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Journal articles on the topic 'Atto giuridico'

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Tuzet, Giovanni. "L'analisi economica come argomentazione giuridica." Teoria Jurídica Contemporânea 3, no. 2 (May 20, 2019): 97–122. http://dx.doi.org/10.21875/tjc.v3i2.21920.

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Abstract:
RIASSUNTO:In primo luogo l’articolo considera l’analisi economica come un tipo di argomentazione giuridica. Gli argomenti che fanno leva sulle conseguenze economiche di un atto giuridico vengono considerati come una forma di argomentazione consequenzialista e viene osservato che tali argomenti competono con molti altri nel contesto dell’interpretazione e dell’applicazione giudiziale del diritto. In secondo luogo viene considerata la pretesa dell’analisi economica di concepire le norme giuridiche come incentivi e viene osservato che tale prospettiva dipende da una serie di argomenti metodologici e una serie di argomenti circa i valori da massimizzare e la razionalità degli agenti economici. ABSTRACT:Firstly, the article takes economic analysis as a type of legal argumentation. The arguments that leverage the economic consequences of legal acts are a form of consequentialist argumentation and it is noted that these arguments compete with many others in the context of judicial interpretation and application of law. Secondly, the claim of economic analysis to conceive of legal norms as incentives is considered and it is observed that this perspective depends on a series of methodological arguments and of arguments about the values to be maximized and the rationality of economic agents.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Saj, Marek. "Warunki ważności profesji zakonnej." Prawo Kanoniczne 50, no. 1-2 (June 15, 2007): 53–75. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.1-2.03.

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Abstract:
La professione religiosa, cioè il voto dei tre consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza, è uno degli elementi essenziali della vita religiosa, a tal punto che senza di essa non si può parlare di vita religiosa. Oltre ad avere una grande rilevanza teologica, essa è un atto giuridico, costituito da vari elementi. Può, dunque, succedere che uno di essi non sarà adempiuto o sarà mancato, per cui i voti potranno essere considerati dubbi oppure invalidi. Il diritto universale della Chiesa definisce perciò le condizioni che garantiscono la validità degli atti emessi. Il Codice di Diritto Canonico del 1983 offre elementi che, al momento dell’emissione dei voti sia temporali che perpetui, sono richiesti per la loro validità. Il presente saggio considera le questioni relative alle condizioni richieste dalla Chiesa per una valida e lecita professione religiosa, nonchè le questioni concernenti la sua convalidazione, la scadenza del tempo per il quale fu emessa oppure l’eventuale dispensa da essa.
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Daniel, William L. "La Presunzione Di Validità Dell ’atto Giuridico Nel Diritto Canonico by Antonio S. Sánchez-Gil." Jurist: Studies in Church Law and Ministry 69, no. 2 (2009): 793–94. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2009.0011.

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Tatti, Veronica, and Luciano Giromini. "Malingering: diagnosi differenziale e valutazione testistica nel contesto forense penale." QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, no. 50 (August 2022): 166–80. http://dx.doi.org/10.3280/qpc50-2022oa14086.

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Abstract:
Il "malingering" è la simulazione o l'esagerazione intenzionale di una patologia fisica o mentale, messa in atto allo scopo di ottenere benefici tangibili quali il ricevimento di un risarcimento economico o la mitigazione di una sentenza criminale. In questo articolo si prende in esame il fenomeno con un'enfasi particolare sulla diagnosi differenziale e sulle sue implicazioni all'interno del contesto forense penale. Si evidenziano inoltre le ripercussioni che il malingering può avere sulla valutazione della capacità d'intendere e di volere. Non è raro, infatti, che nei contesti peritali alcuni rei cerchino di avvalersi di determinati articoli del Codice penale e tentino di simulare una perdita dell'esame di realtà. Conoscere una cospicua batteria di test sull'argomento è ormai fondamentale per il perito, al fine di rispondere al quesito giuridico. Si è dunque posto uno sguardo sul panorama testistico e sugli strumenti innovativi introdotti in letteratura negli ultimi anni. L'inclusione dell'Inventory of Problems-29 (IOP-29), un symptom-validity test (SVT), e dell'Inventory of Problems-Memory (IOP-M), un performance-validity test (PVT), nell'assesment psicologico risulta essere un potente ausilio nella discriminazione dei simulatori dai soggetti effettivamente affetti da una psicopatologia, come evidenziato nei vari studi presentati in questo articolo.
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Atighetchi, Dariusch. "La procreazione assistita nelle società islamiche: bioetica, diritto, costume e religione." Medicina e Morale 53, no. 5 (October 31, 2004): 969–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.627.

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Abstract:
L’assenza di un’autorità giuridico-religiosa suprema e di un magistero sono i principali fattori della quantità di interpretazioni e opinioni differenti presenti sui temi bioetici nel mondo musulmano. Uno dei temi apparentemente meno contrastati è quello della procreazione medica assistita in cui prevale, tra i giurisperiti islamici aggiornati sul tema, una sostanziale tolleranza verso le tecniche omologhe e un rifiuto di quelle eterologhe equiparate ad un atto di fornicazione-adulterio vietato dalla Shari’a. Anche l’adozione legale rimane vietata. Le legislazioni degli Stati contemporanei rispettano queste due impostazioni di fondo, entrambe derivate dal diritto di famiglia di impronta sharaitica. Vengono analizzate numerose fatwa di autorità religiose sul tema della procreazione assistita evidenziandone le convergenze e le divergenze. Una riflessione a parte è dedicata alle riflessioni di alcuni giurisperiti shi’iti che appaiono più originali sull’argomento. In generale si evidenzia che, in un dibattito molto ricco, cominciano a emergere opinioni favorevoli persino verso alcuni aspetti delle pratiche eterologhe. Il caso egiziano è emblematico per analizzare la mentalità della popolazione nel valutare le nuove tecniche procreative occidentali, una mentalità che incide fortemente sulla disponibilità (o meno) ad un loro utilizzo.
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Casini, Marina, and Antonio G. Spagnolo. "Aspetti giuridici, deontologici ed etici della prescrizione medica degli estroprogestinici a scopo contraccettivo." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2010): 429–51. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.692.

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Abstract:
Di fronte alla richiesta della donna, la prescrizione di sostanze estroprogestiniche con funzione contraccettiva è da considerarsi un atto cui il medico è tenuto, oppure al medico è lasciato uno spazio di libertà per opporsi alla richiesta e seguire i dettami della propria coscienza? La questione venuta alla ribalta con una sentenza del Tribunale di Milano (1997) è affrontata a partire da un’indagine ricognitiva di carattere giuridico relativa all’introduzione nel nostro ordinamento della contraccezione. Viene poi fatta la triplice distinzione: c.d. “contraccezione d’emergenza”, contraccettivi che potrebbero avere un’efficacia abortiva e contraccezione vera e propria. Mentre nel primo caso è possibile ricorrere all’art. 9 L. 194/1978 (obiezione di coscienza all’aborto), nel secondo e nel terzo la lettera e la ratio dell’art. 9 conducono ad una sua non applicabilità. Questo tuttavia non significa obbligare il medico a prestazioni contrarie alla propria coscienza o al proprio convincimento clinico. Alla luce di alcune norme della legislazione sanitaria e del codice deontologico emerge il ruolo centrale della fiducia rapporto medico-paziente e il criterio della libera scelta che presiede tale rapporto. Il carattere fiduciario basato sulla libera scelta, comprende anche la sfera delle convinzioni morali del medico. Questi può dunque contare su un margine di libertà per esprimere contrarietà a quanto richiesto da paziente e il paziente può avvalersi della sua libertà di cambiare medico.
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Jansen, Monica, and Maria Bonaria Urban. "Raccontare la giustizia." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 51, no. 1 (February 16, 2017): 10–21. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682483.

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Abstract:
Dalle varie riflessioni critiche sul rapporto tra letteratura e giustizia e tra narrazione e legge si può dedurre che alla letteratura venga attribuita la facoltà di “fare giustizia” e alla legge il potenziale di produrre delle storie. Anche se le opinioni divergono sull’effettivo valore trasformativo della letteratura di fronte alla legge, nel panorama italiano sembra prevalere l’idea che la letteratura possa offrire uno strumento conoscitivo per raggiungere una giustizia poetica e fare esperienza della verità. Tale compito etico, che viene attribuito a una narrativa che svolge la funzione di “estetica documentale”, si collega al complicato passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, riassunto comunemente con la formula di “memoria divisa”. Gli esempi letterari presi in esame dagli anni Sessanta ad oggi, si caratterizzano attraverso le loro ibridizzazioni di genere, le dimensioni transmediali, performative e metanarrative. Da Giuseppe Fava a Gianrico Carofiglio, da Franco Fortini a Giampaolo Pansa, si trasmette il bisogno di una giustizia sociale che si concretizza attraverso un’indagine critica dell’apparato giuridico e attraverso la formulazione di una giustizia metaforica. Anche la raccolta di racconti Giudici e il fumetto Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova dimostrano come la letteratura usi la transmedialità e la performatività per coinvolgere il lettore e arrivare a una giustizia che sia anche un “atto culturale”.
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Tallacchini, Mariachiara. "Il corpo e le sue parti. L’allocazione giuridica dei materiali biologici umani." Medicina e Morale 47, no. 3 (June 30, 1998): 499–544. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.834.

