Journal articles on the topic 'Codice dei contratti'

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De Poli, Matteo. "Asimmetrie informative e contratti bancari: L’esperienza italiana." Revista de la Facultad de Derecho de México 69, no. 275-2 (November 11, 2019): 809. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.275-2.71484.

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Abstract:
In Italia, la regolamentazione dei contratti bancari in Italia è divisa tra codice civile e legislazione speciale. Il primo, risalente al 1942,ha dato riconoscimento alle principali operazioni bancaria e le ha disciplinate, la seconda, invece, ha introdotto varie forme di tutela del cliente della banca, considerato soggetto “debole” e, quindi, a rischio di un esito contrattuale per lui svantaggioso. Lo scritto si propone di ricostruire, in modo rapido ma organico, la disciplina dei diversi contratti bancari e le principali forme di tutela del cliente di Banca.
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Benelli, Gianfranco. "Il noleggio "a cabina" nel codice della nautica da diporto." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 34 (November 2021): 42–57. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034002.

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Abstract:
Il "correttivo" del codice della nautica da diporto ha introdotto alcune rilevanti modifiche anche nella disciplina dell'utilizzo commerciale delle unità da diporto. Una delle più interessanti è stata l'introduzione della figura del noleggio "a cabina", con cui si consente all'armatore la possibilità di noleggiare separatamente a clienti diversi le singole cabine di cui è dotata l'imbarcazione. La nuova fattispecie mette in crisi il tradizionale modello di noleggio, contaminandolo con il contratto di trasporto e con quello di crociera turistica. Emerge sempre più distintamente la necessità di intraprendere un'opera di revisione della sistematica dei contratti di utilizzazione nel diporto da adeguare alle sempre nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.
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3

Cocco, Giovanni, and Chiara Guardamagna. "Efficienza vs. concorrenza nell'affidamento diretto "puro"." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 79–104. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001005.

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Abstract:
La normativa emergenziale e attuativa del PNRR ha previsto l'affidamento diretto "puro" dei contratti pubblici sottosoglia, con un innalzamento significativo della fascia di importo entro la quale finora è stata consentita la possibilità di non ricorrere alla gara. Si tratta di un regime temporaneo e derogatorio delle procedure ordinarie regolate dal Codice dei contratti pubblici, e finalizzato a favorire gli investimenti pubblici e a fronteggiate le ricadute economiche della crisi pan-demica. Lo scritto analizza i tratti peculiari dell'istituto e sviluppa una riflessione sulle problematiche anche di ordine sistematico connaturate alla scelta legislativa di generalizzare - entro certe soglie di importo - una modalità di affidamento che si allontana dal paradigma della concorrenza. La conclusione cui si giunge è che, in una prospettiva di bilanciamento tra costi e benefici, l'opzione verso pro-cedure semplificate pare quella più funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, reso prioritario dall'attuale contingenza, a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.
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Troisi, Angela. "Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunitŕ per uno sviluppo sostenibile." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (July 2012): 553–68. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003007.

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Abstract:
L'indagine analizza l'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato volte alla realizzazione di progetti di significativa utilitŕ sociale e, dunque, ad elevato valore aggiunto in termini di benessere della collettivitŕ di riferimento. L'obiettivo avuto di mira č la valutazione del ruolo assunto dagli investimenti di interesse pubblico nel superamento della situazione di stallo che, al presente, caratterizza il nostro sistema economico-finanziario e, piů in generale, i mercati internazionali. Specifica attenzione, inoltre, č dedicata alla tematica concernente l'utilizzo della finanza di progetto nell'implementazione delle grandi opere infrastrutturali; mediante un approccio di natura economico-aziendalistica vengono approfonditi gli effetti dei recenti interventi normativi del legislatore italiano (d.l. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d.l. 1/2012, convertito nella legge 24/3/2012, n. 27). Si ha riguardo, in particolare, alla regolamentazione del "contratto di disponibilitŕ" (art. 160-ter, codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché all'introduzione dei c.d. "project bonds", la cui disciplina č stata inserita nel disposto dell'art. 157, cod. contr. pubbl., per effetto delle modifiche recate dall'art. 41, comma 1, del d.l. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia").
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Kramer, Ernst A. "Codice Europeo dei Contratti. Code Européen des Contrats. European Contract Code. Europäisches Vertragsgesetzbuch. Código Europeo de Contratos: Progetto preliminare. Libro secondo, parte seconda: Dei." Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 80, no. 3 (2016): 683. http://dx.doi.org/10.1628/003372516x14672884720455.

