Academic literature on the topic 'Azione amministrativa'
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Journal articles on the topic "Azione amministrativa"
Bonetti, Tommaso. "Ipertrofia normativa e azione amministrativa nel governo del territorio: alcune considerazioni." SCIENZE REGIONALI, no. 1 (January 2016): 130–44. http://dx.doi.org/10.3280/scre2016-001008.
Full textParente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.
Full textVarela, Justo Corti. "Book Review: La regolazione del rischio e il sistema degli standard. Elementi per una teoria dellazione amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dellambiente, by Marta Simo." European Public Law 19, Issue 3 (September 1, 2013): 614–15. http://dx.doi.org/10.54648/euro2013037.
Full textBracci, Enrico. "La gestione e ottimizzazione dei costi amministrativi d'azienda: il lean office in azione." MANAGEMENT CONTROL, no. 2 (September 2013): 67–86. http://dx.doi.org/10.3280/maco2013-002004.
Full textGigli, Sabrina. "La certificazione delle procedure amministrative nelle aziende sanitarie pubbliche: alcune riflessioni." MECOSAN, no. 89 (May 2014): 103–24. http://dx.doi.org/10.3280/mesa2014-089007.
Full textMichela Ponticorvo, Raffaele Di Fuccio, and Federica Somma. "Inf@nzia Digi.Tales 3.6: un’esperienza di introduzione di strumenti innovativi per l’apprendimento nella fascia di età 3-6 anni." IUL Research 2, no. 4 (December 20, 2021): 245–56. http://dx.doi.org/10.57568/iulres.v2i4.186.
Full textDe Marchi, Valentina. "La domanda e l'offerta di competenze ambientali: l'esempio del Veneto." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2011): 90–110. http://dx.doi.org/10.3280/es2011-002010.
Full textBenarros, Myriam. "INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. GARE TELEMATICCHE NELLE P.A. NUOVO ELEMENTO DI EFFICIENZA E ECONOMICITÀ? ANALISI E PROSPETTIVE." Revista Jurídica da FA7 5 (April 30, 2008): 11–54. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;5.1:210.
Full textPicard, Michelle, and Yves Alavo. "La biodiversitŕ nella cittŕ di Montreal." TERRITORIO, no. 58 (September 2011): 49–53. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-058007.
Full textCaputi, Alessandra. "Il "mostro" di Fuenti. Una storia ambientale e di impegno civile." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 297 (January 2022): 141–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2021-297007.
Full textDissertations / Theses on the topic "Azione amministrativa"
GIANNELLI, VALENTINA. "ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE E AZIONE AMMINISTRATIVA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35756.
Full textThe research investigates the effects of the declaration of unconstitutionality of a law on the activities of the Public administration. The analysis moves from article 136 of the Italian Constitution and art. 30 par. 3 of l.n. 87/1953, looking at the prohibition of the application of the (declared) unconstitutional law as the key to activate the retroactive effect of the declarations of unconstitutionality by the Constitutional court. Following a critical analysis of the traditional idea that this prohibition operates only as a “procedural” rule, the emphasis is placed on the importance of art. 30 par. 3, which can be seen as a binding rule not only for the judge, but also for the administration itself. The purpose of that rule can be seen, in fact, to “brand” unlawful rules as being objectively inapplicable by any public or private subject. It is therefore necessary to focus on the possibility for the administration to re-examine its acts which were based on the unconstitutional law: that power, exercised beyond the time constraints of the judicial activity, is the one which best suits to verify the existence of constraints imposed by the judgments of the Constitutional court to the administration.
GIANNELLI, VALENTINA. "ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE E AZIONE AMMINISTRATIVA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35756.
Full textThe research investigates the effects of the declaration of unconstitutionality of a law on the activities of the Public administration. The analysis moves from article 136 of the Italian Constitution and art. 30 par. 3 of l.n. 87/1953, looking at the prohibition of the application of the (declared) unconstitutional law as the key to activate the retroactive effect of the declarations of unconstitutionality by the Constitutional court. Following a critical analysis of the traditional idea that this prohibition operates only as a “procedural” rule, the emphasis is placed on the importance of art. 30 par. 3, which can be seen as a binding rule not only for the judge, but also for the administration itself. The purpose of that rule can be seen, in fact, to “brand” unlawful rules as being objectively inapplicable by any public or private subject. It is therefore necessary to focus on the possibility for the administration to re-examine its acts which were based on the unconstitutional law: that power, exercised beyond the time constraints of the judicial activity, is the one which best suits to verify the existence of constraints imposed by the judgments of the Constitutional court to the administration.