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Abstract:
Lo statuto del corpo umano sta cambiando rapidamente sotto le pressioni dei nuovi sviluppi delle biotecnologie, e pone dilemmi inediti al diritto. Si tratta, in particolare, delle dicotomie tra: corpo-soggetto e corpo-oggetto, uguaglianza o diversità delle parti del corpo, naturalità e artificialità dei prodotti derivati da materiali biologici umani. L’articolo dedica attenzione allo statuto delle parti distaccate del corpo, per valutare la coerenza e l’adeguatezza del loro inquadramento giuridico attuale. Anche se la configurazione proprietaria delle componenti corporee viene generalmente respinta - perché lesiva della dignità umana - le nozioni impiegate nella configurazione degli atti di disposizione e acquisizione delle parti del corpo non riescono veramente a restare immuni dall’idea di proprietà. Benché la connotazione del corpo come res extra commercium indichi la chiara volontà di escludere da questo ogni considerazione economica, paradossalmente il mercato finisce con il divenire l’unico tratto unificante e determinante la disciplina degli atti dispositivi. Una coerente tutela giuridica del corpo e delle sue parti -e la sottrazione al mercato- può passare attraverso nozioni giuridiche che ne sottolineino la natura di bene comune e condiviso, pur nel rispetto della libertà e dignità degli individui.
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Napolitano, Elena. "Osservazioni su alcune azioni revocatorie respinte (Trib. Civitavecchia 10 giugno 2022, App. Venezia, 14 giugno 2022 e Trib. Prato, 24 marzo 2022)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1057–66. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.213.

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Abstract:
Massima Trib. Civitavecchia, 10 giugno 2022, n. 695 Il trustee è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. In siffatto giudizio i beneficiari sono litisconsorti necessari solo laddove il trust configuri un atto a titolo oneroso, così che il litisconsorzio necessario non coinvolge i beneficiari - figli della disponente - di un trust familiare istituito per far fronte alle esigenze di vita di costoro. Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dalla disponente, fideiussore di una S.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: è insussistente la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, in quanto all’epoca del conferimento in trust la S.r.l. debitrice principale utilizzava il credito concessole dalla banca attrice sul conto corrente senza mai scostarsi dal saldo negativo massimo consentitole e soltanto più di un anno dopo essa maturava un’esposizione debitoria relativa a un mutuo chirografario, né all’epoca del conferimento in trust risultava l’invio da parte della banca attrice di atti di costituzione in mora o la revoca dell’affidamento concesso sul conto corrente. App. Venezia, 14 giugno 2022, n. 1388 Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust la finalità del trust è irrilevante ai fini della sussistenza o meno dell’eventus damni. L’istituzione di un trust familiare a beneficio della madre della disponente non integra adempimento di un dovere giuridico e configura un atto a titolo gratuito. La scientia damni in capo alla disponente si desume dalla circostanza che, pochi mesi prima del conferimento in trust, ella era stata sollecitata dall’istituto di credito agente in revocatoria a prendere immediati contatti per la definizione dell’esposizione debitoria (derivante da saldo passivo di conto corrente). Trib. Prato, 24 marzo 2022, n. 170 È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai nonni, fideiussori di una S.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, per far fronte ai bisogni delle loro nipoti minori: la scientia damni in capo ai costituenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume dalla qualità di costoro (entrambi soci della debitrice principale, nonché l’uno presidente del Consiglio di Amministrazione e l’altro liquidatore), mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa. La vendita di uno degli immobili gravati dal vincolo, conclusa dai costituenti con il loro genero, è assolutamente simulata considerato che nessuna prova è stata offerta in merito all’avvenuto pagamento del prezzo concordato, considerati il vincolo di affinità fra le parti e la circostanza che il genero è rimasto residente presso la casa coniugale, nonostante si sia separato dalla moglie (figlia dei costituenti).
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Oppes, Mario. "La Deontologia medica all’inizio del ’900: i principi del primo Codice italiano." Medicina e Morale 52, no. 6 (December 31, 2003): 1203–12. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.659.

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Abstract:
Il Codice di Etica e di Deontologia dell’Ordine dei medici della provincia di Sassari, pubblicato nel 1903, rappresenta il primo esempio in Italia di Codice di deontologia medica. A cento anni di distanza dalla sua promulgazione appare interessante valutare i principi in esso contenuti e confrontarli con quelli inseriti nei successivi codici. Attraverso il percorso storico della deontologia è possibile infatti comprendere il significato che essa ha avuto nel determinare i comportamenti dei medici nell’esercizio della professione, ma soprattutto si può scoprire, il vero significato da attribuire alla deontologia stessa. Infatti negli ultimi trent’anni, con l’avvento della bioetica, si è assistito ad una vera e propria crisi della deontologia che ha portato persino alla perdita di una concezione condivisa del suo significato all’interno della categoria professionale dei medici. Dall’analisi del testo del codice emerge la sottolineatura del dovere di ottenere il consenso del paziente per ogni atto operativo, inattesa per quei tempi, caratterizzati da un rapporto medico-paziente di tipo paternalistico. Vi è inoltre un ripetuto richiamo alla necessità di curare tutti i malati con lo stesso impegno, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, e ciò assume particolare rilevanza se si considera che all’epoca non esisteva un servizio sanitario nazionale in grado di garantire uniformi livelli di assistenza. In gran parte del codice ci si sofferma poi ai rapporti fra colleghi e negli articoli dedicati a tale problematica si evidenzia una particolare sensibilità verso la correttezza fra professionisti, oggi decisamente disattesa, tanto che tale esigenza non trova particolari sottolineature nell’ultimo codice nazionale. Infine è significativo il richiamo esplicito a tutti gli associati al rispetto delle regole deontologiche, pena la comminazione di sanzioni disciplinari e ciò assume particolare rilevanza se si pensa che cento anni fa gli Ordini dei medici non avevano ancora ottenuto il riconoscimento giuridico, che arriverà solo nel 1910.
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Nowicka, Urszula. "Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 269–98. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.14.

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Abstract:
Una Chiesa cattolica, ma due Codici. Uno il legislatore, una la fede, identici i dogmi, ma 22 Chiese con riti diversi: 21 Chiese cattoliche orientali e una Chiesa latina. Dalla giusta determinazione dell’appartenenza o del passaggio da una Chiesa all’altra dipende la validità o la liceità di molti atti giuridici di un fedele. Ma non è il rito liturgico, né il luogo del battesimo, né la persona del ministro che determina l’appartenenza giuridica di qualcuno alla Chiesa, bensì la norma del diritto. L’ascrizione si realizza per sempre, ma il legislatore permette, in determinate circostanze, il cambiamento di appartenenza. Le questioni sono state regolate nei cc. 111-112 CIC e nei cc. 29-38 CCEO. Alcuni argomenti sono regolati in modo identico, altri differenziano e altre regolazioni mancano nella legislazione latina. Lo scopo del seguente articolo è l’analisi delle norme rispettive, in considerazione delle difficoltà d’interpretazione e dal punto di vista delle proprie opinioni sulle vertenze.
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Proietto, Marcello. "Per un'analisi statistica della documentazione." ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE, no. 2 (December 2021): 159–85. http://dx.doi.org/10.3280/asso2020-002011.

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Abstract:
Il lavoro propone una valutazione quantitativa dei dati emersi dalla lettura di cinquantacinque atti notarili ricavati dai documenti del Tabulario dei monasteri di San Nicolò l'Arena di Catania e di Santa Maria di Licodia confluiti in questo Catalogo. Sono stati individuati ed elaborati gli elementi relativi all'anno, al mese e al luogo di produzione degli atti nonché alla tipologia giuridica e all'onomastica dei soggetti che partecipano all'azione giuridica. A corredo del saggio si sono scelti due privilegi del secolo XV riguardanti il primo la concessione di pescato del fiume di Paternò a firma della regina Bianca a favore dell'ente religioso di riferimento, l'altro una concessione enfiteutica da parte del conte Guglielmo Raimondo Moncada a favore di un privato.
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Saj, Marek. "Prawno-teologiczne aspekty konsekracji zakonnej." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 3–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.01.

