Journal articles on the topic 'Codici penali'

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Rovinello, Marco. "La pluralità di un modello. L'ufficiale italiano fra codici, regolamenti e immagine pubblica (1859-1914)." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 298 (June 2022): 83–113. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298010.

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Abstract:
Il contributo analizza e confronta i principali testi deputati a delineare il recte vivere e il set di valori dell'ufficiale italiano d'età liberale: da un lato, i codici penali del 1859 e del 1869; dall'altro i regolamenti di disciplina del 1859, del 1872 e del 1907. Parallelamente, il saggio esamina sia il dibattito interno al mondo militare sulla figura e sulla mission dell'ufficiale, sia l'immagine delle spalline che la retorica filomilitare popolarizz. fra Unità e Grande guerra. Anche alla luce di quanto sappiamo sull'articolazione interna dell'ufficialità, l'ipotesi è che una lettura comparata di codici e regolamenti faccia emergere non solo l'evoluzione che l'idea di ufficiale conobbe nelle varie versioni di ognuno di questi decaloghi, ma anche quelle convergenze e divergenze che rendevano il profilo della spallina italiana tratteggiato dal legislatore meno stabile e coerente di quanto creduto sinora, per alcuni versi peculiare rispetto a quello dei colleghi di altri eserciti e anche per questo variamente interpretato da quanti ne discutevano o ne divulgavano il ritratto ideale.
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Riberi, Mario. "Giovanni de Foresta, deputato alla camera subalpina e Ministro della giustizia (1850-1859)." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 199–255. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16889.

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Abstract:
Il giurista nizzardo Giovanni de Foresta è un personaggio poco noto e pochissimo studiato, nonostante il suo notevole apporto dato alla causa dell'unità d'Italia. Sostenitore di Cavour, sedette alla Camera subalpina per due legislature, la IV e la V, e rivestì due importanti incarichi di governo: fu ministro di Grazia e Giustizia sia nel primo governo D’Azeglio sia nel secondo governo Cavour, nel periodo di entrata in vigore delle leggi Siccardi. Oggetto di questo articolo sono i progetti elaborati da De Foresta durante questi due incarichi ministeriali. Innanzitutto il progetto che si tradusse nella legge del 26 febbraio 1852 sull’introduzione di misure restrittive della libertà di stampa: il dibattito parlamentare che ne seguì portò alla frattura della destra e alla stagione del "connubio" Cavour-Rattazzi. Successivamente viene illustrata l’opera svolta da De Foresta negli anni 1855-59 per il rinnovamento della codificazione del Regno di Sardegna attraverso l’apertura di un cantiere sia per l’elaborazione del codice di procedura civile sia per la revisione dei codici penali, che nel 1860 sostituirono quelli albertini. È infine presentato il contributo dato nel 1858 da De Foresta all'alleanza con la Francia, ritenuta indispensabile da Cavour per realizzare l'unità d'Italia, quando il Guardasigilli, per venire incontro alle richieste del governo francese, fece approvare dal Parlamento subalpino la legge sulle sanzioni da infliggere ai cospiratori contro i capi di stato stranieri.
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Mazzanti, Edoardo. "Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (January 2021): 63–76. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002005.

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Abstract:
Il lavoro offre una breve rassegna delle fattispecie penali applicabili a difesa della produzione alimentare locale. Introdotto il tema dell'origine dei prodotti alimentari ai fini penali, il contributo dà conto, prima, dei delitti del Titolo VIII Capo II del codice penale; poi, della complessa disciplina a difesa del made in Italy, contenuta nella legge n. 350/2003. Evidenziate le principali criticità dell'assetto attuale, nella parte finale si prospettano schematicamente alcune possibili direttrici di riforma.
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Syryjczyk, Jerzy. "Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 48, no. 3-4 (December 10, 2005): 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Abstract:
Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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Borek, Dariusz. "Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego." Prawo Kanoniczne 48, no. 3-4 (December 10, 2005): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.09.

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Abstract:
Nell’articolo è stata presentata la normativa riguardante l’esistenza e l’applicazione del potere coercitivo nella Chiesa con particolare riferimento agli Istituti Religiosi. Il primo punto del lavoro è stato dedicato alla presentazione degli argomenti che spiegano l’esistenza del potere coercitivo nella Chiesa. Nel secondo punto dello studio è stato analizzato il potere che esiste negli Istituti Religiosi. Nel terzo punto si analizza il potere coercitivo che viene esercitato negli Istituti Religiosi secondo attuale Codice di Diritto Canonico nella triplice funzione della potestà di governo. Lesercizio del potere coercitivo nella funzione legislativa consiste nella possibilità di emanare le leggi penali. La potestà coercitiva nella funzione amministrativa comprende sia la possibilità di emanare i precetti penali sia la possibilità di fare la dichiarazione oppure la inflizione delle pene tramite la procedura penale stragiudiziale. La scelta tra la via amministrativa e giudiziale spetta all’Ordinario. Il potere coercitivo esercitato nella funzione giudiziale significa la possibilità di fare la dichiarazione o l’inflizione delle pene tramite il processo penale giudiziale. L’ultima parte dello studio è stata dedicata alla problematica della dimissione dall’Istituto Religioso. Avendo in considerazione il carattere forzoso della dimissione si potrebbe pensare che la dimissione è una delle sanzioni penali, non mancano pero gli argomenti che fanno pensare che la dimissione non puo essere inserita tra le sanzioni penali in senso stretto. Nel caso della dimissione dal Istituto si tratta piuttosto della procedura sui generis amministrativa, avente come scopo la protezione sia L’Istituto intero che i singoli religiosi incluso anche quello che viene dimesso.
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Colao, Floriana, Guido Neppi Modona, and Marco Pelissero. "Alfredo Rocco e il codice penale fascista." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (December 2011): 175–86. http://dx.doi.org/10.3280/ded02011-001010.

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Miletti, Marco Nicola. "Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 2 (August 29, 2021): 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Abstract:
Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Profiti, Pasquale. "Obiettivo: L'attivitŕ di consulenza di magistrati italiani nei Balcani." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2009): 116–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003011.

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Abstract:
- Il Consiglio d'Europa si č avvalso e si avvale dell'esperienza di magistrati italiani nella costruzione e sviluppo delle funzioni giudiziarie degli Stati aderenti che attraversano la fase di sviluppo e consolidamento democratico. Č quanto avvenuto per le scuole della magistratura in Albania e Bosnia, per la definizione dell'assetto del potere giudiziario in Moldavia e Georgia, per l'elaborazione e/o applicazione dei nuovi codici di procedura penale dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia.
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Fiorella, Antonio. "Ripartire dai progetti ministeriali di un nuovo codice penale?" Archivio penale, no. 2 (2014): 31–58. http://dx.doi.org/10.12871/97888674131713.

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Germanò, Alberto. "L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(29) (December 30, 2021): 215–21. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.9.

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Abstract:
Gli animali, considerati “cose” da Aristotele, “res mancipi” dai Romani e “beni” dal codice civile italiano del 1942, vengono definiti “esseri senzienti” dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 2007, cioè capaci di sentire piacere e dolore. Un capriolo ferito da un colpo di fucile venne messo, ancora vivo e scalciante, nel cassone di un veicolo. La Cassazione italiana ritiene che la fattispecie costituisca il delitto previsto dall’art. 544-ter del codice penale e punisce il cacciatore perché non ha dato il colpo di grazia all’animale per porre fine alle sue sofferenze e alla sua agonia.
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Manna, Adelmo. "La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzione." Archivio penale, no. 1 (2021): 291–305. http://dx.doi.org/10.12871/978883318097713.

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Galluccio, Alessandra. "Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 169 (April 2021): 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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Abstract:
L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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Macri, Francesco. "VIOLENZA DOMESTICA E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: l’art. 572 del codice penale." Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 9, no. 1 (April 2, 2021): 888. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v9i1.884.

