Academic literature on the topic 'Clausole essenziali'

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Journal articles on the topic "Clausole essenziali"

1

da Empoli, Domenico. "The Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Abstract:
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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2

Angelucci, Marta. "«<i>Gross negligence</i>» e clausola di limitazione di responsabilità in Scozia (<i>Plumbing Pensions UK Ltd</i>, 2 marzo 2022)." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 847–51. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.179.

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Abstract:
Massima Il concetto di «negligenza grave» deve essere inteso quale persistente e grave disattenzione del trustee rispetto agli affari del trust o quale persistente e grave cattiva gestione di tali affari, o dei beni ivi coinvolti, tale da dimostrare una totale mancanza di rispetto del trustee verso il suo dovere essenziale: gestire i beni e gli affari del trust a beneficio di altri. È necessario, in particolare, che il trustee agisca in malafede e quest’ultima va al di là della semplice cattiva amministrazione del trust, anche se prolungata e sistematica, qualificandosi, piuttosto, quale disinteresse totale rispetto all’amministrazione del trust.
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3

De Cristofaro, Ernesto. "La sovranità nei corsi di Foucault al Collège de France." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 313–40. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19256.

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Abstract:
Tra i temi di carattere giuridico e politico quello della sovranità è il più presente nei corsi che Michel Foucault ha tenuto presso il Collège de France dal 1970 al 1984. L’insegnamento presso questa istituzione – intitolato, nel suo caso, Storia dei sistemi di pensiero - obbedisce a regole particolari. Una tra queste è l’obbligo gravante sui docenti a non riproporre, di anno in anno, lo stesso corso di lezioni svolte in precedenza, ma di cambiare argomento. Al netto di questa clausola, negli anni che vanno dal 1973 al 1979, Foucault si occupa ripetutamente e intensamente di questioni che hanno una connessione molto esplicita e diretta con la dimensione del potere. Alcuni dei corsi tenuti costituiscono la base di opere che egli pubblica in questo periodo come Sorvegliare e punire o La volontà di sapere. È, certamente, all’interno dei corsi che si viene profilando l’idea del potere che attraversa la sua ricerca in questa fase temporale ed è grazie a questo laboratorio trasparente del suo lavoro che è possibile seguire l’analisi e la rielaborazione che egli svolge sull’argomento “sovranità”. Sebbene questo termine non sia mai espressamente presente nei titoli delle annualità didattiche, molte delle lezioni che impegnano l’insegnamento affidato a Foucault convergono su questa categoria. Foucault riceve dalla teoria giuridica e dalla politologia una parola alla quale si attribuisce pacificamente un preciso significato. Il titolare del potere sovrano è rappresentato, da una lunghissima e importante tradizione, come colui attorno al quale ruota il funzionamento dello Stato. Il sovrano è posto “in alto” e “al centro” della mappa del potere come il punto a partire dal quale e verso il quale si muovono tutti gli ingranaggi essenziali che fanno funzionare la macchina statuale. Inoltre, il sovrano è colui che esercita il proprio potere attraverso l’uso di una forza eminente, idonea a far rispettare le leggi, mantenere l’ordine e inibire qualunque ipotesi di sedizione. Foucault intende, viceversa, mettere in discussione questa lettura. L’itinerario che egli segue punta verso una fenomenologia dei rapporti di potere colti nella loro multiformità e disseminazione. Si tratta di osservare il potere rinunciando alla prospettiva della verticalità, come se esso fosse collocato presso una sola sede, alla prospettiva della patrimonialità, come se esso fosse posseduto esclusivamente da qualcuno e, infine, alla prospettiva della repressione, come se l’unica lingua che esso sapesse parlare fosse quella dell’intimidazione, della sanzione e delle armi. Per rileggere il potere bisogna, al contrario, studiarne il funzionamento presso apparati parziali della società, distribuiti trasversalmente e in grado di implementare una tecnologia che non si fonda sull’interdizione ma, al contrario, sulla sollecitazione della disciplina. Lungo il suo itinerario Foucault incontra lo sviluppo storico della penalità, nel cui perimetro viene sviluppandosi un potere fortemente individualizzante, capace di perseguire un incasellamento degli individui che si serve di molteplici tecniche di osservazione e descrizione operanti a vari livelli della struttura sociale; la storia della psichiatria, grazie alla quale la distinzione normale/anormale, e le conseguenti misure di monitoraggio e controllo della condotta deviante, hanno potuto avvalersi dell’uso di parametri “scientifici” e, pertanto, più cogenti; infine, la biopolitica, che ha ricollocato il tema della sottoposizione dei corpi a regole e vincoli, in vista della massimizzazione delle loro prestazioni, dalla scala degli individui a quella delle popolazioni, lasciando apparire dietro la figura tralatizia del sovrano che esprime la propria egemonia decidendo chi possa vivere e chi debba morire, l’immagine assai più concreta del potere anonimo delle regole di alimentazione, igiene e profilassi che stabiliscono come un’intera collettività debba essere curata e protetta.
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Graziuso, Valentina. "Convenzioni matrimoniali, emancipazione e consenso femminile in epoca medioevale: La voce della Compiuta Donzella di Firenze." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies, February 1, 2023, 001458582211436. http://dx.doi.org/10.1177/00145858221143694.