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Abstract:
La professione religiosa svolge un ruolo centrale nella vita di istituti religiosi. È un elemento cosi importante di questo tipo di vita, che senza di essa non si puo nemmeno parlare di vita consacrata. La consacrazione religiosa è un fatto storico che si sviluppa fin dall’inizio della Chiesa e arriva fino ai nostri giorni. Il suo fulcro sta nell’imitazione di Gesù Cristo che è il suo fonte e modello. Per quanto ogni cristiano sia chiamato a vivere secondo i consigli evangelici, sono proprio i consacrati che attraverso la professione dei consigli evangelici - di castità, povertà e obbedienza - si consegnano totalmente a Dio. La professione religiosa dunque crea una nuova relazione tra l’uomo e Dio. Nella vita religiosa entra una persona che si impegna a vivere secondo i consigli evangelici. Questo impegno viene preso proprio nell’atto di professione, ossia di consacrazione religiosa. Tale scelta consiste in una totale offerta di sè e in un abbandono di tutto. La professione è anzittutto un atto pubblico visibile in cui il religioso fa voto di osservare i tre consigli evangelici. Attraverso tale consacrazio- ne si crea una relazione giuridica che lega l’istituto religioso e il professo. Si puo, percio, trovare nell’atto di professione religiosa elementi teologici, come l’offerta di sè a Dio, ed elementi giuridici quali gli stessi voti e l’incarnazione nell’istituto. Anche se, da un lato, questi elementi siano distinti, anzi, proprio differenti, dall’altro, essi sono intimamente connessi tra loro, fino al punto che se ne manca uno, tutta la professione rischia di essere invalida.
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Benzi, Cecilia. "Mandato senza rappresentanza e trasferimento al mandante (Risposta a interpello 27 giugno 2022, n. 347)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1070–73. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.217.

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Abstract:
Massima Il trasferimento, senza corrispettivo, nella sfera giuridica del mandante dell’immobile acquistato dal mandatario in forza di mandato senza rappresentanza è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Tale ultimo atto, che produce l’effetto di trasferire l’immobile a titolo gratuito a favore del mandante, assume rilievo ai fini delle imposte indirette essendo produttivo di effetti reali, a nulla rilevando che il trasferimento sia effettuato nell’ambito di un rapporto contrattuale.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Góralski, Wojciech. "Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 15–28. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.01.

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Abstract:
Poiché non pochi vescovi, vicari giudiziali e altri operatori del diritto canonico hanno sottoposto al Pontificio Consiglio di Testi Legislativi certi dubbi e richieste di chiarimento a proposito del actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, di cui ai canoni 1086 § 1, 1117 e 1124 CIC, lo stesso dicastero della Santa Sede ha indirizzato ai presidenti di tute le Conferenze Episcopali la Lettera circolare del 13 marzo 2006, nella quale ha precisato i contenuti teologico-dottrinali di tale atto formale nonché i requisiti giuridici necessari perchè esso si configuri come un vero atto formale di defezione. Dopo la pubblicazione della Lettera circolare il Pontificio Consiglio ha ricevuto ancora le altre domande riguardanti questa volta alcuni dubbi quanto alle norme del suddetto documento. Le due risposte del dicastero con i rispettivi chiarimenti sono state allegate alla Lettera circolare. Nello suo studio l’autore presenta e commenta sia la Lettera circolare, sia quelle due risposte ai dubbi proposti.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Abstract:
Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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C.S. Giraudi, Giorgio. "Geoeconomia: un concetto utile per comprendere meglio l'attuale (dis)ordine internazionale?" CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (December 2022): 125–49. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002006.

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Abstract:
Con l'introduzione del concetto di geoeconomia, Edward Luttwak indicava quella che a suo avviso sarebbe diventata la modalità egemonica di espressione della ineliminabile conflittualità interstatale nel mondo post guerra fredda. Questo articolo invece propone di utilizzare il concetto di geoeconomia in maniera differente, circoscrivendone l'applicazione all'insieme più specifico delle relazioni economiche e commerciali che vengono instaurate con finalità geopolitiche e potenzialmente coercitive. Ripercorrendo sinteticamente gli eventi storici chiave che hanno generato la crisi dell'ordine liberale, viene mostrato come un'analisi del diffuso ritorno a relazioni di tipo geoeconomico tra gli stati possa fornire un osservatorio privilegiato attraverso il quale cercare di comprendere meglio la competizione in atto per (ri)definire le infrastrutture essenziali, gli standard giuridici e le tecnologie che daranno forma e sostanza allo sviluppo economico e militare nei prossimi decenni.
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Degórski, Bazyli. "Najstarsze prawodawstwo Kościoła łacińskiego w basenie Morza Śródziemnego dotyczące mnichów." Vox Patrum 50 (June 15, 2007): 419–40. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6589.

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Abstract:
L’articolo prende in esame il monachesimo latino maschile nel Mediterraneo perlustrando, per quanto concerne i secoli IV-VI, la legislazione ecclesiastica che di regione in regione ne ha regolato vita e modalita d’essere. Vengono analizzati gli atti conciliari del Mediterraneo latino che riguardano la vita religiosa maschile a cominciare dagli stessi inizi della legislazione ecclesiastica fino all’arrivo degli albori dell’Alto Medioevo. L’articolo esamina tutti i canoni concementi gli asceti che furono promulgati dalia Chiesa dell'Africa, della Gallia, della Penisola Iberica e delPItaha. I concili come tali manifestano molto bene la vita della Chiesa, rispecchiando i diversi probierni e le situazioni (spesso difficili) che influirono sulla promulgazione degli stessi canoni, fornendo, in tal modo, un prezioso quadro sia storico che, insieme, teologico-spirituale-giuridico. In seno ad esso, peró, molto importante parę sia quello che riguarda il monachesimo delle origini, dal momento che questo movimento carismatico-spirituale cosi importante per la vita della Chiesa nasce proprio in quel periodo e in esso trova le sue fondamenta giuridiche, che assicurarono il suo instancabile cammino verso la casa del Padre, insieme e a capo del popolo di Dio quale sua guida carismatico-spirituale. Vengono presentati i canoni riguardanti i monaci, e ció seguendo l’ordine cronologico della loro promulgazione. Viene presentata dapprima la legislazione africana, successivamente quella della Gallia e della Penisola Iberica. Pochissime, mycce, sono le leggi della Chiesa di Italia. E attraverso la lettura delle tematiche entrate nelle normative allora vigenti, e talvolta sensibili di differenze da luogo a luogo, che si comprendono probierni, usanze e dinamiche di un fenomeno il quale si e umilmente imposto nel tessuto della Chiesa e delle istituzioni. Ció testimonia pure quanto sia sembrato essere stato ritenuto importante il salvaguardame integrita e verita, e non solo il riconoscimento ufficiale.
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Davide, Miriam. "Il peso delle obbligazioni nella documentazione notarile del centro-nord d’Italia." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 661–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16904.

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Abstract:
Il saggio prende in esame le diverse tipologie di contratti di obbligazioni presenti nella documentazione del Centro-Nord d’Italia nel quadro della normativa giuridica prodotta a partire dai formulari di Ranieri di Perugia, Salatiele e Zaccaria Martino, dove tali atti seguono a quelli tradizionali quali le vendite, le donazioni inter vivos o i testamenti. Gli atti di credito si presentano in modo simile dal momento che gli stessi criteri sono presenti ovunque con una sorta di canovaccio comune. Nella maggior parte delle città italiane i notai sono soliti scrivere i contratti di credito su vacchette, che contengono le informazioni principali relative al negozio direttamente davanti agli interessati trascrivendo poi in un secondo momento i medesimi atti in registri nei quali è proposta la versione estesa dei documenti. La scrittura della minuta contiene generalmente in modo sintetico tutte le clausole di garanzia; la successiva registrazione nel protocollo notarile è autentificata dal notaio e garantita dall’autorità pubblica. La pratica dell’uso dei quaderni di minuta è contemporanea all’aumento degli atti di credito e alla loro organizzazione nei formulari notarili. Saranno oggetto di approfondimento tra gli altri il mutuo semplice, il deposito, le vendite a credito, la soccida e le numerose tipologie di prestito dissimulato.
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Severino, Paolo. "Il ruolo della certificazione in psichiatria: effetti iatrogeni e funzioni terapeutiche." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 2 (July 2011): 111–29. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-002009.