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Abstract:
In questa sede, si analizzerà la fattispecie dell'art. 572 c.p. da una prospettiva “integrata”, inquadrandola come parte di un apparato di tutela penale nei confronti della violenza sessuale, fisica e psicologica nei confronti delle donne. Si conclude che la figura criminosa summenzionata è reato abituale proprio ed ha il dolo generico come elemento soggettivo. Vi sono problemi di concorso (reale o apparente) di reati con quelli di lesioni personali (art. 582 e – per quelle gravi e gravissime – 583 c.p.), e di atti persecutori (art. 612-bis), con il quale si individuano controversie di rilievo. I livelli sanzionatori prevedibili indicano la possibilità, per gli autori, di beneficiare frequentemente della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ciò si traduce in un apparato di tutela penale non sempre perfettamente coerente e, soprattutto, efficace.
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Margara, Alessandro. "Il lungo processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (April 2011): 53–74. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-001005.

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Abstract:
Il sistema degli OPG per accogliere gli autori di reato, prosciolti per vizio totale di mente, č contenuto nel Codice penale, ma č stato fortemente modificato da sentenze costituzionali e da interventi legislativi, che lo hanno adattato alla nuova concezione dell'assistenza psichiatrica: gli OPG esistenti sono perň rimasti eguali al modello carcerario del passato sia per i luoghi, sia per il personale prevalente, rappresentato dalla Polizia penitenziaria. La pericolositŕ sociale č la condizione per la applicazione della misura di sicurezza dell'OPG, che si esegue negli stessi OPG. Il concetto di pericolositŕ sociale, assoluto nel Codice penale, si č relativizzato e va accertato nel concreto del singolo caso e delle sue risorse socio-familiari. Il DPCM 1/4/2008 che ha stabilito il passaggio della sanitŕ penitenziaria al Servizio sanitario nazionale ha un progetto di distribuzione degli internati nelle regioni di appartenenza, cosě che le stesse seguano i malati residenti nei loro territori e tendano a riportarli all'assistenza psichiatrica generale degli stessi. L'allegato C al DPCM descrive le fasi di questo passaggio e della presa in carico del Servizio sanitario di ogni regione, cosě che sia superato e abbandonato il vecchio modello degli OPG.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani, and Pacifique Muhindo Magadju. "Prosecuting rape as war crime in the Democratic Republic of the Congo: lessons and challenges learned from military tribunals." Military Law and the Law of War Review 59, no. 1 (June 1, 2021): 44–70. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.03.

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Abstract:
Several armed conflicts have marked the past two decades in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a result, the DRC is facing an unprecedented humanitarian disaster with the death of hundreds of thousands of people, the large-scale displacement of civilians and the rape of thousands of women, girls and men. These armed conflicts have led to the metamorphosis of the concept of ‘crime’ with the emergence of new forms of sexual violence, particularly the widespread sexual violence used by armed groups as a tactic of war. In response to this avalanche of sexual violence, the DRC has taken a series of legislative measures. It began with the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) on 11 April 2002. This was followed by the promulgation of the Military Judicial Code and the Military Criminal Code on 18 November 2002 (MJC and MCC, respectively) criminalizing, inter alia, war crimes, crimes against humanity and genocide. In 2006, the Congolese legislator criminalized various forms of sexual crimes as defined by international law in the Military Penal Code. On 31 December 2015, the Congolese authorities promulgated Law No. 15/022, amending and supplementing the Military Penal Code, for the implementation of the Rome Statute. Through this Law, the legislator has included in the Congolese Ordinary Criminal Code rape and other sexual assaults constituting war crimes, and in some circumstances, crimes against humanity. In terms of prosecutions, around 40 cases of rape classified as war crimes and crimes against humanity have been tried by Congolese military courts, and a few other cases are being investigated. This article seeks to assess the progress made by the DRC in prosecuting rape as a war crime and the challenges to such prosecutions. La République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par plusieurs conflits armés au cours des deux dernières décennies. Il en résulte que ce pays est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent avec la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement à grande échelle de civils et le viol de milliers de femmes, de filles et d'hommes. Ces conflits armés ont entraîné une métamorphose du concept de ‘crime’ avec l'émergence de nouvelles formes de violence sexuelle, notamment la violence sexuelle généralisée utilisée par les groupes armés comme tactique de guerre. En réponse à cette avalanche de violences sexuelles, la RDC a adopté une série de mesures législatives. La première fut la ratification du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 11 avril 2002. Cette ratification fut suivie par la promulgation du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire le 18 novembre 2002 (respectivement le CMJ et le CCM) qui criminalisent, entre autres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. En 2006, le législateur congolais a incriminé dans le Code pénal militaire diverses formes de crimes sexuels tels que définis par le droit international. Le 31 décembre 2015, les autorités congolaises ont promulgué la loi no 15/022, modifiant et complétant le Code pénal militaire, pour la mise en œuvre du Statut de Rome. A travers cette loi, le législateur a inclus dans le Code pénal ordinaire congolais les viols et autres agressions sexuelles constitutifs de crimes de guerre, et dans certaines circonstances, de crimes contre l'humanité. En termes de poursuites, une quarantaine de cas de viols qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été jugés par les tribunaux militaires congolais, et quelques autres cas sont en cours d'instruction. Cet article vise à évaluer les progrès réalisés par la RDC en matière de poursuites pénales pour viol en tant que crime de guerre et les défis auxquels ces poursuites sont confrontées. Verschillende gewapende conflicten hebben de afgelopen twee decennia hun stempel gedrukt op de Democratische Republiek Congo (DRC). Als gevolg daarvan wordt de DRC geconfronteerd met een ongekende humanitaire ramp die gepaard gaat met de dood van honderdduizenden mensen, de grootschalige ontheemding van burgers en de verkrachting van duizenden vrouwen, meisjes en mannen. Die gewapende conflicten hebben geleid tot een metamorfose van het begrip ‘misdaad’ met de opkomst van nieuwe vormen van seksueel geweld, in het bijzonder het wijdverspreide seksuele geweld dat door gewapende groepen als oorlogstactiek wordt gebruikt. Als reactie op die lawine van seksueel geweld heeft de DRC een reeks wetgevende maatregelen genomen. Het begon met de ratificatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) op 11 april 2002, gevolgd door de afkondiging van het militair gerechtelijk wetboek en het militair strafwetboek op 18 november 2002. Daarin worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide strafbaar gesteld. In 2006 heeft de Congolese wetgever verschillende vormen van seksuele misdrijven, zoals omschreven in het internationaal recht, strafbaar gesteld in het militair strafwetboek. Op 31 december 2015 hebben de Congolese autoriteiten wet nr. 15/022 tot wijziging en aanvulling van het militair strafwetboek uitgevaardigd, met het oog op de uitvoering van het Statuut van Rome. Met die wet heeft de wetgever verkrachting en andere vormen van seksueel geweld die te beschouwen zijn als oorlogsmisdaden, en in sommige omstandigheden misdaden tegen de mensheid, in het gewone Congolese Wetboek van Strafrecht opgenomen. Wat vervolging betreft, zijn ongeveer 40 gevallen van verkrachting die als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werden aangemerkt, door de Congolese militaire rechtbanken berecht, en enkele andere gevallen worden momenteel onderzocht. Deze studie heeft tot doel na te gaan welke vooruitgang de DRC heeft geboekt bij de vervolging van verkrachting als oorlogsmisdaad en voor welke uitdagingen dergelijke vervolgingen staan. Varios conflictos armados han dejado huella en las dos décadas pasadas en la República Democrática del Congo (RDC). A resultas de ello, la RDC se está enfrentando a un desastre humanitario sin precedentes con la muerte de cientos de miles de personas, desplazamiento de civiles a gran escala y la violación de miles de mujeres, niñas y hombres. Estos conflictos armados han llevado a la metamorfosis del concepto de ‘crimen’ con la aparición de nuevas formas de violencia sexual, en particular el uso generalizado de la violencia sexual por grupos armados como táctica de guerra. En respuesta a esta avalancha de violencia sexual, la RDC ha adoptado una serie de medidas legislativas. Todo comenzó con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) el 11 de abril de 2002. A esto siguió la promulgación del Código Judicial Militar y del Código Penal Militar el 18 de noviembre de 2002 (Código Judicial Militar y Código Penal Militar, respectivamente), penalizando, entre otros, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. En 2006, el legislador congoleño introdujo en el Código Penal Militar varias modalidades de crimen sexual tal y como se definen en el Derecho Internacional. El 31 de diciembre de 2015, la autoridades congoleñas promulgaron la Ley Núm. 15/022, reformando y complementando el Código Penal Militar, con objeto de implementar el Estatuto de Roma. A través de esta ley, el legislador ha tipificado en el Código Penal Común la violación y otros ataques sexuales que constituyen crímenes de guerra y, en algunas circunstancias, crímenes contra la humanidad. En términos de procedimientos instruidos, cerca de 40 casos de violación tipificada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido tramitados por los tribunales militares congoleños, y varios casos más continúan siendo objeto de investigación. Este estudio busca valorar el progreso de la RDC en la persecución de la violación como crimen de guerra y los retos a los que se ha tenido que hacer frente en dicha tarea. Gli ultimi due decenni della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono stati segnati da diversi conflitti armati. Di conseguenza, la RDC sta affrontando un disastro umanitario senza precedenti con la morte di centinaia di migliaia di persone, lo sfollamento di civili su larga scala e lo stupro di migliaia di donne, ragazze e uomini. Questi conflitti armati hanno portato alla metamorfosi del concetto di ‘crimine’ con l'emergere di nuove forme di violenza sessuale, in particolare la diffusa violenza sessuale usata dai gruppi armati come tattica di guerra. In risposta a questa valanga di violenza sessuale, la RDC ha adottato una serie di misure legislative. È iniziato tutto con la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) l'11 aprile 2002. A ciò è seguita la promulgazione del Military Judicial Code and the Military Criminal Code il 18 novembre 2002 (rispet­tivamente Codice giudiziario militare e Codice penale militare), che hanno criminalizzato, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel 2006, il legislatore congolese ha definito come crimini varie forme di reati sessuali così come definito dal diritto internazionale nel Codice Penale Militare. Il 31 dicembre 2015 le autorità congolesi hanno promulgato la Legge n. 15/022, che modifica e integra il Codice Penale Militare, per l'attuazione dello Statuto di Roma. Attraverso questa legge, il legislatore ha incluso nel Codice penale Ordinario congolese lo stupro e altre aggressioni sessuali definiti crimini di guerra e, in alcune circostanze, crimini contro l'umanità. In termini di procedimenti penali, circa 40 casi di stupro classificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati processati dai tribunali militari congolesi e alcuni altri casi sono oggetto di indagine. Questo studio cerca di valutare i progressi compiuti dalla RDC nel perseguire lo stupro come crimine di guerra e l’impegno in tali procedimenti penali. Mehrere bewaffnete Konflikte haben die vergangenen zwei Jahrzehnte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) geprägt. Als Folge dessen steht die DRK vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe mit dem Tod von Hunderttausenden von Menschen, der massiven Vertreibung von Zivilisten und der Vergewaltigung von Tausenden von Frauen, Mädchen und Männern. Diese bewaffneten Konflikte haben zu einer Metamorphose des Begriffs ‘Verbrechen’ mit dem Aufkommen neuer Formen sexueller Gewalt geführt, insbesondere der weit verbreiteten sexuellen Gewalt, die von bewaffneten Gruppen als Kriegstaktik eingesetzt wird. Als Reaktion auf diese Lawine sexueller Gewalt hat die DRK eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ergriffen. Es begann mit der Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) am 11 April 2002. Es folgte die Verkündung des Militärgerichtsgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs am 18. November 2002, die unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe stellen. Im Jahr 2006 hat der kongolesische Gesetzgeber im Militärstrafgesetzbuch verschiedene Formen von Sexualverbrechen im Sinne des Völkerrechts unter Strafe gestellt. Am 31. Dezember 2015 haben die kongolesischen Behörden das Gesetz Nr. 15/022 zur Änderung und Ergänzung des Militärstrafgesetzbuchs im Hinblick auf die Umsetzung des Römischen Statuts verkündet. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, die Kriegsverbrechen und unter gewissen Umständen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, in das kongolesische ordentliche Strafgesetzbuch aufgenommen. Was die Strafverfolgung anbelangt, so wurden etwa 40 Fälle von Vergewaltigung, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, von kongolesischen Militär­gerichten abgeurteilt, und einige weitere Fälle werden derzeit untersucht. Diese Studie versucht, die Fortschritte der DRK bei der strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Herausforderungen für solche Verfolgungen zu bewerten.
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Fusar Poli, Elisabetta. "Oltraggi d’autore." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 140–80. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-6.

