei suoi effetti sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, oltre che un tema oggetto di contrattazione, può costituire motivo di confronto con la controparte datoriale, se non di mobilitazione e di vero e proprio conflitto. Allo stesso tempo, però, non si può escludere che la digitalizzazione dell'economia possa indurre imprese e sindacati ad adottare pratiche di tipo collaborativo che consentano di affrontare al meglio le sfide poste dalla transizione digitale, coniugando cioè le esigenze di competitività delle imprese con il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità delle condizioni di lavoro.
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6

Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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Abstract:
L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Fourçans, André, and Radu Vranceanu. "Inflation and Employment Fluctuations in Transitional Economies*." Journal of Public Finance and Public Choice 13, no. 2 (October 1, 1995): 189–99. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540165.

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Abstract:
Abstract Le riforme verso l’economia di mercato, poste in essere nei Paesi ex-socialisti dell’Europa Centrale e Orientale, comportano dei costi, sia in termini di disoccupazione, sia in termini di alti tassi di inflazione, soprattutto all’inizio della fase di transizione. Inoltre, nelle economie in transizione, la mancanza di esperienza di mercato implica una struttura imperfetta delle informazioni ed un alto grado di incertezza economica.Nell’analisi dei fattori strutturali che incidono sull’occupazione nelle economie in transizione, assume rilievo la distinzione di due settori principali dell’economia: il settore statale, costituito dalle imprese ex-socialiste, ed il settore privato, formato dalle nuove piccole e medie imprese emergenti. Il livello dell’occupazione si determina attraverso una contrattazione tra i lavoratori e i proprietari. Dato che il tasso di inflazione decresce al diminuire del potere contrattuale dei lavoratori, le privatizzazioni dovrebbero determinare un più basso tasso di inflazione. Questi fatti portano a concludere che le privatizzazioni e la lotta all’inflazione sono obiettivi compatibili.
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8

Orlandini, Giovanni. "Il distacco transnazionale dopo il d.lgs. 22/2020." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 749–65. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168005.

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Abstract:
. L'articolo analizza le principali questioni giuridiche che rendono problematica l'applicazione della disciplina del distacco transnazionale nell'ordinamento italiano, contribuendo ad esporlo al dumping operato da imprese con sede in altri Stati. L'analisi si sofferma in particolare sulle novità introdotte dal d.lgs. n. 22 del 15 settembre 2020 che ha riformato il d.lgs. 136/16 rece-pendo la direttiva 2018/957. Il regime protettivo del lavoratore straniero distaccato in Italia, pur uscendo rafforzato dalla novella, continua a scontare gli effetti di un sistema di contrattazione collettiva patologicamente sregolato e della debolezza dell'azione ispettiva.
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Frigotto, Maria Laura, Simone Gabbriellini, Luca Solari, and Alice Tomaselli. "Lo Smart Working nel panorama italiano: un'analisi della letteratura." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 2 (December 2021): 9–37. http://dx.doi.org/10.3280/so2021-002001.

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Abstract:
Nello scenario della Quarta Rivoluzione industriale la modalità di organizza-zione ed esecuzione del lavoro acquisisce sempre più rilevanza. Anche in Italia, sia nelle aziende private sia nella Pubblica Amministrazione, si sta diffondendo una forma di organizzazione ed esecuzione del lavoro che prevede maggiore autono-mia nella scelta di tempi, luoghi e modalità: lo Smart Working (SW), regolato, a livello nazionale, da una legge ad hoc (l. 81/2017) nei termini di lavoro agile. Proponiamo qui una rassegna della letteratura sul tema, limitata alla produzione degli studiosi dell'accademia italiana. In generale allo SW viene riconosciuta la capacità di coniugare gli obiettivi dei lavoratori con quelli delle imprese, contri-buendo quindi alla loro competitività e sostenendo le istanze dei nuovi modelli or-ganizzativi emergenti. Lo SW implica anche più formazione e acquisizione di nuo-ve competenze per i lavoratori, così come per gli specialisti HR e i manager chia-mati ad abbandonare la cultura della presenza e del controllo in nome di fiducia e condivisione. Infine, il dibattito è decisamente esteso in ambito giuridico: dalla comparazione tra SW e telelavoro, alla metamorfosi dei poteri datoriali, ai concetti di subordinazione e autonomia, al ruolo della contrattazione collettiva, al diritto alla disconnessione e all'applicazione dello SW nel particolare contesto della pub-blica amministrazione.
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Pagan, Veronica, and Claudia Peiti. "Il welfare aziendale come comunità d'impresa." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (January 2021): 103–23. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-003005.