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Abstract:
L'articolo intende esaminare il problema della certificazione medica in generale e piů in particolare della certificazione psichiatrica e considerare il significato e la rilevanza di questa attivitŕ medica, le sue implicazioni psicologiche, giuridiche e sociali e il suo ruolo nell'ambito della cura. Un certificato puň accordare o negare importanti diritti all'individuo e avere nella vita del paziente una particolare rilevanza, influendo sul decorso della sua malattia, sulle sue scelte e sulla sua collocazione sociale. In analogia ad ogni altro atto medico, vengono considerati i potenziali rischi iatrogeni connessi alle certificazioni mediche. La proliferazione di richieste di certificazioni viene considerato come uno degli aspetti della generale medicalizzazione della vita che trasforma gli individui in potenziali pazienti finendo con il diminuire il livello di salute della societŕ nel suo complesso. Viene sostenuto il punto di vista che dietro la pratica della certificazione vi possono essere necessitŕ e rappresentazioni, spesso illusorie, di sicurezza e di difesa della comunitŕ da quanti mettono in pericolo l'ordine sociale. Viene quindi analizzata la peculiaritŕ della certificazioni in campo psichiatrico in relazione a problemi che riguardano la diagnosi e la prognosi delle malattie mentali, la mancanza di evidenti dati obiettivi, il linguaggio psichiatrico, il consenso alla certificazione e il contesto in cui si svolge la valutazione. Il lavoro arriva alla conclusione che č necessario che il medico, quando agisce con funzioni di tipo medico-legale, e lo psichiatra sviluppino una maggiore consapevolezza del potenziale iatrogeno e stigmatizzante della certificazione e degli scopi illusori che la societŕ sembra volergli attribuire, per affermare invece la sua funzione di strumento medico che integra gli atti strettamente tecnici della terapia, insostituibile nel far valere i diritti di persone che si possono trovare ad essere temporaneamente o cronicamente malate, privilegiando quelli che favoriscono l'autonomia e non la cronicitŕ e la dipendenza.
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Fuschi, Damiano. "LE RELAZIONI TRA I CITTADINI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO MEZZI ELETTRONICI. UN'ANALISI GIURIDICA COMPARATA." Il Politico 254, no. 1 (June 7, 2021): 86–102. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2021.562.

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Abstract:
Lo scopo principale del presente lavoro è quello di individuare alcune delle criticità legate al diritto di accesso alle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, emerse con la diffusione dei mezzi di comunicazione elettronici. Nell'affrontare l'argomento, è importante anche definire cosa sia un documento informatico, in quanto tale concetto varia, in primo luogo, in relazione al grado di evoluzione tecnologica esistente e, in secondo luogo, non fa riferimento ad una categoria omogenea. Prendendo come esempio il contesto italiano, una descrizione di "documento informatico" è fornita dal Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rappresentazione di fatti, atti o dati giuridici rilevanti".
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Bottazzi, Marialuisa. "Alienazioni a titolo gratuito in documenti dei secoli XI-XII." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 595–643. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16899.

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Abstract:
Solo un numero esiguo di chartae rogate sin dall’alto medioevo si può dire abbia avuto una vita parallela alla consueta e preminente destinazione giuridica o amministrativa notarile grazie alla scelta d’incidere su pietra, il più delle volte da parte dei legatari, anche una sola parte del contenuto testuale pergamenaceo al fine di notificare, di pubblicizzare e di perpetuare, generalmente pro redemptione animae, la memoria di quanto veniva disposto da agiati benefattori a favore, in un primo tempo delle istituzioni monastiche ed ecclesiastiche e più tardi anche gli enti assistenziali, sia religiosi sia laici. La maggior parte di queste non numerose iscrizioni, che classifichiamo come chartae lapidariae, per lo stretto rapporto con le chartae notarili da cui derivano, sono state per la maggior parte prodotte in Italia sin dalla fine del secolo X per essere esposte con una certa frequenza nei luoghi sacri o molto attigui degli stessi. Nella maggior parte dei casi si parla di iscrizioni contenenti atti testamentari o di donazione inter vivos o mortis causa; meno frequentemente il loro tenore dispositivo e probatorio riconduce a bolle papali, decreti o a diplomi regi o imperiali. In ogni caso, siamo sempre di fronte a documenti incisi indiscutibili secondo qualsiasi piano giuridico ma che, per la consuetudinaria perdita del documento notarile da cui derivano e per la facile mancanza anche di uno degli elementi essenziali della charta, per esempio, della datatio, probabilmente per la funzione generalmente assunta, sin dall’impiego romano, di “regesto” dell’atto originale, per la mancanza, si diceva di alcuni elementi essenziale del documento notarile difficilmente possono essere considerati “documenti in senso proprio”, ma solo dei “monumenti” epigrafici a sé stanti, quindi particolarmente interessanti da analizzare solo per il loro “peso” storico. Malgrado ciò, per tutti gli elementi fin qui considerati e riassumibili nella difficoltà di dimostrare l’attendibilità dei contenuti incisi su pietra data l’impossibilità di ricostruire l’intimo impiego epigrafico/documentario intrinseco delle carte lapidarie con il loro originale notarile perduto, qualche importante attenzione verso questo tipo di documentazione è comunque giunta nel secolo scorso grazie ai lavori di Pietro Sella, di Cinzio Violante e di Ottavio Banti. Ciò nonostante, ancora oggi, le chartae lapidariae risultano poco considerate sebbene dinanzi a una rarefazione documentaria, per esempio nel caso di Milano, risultino efficaci per definire il ruolo dei laici sia entro lo spazio ecclesiale sia nella società; sia nello studio degli enti assistenziali, sia religiosi sia laici, come dei ceti dominanti dell’Italia e in special modo di Milano, del secolo XI. Se, dunque sull’interesse storico, seppur analitico dei contenuti della chartae lapidariae, sembra aver spesso prevalso il “peso” diplomatistico, che pone dei limiti all’attendibilità giuridica delle carte lapidarie,con questo lavoro si vuol richiamare l’attenzione su tre casi importanti e eccezionali prodotti nell’ultimo ventennio del secolo XI a Viterbo, a Milano e a Collescipoli.
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Leanza, Calogero. "Trasporto aereo: ipotesi di responsabilità da "contatto sociale" per lesione dei diritti delle persone a mobilità ridotta." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 35 (April 2022): 91–104. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035007.

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Abstract:
Il Tribunale di Firenze ha affrontato la questione relativa alla richiesta di ri-sarcimento del danno (morale) da parte di un soggetto affetto da tetraplegia in occasione dell'imbarco su un volo aereo e si è espressa nel ritenere configurabile l'ipotesi di una responsabilità da "contatto sociale". Pur in assenza di uno specifico legame contrattuale, le parti in questione sono entrate in contatto per effetto del contratto di trasporto che è stato concluso. Si è, in-fatti, in presenza di un'ipotesi in cui il rapporto obbligatorio rinviene il proprio fondamenta in una relazione specifica che intercorre tra soggetti determinati, che pur non avendo formalmente fonte contrattuale, è in grado di produrre effetti obbligatori diretti, inquadrabili sia nell'ambito dell'art. 1173 c.c. (quali «altri atti o fatti idonei a produrre effetti obbligatori i conformità dell'ordinamento giuridico») sia nell'alveo della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.
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Dzierżon, Ginter. "Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa." Prawo Kanoniczne 52, no. 1-2 (June 5, 2009): 39–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.01.

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Abstract:
l’Autore concentra la sua attenzione sullo specifico istituto della rimozione dall’ufficio ecclesiastico che si fa per il diritto stesso. L’analisi viene focalizzata sulle disposizioni contenute nel can. 194 §§ 1- 2 CIC e dell’art. 79 § 2 del Regolamento generale della Curia Romana. L’istituto della rimozione ipso iure dall’ufficio, ovvero in virtù del diritto stesso, è caratterizzato dal fatto che il detentore dell’ufficio lo perde automaticamente qualora incorre nelle condizioni stabilite dalle citate norme. Le suddette statuizioni normative sono dei tipici atti giuridici che limitano il libero esercizio dei diritti da parte del soggetto. Perciò sono soggette ad un’interpretazione stretta (cann. 18 e 36 § 1 CIC). Ne deriva che questo meccanismo della rimozione dall’ufficio trova applicazione esclusivamente nei limiti delle suddette ipotesi normative.
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Zincone, Giovanna. "DUE VIE ALLA CITTADINANZA: IL MODELLO SOCIETARIO E IL MODELLO STATALISTA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, no. 2 (August 1989): 223–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012922.