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Peters, L. "M.J. Bonell, Un "Codice" Internazionale del diritto dei contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali, Giuffre Editore, Milan, 1995, 452 p., ISBN 88-14-05648-X." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 1, no. 2 (April 1, 1996): 408. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/1.2.408.

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Crepaldi, Gabriella. "Gli acquisti eco-sostenibili nel nuovo Codice dei contratti pubblici italiano: considerazioni sul life cycle costing." Revista do Direito 1, no. 54 (January 8, 2018): 86. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v1i54.12046.

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Abstract:
L’inquadramento normativo degli appalti verdi in Italia - II. Costi, prezzi e offerte più vantaggiose - III. Il costo del ciclo di vita – IV. Il ciclo di vita come canone di pertinenza: cautele – V. Medie-piccole-micro imprese, produzioni chilometri zero e filiera corta – VI. Osservazioni conclusive sulla qualificazione ambientale delle stazioni appaltanti (e degli enti)
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Cirillo, Giovanni. ""Vendita di pacchetti turistici" tramite Groupon e responsabilità per l'inadempimento dei servizi promessi." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 20 (October 2018): 350–83. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020009.

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Abstract:
La prima questione analizzata riguarda la scelta inadeguata della legge di riferimento operata dal giudice; una seconda importante questione riguarda invece la possibilità che una combinazione di servizi comprensivi di vitto e alloggio possa essere considerata un "pacchetto" secondo la definizione giuridicamente prevista: la relativa analisi, che viene effettuata attraverso lo studio degli "altri servizi turistici" - i.e. "non ancillarità" e "rappresentazione di una percentuale significativa" - è necessaria per giustificare l'applicabilità ratione materiae della legislazione sui "contratti del turismo organizzato" al caso di specie, cosa che non è assolutamente scontata, nonostante l'assenza di motivazioni da parte della sentenza su questo punto sembri suggerire il contrario. Quindi, il punto focale della decisione può essere messo in discussione: dopo aver tracciato una ricostruzione schematica del quadro delle categorie soggettive e dei rapporti contrattuali coinvolti nella "vendita di pacchetti", potremmo osservare, da un lato, la posizione assunta da Groupon corporation e, dall'altro, la natura dell'obbligazione non adempiuta. Poiché l'obbligo di eseguire i servizi inclusi nel pacchetto riguarda il "Contratto di viaggio organizzato", la cui parte non è Groupon corporation - che, invece, assume il ruolo di "rivenditore" (o "intermediario") - ma il titolare del resort, è discutibile se l'intermediario possa essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi dell'organizzatore: a questa domanda va risposto negativamente, perché, secondo l'interpretazione più persuasiva dell'art. 43 del "Codice del turismo", questi due soggetti non sono responsabili in solido, ma ciascuno di essi risponde solo per gli obblighi che ha personalmente assunto nei confronti del turista.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Abstract:
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Miletti, Marco Nicola. "Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 2 (August 29, 2021): 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Abstract:
Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Di Pietro, Maria Luisa. "Tacere o rivelare? Segreto professionale e nursing." Medicina e Morale 39, no. 4 (August 31, 1990): 779–97. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1170.

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Abstract:
Il segreto professionale è un valore fondamentale per l'etica e la deontologia applicati al nursing, come per le altre professioni sanitarie. L'infermiere/a ha sempre il dovere di tacere su quanto è venuto a conoscere durante l'esercizio della propria professione e tale obbligo si fonda sul diritto del paziente all'intimità e alla riservatezza. Il divieto alla rivelazione del segreto professionale, da distinguere dalla trasmissione del segreto, è stato recepito sia dai Codici di Deontologia Professionale, sia dalle leggi dei paesi occidentali. Vi sono però delle situazioni, non ultimo l'AIDS, in cui l'obbligo al segreto si presenta in forte contrasto con la salvaguardia del bene comune. Ci si chiede infatti se il diritto individuale alla privacy possa essere violato dal timore di un danno - in questo caso il diffondersi di una malattia attualmente incurabile - a un terzo innocente.
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Abstract:
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Stokłosa, Marek. "Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 91–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.04.

