Academic literature on the topic 'Categoria generale del diritto UE'

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Journal articles on the topic "Categoria generale del diritto UE"

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Masina, Filippo. "Wutausbrüche und Bittgesuche." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no. 1 (December 20, 2017): 24–43. http://dx.doi.org/10.1515/qfiab-2017-0004.

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Abstract:
Riassunto L’articolo tratta delle misure assistenziali in pro dei sinistrati di guerra nell’Italia repubblicana, ma nell’ottica di inquadrare tali provvedimenti nel piu ampio contesto dei nuovi diritti di cittadinanza sanciti con la Carta costituzionale del 1947. Andando oltre il gia noto nesso tra warfare e welfare, l’articolo ricostruisce l’esercizio di tali nuovi diritti (un vero e proprio „diritto al benessere“ che, preso a „fondamento della nuova cittadinanza“, e stato giudicato come uno dei punti cardine della transizione tra guerra e dopoguerra) da parte di una categoria sovente giudicata dallo Stato meritevole delle piu ampie attenzioni, ma che lamento molto spesso la trascuratezza da parte delle istituzioni nel garantirle quanto stabilito dalla legge. L’ipotesi di partenza e, pertanto, che tali difficolta abbiano contribuito a minare l’affezione di una porzione non piccola della cittadinanza rispetto alle nuove istituzioni democratiche, molto fragili nei primi anni del dopoguerra. L’articolo analizza nello specifico alcuni casi di pratiche pensionistiche, relative a diverse categorie di beneficiari, afflitte pero dai medesimi problemi: in particolare, la lentezza talvolta sconcertante con cui il Dipartimento Generale delle Pensioni di Guerra - che pure era, in effetti, letteralmente inondata di domande di pensione - gestiva l’iter delle pratiche, tanto che alcune si sono trascinate sino agli anni ’90. Il cittadino che faceva richiesta di pensione di guerra (che spettava agli invalidi per cause di guerra con almeno il 30 per cento di capacita lavorativa perduta) doveva spesso attendere anni anche soltanto per avere una prima risposta. Cio provocava un fenomeno ricorrente, cioe quello di rivolgersi alle piu diverse personalita ed autorita politiche auspicando la loro intercessione: non percependo la forza del diritto, ci si rifugiava nella speranza di una generosita paternalistica. Talvolta, queste lettere - di rabbia, e di supplica - addirittura precedevano i gravi ritardi dell’espletamento delle pratiche, segnalando dunque l’esistenza di una consuetudine predemocratica nei suoi stessi presupposti. Uno dei segnali di una condizione di cittadinanza rimasta incompiuta.
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Masina, Filippo. "Wutausbrüche und Bittgesuche." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 97, no. 1 (March 5, 2018): 24–43. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2017-0004.