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Abstract:
IntroduzioneQuando vogliamo classificare i sistemi politici democratici e li osserviamo in un ottica comparata, tendiamo spesso a sottovalutare quei tratti che più specificamente determinano condizioni di vita diverse per i loro cittadini. Guardiamo, ad esempio, più spesso alla configurazione degli organi decisionali, ai modelli di competizione e di alleanza tra le élites; mentre ci capita meno spesso di utilizzare come criterio di classificazione la possibilità, che può avere un individuo qualunque, di influenzare le decisioni pubbliche. Anche le ricerche sulla partecipazione, che dovrebbero studiare la politica dal punto di vista dei governati, osservano di solito i comportamenti di fatto e le variabili socioeconomiche di tali comportamenti, mentre trascurano i caratteri del sistema. E anche quando se ne occupano, individuano le condizioni giuridiche che permettono o incentivano gli atti di partecipazione (quali ad esempio l'estensione del suffragio, da una parte, o il voto obbligatorio dall'altra), ma non si preoccupano di quei profili delle istituzioni che rendono tali atti di partecipazione efficaci (ad esempio, il ruolo più o meno cruciale degli organismi elettivi rispetto ad altre arene decisionali).
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

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Abstract:
Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Abstract:
Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Zambrano, Virginia. "Un’indagine nella retorica: dalla vulnerabilità sociale di Zola alla deumanizzazione di Kafka." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 2 (February 28, 2016): 247. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.12.247-265.

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Abstract:
Per i giuristi, mettere in relazione diritto e letteratura è importante. La congiunzione dei due elementi permette di corrodere la dogmatica giuridica, desacralizzare e restituire il diritto alla propria misura e alla misura dell’etica. Ciò che, infatti, la letteratura insegna, rispetto all’assetto astrattamente codificato del diritto, è l’inesistenza di leggi generali nell’esperienza vissuta. Ne consegue che le condanne, come le assoluzioni, sono inevitabilmente imperfette: siamo tutti in qualche modo colpevoli, ma anche, secondo diverso angolo di lettura, tutti innocenti. E se i decreti di colpevolezza assoluta appaiono inadeguati nelle opere di Proust, Musil e Hofmannsthal, non diversa è la situazione che si respira nell’universo di Kafka e di Zola. A questa prima decostruzione del diritto se ne aggiunge una seconda, ancor più radicale, relativa non più ai suoi limiti, ma alla stessa essenza del diritto. Non solo il sistema normativo non riesce ad incasellare nelle proprie griglie una realtà umana sfuggente ad un ordine prefissato, ma, tutt’altro che situarsi al polo opposto della violenza criminale, confina ambiguamente con essa. In questo senso, l’intersezione fra diritto e letteratura insegna che le situazioni individuali vanno sempre calate in quel caleidoscopio sociale, culturale, storico, economico, che condiziona i nostri atti non meno della nostra volontà.
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Zambrano, Virginia. "Un’indagine nella retorica: dalla vulnerabilità sociale di Zola alla deumanizzazione di Kafka." ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de Direito e Literatura 1, no. 2 (February 28, 2016): 247. http://dx.doi.org/10.21119/anamps.12.247-265/original_language.

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Abstract:
Per i giuristi, mettere in relazione diritto e letteratura è importante. La congiunzione dei due elementi permette di corrodere la dogmatica giuridica, desacralizzare e restituire il diritto alla propria misura e alla misura dell’etica. Ciò che, infatti, la letteratura insegna, rispetto all’assetto astrattamente codificato del diritto, è l’inesistenza di leggi generali nell’esperienza vissuta. Ne consegue che le condanne, come le assoluzioni, sono inevitabilmente imperfette: siamo tutti in qualche modo colpevoli, ma anche, secondo diverso angolo di lettura, tutti innocenti. E se i decreti di colpevolezza assoluta appaiono inadeguati nelle opere di Proust, Musil e Hofmannsthal, non diversa è la situazione che si respira nell’universo di Kafka e di Zola. A questa prima decostruzione del diritto se ne aggiunge una seconda, ancor più radicale, relativa non più ai suoi limiti, ma alla stessa essenza del diritto. Non solo il sistema normativo non riesce ad incasellare nelle proprie griglie una realtà umana sfuggente ad un ordine prefissato, ma, tutt’altro che situarsi al polo opposto della violenza criminale, confina ambiguamente con essa. In questo senso, l’intersezione fra diritto e letteratura insegna che le situazioni individuali vanno sempre calate in quel caleidoscopio sociale, culturale, storico, economico, che condiziona i nostri atti non meno della nostra volontà.
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Földi, András. "Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 124, no. 1 (August 1, 2007): 603–15. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2007.124.1.603.

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Quak, Arend. "Testi giuridici gerrnanici a cura di Loredana Lazzari. Atti del XVII Convegno dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica, Potenza 24-25 maggio 1990 (Università degli Studi della Basilicata Potenza. Atti e memorie 11). - Casa editrice Il Salice, Potenza 1991. 163 S." Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35, no. 1 (April 18, 1992): 218–19. http://dx.doi.org/10.1163/18756719-03501020.

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Schmitz, Rudolf Michael. "II nuovo regime giuridico degli enti e degli beni ecclesiastici. Atti del Convegno di studi, Sassari 5 – 7 ottobre 1989. A cura di Annaluisa Casiraghi. Milano: Vita e Pensiero 1993, IX, 251 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 164, no. 1 (May 5, 1995): 302–3. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16401049.

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Tassani, Thomas. "L'Agenzia delle entrate di fronte al trust." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 17–25. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.46.

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Abstract:
TesiL’Agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare pubblicata ad agosto 2021, ha annunciato un importante mutamento interpretativo per quanto attiene la fiscalità dei trust, nelle imposte sui trasferimenti, accogliendo la tesi della tassazione “in uscita”, così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il nuovo paradigma teorico si fonda sull’apprezzamento del trust (e dei “vincoli di destinazione”) quale fattispecie “a formazione progressiva”; la fattispecie, infatti, non risulta completa al momento della segregazione patrimoniale, essendo destinata ad evolvere e mutare nello sviluppo della vicenda negoziale, fino a perfezionarsi con l’attribuzione definitiva al beneficiari. Ciò determina rilevanti conseguenze dal punto di vista dell’an, del quantum e del quando dell’imposizione. Se alcuni di questi aspetti sono correttamente individuati nella bozza di circolare, altri risultano invece ignorati. In particolare, l’Agenzia non chiarisce quale sia la dimensione formale della attribuzione rilevante ai fini della tassazione. L’applicazione dei principi del tributo donativo deve però condurre ad affermare l’imposizione solo qualora l’attribuzione risulti da un atto soggetto ad obbligo di registrazione, quindi escludendola nell’ipotesi di attribuzione c.d. informale, per la quale la tassazione sarà solo eventuale e successiva secondo le regole dell’art. 56-bis, TUSD. Non appare invece condivisibile la scelta interpretativa dell’Agenzia, compiuta nella bozza di circolare, di estendere l’ambito soggettivo della titolarità effettiva, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a tutti i beneficiari “individuati o facilmente individuabili” di trust opachi non residenti. Infatti, in base al dato normativo vigente, può essere riconosciuto come titolare effettivo solo il beneficiario che vanta posizioni giuridiche vested, ossia colui che ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio.The author's view The Italian Revenue Agency, with the draft circular published in August 2021, has announced an important change with regard to the taxation of trusts. The new paradigm is based on the appreciation of the trust as a case of "progressive formation"; the situation covered by the tax rule is not complete at the time of the segregation of assets, since it is destined to evolve and change, until the final allocation to the beneficiaries. This has important consequences in terms of taxation. The Agency does not clarify what is the formal dimension of the attribution relevant for taxation purposes. The application of the principles of the gift tax must, however, lead to affirm the taxation only if the attribution results from a deed subject to registration, thus excluding it in the hypothesis of the so-called informal attribution, for which the taxation will be only possible according to the rules of art. 56-bis, TUSD. On the other hand, the Agency's decision to extend the concept of beneficial owner, for the purposes of tax monitoring obligations, to all 'identified or easily identifiable' beneficiaries of discretional non resident trusts is not accetable. In fact, under the current legal framework, only the beneficiary who has vested legal positions, i.e. the one who has the right to claim the allocation of income or assets from the trustee, can be recognised as a beneficial owner.
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Serio, Mario. "L'interpretazione del trust e l'obbligo di interpretazione conforme («<i>Reading down</i>»)." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 599–626. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.133.