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Abstract:
Il passaggio a un altro istituto è uno dei primi modi previsti dal can. 684 del Codice del 1983, con cui avviene la separazione di un religioso dal proprio istituto. Essa viene prospettata dal legislatore in tre ipotesi: - passaggio da un istituto religioso a un altro; - passaggio da un monastero “sui iuris” a un altro sempre “sui iuris” dello stesso istituto, o federazione, o confederazione; - passaggio ad un istituto secolare o una società di vita apostolica, o viceversa. Il passaggio del religioso, però, non interrompe l’appartenenza allo stato religioso, ma cambia solo lo specifico della sua vocazione. I voti emessi nell’istituto di provenienza rimangono, ma con il passaggio definitivo devono essere osservati secondo le regole e il carisma del nuovo istituto. Il passaggio del religioso ad un altro istituto consiste solo nel fatto della perdita della sua incorporazione o iscrizione nell’istituto d’origine, con i relativi diritti e doveri, a favore dell’acquisto della nuova incorporazione, comprese tutte le sue conseguenze, nel nuovo istituto dopo aver emesso di nuovo la professione a norma del diritto. Il passaggio può essere determinato da varie cause. Il motivo può constare nella ricerca da parte del religioso di un’attuazione più piena e perfetta della sua vocazione, che si realizza nella volontà di Dio. Gli altri motivi del passaggio potrebbero essere: la debolezza fisica o psicologica, che non permette di affrontare la vita austera di un istituto, o la possibilità di vivere in maniera più piena la propria consacrazione in un altro istituto che abbia uno stile di vita più sensibile alle caratteristiche della persona. Purtroppo ci sono anche quelle causate da un malcontento dovuto a contrasti con i propri superiori, o l’inadattabilità alle costituzioni e regole. L’oggetto del presente studio consta nella descrizione delle tre summenzionate ipotesi del passaggio, degli elementi fondamentali della loro procedura e infine degli interventi dei competenti superiori.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Pinciara, Barbara. "Risvolti etici in psichiatria." CHILD DEVELOPMENT & DISABILITIES - SAGGI, no. 1 (January 2011): 33–42. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-001004.

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Abstract:
Da sempre la Medicina sente il bisogno di darsi delle regole e dei codici di comportamento a protezione del paziente. Ciň richiede ad ogni operatore di mettersi in gioco con autenticitŕ, apertura e costanza nel tempo: compito non facile, come testimonia il fatto che spesso la comunicazione con il paziente affetto da malattia psichica č carente o assente. Le maggiori difficoltŕ in questo senso si manifestano nelle "zone grigie" del rapporto medico-paziente: ad esempio nelle situazioni di criminalitŕ connesse alla patologia psichiatrica, nelle quali la tutela del paziente č spesso in contrasto con la necessitŕ di attuare misure protettive a livello sociale. Il medico che lavora con pazienti psichiatrici si trova spesso a dover prendere decisioni che condizionano la sua libertŕ: pensiamo ad esempio ai casi a rischio di suicidio, alla prescrizione di farmaci in grado di influenzare la qualitŕ di vita in senso medico e sociale (come gli antipsicotici), all'allontanamento da famiglie maltrattanti. Anche eventi quali l'innamoramento e la sessualitŕ tra medico e paziente pongono in primo piano la questione del rapporto personale che si instaura all'interno di questa diade tanto complessa. Per far fronte a queste difficoltŕ č necessario promuovere la comunicazione e l'alleanza terapeutica, fondate sul rispetto e sulla fiducia tra i terapeuti e con il paziente. Questo richiede all'operatore sanitario non solo di agire in modo etico, ma di "essere etico" come persona.
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Capriello, Luigi. "Il regime di applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. in rapporto alla natura della confisca per equivalente." Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no. 1 (November 29, 2022): 1–28. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.9.

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Abstract:
Le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono recentemente pronunciate in ordine alla questione relativa alla individuazione dei limiti dell’efficacia retroattiva della disposizione ex art. 578-bis c.p.p. Il quesito oggetto di rimessione concerne l’applicabilità, o meno, di detta norma del codice di rito anche con riferimento alla confisca per equivalente disposta in relazione a un fatto di reato commesso anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis c.p.p. le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.». Alla base del contrasto che ha reso necessario l’interpello delle Sezioni unite vi sono le diverse interpretazioni offerte dalle pronunce delle Sezioni semplici in ordine al rapporto tra la natura “processuale” della disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., come tale soggetta al principio tempus regit actum, e il carattere afflittivo della confisca per equivalente. La recente pronuncia fornisce lo spunto per condurre un’analisi dell’istituto su un piano generale, alla luce delle molteplici disposizioni che ne definiscono la disciplina normativa e delle numerose pronunce sul tema da parte della giurisprudenza di legittimità.   Parole chiave: Estinzione del reato per prescrizione, Confisca per equivalente, Principio di irretroattività   The relationship between the nature of the confiscation by equivalent and the applicability regime of Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure: screening of the united Sections. The United Sections of the Court of Cassation have recently ruled on the question regarding the identification of the limits of the retroactive effective of the law provision under Article 578-bis of the Criminal Procedure Code. The question referred to the Court concerns the applicability, or not, of that law provision also with reference to the confiscation by equivalent ordered in relation to an act of crime committed prior to the entry into force of Article 1, paragraph 4, letter f), Law No. 3 of January 9, 2019, which inserted in Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure the words “or the confiscation provided for in Article 322-ter of the Criminal Code” Underlying the contrast which made the intervention of the Joint Sections necessary are the different interpretations provided by some of the Simple Sections’ roulings regarding the relationship between the “procedural” nature of the law provision in Article 578-bis c.p.p., as such subject to the principle tempus regit actum, and the afflictive nature of confiscation for equivalent. The recent pronouncement provides the cue to conduct an analysis of the legal institution on a general level, in light of the multiple law provisions defining its legal framework and the numerous pronouncements on the subject by the jurisprudence of legitimacy.   Keywords: Extinction of the crime due to lapse of the statute of limitations, Confiscation by equivalent, Principle of non-retroactivity
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Benatti, Francesca. "Note sulla riforma del libro III del Codice Civile francese: multo rumore per nulla." Revista de Direito da Cidade 10, no. 2 (April 20, 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.32876.