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Abstract:
Riassunto L’articolo tratta delle misure assistenziali in pro dei sinistrati di guerra nell’Italia repubblicana, ma nell’ottica di inquadrare tali provvedimenti nel più ampio contesto dei nuovi diritti di cittadinanza sanciti con la Carta costituzionale del 1947. Andando oltre il già noto nesso tra warfare e welfare, l’articolo ricostruisce l’esercizio di tali nuovi diritti (un vero e proprio „diritto al benessere“ che, preso a „fondamento della nuova cittadinanza“, è stato giudicato come uno dei punti cardine della transizione tra guerra e dopoguerra) da parte di una categoria sovente giudicata dallo Stato meritevole delle più ampie attenzioni, ma che lamentò molto spesso la trascuratezza da parte delle istituzioni nel garantirle quanto stabilito dalla legge. L’ipotesi di partenza è, pertanto, che tali difficoltà abbiano contribuito a minare l’affezione di una porzione non piccola della cittadinanza rispetto alle nuove istituzioni democratiche, molto fragili nei primi anni del dopoguerra. L’articolo analizza nello specifico alcuni casi di pratiche pensionistiche, relative a diverse categorie di beneficiari, afflitte però dai medesimi problemi: in particolare, la lentezza talvolta sconcertante con cui il Dipartimento Generale delle Pensioni di Guerra – che pure era, in effetti, letteralmente inondata di domande di pensione – gestiva l’iter delle pratiche, tanto che alcune si sono trascinate sino agli anni ’90. Il cittadino che faceva richiesta di pensione di guerra (che spettava agli invalidi per cause di guerra con almeno il 30 per cento di capacità lavorativa perduta) doveva spesso attendere anni anche soltanto per avere una prima risposta. Ciò provocava un fenomeno ricorrente, cioè quello di rivolgersi alle più diverse personalità ed autorità politiche auspicando la loro intercessione: non percependo la forza del diritto, ci si rifugiava nella speranza di una generosità paternalistica. Talvolta, queste lettere – di rabbia, e di supplica – addirittura precedevano i gravi ritardi dell’espletamento delle pratiche, segnalando dunque l’esistenza di una consuetudine predemocratica nei suoi stessi presupposti. Uno dei segnali di una condizione di cittadinanza rimasta incompiuta.
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Bamoshmoosh, Nadia. "Perchè la parità retributiva nell'Unione europea è ancora un sogno?" La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 163–78. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1985.

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Abstract:
Nonostante le pari opportunità in ambito lavorativo siano state oggetto di attenzione già nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, ancora oggi la parità salariale in Europa è un traguardo lontano. Dopo aver dato una panoramica generale delle più importanti tappe nel contesto UE che hanno portato all’inserimento della parità di retribuzione nella Carta di Nizza, questo articolo riflette su come il diritto unionale oggi affronta la questione della parità salariale. Verranno evidenziati i progressi, ma anche le mancanze e i possibili margini di miglioramento che potenzialmente tutelano le donne nel mercato del lavoro. La piena implementazione del principio “equal pay for equal work” non solo dovrebbe essere vista come garanzia dei diritti delle donne e dei soggetti che potrebbero subire una discriminazione salariale, ma come uno strumento di miglioramento della loro società che, attraverso una retribuzione equa di tutti i lavoratori, progredisce e si arricchisce.Despite the fact that equal opportunities in the workplace were already taken into account in the Treaty of Rome establishing the European Economic Community, today equal pay is still a distant dream. After giving a general overview of the most important legal steps in EU law which led to the inclusion of wage parity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, this article debates around the attitude of EU law towards the issue of equal pay. The main progresses, flaws and the potential scope for improvement in order to safeguard women in the work market will be highlighted. The full implementation of the principle “equal pay for equal work” should be seen not only as a guarantee to the rights of women and of subjects vulnerable to salary discrimination, but as a tool to improve their society which, by granting equal retribution to all workers, advances and develops.
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Da Re, Antonio. "Immigrazione e salute come paradigma per la bioetica / Migration and Health as Paradigm for Bioethics." Medicina e Morale 67, no. 2 (June 20, 2018): 187–204. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2018.535.