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Tesi Il lavoro si muove nel perimetro di una recente sentenza della Chancery Division della High Court inglese nel caso Goodrich v AB, relativo all'interpretazione di una pluralità di disposizioni di un trust di dubbia interpretazione quanto alla identificazione dei beneficiari, affrontando i problemi connessi. Essi sono di duplice natura. In primo luogo, si tratta di stabilire se le ordinarie regole ermeneutiche vigenti nel common law inglese per altre categorie di atti giuridici, sia tra vivi sia a causa di morte, possano applicarsi anche ai trust. Alla motivata risposta positiva, tratta da una costante linea giurisprudenziale, consegue l’ulteriore effetto che assegna all’interprete del trust il compito di accertare la portata oggettiva dell’atto di disposizione, senza indulgere verso la prevalenza di criteri puramente soggettivi. Il secondo ordine di problemi cui il lavoro ha inteso dar risposta riguarda la possibilità di adeguare una serie di nozioni e categorie proprie del diritto di famiglia e delle relazioni da esso nascenti alla stregua di disposizioni legislative sopravvenute che hanno esteso la platea dei possibili beneficiari di un trust. E ciò in virtù di un’interpretazione compatibile con i principii della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani del 1950 trasposta nello Human Rights Act del 1998. Ed infine, viene esaminato il profilo degli obblighi informativi gravanti sul trustee in merito alle proprie scelte, concludendosi nel senso che a decisioni contrarie alla logica o puramente arbitrarie possa sopperire l’intervento sostitutivo o integrativo dell’autorità giudiziaria. La conclusione è nel senso che dell’apertura verso la sponda eurounitaria del diritto inglese ha tratto giovamento, in termini di rinnovamento delle tradizionali categorie di beneficiari e dei metodi ermeneutici per identificarli, anche il law of trust. The author’s view The recent decision in Goodrich v AB highlights a number of problems which this essay centres upon in an effort to outline a more modern and CEDU oriented version of the law of trust. In particular, the focus will be on the applicable criteria in this branch of the law to the interpretation of settlements aimed at conferring benefits on one or more persons, to be identified through a correct analysis of their objective, legal status in relation to the settlor's intention. It will also be devoted to the determination of whether or not duties of disclosure of relevant documents relating to his/her activity may be said to be incumbent, and in the event to what extent, on the trustee. All these issues have been accurately and extensively taken into account in its decision by the Chancery Division of the High Court and have been given a satisfactory answer. In particular, the interpretative methods to be applied to trust cannot but be the same as in contracts and wills according to the Supreme Court precedents. As to the definition of the beneficiaries of the trust in question, the Court has shown to adhere to an evolutive interpretation derived from the direct application in the domestic law, via the Human Rights Act 1998, of the provisions of the European Convention on Human Rights 1950, with the ultimate result of the broadening of the categories of those who can benefit from the trust, such as civil partners and married couples of the same sex. Finally, a clear tendency to stress the very existence of a duty to frankly and openly disclose relevant information on the part of the trustee is emphasized with an eye to the protection of beneficiaries. The non-performance of such a duty may give rise to a judicial intervention in the light of the Public Trust v Cooper decision.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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González Fernández, Rafael, and Miguel Pablo Sancho Gómez. "La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina." Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no. 11 (June 22, 2022): 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. 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Montero Herrero, Santiago. "La mujer romana y la expiación de los andróginos." Vínculos de Historia. Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, no. 8 (June 20, 2019): 33. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2019.08.02.

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Abstract:
RESUMENEl nacimiento en la Antigua Roma de niños con rasgos sexuales masculinos y femeninos a la vez, los llamados andróginos o hermafroditas, eran considerados como un gravísimo prodigio. Su expiación, necesaria para el restablecimiento de las buenas relaciones entre los hombres y los dioses, quedó en manos exclusivamente de mujeres: ancianas, matronas y virgines.PALABRAS CLAVE: Antigua Roma, Matrona, prodigio, expiación, andróginoABSTRACTThe birth in ancient Rome of children with both male and female sexual features, so-called androgynes or hermaphrodites, was regarded as a an extraordinary phenomenon. Their expiation, necessary for the restoration of good relations between men and gods, remained exclusively in the hands of women: old women, midwives and virgines.KEY WORDS: Ancient Rome, midwife, prodigy, expiation, androgynus BIBLIOGRAFÍAAbaecherly Boyce, A. (1937), “The expiatory rites of 207 B. C.”, TAPhA, 68, 157-171.Allély, A. 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da Empoli, Domenico. "The Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Abstract:
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Nicolussi, Andrea. "Limiti del pacta sunt servanda, buona fede equitativa e dimensione sociale del contratto." Revista de Direito da Cidade 13, no. 3 (September 23, 2021). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2021.62312.

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Abstract:
Il contratto come ogni atto dell’uomo nasce storicamente condizionato, come ogni testo esso si forma dentro un certo contesto. Inoltre, il contratto è bensì applicazione del principio di autonomia, e quindi esplicazione del potere/libertà di darsi delle regole e così vincolarsi alla parola data: pacta sunt servanda; tuttavia l’autonomia in questo ambito è da intendere nel senso di un’autonomia relazionale in cui svolgono il loro ruolo almeno due altri principi fondamentali di carattere etico-giuridico. Questi principi sono la buona fede e il Ssinalagma. Nell'articolo, tali principi sono analizzati soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio o proporzionalità tradizionale differenza tra buona fede ed equità e viene esaminata la contaminazione tra buona fede ed equità: la buona fede equitativa. La buona fede equitativa in giurisprudenza è anche analizzata in modo proficuo e l'articolo si concentra sul rapporto tra diritto, buona fede e la questione delle modifiche delle circostanze del contratto. Viene definita la ed equità di fronte alla sopravvenienza tipica e alla sopravvenienza atipica.
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Eusebi, Luciano. "Dignità umana e bioetica Sui rischi correlati all’asserito “diritto” di morire." Medicina e Morale 58, no. 3 (June 30, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.243.

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Abstract:
L’affermazione della dignità umana implica il superamento dell’idea secondo cui si potrebbe agire negativamente verso un altro individuo in corrispondenza a un giudizio negativo sulle sue condizioni esistenziali, sulle sue qualità o sulla utilità del rapporto con lui. Ne deriva l’idea antitetica di rapporti intersoggettivi fondati sul riconoscimento di ogni altro come soggetto portatore di esigenze relazionali proprie della communitas humana. In questo senso, dandosi una connessione inscindibile tra ogni profilo dell’umano e la corporeità, solo il rispetto della vita in tutto l’arco in cui essa è in atto salvaguarda il principio di uguaglianza, quale presupposto della democrazia. La stessa decisione contro la propria vita, in quanto produce il venir meno dell’individuo come soggetto morale, non può ritenersi un’affermazione coerente della dignità umana. Sotto il profilo giuridico, configurare relazioni mediche finalizzate alla morte (ferma la non doverosità di trattamenti sproporzionati) compromette il ruolo garantistico svolto dalla tutela della vita, esponendo i soggetti più deboli a pregiudizi sostanziali della loro dignità. ---------- Affirming human dignity implies overcoming the idea that one is entitled to act negatively towards another human being, on the basis of a corresponding negative judgment on his/her personal conditions or qualities, or on the basis of how useful the relationship with him/her might be. Consequently, the opposite idea has to be fostered, i.e., the idea that interpersonal relationships are grounded in the recognition of every “other” person as someone who carries all the relational needs specifically linked to the communitas humana. This said, given the inseparable connection between all aspects of humanity and our bodily dimension, only the full respect of the human life throughout its course can safeguard the principle of equality, which is a fundamental condition for democracy. The decision to act against one’s own life is in itself not coherent with human dignity, since it terminates the individual as a moral agent. From the juridical point of view, allowing patient-doctor relationships aimed at causing death (accepted that disproportionate clinical treatments are not due) endangers the warranties played by the legal protection of human life, and therefore it substantially affects the dignity of those who are weak.
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Persano, Fabio. "La sedazione palliativa tra etica e diritto: la situazione italiana." Medicina e Morale 62, no. 1 (February 28, 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.111.

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Abstract:
In materia di Legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore, va segnalato il fatto che il legislatore non ha preso esplicitamente posizione riguardo alla sedazione terminale. Questa pratica (che consiste nella riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita della coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo – altrimenti intollerabile per il paziente – nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario) presenta due importanti problemi etici, consistenti nella necessaria soppressione della coscienza e nel possibile abbreviamento della vita del malato. La soluzione proposta dalla bioetica personalista (l’applicazione del principio del duplice effetto, per il quale un atto è etico anche se da esso ne consegue pure un male non voluto, a determinate condizioni) viene qui riproposta ed eletta a soluzione plausibile anche sul piano giuridico, attraverso una correzione del tradizionale concetto penalistico di dolo. L’articolo è arricchito da ampi riferimenti alle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative e contiene le raccomandazioni per la pratica clinica della sedazione terminale elaborate dal Policlinico Gemelli di Roma. ---------- With reference to the Law 38/2010 on palliative care and pain therapy, it should be noted that the legislature has not adopted a position about the palliative sedation. This practice (which consists of the intentional reduction of vigilance up to unconsciousness by pharmacological means, to reduce or abolish the perception of a symptom – otherwise intolerable for the patient – even though the most appropriate means have used for the control of the symptom, which is, therefore, refractory) raises two important ethical issues, that concern the necessary suppression of consciousness and the abbreviation of life. The solution of the Personalistic Bioethics (the application of the principle of double effect, for which an act is ethical even if it causes unintended evils, under certain conditions) is here reproposed, presenting it as plausible solution also for the legal level, through a correction of the traditional concept of malice. Furthermore, the article includes extensive references to the guidelines of the Italian Society of Palliative Care as well as to recommendations of the University Hospital “A. Gemelli” of Rome on terminal sedation
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Casini, Marina, Emma Traisci, and Fabio Persano. "Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario." Medicina e Morale 58, no. 1 (February 28, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.257.