Piscicelli, Alessia. "Il danno da ritardo dell'azione amministrativa." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2011. http://hdl.handle.net/10556/201.
Full textIl legislatore fa un nuovo passo avanti nella tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. E’ noto che la legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990, poi novellata dalla l. n. 15 del 2005 e dalla legge n. 80 del 2005) ha costituito una svolta, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale, che ha recepito principi fondamentali già affermati dalla giurisprudenza, o presenti in alcune normative di settore, nell’ottica di una concezione dell’azione amministrativa non più mera espressione del potere amministrativo, ma risultante di un dialogo e di una collaborazione reciproca nel contemperamento di interesse pubblico e privato. Il rapporto con l’Amministrazione rimane peraltro pieno di “insidie” e di difficoltà per il cittadino, così come quando, a fronte di un’istanza, e nonostante il dovere di provvedere, e di farlo entro determinati termini (art. 2 della l. n. 241 del 1990), la P.A. rimanga inerte. Per tale evenienza già il comma 5 dell’art. 2 aveva previsto uno strumento processuale di tutela, consentendo il ricorso giurisdizionale contro il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971. La legge n. 69 del 2009 è andata oltre, prevedendo una specifica ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Il nuovo art. 2 bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento), inserito nel contesto della l. n. 241 del 1990 dall’art. 7, comma 1, lettera c, della l. n. 69 del 2009, prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, attribuendo l’esame delle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La prescrizione per l’esercizio di tale diritto è fissata in cinque anni. Codificando e disciplinando il “danno da ritardo” il legislatore ha espressamente preso posizione nell’ambito di un annoso dibattito, che ha animato giurisprudenza e dottrina in ordine alla possibilità di riconoscere un’azione risarcitoria per il mero ritardo, a prescindere, cioè, dall’indagine sulla spettanza del bene della vita oggetto del provvedimento richiesto. In altri termini, ci si è interrogati sulla possibilità di risarcire il c.d. danno da ritardo “puro”, ipotesi che si determina quando l’Amministrazione o non emani alcun provvedimento o emani un provvedimento negativo, sia pure in ritardo. L’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 è di segno negativo, ritenendo risarcibile il danno da ritardo solo nell’ipotesi di provvedimento favorevole al privato, e, analogamente, in caso di perdurante silenzio, solo sulla base di un giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza del cittadino. Il danno da ritardo non ha autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscindibilmente alla positiva finalizzazione di quest’ultima; pertanto l’eventuale danno non è risarcibile quando l’Amministrazione abbia adottato, ancorchè con notevole ritardo, un provvedimento (rimasto inoppugnato) dal contenuto negativo per l’interessato. Parte della giurisprudenza, in particolare l’ordinanza della sez. IV del Consiglio di Stato n. 875 del 2005 di rimessione all’Adunanza Plenaria, ritiene possibile richiedere il risarcimento del danno prodotto dal mero ritardo indipendentemente dalla fondatezza della pretesa azionata con l’istanza avanzata nei confronti della P.A., intendendo in tal modo soddisfare l’esigenza di garantire tutela piena all’interesse del cittadino al rispetto dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo, viene in considerazione il “bene tempo” come bene meritevole di tutela giuridica autonoma rispetto al bene oggetto dell’istanza. La diatriba viene oggi superata dall’art. 2 bis introdotto dalla l. n. 69 del 2009, il quale, nel prevedere il risarcimento del danno in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (sia in caso di ritardo che di silenzio), senza alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto, ha fatto propria la tesi volta a tutelare l’interesse del cittadino alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa in sé considerato. All’indomani dell’introduzione dell’art. 2 bis, il bene protetto dalla norma è il rispetto dei tempi certi del provvedimento al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell’assetto di interessi dallo stesso preordinato in relazione ai tempi del procedimento. Il danno risentito dal privato è ingiusto perché la P.A. non ha rispettato i tempi determinati dall’ordinamento per la legalità del suo agire amministrativo. La conseguenza importante e innovativa, pertanto, è che il mancato rispetto dei tempi del procedimento nel caso di mero ritardo qualifica il danno come ingiusto e legittima ad agire per il risarcimento, e ciò indipendentemente dall’impugnazione del silenzio. La l. n. 69 del 2009 ha preso posizione in ordine al dibattuto problema della c.d. pregiudiziale amministrativa nel caso di silenzio o inerzia della P.A., in ordine alla diversa finalità dei due giudizi: quello sul silenzio, che mira al conseguimento del provvedimento e quindi dell’utilità finale, e quello per il risarcimento del