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Abstract:
Questo articolo tratta della riforma del libro III del codice civile francese. La riforma del Libro III del code civil, pur ampiamente e per lungo tempo discussa, non è e non voleva neppure essere rivoluzionaria. Va inquadrata nel contesto del dibattito europeo sulla unificazione del diritto dei contratti, che ne fornisce anche una chiave di interpretazione. Ai valori della borghesia si è ormai sostituita la protezione del soggetto debole, il cittadino diviene consumatore, l’autonomia dei privati è sfumata dalla solidarietà, il codice quale espressione di un ordinamento statale deve confrontarsi con le sfide della globalizzazione e il ruolo anche politico delle imprese multinazionali, che modificano il ruolo stesso dello Stato. L’Europa impone attraverso regolamenti e direttive il suo diritto privato spesso con disinvolta ignoranza delle tradizioni dei paesi cui sono rivolti, fortemente burocratizzati, mentre si discute del suo “deficit democratico”. Forse non si poteva fare più che semplificare e modernizzare. Sicuramente si assiste al passaggio da un “mito” come era il code Napoléon ad una riforma non diversa dalle altre: manca l’anima che aveva vivificato il codice ottocentesco e una visione dello Stato e della società che si ha di fronte per consolidare uno strumento che guarda al futuro. Non è facile, dunque, prevedere se le nuove regole avranno la forza di reggere ai mutamenti che già si delineano oppure saranno regole provvisorie di durata limitata come è la moda di questi tempi, in attesa di un orizzonte che non si vede, meglio che oggi non siamo capaci di scorgere.
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"Basi Per Un Codice Latinoamericano Tipo Dei Contratti (Parte generale) - Colloquio internazionale organizzato dal Centro di Studi Latinoamericani dell'Universita di Roma "Tor Vergata", Roma, 20-21 gennaio 1999." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 3, no. 4 (December 1, 1998): 802. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/3.4.802.

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"Diritto italiano. Soggiorno." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 230–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002017.

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Abstract:
1. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regolarizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostativitŕ della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11 PPU El Dridi - non applicazione della normativa in contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio criminis - retroattivitŕ ex art. 2 c.p. - effetti anche sui provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici non definitivi - inapplicabilitŕ del principio tempus regit actum 2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna - 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali - diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimitŕ del diniego 3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimitŕ - ordine giudiziale alla questura di provvedere; ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericitŕ della domanda 4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento per inutile decorso del termine; ostativitŕ delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza; interesse giuridico anche del lavoratore all'informazione sull'esito del procedimento; ricorso avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessitŕ di mutamento del rito processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo 5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostativitŕ delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilitŕ di valutare la lievitŕ o la gravitŕ del fattoreato e/o l'allarme sociale - sospetta illegittimitŕ costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza, paritŕ di trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionaleRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimitŕ; criteri di verifica della capacitŕ reddituale del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. - procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. - obbligo della PA di tenere conto dell'attivitŕ Partecipativa 7. Tribunale amministrativo regionale della Campania 19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione della effettiva ed attuale pericolositŕ sociale e dei legami familiari - violazione della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 TU n. 286/98 - illegittimitŕ 8. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimitŕ - omessa valutazione del principio che vieta di collegare la perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
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Baricci, Erica. "LINGUAGGIO, COMICITÀ E PERSONAGGIO FEMMINILE NELL’EPITALAMIO GIUDEO-CATALANO PIYYU? NA’EH." Specula: Revista de Humanidades y Espiritualidad 5, no. 1 (January 31, 2023). http://dx.doi.org/10.46583/specula_2023.1.1099.