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Abstract:
Il presente lavoro costituisce un’analisi e un commento del Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) dal titolo “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, approvato il 24 ottobre 2008. La prima parte del contributo descrive sinteticamente la struttura e il contenuto del documento, il cui oggetto, secondo le parole dello stesso CNB, è così individuato: “rifiuto o rinuncia consapevole, totale o parziale, a trattamenti sanitari non iniziati o già intrapresi manifestata da un paziente informato e pienamente capace di intendere e di volere, e rivolta al medico (o all’équipe medica), titolare di fondamentali obblighi giuridici e deontologici e sotto la cui responsabilità il trattamento è in atto”. Operata questa prima delimitazione, la successiva importante distinzione che viene effettuata è tra un paziente autonomamente in grado di sottrarsi alla terapia indesiderata e un paziente che si trova in condizioni di dipendenza tali da rendere necessario l’intervento di un altro soggetto (il medico) per realizzare l’interruzione della cura. L’ultima parte del Parere presenta le “Conclusioni” che sintetizzano le riflessioni svolte ed espongono i profili di convergenza all’interno del Comitato. Gli Autori del contributo procedono quindi ad un’analisi critica del Parere a partire da queste “Conclusioni”, concentrando in particolare l’attenzione sulla distinzione, già messa in risalto, tra autonomia e dipendenza. Viene così evidenziato, da una parte, in relazione alla prima situazione, l’autentico fondamento dell’agire medico, anche in rapporto al consenso informato; dall’altra parte, riguardo alla situazione di dipendenza, si riafferma il valore giuridico del bene “vita” ed il ruolo dell’operatore sanitario per la tutela di essa. ---------- The present work constitutes of analysis and comment on the Advice of the Council on Bioethics entitled: “Conscious refusal and renunciation to medical care in the physician-patient relation”, approved on October 24th, 2008. The first part of this work describes synthetically the structure and the contents of the Advice, the object of which, according to the words of the same CNB, is: “The conscious refusal and renunciation, totally or partially, of medical care not started or already started by an informed and capable patient and directed to a physician, holder of fundamental legal obligation and medical ethics under whose responsibility the medical care is already in progress”. After this first delimitation, the succeeding important distinctions that come into effect between a patient who autonomously refuses the undesired therapy and a patient who is found in a state of dependence which requires the intervention of another subject (the doctor) to realize the interruption of the cure. The last part of the work presents the conclusions which synthesize the reflections made and the areas of overlap inside the Committee. The Authors proceed therefore to a critical analysis of the document apart from the conclusion, concentrating particular attention on the distinction already made between autonomy and dependence. They furthermore, in relation to the first situation, emphasize the authentic foundation of the medical act as it relates to informed consent; from another part, regarding the situation of dependence, they reaffirm the importance of life and the role of the physician in preserving it.
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Sartea, Claudio, and Stefano Anzilotti. "Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario." Medicina e Morale 58, no. 1 (February 28, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.258.

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Abstract:
Il presente lavoro costituisce un’analisi e un commento del Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) dal titolo “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, approvato il 24 ottobre 2008. La prima parte del contributo descrive sinteticamente la struttura e il contenuto del documento, il cui oggetto, secondo le parole dello stesso CNB, è così individuato: “rifiuto o rinuncia consapevole, totale o parziale, a trattamenti sanitari non iniziati o già intrapresi manifestata da un paziente informato e pienamente capace di intendere e di volere, e rivolta al medico (o all’équipe medica), titolare di fondamentali obblighi giuridici e deontologici e sotto la cui responsabilità il trattamento è in atto”. Operata questa prima delimitazione, la successiva importante distinzione che viene effettuata è tra un paziente autonomamente in grado di sottrarsi alla terapia indesiderata e un paziente che si trova in condizioni di dipendenza tali da rendere necessario l’intervento di un altro soggetto (il medico) per realizzare l’interruzione della cura. L’ultima parte del Parere presenta le “Conclusioni” che sintetizzano le riflessioni svolte ed espongono i profili di convergenza all’interno del Comitato. Gli Autori del contributo procedono quindi ad un’analisi critica del Parere a partire da queste “Conclusioni”, concentrando in particolare l’attenzione sulla distinzione, già messa in risalto, tra autonomia e dipendenza. Viene così evidenziato, da una parte, in relazione alla prima situazione, l’autentico fondamento dell’agire medico, anche in rapporto al consenso informato; dall’altra parte, riguardo alla situazione di dipendenza, si riafferma il valore giuridico del bene “vita” ed il ruolo dell’operatore sanitario per la tutela di essa. ---------- The present work constitutes of analysis and comment on the Advice of the Council on Bioethics entitled: “Conscious refusal and renunciation to medical care in the physician-patient relation”, approved on October 24th, 2008. The first part of this work describes synthetically the structure and the contents of the Advice, the object of which, according to the words of the same CNB, is: “The conscious refusal and renunciation, totally or partially, of medical care not started or already started by an informed and capable patient and directed to a physician, holder of fundamental legal obligation and medical ethics under whose responsibility the medical care is already in progress”. After this first delimitation, the succeeding important distinctions that come into effect between a patient who autonomously refuses the undesired therapy and a patient who is found in a state of dependence which requires the intervention of another subject (the doctor) to realize the interruption of the cure. The last part of the work presents the conclusions which synthesize the reflections made and the areas of overlap inside the Committee. The Authors proceed therefore to a critical analysis of the document apart from the conclusion, concentrating particular attention on the distinction already made between autonomy and dependence. They furthermore, in relation to the first situation, emphasize the authentic foundation of the medical act as it relates to informed consent; from another part, regarding the situation of dependence, they reaffirm the importance of life and the role of the physician in preserving it.
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Conti, Adelaide, and Paola Delbon. "La sperimentazione in soggetti in coma: problematiche etiche e giuridiche." Medicina e Morale 54, no. 2 (April 30, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.396.

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Abstract:
L’inclusione di un soggetto in uno studio sperimentale è di regola subordinata al consenso libero e informato dello stesso. Problematiche di ordine etico e giuridico piuttosto complesse emergono quindi quando il soggetto da includere nella ricerca sia incapace di prestare tale consenso, come nel caso di persona in stato di incoscienza. L’inclusione di tale soggetto nella ricerca è dalle norme e dai documenti nazionali e sovranazionali (art. 54 Codice Penale, Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, GCP recepite con Decreto Ministeriale 15 luglio 1997, Dichiarazione di Helsinki, Linee Guida Etiche Internazionali per la Ricerca Biomedica che coinvolge Soggetti Umani) subordinata alla sussistenza di una situazione di emergenza, o alla prestazione del consenso da parte del rappresentante legalmente riconosciuto. Si tratta quindi di verificare, ai fini dell’individuazione di uno spazio di praticabilità della ricerca in tali ipotesi, al di fuori delle situazioni di emergenza e rappresentanza legale, la possibilità di ulteriori “criteri di ammissibilità”: l’introduzione delle direttive anticipate e/o la previsione di un “decisore sostitutivo”, e la reversibilità dello stato di coma, ovvero la possibilità di guarigione e/o miglioramento quale condizione legittimante la sperimentazione in quanto pratica volta a recuperare lo stato di coscienza del soggetto. Ogni riflessione circa l’inclusione di un paziente in stato di coma in un protocollo sperimentale deve in definitiva fondarsi sulla considerazione della priorità dell’interesse del paziente stesso rispetto all’interesse della scienza e della società, ancor più se riferita a soggetti incapaci di esercitare un libero consenso rispetto ad un atto di disposizione del proprio corpo, e perciò bisognosi di maggior tutela. ---------- The inclusion of a person in a clinical trial, as a rule, needs his/her free and informed consent. Complex ethical and legal questions emerge when the person to include in a clinical trial in uncapable of giving legal consent, i. e. when he/she is uncounscious. According to national and international rules and documents (art. 54 c.p.; Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine; GCP - D.M. 15 luglio 1997; Declaration of Helsinki (WMA) International Ethical Guidelines for Biomedical Research involving Human Subjects (CIOMS) including such a person in a clinical trial can be justified in emergency or with the consent of patient’s legal representative. We have to verify, in order to pick out a scope for medical research in these hypotheses, apart from emergency and legal representation, the possibility of other “admissibility standards”: advance directives and /or substituted decision-maker, and the reversibility of a coma, i. e. the possibility for the patient to heal or be better as a condition for the conduct of clinical trial as an operation intended to recover patient’s consciousness. All considerations about inclusion of unconscious persons in clinical trials have to be founded in the consideration that the interest of the patient always prevail over those of science and society, much more if the patient is unable to exercise his/her consent to dispose of his/her body, and then in need of special protection.
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Puccetti, Renzo, Maria Cristina Del Poggetto, Vincenzo Costigliola, and Maria Luisa Di Pietro. "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT): revisione della letteratura." Medicina e Morale 58, no. 3 (June 30, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.246.