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Abstract:
L'articolo si propone di analizzare gli attuali strumenti di welfare aziendale e le azioni introdotte dai diversi livelli di regolazione. Grazie al contributo di indagini e studi di settore, vengono pertanto presentate le diverse accezioni di welfare aziendale: il cosiddetto secondo welfare, gli elementi di conciliazione vita-lavoro, i beni e i servizi che attengono più alla cultura aziendale (fringe o flexible benefit) e infine gli strumenti più innovativi e che si identi-ficano con un concetto di welfare più recente (welfare allargato alla comunità esterna). Rispetto al ruolo della contrattazione, gli autori osservano come l'attenzione del-le parti sociali verso il tema sia cresciuta negli ultimi anni e come le iniziative aziendali abbiano assunto un carattere integrativo di rilievo rispetto al ruolo degli istituti negoziali collettivi. Il lavoro esplora, infine, le prospettive future del welfare aziendale, con uno sguardo al settore delle public utility, anche alla luce della recente emergenza sanitaria. La diffusione del COVID-19 ha infatti permesso di "accelerare forzatamente" l'adozione di strumenti già presenti nel ventaglio delle politiche di welfare azien-dale ma precedentemente relegati a quote minoritarie di imprese (come il welfare allargato e lo smart working). Sarà necessario mantenere viva la raccolta delle informazioni e i primi dati rive-lano come il welfare aziendale stia assumendo un ruolo di propulsore al cambiamento e possa, in futuro, costituire uno strumento capace di disegnare un nuovo modo di lavorare e di essere parte di una comunità d'impresa.
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Dissertations / Theses on the topic "Contrattazione di impresa"

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DE, STEFANO LODOVICA. "Contrarre con l'impresa: profili soggettivi ed oggettivi." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20367.

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Abstract:
Il primo aspetto affrontato è rivolto alla evoluzione storica della contrattazione d’impresa. L’analisi storica è stata necessaria per svolgere un primo inquadramento generale dei contratti d’impresa, al fine di chiarire che l’esistenza della “contrattazione di impresa” trae origine dal fatto che il diritto commerciale è nato e si evoluto in parallelo e non congiuntamente al diritto civile. Il secondo aspetto approfondito riguarda la contrattazione d’impresa, nell’ottica dell’equilibrio delle posizioni contrattuali e della autonomia privata. Una prima analisi ha riguardato il profilo soggettivo e, pertanto, i nuovi status. Il secondo aspetto di indagine, che attiene ai profili oggettivi, è volto ad individuare l’elemento che tenga unito il complesso quadro normativo che riguarda le regole “speciali” proprie dei contratti di impresa
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Bresolin, Annamaria <1986&gt. "La contrattazione collettiva transnazionale a livello di imprese." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1517.

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Posmon, Elisabetta <1983&gt. "Tecniche di controllo della contrattazione standardizzata fra imprese e consumatori e fra imprese : le Camere di commercio e il mercato." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1149.