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Abstract:
Il saggio prende in esame il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su “Immigrazione e salute”, approvato il 23.6.2017. Vengono analizzati criticamente alcuni aspetti ritenuti maggiormente originali: il tentativo di evitare semplificazioni e stereotipi nello studio del fenomeno dell’immigrazione (par. 1) e la conseguente scelta metodologica di esaminare tale fenomeno a partire da una solida base empirica costituita dalla conoscenza di dati statistici, studi epidemiologici, riferimenti normativi (par. 2); la giustificazione, di carattere morale e giuridico, del principio della tutela della salute come diritto e però anche come dovere, che tra l’altro è richiesto agli stessi immigrati di rispettare (par. 3); l’emergenza in termini di salute pubblica costituita dalla diffusione della malattia mentale tra i migranti, specie quando essi siano stati sottoposti a violenze e a trattamenti disumanizzanti; sulla base di ciò si solleva l’interrogativo sulla pertinenza della categoria di «effetto migrante sano», ampiamente adoperata negli studi di bioetica dell’immigrazione (par. 4); la bioetica interculturale in riferimento specialmente al rapporto medico-paziente (par. 5), con una rivisitazione critica del principio di autonomia (par. 6). La conclusione che si potrà desumere dall’analisi proposta è che quello del rapporto tra bioetica e immigrazione non è un tema settoriale o di nicchia ma può addirittura assurgere a paradigma della bioetica tout court, perché affronta, da una prospettiva particolare, questioni bioetiche di carattere più generale, che hanno attinenza con la tutela della salute di ogni soggetto, indipendentemente dall’essere migrante o meno. ---------- The paper analyzes the opinion titled “Migration and Health” and approved by the Italian Committee for Bioethics on June 23, 2017. The following aspects, considered mainly original, are critically analyzed: the attempt to avoid simplifications and stereotypes while studying migration phenomena (par. 1) and the consequent methodological choice to analyze this phenomenon coming from a solid empirical basis composed of the knowledge of statistical data, epidemiological studies, and normative references (par. 2); the moral and legal justification for the safeguarding of health principle considered as a right but also as a duty that should be fulfilled by migrants as well (par. 3); the emergency in terms of public health due to the diffusion of mental disorder and illness among migrants, especially when they have been exposed to violence and inhuman treatments; all of this calls into question the pertinence of the “health migrant effect” category, which is widely used in bioethical studies focused on migration (par. 4); intercultural bioethics, especially in reference to the patient-physician relationship (par. 5) and to the critical reconsideration of the autonomy principle (par. 6). The proposed analysis will lead to the conclusion that the relationship between bioethics and migration is not a sectorial or niche topic but could even become the paradigm of bioethics tout court. Indeed, although it comes from a particular perspective, this topic deals with general bioethical issues related to the safeguarding of health of any human being, whether he or she is a migrant or not.
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Scaffidi Runchella, Livio. "L’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento generale sulla protezione dei dati: qualche riflessione nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale." Oñati Socio-Legal Series, September 28, 2022. http://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1329.

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Abstract:
Il regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali intende garantire certezza del diritto e trasparenza per le persone fisiche e gli operatori economici. Il presente lavoro, muovendo dall’esame di alcune norme della legge italiana di adeguamento al regolamento, svolge alcune riflessioni sul tema nella prospettiva del diritto internazionale privato. L’indagine si inserisce in un quadro assai complesso poiché le nuove tecnologie mettono costantemente alla prova il processo legislativo, così come l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti disposizioni di legge. Inoltre, i dati personali nel mondo online non sono vincolati da confini geografici: la natura “ubiqua” di internet rende problematico localizzare le situazioni giuridiche che vengono di volta in volta in considerazione.
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"I. Birocchi, Causa e categoria generale del contratto, un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'EtàModerna, I: Il Cinquecento. [Il Diritto nella Storia, 5]. Giappichelli, Torino [1997]. 325 p." Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 67, no. 3-4 (1999): 386–87. http://dx.doi.org/10.1163/15718199919683616.

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Dissertations / Theses on the topic "Categoria generale del diritto UE"

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RUSSETTI, DANIELE. "Abuso del diritto: principio interpretativo o categoria generale del diritto dell'unione europea." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/41955.