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Abstract:
Lo studio propone un’indagine in prospettiva storica intorno al dialogo multiforme fra arte e diritto, prendendo in considerazione l’arte come oggetto di diritto e, al contempo, come dispositivo di interrelazione, ovvero come diaframma materiale e concettuale fra cultura giuridica e cultura tout court. Entro questa prospettiva, è affrontata la questione della ‘vera arte’ nell’interpretazione del giurista, attraverso la giurisprudenza in tema di oltraggio al pudore, fra codice penale liberale e codice del 1930. La transizione fra i due testi normativi, che vedono la luce in contesti storici e culturali profondamente differenti, porta a un apparente affrancamento normativo dell’arte dalla morale, finché la libertà dell’arte troverà forma costituzionale. Il dissidio fra arte e morale, tuttavia, si mantiene vivo per il giurista, facendosi intrinseco alla possibilità di qualificare un’opera dell’ingegno quale opera d’arte.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu czystości." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 117–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.05.

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Abstract:
Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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Arias-Gómez, Juan. "El sistema penal canónico ante la reforma del C.I.C." Ius Canonicum 15, no. 29 (March 27, 2018): 187–254. http://dx.doi.org/10.15581/016.15.20555.

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Abstract:
Systema poenale canonicum sicut aliae partes Codicis luris Canonici profundae revisioni subiicitur; quae elementis fundamentalibus constitutivis naturae Ecclesiae necnon exigentiis vitae juridicae actuali societatis ecclesiasticae fideliter respondere debet. Hoc in sensu, praesens studium fructus prolatae investigationis, intendit, in quantum fieri potest, illuminare et solutiones afferre diversissimis problematibus quae circa hoc thema proponuntur. Ad hunc finem obtinendum imprimis insufficientia systematis poenalis nunc vigentis ad solvendas situationes conflictivas actuales, qua e contra fidem et múres necnon contra ipsam unitatemEcclesiae attentant, ostenditur; simul defectos normativi et technicae juridicae exponuntur qui etsi non justificant, saltem talem insufficientiam explicant. Doctrina circa naturam Ecclesiae, quae a Concilio Vaticano II proponitur, ut criterium illuminans illa principia fundamentalia ad constructionem systematis poenalis canonici adaequati principiis , quae initio pro ponebamus, considerari potest Studium et expositio valium principiorum partem praecipuam et extensiorem operis constituit. In conficiendo hoc opere semper prae occulis habuimus ea quae a Coetu Consultorum ad reformam libri V Codicls luris Canonici hoc in themate publicata sunt
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Nunes, Diego. "Extradition in Fascist Italy (1922-1943) and in Brazil of Getúlio Vargas (1930-1945) between the ascension of “Fascism Criminal Law” and the survival of the liberal tradition of Criminal Law." Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos 39, no. 80 (January 29, 2019): 9–30. http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2018v39n80p9.

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Abstract:
O presente artigo tem como objetivo apresentar o tratamento jurídico dado à extradição na Itália Fascista e no Brasil de Getúlio Vargas para compreender se o instituto sofreu torsões autoritárias, seja no campo do direito interno como nas relações diplomáticas entre os dois países. No Codice Rocco, as regras sobre extradição foram pensadas para fortalecer a repressão. Por sua vez, se de um lado a lei brasileira de extradição de 1938 retomava elementos do instituto quando criado no século XIX, também adicionou importantes elementos para a defesa de um Estado forte. Porém, o tratado Itálo-Brasileiro de extradição de 1932 aproximou-se do paradigma liberal, resultando em proteção aos indivíduos sujeitos à extradição. Assim, tais regras teriam realmente uma origem fascista? A hipótese é a perceber que o “Direito Penal fascista” não foi exatamente uma revolução, já que apesar de introduzir alterações importantes, coabitou com a tradição liberal de Direito Penal.
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Spina, Luciano. "Il "codice rosso" e la tutela della vittima minorenne." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (September 2020): 144–58. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001015.