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Abstract:
Dando voce al lamento di una giovane donna obbligata dal padre a sposarsi contro la propria volontà, i celebri versi della Compiuta Donzella di Firenze portano alla luce alcune delle dinamiche oppressive e problematiche del mondo femminile, in un contesto socialmente e culturalmente dominato da uomini. Esplorando le ragioni che avrebbero indotto una giovane donna del Duecento a difendere il proprio diritto al consenso coniugale, si ipotizza che la stessa avrebbe avuto modo di conoscere l’esistenza della clausola matrimoniale con la quale il giurista bolognese Giovanni Graziano riconosceva l’importanza del consenso reciproco da parte dei coniugi come condizione essenziale alle nozze. Questo studio parte dall’idea che i versi della rimatrice fiorentina acquistano un grande valore se interpretati sulla base delle dinamiche politiche e sociali della sua epoca e in relazione agli altri componimenti del manoscritto, tralasciando la tanto discussa questione dell’identità biologica che si cela dietro il suo nome. Parole chiave: Compiuta Donzella di Firenze, consenso femminile, Decreto Graziano, matrimonio medievale, uguaglianza di genere.
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Dissertations / Theses on the topic "Clausole essenziali"

1

SARTORIS, CHIARA. "Poteri del giudice e nullità di protezione." Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/2158/1169962.

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Abstract:
Lo studio della nullità di protezione prevista dall'art. 36 cod. cons. offre lo spunto per riflettere sul grado di effettività del rimedio, quando l'invalidità colpisce una clausola essenziale per il rapporto. A ben vedere, infatti, un sistema di soppressione delle clausole abusive basato sulla semplice nullità parziale necessaria non appare sempre in grado di realizzare efficacemente l'obiettivo di protezione del contraente debole. Ove a essere eliminata sia una clausola essenziale o un gran numero di clausole, il rischio, per il consumatore, è che la nullità si estenda a contagiare l'intero contratto, lasciandolo privo di protezione e obbligandolo, anzi, alle conseguenti restituzioni. Per questi motivi, il presente lavoro intende indagare quali siano le conseguenze del vuoto contrattuale determinato dall'operare della nullità parziale necessaria, stabilendo di quali poteri disponga il giudice per gestire la lacuna sopravvenuta. A tal fine, lo studio si concentra sull'analisi dei principali meccanismi di modificazione integrativa o correttiva del contratto, funzionali ad assicurarne la conservazione. Attraverso l'indagine prospettata, è così possibile cogliere l'attuale stadio di evoluzione del rimedio della nullità di protezione nel nostro ordinamento, nella consapevolezza che, nel delicato rapporto tra sindacato del giudice e autonomia privata, quest'ultima deve concorrere ad assicurare un equo assetto di tutti gli interessi. The study of protective nullity, provided for art. 36 of the Consumer Code, gives the opportunity to reflect upon the grade of effectiveness of this remedy, when invalidity refers to a core clause of the contract. Ultimately, a system that voids abusive clauses, as a result of a nullity which is necessary partial, does not seem to achieve the purpose of protecting the weak contractual partner. When it is voided a core clause or a large number of clauses, the consumer risks to see that the nullity extends to all the agreement, remaining without protection and having to face to the consequent contractual drawbacks. For these reasons, the present research aims to examine the consequences of the contractual lack produced by the protective nullity, providing which are the judicial powers to manage that void. In connection with this purpose, the study analyzes the main instrument of contractual adjustment, in order to incorporate or correct it, so that it can be preserved. By means this research, it is possible to highlight the current stage of development of protective nullity in our legal system, in the awareness that, with reference to the complex relationship between judicial powers and contractual freedom, the latter must cooperate to ensure a fair balance among all the interests.
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