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Abstract:
L’abuso trova origine nella tensione tra la libertà di agire e gli scopi personali sottesi a tale agire. Lo scontro tra i suddetti elementi costituisce il terreno fertile su cui questo si innesta e cresce. Difatti, il diritto soggettivo si articola nella (lecita) possibilità di assumere un comportamento previsto dalla norma e, quindi, di poter agire per soddisfare un interesse degno di tutela a livello legislativo. Dal momento che questo, inteso come agere licere, è una facoltà “positiva”, l’ordinamento giuridico non può tollerare il perseguimento di obiettivi non contemplati dalla ratio normativa il quale si presenta come la negazione stessa di un corpus iuris. Configurandosi in termini di facoltà non soggetta ad alcuna regola, esso si pone in aperto contrasto con il principio di sistematicità e di coerenza che caratterizzano un sistema di norme. Ecco che la fattispecie dell’abuso nasce dal continuo ed inesorabile impegno da parte dell’ordinamento di riconoscere ai singoli individui, siano essi persone fisiche o giuridiche, uno spazio di libertà per il perseguimento di interessi “personali” degni di tutela da parte dell’ordinamento, senza che ciò possa sconfinare in un’azione priva di fondamento giuridico. Secondo il diritto UE, l’abuso si è posto e si pone come la sintesi del binomio libertà di azione o scelta vs scopo ultimo dell’azione o scelta. Se da un lato i Trattati istitutivi dell’UE attribuiscono ai soggetti libertà fondamentali da poter utilizzare in uno spazio giuridico senza frontiere, dall’altro si pone il problema di arginare tutti quei fenomeni in cui il formale esercizio del diritto attribuito sia del tutto incoerente con l’obiettivo della norma, dando vita a possibili forme di contrasto tra quanto concesso e, dunque, quanto effettivamente realizzato. È proprio in un’ottica di concorrenza tra gli ordinamenti, e quindi di circolazione dei modelli normativi, che si concretizza la possibilità di utilizzare il diritto per fini non coerenti con il dettato normativo, i.e. in maniera abusiva. Consapevoli di ciò, i Giudici della Corte di Giustizia, al fine di evitare un impiego distorto del diritto UE, hanno enucleato l’assunto secondo cui non è possibile utilizzare abusivamente (o fraudolentemente) il diritto comunitario/europeo. A detta di chi scrive, tale inciso deve essere giustificato alla luce di quella peculiare esigenza di individuare una clausola generale idonea a colmare le possibili lacune di un sistema particolarmente complesso come quello europeo, con inevitabili riflessi a livello nazionale. Stante il limitato ambito di applicazione delle misure interne volte a tutelare i sistemi giuridici nazionali, la Corte di Giustizia ha voluto “creare” uno strumento in grado non solo di preservare la coerenza del sistema europeo da possibili usi impropri dello stesso, ma anche di evitare che attraverso questo, si dessero vita a fenomeni di elusione o frode della disciplina nazionale. L’abuso è stato individuato ogni qual volta i singoli abbiano utilizzato le libertà di matrice europea per finalità non ammesse dalle disposizioni normative che attribuivano tali posizioni giuridiche. Inoltre, si è considerata legittima l’azione degli Stati membri di non riconoscere la fattispecie integrata dal singolo in quanto realizzata in palese violazione della sovranità delle leggi nazionali, ossia dello Stato di origine. Così facendo, l’esercizio delle disposizioni europee, eventualmente dotate di efficacia diretta, viene paralizzato, con il conseguente riconoscimento di forza cogente della norma nazionale impropriamente elusa. Il vero problema dell’abuso si pone quando ci si trovi di fronte a comportamenti individuali che corrispondono a fattispecie di esercizio di situazioni giuridiche, determinate da una norma positiva in modo più o meno dettagliato, ma in ogni caso tale da attribuire, prima facie, una precisa protezione a colui che agisce. È proprio in tali situazioni che si viene a creare quell’apparenza di legittimità del comportamento individuale, conforme alla fattispecie astratta di esercizio di un diritto contemplata dalla norma, che generalmente non corrisponde alla ratio ultima della disposizione e, quindi, del sistema giuridico europeo. La richiamata formula, e i casi in cui è stata utilizzata, fanno emergere, ictu oculi, che la nozione di abuso (nonché quella di frode!) e il correlato divieto sono legati proprio all’esercizio delle facoltà connesse alle libertà fondamentali, in particolare quando si considerino situazioni in cui si profili una diversità di disciplina normativa di determinate fattispecie tra le legislazioni nazionali. L’abuso e la frode costituiscono l’uso improprio, id est oltre i limiti, della facoltà offerta dall’ordinamento europeo di scegliere tra più alternative nell’ambito dell’esercizio delle libertà fondamentali. Ecco, dunque, che sulla base di quanto supra esposto è possibile ravvisare l’importanza del divieto dell’abuso del diritto. Coniugando la duplice veste di canone ermeneutico nonché di categoria generale del diritto dell’Unione Europea, il divieto si mostra nella sua veste di correttivo alle lacune normative del sistema