danno da ritardo, che è diretto ad ottenere esclusivamente il ristoro del pregiudizio derivante dalla violazione dell’interesse al rispetto dei termini del procedimento. La fattispecie di responsabilità disegnata dalla riforma del 2009 ha natura extracontrattuale, come chiaramente si evince dal testo dell’art. 2 bis, che rinvia alla disciplina dell’art. 2043 c.c. (previsione di un danno ingiusto – elemento soggettivo, dolo o colpa – prescrizione quinquennale). Il privato, pertanto, dovrà provare il danno nel suo preciso ammontare con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, così come dovrà dimostrare l’imputabilità del danno alla P.A. a titolo di dolo o di colpa. Quanto al riparto di giurisdizione la legge n. 69 del 2009, nel devolvere al Giudice amministrativo le controversie in materia di danno da ritardo, ha introdotto una ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il legislatore, pertanto, ha aderito alla tesi più volte espressa dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’inerzia dell’amministrazione non può essere considerata come un mero comportamento, essendo pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere avente natura autoritativa. Già l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 ha chiarito che nel caso di inadempienza dell’amministrazione non si è di fronte a “comportamenti” della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere, ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Nell’ambito della disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 la tutela del privato è rafforzata ulteriormente dalla previsione di profili di responsabilità, che rendono ancora più incisivo l’intervento del legislatore volto a garantire l’esigenza di certezza dei rapporti con l’Amministrazione. Infatti l’art. 2, comma 9, come sostituito dalla legge n. 69 del 2009, statuisce che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e l’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2009 stabilisce che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e che di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. [introduzione a cura dell'autore]
IX n.s.
Buscema, Luca. "Costituzione italiana, diritti fondamentali ed azione amministrativa nello spazio giuridico europeo." Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1444.
Full textFesta, Antonella. "Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici: la “class – action”amministrativa." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1872.
Full textLa mia ricerca è volta ad indagare i principi ispiratori ed i profili applicativi della disciplina di cui al D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, in attuazione dell’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, meglio conosciuta come <
XII n.s.
RONCAROLO, FRANCESCA. "LO IUS SUPERVENIENS TRA ESIGENZE DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E LEGALITÀ DELL¿AZIONE AMMINISTRATIVA, NELLA DIMENSIONE ITALIANA, FRANCESE ED EUROPEA." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2018. http://hdl.handle.net/2434/547132.
Full textGuarino, Roberto. "I servizi pubblici locali tra esternalizzazioni e società pubbliche." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2010. http://hdl.handle.net/10556/167.
Full textNella ricerca proposta dal titolo “I servizi pubblici locali tra esternalizzazioni e società pubbliche” si sono analizzate le modalità attraverso le quali, a partire dalla legge di disciplina delle municipalizzazioni del 1903, la Pubblica Amministrazione gestisce i servizi pubblici locali. Si è cercato, innanzitutto, di circoscrivere l’ambito dei servizi pubblici locali, ricostruendo, sulla base delle teorie elaborate dalla dottrina, una possibile nozione generale di servizio pubblico locale. L’individuazione di una definizione non ha soltanto un valore teorico, ma risulta determinante per attribuire, in ordine ad un dato servizio, la competenza in capo all’ente locale. Non tutti i servizi, infatti, sono di interesse pubblico locale, ma soltanto quelli che abbiano determinate caratteristiche soggettive ed oggettive. La definizione proposta tiene conto sia dell’imputabilità del servizio, sia dell’attività, sia della species di prestazioni. Individuata una possibile definizione di carattere generale, si è analizzato il fenomeno delle cosiddette “esternalizzazioni”, consistenti nello spostamento di funzioni o di attività pubbliche al di fuori dell’apparato amministrativo. Non sempre lo spostamento all’esterno dell’apparato amministrativo determina risultati migliori in termini di qualità, efficienza, efficacia ed economicità. Si è cercato di dimostrare come sia necessario un procedimento nel quale vengano riuniti e valutati i principi posti alla base dell’organizzazione dell’attività; all’interno di tale procedimento deve valutarsi la possibile forma organizzativa esterna in rapporto alla modalità ordinaria interna, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, economicità, adeguatezza e proporzionalità. Nel capitolo II si è ripercorsa la disciplina dei servizi pubblici locali dalla legge di disciplina delle municipalizzazioni del 1903, alla riforma della legge 142 del 