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Abstract:
Nel campo della protezione dei consumatori assistiamo oggi alla combinazione dei tradizionali rimedi privatistici di carattere giudiziale con la regolazione amministrativa dei contratti dei consumatori. Tutela giudiziale e azione amministrativa vengono considerati da un punto di vista funzionale, come strumenti complementari nella politica di contrasto all’inserzione di clausole abusive. Il loro operato assicura una maggiore grado di effettiva della disciplina. Il controllo giudiziale successivo attraverso il rimedio civilistico invalidante non è in grado di garantire un sufficiente livello di protezione del consumatore in quanto non riesce a fare in modo che l’impresa, sanzionata nel caso singoli, elimini la clausola vessatoria dai propri modelli contrattuali. Il controllo delle corti si dimostra inadeguato in quanto è destinato a produrre effetti limitatamente al rapporto individuale oggetto del giudizio e riesce a fare in modo che il professionista non perseveri per il futuro nell’utilizzo della medesima clausola. L’elaborazione di meccanismi di controllo amministrativo preventivo dei contratti dei consumatori potrebbe rappresentare una possibile risposta all’esigenza di contrastare l’abusiva inserzione di clausole vessatorie nei contratti standard. Ciò può realizzarsi attraverso l’intervento di autorità pubbliche investite del potere di sorvegliare sull’impiego e la circolazione di moduli e formulari contenenti clausole abusive, e di raccomandare alle imprese la soppressione delle stesse. Per tali ragioni, in linea con il compito attribuito agli Stati membri dalla direttiva 93/13 sui contratti dei consumatori di “fare in modo che nei contratti dei consumatori non siano inserite clausole abusive”, la maggior parte dei legislatori nazionali è intervenuto sul piano della prevenzione, affidando ad organismi amministrativi una competenza trasversale di controllo dei modelli contrattuali diffusi dalle imprese nei mercati. Il caso della Francia è particolarmente rilevante. La scelta operata dal legislatore francese (Loi Scrivener del 1978) è stata fin da subito quella di affidare all’apparato amministrativo il sistema di controllo dei contratti dei consumatori, attribuendo alla Commissione ministeriale di controllo delle clausole abusive (Commission des Clauses Abusives) un ruolo predominante nella lotta alle spregiudicate prassi della contrattazione standardizzata. Altrettanto rilevante è l’esperienza del Regno Unito, in cui dal 1999 (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999) l’Office of Fair Trading è investito di poteri di controllo dei contratti dei consumatori, l’esercizio dei quali ha condotto a risultati molto positivi nella politica di lotta contro le clausole abusive promossa dall’ordinamento inglese. Anche il legislatore italiano è intervenuto sul piano della prevenzione, affidando alle Camere di Commercio una competenza trasversale di controllo degli schemi contrattuali diffusi dalle imprese. Garantire il corretto funzionamento dei mercato ed un elevato grado di protezione dei consumatori è la nuova missione delle Camere di Commercio . A tale scopo gli enti camerali sorvegliano sui modelli contrattuali predisposti dalle imprese, sollecitano gli operatori del mercato al rispetto della disciplina sui contratti dei consumatori e intervengono al fine di garantire un maggiore grado di conoscenza in capo ai consumatori. Tali competenze sono state introdotte dall’art. 2, comma 4, della legge di riforma dell’ordinamento camerale 29 dicembre 1993 n. 580, oggi d. lgs. 15 febbraio 2010 n.23, in virtù della quale le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti standard; predisporre e promuovere contratti tipo fra imprese, loro associazioni e associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Siffatto controllo ha trovato attuazione presso le singole realtà camerali attraverso l'istituzione di una apposita Commissione che, su istanze dei consumatori, o per iniziativa d'ufficio, instaura un procedimento nel corso del quale, riscontrato il carattere abusivo della clausola, sollecita l’impresa predisponente alla riformulazione del testo negoziale secondo proprio suggerimento. Malgrado essa non goda di poteri autoritativi, le imprese sono solite rispettare l’invito della Commissione di controllo e modificare i propri modelli contrattuali secondo il suggerimento dell’autorità. Nel caso in cui l’impresa non si adegui al parere della Commissione di controllo, le Camere di Commercio possono esercitare nei suoi confronti l’azione inibitoria Tali organismi hanno agito con successo andando a favorire la modifica di numerosi modelli contrattuali utilizzati nei diversi settori di mercato attraverso l’instaurazione di negoziati con l’impresa predisponente, che in rarissimi casi non hanno avuto esito positivo. Le funzioni di regolazione del mercato esercitate dalle Camere di Commercio, dalla Commission des Clauses Abusives e dall’Office of Fair Trading rappresentano una significativa esemplificazione del nuovo modo in cui oggi si manifesta il rapporto tra pubblici poteri ed economia. La particolarità dell’intervento dei pubblici poteri nell’economia si ritroverebbe, infatti, nell’esistenza di strumenti vecchi e nuovi di regolazione pubblica dell’economia. La dottrina riconduce le misure di intervento adottate da tali organismi nella categoria dei nuovi strumenti di regolazione del mercato. Secondo l’opinione condivisa della letteratura giuridica italiana, francese e inglese, infatti, la regolazione contemporanea assegnerebbe un ruolo primario a strumenti non coattivi, privi di sanzione e negoziati. Si tratta di misure dotate di portata persuasiva e basate su elementi premiali più che sanzionatori, che provengono da autorità di regolazione del mercato. E’ possibile affermare, dunque, in conclusione che oggi nel nostro ordinamento è vigente un modello integrativo di controllo dei contratti standard in quanto, accanto alle tradizionali forme di controllo giudiziale successivo troviamo tecniche di controllo amministrativo preventivo dirette ad incidere sull’attività di predisposizione del testo contrattuale; ovvero, forme di controllo esercitate da competenti autorità amministrative investite del compito di sorvegliare sull’impiego e la circolazione di formulari contenenti clausole lesive degli interessi dei consumatori.