giuridico sovranazionale. Assolve la funzione di risolvere i conflitti normativi, di proteggere gli spazi comuni e di garantire il continuo adattamento del diritto europeo alla trasformazione della società. La sua stabilità funzionale si lega, quindi, ad un’intrinseca dinamicità operativa, tesa da un lato a precludere l’esercizio improprio delle libertà fondamentali e dall’altro a tutelare la coerenza sistematica dell’ordinamento UE. Il divieto in questione si presta ad essere un correttivo malleabile alle imprevedibili fenomenologie abusive e, dunque, stante la peculiare natura che lo contraddistingue, si appalesa quale rimedio evolutivo inquadrabile nel novero delle metodologie anti-formali che consente una tutela effettiva dal lato sostanziale. Ecco dunque che si pone come la giusta sintesi fra il principle of construction che caratterizza la corretta interpretazione del diritto in generale, sia da parte del singolo operatore economico che da parte delle Amministrazioni nazionali, e una categoria generale di sistema che informa l’ordinamento UE. Preme sottolineare come l’essenza della richiamata clausola deve fare i conti, però, con la relativa applicazione pratica che non può tradursi in una capziosa ed ingiustificata limitazione di quella autonomia privata che caratterizza gli operatori che agiscono nel mercato interno UE. La libertà dei singoli nello scegliere le modalità più adeguate per realizzare la propria attività è imprescindibilmente collegata a quel concetto di autonomia privata tutelata sia a livello nazionale che europeo. In particolare, la facoltà di agire, avvalendosi di quanto messo legittimamente a disposizione dall’ordinamento in cui si opera, costituisce una declinazione della più generale libertà di iniziativa economica, intesa quale comportamento volontario volto alla realizzazione degli interessi del soggetto che agisce. Allo stesso tempo tale autonomia di scelta è subordinata alle legittime possibilità contemplate dal sistema giuridico di riferimento, non potendo ammettere le azioni che non risultano coerenti con le finalità che permeano tale ordinamento. Anche in questa direzione, allora, può essere valutato l’abuso del diritto e il divieto ad esso correlato. Quando si sostiene l’impossibilità di utilizzare abusivamente il diritto UE, si vuole definire indirettamente la gamma di scelte che l’ordinamento europeo reputa compatibili con gli obiettivi a cui questo tende, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei singoli. In forza di ciò, il divieto sotteso all’esercizio abusivo del diritto europeo deve essere interpretato in modo da non pregiudicare i comportamenti o le operazioni legittime. La portata di tale proibizione risulta chiara: il diritto invocato da un soggetto è escluso quando l’attività posta in essere non ha altra spiegazione che quella di raggiungere impropriamente un beneficio che collide con gli scopi e con i risultati ammessi e tutelati dalle disposizioni di una determinata branca del diritto. Operazioni così siffatte non meritano di essere protette poiché si manifestano nella loro tensione di sovvertire la finalità dello stesso sistema legale in cui si collocano. Il divieto di abuso del diritto costituisce, dunque, anche una limitazione alla libertà di iniziativa dei singoli che opera quando l’esercizio di un diritto si concretizza in una fattispecie che, sebbene rispetti le condizioni normativamente poste per l’applicazione della disciplina positiva, si pone in contrasto con gli obiettivi da essa perseguiti e, al contempo, è priva di valide motivazioni idonee a giustificarla. L’autonomia privata, che ricomprende la libertà di scelta delle forme giuridiche attraverso cui realizzare i propri obiettivi, non costituisce, quindi, un dogma assoluto. Nel mercato interno questa non può essere considerata un valore intangibile in quanto trova fondamento e limite nei valori e nei principi che permeano l’ordinamento europeo. Alla luce di ciò, è possibile cogliere il precario equilibrio che caratterizza l’autonomia privata in seno all’Unione. La tutela di questa libertà non contempla quelle azioni il cui scopo è rappresentato dal raggiungimento di un vantaggio mediante comportamenti artificiosi e/o ingannevoli, privi di adeguate motivazioni che possano legittimare tali condotte; per contro, ove tale autonomia e, dunque, la sottesa libertà di iniziativa non fossero adeguatamente garantite, verrebbero compromessi gli stessi obiettivi a cui tende il sistema giuridico europeo, ossia la realizzazione e il consolidamento di uno spazio senza frontiere in cui la libertà di scelta e l’equivalenza tra gli ordinamenti giuridici ne costituiscono l’essenza. Ecco, quindi, la necessità di interpretare le azioni poste in essere alla luce dello scopo ultimo cui tendono in quanto solo così è possibile da un lato accertare la natura abusiva delle condotte e dall’altro lasciare impregiudicati i comportamenti legittimi frutto di quella libertà di scelta posta a fondamento dell’autonomia privata e dello stesso ordinamento europeo.
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GUIDI, Arianna. "Il reato a concorso necessario improprio." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251080.