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Abstract:
La violenza domestica e quella di genere costituiscono un grave fenomeno che non si esaurisce all'emergenza di un periodo limitato di tempo, ma rappresenta piuttosto un dato di carattere cronico a livello mondiale. Con il c.d. "codice rosso" sono stati approntati ulteriori strumenti normativi, oltre a quelli già esistenti, che mirano alla realizzazione tempestiva di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di violenza, che presuppongono l'obbligo di audizione della vittima da parte del pubblico ministero nei tre giorni dalla denuncia. Quella della vittima minorenne rappresenta però una peculiare posizione, posto che vengono in rilevo esigenze di tutela in materia civile e segretezza degli atti dell'indagine penale, che richiedono un coordinamento tra diverse autorità giudiziarie e i diversi operatori psico-sociali coinvolti, talvolta difficile da realizzare anche per la poca chiarezza dei riferimenti normativi. È richiesto quindi un approccio interdisciplinare e una particolare specializzazione degli operatori nel sapersi relazionare al minore, in modo da evitare che la gestione del processo possa costituire un danno ulteriore, con conseguente vittimizzazione secondaria. In particolare, occorre ridurre le audizioni al minimo necessario, privilegiando lo strumento dell'incidente probatorio, unica prova in senso tecnico utilizzabile anche nelle successive fasi del giudizio, che deve essere effettuato in modo scrupoloso, con la collaborazione di professionisti che siano effettivamente formati ed esperti in materia.
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Tatti, Veronica, and Luciano Giromini. "Malingering: diagnosi differenziale e valutazione testistica nel contesto forense penale." QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, no. 50 (August 2022): 166–80. http://dx.doi.org/10.3280/qpc50-2022oa14086.

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Abstract:
Il "malingering" è la simulazione o l'esagerazione intenzionale di una patologia fisica o mentale, messa in atto allo scopo di ottenere benefici tangibili quali il ricevimento di un risarcimento economico o la mitigazione di una sentenza criminale. In questo articolo si prende in esame il fenomeno con un'enfasi particolare sulla diagnosi differenziale e sulle sue implicazioni all'interno del contesto forense penale. Si evidenziano inoltre le ripercussioni che il malingering può avere sulla valutazione della capacità d'intendere e di volere. Non è raro, infatti, che nei contesti peritali alcuni rei cerchino di avvalersi di determinati articoli del Codice penale e tentino di simulare una perdita dell'esame di realtà. Conoscere una cospicua batteria di test sull'argomento è ormai fondamentale per il perito, al fine di rispondere al quesito giuridico. Si è dunque posto uno sguardo sul panorama testistico e sugli strumenti innovativi introdotti in letteratura negli ultimi anni. L'inclusione dell'Inventory of Problems-29 (IOP-29), un symptom-validity test (SVT), e dell'Inventory of Problems-Memory (IOP-M), un performance-validity test (PVT), nell'assesment psicologico risulta essere un potente ausilio nella discriminazione dei simulatori dai soggetti effettivamente affetti da una psicopatologia, come evidenziato nei vari studi presentati in questo articolo.
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Pastore, Alessandro. "Raffaello CESCHI, Parlare in tribunale. La giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale." Crime, Histoire & Sociétés 19, no. 2 (November 1, 2015): 159–61. http://dx.doi.org/10.4000/chs.1617.

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Conti, Adelaide, and Brunella Marniga. "Implicazioni etiche e medico-legali nell’utilizzo di placebo nella sperimentazione clinica." Medicina e Morale 47, no. 4 (August 31, 1998): 739–57. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.828.

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Abstract:
Gli autori, alla luce di un caso clinico riguardante la sperimentazione farmacologica giunto all’esame di un Comitato Etico, espongono alcune considerazioni sugli aspetti etici e medico-legali dell’utilizzo di placebo. Una volta analizzato il significato del termine placebo, anche dal punto di vista storico, viene descritto l’uso di tali sostanze: sono numerosi infatti gli esempi relativi alla sperimentazione farmacologica per chiarire l’impiego dei placebo. I problemi etici implicati sono decisamente importanti: in primo luogo il rispetto dei principi di autonomia, beneficialità, non maleficienza, giustizia. Le opinioni sono contrastanti: a fronte di chi ritiene che non sia corretto né eticamente né metodologicamente sottoporre a placebo alcun paziente, si pongono coloro che ne promuovono l’utilizzo quando non sia nota altra terapia alternativa efficace. Peraltro un problema rilevante sembra essere la comunicazione al paziente della terapia a lui somministrata, in sostanza la comunicazione della verità al malato, per garantirne la piena autonomia. Tuttavia sembra che il placebo per esplicare il suo effetto debba dipendere dalla non consapevolezza e dalla suggestionabilità del paziente. Il Codice Deontologico sottolinea il principio di beneficialità e pone alcune direttive per l’uso di placebo. Il consenso informato rimane anche in questo ambito un elemento basilare, ribadito dalla Costituzione e dal Codice Penale.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Fravolini, G., A. Mencarelli, and E. Mazzeo. "L'eutanasia in Olanda: risposta legislativa ad una prassi iniqua." Medicina e Morale 43, no. 6 (December 31, 1994): 1093–106. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.999.

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Abstract:
L'articolo prende in esame la situazione normativa sull'eutanasia in Olanda, cercando di sottolineare il significato e la reale portata della innovazione legislativa al fine di contenere le errate interpretazioni secondo le quali sarebbe stata legalizzata l'eutanasia in tale Paese. Considerando, infatti, che in Olanda a partire dal gennaio 1994, l'eutanasia è stata inclusa fra le cause di morte che debbono essere espressamente specificate dal medico al momento del decesso del paziente, sono stati analizzati i tempi e i modi in cui la pratica dell'eutanasia può essere messa in atto. Si sono quindi osservate le modalità secondo le quali la suddetta prassi diventerebbe ex-lege atto non perseguibile per il medico, presentando i requisiti di legittimità e parimenti le ipotesi in cui comunque il sanitario curante potrebbe incorrere in un procedimento penale dal momento che il reato di omicidio resta immodificato nel codice penale, essendone tal une evenienze scriminanti di punibilità. Gli Autori concludono, infine, che ad ogni modo una codificazione normativa in tale ambito ed in tal senso non può garantire la tutela dell'assistito né essere immune da rischi per chi la realizza e, pertanto, ne risulterebbe inopportuna l'ipotesi di attuazione nel nostro Paese.
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Paolella, Francesco. "Archivio fascista di medicina politica." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (April 2009): 37–59. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2009-001004.

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Abstract:
- This paper describes the birth and presents the main themes of the journal "Archivio fascista di medicina politica" published in the years 1927-1932. The author first discusses the notion of political medicine in fascist ideology, and then analyses the health, social and demographic policies of the fascist regime. He compares political medicine with adjacent disciplines such as social medicine, occupational health and forensic medicine. In the second part of the paper, the author presents some articles - published in this journal - on political medicine related to psychiatry and criminology: i.e. vocational guidance, the fight against alcoholism, the debate on the reform of the penal code ("codice Rocco"), the prevention of crime and above all of juvenile delinquency. Keywords: political medicine, fascism, social diseases, criminology.
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Green, Thomas J. "Il Processo Penale Canonico: Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV by Claudio Papale." Jurist: Studies in Church Law and Ministry 71, no. 1 (2011): 261–63. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2011.0004.

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Saj, Marek. "Konstytutywne elementy domu zakonnego." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 147–66. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.07.