The contemporary regulation of unfair terms in consumer contracts outlines that courts regulation and administrative policy of consumer contracts are working together. Both judicial protection and administrative regulation of unfair terms are contributing to the battle against unfair terms. They provide a much more effective way of protecting consumers. Courts and private law don’t seem sufficient to protect consumer and to effectively oblige professionals to refrain from using unfair terms. Private law enforcement does not provide an effective way of regulating the standard inclusion of unfair terms in adhesion contracts. The success in an individual action will mean that the term is not binding upon that consumer, but its impact beyond that consumer will be limited, and there is no significant pressure on the business to discontinue future use of that term. One possible response to the standard form contract problem would be to provide consumer with administrative control. The administrative model of enforcement is a much more effective way of preventing the continuing use of unfair terms. This involved a public body charged with the task of keeping the consumer scene under permanent review; a body who require to business to provide an undertaking to discontinue the use of the unfair term. For these reasons, according to the duty of member states to implement article 7 of the Unfair Terms Directive 93/13 which required the introduction of “adequate and effective means… to prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers by sellers or suppliers”, the vast majority of member states government conferred on administrative body the power to seek an injunction or undertaking against the use of unfair terms. The French parliament was one of the first in Europe to introduce an administrative model of enforcement of unfair terms on consumer regulations with Scrivener Regulation of 1978. This law conferred on an administrative Commission, called “Commission des Clauses Abusives”, the power to control business standard forms in order to invite them to restrain the use of unfair terms. The case of UK government is also important. In fact the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 conferred on the Office of Fair Trading the power to persuade business to comply with the Regulations. This has been successful in order to guarantee a high level of protection of consumer interests. In Italy, the Chambers of Commerce Regulations of 1993 conferred on Chambers of Commerce the power to prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers by sellers or suppliers. Making markets work well and guarantee consumer protection is the Chambers of Commerce new mission. They achieve this by encouraging business to comply with consumer law and empowering consumers with the knowledge and skills to make informed choices and get the best value from market. The powers of Chambers of Commerce to control standard forms and to make model contracts is regulated by article 2, paragraph 4, of law 580/1993 ( replaced by law 23/2010) which give to the Chambers the power to identify unfair terms in consumer contracts and invite the supplier to modify or drop them; and the power to make model-contracts. The Control Commission of Chamber of Commerce can take the initiative to contact business to challenge terms contained in their standard contracts. In addition it is required to consider any complaints made to it about the fairness of any contract terms dawn up for general use. Anyway the Commission has no authority power. Generally companies challenged by the Commission tend either to have accepted its suggested changes or to have negotiated a compromise. If the business doesn’t accept, the Chambers of Commerce is given the power to apply to Court for an injunction to retrain the continued use of unfair terms. These bodies have made effective use of its administrative power and have been able to secure the alteration of contract in several business sectors trough a process of rigorous negotiations, with almost no need to resort to legal action. The administrative powers of Italian Chamber of Commerce, French Commission of Unfair Terms and Office of Fair Trading are expression of the significant growth of public regulation of consumer markets. The particular aspect of the contemporary regulation of consumer markets is the use of new instrument of regulation like the ones used by the administrative bodies above. There is now the discovery of alternatives instruments to classic regulation and the role of co-regulation playes an important role According to Italian, French and English legal doctrine the contemporary regulation of markets give a prominent role to informal measures rather than sanctioning approach to enforcement. In conclusion, it is possible to outline the existence of an integrative model of enforcement of consumer unfair terms. In fact both judicial protection and administrative regulation of unfair terms are contributing to the battle against unfair terms to provide a much more effective way of protecting consumers.
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GASPARRI, STEFANO. "REGOLAZIONE DEL LAVORO E IMPRESE INNOVATIVE. LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEI FACTORY OUTLET CENTRES IN ITALIA." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2011. http://hdl.handle.net/2434/165590.