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Abstract:
Oggetto del presente lavoro è stata la tematica dei reati a concorso necessario (detti anche plurisoggettivi): una categoria penalistica scarsamente presa in considerazione da parte della dottrina e giurisprudenza più recenti, eppure dai risvolti sistematici di un certo rilievo, in quanto coinvolge profili sia di parte generale che speciale del diritto penale. L’indagine è partita dal piano definitorio e classificatorio: sono state riportate dettagliatamente le diverse tesi dottrinali sviluppatesi sul tema (suddivisibili in due macrocategorie, quella dei sostenitori di una concezione ampia di reato a concorso necessario e quella dei sostenitori di una concezione ristretta dello stesso), nonché le pronunce della Cassazione ritenute maggiormente significative. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla delimitazione – in negativo – del campo d’indagine, tracciando le differenze intercorrenti fra i reati a concorso necessario (o plurisoggettivi, a seconda della terminologia impiegata) ed istituti ritenuti erroneamente contigui, primo fra tutti quello del concorso eventuale di persone nel reato. Dopodiché, all’interno del secondo capitolo si è scelto di riflettere sulle questioni maggiormente rilevanti e problematiche attinenti ai reati a concorso necessario impropri: in primis, la ratio che giustifica l’esenzione dalla pena in capo ad un soggetto; secondariamente, la possibilità di punire o meno la condotta tipica, nonché le eventuali condotte atipiche, poste in essere dal soggetto non punibile per mezzo dell’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. in funzione incriminatrice. La panoramica di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali quanto mai oscillanti e fra loro divergenti su questioni di particolare importanza, non è stata solo funzionale ad offrire al lettore una dettagliata ricognizione in generale, piuttosto, da questa è scaturita una vera e propria esigenza di (ri)considerare l’intera materia in modo organico e chiarificatore. Per tale ragione, nel terzo capitolo è stata introdotta una nuova definizione, in sostituzione a quella maggiormente impiegata da dottrina e giurisprudenza: “fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive”. Una definizione idonea a ricomprendere tutti quegli illeciti penali che, a livello astratto, presentano caratteristiche simili: il riscontro di una pluralità di soggetti e di condotte quali elementi costitutivi del fatto tipico. Pertanto, si è cercato di individuare i confini della categoria assumendo quale criterio di partenza il piano normativo astratto, in considerazione del fatto che ciò che il legislatore ha scelto di codificare come tipo criminoso è dato dall’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi, i quali compaiono nella descrizione della norma incriminatrice. La visione d’insieme ha permesso di non limitare l’attenzione al solo soggetto punibile, bensì di spostarla anche sul soggetto non punibile, il quale, con la sua condotta rientrante fra gli elementi oggettivi del fatto tipico, contribuisce alla configurabilità del reato. Infine, all’interno del quarto capitolo si è proceduto all’analisi dei principali reati classificati da parte della dottrina come a concorso necessario impropri, per verificare, tenuto conto della nuova definizione proposta, se possano o meno essere qualificati come fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive improprie. Il confronto con la parte speciale ha permesso di evidenziare l’estrema delicatezza dell’operazione d’individuazione di fattispecie incriminatrici normativamente plurisoggettive (in senso lato): anzitutto, perché non sempre la pluralità di soggetti e di condotte costitutive del fatto tipico è oggetto di descrizione espressa, risultando alle volte ricavabile solo a seguito di un attento esame della tipologia e del significato delle parole impiegate dal legislatore; secondariamente, perché alle volte è facile lasciarsi confondere dal piano naturalistico della realtà concreta, mentre l’individuazione di una fattispecie incriminatrice in termini di plurisoggettività normativa dovrebbe avvenire, secondo l’impostazione adottata, a partire dal piano normativo astratto. Da ultimo, ci si è soffermati sul ruolo del soggetto non punibile che tenga rispettivamente la condotta tipica o una condotta ulteriore e diversa da quella descritta, cercando di offrire una possibile soluzione al problema. Nel primo caso, si è concluso per l’impossibilità di applicare l’art. 110 c.p. in funzione incriminatrice, pena la violazione delle garanzie proprie del sistema penalistico. Nel secondo, invece, si è concluso in senso affermativo, precisando che l’interprete è tenuto a prestare attenzione a diversi aspetti, fra cui il tipo d’equilibrio intercorrente fra le condotte dei soggetti parte della fattispecie incriminatrice normativamente plurisoggettiva impropria, nonché l’alterità effettiva della condotta atipica rispetto a quella descritta, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e certezza del diritto.
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Books on the topic "Categoria generale del diritto UE"