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Abstract:
La casa religiosa, chiamata talvolta «monastero», secondo il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio del rispettivo istituto di vita consacrata, è il luogo di abitazione di una comunità religiosa. Anche se essa non può essere associata esclusivamente con un posto materiale, è proprio questo elemento che il legislatore ecclesiastico mette a fuoco. Il numero stesso delle norme di codice dedicate alla casa religiosa dimostra la sua importanza nella vita religiosa. Lo manifestano per esempio: l’obbligo di stare nella propria casa religiosa, la necessità di chiedere il permesso di stare fuori di essa, nonchè diverse sanzioni penali che possono essere imposte nel caso in cui tali esigenze non vengano soddisfatte. Particolari norme vengono applicate alle case di noviziato dove l’assenza del candidato può perfino rendere invalida la sua professione religiosa, emessa dopo il noviziato. Il legislatore, definendo gli essenziali elementi legali della casa religiosa, voleva garantire una corretta vita fraterna all’interno della comunità di persone dedite a Dio nella vita consacrata. Le esigenze soprammenzionate confermano che sia giusto prendere in considerazione tali elementi costitutivi.
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Gulotta, Guglielmo, and Camillo Loriedo. "Dialogo su questioni forensi e cliniche dell'Ipnosi. Convegno Crociera FIAP, 16-20 aprile 2010." IPNOSI, no. 2 (February 2011): 29–43. http://dx.doi.org/10.3280/ipn2010-002003.

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Abstract:
Un convegno organizzato su una nave č l'occasione che Camillo Loriedo e Guglielmo Gulotta colgono per soffermarsi su alcuni fra gli aspetti piů discussi dell'ipnosi, dalle cosiddette rapine sotto ipnosi, che, come la letteratura sembra confermare, vedono piů che altro l'uso tecniche confusionali, allo sfruttamento sessuale in corso di ipnositerapia e, infine, all'applicazione, in sede forense, dell'ipnosi per il recupero dei ricordi. Il Codice di Procedura Penale, con gli articoli 64 (per gli imputati) e 188 (per i testimoni) non consente "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertŕ di autodeterminazione o alterare la capacitŕ di ricordare e di valutare i fatti". In ogni caso, avvertono gli Autori, č necessario evitare domande "suggestive" e considerare la testimonianza sotto ipnosi come un'informazione fra le tante: la veritŕ potrŕ scaturire, come sempre, solo dal confronto fra tutti i dati disponibili.
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Daniel, William-L. "La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas." Ius Canonicum 61, no. 121 (May 31, 2021): 65–98. http://dx.doi.org/10.15581/016.121.008.

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Abstract:
Una simple lectura del c. 1342 § 1, al margen de su sentido implícito, revela que el proceso judicial es el instrumento ordinario para la tramitación de causas penales, mientras que el proceso penal extrajudicial o administrativo sólo se puede emplear cuando se dan causas justas que impiden el proceso judicial. Sin embargo, puesto que la formulación de este canon es el resultado de un acuerdo en la Comisión Codicial, y dado que los juicios penales fueron más bien infrecuentes en las décadas posteriores a la promulgación del CIC, la doctrina canónica le ha otorgado gran discreción al Ordinario para elegir el modo del proceso penal, hasta el punto de que el proceso extrajudicial ha venido a considerarse como la vía “normal”. En cualquier caso, resulta esencial que se tenga presente con la debida prudencia la naturaleza jurídica de la decisión que concluye el proceso extrajudicial. Además, en la actualidad, hace falta una reflexión profunda para considerar de qué modo puede el proceso extrajudicial ser verdaderamente justo. Quizás lo ideal sería proponer un proceso penal único al legislador de iure condendo.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Di Donato, Giulio. "TRAME DEL RICONOSCIMENTO: DA HEGEL ALL’IDENTITÀ DI GENERE." Il Politico 256, no. 1 (June 28, 2022): 179–89. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2022.690.

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Abstract:
La prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale rappresentano un’esigenza sentita in maniera ormai trasversale e allo stesso tempo un tema oggetto di polemiche infuocate nel momento in cui si passa dal piano della petizione di principio al piano della traduzione normativa (se ad esempio si tratta di modificare gli articoli 604 bis e ter del Codice penale e la successiva legislazione in materia di istigazione a delinquere, equiparando la discriminazione per i motivi di cui sopra a quella su base razziale, etnica o religiosa). Polemiche che hanno reso e rendono assai difficile intavolare una discussione laica e ragionata sul merito, al di là degli opposti isterismi e delle opposte strumentalizzazioni. In questa sede, lontani dalla concitazione del dibattito più acceso e fanatico, proveremo a riflettere sulle implicazioni di carattere filosofico-giuridico che l’eventualità di un intervento normativo in materia solleva: dalle definizioni di sesso e di genere all’equilibrio fra salvaguardia della libertà di opinione e lotta alle discriminazioni, per soffermarci infine sulla contraddizione fra le istanze soggettivistiche e contingenti alla base del concetto di identità di genere (comunemente definita l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione) e i criteri di oggettività e stabilità che sono propri della dimensione giuridica e in particolar modo della norma penale.
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Cesaritti, Monica. "«Liberazione dall'aborto»: l'articolato universo delle donne, il Pci e l'approvazione della legge 194." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (June 2011): 39–68. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-001002.

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Abstract:
Con la diffusione del neofemminismo in Italia si impose nel dibattito pubblico la questione della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, considerata reato dal codice penale fascista ancora in vigore negli anni Settanta. Il dibattito coinvolse i partiti politici e vide in prima linea le donne. Furono le militanti della sezione femminile del Pci a imporre all'intero partito la discussione sull'aborto e la necessitŕ di un impegno concreto per l'approvazione di una giusta legge in materia. La maggiore sensibilitŕ della sezione femminile fu dovuta anche al costante contatto con le iscritte dell'Udi che, a loro volta, si confrontarono dapprima in scontri anche accesi, poi in dibattiti con posizioni sempre piů simili, ma mai del tutto convergenti, con i gruppi neofemministi. Dal punto di vista politico fu difficile arrivare all'elaborazione di una legge: l'iter parlamentare incontrň numerosi ostacoli, ma infine, grazie al Pci che seppe mediare tra le istanze dei partiti laici e di quelli cattolici, gli uni a favore della liberalizzazione, gli altri per il mantenimento del reato di aborto, fu possibile giungere all'approvazione di una legge condivisa, la n. 194.
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Hervada, Javier. "ENRICO G. VITALI, Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 403 del Codice Penale, 1 vol. de XII + 207 págs., Cedam, Padova, 1964." Ius Canonicum 6, no. 11 (April 13, 2018): 326–27. http://dx.doi.org/10.15581/016.6.23100.

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Da Re, Antonio. "La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. Riflessioni bioetiche sull’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018." Medicina e Morale 68, no. 3 (October 15, 2019): 281–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.587.

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Abstract:
Il saggio sviluppa alcune riflessioni di carattere bioetico, singolarmente carenti nella recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018. Tale ordinanza è intervenuta sulla sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, con riferimento al caso di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come DJ Fabo, che, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, aveva chiesto e ottenuto di porre termine alla propria vita attraverso il suicidio medicalmente assistito. Il saggio per un verso mette in luce come secondo la Corte l’incriminazione del reato di aiuto al suicidio non sia in generale contraria alla Costituzione; per un altro verso critica la giustificazione dell’aiuto medico al suicidio che la Corte propone, sia pure rispetto ad alcune situazioni eccezionali ed estreme. Tale giustificazione si basa sull’indebita presupposizione che non vi siano differenze sostanziali tra il rifiuto e la rinuncia alle cure da un lato e il suicidio medicalmente assistito dall’altro. Sulla base di tale assunto la Corte perviene alla proposta, assai discutibile, di modificare la recentissima legge n. 219/2017 su “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Il saggio critica pertanto la fallacia logica della falsa analogia nella quale incorre l’ordinanza della Corte. Tale fallacia si sviluppa in quattro momenti, nei quali si fa valere un’equiparazione indebita tra concetti e situazioni tra loro ben differenti. I quattro momenti riguardano 1) il binomio concettuale uccidere – lasciar morire; 2) il significato di morte; 3) il significato del trattamento farmacologico; 4) il valore della relazione medico – paziente.
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Rochira, Valerio. "La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi." Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no. 1 (July 15, 2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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Abstract:
La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Atighetchi, Dariusch. "Islam ed eutanasia." Medicina e Morale 56, no. 1 (February 28, 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.330.