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Abstract:
Trilateral regulation, based on relations among trade unions, employers (or their associations) and governments, is one of the main mechanisms of socio-economic regulation in Western countries since decades, as well as a cornerstone of the so-called European social model. Notwithstanding, work regulation without trade unions' involvement is an increasingly widespread reality, especially within innovative workplaces. This outcome gives credit to the "race to the bottom" and "globalization theories", which predict a general convergence towards a neo-liberal institutional setting, where there is no space for labour and work regulation is unilaterally set by firms. To examine what underlies trade unions' inclusion or exclusion from regulatory processes, this research focuses on an innovative business like the Factory Outlet Centre, a huge retailing complex with almost one thousand workers, mostly shop assistants. Actually, from an Industrial Relations perspective, it might not be the appropriate unit of analysis to test trilateral regulation's survival, given that its features, like being a greenfield and a multi-employers workplace full of several micro-firms, are usually associated to labour's under-representation. But the context matters too, and here Italy is the setting of analysis, which is a particularly fitted context, because it shows an "organized" system of industrial relations, where labour representation is traditionally rooted. Moreover, Italian legal framework on commerce has been recently reformed, moving several competencies to regional and local administrations. Within this frame, field work deepens eight Factory Outlet Centres evenly spread in four regions (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia and Veneto), allowing the emergence of regional varieties, as the ones related to political sub-cultures. The working hypothesis is that innovative businesses rely on new ways to coordinate socio-economic activities that, challenging the old features of regulation, allow the first-mover to act as a rent-seeker, unless involved entrepreneurs, politicians and trade unionists reach a new compromise. So there are only two kinds of actors, "first-movers" and "subordinates", and three kinds of actions, unilateral, negotiated and cooperative. As far as our case-studies are concerned, first-movers are entrepreneurs who promote and develop retailing complexes such as Factory Outlet Centres; as well as local governments, which hold the legal authority to give planning permissions and retailing licenses to make them operate. Instead, subordinate actors are trade unions, firstly worried about the way to reply to others' strategies. As far as cooperation and opportunism are concerned, the former targets to positive-sum games, while the latter always conceives at least a loser. Thanks to an extended review of policy documents, sentences, local newspapers and twenty-two interviews, this research explains precisely why in few cases trade unions have been involved in the work regulation, while in the others such a triangulation has not been feasible, letting employers and local politicians set the rules. Indeed, a clear finding emerges from the empirical analysis. Whenever work regulation is decentralized at local level, employers and local administrators join together to exclude, unilaterally, trade unions from the deal, exchanging mutual favours and acting as perfect rent-seekers. On the contrary, insofar as a more centralized public actor actively intervenes, such as regional policy-makers or judges, cooperation permeates work regulation, including trade unions along with employers and local administrators, as also leading to positive repercussions on workers' well-being without undermining company's profitability. A straightforward demonstration of this dark side of decentralization comes from the Sunday openings issue. On one hand, Sunday openings and the related extension of working time have been allowed by local government and then imposed to workforce by management. On the other, whenever a regional control is still effective, the issue has been solved through an innovative form of industrial relations: collective bargaining at the "site" level, where the workers' counterpart is not their employer, usually a shop-keeper, but it is their workplace’s manager, that is the Factory Outlet Centre's director. Here the deal is stroke because trade unions accept a flexible working time arrangement in return for compensations like wage increases and a space for unions' local section. Besides, the ways unions approached these innovative workplaces shed light on the Italian version of "trade unions' revitalization", which encompasses a mix of both organizing and servicing strategies. Basically, despite site-bargaining renovates unions' actions preserving their ability to mobilize workers, its fragility clearly stands out, due to the need of an increasingly rare supportive state. Once said so, the spread of bilateral agencies, despite often judged as a unions' failure and a betrayal to their collective mission, might be the best results currently achievable, at least to keep some power to influence counterparts and institutions. It goes without saying that such a line of reasoning assumes that these two efforts are not seen as mutual exclusive but, adequately set, self-reinforcing. Despite this research zooms a narrow phenomena like Factory Outlet Centres, it aims at contributing to the huge academic debate regarding institutional change, here interpreted in relation to regional models of industrial relations. Among the four regions observed, Toscana and Veneto are in line with their institutional paths, respectively, a neo-corporatist and a neo-conservative one. Vice versa, Lombardia and Emilia Romagna are getting ahead of an institutional change: a bit more labour-friendly the former, in respect to its pluralist point of departure, and a much less labour-friendly the latter, a counter-intuitive outcome considering its progressive tradition and its actual approach inspired to social dialogue. The results open to further researches, specially on different workplaces within the context already considered, Italy, in order to confirm or to controvert such trends; as well as on different contexts but within the same workplace, Factory Outlet Centre, in order to find out similar or different outcomes. As demonstrated in this work, business innovation has strong implications for the future of trilateral work regulation, whose directions are not predictable, depending both on actors' strategies and institutional settings. Obviously, any further deepening of such mechanisms is welcomed.
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Books on the topic "Contrattazione di impresa"