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Introduzione: In tutti i paesi in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) hanno ottenuto un riconoscimento giuridico, si è ritenuto che esse potessero consentire l’estensione dell’esercizio dell’autonomia e autodeterminazione delle persone anche nel caso di perdita della competenza. Mediante revisione della letteratura sono stati verificati 5 presupposti fondativi della validità delle DAT: 1. i desideri dei pazienti sono stabili nel tempo, 2. i pazienti sono in grado di trasferire tali desideri nelle DAT, 3. i fiduciari sono in grado di interpretare correttamente i desideri dei pazienti, 4. i pazienti desiderano che la condotta clinica segua pedissequamente le indicazioni contenute nelle DAT, 5. i medici sono in grado di modificare la condotta usuale in ossequio al contenuto delle DAT. Metodi: ricerca multifonte nelle principali banche dati elettroniche (Medline, EMBASE, PASCAL Biomed) e ricerca manuale nelle referenze degli articoli identificati. Risultati: nessuno dei 5 presupposti teoretici esaminati ha dimostrato un sufficiente livello di attendibilità. Le preferenze del paziente mostrano ampi ed imprevedibili livelli di variabilità, peraltro crescenti nel tempo. Molto spesso i pazienti stilano le DAT in assenza di basilari conoscenze sia delle procedure che delle implicazioni delle scelte nei diversi scenari clinici. La capacità di prevedere i desideri del paziente da parte dei fiduciari è complessivamente scarsa ed in molti casi non avviene in misura più accurata di quanto reso possibile dalla semplice casualità. Il pattern decisionale preferito dai pazienti consiste nella capacità di condividere le decisioni da parte del medico e dei familiari. Infine la letteratura mostra che i medici ignorano le DAT e quindi non modificano le procedure standard, oppure che, nel tentativo di uniformarsi a quanto espresso nelle DAT, possono mettere in atto condotte non conformi ai migliori standard terapeutici e pregiudicare la salute dei pazienti. Conclusioni: è da ritenere che al posto delle DAT, per gli intrinseci limiti di tali documenti, sia da proporre l’estensione dell’anamnesi del paziente, senza obbligo vincolante per i medici. ---------- Introduction: wherever advance directives of treatment (DAT) have been legalized they have been expected to allow the extension of autonomy and self-determination in case of loss of competence. By reviewing literature 5 establishing postulates for the validation of DAT have been verified: 1. wishes of patient are stable over time, 2. patients can transfer those wishes into their DAT, 3. surrogates can correctly understand wishes of patients, 4. patients want clinical management slavishly follows instructions expressed by their DAT, 5. physicians can modify their usual therapeutic behaviour according to the content of DAT. Methods: multi-source search in main electronic databases (Medline, EMBASE, PASCAL Biomed) and manual research in identified article references. Results: none of the 5 theoretical postulates examined has demonstrated a sufficient validity. Wishes of patient show wide and unpredictable variability, moreover increasing over time. Very often patients draft their DAT without any basic knowledge about either procedures or implications of choices in different clinical scenarios. The ability to predict patients’ wishes from surrogates is overall scarce and in many cases prediction is not more accurate than expected by chance alone. Patients’ favourite decisional pattern is represented by shared decisions between family members and physicians. Lastly the majority of literature shows that either physicians ignore DAT and do not change their standard procedures, or that in the intent of conforming to the content of DAT, they may realize behaviours inconsistent with the best therapeutic standards, harming patients’ health. Conclusions: it is reputed that in the place of DAT, because of their intrinsic limits, we can propose the extension of patient’s anamnesis, without mandatory obligation on physicians.
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Pettinato, Cristiana Maria. "Aversio a Deo: l’origine della riflessione ecologica nel magistero papale da Leone XIII a Francesco." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, October 19, 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18918.

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Abstract:
Sommario: 1. La perfezione del creato come epifania di Dio - 2. Lo sguardo laico e quello della Chiesa di fronte al disordine ecologico - 3. La creazione come atto di affidamento all’uomo - 4. Ineludibili implicazioni etico-giuridiche del munus di custodia. Dall’aversio alla conversio: rieducare alla responsabilità solidale - 5. Conclusioni. Aversio to Deo: the origin of ecological reflection in the papal magisterium from Leo XIII to Francis ABSTRACT: This study aims to retrace some fundamental stages of the Social Doctrine of the Church in relation to the emergence of sensitivity on the issues of the environmental question which translates into the magisterium of the Popes, from Leo XIII onwards, with the ecological question understood in a broader sense. The key point is represented by the identification of man's responsibility for his aversion to Deo and the custody mandate that was entrusted to him by the creator. The solution can be found in the recovery of respect for the natural order and solidarity between creatures in the frame of human ecology.
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"Loredana Lazzari, ed., Testi giuridici germanici. Atti del XVII Convegno dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica, Potenza, 24–25 maggio 1990. (Università degli Studi della Basilicata, Atti e Memorie, 11.) Potenza: Il Salice, 1991. Paper. Pp. ii, 163." Speculum 69, no. 01 (January 1994): 296. http://dx.doi.org/10.1017/s003871340002580x.

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Ferioli, Elena, and Mario Picozzi. "La declinazione del fenomeno doping secondo i Codici deontologici dell’Unione Europea: analisi comparativa." Medicina e Morale 62, no. 4 (August 30, 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.92.

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Abstract:
Con il termine doping ci si riferisce all’uso di qualsiasi intervento esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc…) o manipolazione clinica, che in assenza di precise indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall’allenamento. È un fenomeno molto complesso che coinvolge aspetti sportivi, medici, farmacologici, giuridici, sociali, etici, ed è quindi un argomento di attualità per atleti, istituzioni sportive, mondo della Sanità e Governi. Oggi le istituzioni nazionali e internazionali continuano a considerare il ricorso al doping come un’infrazione sia all’etica dello sport, sia a quella della scienza medica. Leggi e ricerca scientifica sono necessari, ma non sufficienti a contrastarne la marcia. Come per la lotta contro la mafia e ogni forma di organizzazione criminale serve lo sviluppo della cultura della legalità e la sua diffusione a partire dagli atleti stessi, dalle loro organizzazioni e, visti i risvolti sulla salute, dal mondo medico. Attraverso questo studio si è voluto indagare il ruolo della deontologia medica nei confronti del fenomeno doping mediante un’analisi comparativa dei Codici deontologici dei Paesi Membri dell’Unione Europea. A seguito di questa analisi è risultato evidente come da parte dei Codici che toccano la problematica del doping ci sia una generale posizione condivisa secondo cui il medico deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi atti a ciò che è necessario alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia delle cure. Risulta interessante poter immaginare un Codice deontologico europeo che in tema di doping possa rappresentare un efficace punto di incontro tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale al fine di poter definire in modo armonico e uniforme i ruoli e le responsabilità professionali del medico proprio nell’ambito delle pratiche di doping, anche a fronte della rilevanza sempre più internazionale degli avvenimenti sportivi. Si è posto infine una specifica attenzione nei confronti delle più recenti frontiere del doping. ---------- The term doping refers to the use of any exogenous intervention (pharmacological, endocrinology, hematology, etc...) or clinical manipulation, that in the absence of precise therapeutic indications, it is aimed at performance improvement, outside of the adaptations induced by training. It is a very complex phenomenon that involves sports medicine, pharmacology, and legal, social, ethical aspects and is therefore a topical issue for athletes, sports institutions, World Health Organization and Governments. Today the national and international institutions continue to consider the use of doping as a violation to the ethics of sport, and to that of medical science. Laws and scientific research are necessary, but not sufficient to counteract the march. As to fight against all forms of criminal organization, it is necessary to develop a culture of legality and its spreading from the athletes themselves, their organizations and, considering the implications on health, the medical world. Through this study we aimed at investigate the role of medical deontology against doping through a comparative analysis of the deontological Codes of the European Union Member States. Following this analysis is evident that the Codes, that argue the issue of doping, have the common view that the physician must limit its requirements and its acts to that which is necessary to the quality, safety and effectiveness of care. It is interesting to imagine an European deontological Code that, on the subject of doping, can be an effective meeting point between sports and state laws, in order to define harmonious and uniform roles and professional responsibilities in the context of the doctor’s own doping practices, even considering the international relevance of the actual sport competitions. It was finally placed a specific focus on the latest frontiers of doping.
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