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Abstract:
L’eutanasia è generalmente vietata sia dai documenti giuridico-religiosi che dai codici penali degli Stati musulmani. Il divieto riguarda soprattutto l’eutanasia attiva, mentre circa gli altri tipi di eutanasia non mancano differenti posizioni di fronte a casi particolari. Infatti, molte fonti ritengono che quando la morte è sicura ed i trattamenti medici sono futili, diventa inutile allungare l’agonia; tuttavia, in questi casi la maggioranza dei documenti richiede di mantenere idratazione e nutrizione artificiale oltre alle cure contro il dolore. La morte tecnologica è spesso criticata in quanto manipola innaturalmente il rapporto con la morte. Ad esempio, in caso di stato vegetativo persistente parecchi esperti islamici richiedono il distacco da tutti gli strumenti di supporto vitale. Anche se ciò accorcia la vita, si preferisce un rapporto più naturale con la morte. ---------- Both the legal-religious documents and the criminal codes of the Muslim states generally forbid euthanasia. The prohibition regards above all active euthanasia while about other types of euthanasia there are different positions according to special cases. Many sources, indeed, consider that when the death is sure and medical treatments are futile, it becomes useless to prolong the agony; however, in these cases the majority of documents requires to keep hydration and artificial nutrition in addition to cares against pain. The technological death is often criticized because it unnaturally manipulates the relationship with death. For example, in the case of persistent vegetative state many Islamic experts require withdrawing all life support tools. Even if it abbreviates life, a more natural relationship with death is preferred.
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Baratta, Alessandro. "FILOSOFIA E DIREITO PENAL: NOTAS SOBRE ALGUNS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO PENAL ITALIANO DESDE BECCARIA AOS NOSSOS DIAS." Revista da Faculdade de Direito UFPR 53 (June 30, 2011). http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v53i0.30761.

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Abstract:
Tradução de André Ribeiro Giamberardino, do original: BARATTA, Alessandro. “Filosofia e Diritto Penale. Note su alcuni aspetti dello sviluppo del pensiero penalistico in Italia da Beccaria ai nostri giorni”. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1972, Milano: Giuffrè, p. 29-54. NT: Trata-se de denso texto publicado no início da década de 70 e que conclui, no panorama da obra de Baratta, a sua primeira fase, voltada à compreensão e crítica da dogmática penal pela filosofia. Segundo Massimo Pavarini (in Dei delitti e delle pene 1-2-3, 2001), foi o momento imediatamente anterior à fundação, por Baratta, da revista La Questione Criminale, que na segunda metade da década de 70 reuniu suas reflexões sobre a “ideologia da defesa social” em seguida compiladas epublicadas no importantíssimo Criminologia critica e critica del diritto penale (1982). Vale ponderar, por fim, e ressalvada a importância da obra de Tobias Barreto, que a compreensão da relação entre filosofia e direito penal no contexto brasileiro deve levar em conta a preponderância histórica de fatores sociopolíticos ligados às funções materiais da pena, em detrimento do que se poderia quiçá chamar “ciência penal”: nesse sentido, apenas para exemplificar, o paradoxo da abertura aos postulados do classicismo pelo Código Criminal do Império, de 1832, sem a alteração de uma estrutura social ainda fundada no escravismo; ou mesmo a recepção do positivismo criminológico entre os séculos XIX e XX tendo por evidente escopo a legitimação das políticas de “higienização”e controle social pelo Estado, bem diferente da crença relativamente sincera na ciência e no empirismo quecaracterizou o positivismo penal em suas origens. O Código Penal de 1940, por sua vez, foi fortemente influenciadopelo diploma italiano (Codice Rocco), empunhando a bandeira do tecnicismo jurídico, do “divórcio com a filosofia”e de uma supostamente possível conjugação entre a reprovação do fato pela pena e a prevenção quanto ao autorpela medida de segurança. A cumulatividade entre ambas perdurou, como se sabe, até a reforma da Parte Geral em 1984 (Lei 7.209/84), também momento de edição da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84).
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Durán Díaz, Edmundo. "Nuevas instituciones del código de procedimiento penal: el papel del juez." Iuris Dictio 12, no. 14 (September 1, 2010). http://dx.doi.org/10.18272/iu.v12i14.705.

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Abstract:
Delito y pena son dos vocablos que encierran uno de los misterios más profundos, casi insondables del alma humana, que ninguna ciencia ha podido resolver, porque hasta hoy no se ha descubierto por qué, siendo más útil, más cómodo y más justo que todos deban respetar el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás, haya, sin embargo, personas que para satisfacer una pasión, como la soberbia, la ira, la codicia, la envidia o la lujuria, no vacilen en violar derechos fundamentales de las personas, a veces, de manera horrenda, cruel y despiadada.
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"La riserva di codice e le altre modifiche al codice penale introdotte con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21." Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/978883318026714.

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Pascucci, Nicola. "Imputazioni ingiuste e rimborso delle spese legali da parte dello Stato." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 8, no. 2 (August 26, 2022). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v8i2.713.

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Abstract:
Il contributo esamina l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e il d. interm. 20 dicembre 2021, che introducono per la prima volta nell’ordinamento processuale penale italiano una disciplina generale sul rimborso delle spese legali agli imputati assolti da parte dello Stato. Le previsioni costituiscono un notevole passo avanti, ma presentano gravi e diffuse criticità nel perimetro applicativo, nei termini di presentazione dell’istanza e nei rapporti con altri istituti processuali. Anche la loro collocazione, al di fuori del codice di procedura penale, pare inopportuna. Inoltre, le somme stanziate dallo Stato (otto milioni di euro annui) sono del tutto insufficienti a garantire l’effettività della disciplina, se rapportate al numero di assoluzioni, desumibili dalle statistiche ufficiali. L’Autore delinea proposte di riforma, anche alla luce dei dati ministeriali sul numero e sull’esito dei procedimenti.
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"Appunti in materia di riserva di codice, legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto." Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/978883318026715.

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Puricelli, José Luis. "Use of drugs for personal consumption and sociological analysis of today's world. A proposal / L'uso di droghe per il consumo personale e l'analisi sociologica del mondo di oggi. Una proposta / El uso de drogas para consumo personal y el análisis sociológico del mundo actual. Una propuesta." Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia, October 8, 2019. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2019.62.

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Abstract:
In this paper, we analyze the Project of Reform of the Criminal Code of Argentina, which proposes the decriminalization of the use of drugs for personal consumption under two requirements: that it is a small amount of narcotics and that the conduct is carried out privately, without transcendence to third parties. In addition to the precedents of the jurisprudence of the Supreme Court of Justice of the Nation that we analyzed, we have also made a detailed study of the technological and sociological reality of today's world, which to a greater or lesser extent reaches the majority of western societies and how these changes, which entail another of the great historical revolutions such as the industrial one, influence the current life and alter the behavior of individuals. RiassuntoIn questo articolo, analizziamo il progetto di riforma del codice penale argentino, che propone la depenalizzazione dell'uso di droghe per il consumo personale secondo due requisiti: che si tratti di una piccola quantità di stupefacenti e che la condotta sia effettuata privatamente, senza trascendenza verso terzi. Oltre ai precedenti della giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia della Nazione che abbiamo analizzato, abbiamo fatto anche uno studio dettagliato della realtà tecnologica e sociologica del mondo di oggi, che in misura maggiore o minore raggiunge la maggior parte delle società occidentali, e di come questi cambiamenti, che comportano un'altra delle grandi rivoluzioni storiche come quella industriale, influenzano la vita attuale e alterano il comportamento degli individui. ResumenEn este trabajo analizamos el Proyecto de Reformas al Código Penal de la Nación Argentina que propone la despenalización del uso de drogas para consumo personal bajo dos requisitos que son, que se trate de escasa cantidad de estupefaciente y que la conducta sea llevada adelante en forma privada, sin trascendencia a terceros. Además de los antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizamos, hemos hecho un estudio pormenorizado también de la realidad tecnológica y sociológica del mundo actual, que en mayor o menor medida alcanza a la mayoría de las sociedades de occidente y cómo esos cambios, que comportan otra de las grandes revoluciones históricas como lo fue la industrial, influyen en la vida actual y alteran la conducta de los individuos.
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Marra, Luisa. "The testimony of a minor: when does a procedural truth correspond to a historical truth? / La testimonianza del minore: quando una verità processuale corrisponde ad una verità storica? / El testimonio del menor: ¿cuándo una verdad procesal corresponde a una verdad histórica?" Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia, October 8, 2019. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2019.63.