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Abstract:
Ad oggi sono noti alla comunità scientifica cinque epitalami giudeo-catalani, conservati in due manoscritti (Gerusalemme, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. 8° 3312 e Oxford, Bodleian Library, ms. Lyell 98) risalenti a metà XV secolo e provenienti da ambiente provenzale. Tra questi, una particolare attenzione spetta a piyyu? na’eh, un ‘canto festivo’ pensato per i festeggiamenti che seguono il rito nuziale. Questo canto è una parodia, dai toni umoristici e dalle forti allusioni erotiche, che si presenta in forma di dialogo tra i due sposi, un vecchio e una ragazza. Il primo non vuole consumare l’amore, data l’età, ma, per l’insistenza della moglie, le propone infine di farsi sostituire da un baldo giovanotto. L’interesse di questo testo riguarda innanzitutto il linguaggio, e in secondo luogo la sua forma letteraria. Per quanto riguarda il linguaggio, esso è scritto in un giudeo-catalano in cui la componente ebraica è sottilmente intrecciata a quella romanza. Gli ebraismi sono funzionali a suscitare il riso del pubblico, perché calati in un contesto triviale in cui la loro sacralità originaria crea un forte e comico contrasto. Alcuni dei termini ebraici hanno mutato il loro significato, assumendone uno connotato, secondo un fenomeno di slittamento semantico tipico dei Jewish Languages. Per questa ragione, piyyu? na’eh è anche un prezioso testimone linguistico di una fase poco attestata, perché alquanto antica, del giudeo-catalano parlato. A livello letterario, piyyu? na’eh è un testo assai ricercato, i cui toni ‘popolareggianti’ sono ottenuti attraverso un sapiente uso del linguaggio ‘colloquiale’, della metrica, della caratterizzazione stereotipica dei personaggi. In questo saggio, presento innanzitutto l’analisi semantica della componente ebraica, approfondendo le varie categorie linguistiche e/o stilistiche in cui possono essere fatti rientrare gli ebraismi del testo, per mostrare come questa dinamica riproduca ed esasperi per intenti comici la prassi linguistica quotidiana degli ebrei catalani dell’epoca e costituisca, dunque, sia un fatto stilistico, sia una preziosa testimonianza storico-linguistica. In secondo luogo, mostro come piyyu? na’eh sia stato composto da un autore dotto che disponeva di fonti letterarie ebraiche e romanze e propongo una contestualizzazione di questo tipo di testo nell’ambito del genere letterario romanzo della pastorella e della canzone di donna, in cui la figura femminile costituisce l’occasione della scenetta umoristica e la giustificazione del ricorso a un codice mistilingue.
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"Osservatorio italiano. Leggi, regolamenti e decreti statali." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 265–96. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001020.

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Abstract:
1. Decreto-legge 29.12.2010 n. 225 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con mod. nella legge 26.2.2011.2. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.12.2010 - Proroga dello stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunitŕ nomadi nel territorio delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.3. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12.2.2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.4. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 18.2.2011 n. 3924 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.5. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 23.2.2011 n. 3925- Disposizioni urgenti di protezione civile.6. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.2.2011 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011.7. Decreto Ministro della salute 29.7.2010, n. 268 - Regolamento ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 9.11.2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivitŕ professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.CircolariCittadini comunitariLavoro e previdenza sociale1. Ministero interno e politiche sociali 31.1.2010 n. 707 - regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.Cittadini extracomunitariIngresso2. Ministero interno, lavoro e politiche sociali 3.1.2011 n. 18 - d.p.c.m. 30.11.2010. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010 .3. Ministero interno, lavoro e politiche sociali 25.2.2011 n. 1602 - d.p.c.m. del 17.2.2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 Lavoro e previdenza sociale.4. Ministero lavoro e politiche sociali 11.2.2011 n. 549 - reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico.Soggiorno5. Ministero interno 26.1.2011 n. 552 - reati relativi alla tutela del diritto d'autore ovvero in materia di contraffazione di marchi o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.6. Ministero interno 22.2.2011 n. 1477 - rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli.APPENDICE DI OSSERVATORIO ITALIANOLeggi, regolamenti e decreti stataliDecreto legislativo 30.12.2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18.6.2009, n. 69.estrattoCircolari -Cittadini extracomunitariSoggiornoMinistero istruzione, universitŕ e ricerca 28.12.2010 - decreto 4.6.2010 (G.U. n. 134 dell'11.6.2010) - Accordo quadro 11.11.2010 tra il Ministero dell'interno - ed il Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca, Dipartimento dell'istruzione - Trasmissione vademecum.
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