1

Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg276.

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Abstract:
Partendo da una riflessione generale a proposito del fenomeno dell’ amministrazione consensuale e constatato il progressivo mutamento della fattispecie degli accordi tra pubblica amministrazione e privati, dapprima espressione ed attuazione dei modelli dello Stato di diritto e dello Stato sociale, quindi strumento che risente della loro stessa crisi, il lavoro si interroga attorno all’esistenza di nuove possibili potenzialità applicative del principio di consensualità. Registrato quindi l’ulteriore dato problematico caratterizzante l’ordinamento italiano da ormai più d’un decennio, ossia l’ampia diffusione di una peculiare tipologia di accordi pubblico- privato in funzione di definizione dei piani urbanistici (c.d. accordi “a monte” delle prescrizioni urbanistiche) a fronte di una quasi inesistente normazione della stessa fattispecie sia da parte del legislatore statale che di quello regionale, il contributo propone una serie di strumenti e di soluzioni atti a superare l’ impasse . Dal duplice binario di ricerca e di argomentazione giuridica, di diritto interno e di diritto comparato, discende quindi la proposizione della diversa categoria giuridica degli accordi normativi, in grado di superare anche l’ostacolo posto attualmente dall’art. 13 della l. n. 241/1990. Fa da sfondo a tutta l’opera la convinzione dell’autrice secondo cui se l’esercizio autoritativo del potere deve essere soggetto al principio di legalità, ciò tanto più deve valere per le occasioni di esercizio del potere pubblico secondo forme consensuali. Di qui, l’annunciata necessità di un modello legislativo anche per gli accordi “a monte”.
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Lolli, Alessandro. L'amministrazione attraverso strumenti economici. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg240.