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Abstract:
The child abuse in its various forms, physical, sexual and psychological violence, is a complex phenomenon, potentially able to alter not only the natural development of the subject abused, but also his ability to relate to others. This paper aims to point out the way that the child has to take from the moment he decided to take over being a victim of abuse at the time when it is called to testify about the abuse right away, with all the difficulties that this witness implies, not only for the child himself, but also for those who are called upon to decide and rule on the quality of that testimony. The art. 196 of the current Code of Criminal Procedure recognizes everyone the ability to testify, then, including minors. Nothing therefore prevents the operators from taking information from a child in criminal trials. Moreover, investigators have wide discretion not only "if" hearing the minor, but also on the methods to do it. This entails serious risks on the authenticity of the evidential result: mnestic lability, suggestibility, tendency to pander to the interlocutor's expectations, all of which are typical factors of the minor that can compromise the correct reconstruction of the facts. RiassuntoL’abuso dell’infanzia, nelle sue diverse forme, fisica, sessuale e psicologica, è un fenomeno complesso, potenzialmente in grado di alterare non solo il naturale sviluppo del soggetto abusato, ma anche la sua capacità di rapportarsi agli altri. Il presente lavoro mira a sottolineare il cammino che il minore si trova a dover compiere dal momento in cui decide di rilevare il suo essere vittima di abuso al momento in cui è chiamato a testimoniare circa l’abuso subito, con tutte le difficoltà che tale testimonianza implica, non solo per il minore stesso, ma anche per coloro che sono chiamati a decidere e pronunciarsi sulla qualità di tale testimonianza. Il vigente codice di procedura penale all’art. 196 riconosce a chiunque la capacità di testimoniare, inclusi dunque i minori. Nulla vieta perciò, agli operatori, di assumere informazioni dal minore nell’ambito del procedimento penale. Per di più gli investigatori godono di ampia discrezionalità non solo sul “se” sentire il minore, ma anche sulle modalità di questa audizione. Ciò comporta seri rischi sulla genuinità del risultato probatorio: labilità mnestica, suggestionabilità, tendenza ad assecondare le aspettative dell’interlocutore, che sono tutti fattori tipici del soggetto minorenne che possono compromettere la corretta ricostruzione dei fatti. ResumenEl maltrato infantil, en sus diversas formas, física, sexual y psicológica, es un fenómeno complejo, potencialmente capaz de alterar no sólo el desarrollo natural del sujeto maltratado, sino también su capacidad de relacionarse con los demás. El presente trabajo pretende subrayar el camino que el niño debe recorrer desde el momento en que decide detectar su condición de víctima de abuso hasta el momento en que es llamado a testificar sobre el abuso sufrido, con todas las dificultades que este testimonio implica, no sólo para el propio niño, sino también para aquellos que están llamados a decidir y pronunciarse sobre la calidad de este testimonio. El actual Código de Procedimiento Penal, en su artículo 196, reconoce la capacidad de toda persona para testificar, incluidos los menores de edad. Por lo tanto, no hay nada que impida a los operadores obtener información del menor en el contexto del proceso penal. Además, los investigadores gozan de un amplio margen de discrecionalidad no sólo en cuanto al "si" de la audiencia del menor, sino también en cuanto a las modalidades de la misma. Esto conlleva graves riesgos sobre la autenticidad del resultado probatorio: discapacidad mnésica, sugestión, tendencia a cumplir con las expectativas del interlocutor, todos ellos factores propios del sujeto menor que pueden comprometer la correcta reconstrucción de los hechos.
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Haberko, Joanna, and Marina Casini. "Lo status del concepito nell’ordinamento giuridico polacco." Medicina e Morale 57, no. 5 (October 30, 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.270.

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Abstract:
Il contributo si addentra nell’ordinamento giuridico polacco per capire qual è lo statuto dell’essere umano non ancora nato. Ne esce un affresco interessante in cui all’esame del diritto costituzionale segue l’analisi del diritto penale e del diritto civile. Il quadro è complessivamente uniforme nel riconoscere il concepito come essere umano titolare dei diritti personalissimi e fondamentali alla vita, alla salute e all’integrità fisica, tuttavia non mancano contraddizioni e lacune che l’interpretazione dottrinale tenta di superare senza, però, riuscirci completamente. Al prospettato progetto di riforma del Codice civile avviato negli ultimi mesi è, appunto, affidato il compito di colmare le lacune e di superare le contraddizioni. L’aspetto più significativo riguarda la modifica del Codice civile per riconoscere la capacità giuridica del concepito per quanto riguarda i beni personali (vita, salute, integrità fisica), restando subordinata alla nascita la capacità giuridica per i diritti patrimoniali. Infine, l’articolo si sofferma brevemente sulla Petizione europea per la vita e la dignità dell’uomo a cui il Movimento per la vita polacco ha dato, e sta offrendo, un rilevante contributo. ---------- The contribution probes the Polish legal system to understand which is the status of the human being not yet born. An interesting fresco goes out in which the analysis of the criminal and civil law follows the analysis of the constitutional law. The picture is on the whole uniform in recognizing new born as a human being owner of the personal and fundamental rights to life, health and physical integrity, nevertheless there are contradictions and gaps, that the doctrinal interpretation is trying to overcome without, however, succeeding completely. The task of filling gaps and overcoming contradictions is just so committed to the Civil code reform project which began over the last few months. The most meaningful aspect concerns the change of the Civil code to recognize the legal capacity of new born with regards to the personal goods (life, health, physical integrity), legal capacity staying subordinate to the birth with regards to the patrimonial rights. Finally, the article dwells in short upon the European Petition for life and human dignity to which the Polish Movement for life has provided, and it is offering, a remarkable contribution.
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Gaytán Martínez, Abigail, Jorge Alberto Pérez Pinto, Iván Noé Martínez Ponce, and Francisco Javier Itzamna Caamal Torres. "El uso de las TIC en el estudio del derecho penal." Revista Digital Universitaria 20, no. 3 (May 7, 2019). http://dx.doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n3.a9.

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Abstract:
La educación en el mundo actual requiere de sistemas teóricos y tecnológicos que permitan una acción comunicativa eficiente. En este tenor de ideas, las tecnologías se presentan como herramienta con alto valor de información y de comunicación. Así, éstas y, en particular, su empleo reflexivo, se convierten en valores de uso y cambio que permiten al proceso de enseñanza-aprendizaje convertirse en un proceso dinámico y autorregulable. En este artículo se presenta una experiencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la enseñanza del derecho penal sustantivo y adjetivo.
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Fontanella, Guest Editors: A., P. Gnerre, and R. Nardi. "La responsabilità professionale medica oggi." Italian Journal of Medicine, April 9, 2019, 1–98. http://dx.doi.org/10.4081/itjm.q.2019.3.