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Bellomia, Valentina. La responsabilità precontrattuale tra contrattazione civile, del consumatore e di impresa. Milano: Giuffrè editore, 2012.

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Cipriani, Alberto, ed. Partecipazione creativa dei lavoratori nella 'fabbrica intelligente'. Florence: Firenze University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6453-716-0.

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Abstract:
Come potrà configurarsi il lavoro in futuro? Quali nuove realtà e valori emergeranno in seguito alle trasformazioni della Quarta Rivoluzione industriale? Quanto la partecipazione dei lavoratori risulterà decisiva per il successo delle organizzazioni? Il libro propone esperienze concrete di partecipazione ‘creativa’ di lavoratori e manager all’interno di aziende impegnate a sviluppare un’organizzazione intelligente. Nella prima parte del libro parlano operai, impiegati o dirigenti che possono avere anche ruoli negoziali in ordine alla contrattazione sindacale, ma che sono soprattutto impegnati affinché tutto funzioni, offrendo opportunità in grado di rigenerare i processi e valorizzare i lavoratori. Nella seconda parte sono contenute riflessioni e proposte su come le esperienze di partecipazione possono sollecitare il mondo accademico, le relazioni sindacali, le politiche e il sistema legislativo ad approfondire e tener conto dei nuovi bisogni del lavoro, al fine di costruire un circolo virtuoso che supporti imprese e lavoratori, direzione e partecipazione nelle sfide complesse poste dall’innovazione e dal mondo competitivo della produzione.
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