Full text
Abstract:
L’amministrazione nell’esercizio di funzioni pubbliche ricerca efficienza e risparmi non solo riorganizzando la propria azione, ovvero esternalizzando tali funzioni, e cioè sostituendo un soggetto privato a se stessa per parti limitate dell’azione amministrativa, la quale ultima spesso resta comunque oggettivamente disciplinata dal diritto amministrativo. Più di recente, l’amministrazione persegue obiettivi di risparmio ed efficienza attraverso i privati anche valorizzando in modo più sistematico e ampio strumenti propri della vita economica e dei mercati per il perseguimento di interessi pubblici, in sostituzione (parziale) degli strumenti amministrativi tradizionali. Anziché esternalizzare funzioni pubbliche, si internalizzano in tal modo interessi pubblici (e i costi relativi) nell’ambito dell’attività privata e degli strumenti diffusi sul mercato. Tali strumenti sono conformati comunque dal diritto amministrativo e dall’intervento dell’amministrazione, per garantirne la funzionalità rispetto agli interessi pubblici, ma non fino al punto da snaturarne le caratteristiche economiche e di mercato e la relativa disciplina, in parte significativa privatistica. Essi trovano equilibri compatibili con l’interesse pubblico in modo più veloce, più flessibile, più informato e soprattutto – come dimostrano le analisi economiche – con costi significativamente minori per l’amministrazione rispetto a strumenti di tipo tradizionale. Si tratta di strumenti come lo scambio di titoli nei mercati artificiali (per ridurre l’inquinamento, fissando valori complessivi ammessi di emissioni e dei titoli corrispondenti), il rilascio di brand ambientali utili anche in una logica di vendita dei prodotti che ottengono tali brand (per riqualificare ambientalmente i processi produttivi), la stipulazione di accordi unilaterali da parte delle imprese, in una logica economica di miglioramento dell’immagine dell’impresa per ottenere più credibilità sia con i consumatori che con l’amministrazione, evitando così talora un’etero-regolamentazione amministrativa (per riqualificare l’attività delle imprese attraverso un coinvolgimento propositivo delle medesime). Alessandro Lolli è straordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca, tra l’altro, con riferimento alla delimitazione della categoria degli atti amministrativi e all’ambito di applicazione della disciplina prevista per tale categoria; con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo; con riferimento a ulteriori tematiche di diritto amministrativo generale e di diritto dell’economia.
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Pedrini, Federico. Le «clausole generali». Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg269.

Full text
Abstract:
Il volume sviluppa una riflessione intorno alla figura giuridica delle “clausole generali”, evidenziandone la collocazione all’interno delle categorie della scienza del diritto, indagandone gli elementi costitutivi e approfondendo criticamente il suo rapporto con la dimensione "costituzionale” dell’ordinamento giuridico. Lo studio prende le mosse analizzando lo statuto metodologico del “discorso intorno alle clausole generali”, indicando le più ricorrenti cause d’equivoco che contraddistinguono la materia e predisponendo quale rimedio un chiaro apparato stipulativo, sulla cui scorta l’indagine si rivolge poi a quei rami della scienza giuridica (soprattutto civilistica e teorico-generale) che alla categoria in parola hanno tradizionalmente dedicato la maggior attenzione. Tale percorso consente all’Autore di mettere in luce la “pluralità” dei concetti di clausole generali, enucleando per ciascuno di essi le caratteristiche strutturali e funzionali e tracciandone un primo bilancio, che costituisce la base per la successiva ricerca sul piano del diritto costituzionale. Ed è qui che viene in evidenza come il rapporto fra Costituzione e clausole generali intrecci i fili della sua trama con argomenti chiave della scienza costituzionalistica come ad esempio quello delle norme “a fattispecie aperta”, delle formule “compromissorie” o dei “principi/valori”. L’indagine dogmatica viene poi affiancata da un’attenta analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di clausole generali, le cui risultanze sono occasione per delineare lo scenario conclusivo d’un approccio critico che consenta effettivamente di “prendere sul serio” le clausole generali costituzionali.
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