1990 e successive modificazioni, sino agli ultimi interventi legislativi del 2008 e del 2009. Attraverso le modifiche legislative succedutesi nel corso degli anni, il settore dei servizi pubblici locali è stato aperto alle imprese private. In particolare, la società mista rappresenta una forma di partenariato pubblico- privato, riunendo nello stesso organismo societario due diverse categorie di soci, con finalità diverse. Inizialmente, il capitale pubblico doveva essere di maggioranza, onde consentire il controllo da parte dell’ente pubblico. Successivamente, il vincolo del capitale pubblico maggioritario venne abolito nell’ottica di favorire una maggiore apertura al mercato. Alle aziende speciali, inoltre, mentre in un primo momento fu attribuita la facoltà di trasformarsi in società per azioni, in seguito si impose l’obbligo della trasformazione. Si è assistito, nel corso degli anni, ad una crescente espansione dell’intervento dei privati nello svolgimento di attività pubbliche. Nel settore dei servizi pubblici locali, in modo particolare, la gestione in favore dei privati ha visto una continua evoluzione. Se, nel capitolo I, si è cercato di dimostrare la necessità di un procedimento preventivo per la scelta di esternalizzare una determinata attività, dall’analisi dell’evoluzione della disciplina dei servizi pubblici locali, sino agli ultimi interventi di riforma, si è evidenziato come si sia giunti all’affermazione della regola generale dell’affidamento in favore di soggetti privati. Dalla riforma del 2008 e del 2009 emerge, piuttosto, la necessità di un procedimento preventivo per la gestione diretta (in house) del servizio. La regola, oggi, è l’affidamento in favore di privati selezionati tramite procedure competitive ad evidenza pubblica. L’eccezione è divenuta la gestione in house, che non è più forma ordinaria di conferimento, ma richiede presupposti socio-economico-territoriali particolari. Soltanto ove ricorrano tali speciali presupposti, che rendano non opportuno il ricorso al mercato, l’amministrazione può gestire internamente il servizio, senza l’ausilio dei privati. Tali presupposti non sono valutati dall’amministrazione titolare del servizio, ma dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, la quale è chiamata ad esprimere un parere sulla base di una relazione redatta dall’amministrazione. L’amministrazione non decide più, attraverso il proprio potere di autodeterminazione, la modalità di gestione tra esercizio in house e conferimento ad imprese private o miste, ma è obbligata ad esternalizzare il servizio nella normalità dei casi, a vantaggio del mercato. Nel caso in cui ritenga non utile il ricorso al mercato, ricorrendo i presupposti suddetti, è obbligata ad un procedimento preventivo, costituito dalla formulazione di una relazione e l’invio della stessa all’Authority per l’espressione del parere. Anche se tale parere non è vincolante per l’amministrazione, risulta evidente come la scelta sia condizionata e non libera, nel senso che, oggi, l’amministrazione è obbligata a conferire il servizio ad imprese private o a società miste ed il potere di autodeterminazione ed autorganizzazione è limitato dal principio dell’apertura al mercato. Il principio del mercato, oggi, prevale sul potere discrezionale dell’amministrazione di scelta delle modalità di gestione. Le recenti modifiche del 2009, inoltre, hanno riproposto la società mista quale forma ordinaria di conferimento del servizio, a condizione che il socio privato venga scelto tramite procedure competitive, le quali abbiano ad oggetto anche l’attribuzione di specifici compiti operativi in loro favore e che la parte di capitale privato sia almeno del 40 per cento. Si è passati, pertanto, dal capitale pubblico maggioritario, nella prima versione della 142, alla partecipazione minima del privato del 40 per cento. Anche nell’ipotesi di partenariato pubblico- privato, pertanto, viene favorita la partecipazione delle imprese private e l’apertura al mercato. Il legislatore è intervenuto, inoltre, sulla disciplina contenuta nel codice civile relativa alle società partecipate dallo Stato o da enti pubblici. La tendenza, derivante dall’Unione Europea, è quella di un ridimensionamento dei poteri speciali spettanti al socio pubblico, al fine di porre sul medesimo piano soci pubblici e privati. Prima di tali interventi, i soci pubblici della società godevano di prerogative speciali in ordine alla nomina e revoca di amministratori e membri di controllo. A seguito delle modifiche introdotte, tali poteri speciali richiedono necessariamente la partecipazione del socio pubblico al capitale della società. E’ stato abrogato, infatti, l’art. 2450 c.c., che consentiva la facoltà di nomina e revoca a prescindere dalla partecipazione al capitale. Inoltre, i maggiori poteri sono oggi attribuiti, ai sensi dell’art. 2449 c.c. novellato, in “proporzione” alla partecipazione al capitale. Il socio pubblico gode ancora di poteri speciali nella compagine societaria, ma le sue prerogative sono notevolmente ridotte rispetto al passato. Particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di utilizzare il tipo della società a responsabilità limitata