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Abstract:
La responsabilità penale e civile del medico oggi: oneri e onori delle linee guida nella legge Bianco-GelliG. Gallone, C. Palermo La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quali differenze?D. Amati, A.P. Rossi La legge Gelli-Bianco dal punto di vista della giurisprudenzaS. de Vito La posizione di garanzia del primarioA. de Palma, M. Alessandri La responsabilità dell’organizzazione sanitaria: adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturaliG. Lo Pinto La responsabilità delle Direzioni Mediche nel Middle managementC. Coppo, S. Nola Il dipartimento come modello di responsabilità organizzativaR. Tassara, P. Gnerre I requisiti di validità del consenso nel trattamento sanitarioG.B. Ferro Assicurazione obbligatoria e rischio sanitarioL. Longo A che punto ci troviamo con le assicurazioni o polizze per le professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco?S. de Vito, P. Gnerre, D. Montemurro, M. Zippi Medicina difensiva ed errore in ambito internisticoM. La Regina, E. Romano La responsabilità nella sperimentazione clinica: Sperimentatore, Sponsor e Comitato EticoG. Gussoni, A. Crespi, S. Frasson, A. Valerio, C. Vertulli, E. Zagarrì La responsabilità dello specializzando: diritti e doveriP. Di Silverio, M. d’Arienzo La responsabilità del medico di Pronto Soccorso e del medico di guardia: ruoli e responsabilità all’interno di una struttura ospedalieraC. Rivetti, A. Spedicato Il trattamento di fine vita alla luce delle ultime novità legislativeA.N. Rosato, F. Rosati, C. Santini Il trattamento sanitario obbligatorioF. Bandini La responsabilità professionale medica secondo il codice di deontologiaL. Corti ConclusioniA. Fontanella
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Antonioni, Manuela, and Massimiliano Cesare Fornari. "Evolution of the concept of abuse of means of correction and discipline - L’evoluzione della nozione di abuso dei mezzi di correzione o disciplina - Evolución del concepto de abuso de los medios de corrección y disciplina." Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia, February 23, 2020. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2019.231.

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Abstract:
The crime of abuse of means of correction and discipline connotes punishment pipeline generally lawful, such as those relating to the use of the means of correction and discipline against a subject about which you have any disciplinary power, but that present an excess sufficient to overcome the rehabilitative purpose inherent in the aforementioned means alone which involves the legality of their forecast without falling in the application of an offense under Article. 571 penal code, modified never in literal text. Historically the interpretation of the scope of such incriminating case was not easy, as it has suffered more than other rules of the evolution of social customs, family and more generally cultural, which definitely has inevitably impacted on the scale of the notion abuse. The jurisprudence of the Supreme Court, such as about who has promptly implemented the guidelines, has greatly expanded the area of the illegality of the means of correction and discipline, reaching now to encompass any form of violence also moral or psychological, which It is therefore totally banned from the range of application of the provision and the use of means not only illegal but also whether former lawful when modified the underlying disciplinary order, which so discriminate more behaviors that the active subject holds despite a rehabilitative purpose actually, as it was considered by the jurisprudence dating. RiassuntoIl reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina connota la punizione di condotte in generale lecite, quali quelle relative all’utilizzo dei mezzi di correzione e disciplina nei confronti di un soggetto riguardo al quale si disponga di un potere disciplinare qualsiasi, ma che presentino un eccesso tale da superare la finalità rieducativa insita nei predetti mezzi la sola quale comporta la liceità della loro previsione senza scadere nell’applicazione della figura di reato prevista dall’art. 571 codice penale, mai novellata nel testo letterale. Storicamente l’interpretazione della portata di tale fattispecie incriminatrice non è stata agevole, in quanto ha risentito più di altre norme dell’evoluzione del costume sociale, familiare e più in generale culturale, la quale ha senz’altro inciso inevitabilmente sull’ampiezza della nozione di abuso. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come quella di merito che ne ha prontamente recepito gli orientamenti, ha allargato notevolmente l’area della illiceità dei mezzi di correzione e disciplina, pervenendo ormai a ricomprendervi qualsiasi forma di violenza anche morale o psicologica, la quale risulta pertanto bandita totalmente dal novero dell’applicazione della disposizione in esame, nonché l’utilizzo di mezzi non solo illeciti ex se ma anche leciti allorquando trasmodino il fine disciplinare sotteso, che quindi non scrimina più quei comportamenti che il soggetto attivo tiene pur in presenza di uno scopo effettivamente rieducativo, così come si riteneva da parte della giurisprudenza più risalente. Resumen El delito de abuso de los medios de corrección y disciplina connota una línea de castigo generalmente legal, como los relacionados con el uso de los medios de corrección y disciplina contra un sujeto sobre el cual tiene algún poder disciplinario, pero que presentan un exceso suficiente para superar el propósito de rehabilitación inherente a los medios mencionados anteriormente implica la legalidad de su pronóstico sin caer en la aplicación de un delito en virtud del artículo. 571 código penal, modificado nunca en texto literal. Históricamente, la interpretación del alcance de este caso incriminatorio no fue fácil, ya que ha sufrido más que otras reglas de la evolución de las costumbres sociales, familiares y, en general, culturales, lo que definitivamente ha impactado inevitablemente en la escala del abuso de la noción. La jurisprudencia de la Corte Suprema, como sobre quién ha implementado las pautas rápidamente, ha expandido en gran medida el área de la ilegalidad de los medios de corrección y disciplina, llegando ahora a abarcar cualquier forma de violencia también moral o psicológica, que es por lo tanto totalmente prohibido del rango de aplicación de la disposición y el uso de medios no solo ilegales, sino también si eran legales cuando se modificaba la orden disciplinaria subyacente, lo que discrimina más comportamientos que el sujeto activo tiene a pesar de un propósito de rehabilitación en realidad, ya que se consideró por la datación jurisprudencial.
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Conti, Adelaide, and Paola Delbon. "La sperimentazione in soggetti in coma: problematiche etiche e giuridiche." Medicina e Morale 54, no. 2 (April 30, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.396.

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Abstract:
L’inclusione di un soggetto in uno studio sperimentale è di regola subordinata al consenso libero e informato dello stesso. Problematiche di ordine etico e giuridico piuttosto complesse emergono quindi quando il soggetto da includere nella ricerca sia incapace di prestare tale consenso, come nel caso di persona in stato di incoscienza. L’inclusione di tale soggetto nella ricerca è dalle norme e dai documenti nazionali e sovranazionali (art. 54 Codice Penale, Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, GCP recepite con Decreto Ministeriale 15 luglio 1997, Dichiarazione di Helsinki, Linee Guida Etiche Internazionali per la Ricerca Biomedica che coinvolge Soggetti Umani) subordinata alla sussistenza di una situazione di emergenza, o alla prestazione del consenso da parte del rappresentante legalmente riconosciuto. Si tratta quindi di verificare, ai fini dell’individuazione di uno spazio di praticabilità della ricerca in tali ipotesi, al di fuori delle situazioni di emergenza e rappresentanza legale, la possibilità di ulteriori “criteri di ammissibilità”: l’introduzione delle direttive anticipate e/o la previsione di un “decisore sostitutivo”, e la reversibilità dello stato di coma, ovvero la possibilità di guarigione e/o miglioramento quale condizione legittimante la sperimentazione in quanto pratica volta a recuperare lo stato di coscienza del soggetto. Ogni riflessione circa l’inclusione di un paziente in stato di coma in un protocollo sperimentale deve in definitiva fondarsi sulla considerazione della priorità dell’interesse del paziente stesso rispetto all’interesse della scienza e della società, ancor più se riferita a soggetti incapaci di esercitare un libero consenso rispetto ad un atto di disposizione del proprio corpo, e perciò bisognosi di maggior tutela. ---------- The inclusion of a person in a clinical trial, as a rule, needs his/her free and informed consent. Complex ethical and legal questions emerge when the person to include in a clinical trial in uncapable of giving legal consent, i. e. when he/she is uncounscious. According to national and international rules and documents (art. 54 c.p.; Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine; GCP - D.M. 15 luglio 1997; Declaration of Helsinki (WMA) International Ethical Guidelines for Biomedical Research involving Human Subjects (CIOMS) including such a person in a clinical trial can be justified in emergency or with the consent of patient’s legal representative. We have to verify, in order to pick out a scope for medical research in these hypotheses, apart from emergency and legal representation, the possibility of other “admissibility standards”: advance directives and /or substituted decision-maker, and the reversibility of a coma, i. e. the possibility for the patient to heal or be better as a condition for the conduct of clinical trial as an operation intended to recover patient’s consciousness. All considerations about inclusion of unconscious persons in clinical trials have to be founded in the consideration that the interest of the patient always prevail over those of science and society, much more if the patient is unable to exercise his/her consent to dispose of his/her body, and then in need of special protection.
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