per finalità pubbliche. Tale tipo societario, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, ha assunto una struttura ed una connotazione particolarmente flessibili, capace di adattarsi alle esigenze delle singole imprese. Si è analizzata la disciplina dello Statuto, dei diritti particolari, dei conferimenti e dell’amministrazione della s.r.l., al fine di dimostrare la compatibilità tra questo tipo sociale e la presenza nel capitale del socio pubblico. Le possibilità offerte dalla nuova disciplina della s.r.l. consentono una regolazione del potere pubblico all’interno della società. Infine, in ordine alle società partecipate da soggetti pubblici, si è analizzata l’antica questione della compatibilità tra fine di lucro nelle società e fine pubblico. Si è teorizzata la sussistenza nel nostro ordinamento di una “causa pubblica” delle società. La letteratura in materia, sino ad oggi, non ha considerato l’esistenza di una vera e propria finalità pubblica, legittimata indirettamente dalla previsione dell’art. 2449 c.c.. Il contratto di società si presenta, nella normalità dei casi e secondo lo schema principale, orientato alla causa lucrativa, ma può anche avere causa cooperativa e consortile. L’art. 2449 c.c. legittima la presenza nel capitale delle società di un socio pubblico e, pertanto, afferma la possibilità che il contratto di società possa avere causa pubblica. [a cura dell'autore]
VIII n.s.
Lovisetto, Anna <1994>. "Integrazione e sviluppo dei sistemi informativi amministrativo-contabili nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/12823.
Full textDELORENZI, CHIARA. "Giancarlo Brasca e l'Università Cattolica: la biografia del primo direttore amministrativo nelle carte conservate dall'Ateneo." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1034.
Full textThe research begins from the years of one’s youth, lived by Giancarlo Brasca in the contest of Azione Cattolica’s young lines in Milan. First chapter proposes to reconstruct which atmosphere and which personalities influenced young Brasca’s choices. On this point of view particular attenction was dedicated to relation with Father Agostino Gemelli and Monsignor Francesco Olgiati. The intensity of relationship with two protagonists of catholic world in Milan represents a significant fact also in vocational choice that binded Giancarlo Brasca with Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, secular institution founded by Gemelli. So second chapter of dissertation proposes to reconstruct the meaning of Brasca’s adhesion to Missionari’s life proposal, his contribution to story of institution and to development of relation between this and Catholic University. Brasca’s vocational choice represents indeed a necessary keynote to understand and reconstruct Brasca’s story in Catholic University from ’40 to his death in 1979. So third and fourth chapters reconstruct Brasca’s events on the contest of Catholic University: from Philosophy degree moving to experience which director of Library, to arrive to very important administrative assignments like secretary of administration and, from 1971, administrative director.
DELORENZI, CHIARA. "Giancarlo Brasca e l'Università Cattolica: la biografia del primo direttore amministrativo nelle carte conservate dall'Ateneo." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1034.
Full textThe research begins from the years of one’s youth, lived by Giancarlo Brasca in the contest of Azione Cattolica’s young lines in Milan. First chapter proposes to reconstruct which atmosphere and which personalities influenced young Brasca’s choices. On this point of view particular attenction was dedicated to relation with Father Agostino Gemelli and Monsignor Francesco Olgiati. The intensity of relationship with two protagonists of catholic world in Milan represents a significant fact also in vocational choice that binded Giancarlo Brasca with Missionari della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, secular institution founded by Gemelli. So second chapter of dissertation proposes to reconstruct the meaning of Brasca’s adhesion to Missionari’s life proposal, his contribution to story of institution and to development of relation between this and Catholic University. Brasca’s vocational choice represents indeed a necessary keynote to understand and reconstruct Brasca’s story in Catholic University from ’40 to his death in 1979. So third and fourth chapters reconstruct Brasca’s events on the contest of Catholic University: from Philosophy degree moving to experience which director of Library, to arrive to very important administrative assignments like secretary of administration and, from 1971, administrative director.
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Find full textLiguori, Fiorenzo. Azione popolare e tutela del diritto di voto nel processo amministrativo. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1993.
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Ferrighi, Alessandra. "Citta', spazio e tempo: l’applicazione di un HGIS per la storia urbana." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7920.
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